80.2008.137
Deduzioni: spese di perfezionamento professionale, elettronico che frequenta corso di laurea in ingegneria informatica (SUPSI), formazione
28 ottobre 2009Italiano11 min
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Numero d'incarto:
80.2008.137
Data decisione, Autorità:
28.10.2009, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese di perfezionamento professionale, elettronico che frequenta corso di laurea in ingegneria informatica (SUPSI), formazione
REDDITO DA ATTIVITÀ DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 let. d LIFD
art. 34 let. b LIFD
art. 25 cpv. 1 let. d LT
art. 33 let. b LT
Incarto n.
80.2008.137
Lugano
28 ottobre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 20 novembre 2008 contro la decisione del 29 ottobre 2008 in materia di IC
e IFD 2006/2007.
Fatti
A. RI 1, di formazione elettronico,
lavora alle dipendenze della __________, società attiva nel campo
dell’elettronica, della meccanica, dell’elettroerosione e delle nuove
tecnologie.
Nelle dichiarazioni
fiscali 2006 e 2007, il contribuente faceva valere, fra le altre, spese di perfezionamento
professionale di, rispettivamente, fr. 1'784.– (nel 2006) e fr. 1'912.– (nel
2007).
Alle tasse di iscrizione
alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, aggiungeva le
spese di trasporto con il veicolo privato (fr. 6'903.– nel 2006 e fr. 11'641.50
nel 2007) e di doppia economia domestica (fr. 2'366.– nel 2006 e fr. 3'143.–
nel 2007).
B. Notificandogli le
tassazioni IC/IFD 2006 e 2007, con separate decisioni del 17 settembre 2008, l’Ufficio
di tassazione di Locarno stralciava le spese di iscrizione e di trasporto,
spiegando nelle motivazioni che difettavano i requisiti di legge, trattandosi di
una nuova formazione e non di un semplice perfezionamento professionale. Ammetteva
invece le spese di doppia economia domestica.
C. Il contribuente
impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 15 ottobre 2008, riproponendo
la deduzione delle spese di iscrizione alla __________ (__________) e di
trasferta.
L’autorità di tassazione
respingeva nuovamente le richieste, con decisioni del 29 ottobre 2008 così
motivate:
I costi per sostenere un postdiploma sono da considerare di formazione
ulteriore e non sono deducibili. Detti costi non concernono infatti un semplice
approfondimento nell’ambito della professione già appresa rispettivamente esercitata
quanto piuttosto un’ulteriore formazione in vista di un avanzamento nella
carriera professionale.
D. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 sostiene che il ciclo di studi
intrapreso presso la __________ è indispensabile per mantenere il proprio posto
di lavoro. Chiede pertanto che gli vengano riconosciuti i postulati costi di
iscrizione e di trasferta, così come già ammessi nel 2005.
Diritto
1. 1.1.
Sia secondo l’art. 25 cpv.
1 lett. d LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD, dal reddito
di un’attività lucrativa dipendente sono in particolare deducibili, a titolo di
spese professionali, le spese per il perfezionamento e la riqualificazione
connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale.
Tali spese devono essere
giustificate e documentate (art. 8 cpv. 1 DE concernente l’imposizione delle
persone fisiche, valido per il periodo
fiscale 2006 e 2007; art. 8 Ordinanza sulla deduzione delle spese
professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai
fini dell’imposta federale diretta del 10 febbraio 1993, RS 642.118.1). Non è
invece ammessa la deduzione delle spese che riguardano la formazione vera e
propria (art. 33 lett. b LT e 34 lett. b LIFD).
1.2.
Non sono quindi deducibili
le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per
acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una professione, per es. il
tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori, ecc. (cfr.
Locher, Kommentar zum DGB,
Therwil/Basel 2001, n. 61 ad art. 26, p. 664; Circolare
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni n. 26 del 22 settembre 1995,
n. 3.1). Sono invece spese di perfezionamento quelle che permettono al contribuente
di mantenersi aggiornato nella professione appresa, rispettivamente di
soddisfare le nuove e crescenti esigenze. In questa categoria rientrano le
spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per es. corsi di
ripetizione o perfezionamento propri del settore, seminari, congressi, ecc.),
come anche le spese per corsi di lingue e per esami che possono far parte di
questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese inerenti al perfezionamento
di una professione già appresa ed esercitata, come nel caso dell’impiegato di
commercio che diventa perito contabile o del pittore che dà gli esami di
maestria (Circolare cit., n. 3.2).
Considerandi
2.
2.1.
In una sentenza del 18
dicembre 2003 (inc.2A.277/2003 = RF 2004 p. 451) il Tribunale federale ha
confermato che sono deducibili unicamente i costi di perfezionamento e riqualificazione
che sono in relazione con l’attività esercitata e che appaiono indicati per
mantenere il posto di lavoro, precisando nondimeno che un nesso causale diretto
tra costi di formazione e attività esercitata sussiste solo se il perfezionamento
si riferisce a conoscenze che vengono utilizzate nello svolgimento del lavoro.
Esulano dal perfezionamento i costi di formazione veri e propri, come pure i
costi di una formazione ulteriore, più avanzata, che consentono un avanzamento
professionale rispetto all’attività svolta.
L’Alta Corte federale ha così
negato il carattere di perfezionamento a un contribuente che aveva appreso il
mestiere sul campo (“learning by doing on the job”) e che a seguito del suo avanzamento
aveva dovuto seguire dei corsi pluriennali che gli avevano permesso di colmare
le lacune nel campo delle conoscenze professionali che nel frattempo erano
emerse. Questo corso formativo è infatti stato considerato come una vera e
propria prima formazione professionale
2.2
In una successiva sentenza
del 28 aprile 2006 (inc.2A.424/2005), il Tribunale federale ha nuovamente
negato la deduzione per spese di perfezionamento professionale a un contribuente
che, diplomato in economia aziendale presso la Scuola Superiore per i Quadri
dell’Economia e dell’Amministrazione (SSQEA), aveva in seguito frequentato un
corso di “International Wealth Management Executive MBA”, ottenendo nel 2003 il
titolo di “Executive Master in Business Administration (International Wealth
Management)”. L’Alta Corte ha in particolare osservato che i costi legati
all’acquisizione delle conoscenze e delle capacità necessarie all’esercizio di
una determinata professione non sono in principio deducibili nemmeno quando la
formazione viene seguita contemporaneamente al lavoro. In effetti, quest’ultimo
aspetto non è rilevante, mentre decisivo è il fatto che la formazione serva ad
un avanzamento in una funzione chiaramente superiore rispetto all’attività
svolta fino a quel momento.
2.3
Questa
Camera, sulla falsariga della recente giurisprudenza del Tribunale federale, ha
negato che siano deducibili a titolo di spese di perfezionamento i costi
affrontati per frequentare un master MBA (Master of Business Administration),
trattandosi di una formazione che fornisce al partecipante le conoscenze necessarie
per una carriera manageriale (CDT n. 80.2003.101 del 10 maggio 2004, in RtiD
II-2004 n. 3t; ZStP 2001 p. 276; RF 2004 p. 451). La stessa autorità è giunta
alle medesime conclusioni nel caso di una contribuente che, conseguito il diploma
di commercio, il certificato cantonale di capacità d’esercente ed il diploma
della scuola di informatica di gestione, aveva assunto la direzione di un
ostello e frequentava a sua volta un MBA organizzato dalla SUPSI (CDT n.
80.2005.81
del 2 maggio 2006).
2.4
Nello stesso senso si
esprime anche la prassi degli altri cantoni. Il Tribunale amministrativo del
Canton Zurigo, per esempio, ha negato la deduzione per spese di perfezionamento
a un contribuente che, dopo aver ottenuto la maturità e lavorato come impiegato,
è stato successivamente assunto come revisore in una fiduciaria e ha
frequentato, parallelamente all’attività professionale, la facoltà di economia
presso l’università di Zurigo, al fine di conseguire l’attestato di “Bachelor
of Science in Business Administration” e di migliorare così le sue conoscenze
(sentenza n. SB.2007.00034 del 22 agosto 2007).
Alla stessa conclusione è
giunto anche il Tribunale amministrativo del Canton Lucerna. Ha considerato
come spese di formazione (e non di perfezionamento o di riqualificazione
professionale) i costi sostenuti da un contribuente che, già attivo nel settore
dell’informatica (senza però aver seguito alcuna formazione specifica) e desideroso
di assumere maggiori responsabilità manageriali e dirigenziali, ha frequentato
una scuola universitaria professionale, per ottenere il Bachelor in ingegneria
informatica (sentenza n. A 04 232 A 04 233_1 del 20 giugno 2005).
3.
3.1.
Venendo al caso in esame,
dagli atti dell’incarto risulta anzitutto che il ricorrente, di formazione
elettronico, è dipendente della __________ di __________. Per sua stessa
ammissione, la sua posizione all’interno della ditta imponeva nondimeno una
formazione supplementare. Nel 2005 si è quindi iscritto alla SUPSI, dove frequenta
i moduli del corso di laurea in ingegneria informatica, parallelamente
all’attività professionale (PAP).
Lo scopo di tale corso,
denominato “Bachelor of Science SUP”, è quello di formare un ingegnere con
conoscenze approfondite delle metodologie di concezione e sviluppo di sistemi
software. La formazione pone l’accento sulle discipline fondamentali
dell’informatica quali la programmazione, la progettazione di software, la
telematica, le architetture e i sistemi di rete. Lo studio si articola su
quattro anni e prevede una frequenza prevalentemente serale e indipendente,
organizzata in modo da essere compatibile con un’attività giornaliera (cfr. art. 6 cpv. 1 LSUP, RS 414.71).
3.2
Come accennato, il ricorrente
sottolinea in particolar modo di essersi iscritto al corso per mantenere il proprio
posto di lavoro, che in caso contrario “sarebbe stato messo in dubbio”. Pur comprendendo
tali esigenze, decisiva rimane però la circostanza che il contribuente ha
intrapreso un corso di laurea, che permette di conseguire l’attestato
di Bachelor in ingegneria informatica. Una simile formazione complementare non configura certo un semplice approfondimento ed aggiornamento delle sue conoscenze di base, come potrebbe
avvenire frequentando un singolo corso postdiploma oppure delle settimane di
corsi di perfezionamento, ma gli permetterà di conseguire un titolo di studio
riconosciuto e rispettato sul mondo del lavoro, che migliorerà considerevolmente
le sue aspettative professionali
(cfr. decisione TF n.2A.424/2005 del 28 aprile 2006). Al
termine del ciclo di studi, il ricorrente potrà infatti ambire a posizioni di
maggiore responsabilità, non solo all’interno dell’attuale ditta ma anche in
altre imprese (cfr., al proposito, art. 4 cpv. 2 LSUP).
3.3
Da quanto precede, a
questa Camera non resta quindi che concludere che i costi sostenuti dal
ricorrente per il rilascio del titolo di Bachelor in ingegneria informatica costituiscono
spese di formazione e non di perfezionamento, in quanto tali non deducibili dal
reddito imponibile (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
4.
4.1.
Il ricorrente lamenta poi la
violazione del principio della parità di trattamento, sostenendo che la
deduzione della tassa di iscrizione e delle diverse spese sostenute per
parteciparvi sarebbe stata concessa ad altri contribuenti. A tale proposito,
occorre evidenziare il fatto che la Camera di diritto tributario ha più volte interpellato
la Divisione delle Contribuzioni, per conoscere le sue intenzioni circa la
deduzione delle spese di partecipazione ad un corso simile a quello qui in
oggetto. La Divisione ha sempre confermato che continuerà a valutare ogni caso
singolarmente, negando così di aver concesso e di voler concedere nemmeno in
futuro dei vantaggi illegali a dei contribuenti in nome del rispetto del
principio costituzionale della parità di trattamento nell’illegalità. Del resto
difetterebbero anche le ulteriori condizioni per poter invocare un simile
principio costituzionale (cfr. DTF 108 Ia 214; Rivier,
Droit fiscal suisse, p. 301 s.; in particolare Auer,
L’égalité dans l’illégalité, in ZBl 79 p. 281 ss., num. 28/37 alle pp. 294-298),
per cui la decisione dell’Ufficio di tassazione va senz’altro tutelata.
4.2
Va infine
rilevato che il ricorrente non può nemmeno trarre giovamento dalla circostanza che nel periodo fiscale precedente l’autorità
di tassazione abbia concesso le deduzioni ora negate. Il principio
della buona fede non vieta infatti alle autorità fiscali di giudicare
diversamente, nell’ambito di un periodo
fiscale ulteriore, una questione di diritto controversa che era stata anteriormente risolta in favore del contribuente (RDAF
56/2000 p. 217 = StE 2000 A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793). Va d’altra
parte rilevato che l’Ufficio di tassazione ha comunque mantenuto la deduzione
per doppia economia domestica, facendo così prova di una certa generosità.
5.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese
processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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