80.2008.141
Imposta sugli utili immobiliari: differimento dell'imposizione, reinvestimento abitazione primaria, trasferimento all'estero poco dopo acquisto sostitutivo
16 febbraio 2009Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2008.141
Data decisione, Autorità:
16.02.2009, CDT
Titolo:
Imposta sugli utili immobiliari: differimento dell'imposizione, reinvestimento abitazione primaria, trasferimento all'estero poco dopo acquisto sostitutivo
DIFFERIMENTO DELL'IMPOSIZIONE
art. 125 let. g LT
Incarto n.
80.2008.141
Lugano
16 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 26 novembre 2008 contro la decisione del 27 ottobre 2008 in materia di imposta sugli
utili immobiliari.
Fatti
A. Con
atto pubblico del 1° dicembre 2005, iscritto a Registro fondiario l’indomani, RI 1 vendeva a __________
l’unità in proprietà per piani PPP n. __________ RFD di __________, al prezzo
di fr. 620'000.–.
Nella
dichiarazione per l’imposta
sugli utili immobiliari, inoltrata il 30 novembre 2006, la venditrice
commisurava l’utile conseguito in fr. 113'000.–, ma chiedeva il differimento
dell’imposizione, avendo
acquistato un terreno a __________, ove stava edificando una nuova abitazione primaria, la cui costruzione sarebbe terminata nel 2007.
B. L’Ufficio di tassazione di Locarno notificava alla contribuente la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari,
con decisione del 26 aprile
2007. L’utile imponibile era stabilito in fr. 163'000.–, pari alla differenza
fra il valore di alienazione ed
il valore di acquisto (fr. 457'000.–) e l’imposta in fr. 8'150.–. Nella motivazione allegata, l’autorità fiscale spiegava
che, da un lato non aveva ammesso in deduzione i costi di miglioria
fatti valere, in quanto non documentati, e, dall’altro, non concedeva il differimento
dell’imposizione, per il fatto
che il reinvestimento non era avvenuto entro i due anni. Infatti, l’acquisto
sostitutivo risaliva al 28 novembre 2003.
C. La
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 13 maggio 2007, sostenendo di avere rispettato il termine biennale per il
differimento immobiliare, avendo traslocato nella nuova casa nel novembre 2005.
L’autorità
fiscale accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 27 ottobre 2008, riconoscendo una deduzione di fr. 10'000.– per costi di
acquisto e di vendita. Quanto al differimento, ribadiva che il termine biennale
non era stato rispettato ed aggiungeva che la nuova casa non era stata usata
durevolmente quale abitazione
primaria, per il fatto che la reclamante era partita per l’estero l’8 novembre
2007.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente il mancato riconoscimento del differimento
dell’imposizione dell’utile
immobiliare scaturito dalla vendita dell’appartamento di __________.
Argomenta,
in primo luogo, che il termine di due anni per il reinvestimento sarebbe stato
osservato: l’acquisto del terreno risale sì al 2003 ma l’edificazione sarebbe iniziata solo nel 2006 proprio grazie al ricavo della vendita
dell’appartamento.
La
ricorrente sostiene poi di avere costruito la nuova casa con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente e di
avere avuto effettivamente il domicilio a __________ per quasi due anni, dal 1° gennaio 2006 all’8 novembre 2007, quando è
partita per __________ per motivi professionali.
Diritto
1. 1.1.
Lo Stato
preleva un'imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai
guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti
di esso (art. 123 LT).
Il
tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte
sul reddito; non si tratta tuttavia di un'imposta generale sul reddito bensì di
una speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona assoggettata.
Per il fatto che l'imposta grava sull'immobile trasferito, senza che entri in
considerazione la complessiva
capacità contributiva del soggetto dell'imposta, il tributo in esame si configura
come imposta reale (Soldini/Pedroli,
L'imposizione degli utili
immobiliari - Commentario degli
articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e
transitorie, Lugano 1996, p. 59).
1.2.
L'utile
imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di investimento.
Quest'ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e dei costi di
investimento (art. 128 cpv. 1 LT).
Tuttavia,
se l'alienante è stato proprietario dell'immobile per più di venti anni, può chiedere che il valore di
stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga quale
valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2 LT).
Considerandi
2.
2.1.
Il 28 novembre 2003, RI 1 ha acquistato un terreno a __________,
pagando fr. 641'000.–. Il 28 gennaio 2005, le è stata rilasciata la licenza edilizia per la costruzione di una casa d’abitazione monofamiliare, con piscina, e per la
riattazione di un rustico. Il 2
dicembre 2005 ha poi venduto la sua abitazione di __________, costituita da un appartamento in proprietà per piani.
La
contribuente chiede di poter beneficiare del differimento dell’imposizione, in applicazione dell’art. 125 lett. g LT, avendo impiegato l'utile
conseguito dalla vendita dell’appartamento per costruire la nuova casa sul
terreno acquistato già nel 2003.
Nella
decisione impugnata, l’autorità di tassazione ha tuttavia negato il
differimento dell’imposizione, argomentando, da un lato, che il termine di due
anni fra vendita e acquisto sostitutivo non sarebbe stato osservato e,
dall’altro, che la nuova casa non avrebbe comunque funto durevolmente da abitazione primaria a causa del trasferimento all’estero della contribuente.
2.2
Per
l'art. 125 lett. g LT, l'imposizione dell'utile immobiliare è differita in caso di alienazione di un'abitazione (casa monofamiliare o appartamento) che ha servito durevolmente
ed esclusivamente all'uso personale del contribuente, a condizione che il ricavo sia destinato entro un
termine di due anni all'acquisto o alla costruzione, in Svizzera, di un'abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo.
La citata
disposizione della legge
tributaria riprende, nella sostanza, l'art. 12 cpv. 3 lett. a LAID,
precisando i limiti temporali e territoriali entro i quali il reinvestimento
deve essere effettuato.
Il
legislatore ha introdotto tale norma, su suggerimento della commissione di
esperti incaricata di redigere un progetto di imposta sugli utili immobiliari,
nell'intento di evitare casi di rigore estremo, quando, ad esempio, il contribuente è costretto a trasferire
il domicilio e vendere l'abitazione per ragioni professionali. Il
Consiglio federale, nel Messaggio sull'armonizzazione, sottolineava a sua volta che al contribuente, spesso per
l'elevata imposta sui guadagni immobiliari, non è possibile acquistare nel
nuovo luogo di domicilio un'abitazione sostitutiva di ugual valore e che
l'assenza di una tale possibilità di reinvestimento sostitutivo può nuocere
alla mobilità professionale (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 131).
La
dottrina è concorde nel considerare il motivo di differimento in esame come una
eccezione propria, giacché, se
anche la vendita di un immobile privato fosse necessitata, nondimeno vi sarebbe
realizzazione del relativo
utile. La ratio
della rinuncia ad imporre deve dunque ricercarsi non tanto nell'inesistenza di
una componente dell'utile, bensì nelle modalità di impiego di quest'ultimo (Ochsner, Die Besteuerung der
Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1976, p. 105 s.; Mettler, Die Grundstückgewinnsteuer des
Kantons Schwyz, Zurigo 1990, p. 137 ss.; Rumo,
Die Liegenschaftsgewinn- und die Mehrwertsteuer des Kantons Freiburg, Friburgo
1993, p. 168). Alcuni autori ritengono pertanto che il legislatore abbia deciso
di fare un uso extra-fiscale dell'imposta sugli utili immobiliari (Mettler, op. cit., p. 139; Rumo, op. cit., p. 170), cioè che abbia inteso promuovere, con tale
mezzo, la proprietà dell'abitazione o la mobilità della popolazione (Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 132).
2.3
Le condizioni cui la legge subordina il differimento
dell'imposizione, in virtù
dell'art. 125 lett. g LT, sono le seguenti:
a) l’acquisto di un’abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo:
l’oggetto alienato e quello sostitutivo acquistato devono cioè fungere entrambi da abitazione personale;
b) l’uso
personale deve essere esclusivo e durevole: l’abitazione alienata e quella acquistata non devono quindi essere locate a
terzi o lasciate vuote, se non nei seguenti casi eccezionali:
• l’esistenza
di motivi estrinseci (nessuna offerta di acquisto nonostante sforzi per
vendere, trasloco improvviso per ragioni professionali o
di salute), ma non invece considerazioni di carattere finanziario, quali il rinvio
della vendita per conseguire un prezzo migliore o per sfruttare l’incremento di valore;
• la
locazione con un contratto a
termine di durata inferiore ad
un anno, in particolare quando già al momento dell’inizio della locazione è
nota la data della vendita, sicché si tratta di una semplice situazione transitoria; in casi eccezionali è ammessa una durata che supera
l’anno, purché la durata dell’uso personale abbia comunque ecceduto quella
della locazione;
c) deve
trattarsi di abitazione
primaria: è dunque escluso il differimento per le abitazioni secondarie e di vacanza;
d) limite
temporale di due anni fra la vendita e l’acquisto o la costruzione dell’abitazione sostitutiva: si ammette tuttavia che il reinvestimento possa
addirittura precedere la vendita;
e) il
reinvestimento deve avvenire in Svizzera (Soldini/Pedroli, op. cit., pp. 132-134
e p. 137; Soldini/Pedroli,
L’imposi-zione degli utili
immobiliari, Complemento al commentario, Lugano 2003, p. 100).
3.
3.1.
Una
condizione che certamente non è
adempiuta nella fattispecie è quella dell’uso personale “esclusivo e durevole”
della nuova casa di __________ a scopo di abitazione primaria da parte della ricorrente.
Si è
visto infatti che la contribuente ha acquistato il terreno destinato
all’edificazione della casa già
alla fine del 2003 e che ha poi iniziato i lavori di costruzione più o meno in concomitanza con la
vendita dell’appartamento di __________. Nel ricorso, la contribuente afferma
proprio che la costruzione è iniziata nel 2006.
È allora
evidente che, sebbene affermi, e documenti con una dichiarazione dell’autorità comunale, di avere avuto
il domicilio a __________ dal
1° gennaio 2006 all’8 novembre
2007, la ricorrente non può avere abitato nella casa, la cui edificazione è iniziata solo nel corso del 2006 e
si è protratta fino all’anno seguente. Risulta infatti che l’abitabilità della
nuova abitazione è stata concessa
solo il 20 marzo 2007.
Ne
consegue che, avendo trasferito il domicilio all’estero (__________), l’8 novembre 2007, la nuova casa può
essere stata occupata quale abitazione primaria della contribuente, nell’ipotesi a lei più favorevole,
sette mesi e mezzo e non ventidue, come sostenuto nel ricorso. Comunque si
voglia interpretare la nozione
di “durevole”, è innegabile che la casa costruita a __________ non sia servita
da abitazione primaria in modo esclusivo
e durevole.
Anche la
ragione del trasferimento negli
__________, dovuto a detta della ricorrente alla necessità di occuparsi degli
interessi di un’impresa appartenente al marito, non permette di giungere ad una
conclusione diversa, ma semmai
rafforza la tesi dell’autorità fiscale. Non risulta infatti che lo spostamento
all’estero sia, per esempio,
stato imposto da un datore di lavoro o che lo stesso sia stato temporaneo.
3.2
In questa
situazione, non occorre
approfondire l’esistenza degli altri presupposti per il differimento
dell’imposizione, ed in particolar
modo del termine biennale fra acquisto sostitutivo e vendita.
È vero che la decisione,
da questo punto di vista pare un po’ formalistica.
Sebbene fra l’acquisto del
terreno destinato all’edificazione della nuova casa e la vendita
dell’appartamento di __________ siano trascorsi alcuni giorni in più rispetto
ai due anni, va anche considerato che il caso in cui si acquista un terreno per
costruirvi una casa differisce in modo sensibile da quello in cui si acquista
una casa già pronta per andare ad abitarvi.
A tale riguardo, il
Tribunale federale ha ritenuto incensurabile, dal punto di vista della
compatibilità con la legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione
delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID;
RS 642.14), la scelta del Canton Ticino di adottare nella
propria legge tributaria un limite determinato di due anni, senza alcuna
possibilità di proroga. La legge federale si limita infatti ed esigere che il
reinvestimento intervenga entro un "congruo termine" (art. 12
cpv. 3 lett. e LAID), lasciando in tal modo ai Cantoni ampia libertà. Condividendo la scelta del legislatore ticinese, l’Alta Corte ha
sottolineato che proprio un periodo biennale corrisponde a quanto spesso
viene inteso per "congruo termine". Il termine decorre dalla vendita
dell'abitazione che viene sostituita all'acquisto, rispettivamente alla costruzione,
di quella sostitutiva (sentenza del 26 aprile 2006 n.2A.490/2005, consid. 2.3,
con riferimento a: Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 133). Se il ricavo della vendita non viene reinvestito
nell'acquisto di uno stabile esistente, bensì nell'edificazione di una nuova
abitazione, è necessario, secondo la dottrina, che perlomeno l'inizio dei
lavori di costruzione avvenga entro i due anni (sentenza citata, con
riferimento a: Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 134).
Se, nel
caso in cui l’acquisto sostitutivo segue la vendita, è considerato sufficiente
che entro i due anni intervenga l’acquisizione del terreno su cui costruire la casa, con la conseguenza che il
trasferimento nella nuova abitazione avverrà necessariamente ben oltre la scadenza di tale termine, ci
si può domandare se sia giustificato che, quando l’acquisto precede invece la
vendita, il termine sia computato in modo rigoroso fra i due contratti di
compravendita.
La questione può tuttavia essere lasciata aperta,
per le ragioni già indicate.
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 680.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro
30 giorni (art. 73 LAID; art.
82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
- ;
- ;
- .
Copia per
conoscenza:
- municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster