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Decisione

80.2008.12

Procedura: accordo fra fisco e contribuente dopo ricorso, proposta di accoglimento del ricorso

8 settembre 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

- con decisione del 18 dicembre 2006, il RA 1 notificava

ai coniugi RI 1, domiciliati a __________ (NW), l’avvenuta iscrizione nel registro dei contribuenti del

Comune per elezione di domicilio, in quanto residenti stabili, e per

avere eletto __________ quale centro dei loro interessi per il periodo fiscale 2006;

- i coniugi

RI 1 contestavano di avere una stabile residenza ad __________, con reclamo del

12 gennaio 2006, nel quale argomentavano

di dover assistere la madre della moglie a __________ (NW);

- il RA 1

respingeva il reclamo con risoluzione del 26 gennaio

2007, nella quale sosteneva di poter affermare che il centro degli interessi

vitali dei reclamanti si situava ad __________;

- con

sentenza del 2 maggio 2007 (n. __________)

questa Camera ha constatato la nullità delle risoluzioni municipali del 18 dicembre 2006 e del 26 gennaio 2007, per incompetenza dell’autorità

comunale;

- il 1°

giugno 2007, RS 1 ha notificato ai coniugi RI 1 una decisione di assoggettamento per il periodo fiscale 2006, per elezione di domicilio o dimora fiscale;

- un

reclamo interposto contro la suddetta decisione è stato respinto dall’Ufficio di tassazione con

decisione del 18 dicembre 2007;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postulano l’annullamento della decisione di assoggettamento alla sovranità fiscale del Canton Ticino;

- in data

18 agosto 2008, l’Ufficio di

tassazione ha trasmesso a

questa Camera copia di una lettera indirizzata ai ricorrenti, avente il

seguente tenore:

Egregi

Signori,

preso atto

della vostra decisione di trasferire il vostro domicilio fiscale illimitato ad __________ a decorrere dal

01.01.2008, sentiti i pareri favorevoli del Comune di __________ e della Divisione Cantonale delle contribuzioni

l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno decide di annullare la decisione di assoggettamento illimitato del 18 dicembre 2007

dei coniugi RI 1 dal 01.01.2006.

Pertanto il

ricorso presentato contro la decisione del 18 dicembre

2007 è da annullare.

Diritto

- come

detto, con scritto del 18 agosto 2008, l’Ufficio di tassazione si è

rivolto ai ricorrenti, informandoli che, alla luce della loro decisione di trasferire il domicilio ad __________ dal 1° gennaio 2008, avrebbe annullato la decisione di assoggettamento per il periodo fiscale 2006;

- copia di

tale scritto, che si conclude con l’affermazione secondo cui “il ricorso presentato contro la decisione del 18 dicembre 2007 è da annullare”,

è stata inviata a questa Camera;

- a tale

proposito, va ricordato che il ricorso alla Camera di diritto tributario ha effetto devolutivo (cfr. Känzig/Behnisch, Die direkte

Bundessteuer, 2a ediz., III vol., Basilea, 1992, n. 1 ad art. 109

Considerandi

DIFD, pp. 268-269; Cavelti, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, Basilea/Ginevra/Monaco, 2000, n. 2 ad art. 140 LIFD, p. 361; Meister, Rechtsmittelsystem der

Steuerharmonisierung – Der +Rechtsschutz nach StHG und DBG, Berna, 1995, p.

161);

- ciò

significa che, dal momento in cui il ricorso è pendente davanti all’autorità di

ricorso, la competenza a trattare la causa è integralmente trasferita a

quest’ultima, la quale può a tal fine ordinare tutte le misure di inchiesta e

tutti i mezzi di prova che le appaiono utili o necessari per una precisa

definizione della fattispecie che le è stata sottoposta e per una corretta

applicazione delle norme fiscali (Känzig/Behnisch,

loc. cit.);

- all’autorità di tassazione

è conseguentemente preclusa una riconsiderazione della sua decisione di tassazione

(Meister, op. cit., p. 25; Cavelti, loc. cit.);

- è vero che il Tribunale

federale ammette che l'autorità di tassazione possa in generale, senza che debbano

essere soddisfatte delle condizioni particolari, ritornare su una propria decisione fintantoché il termine d'impugnazione non sia scaduto, ma ciò vale solo per

il caso in cui la decisione

stessa sia incontestata, cioè

non sia stata impugnata, in particolare dallo stesso contribuente (DTF 121 II

273.

= StE 1996 B 93.4 N. 3 = ASA 64 p. 575 = RDAF 53/1997 p. 180 = RF 52/1997

p. 74);

- del resto, la procedura di

ricorso prevede espressamente che i ricorsi siano trasmessi

all’autorità fiscale, che invia gli atti e che ha la facoltà di chiedere, entro

il termine di trenta giorni, di

poter presentare delle osservazioni scritte (art. 228 cpv. 2 LT);

- analogamente

la legge federale dispone che l’autorità giudiziaria chieda a quella di tassazione di pronunciarsi e di trasmetterle gli

atti (art. 142 cpv. 1 prima frase LIFD);

- è quindi

chiaro che, quando l’autorità di tassazione ritenga, alla luce del ricorso, di essere d’accordo con il

contribuente, dovrà formulare le proprie osservazioni scritte, proponendo l’accoglimento del gravame;

- all’autorità

di tassazione è per contro

preclusa una revoca della decisione impugnata;

- di

conseguenza, come ha ancora recentemente ricordato il Tribunale federale, un'eventuale

acquiescenza a posteriori può venir

considerata come una proposta di accoglimento dell'impugnativa (cfr. sentenza

del 7 luglio 2008, n.

2C_162/2008, consid. 5.2.2);

- ne

consegue che l’Ufficio di

tassazione non può annullare la

propria decisione e meno che

mai il ricorso contro quest’ultima;

- la

lettera dell’Ufficio di tassazione deve così essere interpretata come

un’adesione al ricorso;

- non vi è

ragione di non seguire tale proposta

dell’autorità di tassazione: di

conseguenza, si rinuncia all’assoggettamento illimitato dei ricorrenti per il

periodo fiscale 2006;

- l’esito

del ricorso comporta che non si prelevino né tassa di giustizia né spese processuali

e che ai ricorrenti sia riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione del

1° giugno 2007 e la decisione

su reclamo del 18 dicembre 2007 sono annullate.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Ai

ricorrenti è riconosciuta un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.

3. Contro il

presente giudizio è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro

30 giorni (art. 146 LIFD; art.

73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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