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Decisione

80.2008.137

Deduzioni: spese di perfezionamento professionale, elettronico che frequenta corso di laurea in ingegneria informatica (SUPSI), formazione

28 ottobre 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, di formazione elettronico,

lavora alle dipendenze della __________, società attiva nel campo

dell’elettronica, della meccanica, dell’elettroerosione e delle nuove

tecnologie.

Nelle dichiarazioni

fiscali 2006 e 2007, il contribuente faceva valere, fra le altre, spese di perfezionamento

professionale di, rispettivamente, fr. 1'784.– (nel 2006) e fr. 1'912.– (nel

2007).

Alle tasse di iscrizione

alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, aggiungeva le

spese di trasporto con il veicolo privato (fr. 6'903.– nel 2006 e fr. 11'641.50

nel 2007) e di doppia economia domestica (fr. 2'366.– nel 2006 e fr. 3'143.–

nel 2007).

B. Notificandogli le

tassazioni IC/IFD 2006 e 2007, con separate decisioni del 17 settembre 2008, l’Ufficio

di tassazione di Locarno stralciava le spese di iscrizione e di trasporto,

spiegando nelle motivazioni che difettavano i requisiti di legge, trattandosi di

una nuova formazione e non di un semplice perfezionamento professionale. Ammetteva

invece le spese di doppia economia domestica.

C. Il contribuente

impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 15 ottobre 2008, riproponendo

la deduzione delle spese di iscrizione alla __________ (__________) e di

trasferta.

L’autorità di tassazione

respingeva nuovamente le richieste, con decisioni del 29 ottobre 2008 così

motivate:

I costi per sostenere un postdiploma sono da considerare di formazione

ulteriore e non sono deducibili. Detti costi non concernono infatti un semplice

approfondimento nell’ambito della professione già appresa rispettivamente esercitata

quanto piuttosto un’ulteriore formazione in vista di un avanzamento nella

carriera professionale.

D. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 sostiene che il ciclo di studi

intrapreso presso la __________ è indispensabile per mantenere il proprio posto

di lavoro. Chiede pertanto che gli vengano riconosciuti i postulati costi di

iscrizione e di trasferta, così come già ammessi nel 2005.

Diritto

1. 1.1.

Sia secondo l’art. 25 cpv.

1 lett. d LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD, dal reddito

di un’attività lucrativa dipendente sono in particolare deducibili, a titolo di

spese professionali, le spese per il perfezionamento e la riqualificazione

connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale.

Tali spese devono essere

giustificate e documentate (art. 8 cpv. 1 DE concernente l’imposizione delle

persone fisiche, valido per il periodo

fiscale 2006 e 2007; art. 8 Ordinanza sulla deduzione delle spese

professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai

fini dell’imposta federale diretta del 10 febbraio 1993, RS 642.118.1). Non è

invece ammessa la deduzione delle spese che riguardano la formazione vera e

propria (art. 33 lett. b LT e 34 lett. b LIFD).

1.2.

Non sono quindi deducibili

le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per

acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una professione, per es. il

tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori, ecc. (cfr.

Locher, Kommentar zum DGB,

Therwil/Basel 2001, n. 61 ad art. 26, p. 664; Circolare

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni n. 26 del 22 settembre 1995,

n. 3.1). Sono invece spese di perfezionamento quelle che permettono al contribuente

di mantenersi aggiornato nella professione appresa, rispettivamente di

soddisfare le nuove e crescenti esigenze. In questa categoria rientrano le

spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per es. corsi di

ripetizione o perfezionamento propri del settore, seminari, congressi, ecc.),

come anche le spese per corsi di lingue e per esami che possono far parte di

questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese inerenti al perfezionamento

di una professione già appresa ed esercitata, come nel caso dell’impiegato di

commercio che diventa perito contabile o del pittore che dà gli esami di

maestria (Circolare cit., n. 3.2).

Considerandi

2.

2.1.

In una sentenza del 18

dicembre 2003 (inc.2A.277/2003 = RF 2004 p. 451) il Tribunale federale ha

confermato che sono deducibili unicamente i costi di perfezionamento e riqualificazione

che sono in relazione con l’attività esercitata e che appaiono indicati per

mantenere il posto di lavoro, precisando nondimeno che un nesso causale diretto

tra costi di formazione e attività esercitata sussiste solo se il perfezionamento

si riferisce a conoscenze che vengono utilizzate nello svolgimento del lavoro.

Esulano dal perfezionamento i costi di formazione veri e propri, come pure i

costi di una formazione ulteriore, più avanzata, che consentono un avanzamento

professionale rispetto all’attività svolta.

L’Alta Corte federale ha così

negato il carattere di perfezionamento a un contribuente che aveva appreso il

mestiere sul campo (“learning by doing on the job”) e che a seguito del suo avanzamento

aveva dovuto seguire dei corsi pluriennali che gli avevano permesso di colmare

le lacune nel campo delle conoscenze professionali che nel frattempo erano

emerse. Questo corso formativo è infatti stato considerato come una vera e

propria prima formazione professionale

2.2

In una successiva sentenza

del 28 aprile 2006 (inc.2A.424/2005), il Tribunale federale ha nuovamente

negato la deduzione per spese di perfezionamento professionale a un contribuente

che, diplomato in economia aziendale presso la Scuola Superiore per i Quadri

dell’Economia e dell’Amministrazione (SSQEA), aveva in seguito frequentato un

corso di “International Wealth Management Executive MBA”, ottenendo nel 2003 il

titolo di “Executive Master in Business Administration (International Wealth

Management)”. L’Alta Corte ha in particolare osservato che i costi legati

all’acquisizione delle conoscenze e delle capacità necessarie all’esercizio di

una determinata professione non sono in principio deducibili nemmeno quando la

formazione viene seguita contemporaneamente al lavoro. In effetti, quest’ultimo

aspetto non è rilevante, mentre decisivo è il fatto che la formazione serva ad

un avanzamento in una funzione chiaramente superiore rispetto all’attività

svolta fino a quel momento.

2.3

Questa

Camera, sulla falsariga della recente giurisprudenza del Tribunale federale, ha

negato che siano deducibili a titolo di spese di perfezionamento i costi

affrontati per frequentare un master MBA (Master of Business Administration),

trattandosi di una formazione che fornisce al partecipante le conoscenze necessarie

per una carriera manageriale (CDT n. 80.2003.101 del 10 maggio 2004, in RtiD

II-2004 n. 3t; ZStP 2001 p. 276; RF 2004 p. 451). La stessa autorità è giunta

alle medesime conclusioni nel caso di una contribuente che, conseguito il diploma

di commercio, il certificato cantonale di capacità d’esercente ed il diploma

della scuola di informatica di gestione, aveva assunto la direzione di un

ostello e frequentava a sua volta un MBA organizzato dalla SUPSI (CDT n.

80.2005.81

del 2 maggio 2006).

2.4

Nello stesso senso si

esprime anche la prassi degli altri cantoni. Il Tribunale amministrativo del

Canton Zurigo, per esempio, ha negato la deduzione per spese di perfezionamento

a un contribuente che, dopo aver ottenuto la maturità e lavorato come impiegato,

è stato successivamente assunto come revisore in una fiduciaria e ha

frequentato, parallelamente all’attività professionale, la facoltà di economia

presso l’università di Zurigo, al fine di conseguire l’attestato di “Bachelor

of Science in Business Administration” e di migliorare così le sue conoscenze

(sentenza n. SB.2007.00034 del 22 agosto 2007).

Alla stessa conclusione è

giunto anche il Tribunale amministrativo del Canton Lucerna. Ha considerato

come spese di formazione (e non di perfezionamento o di riqualificazione

professionale) i costi sostenuti da un contribuente che, già attivo nel settore

dell’informatica (senza però aver seguito alcuna formazione specifica) e desideroso

di assumere maggiori responsabilità manageriali e dirigenziali, ha frequentato

una scuola universitaria professionale, per ottenere il Bachelor in ingegneria

informatica (sentenza n. A 04 232 A 04 233_1 del 20 giugno 2005).

3.

3.1.

Venendo al caso in esame,

dagli atti dell’incarto risulta anzitutto che il ricorrente, di formazione

elettronico, è dipendente della __________ di __________. Per sua stessa

ammissione, la sua posizione all’interno della ditta imponeva nondimeno una

formazione supplementare. Nel 2005 si è quindi iscritto alla SUPSI, dove frequenta

i moduli del corso di laurea in ingegneria informatica, parallelamente

all’attività professionale (PAP).

Lo scopo di tale corso,

denominato “Bachelor of Science SUP”, è quello di formare un ingegnere con

conoscenze approfondite delle metodologie di concezione e sviluppo di sistemi

software. La formazione pone l’accento sulle discipline fondamentali

dell’informatica quali la programmazione, la progettazione di software, la

telematica, le architetture e i sistemi di rete. Lo studio si articola su

quattro anni e prevede una frequenza prevalentemente serale e indipendente,

organizzata in modo da essere compatibile con un’attività giornaliera (cfr. art. 6 cpv. 1 LSUP, RS 414.71).

3.2

Come accennato, il ricorrente

sottolinea in particolar modo di essersi iscritto al corso per mantenere il proprio

posto di lavoro, che in caso contrario “sarebbe stato messo in dubbio”. Pur comprendendo

tali esigenze, decisiva rimane però la circostanza che il contribuente ha

intrapreso un corso di laurea, che permette di conseguire l’attestato

di Bachelor in ingegneria informatica. Una simile formazione complementare non configura certo un semplice approfondimento ed aggiornamento delle sue conoscenze di base, come potrebbe

avvenire frequentando un singolo corso postdiploma oppure delle settimane di

corsi di perfezionamento, ma gli permetterà di conseguire un titolo di studio

riconosciuto e rispettato sul mondo del lavoro, che migliorerà considerevolmente

le sue aspettative professionali

(cfr. decisione TF n.2A.424/2005 del 28 aprile 2006). Al

termine del ciclo di studi, il ricorrente potrà infatti ambire a posizioni di

maggiore responsabilità, non solo all’interno dell’attuale ditta ma anche in

altre imprese (cfr., al proposito, art. 4 cpv. 2 LSUP).

3.3

Da quanto precede, a

questa Camera non resta quindi che concludere che i costi sostenuti dal

ricorrente per il rilascio del titolo di Bachelor in ingegneria informatica costituiscono

spese di formazione e non di perfezionamento, in quanto tali non deducibili dal

reddito imponibile (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

4.

4.1.

Il ricorrente lamenta poi la

violazione del principio della parità di trattamento, sostenendo che la

deduzione della tassa di iscrizione e delle diverse spese sostenute per

parteciparvi sarebbe stata concessa ad altri contribuenti. A tale proposito,

occorre evidenziare il fatto che la Camera di diritto tributario ha più volte interpellato

la Divisione delle Contribuzioni, per conoscere le sue intenzioni circa la

deduzione delle spese di partecipazione ad un corso simile a quello qui in

oggetto. La Divisione ha sempre confermato che continuerà a valutare ogni caso

singolarmente, negando così di aver concesso e di voler concedere nemmeno in

futuro dei vantaggi illegali a dei contribuenti in nome del rispetto del

principio costituzionale della parità di trattamento nell’illegalità. Del resto

difetterebbero anche le ulteriori condizioni per poter invocare un simile

principio costituzionale (cfr. DTF 108 Ia 214; Rivier,

Droit fiscal suisse, p. 301 s.; in particolare Auer,

L’égalité dans l’illégalité, in ZBl 79 p. 281 ss., num. 28/37 alle pp. 294-298),

per cui la decisione dell’Ufficio di tassazione va senz’altro tutelata.

4.2

Va infine

rilevato che il ricorrente non può nemmeno trarre giovamento dalla circostanza che nel periodo fiscale precedente l’autorità

di tassazione abbia concesso le deduzioni ora negate. Il principio

della buona fede non vieta infatti alle autorità fiscali di giudicare

diversamente, nell’ambito di un periodo

fiscale ulteriore, una questione di diritto controversa che era stata anteriormente risolta in favore del contribuente (RDAF

56/2000 p. 217 = StE 2000 A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793). Va d’altra

parte rilevato che l’Ufficio di tassazione ha comunque mantenuto la deduzione

per doppia economia domestica, facendo così prova di una certa generosità.

5.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia e spese

processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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