80.2008.131
Buona fede: informazione erronea dell'autorità, telefonata con funzionario del fisco, lettera rimasta senza risposta
6 maggio 2009Italiano12 min
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Numero d'incarto:
80.2008.131
Data decisione, Autorità:
06.05.2009, CDT
Titolo:
Buona fede: informazione erronea dell'autorità, telefonata con funzionario del fisco, lettera rimasta senza risposta
BUONA FEDE
art. 9 COST
Incarto n.
80.2008.131
Lugano
6 maggio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 31 ottobre 2008 contro la decisione del 1. ottobre 2008 in materia di IC
e IFD 2005.
Fatti
A. In data 3 giugno
2005, RI 1 indirizzava all’Ufficio di tassazione __________ una lettera
raccomandata, avente il seguente tenore:
Egregio
Sig__________,
Dando
seguito alla nostra conversazione telefonica di settimana scorsa, mi permetto
riassumerne il contenuto:
Ho
acquisito la licenza in diritto nel 1994. Grazie al fatto che posso lavorare
come avvocato in quattro lingue, lavoro da più di sei anni presso il dipartimento
legale __________ __________ e più precisamente in diritto societario internazionale.
Dal 2000 al 2002 sono stato mandato a lavorare quale capo del “desk” svizzero __________,
uno studio legale __________ “vicino” __________. La maggior parte dei miei
clienti risiede nell’America settentrionale.
In
modo da mantenere la mia posizione acquisita tramite l’esperienza americana,
prevedo di partire quest’estate per fare un LL.M. __________, seguire corsi di
diritto __________ ed, infine, seguire il corso di tre mesi che prepara
all’esame di avvocatura dello Stato __________ per poi (cercare di) passare
l’esame.
Dalla
nostra conversazione ho capito che, se in possesso dei relativi giustificativi,
posso integralmente dedurre dal mio reddito imponibile dell’anno nel quale
vengono pagati i seguenti costi:
·
spese di scuola: corsi (università
e altri corsi di diritto), costi amministrativi (inclusa la procedura
d’ammissione a diverse università), libri
·
spese di viaggio
·
spese di vita (appartamento)
La
prego di farmi sapere se c’è stato un malinteso in modo da eventualmente
cambiare i miei piani.
Rimango
a sua disposizione per ogni informazione complementare.
Con
perfetta stima.
L’Ufficio di tassazione __________
ha archiviato la lettera in questione, senza dare alcuna risposta al
contribuente.
B. Nella dichiarazione
fiscale 2005, il contribuente indicava di aver conseguito un reddito del lavoro
di fr. 123'168.– lordi, provenienti __________ __________.
Faceva inoltre valore le
seguenti spese professionali:
trasporto dal domicilio al
luogo di lavoro fr. 850.–
alloggio fr. 6'000.–
altre spese professionali
(forfait) fr. 2'400.–
perfezionamento e riqualificazione
professionale fr. 77'142.–
totale fr. 86'392.–
Per quanto attiene alle
spese di perfezionamento, in particolare, il contribuente allegava una
distinta, comprensiva di tutti i costi sostenuti in relazione alla frequenza
dei corsi di diritto alle università americane: oltre alle tasse universitarie,
vi rientravano le trasferte, la locazione di una camera, l’acquisto di libri.
C. Notificandogli la
tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 21 dicembre 2006, l’Ufficio di
tassazione __________ commisurava il reddito imponibile del contribuente in fr.
91'900.– per l’IC ed in fr. 97'300.– per l’IFD.
Per quanto attiene in
particolar modo alle spese professionali, le aveva ammesse nella misura
seguente:
trasporto dal domicilio al
luogo di lavoro fr. 850.–
alloggio fr. 6'000.–
vitto fr. 3'000.–
altre spese professionali
(forfait) fr. 2'400.–
perfezionamento e
riqualificazione professionale fr. 0.–
totale fr. 12’250.–
Nella motivazione allegata
alla decisione, spiegava che “dopo attenta valutazione” aveva ritenuto che “gli
esami per l’ottenimento della patente di avvocato negli USA e i due master
svolti nelle università americane” non potevano essere considerati corsi di
perfezionamento, bensì come “ulteriori formazioni”.
D. Il contribuente
impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 18 gennaio 2007. In primo
luogo, contestava che i corsi frequentati __________ ed il conseguimento del
brevetto di avvocato di quello Stato gli avessero permesso di migliorare la propria
posizione professionale, essendo egli rimasto nella stessa funzione presso lo
stesso datore di lavoro. Scopo della sua iniziativa sarebbe stato semplicemente
quello di rimanere competitivo sul mercato del lavoro __________. In secondo luogo,
censurava il fatto che l’autorità di tassazione gli negasse le deduzioni fatte
valere, dopo che egli aveva preventivamente discusso la questione con un
funzionario dello stesso ufficio ed aveva inviato una lettera contenente il
resoconto della discussione avuta.
L’Ufficio di tassazione
respingeva il reclamo, con decisione del 7 febbraio 2007. Ribadito che la
formazione negli Stati Uniti non poteva essere considerata perfezionamento
professionale, sottolineava come gli attestati conseguiti dal contribuente
potessero permettergli “nel lungo periodo” migliori prospettive di carriera.
E. Con ricorso del 27
febbraio 2007 alla Camera di diritto tributario, RI 1 lamentava in particolar
modo il fatto che l’Ufficio di tassazione, nella decisione impugnata, non
avesse preso posizione sulla censura relativa alla promessa fattagli
dall’autorità stessa prima di intraprendere i corsi all’estero. Sosteneva poi
che altri cantoni concedono la deduzione delle spese per frequentare un master
all’estero. Infine, il ricorrente osservava che, dopo il conseguimento del
brevetto di avvocato a __________, aveva intrapreso un’attività di volontariato
__________, confidando di dover sostenere solo i costi calcolati prima di
partire per __________.
Questa Camera ha annullato
la decisione su reclamo, con sentenza dell’11 agosto 2008. Per quanto attiene
alla questione della deducibilità dei costi fatti valere dal contribuente, ha
confermato la decisione negativa dell’Ufficio di tassazione. Ha rilevato tuttavia
che quest’ultima non aveva preso posizione sull’aspetto della pretesa promessa
che sarebbe stata fatta in modo vincolante al ricorrente dall’Ufficio di tassazione.
Ha pertanto annullato la decisione e rinviato gli atti all’autorità fiscale per
una nuova decisione motivata.
F. Con una nuova decisione
su reclamo del 1° ottobre 2008, l’Ufficio di tassazione ha nuovamente respinto
il gravame del contribuente. Nella motivazione, spiega che il contribuente non
avrebbe mai ricevuto una garanzia scritta che gli sarebbe stata concessa la
deduzione delle spese per frequentare il master all’estero. Pur ammettendo che
“sarebbe stato auspicabile rispondere alla lettera del contribuente”, ha affermato
che un’informazione ricevuta al telefono non può essere ritenuta vincolante.
G. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione
dei costi per i corsi frequentati. A suo avviso, l’informazione ricevuta
dall’Ufficio di tassazione era idonea a fondare la sua buona fede, riferendosi
ad un caso concreto e ad una sola persona. Ricevendo la sua lettera raccomandata,
l’autorità doveva aver capito che il contribuente si accingeva ad assumere una
decisione importante (che comportava la rinuncia al salario per oltre un anno).
Contesta poi che la buona fede sorga solo in presenza di una promessa scritta.
Diritto
1. Il principio della
buona fede (Treu und Glauben), che vieta alle autorità un comportamento
contraddittorio e garantisce ai cittadini la protezione della giustificata fiducia,
è direttamente deducibile dall'art. 9 Cost. fed.. Deriva tra l'altro da questo
principio che le informazioni ed assicurazioni inesatte o contrarie al diritto
date da un organo dell'amministrazione, vincolano, sotto determinate condizioni,
l'autorità. La realizzazione di questo effetto dipende specialmente dalla questione
di sapere se il cittadino, osservando la diligenza richiesta dalle circostanze,
avrebbe potuto riconoscere l'inesattezza dell'informazione nonché
l'incompetenza dell'autorità (ASA 60 p. 56, 55 p. 391; DTF 117 Ia 297).
Secondo la dottrina e la
giurisprudenza, di regola un'informazione erronea rilasciata dall'autorità
amministrativa è vincolante, se:
a) l'informazione
è stata data senza riserve per un determinato caso unico, in base ad una
completa ed esatta esposizione della fattispecie;
b) l'autorità
in questione era competente a rilasciarla o si poteva comunque ritenere in
buona fede che lo fosse;
c) il
cittadino che vi ha fatto affidamento non poteva riconoscerne immediatamente
l'inesattezza;
d) il
cittadino ha preso, confidando nell'esattezza dell'informazione, delle disposizioni
che non possono più essere revocate senza pregiudizio;
e) l'ordinamento
legale non è mutato nel frattempo
(DTF 121 II 473 consid.
2c; 115 Ia 12 consid. 4a; 116 Ib 185 consid. 3c; 117 Ia 285 consid. 2b; 119 Ib
229 consid. 4c; DTF 113 V 87; Baur,
Auskünfte und Zusagen der Steuerbehörden an Private im schweizerischen
Steuerrecht, tesi, Zurigo 1979, p. 216 ss.; Imboden/Rhinow,
Verwaltungsrechtssprechung, I, num. 75 B III 3; Soldini, Il principio della buona fede nel diritto delle assicurazioni sociali, in: Evoluzione
del diritto delle assicurazioni
sociali - Miscellanea per il 75° anniversario del Tribunale federale delle assicurazioni, Berna 1992, p. 103, nota 4; Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 28).
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie, la
promessa dell’autorità fiscale sarebbe fondata su una conversazione telefonica,
intercorsa il 25 maggio 2005 fra il contribuente ed un funzionario dell’Ufficio
di tassazione, e la successiva lettera raccomandata inviata allo stesso
funzionario il 3 giugno 2005. Il testo della lettera è già stato ricordato in
precedenza (v. supra, consid. A).
2.2
Il contribuente che voglia
fondare il proprio operato su una promessa dell’autorità fiscale, soprattutto
quando da tale promessa dipende un atto suscettibile di conseguenze
economicamente rilevanti, ha evidentemente interesse ad ottenere una presa di posizione
chiara e univoca. Non esistendo disposizioni legislative né ordinanze che
disciplinano la richiesta di promesse o di informazioni giuridiche vincolanti
da parte dell’autorità di tassazione, non sono effettivamente previsti
requisiti formali particolari che devono essere adempiuti dal contribuente, che
si rivolge all’autorità, e da quest’ultima che prende posizione sulla richiesta.
Nel caso in esame,
l’Ufficio di tassazione non nega che il ricorrente si sia rivolto ad un suo
funzionario, per affrontare la questione delle spese di perfezionamento (o di
formazione) che intendeva sostenere; è poi agli atti la lettera raccomandata
che egli ha indirizzato allo stesso funzionario in seguito alla conversazione
in questione.
Ciò che risalta, nella
prospettiva del principio della buona fede, è il fatto che il ricorrente si è
senz’altro preoccupato di ottenere una risposta scritta alla sua richiesta di
informazioni. Altrimenti, si sarebbe accontentato delle assicurazioni che il
funzionario gli aveva rilasciato oralmente. Ha quindi correttamente esposto la
fattispecie in relazione alla quale voleva essere informato, concludendo la
lettera con l’invito, rivolto al funzionario destinatario, a fargli sapere “se
c’è stato un malinteso”, in modo da eventualmente cambiare i suoi piani.
Ora, proprio il fatto che
egli si sia rivolto al funzionario del fisco per iscritto dimostra che era
consapevole della fragilità della situazione probatoria in cui si trovava in seguito
alla conversazione. Inoltre, aveva perlomeno qualche dubbio sulla portata della
“promessa” ricevuta, se chiedeva al destinatario di fargli sapere se c’era
stato un malinteso. Dunque, è lo stesso contribuente che ha fondato il proprio
affidamento sulla lettera indirizzata all’Ufficio di tassazione e non tanto
sulla conversazione della settimana precedente.
Il problema è che a tale
lettera l’Ufficio di tassazione non ha fatto seguire alcuna presa di posizione.
Non ha né denunciato il “malinteso” prospettato nella domanda del contribuente
né aderito al punto di vista espresso da quest’ultimo. In queste circostanze,
non si comprende perché, non ricevendo risposta, il contribuente non abbia
sollecitato il destinatario della missiva o non si sia addirittura rivolto ad
un suo superiore. Proprio perché la procedura che porta all’informazione
giuridica vincolante non è disciplinata dalla legge, l’insorgente non aveva
nessun motivo per pretendere che il silenzio del funzionario cui si era rivolto
implicasse una tacita adesione alla sua esposizione giuridica. Il contribuente,
che è avvocato, non poteva presumere che esistesse una normativa come quella
italiana in materia di interpello, che prevede il cosiddetto silenzio-assenso.
2.3
Il ricorrente sostiene
anche di aver preso disposizioni irrevocabili sulla base dell’informazione
ricevuta. Argomenta che, se l’autorità fiscale gli avesse comunicato il proprio
dissenso, avrebbe posticipato di un anno il corso negli USA ed avrebbe nel
frattempo trasferito il domicilio fiscale nel Canton __________. Inoltre,
avrebbe rinunciato a praticare volontariato per un anno in __________.
Il contribuente non
avrebbe pertanto rinunciato alla frequenza del corso in diritto negli __________,
ma avrebbe trasferito il domicilio in un altro cantone, che riteneva più
generoso, per rinviare di un anno la partenza. Il nesso causale, che deve
intercorrere fra l’informazione ricevuta e l’atto di disposizione fatto dal
contribuente confidando in quest’ultima, non è tanto evidente. Lo sarebbe
tutt’al più se, per effetto di una risposta negativa del fisco ticinese, il
contribuente avesse deciso di rinunciare del tutto a frequentare il suo corso
di master negli __________. Non è così evidente come sostenuto dal ricorrente
che il suo trasferimento di domicilio fiscale sarebbe stato accettato senza
riserve dal Canton Ticino; né che le spese fatte valere sarebbero state ammesse
dall’autorità fiscale __________, pensando alla chiarezza della giurisprudenza
del Tribunale federale; né, soprattutto, è tanto visibile il nesso fra la
pretesa promessa del fisco ticinese e l’anno di volontariato in __________.
La questione non deve
tuttavia essere ulteriormente approfondita, mancando già un altro presupposto
per l’accoglimento della domanda dell’insorgente.
3.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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