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Decisione

80.2008.129

Aliquota: liquidazione in capitale di prestazioni ricorrenti, rendite AI e previdenza professionale retroattive

25 novembre 2009Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con sentenza del 7

novembre 2005, il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) ha riconosciuto

retroattivamente a __________ il diritto, a far tempo dal 1° marzo 2003, ad una

rendita invalidità.

L’Amministrazione della

cassa pensioni, a sua volta, gli ha riconosciuto, il 28 febbraio 2006, come

conseguenza della decisione dell’Istituto delle assicurazioni sociali, un

importo di fr. 68'661.− inerente alle prestazioni della previdenza

professionale.

B. Nel periodo fiscale

2006, il contribuente percepiva una prestazione complessiva AVS/AI di fr. 151'597.−.

La somma comprendeva le rendite AVS/AI retroattive per gli anni 2003, 2004 e

2005 pari all’importo di fr. 117'976.− e la rendita relativa all’anno

2006 di fr. 33'620.−.

La cassa pensioni inoltre

gli versava la somma di fr. 68'661.−, che comprendeva il conteggio delle

prestazioni retroattive per il periodo dal 21 gennaio 2004 al 28 febbraio 2006,

per un totale di fr. 66'117.−, e la prestazione per il mese di marzo

2006, per un ammontare di fr. 2'544.−. In totale, per il periodo fiscale

2006, la prestazione della cassa pensioni era di fr. 101'037.−.

La decisione di tassazione

del 16 luglio 2008 in materia di IC/IFD 2006 veniva notificata a RI 1 ed

includeva i redditi in questione.

C. In data 14 agosto

2008 i contribuenti interponevano reclamo contro la decisione di tassazione

IC/IFD del 16 luglio 2008 relativa al periodo fiscale 2006, adducendo che la

loro situazione personale, caratterizzata da “mobbing” e da “bossing”, causati

dall’apparato statale, aveva “scombussolato, oltre la […] famiglia, anche la

[…] situazione finanziaria e patrimoniale”.

I reclamanti affermavano

in sostanza che “[….] il pagamento di quasi 200'000.− franchi di

arretrati ricevuti nel 2006 (causati dal tardivo riconoscimento della Rendita

AI e dalla relativa messa in Pensione d’invalidità anticipata derivante dalle

conseguenze all’azione di Mobbing e di Bossing subita e dalla perversa cocciutaggine

di Colleghi, Superiori, Alti funzionari, e persino Autorità giudiziarie

coinvolte da diversi anni in questa inverosimile quanto vile Associazione a

delinquere) non possono certo essere considerati come una normale entrata

conseguita durante un normale rapporto di lavoro”.

Secondo RI 1 la somma di

fr. 200'000.− andava computata anno per anno per quanto riguarda i

periodi fiscali 2003, 2004, 2005, applicando le aliquote separatamente agli

anni in questione. I reclamanti contestavano anche gli interessi di ritardo addebitati

con la seguente motivazione: “detti ritardi sono stati provocati esclusivamente

dalle lungaggini burocratiche ed amministrative e dalle decisioni errate (poi

annullate dal Tribunale delle assicurazioni in data 7 novembre 2005),

temerariamente prese da alcuni Funzionari al servizio delle Assicurazioni

sociali (AI)”. I reclamanti richiedevano inoltre di poter avere un colloquio “

[…] con il signor __________ […] ed i Tassatori che hanno elaborato la […]

tassazione”.

D. L’8 settembre 2008 RI

1 venivano sentiti dall’Ufficio di tassazione ed in particolare da __________ e

da __________. Dal verbale di audizione si evince che venivano “chiariti i

motivi alla base della modalità d’imposizione delle rendite correnti e retroattive

versate a favore del contribuente nel corso del 2006”. I reclamanti non si dimostravano

concordi con quanto spiegato dall’autorità fiscale, esponendo lo stato di tutte

le vertenze in corso (quali:-“mobbing” e “bossing” di Stato, -Consorzio SE __________,

__________ e __________; - Comunione Ereditaria fu __________ e __________) e ritenendo

che la tassazione IC/IFD per il periodo fiscale 2006 dovesse essere sospesa

sino al chiarimento definitivo di tutte le cause in corso. RI 1 si rifiutavano

di approvare la correttezza della prima parte del verbale di audizione dell’8

settembre 2008 (ndr. “Sono in questa sede chiariti i motivi alla base della modalità

d’imposizione delle rendite correnti e retroattive versate a favore del contribuente

nel corso del 2006. L’imposizione delle rendite così come effettuata nella

primitiva decisione di tassazione deve essere confermata”) e conseguentemente

di sottoscriverlo.

E. Il reclamo interposto

da RI 1 veniva respinto, con decisione del 24 settembre 2008, dall’Ufficio di

tassazione di __________ con la seguente motivazione: “L’imposizione delle

rendite retroattive e correnti versate a favore del contribuente nel corso del

periodo deve essere confermata perché correttamente stabilita in applicazione

delle disposizioni di legge. La primitiva decisione di tassazione deve essere

confermata”.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postulano che il reclamo

interposto in data 14 agosto 2008 venga accettato e che “[…] le Decisioni dopo

Reclamo con relative polizze di versamento [vengano] momentaneamente

annullate”. I ricorrenti richiedono inoltre che vi sia un “congelamento di qualsiasi

richiesta contributiva fiscale Cantonale, Federale e Comunale” almeno sino alla

revisione della decisione governativa n. __________ del 5 marzo 2008, e sino

alle conclusioni a cui giungeranno sia il Tribunale Federale, sia il Ministero

Pubblico della Confederazione, e chiunque altro abbia a trattare degli incarti

trasmessi dal MPC. I ricorrenti postulano infine che vengano loro conferite

tasse, spese e ripetibili.

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 22 cpv. 1

LIFD e l’art. 21 LT, sono imponibili tutti i proventi dall’assicurazione

vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza

professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese

le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi.

Il secondo capoverso delle

citate norme precisa poi che sono segnatamente considerati proventi dalla

previdenza professionale le prestazioni delle casse previdenziali, delle assicurazioni

di risparmio e di gruppo, come anche le polizze di libero passaggio.

1.2.

Va rilevato che, secondo

dottrina e giurisprudenza, un reddito è acquisito o realizzato quando il

soggetto fiscale ne può disporre effettivamente, sia entrandone in possesso,

cioè incassando la somma, sia ricevendo sul medesimo una pretesa giuridica ferma;

semplici previsioni sono, al contrario, insufficienti. L’acquisizione di un diritto

non può invece essere considerata realizzazione del reddito se il debitore è insolvibile

o non è disposto ad effettuare la prestazione (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5a ed.,

Zurigo 1995, p. 238; Känzig,

Wehrsteuer, 2a ed., p. 754 s., n. 2 ad art. 41; Rivier, Droit fiscal suisse,

L’imposition du revenu et de la fortune, 2a ed., Losanna 1998, p. 215 s., p.

237; DTF 105 Ib 238 consid. 4a p. 242; DTF 113 Ib 23 consid. 2e p. 26; ASA 61

p. 666 consid. 3b; RDAF 1997 II p. 651).

Nei casi in cui

l’adempimento del credito è particolarmente insicuro, ci si deve fondare non sul

momento dell’acquisto del credito, bensì su quello dell’adempimento effettivo (Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di],

Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I,

tomo 2a, n. 36 ad art. 16 LIFD, p. 138 e giurisprudenza citata).

Considerandi

2.

2.1.

Nella presente fattispecie,

__________ ha potuto beneficiare nel periodo fiscale 2006 di una rendita AVS/AI

retroattiva per il periodo 2003-2005 pari a fr. 117'977.−, e di una

rendita AVS/AI per l’anno 2006 di fr. 33'620.− per un totale complessivo

di fr. 151'597.−. Il ricorrente ha pure ricevuto delle prestazioni relative

alla previdenza professionale per la somma di fr. 101'037.− per il periodo

fiscale 2006. Lo stesso sostiene che la somma ricevuta retroattivamente

relativa alle rendite AVS/AI e della previdenza professionale avrebbero dovuto

essere computate anno per anno, e non, come fatto dall’autorità di tassazione

per il periodo fiscale 2006, in un’unica volta sotto forma di liquidazione in

capitale.

2.2

Secondo gli art. 37 cpv. 1

LT e 37 cpv. 1 LIFD, se il reddito comprende liquidazioni in capitale di

prestazioni ricorrenti, l’imposta sul reddito è calcolata, tenuto conto degli

altri proventi e delle deduzioni autorizzate, all’aliquota che sarebbe

applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua invece di una prestazione

unica.

In una

sentenza del 5 ottobre 2000, il Tribunale federale ha ritenuto troppo restrittiva

la prassi precedentemente in vigore, secondo la quale i versamenti di capitali,

che sostituivano delle prestazioni

periodiche, comprendevano solamente

delle prestazioni uniche e

determinate aventi lo scopo di estinguere un credito portante su prestazioni uniche future. Secondo la suprema Corte,

degli incrementi patrimoniali unici che compensano delle prestazioni parziali nate nel passato possono anche

venir considerate come dei “versamenti di capitali che sostituiscono delle

prestazioni periodiche” a determinate condizioni.

Questo si verifica unicamente se le prestazioni in questione, le quali per

loro natura avrebbero dovuto essere versate periodicamente, non sono state tuttavia corrisposte e ciò si è verificato

senza colpa alcuna da parte del contribuente. Il Tribunale federale esclude infatti

l’applicazione dell’art. 37 LIFD nei

casi in cui il versamento di una prestazione in capitale in luogo di una prestazione periodica ed il momento

del pagamento dipendano dalle parti (sentenza del 5 ottobre 2000 n.2A.68/2000,

in RF 2001 p. 23 = StE 2001 B 29.2 n. 7 = ASA 70 p. 210; inoltre Jaques, in Yersin/Noël

[a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 8 ad art. 37, p. 575; Baumgartner, in: Zweifel/Athanas [a

cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a,

ad art. 37, p. 461; Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, §

36, p. 397).

Questa soluzione, che circoscrive l’agevolazione prevista sia dall’art. 37 LIFD sia dall’art.

37.

LT ai soli casi in cui il versamento arretrato non è frutto di scelta

deliberata del beneficiario, consente

un’applicazione della norma conforme

al suo spirito, che è in sostanza quello di non penalizzare l’imposizione di prestazioni periodiche maturate nel

passato con un’aliquota maggiorata,

quando, indipendentemente dalla volontà del beneficiario, vengono liquidate con un versamento unico (RF 2001 p. 23 = StE 2001 B

29.2

n. 7 = ASA 70 p. 210).

2.3

Diversamente

dal caso delle riserve occulte deliberatamente accumulate, l’agevolazione dell’art. 37 LIFD è stata quindi ammessa dal

Tribunale federale ad esempio nel

caso del pagamento di rendite arretrate, che si erano accumulate per diversi

anni, a seguito di una transazione

intervenuta tra la __________ e l’assicurato, con la precisazione che simili versamenti possono beneficiare

dell’imposizione privilegiata al

tasso della rendita corrispondente, secondo l’art. 37 LIFD, solo se

normalmente, secondo la natura delle prestazioni in causa, un pagamento periodico sarebbe stato previsto ma non è stato effettuato, non però in conseguenza

dell’intervento del contribuente cui le prestazioni erano dovute. Sono pure suscettibili di beneficiare dell’agevolazione prevista dagli articoli 37 LIFD e 37 LT altre

prestazioni periodiche maturate nel passato, per esempio contributi di mantenimento secondo l’art. 125 CC, oppure ancora il

pagamento di salari arretrati dovuti in applicazione dell’art. 8 cpv. 3 Cost. fed. (RF 2001 p. 23 = StE 2001 B 29.2 n. 7 = ASA 70 p. 210).

In una sentenza del 2 aprile 2002, questa Camera ha già avuto modo di

precisare che si giustifica l’applicazione degli art. 37 LT e 37 LIFD nel caso di un contribuente cui è

concessa una rendita di invalidità AI con effetto retroattivo (CDT n.

80.2002

, in RDAT II 2002, n. 10t p. 408).

2.4

Nel caso in

esame, per il periodo fiscale 2006

l’autorità di tassazione ha commisurato,

per l’IC, il reddito imponibile complessivo in fr. 277'700.−, mentre ha stabilito il reddito determinante per l’aliquota in

fr. 140'000.−, con un’aliquota applicabile dell’ 8,8436%. Per quanto

riguarda l’IFD, il reddito imponibile complessivo è risultato essere di fr.

285'200.−, mentre il reddito determinante per l’aliquota è stato fissato

in fr. 148'000.− e l’aliquota è stata pari al 4,4500%. L’Ufficio di tassazione ha quindi applicato correttamente al caso in esame gli art. 37 LT e

37.

LIFD, che vogliono che si applichi

al reddito imponibile complessivo l’aliquota che sarebbe stata adottata se al

posto della prestazione unica fosse

versata una prestazione annua

corrispondente.

Il

ricorrente a torto dunque si duole del fatto che le rendite AVS/AI e della

previdenza professionale versatigli retroattivamente

per gli anni 2003-2004-2005 siano state imposte in un’unica volta nel 2006.

3.3.1

I ricorrenti postulano che,

sia la decisione in materia di IC/IFD 2006, sia le relative polizze di versamento,

vale a dire fr. 24'558,70 per l’IC 2006, fr. 12'691,40 per l’IFD 2006 e fr.

23'968,90 per l’imposta comunale 2006 vengano “momentaneamente annullate”. Chiedono

inoltre che venga sospesa “[…] qualsiasi richiesta contributiva fiscale

Cantonale, Federale e Comunale […] fino (1) alla revisione della Decisione governativa

n°__________ del 5 marzo 2008 […] (2) fino alle conclusioni cui giungeranno sia

il Tribunale Federale, sia il Ministero Pubblico della Confederazione nelle

diverse cause in corso […]”.

3.2

Per quanto attiene

all’annullamento della riscossione dell’impo-sta (ndr. annullamento delle

polizze di versamento), va precisato che nel ricorso presentato dinanzi a

questa Camera dai ricorrenti si evince la loro manifesta volontà di non venir meno

agli obblighi contributivi. Infatti, gli stessi affermano ciò che segue: “[…] abbiamo

sempre dichiarato che non è certamente nostra intenzione quella di sottrarci ai

nostri Doveri contributivi nei confronti dello Stato […]”.

Per le questioni relative

alla riscossione delle imposte, questa Camera non è competente, essendo

preposto in materia l’Ufficio esazione e condoni.

Per quanto attiene

all’affermazione dei ricorrenti, secondo cui la loro situazione economica non

gli consentirebbe di far fronte al pagamento delle imposte per l’anno 2006 se

non indebitandosi in misura rilevante, essi potrebbero richiedere una dilazione

di pagamento dell’imposta, rivolgendosi all’autorità di riscossione, vale a

dire l’Ufficio esazione e condoni di Bellinzona, per le imposte cantonale e

federale, ed al Municipio, per le imposte comunali.

3.3

In relazione alle vertenze

giudiziarie ancora pendenti, che secondo i ricorrenti giustificherebbero la

sospensione della decisione di tassazione IC/IFD 2006 e quelle degli anni susseguenti,

va rilevato che, se tali procedure dovessero far emergere dei fatti nuovi, tali

da avere delle ripercussioni sulle tassazioni a partire dal periodo fiscale

2006.

e seguenti, i ricorrenti avranno modo d’introdurre una domanda di revisione

della decisione di tassazione per il periodo fiscale 2006 e seguenti giusta gli

art. 232 LT e 147 LIFD.

4.

Per

quanto riguarda la contestazione degli interessi di ritardo, già proposta in

sede di reclamo e riproposta dinanzi a questa Camera, come già rilevato, essa sfugge

alla competenza della Camera, poiché per tutto quanto attiene alla riscossione

delle imposte è competente l’Ufficio esazione e condoni.

A titolo di precisazione

si ricorda, ad ogni modo, che gli interessi di mora sono dovuti dal debitore

d’imposta per gli importi che non ha versato entro il termine prefissato, in base

agli art. 243 LT e 164 LIFD e che né il reclamo, né il ricorso hanno effetto sospensivo

in questo senso.

5.

Il

ricorso è conseguentemente respinto per i motivi sopra esposti e viene pertanto

confermata la decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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