80.2008.116
Imposte alla fonte: errore del debitore dell'imposta, aliquota, restituzione delle imposte pagate a torto, non decisione passata in giudicato
8 ottobre 2009Italiano10 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2008.116
Data decisione, Autorità:
08.10.2009, CDT
Titolo:
Imposte alla fonte: errore del debitore dell'imposta, aliquota, restituzione delle imposte pagate a torto, non decisione passata in giudicato
IMPOSIZIONE ALLA FONTE
art. 100 cpv. 1 LIFD
art. 137 cpv. 1 LIFD
art. 138 cpv. 1 LIFD
art. 121 cpv. 1 LT
art. 210 cpv. 1 LT
art. 211 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2008.116
Lugano
8 ottobre 2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’8 ottobre 2008 contro la decisione dell’8 settembre 2008 in materia di imposte
alla fonte.
Fatti
A. __________, cittadina
italiana titolare di un permesso per frontalieri, nel 2006 lavorava alle dipendenze
della RI 1 di __________, società operante nel campo fiduciario. Dal suo salario
lordo di fr. 44'850.–, la datrice di lavoro ha trattenuto l’imposta alla fonte
in base ad un’aliquota del 6.6%, corrispondente ad un importo di fr. 2'960.10,
che ha poi riversato alle competenti autorità fiscali.
B. Con scritto del 18
marzo 2008, la RI 1 si rivolgeva all’Ufficio delle imposte alla fonte, facendo
presente che nel calcolo dell’imposta dovuta dalla propria dipendente __________
era stata applicata per errore l’aliquota del 6.6%, mentre il tasso doveva in
realtà essere del 2.5%. Postulava quindi la restituzione della somma versata in
eccesso, pari a fr. 1'838.85 (fr. 2'960.10 ./. fr. 1'121.25).
L’autorità di tassazione,
con decisione del 10 aprile 2008, respingeva l’istanza, argomentando che il
diritto di contestazione era ormai perento e che non vi erano nemmeno gli estremi
per invocare l’istituto della revisione.
C. La RI 1 impugnava la
suddetta decisione, con reclamo del 23 aprile 2008, nel quale contestava
all’autorità di tassazione il mancato controllo del conteggio annuale, che
riportava la corretta tabella B0GI (frontalieri coniugati senza figli a carico),
in base alla quale la trattenuta d’imposta doveva in realtà limitarsi al 2.5%.
L’Ufficio delle imposte
alla fonte, con decisione dell’8 settembre 2008, respingeva il reclamo. Considerata
la perenzione del diritto di invocare una decisione sull’estensione
dell’assoggettamento, ribadiva che una modifica della tassazione poteva
intervenire soltanto in presenza di motivi di revisione, che in concreto non erano
tuttavia dati.
D. Con il presente
tempestivo ricorso, la RI 1 ribadisce di avere applicato l’aliquota del 6.6%, invece
di quella corretta del 2.5%, per una svista. Ritenuto che l’autorità fiscale può
riaprire d’ufficio le tassazioni quando viene applicata un’errata aliquota a favore
del contribuente, postula nuovamente la restituzione dell’importo versato in eccesso,
invocando un valido motivo di revisione.
Nelle proprie osservazioni
del 29 ottobre 2008, l’Ufficio delle imposte alla fonte propone di respingere
il gravame.
Diritto
1. 1.1.
Sono
soggetti ad una trattenuta d’imposta alla fonte per il loro reddito da attività
lucrativa dipendente:
a. i
lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; art. 83 LIFD);
b. i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un’attività lucrativa
dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; art. 91 LIFD).
L’imposta è
prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD). Presupposto
per la sua trattenuta è che la “fonte” si trovi, rispettivamente, in Svizzera e
nel Canton Ticino, ovvero che la retribuzione per il lavoro prestato sia pagata
da un datore di lavoro con domicilio, sede o succursale nel Canton Ticino. Se
ciò non accade, anche il reddito da attività dipendente dei contribuenti in
questione viene tassato nell’ambito della procedura ordinaria (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p.
341).
1.2.
Sebbene il diritto
svizzero dell’imposta sul reddito sia caratterizzato dal principio dell’imposizione
del reddito lordo globale ed in particolare dal principio dell’imposizione in
base alla capacità contributiva, nel caso dell’imposizione alla fonte vengono
tuttavia presi in considerazione necessariamente alcuni redditi in quanto tali
e le condizioni del contribuente, suscettibili di considerazione ai fini
dell’imposizione, vengono valutate soltanto in misura limitata. La radicale
difformità concettuale della procedura ordinaria di tassazione, da un lato, e
della procedura di tassazione alla fonte, dall’altro, fa sì che debba essere
del tutto esclusa una perfetta parità di trattamento fra chi è assoggettato
alla prima e chi sottostà alla seconda. Anche tra contribuenti che sottostanno
all’imposizione alla fonte, tale forma di tassazione potrà tutt’al più aspirare
ad una parità di trattamento, ma non potrà mai raggiungerla. Finora, comunque,
il Tribunale federale non ha mai avuto modo di precisare a partire da quale
misura le disparità di trattamento che sono connaturate al sistema dell’imposta
alla fonte acquistano una portata inaccettabile (Zigerlig/Rufener, in: Zweifel/Athanas [a cura di],
Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, Vol. I/1,
n. 4 ad art. 32-38 LAID, p. 425; Zigerlig,
Quellensteuern, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die
direkten Steuern, Berna 1993, p. 376; v. anche Pedroli, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi
sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 5 ad art. 83-101 LIFD, p. 1004).
Considerandi
2.
2.1.
A differenza delle imposte
ordinarie sul reddito e sulla sostanza, basate su una procedura di tassazione
mista, il sistema di imposizione alla fonte si fonda sul principio
dell’autotassazione. Giusta gli articoli 121 cpv. 1 LT e 100 cpv. 1 LIFD, il
debitore della prestazione imponibile (datore di lavoro) ha l’obbligo di
trattenere l’imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie (lett.
a), di fornire al contribuente una distinta o un’attestazione relativa alla trattenuta
d’imposta (lett. b) e di versare periodicamente le imposte all’autorità fiscale
competente (lett. c). A tale scopo, l’autorità consegna ai datori di lavoro un apposito
formulario, denominato “attestato-ricevuta”, che il debitore d’imposta è a sua
volta tenuto a rilasciare al proprio dipendente (cfr. Direttiva n. 01/2005, Imposizione alla fonte dei lavoratori
dipendenti senza permesso di domicilio, dicembre 2004, valida dal 1° gennaio
2005, p. 14).
2.2
Secondo gli art. 210 cpv.
1.
LT e 137 cpv. 1 LIFD, in caso di contestazione sulla ritenuta d’imposta, il
contribuente o il debitore della prestazione imponibile può esigere
dall’autorità di tassazione, fino alla fine del mese di marzo dell’anno che
segue la scadenza della prestazione, una decisione in merito all’esistenza e
all’estensione dell’assoggettamento. Contro tale decisione è data facoltà di
reclamo allo stesso Ufficio delle imposte alla fonte; avverso la decisione sul
reclamo è poi data facoltà di ricorso, nel termine di 30 giorni, dinanzi a
questa Camera (art. 212 LT e 139 cpv. 2 LIFD; cfr. anche Direttiva cit., p. 12).
Gli art. 211 LT e 138 LIFD
prevedono invece che se il debitore della prestazione imponibile non ha operato
oppure ha operato solo in parte la ritenuta d’imposta, l’autorità di tassazione
lo obbliga a versare l’imposta trattenuta. Rimane salvo il regresso del
debitore nei confronti del contribuente (cpv. 1). Le norme dispongono inoltre
che se ha operato una trattenuta troppo elevata, il debitore della prestazione
imponibile deve restituire la differenza al contribuente (cpv. 2).
2.3
In una recente sentenza di
principio del 9 febbraio 2009, il Tribunale federale ha avuto modo di
approfondire la portata di queste disposizioni ed il loro reciproco rapporto, differenziando
l’esame tra i casi in cui è stata emanata una decisione ai sensi degli art. 210
cpv. 1 LT e 137 cpv. 1 LIFD, e quelli in cui, come nella fattispecie, non vi è
stato alcun atto formale di questo genere (decisione TF n.2C_673/2008 del 9
febbraio 2009).
Qualora il contribuente o il debitore
dell’imposta abbia richiesto tempestivamente il rilascio di una decisione
sull’esistenza e sull’estensione dell’assoggettamento, la relativa pronuncia,
se non impugnata, passa regolarmente in giudicato. Un riesame delle questioni
così regolate è possibile unicamente mediante l’istituto della revisione (art.
232.
LT; art. 147 LIFD) o del recupero d’imposta (art. 236 LT; art. 151 LIFD).
Se,
invece, il contribuente e il debitore dell’imposta hanno omesso di chiedere
l’emanazione di una decisione entro il termine di fine marzo, non potranno più
sollevare contestazioni sul principio dell’assoggettamento, ma potranno tuttavia
contestare l’ammontare della ritenuta d’imposta. A tal fine tornano applicabili
gli art. 211 cpv. 1 LT e 138 cpv. 1 LIFD, che, se da un lato permettono al
fisco, anche dopo la scadenza del termine prestabilito, di esigere il pagamento
di imposte trattenute in misura insufficiente, dall’altro devono riconoscere
un’analoga facoltà in favore del contribuente e del debitore d’imposta. Come
aggiunto dall’Alta Corte, tra il fisco ed il contribuente,
rispettivamente il suo sostituto, deve infatti vigere il principio della parità
delle armi.
3.
3.1.
Venendo al caso in esame, la
controversia verte unicamente sull’obbligo di restituire l’imposta versata in
eccesso. Anche l’autorità di tassazione riconosce infatti, perlomeno
implicitamente, che la trattenuta d’imposta andava calcolata, in base alla pertinente
tabella B0GI (frontalieri coniugati senza figli a carico), con l’aliquota del
2.
% e non del 6.6.%, applicata per svista dalla ricorrente.
Ora, non essendo stata
emessa alcuna decisione ai sensi degli art. 210 cpv. 1 LT e 137 cpv. 1 LIFD, tale
obbligo non può certo fondarsi sull’istituto della revisione. Per contro, alla
luce delle argomentazioni sopra esposte, non sussiste alcun impedimento alla restituzione
dell’imposta trattenuta in eccesso sulla base degli art. 211 cpv. 2 LT e 138
cpv. 2 LIFD. Contrariamente a quanto sostenuto dall’autorità di tassazione nelle
osservazioni al presente gravame, tali disposizioni tornano infatti applicabili
proprio nel caso in cui non è stata resa alcuna decisione formale.
3.2
In definitiva, come già
anticipato da una parte della dottrina (cfr. Pedroli,
op. cit., n. 12 ad art. 137 LIFD, p. 1297), l’Alta Corte ha stabilito che in
materia di imposte alla fonte non è possibile parificare il principio
dell’autotassazione ad una sorta di decisione passata in giudicato, ma appare
più equa la soluzione valida per la maggior parte delle imposte federali basate
sul principio della tassazione spontanea, secondo cui le imposte pagate a torto
vanno sempre restituite, a meno che non siano state stabilite con decisione
passata in giudicato (decisione TF n.2C_673/2008 del 9 febbraio 2009).
4.
Il ricorso è
conseguentemente accolto. La decisione su reclamo dell’8 settembre 2008 è
annullata e gli atti rinviati all’Ufficio delle imposte alla fonte perché
emetta una nuova decisione, ammettendo la restituzione dell’imposta trattenuta
in eccesso.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo dell’8 settembre 2008 è annullata e gli
atti rinviati all’Ufficio delle imposte alla fonte perché emetta una nuova
decisione.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
;
-
.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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