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Decisione

80.2008.116

Imposte alla fonte: errore del debitore dell'imposta, aliquota, restituzione delle imposte pagate a torto, non decisione passata in giudicato

8 ottobre 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. __________, cittadina

italiana titolare di un permesso per frontalieri, nel 2006 lavorava alle dipendenze

della RI 1 di __________, società operante nel campo fiduciario. Dal suo salario

lordo di fr. 44'850.–, la datrice di lavoro ha trattenuto l’imposta alla fonte

in base ad un’aliquota del 6.6%, corrispondente ad un importo di fr. 2'960.10,

che ha poi riversato alle competenti autorità fiscali.

B. Con scritto del 18

marzo 2008, la RI 1 si rivolgeva all’Ufficio delle imposte alla fonte, facendo

presente che nel calcolo dell’imposta dovuta dalla propria dipendente __________

era stata applicata per errore l’aliquota del 6.6%, mentre il tasso doveva in

realtà essere del 2.5%. Postulava quindi la restituzione della somma versata in

eccesso, pari a fr. 1'838.85 (fr. 2'960.10 ./. fr. 1'121.25).

L’autorità di tassazione,

con decisione del 10 aprile 2008, respingeva l’istanza, argomentando che il

diritto di contestazione era ormai perento e che non vi erano nemmeno gli estremi

per invocare l’istituto della revisione.

C. La RI 1 impugnava la

suddetta decisione, con reclamo del 23 aprile 2008, nel quale contestava

all’autorità di tassazione il mancato controllo del conteggio annuale, che

riportava la corretta tabella B0GI (frontalieri coniugati senza figli a carico),

in base alla quale la trattenuta d’imposta doveva in realtà limitarsi al 2.5%.

L’Ufficio delle imposte

alla fonte, con decisione dell’8 settembre 2008, respingeva il reclamo. Considerata

la perenzione del diritto di invocare una decisione sull’estensione

dell’assoggettamento, ribadiva che una modifica della tassazione poteva

intervenire soltanto in presenza di motivi di revisione, che in concreto non erano

tuttavia dati.

D. Con il presente

tempestivo ricorso, la RI 1 ribadisce di avere applicato l’aliquota del 6.6%, invece

di quella corretta del 2.5%, per una svista. Ritenuto che l’autorità fiscale può

riaprire d’ufficio le tassazioni quando viene applicata un’errata aliquota a favore

del contribuente, postula nuovamente la restituzione dell’importo versato in eccesso,

invocando un valido motivo di revisione.

Nelle proprie osservazioni

del 29 ottobre 2008, l’Ufficio delle imposte alla fonte propone di respingere

il gravame.

Diritto

1. 1.1.

Sono

soggetti ad una trattenuta d’imposta alla fonte per il loro reddito da attività

lucrativa dipendente:

a. i

lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; art. 83 LIFD);

b. i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un’attività lucrativa

dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; art. 91 LIFD).

L’imposta è

prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD). Presupposto

per la sua trattenuta è che la “fonte” si trovi, rispettivamente, in Svizzera e

nel Canton Ticino, ovvero che la retribuzione per il lavoro prestato sia pagata

da un datore di lavoro con domicilio, sede o succursale nel Canton Ticino. Se

ciò non accade, anche il reddito da attività dipendente dei contribuenti in

questione viene tassato nell’ambito della procedura ordinaria (Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p.

341).

1.2.

Sebbene il diritto

svizzero dell’imposta sul reddito sia caratterizzato dal principio dell’imposizione

del reddito lordo globale ed in particolare dal principio dell’imposizione in

base alla capacità contributiva, nel caso dell’imposizione alla fonte vengono

tuttavia presi in considerazione necessariamente alcuni redditi in quanto tali

e le condizioni del contribuente, suscettibili di considerazione ai fini

dell’imposizione, vengono valutate soltanto in misura limitata. La radicale

difformità concettuale della procedura ordinaria di tassazione, da un lato, e

della procedura di tassazione alla fonte, dall’altro, fa sì che debba essere

del tutto esclusa una perfetta parità di trattamento fra chi è assoggettato

alla prima e chi sottostà alla seconda. Anche tra contribuenti che sottostanno

all’imposizione alla fonte, tale forma di tassazione potrà tutt’al più aspirare

ad una parità di trattamento, ma non potrà mai raggiungerla. Finora, comunque,

il Tribunale federale non ha mai avuto modo di precisare a partire da quale

misura le disparità di trattamento che sono connaturate al sistema dell’imposta

alla fonte acquistano una portata inaccettabile (Zigerlig/Rufener, in: Zweifel/Athanas [a cura di],

Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, Vol. I/1,

n. 4 ad art. 32-38 LAID, p. 425; Zigerlig,

Quellensteuern, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die

direkten Steuern, Berna 1993, p. 376; v. anche Pedroli, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi

sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 5 ad art. 83-101 LIFD, p. 1004).

Considerandi

2.

2.1.

A differenza delle imposte

ordinarie sul reddito e sulla sostanza, basate su una procedura di tassazione

mista, il sistema di imposizione alla fonte si fonda sul principio

dell’autotassazione. Giusta gli articoli 121 cpv. 1 LT e 100 cpv. 1 LIFD, il

debitore della prestazione imponibile (datore di lavoro) ha l’obbligo di

trattenere l’imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie (lett.

a), di fornire al contribuente una distinta o un’attestazione relativa alla trattenuta

d’imposta (lett. b) e di versare periodicamente le imposte all’autorità fiscale

competente (lett. c). A tale scopo, l’autorità consegna ai datori di lavoro un apposito

formulario, denominato “attestato-ricevuta”, che il debitore d’imposta è a sua

volta tenuto a rilasciare al proprio dipendente (cfr. Direttiva n. 01/2005, Imposizione alla fonte dei lavoratori

dipendenti senza permesso di domicilio, dicembre 2004, valida dal 1° gennaio

2005, p. 14).

2.2

Secondo gli art. 210 cpv.

1.

LT e 137 cpv. 1 LIFD, in caso di contestazione sulla ritenuta d’imposta, il

contribuente o il debitore della prestazione imponibile può esigere

dall’autorità di tassazione, fino alla fine del mese di marzo dell’anno che

segue la scadenza della prestazione, una decisione in merito all’esistenza e

all’estensione dell’assoggettamento. Contro tale decisione è data facoltà di

reclamo allo stesso Ufficio delle imposte alla fonte; avverso la decisione sul

reclamo è poi data facoltà di ricorso, nel termine di 30 giorni, dinanzi a

questa Camera (art. 212 LT e 139 cpv. 2 LIFD; cfr. anche Direttiva cit., p. 12).

Gli art. 211 LT e 138 LIFD

prevedono invece che se il debitore della prestazione imponibile non ha operato

oppure ha operato solo in parte la ritenuta d’imposta, l’autorità di tassazione

lo obbliga a versare l’imposta trattenuta. Rimane salvo il regresso del

debitore nei confronti del contribuente (cpv. 1). Le norme dispongono inoltre

che se ha operato una trattenuta troppo elevata, il debitore della prestazione

imponibile deve restituire la differenza al contribuente (cpv. 2).

2.3

In una recente sentenza di

principio del 9 febbraio 2009, il Tribunale federale ha avuto modo di

approfondire la portata di queste disposizioni ed il loro reciproco rapporto, differenziando

l’esame tra i casi in cui è stata emanata una decisione ai sensi degli art. 210

cpv. 1 LT e 137 cpv. 1 LIFD, e quelli in cui, come nella fattispecie, non vi è

stato alcun atto formale di questo genere (decisione TF n.2C_673/2008 del 9

febbraio 2009).

Qualora il contribuente o il debitore

dell’imposta abbia richiesto tempestivamente il rilascio di una decisione

sull’esistenza e sull’estensione dell’assoggettamento, la relativa pronuncia,

se non impugnata, passa regolarmente in giudicato. Un riesame delle questioni

così regolate è possibile unicamente mediante l’istituto della revisione (art.

232.

LT; art. 147 LIFD) o del recupero d’imposta (art. 236 LT; art. 151 LIFD).

Se,

invece, il contribuente e il debitore dell’imposta hanno omesso di chiedere

l’emanazione di una decisione entro il termine di fine marzo, non potranno più

sollevare contestazioni sul principio dell’assoggettamento, ma potranno tuttavia

contestare l’ammontare della ritenuta d’imposta. A tal fine tornano applicabili

gli art. 211 cpv. 1 LT e 138 cpv. 1 LIFD, che, se da un lato permettono al

fisco, anche dopo la scadenza del termine prestabilito, di esigere il pagamento

di imposte trattenute in misura insufficiente, dall’altro devono riconoscere

un’analoga facoltà in favore del contribuente e del debitore d’imposta. Come

aggiunto dall’Alta Corte, tra il fisco ed il contribuente,

rispettivamente il suo sostituto, deve infatti vigere il principio della parità

delle armi.

3.

3.1.

Venendo al caso in esame, la

controversia verte unicamente sull’obbligo di restituire l’imposta versata in

eccesso. Anche l’autorità di tassazione riconosce infatti, perlomeno

implicitamente, che la trattenuta d’imposta andava calcolata, in base alla pertinente

tabella B0GI (frontalieri coniugati senza figli a carico), con l’aliquota del

2.

% e non del 6.6.%, applicata per svista dalla ricorrente.

Ora, non essendo stata

emessa alcuna decisione ai sensi degli art. 210 cpv. 1 LT e 137 cpv. 1 LIFD, tale

obbligo non può certo fondarsi sull’istituto della revisione. Per contro, alla

luce delle argomentazioni sopra esposte, non sussiste alcun impedimento alla restituzione

dell’imposta trattenuta in eccesso sulla base degli art. 211 cpv. 2 LT e 138

cpv. 2 LIFD. Contrariamente a quanto sostenuto dall’autorità di tassazione nelle

osservazioni al presente gravame, tali disposizioni tornano infatti applicabili

proprio nel caso in cui non è stata resa alcuna decisione formale.

3.2

In definitiva, come già

anticipato da una parte della dottrina (cfr. Pedroli,

op. cit., n. 12 ad art. 137 LIFD, p. 1297), l’Alta Corte ha stabilito che in

materia di imposte alla fonte non è possibile parificare il principio

dell’autotassazione ad una sorta di decisione passata in giudicato, ma appare

più equa la soluzione valida per la maggior parte delle imposte federali basate

sul principio della tassazione spontanea, secondo cui le imposte pagate a torto

vanno sempre restituite, a meno che non siano state stabilite con decisione

passata in giudicato (decisione TF n.2C_673/2008 del 9 febbraio 2009).

4.

Il ricorso è

conseguentemente accolto. La decisione su reclamo dell’8 settembre 2008 è

annullata e gli atti rinviati all’Ufficio delle imposte alla fonte perché

emetta una nuova decisione, ammettendo la restituzione dell’imposta trattenuta

in eccesso.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo dell’8 settembre 2008 è annullata e gli

atti rinviati all’Ufficio delle imposte alla fonte perché emetta una nuova

decisione.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

;

-

.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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