80.2008.14
TUI: valore di alienazione, esercizio diritti di compera, unità in proprietà per piani, modifica prezzi
2 luglio 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
80.2008.14
Data decisione, Autorità:
02.07.2008, CDT
Titolo:
TUI: valore di alienazione, esercizio diritti di compera, unità in proprietà per piani, modifica prezzi
VALORE DI ALIENAZIONE
art. 131 LT
Incarto n.
80.2008.14
Lugano
2 luglio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 25 gennaio
2008 contro la decisione del 27 dicembre 2007 in materia di imposta
sugli utili immobiliari.
Fatti
Ritenuto in fatto e considerando in diritto
A. Con
atto pubblico del 3 marzo 2006, RI 1 concedeva a __________ un diritto di
compera cedibile su otto quote di proprietà per piani (PPP) del fondo base n. __________
RFD di __________, al prezzo complessivo di fr. 3'000'000.–, così ripartito fra
le singole quote:
PPP n__________
(122‰) fr. 312'000.–
PPP n. __________
(122‰) fr. 312'000.–
PPP n. __________
(90‰) fr. 230'000.–
PPP n. __________
(90‰) fr. 230'000.–
PPP n. __________
(91‰) fr. 233'000.–
PPP n. __________
(91‰) fr. 233'000.–
PPP n. __________
(197‰) fr. 775'000.–
PPP n. __________
(197‰) fr. 675'000.–
In
seguito alla cessione ed
all’esercizio dei diritti di
compera, venivano iscritti i seguenti trapassi di proprietà delle quote in questione:
PPP n__________
(122‰) 28 settembre
2006 __________
B. Con
otto decisioni del 27 novembre
2007, l’Ufficio di tassazione notificava al venditore le tassazioni dell’imposta sugli utili immobiliari
relative alle cessioni in questione.
Per
quattro quote (PPP n. __________), quale valore di investimento era stato considerato
il valore di stima ufficiale del terreno in vigore 20 anni prima, cui si aggiungevano
i costi di costruzione. Ne
risultavano pertanto i seguenti utili imponibili e le seguenti imposte:
PPP n. __________
(122‰) fr. 50’407.– fr. 1'512.20
PPP n. __________
(122‰) fr. 50’407.– fr. 1'512.20
PPP n. __________
(197‰) fr. 352’592.– fr. 10'577.75
PPP n. __________
(197‰) fr. 252’592.– fr. 7'577.75
Per le
Considerandi
altre quattro quote, l’utile era invece calcolato a partire dall’acquisto delle
stesse, avvenuto il 22 dicembre 1995 a prezzi superiori rispetto a quelli di vendita. L’utile imponibile e l’imposta
erano pertanto pari a zero.
C. Il
contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 7 dicembre 2007. A suo avviso, era arbitraria la
decisione dell’Ufficio di tassazione di considerare singolarmente la vendita di ognuna delle quote di
PPP, considerata la sua volontà di “cedere l’intera casa per evitare di
occuparsi di trovare gli acquirenti”. Chiedeva pertanto che l’utile fosse
calcolato deducendo dal prezzo di vendita complessivo (fr. 3’000'000.–) tutti i
costi di costruzione e di
acquisto, per giungere ad un utile unico di fr. 617'000.– e ad una sola imposta
di fr. 18'510.–.
All’udienza
del 12 dicembre 2007, l’autorità di tassazione osservava di non potersi scostare dalla decisione impugnata, mentre il contribuente
ribadiva le proprie censure.
D. Con
otto decisioni del 27 dicembre
2007, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo del
contribuente, argomentando che “l’operazione di vendita è avvenuta in una sola volta, ma secondo il contratto
stipulato ai diversi appartamenti sono stati attribuiti i rispettivi valori”.
Concludeva pertanto che faceva stato il contratto di costituzione del diritto di compera e che in nessun
caso, salvo rettifica all’Ufficio dei registri, ci si poteva scostare da esso.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la tassazione separata dell’utile relativo alle diverse quote di PPP cedute e
chiede che l’utile venga stabilito unitariamente in fr. 617'000.–. Ribadisce
che la sua intenzione era di
vendere l’edificio in blocco,
ma che l’acquirente ha poi suddiviso il prezzo in base ai millesimi. Solo in
seguito si sarebbe accorto che i millesimi non rispecchiavano il reale valore,
tanto è vero che i condomini avrebbero poi incaricato l’amministrazione di ricalcolare il valore delle quote.
F. All’udienza
del 10 giugno 2008, il ricorrente ha sostenuto che il prezzo degli appartamenti
definito con il contratto di costituzione del diritto di compera è stato successivamente modificato. In effetti,
con atto pubblico del 25 agosto 2006, che non era agli atti, il prezzo
complessivo di fr. 3'000'000.– è stato così suddiviso:
PPP n. __________
(122‰) fr. 300'000.–
PPP n. __________
(122‰) fr. 300'000.–
PPP n. __________
(90‰) fr. 300'000.–
PPP n. __________
(90‰) fr. 310'000.–
PPP n. __________
(91‰) fr. 280'000.–
PPP n. __________
(91‰) fr. 310'000.–
PPP n. __________
(197‰) fr. 610'000.–
PPP n. __________
(197‰) fr. 590'000.–
L’esercizio dei diritti di compera è pertanto
avvenuto a questi valori.
Alla luce
di questa nuova circostanza, le parti hanno convenuto di modificare tutte le
tassazioni in base ai valori
stabiliti in quest’ultimo atto. Ne risulta un utile complessivo di fr.
431'998.– per le quattro quote di PPP da sempre di proprietà del venditore e di
fr. 180'000.– per le quote acquistate nel 1995.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni su
reclamo del 27 dicembre 2007 sono riformate nel senso che il valore di alienazione corrisponde a quello definito
dall’atto pubblico di modifica del diritto di compera del 25 agosto 2006.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro
30 giorni (art. 146 LIFD; art.
73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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