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Decisione

80.2008.127

Deduzioni: spese professionali, trasporto con veicolo privato, 68 chilometri di distanza (Cevio-Lodrino)

3 marzo 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, di professione

assistente di volo, è domiciliato a __________ ma svolge la sua attività a __________,

alle dipendenze della __________.

Nella dichiarazione

fiscale 2007, il contribuente faceva valere le seguenti spese professionali:

- trasporto (mezzo

privato) fr. 19'448.–

- pasto principale fuori

casa fr. 3'200.–

- altre spese

professionali (forfait) fr. 2'400.–

- totale fr. 25'048.–

B. Notificandogli la

tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 17 settembre 2008, l’Ufficio di

tassazione di __________ ammetteva in deduzione le seguenti spese professionali:

- trasporto (mezzo

pubblico) fr. 1'620.–

- alloggio fr. 7'200.–

- vitto fr. 3'200.–

- altre spese

professionali (forfait) fr. 2'400.–

- totale fr. 14'420.–

Per l’imposta federale

diretta, la deduzione complessiva ammontava a fr. 13'920.–, in considerazione

del fatto che l’importo ammesso a titolo forfetario per le altre spese

professionali era di fr. 1'900.–.

La motivazione allegata

alla decisione spiegava che per le spese di trasporto era stato ammesso il

costo dell’abbonamento generale del mezzo pubblico.

C. Il contribuente

impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 23 settembre 2008, nel quale

contestava la mancata deduzione delle postulate spese di trasporto,

argomentando di intraprendere quotidianamente la trasferta __________ e viceversa.

L’Ufficio di tassazione

respingeva il reclamo con decisione dell’8 ottobre 2008, sostenendo che risultava

“più economico, razionale e meno dispendioso prendere in affitto una camera al

luogo di lavoro o nelle vicinanze e rientrare al domicilio a fine settimana”.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente il pieno

riconoscimento delle spese di trasferta con il mezzo privato. Rivendica inoltre

fr. 200.– a titolo di indennità per ripetibili.

Diritto

1. 1.1.

Sia secondo l’art. 25 cpv.

1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:

a) le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a

turni;

c) le

altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio

dell’attività professionale.

Per

le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a - c sono

stabilite deduzioni complessive.

1.2.

Secondo l’art. 4 cpv. 1

del decreto esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente l’imposizione delle

persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2007, sono considerate spese di trasporto quelle causate al

contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a

quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la

spesa effettiva;

b)

[…]

c) per l’uso di una motocicletta o di un’automobile

privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

Eccezionalmente,

se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.

infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario

sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per

le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco)

e fino a 65 cts. il km per le automobili (art. 4 cpv. 2 decreto esecutivo

citato).

Anche per l’imposta

federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il

trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza

sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività

lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un

veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non

sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere

che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese

effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente

aggiornata. La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a

mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa

(art. 5 cpv. 3 Ordinanza del 10 febbraio 1993).

1.3.

La questione di sapere se

accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi

pubblici va risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo

non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta

e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il

contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione

fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi

cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., Vol. I, p. 682-683).

Considerandi

2.

2.1.

Nella decisione impugnata,

l’Ufficio di tassazione non ha negato l’oggettiva esigenza del mezzo privato per

spostarsi quotidianamente da __________ a __________ e viceversa. L’autorità ha

tuttavia ritenuto più “razionale” ammettere in deduzione i costi per una camera

al luogo di lavoro (fr. 7'200.–), le spese supplementari di vitto (fr. 3'200.–)

ed il costo dell’abbonamento generale del mezzo pubblico per il rientro settimanale

(fr. 1'620.–).

2.2

In linea di principio, il

contribuente che abita durante la settimana nel luogo in cui lavora e trascorre

il fine settimana e le vacanze regolarmente nel domicilio della sua famiglia

(il c.d. Wochenaufenthalter) ha diritto di dedurre i costi che è

costretto a sopportare (segnatamente le spese supplementari di alloggio: art. 6

del decreto esecutivo cantonale, art. 9 cpv. 3 dell’Ordinanza del 10 febbraio

1993), unicamente se non gli è possibile il quotidiano rientro al domicilio (Känzig, p. 688; Aa.Vv., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p.

328; Funk, Der Begriff der

Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a

ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 106; CDT n. 300 del 31 dicembre 1993, in RDAT

I-1994 n. 4t p. 318; CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996 in re A. P.; CDT

n. 80.95.00217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.).

Né il decreto esecutivo

cantonale né l’ordinanza federale citati definiscono i presupposti in presenza

dei quali occorre ammettere la deduzione di tali spese.

2.3

Il Tribunale federale ha

per esempio deciso che si può richiedere al contribuente di spostarsi ogni

giorno fino al suo luogo di lavoro, quando il luogo di domicilio e quello di

lavoro sono distanti solo circa dieci chilometri l'uno dall'altro ed il

tragitto può essere effettuato per mezzo dei trasporti pubblici (Tribunale federale,

12.

marzo 1997, in ASA 66 p. 632 = RDAF 1999 II p. 123).

In un altro caso, ha

invece ritenuto che non è razionale che un contribuente percorra due volte al

giorno 185 chilometri per spostarsi dal Vallese a Ginevra; pertanto, ritenendo

irragionevole la deduzione delle spese di viaggio invocata dal ricorrente, ha

confermato la decisione delle autorità di tassazione cantonali, che avevano

considerato il contribuente come un pendolare settimanale e gli avevano

riconosciuto di conseguenza la deduzione delle spese per una camera a Ginevra,

in sostituzione di quelle superiori per lo spostamento quotidiano (Tribunale

federale, sentenza n.2A.479/1995 del 14 maggio 1996, consid. 2c).

Ad un contribuente

domiciliato a Ginevra, che svolgeva la sua attività a Zollikofen ed al quale

l’autorità fiscale cantonale aveva riconosciuto la deduzione della spesa per

una camera e per l’abbonamento generale delle FFS, l’Alta Corte ha poi negato

la deduzione delle spese per la trasferta con il veicolo privato, che egli

invocava argomentando che desiderava trascorrere alcune sere alla settimana con

la famiglia (Tribunale federale, sentenza n.2P.64/2004 del 19

luglio 2004, in RDAF 2004 II p. 251).

In una

recente sentenza, il Tribunale federale ha infine ritenuto illogico che un

contribuente percorra più di una volta alla settimana un tragitto di andata e

di ritorno di 160 km ciascuno; l’Alta Corte ha così confermato la decisione

delle autorità cantonali, riconoscendo unicamente la deduzione del costo

di una camera, delle spese supplementari per il vitto e per la trasferta

settimanale con il mezzo pubblico (decisione TF n.2C_445/2008 del 26 novembre

2008).

2.4

Da parte sua, questa Camera

ha già avuto modo di giudicare irragionevole pretendere la deduzione delle

spese per il rientro quotidiano al proprio domicilio se il posto di lavoro

dista a 125 chilometri, sottolineando inoltre la particolare situazione che contraddistingue

l’autostrada A2 e la galleria del San Gottardo (CDT n. 80.2006.76 del 14 giugno

2006).

2.5

Tornando al caso in esame,

il tragitto percorso quotidianamente dal ricorrente non è paragonabile con

quelli giudicati dal Tribunale federale e da questa stessa Camera.

Anzitutto, il luogo di domicilio (__________) e quello di lavoro (__________)

distano circa 68 chilometri l’uno dall’altro; inoltre, il tragitto non presenta

particolari “disagi” e può essere percorso in poco più di un’ora (cfr., per esempio,

l’apposito sito internet www.finaroute.ch).

Certo, un simile trasferimento

con il mezzo privato rimane discutibile, ove si pensi appena che il ricorrente percepisce

un salario di soli fr. 42'353.–, a fronte di postulate spese per complessivi fr.

25'048.–. È però altrettanto vero che lo stesso dichiara di vivere ancora con i

genitori a __________, senza dimenticare inoltre che nel periodo fiscale qui in

esame frequentava una scuola di pilota, per cui è verosimile attendersi un

aumento dello stipendio nei prossimi anni.

Alla luce di tutte queste circostanze,

a giudizio di questa Camera la trasferta quotidiana non appare ancora irragionevole.

Le postulate spese di trasporto di fr. 19'448.– vanno pertanto considerate come

spese necessarie per il conseguimento del reddito e in quanto tali dedotte dal

reddito imponibile. Per inverso, vanno stralciate le spese di alloggio (fr.

7'200.–), il costo annuale dell’abbonamento generale del mezzo pubblico per il

rientro settimanale (fr. 1'620.–) così come le spese supplementari di vitto

(fr. 3'200.–). Al posto di queste ultime vanno riconosciute le spese per doppia

economia domestica, dimezzate tuttavia a fr. 1'600.–. Nel corso

dell’istruttoria del presente ricorso è infatti emerso che il contribuente beneficia

di buoni pasti (cfr. dichiarazione del 4 febbraio 2009 rilasciatagli dalla __________),

di modo che la deduzione può essere ammessa solo nella misura della metà (art.

5.

cpv. 3 del decreto esecutivo cantonale, art. 6 cpv. 2 dell’Ordinanza del 10

febbraio 1993).

3.

Il ricorso è

accolto.

Visto l’esito del gravame,

non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali. Secondo prassi

costante di questa Camera, al ricorrente, che non ha fatto capo ai servizi di

un rappresentante, non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo dell’8 ottobre 2008 è riformata nel senso

che sono ammessi, a titolo di spese professionali, gli importi di fr. 19'448.–

(trasporto con il mezzo privato), fr. 1'600.– (doppia economia domestica) e fr.

2'400.– (altre spese professionali).

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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