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Decisione

80.2008.131

Buona fede: informazione erronea dell'autorità, telefonata con funzionario del fisco, lettera rimasta senza risposta

6 maggio 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. In data 3 giugno

2005, RI 1 indirizzava all’Ufficio di tassazione __________ una lettera

raccomandata, avente il seguente tenore:

Egregio

Sig__________,

Dando

seguito alla nostra conversazione telefonica di settimana scorsa, mi permetto

riassumerne il contenuto:

Ho

acquisito la licenza in diritto nel 1994. Grazie al fatto che posso lavorare

come avvocato in quattro lingue, lavoro da più di sei anni presso il dipartimento

legale __________ __________ e più precisamente in diritto societario internazionale.

Dal 2000 al 2002 sono stato mandato a lavorare quale capo del “desk” svizzero __________,

uno studio legale __________ “vicino” __________. La maggior parte dei miei

clienti risiede nell’America settentrionale.

In

modo da mantenere la mia posizione acquisita tramite l’esperienza americana,

prevedo di partire quest’estate per fare un LL.M. __________, seguire corsi di

diritto __________ ed, infine, seguire il corso di tre mesi che prepara

all’esame di avvocatura dello Stato __________ per poi (cercare di) passare

l’esame.

Dalla

nostra conversazione ho capito che, se in possesso dei relativi giustificativi,

posso integralmente dedurre dal mio reddito imponibile dell’anno nel quale

vengono pagati i seguenti costi:

·

spese di scuola: corsi (università

e altri corsi di diritto), costi amministrativi (inclusa la procedura

d’ammissione a diverse università), libri

·

spese di viaggio

·

spese di vita (appartamento)

La

prego di farmi sapere se c’è stato un malinteso in modo da eventualmente

cambiare i miei piani.

Rimango

a sua disposizione per ogni informazione complementare.

Con

perfetta stima.

L’Ufficio di tassazione __________

ha archiviato la lettera in questione, senza dare alcuna risposta al

contribuente.

B. Nella dichiarazione

fiscale 2005, il contribuente indicava di aver conseguito un reddito del lavoro

di fr. 123'168.– lordi, provenienti __________ __________.

Faceva inoltre valore le

seguenti spese professionali:

trasporto dal domicilio al

luogo di lavoro fr. 850.–

alloggio fr. 6'000.–

altre spese professionali

(forfait) fr. 2'400.–

perfezionamento e riqualificazione

professionale fr. 77'142.–

totale fr. 86'392.–

Per quanto attiene alle

spese di perfezionamento, in particolare, il contribuente allegava una

distinta, comprensiva di tutti i costi sostenuti in relazione alla frequenza

dei corsi di diritto alle università americane: oltre alle tasse universitarie,

vi rientravano le trasferte, la locazione di una camera, l’acquisto di libri.

C. Notificandogli la

tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 21 dicembre 2006, l’Ufficio di

tassazione __________ commisurava il reddito imponibile del contribuente in fr.

91'900.– per l’IC ed in fr. 97'300.– per l’IFD.

Per quanto attiene in

particolar modo alle spese professionali, le aveva ammesse nella misura

seguente:

trasporto dal domicilio al

luogo di lavoro fr. 850.–

alloggio fr. 6'000.–

vitto fr. 3'000.–

altre spese professionali

(forfait) fr. 2'400.–

perfezionamento e

riqualificazione professionale fr. 0.–

totale fr. 12’250.–

Nella motivazione allegata

alla decisione, spiegava che “dopo attenta valutazione” aveva ritenuto che “gli

esami per l’ottenimento della patente di avvocato negli USA e i due master

svolti nelle università americane” non potevano essere considerati corsi di

perfezionamento, bensì come “ulteriori formazioni”.

D. Il contribuente

impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 18 gennaio 2007. In primo

luogo, contestava che i corsi frequentati __________ ed il conseguimento del

brevetto di avvocato di quello Stato gli avessero permesso di migliorare la propria

posizione professionale, essendo egli rimasto nella stessa funzione presso lo

stesso datore di lavoro. Scopo della sua iniziativa sarebbe stato semplicemente

quello di rimanere competitivo sul mercato del lavoro __________. In secondo luogo,

censurava il fatto che l’autorità di tassazione gli negasse le deduzioni fatte

valere, dopo che egli aveva preventivamente discusso la questione con un

funzionario dello stesso ufficio ed aveva inviato una lettera contenente il

resoconto della discussione avuta.

L’Ufficio di tassazione

respingeva il reclamo, con decisione del 7 febbraio 2007. Ribadito che la

formazione negli Stati Uniti non poteva essere considerata perfezionamento

professionale, sottolineava come gli attestati conseguiti dal contribuente

potessero permettergli “nel lungo periodo” migliori prospettive di carriera.

E. Con ricorso del 27

febbraio 2007 alla Camera di diritto tributario, RI 1 lamentava in particolar

modo il fatto che l’Ufficio di tassazione, nella decisione impugnata, non

avesse preso posizione sulla censura relativa alla promessa fattagli

dall’autorità stessa prima di intraprendere i corsi all’estero. Sosteneva poi

che altri cantoni concedono la deduzione delle spese per frequentare un master

all’estero. Infine, il ricorrente osservava che, dopo il conseguimento del

brevetto di avvocato a __________, aveva intrapreso un’attività di volontariato

__________, confidando di dover sostenere solo i costi calcolati prima di

partire per __________.

Questa Camera ha annullato

la decisione su reclamo, con sentenza dell’11 agosto 2008. Per quanto attiene

alla questione della deducibilità dei costi fatti valere dal contribuente, ha

confermato la decisione negativa dell’Ufficio di tassazione. Ha rilevato tuttavia

che quest’ultima non aveva preso posizione sull’aspetto della pretesa promessa

che sarebbe stata fatta in modo vincolante al ricorrente dall’Ufficio di tassazione.

Ha pertanto annullato la decisione e rinviato gli atti all’autorità fiscale per

una nuova decisione motivata.

F. Con una nuova decisione

su reclamo del 1° ottobre 2008, l’Ufficio di tassazione ha nuovamente respinto

il gravame del contribuente. Nella motivazione, spiega che il contribuente non

avrebbe mai ricevuto una garanzia scritta che gli sarebbe stata concessa la

deduzione delle spese per frequentare il master all’estero. Pur ammettendo che

“sarebbe stato auspicabile rispondere alla lettera del contribuente”, ha affermato

che un’informazione ricevuta al telefono non può essere ritenuta vincolante.

G. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione

dei costi per i corsi frequentati. A suo avviso, l’informazione ricevuta

dall’Ufficio di tassazione era idonea a fondare la sua buona fede, riferendosi

ad un caso concreto e ad una sola persona. Ricevendo la sua lettera raccomandata,

l’autorità doveva aver capito che il contribuente si accingeva ad assumere una

decisione importante (che comportava la rinuncia al salario per oltre un anno).

Contesta poi che la buona fede sorga solo in presenza di una promessa scritta.

Diritto

1. Il principio della

buona fede (Treu und Glauben), che vieta alle autorità un comportamento

contraddittorio e garantisce ai cittadini la protezione della giustificata fiducia,

è direttamente deducibile dall'art. 9 Cost. fed.. Deriva tra l'altro da questo

principio che le informazioni ed assicurazioni inesatte o contrarie al diritto

date da un organo dell'amministrazione, vincolano, sotto determinate condizioni,

l'autorità. La realizzazione di questo effetto dipende specialmente dalla questione

di sapere se il cittadino, osservando la diligenza richiesta dalle circostanze,

avrebbe potuto riconoscere l'inesattezza dell'informazione nonché

l'incompetenza dell'autorità (ASA 60 p. 56, 55 p. 391; DTF 117 Ia 297).

Secondo la dottrina e la

giurisprudenza, di regola un'informazione erronea rilasciata dall'autorità

amministrativa è vincolante, se:

a) l'informazione

è stata data senza riserve per un determinato caso unico, in base ad una

completa ed esatta esposizione della fattispecie;

b) l'autorità

in questione era competente a rilasciarla o si poteva comunque ritenere in

buona fede che lo fosse;

c) il

cittadino che vi ha fatto affidamento non poteva riconoscerne immediatamente

l'inesattezza;

d) il

cittadino ha preso, confidando nell'esattezza dell'informazione, delle disposizioni

che non possono più essere revocate senza pregiudizio;

e) l'ordinamento

legale non è mutato nel frattempo

(DTF 121 II 473 consid.

2c; 115 Ia 12 consid. 4a; 116 Ib 185 consid. 3c; 117 Ia 285 consid. 2b; 119 Ib

229 consid. 4c; DTF 113 V 87; Baur,

Auskünfte und Zusagen der Steuerbehörden an Private im schweizerischen

Steuerrecht, tesi, Zurigo 1979, p. 216 ss.; Imboden/Rhinow,

Verwaltungsrechtssprechung, I, num. 75 B III 3; Soldini, Il principio della buona fede nel diritto delle assicurazioni sociali, in: Evoluzione

del diritto delle assicurazioni

sociali - Miscellanea per il 75° anniversario del Tribunale federale delle assicurazioni, Berna 1992, p. 103, nota 4; Blumenstein/Locher,

System des Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 28).

Considerandi

2.

2.1.

Nella fattispecie, la

promessa dell’autorità fiscale sarebbe fondata su una conversazione telefonica,

intercorsa il 25 maggio 2005 fra il contribuente ed un funzionario dell’Ufficio

di tassazione, e la successiva lettera raccomandata inviata allo stesso

funzionario il 3 giugno 2005. Il testo della lettera è già stato ricordato in

precedenza (v. supra, consid. A).

2.2

Il contribuente che voglia

fondare il proprio operato su una promessa dell’autorità fiscale, soprattutto

quando da tale promessa dipende un atto suscettibile di conseguenze

economicamente rilevanti, ha evidentemente interesse ad ottenere una presa di posizione

chiara e univoca. Non esistendo disposizioni legislative né ordinanze che

disciplinano la richiesta di promesse o di informazioni giuridiche vincolanti

da parte dell’autorità di tassazione, non sono effettivamente previsti

requisiti formali particolari che devono essere adempiuti dal contribuente, che

si rivolge all’autorità, e da quest’ultima che prende posizione sulla richiesta.

Nel caso in esame,

l’Ufficio di tassazione non nega che il ricorrente si sia rivolto ad un suo

funzionario, per affrontare la questione delle spese di perfezionamento (o di

formazione) che intendeva sostenere; è poi agli atti la lettera raccomandata

che egli ha indirizzato allo stesso funzionario in seguito alla conversazione

in questione.

Ciò che risalta, nella

prospettiva del principio della buona fede, è il fatto che il ricorrente si è

senz’altro preoccupato di ottenere una risposta scritta alla sua richiesta di

informazioni. Altrimenti, si sarebbe accontentato delle assicurazioni che il

funzionario gli aveva rilasciato oralmente. Ha quindi correttamente esposto la

fattispecie in relazione alla quale voleva essere informato, concludendo la

lettera con l’invito, rivolto al funzionario destinatario, a fargli sapere “se

c’è stato un malinteso”, in modo da eventualmente cambiare i suoi piani.

Ora, proprio il fatto che

egli si sia rivolto al funzionario del fisco per iscritto dimostra che era

consapevole della fragilità della situazione probatoria in cui si trovava in seguito

alla conversazione. Inoltre, aveva perlomeno qualche dubbio sulla portata della

“promessa” ricevuta, se chiedeva al destinatario di fargli sapere se c’era

stato un malinteso. Dunque, è lo stesso contribuente che ha fondato il proprio

affidamento sulla lettera indirizzata all’Ufficio di tassazione e non tanto

sulla conversazione della settimana precedente.

Il problema è che a tale

lettera l’Ufficio di tassazione non ha fatto seguire alcuna presa di posizione.

Non ha né denunciato il “malinteso” prospettato nella domanda del contribuente

né aderito al punto di vista espresso da quest’ultimo. In queste circostanze,

non si comprende perché, non ricevendo risposta, il contribuente non abbia

sollecitato il destinatario della missiva o non si sia addirittura rivolto ad

un suo superiore. Proprio perché la procedura che porta all’informazione

giuridica vincolante non è disciplinata dalla legge, l’insorgente non aveva

nessun motivo per pretendere che il silenzio del funzionario cui si era rivolto

implicasse una tacita adesione alla sua esposizione giuridica. Il contribuente,

che è avvocato, non poteva presumere che esistesse una normativa come quella

italiana in materia di interpello, che prevede il cosiddetto silenzio-assenso.

2.3

Il ricorrente sostiene

anche di aver preso disposizioni irrevocabili sulla base dell’informazione

ricevuta. Argomenta che, se l’autorità fiscale gli avesse comunicato il proprio

dissenso, avrebbe posticipato di un anno il corso negli USA ed avrebbe nel

frattempo trasferito il domicilio fiscale nel Canton __________. Inoltre,

avrebbe rinunciato a praticare volontariato per un anno in __________.

Il contribuente non

avrebbe pertanto rinunciato alla frequenza del corso in diritto negli __________,

ma avrebbe trasferito il domicilio in un altro cantone, che riteneva più

generoso, per rinviare di un anno la partenza. Il nesso causale, che deve

intercorrere fra l’informazione ricevuta e l’atto di disposizione fatto dal

contribuente confidando in quest’ultima, non è tanto evidente. Lo sarebbe

tutt’al più se, per effetto di una risposta negativa del fisco ticinese, il

contribuente avesse deciso di rinunciare del tutto a frequentare il suo corso

di master negli __________. Non è così evidente come sostenuto dal ricorrente

che il suo trasferimento di domicilio fiscale sarebbe stato accettato senza

riserve dal Canton Ticino; né che le spese fatte valere sarebbero state ammesse

dall’autorità fiscale __________, pensando alla chiarezza della giurisprudenza

del Tribunale federale; né, soprattutto, è tanto visibile il nesso fra la

pretesa promessa del fisco ticinese e l’anno di volontariato in __________.

La questione non deve

tuttavia essere ulteriormente approfondita, mancando già un altro presupposto

per l’accoglimento della domanda dell’insorgente.

3.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico

del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’100.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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