80.2008.128
Deduzioni: riscatto anni di assicurazione 2° Pilastro, concomitante riscossione capitale previdenza vincolata, elusione d'imposta
3 marzo 2009Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2008.128
Data decisione, Autorità:
03.03.2009, CDT
Titolo:
Deduzioni: riscatto anni di assicurazione 2° Pilastro, concomitante riscossione capitale previdenza vincolata, elusione d'imposta
DEDUZIONE GENERALE
art. 33 cpv. 1 let. d LIFD
art. 32 cpv. 1 let. d LT
art. 3 cpv. 2 let. b OPP3
Incarto n.
80.2008.128
Lugano
3 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 23 ottobre 2008 contro la decisione del 24
settembre 2008 in materia di IC e IFD 2006.
Fatti
A. Nel
1985, RI 1, nato nel 1947, ha stipulato una polizza d’assicurazione sulla vita
con la compagnia __________. Il contratto prevedeva che alla scadenza, prevista
per il 29 dicembre 2006, l’assicurato avrebbe percepito un capitale di fr.
90'000.–. I contributi annuali versati per finanziare tale assicurazione sono
stati dedotti dal reddito imponibile del contribuente, per il fatto che la
polizza in questione rientrava fra le forme riconosciute di previdenza
individuale vincolata (Pilastro 3a).
Il 30
dicembre 2006, l’assicurazione ha versato al contribuente l’importo di fr.
132'401.80.
La
prestazione in capitale è stata assoggettata all’imposta annua intera cantonale
e federale diretta, mediante due decisioni del 3 ottobre 2007, passate in
giudicato.
B. Nella
dichiarazione fiscale 2006, i coniugi RI 1 facevano valere, fra le altre, una deduzione
dal reddito imponibile di fr. 68'049.–, a titolo di contributi alla previdenza
professionale (2° Pilastro). Da un’attestazione rilasciata al marito dalla
Fondazione __________ risultava infatti che egli aveva versato nel 2006 tale
importo per il riscatto di anni di assicurazione nella previdenza
professionale.
C. Notificando
ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 17 ottobre 2007,
l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna commisurava il loro reddito imponibile
in fr. 404’600.– per l’IC ed in fr. 411'600.– per l’IFD. Era stata negata in particolar
modo la deduzione dei contributi per il riscatto di anni di assicurazione.
I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 5 settembre 2007,
nel quale ribadivano la richiesta di deduzione dell’importo versato alla cassa
pensione, argomentando che era conforme alla legislazione in vigore.
L’autorità
di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 24
settembre 2008, modificando la tassazione su altri aspetti, ma confermando per
contro il rifiuto di dedurre il contributo pagato alla cassa pensione per il
riscatto di anni di assicurazione. Secondo l’Ufficio di tassazione,
nell’operazione era ravvisabile un’elusione d’imposta, “nel senso che il contribuente
ha beneficiato di un importante risparmio fiscale”.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 contestano
la decisione dell’autorità di tassazione, che ha negato la deduzione dei contributi
per il riscatto di anni di assicurazione. Dopo avere contestato la motivazione
della decisione, a loro avviso lacunosa, spiegano che il riscatto è stato
deciso esclusivamente per colmare un vuoto previdenziale, come previsto dalla
legge. Quanto alla prestazione in capitale della previdenza individuale
vincolata, si è trattato di un “rimborso automatico”, come previsto dalle
condizioni contrattuali.
Nelle sue
osservazioni del 5 dicembre 2008, la Divisione delle contribuzioni propone di
respingere il ricorso. I ricorrenti hanno replicato con scritto del 22 dicembre
2008.
Diritto
1. 1.1.
La prima
censura dei ricorrenti concerne la carente motivazione della decisione
su reclamo impugnata.
A loro
avviso, infatti, l’Ufficio di
tassazione si sarebbe limitato
a convocare il loro rappresentante, al quale avrebbe sottoposto un preavviso
allestito dall’ufficio giuridico
della Divisione delle contribuzioni, senza che gliene fosse poi consegnata
una copia. Neanche il contenuto di tale preavviso sarebbe peraltro esauriente,
non illustrando in modo concreto ed adeguato in quale modo sia adempiuta l’elusione d’imposta.
1.2.
Si deve
ricordare che, adita dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati
dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase
LIFD) e la decisione deve
essere motivata (art. 208 cpv. 2; art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per giurisprudenza costante, il diritto a
una motivazione ha natura
formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta
l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo,
nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17
consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).
L'art. 29
Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi
sulle allegazioni delle parti
nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente
quando l'autorità menziona,
almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto
che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109
consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre 1990 in re A.W).
Per far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su
tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali,
atti a influire sulla decisione
di merito (cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib
248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT n.
381 del 30 luglio 1981 in re
St.; Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a,
p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte
Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249).
La
motivazione deve dunque
consistere nell'esposizione
della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo
della decisione: solo in tal
modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre
a verifica la decisione stessa
(Känzig/Behnisch, op. cit., p.
249).
1.3.
Alla luce
delle esigenze di motivazione
definite dalla legge, la decisione impugnata presenta delle carenze alquanto significative. Essa si
limita infatti a rinviare al preavviso allestito dal servizio giuridico della Divisione delle contribuzioni, che avrebbe confermato “il mancato
riconoscimento della deduzione
ravvisando nell’operazione elusione d’imposta nel senso che il
contribuente ha beneficiato di un importante risparmio fiscale”, aggiungendo poi che “i contenuti del preavviso sono stati
sottoposti ai rappresentanti ragione per cui i dettagli sono già stati discussi in sede di audizione”.
Non è
infatti accettabile una motivazione che si limiti a rinviare ad un preavviso giuridico, che neppure è
stato consegnato in copia ai rappresentanti dei reclamanti. Quanto poi alla spiegazione del motivo per cui la deduzione dei contributi previdenziali è stata
negata, la sola frase che vi si riferisce è ai limiti della logica, lasciando
intendere che ogni risparmio
fiscale “importante” costituisca eo ipso un’elusione d’imposta.
Il tenore
della decisione
giustificherebbe senz’altro l’annullamen-to della stessa. La Divisione delle contribuzioni ha tuttavia inoltrato delle osservazioni circostanziate al ricorso interposto a
questa Camera, sicché il vizio
della decisione può essere considerato
sanato nell’ambito della procedura ricorsuale. Alla luce delle osservazioni inoltrate, e sottoposte ai ricorrenti
che hanno potuto replicare, l’annullamento della decisione costituirebbe un eccesso di formalismo.
Delle
carenze della motivazione si
terrà conto tuttavia nella determinazione della tassa di giustizia.
Considerandi
2.
2.1.
Nel
merito, è controversa la deducibilità dei contributi di fr.
68'049.–, che il ricorrente ha versato alla Fondazione __________ l’11 dicembre 2006.
L’autorità
di tassazione l’ha negata, ravvisando nel versamento in questione un tentativo
di elusione d’imposta, alla luce della quasi simultanea scadenza della prestazione
in capitale spettante al contribuente in base ad una polizza rientrante nella
previdenza individuale vincolata (Pilastro 3a).
2.2
Secondo
gli articoli 33 cpv. 1 lett. d LIFD e 32 cpv. 1 lett. d LT, sono
dedotti dal reddito imponibile i versamenti, premi e contributi legali,
statutari o regolamentari per acquisire diritti alle prestazioni
dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché delle istituzioni
di previdenza professionale.
Tali
disposizioni del diritto tributario trovano riscontro anche all’art. 81 cpv. 2
della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i
superstiti e l’invalidità (LPP; RS 831.40), secondo cui i contributi dei
salariati e degli indipendenti agli istituti di previdenza, autorizzati dalla
legge o dalle disposizioni regolamentari, possono essere dedotti per le imposte
dirette federali, cantonali e comunali.
2.3
Tra questi rientrano non
soltanto i contributi obbligatori, ma anche quelli volontari, che gli statuti o
il regolamento di previdenza prevedono solo a titolo facoltativo. Al momento dell’entrata in un istituto di previdenza, l’art. 9 della
legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LFLP; RS 831.42) garantisce
espressamente al nuovo assicurato il diritto di acquistare tutte le prestazioni
regolamentari. Nel corso del rapporto di assicurazione, l’assicurato può
inoltre riscattare sia lacune vecchie, dovute per esempio ad
un’interruzione dell’attività professionale oppure ad un aumento del salario,
sia lacune future, in vista di un pensionamento anticipato (Laffely-Maillard, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 57 ad art.
33.
LIFD; cfr. anche Richner/Frei/Kaufmann,
Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 72 ad art. 33 LIFD). In questi ultimi
casi, conformemente al principio della pianificazione, stabilito dall’art. 1g
dell’Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (OPP2; RS 831.441.1), le possibilità di riscatto facoltativo
devono però essere precisate nel regolamento di previdenza, secondo criteri
schematici ed oggettivi, così da permetterne il calcolo in ogni momento (Laffely-Maillard, op. cit., n. 55 ad art. 33
LIFD).
2.4
Sul fatto
che il contribuente avesse il diritto di riscattare gli anni di contributi, per
migliorare la propria situazione previdenziale, l’autorità di tassazione non ha
sollevato alcuna obiezione. Del resto, risulta anche da uno scritto della cassa
pensione del 10 novembre 2006, agli atti, che l’importo massimo che poteva essere
riscattato ammontava proprio a fr. 68'049.–.
Ciò che
ha spinto l’autorità di tassazione a negare la deduzione dei contributi in discussione
è la concomitanza con il versamento della prestazione in capitale della
previdenza individuale vincolata, che ha beneficiato di una tassazione
agevolata. Nelle sue osservazioni, la Divisione delle contribuzioni osserva
infatti che “lo stesso risultato, ossia il miglioramento della copertura
previdenziale, poteva essere raggiunto trasferendo parte dei fondi del pilastro
3a nell’istituto di previdenza e questo in esenzione di imposta”.
Deve
pertanto essere approfondito questo aspetto, legato alla possibilità di trasferire
il capitale dal pilastro 3a al 2° pilastro, per poi verificare se il modo di
procedere scelto dal ricorrente costituisca effettivamente un’elusione
d’imposta.
3.
3.1.
La
previdenza professionale, nel sistema della LPP, è essen-zialmente una previdenza
di carattere collettivo. L'art. 82 LPP ammette tuttavia che salariati ed indipendenti
possano dedurre anche i contributi «per altre forme previdenziali riconosciute
che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza pro-fessionale».
Il secondo capoverso dell'art. 82 LPP attribuisce al Consiglio federale la
competenza di determinare, in collabora-zione con i Cantoni, le forme
previdenziali riconosciute e la le-gittimazione alla deduzione dei contributi.
Il 13 novembre 1985, pertanto, il Consiglio federale ha emanato l'Ordinanza
sulla le-gittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di
pre-videnza riconosciute (OPP 3; RS 831.461.3). L'art. 1 OPP 3 prevede due
forme di previdenza riconosciute, note con il nome di Pilastro 3a:
a) il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti
di assicurazione, cioè un contratto speciale d'assicurazione di capitale e
di rendite sulla vita o in caso d'invalidità o di morte, comprese eventuali
assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o di invalidità,
che:
aa) sono
conclusi con un istituto d'assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle
assicurazioni o con un istituto d'assicurazione di diritto pubblico secondo
l'articolo 67 capoverso 1 LPP e
ab) sono
destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza;
b) la convenzione di previdenza vincolata conclusa con una fondazione
bancaria, cioè un contratto speciale di risparmio
destinato irrevocabilmente alla previdenza, che può essere a sua volta
completato da un'assicurazione di previdenza ri-schio.
La stessa
disposizione aggiunge poi che i modelli di contratti sono sottoposti all'Amministrazione
federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono
conformi alle di-sposizioni legali (art. 1 cpv. 4 OPP 3).
La
rimanente parte della previdenza individuale, che non gode del privilegio
fiscale, viene per contro denominata Pilastro 3b; vi rientrano investimenti di
capitali in titoli, in metalli preziosi, in immobili, ecc., nonché la
conclusione di usuali assicurazioni sulla vita (Maute/Steiner, Steuern und Versicherungen – Überblick über
die steuerliche Behandlung von Versicherungen, Muri/Berna 1992, p. 120).
3.2
L’art. 3
cpv. 1 OPP 3 prevede che le prestazioni di vecchiaia possano essere versate al
più presto cinque anni prima dell’età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv.
1.
della LF del 20 dic. 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti; LAVS). Esse diventano esigibili al raggiungimento dell’età ordinaria
della rendita AVS. Se l’intestatario della previdenza dimostra che continua a
esercitare un’attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere
rinviata al massimo di cinque anni a partire dal raggiungimento dell’età
ordinaria della rendita AVS.
Un
versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è ammissibile se il rapporto di previdenza è sciolto, fra gli altri casi, perché l’intestatario utilizza il capitale di previdenza per
il riscatto di quote in una istituzione di previdenza esente da imposte o l’impiega per un’altra forma
riconosciuta di previdenza (art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3).
Se i fondi del pilastro 3a
sono impiegati per il riscatto di anni contributivi nella previdenza
professionale (2° pilastro), l’avere di previdenza deve essere trasferito direttamente
dall’istituto di previdenza del pilastro 3a all’istituto di previdenza del secondo
pilastro. Tale trasferimento è neutrale dal profilo fiscale. Poiché l’avere
trasferito non è imponibile al momento del trasferimento, non è necessario
notificare all’AFC la prestazione in capitale. D’altra parte l’importo del
riscatto non può essere dedotto fiscalmente, ragione per cui non occorre
un’attestazione relativa agli importi riscattati (cfr. la Circolare
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni n. 18 del 17 luglio 2008:
Trattamento fiscale dei contributi e delle prestazioni di previdenza del pilastro
3a, par. 6.3; nello stesso senso Conferenza fiscale svizzera, Prévoyance et
impôts, A.8.2.1 e B.6.2.1).
Quello disciplinato
dall’art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3 è dunque un caso di libero passaggio,
che non comporta la scadenza della prestazione di vecchiaia. Esso presuppone
tuttavia il trasferimento diretto all’istituto di previdenza, mentre il
pagamento in contanti all’assicurato comporterà la scadenza della prestazione,
che uscirà in tal modo dalla sfera della previdenza per entrare in quella
privata dell’assicurato (Laffely-Maillard,
op. cit., n. 25 ad art. 22 LIFD, p. 392).
3.3
Nel caso
in esame, il contribuente non si è avvalso della facoltà, prevista dall’art. 3
cpv. 2 lett. b OPP 3, di trasferire i fondi del pilastro 3a nella cassa
pensione, cosa che avrebbe dovuto fare prima della scadenza della prestazione
assicurativa, ma ha atteso la scadenza ed ha riscosso il pagamento in contanti
di quest’ultima, che è infatti stata assoggettata all’imposta sul reddito,
beneficiando dell’imposizione agevolata prevista dagli articoli 38 LT e 38 LIFD
(imposta annua intera su prestazioni provenienti dalla previdenza). Ancor prima
della scadenza della prestazione del pilastro 3a, tuttavia, ha provveduto al
versamento di un importo di fr. 68'049.–, proprio per riscattare anni di
assicurazione nel 2° pilastro (cfr. attestazione dell’11 dicembre 2006
concernente i contributi di previdenza).
Secondo
l’autorità di tassazione, tale scelta del contribuente sarebbe stata dettata
dalla sola preoccupazione di conseguire un risparmio d’imposta. Si tratta
allora di verificare se tale risparmio sia legittimo o se integri i presupposti
dell’elusione d’imposta.
4.
4.1.
Di principio, le autorità
fiscali devono fondarsi sui contratti stipulati dai contribuenti. Possono
ignorarli tuttavia, se i contribuenti hanno adottato una condotta insolita al
solo scopo di conseguire un risparmio d’imposta, cioè in presenza di
un’elusione d’imposta. Secondo la giurisprudenza (cfr. StE 2004 A 12 n. 12; StE
2001.
A 12 n. 10 e n. 11; ASA 64 p. 80; ASA 63 p. 218), si ha elusione d'imposta
quando:
- la forma del diritto civile scelta dal contribuente appare
insolita, inadeguata o singolare;
- è
da supporre che la scelta sia stata fatta abusivamente nell'intento di
risparmiare imposte che sarebbero invece dovute qualora i rapporti fossero
configurati in modo adeguato alla realtà;
- quando
il procedimento adottato condurrebbe realmente a un rilevante risparmio
d'imposta, se fosse accettato dall'autorità fiscale.
4.2
Che le
disposizioni sull’imposizione agevolata delle prestazioni in capitale della previdenza, da un
lato, e quelle sulla deducibilità dei contributi per il riscatto di anni di
assicurazione nel 2° pilastro,
dall’altra, si prestino a manovre elusive è un fatto noto e indiscusso. Con la
prima revisione della Legge
federale sulla previdenza professionale, entrata in vigore il 1° gennaio 2006, il legislatore ha codificato diverse disposizioni finalizzate alla prevenzione di abusi fiscali nell’ambito
previdenziale. Ciò non esclude che vi siano ancora casi ai quali si deve
applicare la clausola generale dell’elusione d’imposta (cfr. Züger,
Steuerliche Missbräuche nach Inkrafttreten der 1. BVG-Revision, in ASA 75 pp. 513-554, in particolare
pp. 539-542).
4.3
Nel caso in esame, non si
può mettere in discussione il fatto che, mediante il versamento dei contributi
per il riscatto di anni di contributi, il contribuente abbia migliorato la
propria situazione previdenziale, se ci si limita a considerare il 2° pilastro.
È
tuttavia necessario considerare la situazione previdenziale nel suo complesso,
proprio perché, come si è visto, la legislazione federale sulla previdenza
professionale tende a mettere sullo stesso piano il 2° ed il 3° pilastro vincolato.
Non si spiegherebbe altrimenti perché ammetta la possibilità di trasferire
fondi dal pilastro 3a alla cassa pensione.
In questa
prospettiva, è dubbio che il versamento dei contributi per il riscatto nel 2°
pilastro abbia migliorato la situazione previdenziale dell’assicurato. Infatti,
ha semplicemente spostato il capitale previdenziale da una forma previdenziale
all’altra.
Diviene
allora determinante sapere se il mezzo scelto per raggiungere questo scopo sia
adeguato oppure se si tratti di un’opzione dettata, come sostiene l’autorità
fiscale, solo dall’intento di conseguire un ingiustificato risparmio d’imposta.
4.4
Come si è
già verificato, l’obiettivo di trasferire i fondi dalla previdenza individuale
vincolata alla previdenza professionale può essere legittimamente raggiunto
dall’assicurato, seguendo le regole codificate all’art. 3 cpv. 2 lett. b
OPP 3, cioè chiedendo il trasferimento diretto prima della scadenza della
prestazione assicurativa del pilastro 3a. Tale modalità viene assimilata, come
già rilevato, ad un libero passaggio nell’ambito della previdenza professionale
in senso stretto e consente quindi di trasferire i fondi alla cassa pensione
senza che il capitale sia assoggettato all’imposta sul reddito.
Se un
contribuente decide di raggiungere lo stesso scopo, non conformandosi alle
modalità prescritte a tal fine, si giustifica che ci si domandi se non si
tratti di una scelta dettata da intenti elusivi.
Il fatto
che la forma scelta dal contribuente gli consenta di conseguire un sensibile
risparmio d’imposta impone di ritenere che si tratti effettivamente di un
tentativo di elusione d’imposta.
4.5
Proprio
perché è codificata una modalità precisa per ottenere il trasferimento dei
fondi dal pilastro 3a al 2° pilastro, la scelta di una modalità alternativa,
non prevista, appare inadeguata. È certamente determinante, per questo
giudizio, la circostanza che il riscatto nel 2° pilastro sia avvenuto proprio
nei giorni precedenti la scadenza della prestazione in capitale della
previdenza vincolata. Infatti, l’assicurato aveva ancora la possibilità,
volendo raggiungere l’obiettivo dichiarato, di servirsi dello strumento a ciò
preposto.
Se non lo
ha fatto, è lecito supporre che la sua intenzione fosse non di trasferire i fondi nella previdenza professionale, bensì di incassare la prestazione in capitale, di sottoporla all’imposizione agevolata prevista dalla legge e di
chiedere poi la deduzione dal
reddito imponibile dell’importo versato alla cassa pensione. Il tutto per conseguire un risparmio d’imposta.
4.6
Venendo
proprio all’aspetto del risparmio d’imposta, esso è stato commisurato dalla
Divisione delle contribuzioni in fr. 16'515.55 ed adempie dunque
senz’altro le condizioni per
poter essere considerato “rilevante”.
Infatti,
l’imposta sul reddito (federale, cantonale e comunale) per il 2006 si ridurrebbe,
per effetto della deduzione dei
contributi, nella misura di ben fr. 18'998.75. Il risparmio netto diminuisce tuttavia, se si tiene
conto, come ha fatto correttamente l’autorità fiscale, della quota dell’imposta
sulla prestazione in capitale
del pilastro 3a, che si riferisce al trasferimento diretto dell’importo che
sarebbe stato destinato al riscatto nel 2° pilastro (fr.
2'483.20).
5.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali, ridotte
in considerazione delle carenze
nella motivazione della decisione impugnata, sono a carico dei
ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro
30 giorni (art. 146 LIFD; art.
73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
- ;
- ;
- ;
- .
Copia per
conoscenza:
- municipio di .
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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