80.2008.12
Procedura: accordo fra fisco e contribuente dopo ricorso, proposta di accoglimento del ricorso
8 settembre 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
80.2008.12
Data decisione, Autorità:
08.09.2008, CDT
Titolo:
Procedura: accordo fra fisco e contribuente dopo ricorso, proposta di accoglimento del ricorso
APPARTENENZA PERSONALE
art. 142 cpv. 1 LIFD
art. 228 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2008.12
Lugano
8 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 21 gennaio
2008 contro la decisione del 18 gennaio
2008 in materia di determinazione del domicilio
fiscale.
Fatti
- con decisione del 18 dicembre 2006, il RA 1 notificava
ai coniugi RI 1, domiciliati a __________ (NW), l’avvenuta iscrizione nel registro dei contribuenti del
Comune per elezione di domicilio, in quanto residenti stabili, e per
avere eletto __________ quale centro dei loro interessi per il periodo fiscale 2006;
- i coniugi
RI 1 contestavano di avere una stabile residenza ad __________, con reclamo del
12 gennaio 2006, nel quale argomentavano
di dover assistere la madre della moglie a __________ (NW);
- il RA 1
respingeva il reclamo con risoluzione del 26 gennaio
2007, nella quale sosteneva di poter affermare che il centro degli interessi
vitali dei reclamanti si situava ad __________;
- con
sentenza del 2 maggio 2007 (n. __________)
questa Camera ha constatato la nullità delle risoluzioni municipali del 18 dicembre 2006 e del 26 gennaio 2007, per incompetenza dell’autorità
comunale;
- il 1°
giugno 2007, RS 1 ha notificato ai coniugi RI 1 una decisione di assoggettamento per il periodo fiscale 2006, per elezione di domicilio o dimora fiscale;
- un
reclamo interposto contro la suddetta decisione è stato respinto dall’Ufficio di tassazione con
decisione del 18 dicembre 2007;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postulano l’annullamento della decisione di assoggettamento alla sovranità fiscale del Canton Ticino;
- in data
18 agosto 2008, l’Ufficio di
tassazione ha trasmesso a
questa Camera copia di una lettera indirizzata ai ricorrenti, avente il
seguente tenore:
Egregi
Signori,
preso atto
della vostra decisione di trasferire il vostro domicilio fiscale illimitato ad __________ a decorrere dal
01.01.2008, sentiti i pareri favorevoli del Comune di __________ e della Divisione Cantonale delle contribuzioni
l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno decide di annullare la decisione di assoggettamento illimitato del 18 dicembre 2007
dei coniugi RI 1 dal 01.01.2006.
Pertanto il
ricorso presentato contro la decisione del 18 dicembre
2007 è da annullare.
Diritto
- come
detto, con scritto del 18 agosto 2008, l’Ufficio di tassazione si è
rivolto ai ricorrenti, informandoli che, alla luce della loro decisione di trasferire il domicilio ad __________ dal 1° gennaio 2008, avrebbe annullato la decisione di assoggettamento per il periodo fiscale 2006;
- copia di
tale scritto, che si conclude con l’affermazione secondo cui “il ricorso presentato contro la decisione del 18 dicembre 2007 è da annullare”,
è stata inviata a questa Camera;
- a tale
proposito, va ricordato che il ricorso alla Camera di diritto tributario ha effetto devolutivo (cfr. Känzig/Behnisch, Die direkte
Bundessteuer, 2a ediz., III vol., Basilea, 1992, n. 1 ad art. 109
Considerandi
DIFD, pp. 268-269; Cavelti, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, Basilea/Ginevra/Monaco, 2000, n. 2 ad art. 140 LIFD, p. 361; Meister, Rechtsmittelsystem der
Steuerharmonisierung – Der +Rechtsschutz nach StHG und DBG, Berna, 1995, p.
161);
- ciò
significa che, dal momento in cui il ricorso è pendente davanti all’autorità di
ricorso, la competenza a trattare la causa è integralmente trasferita a
quest’ultima, la quale può a tal fine ordinare tutte le misure di inchiesta e
tutti i mezzi di prova che le appaiono utili o necessari per una precisa
definizione della fattispecie che le è stata sottoposta e per una corretta
applicazione delle norme fiscali (Känzig/Behnisch,
loc. cit.);
- all’autorità di tassazione
è conseguentemente preclusa una riconsiderazione della sua decisione di tassazione
(Meister, op. cit., p. 25; Cavelti, loc. cit.);
- è vero che il Tribunale
federale ammette che l'autorità di tassazione possa in generale, senza che debbano
essere soddisfatte delle condizioni particolari, ritornare su una propria decisione fintantoché il termine d'impugnazione non sia scaduto, ma ciò vale solo per
il caso in cui la decisione
stessa sia incontestata, cioè
non sia stata impugnata, in particolare dallo stesso contribuente (DTF 121 II
273.
= StE 1996 B 93.4 N. 3 = ASA 64 p. 575 = RDAF 53/1997 p. 180 = RF 52/1997
p. 74);
- del resto, la procedura di
ricorso prevede espressamente che i ricorsi siano trasmessi
all’autorità fiscale, che invia gli atti e che ha la facoltà di chiedere, entro
il termine di trenta giorni, di
poter presentare delle osservazioni scritte (art. 228 cpv. 2 LT);
- analogamente
la legge federale dispone che l’autorità giudiziaria chieda a quella di tassazione di pronunciarsi e di trasmetterle gli
atti (art. 142 cpv. 1 prima frase LIFD);
- è quindi
chiaro che, quando l’autorità di tassazione ritenga, alla luce del ricorso, di essere d’accordo con il
contribuente, dovrà formulare le proprie osservazioni scritte, proponendo l’accoglimento del gravame;
- all’autorità
di tassazione è per contro
preclusa una revoca della decisione impugnata;
- di
conseguenza, come ha ancora recentemente ricordato il Tribunale federale, un'eventuale
acquiescenza a posteriori può venir
considerata come una proposta di accoglimento dell'impugnativa (cfr. sentenza
del 7 luglio 2008, n.
2C_162/2008, consid. 5.2.2);
- ne
consegue che l’Ufficio di
tassazione non può annullare la
propria decisione e meno che
mai il ricorso contro quest’ultima;
- la
lettera dell’Ufficio di tassazione deve così essere interpretata come
un’adesione al ricorso;
- non vi è
ragione di non seguire tale proposta
dell’autorità di tassazione: di
conseguenza, si rinuncia all’assoggettamento illimitato dei ricorrenti per il
periodo fiscale 2006;
- l’esito
del ricorso comporta che non si prelevino né tassa di giustizia né spese processuali
e che ai ricorrenti sia riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione del
1° giugno 2007 e la decisione
su reclamo del 18 dicembre 2007 sono annullate.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Ai
ricorrenti è riconosciuta un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.
3. Contro il
presente giudizio è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro
30 giorni (art. 146 LIFD; art.
73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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