80.2008.129
Aliquota: liquidazione in capitale di prestazioni ricorrenti, rendite AI e previdenza professionale retroattive
25 novembre 2009Italiano13 min
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Numero d'incarto:
80.2008.129
Data decisione, Autorità:
25.11.2009, CDT
Titolo:
Aliquota: liquidazione in capitale di prestazioni ricorrenti, rendite AI e previdenza professionale retroattive
ALIQUOTA
art. 22 cpv. 1 LIFD
art. 37 cpv. 1 LIFD
art. 21 LT
art. 37 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2008.129
Lugano
25 novembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Ivano Ranzanici, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 23 ottobre 2008 contro la decisione del 29 febbraio 2008 in materia di IC
e IFD 2006.
Fatti
A. Con sentenza del 7
novembre 2005, il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) ha riconosciuto
retroattivamente a __________ il diritto, a far tempo dal 1° marzo 2003, ad una
rendita invalidità.
L’Amministrazione della
cassa pensioni, a sua volta, gli ha riconosciuto, il 28 febbraio 2006, come
conseguenza della decisione dell’Istituto delle assicurazioni sociali, un
importo di fr. 68'661.− inerente alle prestazioni della previdenza
professionale.
B. Nel periodo fiscale
2006, il contribuente percepiva una prestazione complessiva AVS/AI di fr. 151'597.−.
La somma comprendeva le rendite AVS/AI retroattive per gli anni 2003, 2004 e
2005 pari all’importo di fr. 117'976.− e la rendita relativa all’anno
2006 di fr. 33'620.−.
La cassa pensioni inoltre
gli versava la somma di fr. 68'661.−, che comprendeva il conteggio delle
prestazioni retroattive per il periodo dal 21 gennaio 2004 al 28 febbraio 2006,
per un totale di fr. 66'117.−, e la prestazione per il mese di marzo
2006, per un ammontare di fr. 2'544.−. In totale, per il periodo fiscale
2006, la prestazione della cassa pensioni era di fr. 101'037.−.
La decisione di tassazione
del 16 luglio 2008 in materia di IC/IFD 2006 veniva notificata a RI 1 ed
includeva i redditi in questione.
C. In data 14 agosto
2008 i contribuenti interponevano reclamo contro la decisione di tassazione
IC/IFD del 16 luglio 2008 relativa al periodo fiscale 2006, adducendo che la
loro situazione personale, caratterizzata da “mobbing” e da “bossing”, causati
dall’apparato statale, aveva “scombussolato, oltre la […] famiglia, anche la
[…] situazione finanziaria e patrimoniale”.
I reclamanti affermavano
in sostanza che “[….] il pagamento di quasi 200'000.− franchi di
arretrati ricevuti nel 2006 (causati dal tardivo riconoscimento della Rendita
AI e dalla relativa messa in Pensione d’invalidità anticipata derivante dalle
conseguenze all’azione di Mobbing e di Bossing subita e dalla perversa cocciutaggine
di Colleghi, Superiori, Alti funzionari, e persino Autorità giudiziarie
coinvolte da diversi anni in questa inverosimile quanto vile Associazione a
delinquere) non possono certo essere considerati come una normale entrata
conseguita durante un normale rapporto di lavoro”.
Secondo RI 1 la somma di
fr. 200'000.− andava computata anno per anno per quanto riguarda i
periodi fiscali 2003, 2004, 2005, applicando le aliquote separatamente agli
anni in questione. I reclamanti contestavano anche gli interessi di ritardo addebitati
con la seguente motivazione: “detti ritardi sono stati provocati esclusivamente
dalle lungaggini burocratiche ed amministrative e dalle decisioni errate (poi
annullate dal Tribunale delle assicurazioni in data 7 novembre 2005),
temerariamente prese da alcuni Funzionari al servizio delle Assicurazioni
sociali (AI)”. I reclamanti richiedevano inoltre di poter avere un colloquio “
[…] con il signor __________ […] ed i Tassatori che hanno elaborato la […]
tassazione”.
D. L’8 settembre 2008 RI
1 venivano sentiti dall’Ufficio di tassazione ed in particolare da __________ e
da __________. Dal verbale di audizione si evince che venivano “chiariti i
motivi alla base della modalità d’imposizione delle rendite correnti e retroattive
versate a favore del contribuente nel corso del 2006”. I reclamanti non si dimostravano
concordi con quanto spiegato dall’autorità fiscale, esponendo lo stato di tutte
le vertenze in corso (quali:-“mobbing” e “bossing” di Stato, -Consorzio SE __________,
__________ e __________; - Comunione Ereditaria fu __________ e __________) e ritenendo
che la tassazione IC/IFD per il periodo fiscale 2006 dovesse essere sospesa
sino al chiarimento definitivo di tutte le cause in corso. RI 1 si rifiutavano
di approvare la correttezza della prima parte del verbale di audizione dell’8
settembre 2008 (ndr. “Sono in questa sede chiariti i motivi alla base della modalità
d’imposizione delle rendite correnti e retroattive versate a favore del contribuente
nel corso del 2006. L’imposizione delle rendite così come effettuata nella
primitiva decisione di tassazione deve essere confermata”) e conseguentemente
di sottoscriverlo.
E. Il reclamo interposto
da RI 1 veniva respinto, con decisione del 24 settembre 2008, dall’Ufficio di
tassazione di __________ con la seguente motivazione: “L’imposizione delle
rendite retroattive e correnti versate a favore del contribuente nel corso del
periodo deve essere confermata perché correttamente stabilita in applicazione
delle disposizioni di legge. La primitiva decisione di tassazione deve essere
confermata”.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postulano che il reclamo
interposto in data 14 agosto 2008 venga accettato e che “[…] le Decisioni dopo
Reclamo con relative polizze di versamento [vengano] momentaneamente
annullate”. I ricorrenti richiedono inoltre che vi sia un “congelamento di qualsiasi
richiesta contributiva fiscale Cantonale, Federale e Comunale” almeno sino alla
revisione della decisione governativa n. __________ del 5 marzo 2008, e sino
alle conclusioni a cui giungeranno sia il Tribunale Federale, sia il Ministero
Pubblico della Confederazione, e chiunque altro abbia a trattare degli incarti
trasmessi dal MPC. I ricorrenti postulano infine che vengano loro conferite
tasse, spese e ripetibili.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 22 cpv. 1
LIFD e l’art. 21 LT, sono imponibili tutti i proventi dall’assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza
professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese
le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi.
Il secondo capoverso delle
citate norme precisa poi che sono segnatamente considerati proventi dalla
previdenza professionale le prestazioni delle casse previdenziali, delle assicurazioni
di risparmio e di gruppo, come anche le polizze di libero passaggio.
1.2.
Va rilevato che, secondo
dottrina e giurisprudenza, un reddito è acquisito o realizzato quando il
soggetto fiscale ne può disporre effettivamente, sia entrandone in possesso,
cioè incassando la somma, sia ricevendo sul medesimo una pretesa giuridica ferma;
semplici previsioni sono, al contrario, insufficienti. L’acquisizione di un diritto
non può invece essere considerata realizzazione del reddito se il debitore è insolvibile
o non è disposto ad effettuare la prestazione (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5a ed.,
Zurigo 1995, p. 238; Känzig,
Wehrsteuer, 2a ed., p. 754 s., n. 2 ad art. 41; Rivier, Droit fiscal suisse,
L’imposition du revenu et de la fortune, 2a ed., Losanna 1998, p. 215 s., p.
237; DTF 105 Ib 238 consid. 4a p. 242; DTF 113 Ib 23 consid. 2e p. 26; ASA 61
p. 666 consid. 3b; RDAF 1997 II p. 651).
Nei casi in cui
l’adempimento del credito è particolarmente insicuro, ci si deve fondare non sul
momento dell’acquisto del credito, bensì su quello dell’adempimento effettivo (Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di],
Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I,
tomo 2a, n. 36 ad art. 16 LIFD, p. 138 e giurisprudenza citata).
Considerandi
2.
2.1.
Nella presente fattispecie,
__________ ha potuto beneficiare nel periodo fiscale 2006 di una rendita AVS/AI
retroattiva per il periodo 2003-2005 pari a fr. 117'977.−, e di una
rendita AVS/AI per l’anno 2006 di fr. 33'620.− per un totale complessivo
di fr. 151'597.−. Il ricorrente ha pure ricevuto delle prestazioni relative
alla previdenza professionale per la somma di fr. 101'037.− per il periodo
fiscale 2006. Lo stesso sostiene che la somma ricevuta retroattivamente
relativa alle rendite AVS/AI e della previdenza professionale avrebbero dovuto
essere computate anno per anno, e non, come fatto dall’autorità di tassazione
per il periodo fiscale 2006, in un’unica volta sotto forma di liquidazione in
capitale.
2.2
Secondo gli art. 37 cpv. 1
LT e 37 cpv. 1 LIFD, se il reddito comprende liquidazioni in capitale di
prestazioni ricorrenti, l’imposta sul reddito è calcolata, tenuto conto degli
altri proventi e delle deduzioni autorizzate, all’aliquota che sarebbe
applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua invece di una prestazione
unica.
In una
sentenza del 5 ottobre 2000, il Tribunale federale ha ritenuto troppo restrittiva
la prassi precedentemente in vigore, secondo la quale i versamenti di capitali,
che sostituivano delle prestazioni
periodiche, comprendevano solamente
delle prestazioni uniche e
determinate aventi lo scopo di estinguere un credito portante su prestazioni uniche future. Secondo la suprema Corte,
degli incrementi patrimoniali unici che compensano delle prestazioni parziali nate nel passato possono anche
venir considerate come dei “versamenti di capitali che sostituiscono delle
prestazioni periodiche” a determinate condizioni.
Questo si verifica unicamente se le prestazioni in questione, le quali per
loro natura avrebbero dovuto essere versate periodicamente, non sono state tuttavia corrisposte e ciò si è verificato
senza colpa alcuna da parte del contribuente. Il Tribunale federale esclude infatti
l’applicazione dell’art. 37 LIFD nei
casi in cui il versamento di una prestazione in capitale in luogo di una prestazione periodica ed il momento
del pagamento dipendano dalle parti (sentenza del 5 ottobre 2000 n.2A.68/2000,
in RF 2001 p. 23 = StE 2001 B 29.2 n. 7 = ASA 70 p. 210; inoltre Jaques, in Yersin/Noël
[a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 8 ad art. 37, p. 575; Baumgartner, in: Zweifel/Athanas [a
cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a,
ad art. 37, p. 461; Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, §
36, p. 397).
Questa soluzione, che circoscrive l’agevolazione prevista sia dall’art. 37 LIFD sia dall’art.
37.
LT ai soli casi in cui il versamento arretrato non è frutto di scelta
deliberata del beneficiario, consente
un’applicazione della norma conforme
al suo spirito, che è in sostanza quello di non penalizzare l’imposizione di prestazioni periodiche maturate nel
passato con un’aliquota maggiorata,
quando, indipendentemente dalla volontà del beneficiario, vengono liquidate con un versamento unico (RF 2001 p. 23 = StE 2001 B
29.2
n. 7 = ASA 70 p. 210).
2.3
Diversamente
dal caso delle riserve occulte deliberatamente accumulate, l’agevolazione dell’art. 37 LIFD è stata quindi ammessa dal
Tribunale federale ad esempio nel
caso del pagamento di rendite arretrate, che si erano accumulate per diversi
anni, a seguito di una transazione
intervenuta tra la __________ e l’assicurato, con la precisazione che simili versamenti possono beneficiare
dell’imposizione privilegiata al
tasso della rendita corrispondente, secondo l’art. 37 LIFD, solo se
normalmente, secondo la natura delle prestazioni in causa, un pagamento periodico sarebbe stato previsto ma non è stato effettuato, non però in conseguenza
dell’intervento del contribuente cui le prestazioni erano dovute. Sono pure suscettibili di beneficiare dell’agevolazione prevista dagli articoli 37 LIFD e 37 LT altre
prestazioni periodiche maturate nel passato, per esempio contributi di mantenimento secondo l’art. 125 CC, oppure ancora il
pagamento di salari arretrati dovuti in applicazione dell’art. 8 cpv. 3 Cost. fed. (RF 2001 p. 23 = StE 2001 B 29.2 n. 7 = ASA 70 p. 210).
In una sentenza del 2 aprile 2002, questa Camera ha già avuto modo di
precisare che si giustifica l’applicazione degli art. 37 LT e 37 LIFD nel caso di un contribuente cui è
concessa una rendita di invalidità AI con effetto retroattivo (CDT n.
80.2002
, in RDAT II 2002, n. 10t p. 408).
2.4
Nel caso in
esame, per il periodo fiscale 2006
l’autorità di tassazione ha commisurato,
per l’IC, il reddito imponibile complessivo in fr. 277'700.−, mentre ha stabilito il reddito determinante per l’aliquota in
fr. 140'000.−, con un’aliquota applicabile dell’ 8,8436%. Per quanto
riguarda l’IFD, il reddito imponibile complessivo è risultato essere di fr.
285'200.−, mentre il reddito determinante per l’aliquota è stato fissato
in fr. 148'000.− e l’aliquota è stata pari al 4,4500%. L’Ufficio di tassazione ha quindi applicato correttamente al caso in esame gli art. 37 LT e
37.
LIFD, che vogliono che si applichi
al reddito imponibile complessivo l’aliquota che sarebbe stata adottata se al
posto della prestazione unica fosse
versata una prestazione annua
corrispondente.
Il
ricorrente a torto dunque si duole del fatto che le rendite AVS/AI e della
previdenza professionale versatigli retroattivamente
per gli anni 2003-2004-2005 siano state imposte in un’unica volta nel 2006.
3.3.1
I ricorrenti postulano che,
sia la decisione in materia di IC/IFD 2006, sia le relative polizze di versamento,
vale a dire fr. 24'558,70 per l’IC 2006, fr. 12'691,40 per l’IFD 2006 e fr.
23'968,90 per l’imposta comunale 2006 vengano “momentaneamente annullate”. Chiedono
inoltre che venga sospesa “[…] qualsiasi richiesta contributiva fiscale
Cantonale, Federale e Comunale […] fino (1) alla revisione della Decisione governativa
n°__________ del 5 marzo 2008 […] (2) fino alle conclusioni cui giungeranno sia
il Tribunale Federale, sia il Ministero Pubblico della Confederazione nelle
diverse cause in corso […]”.
3.2
Per quanto attiene
all’annullamento della riscossione dell’impo-sta (ndr. annullamento delle
polizze di versamento), va precisato che nel ricorso presentato dinanzi a
questa Camera dai ricorrenti si evince la loro manifesta volontà di non venir meno
agli obblighi contributivi. Infatti, gli stessi affermano ciò che segue: “[…] abbiamo
sempre dichiarato che non è certamente nostra intenzione quella di sottrarci ai
nostri Doveri contributivi nei confronti dello Stato […]”.
Per le questioni relative
alla riscossione delle imposte, questa Camera non è competente, essendo
preposto in materia l’Ufficio esazione e condoni.
Per quanto attiene
all’affermazione dei ricorrenti, secondo cui la loro situazione economica non
gli consentirebbe di far fronte al pagamento delle imposte per l’anno 2006 se
non indebitandosi in misura rilevante, essi potrebbero richiedere una dilazione
di pagamento dell’imposta, rivolgendosi all’autorità di riscossione, vale a
dire l’Ufficio esazione e condoni di Bellinzona, per le imposte cantonale e
federale, ed al Municipio, per le imposte comunali.
3.3
In relazione alle vertenze
giudiziarie ancora pendenti, che secondo i ricorrenti giustificherebbero la
sospensione della decisione di tassazione IC/IFD 2006 e quelle degli anni susseguenti,
va rilevato che, se tali procedure dovessero far emergere dei fatti nuovi, tali
da avere delle ripercussioni sulle tassazioni a partire dal periodo fiscale
2006.
e seguenti, i ricorrenti avranno modo d’introdurre una domanda di revisione
della decisione di tassazione per il periodo fiscale 2006 e seguenti giusta gli
art. 232 LT e 147 LIFD.
4.
Per
quanto riguarda la contestazione degli interessi di ritardo, già proposta in
sede di reclamo e riproposta dinanzi a questa Camera, come già rilevato, essa sfugge
alla competenza della Camera, poiché per tutto quanto attiene alla riscossione
delle imposte è competente l’Ufficio esazione e condoni.
A titolo di precisazione
si ricorda, ad ogni modo, che gli interessi di mora sono dovuti dal debitore
d’imposta per gli importi che non ha versato entro il termine prefissato, in base
agli art. 243 LT e 164 LIFD e che né il reclamo, né il ricorso hanno effetto sospensivo
in questo senso.
5.
Il
ricorso è conseguentemente respinto per i motivi sopra esposti e viene pertanto
confermata la decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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