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Decisione

80.2008.147

Reclamo: tassazione d'ufficio, inosservanza dei requisiti di forma, invito a emendamento, notifica presunta della lettera dell'autorità fiscale

16 febbraio 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Per

non avere inoltrato la dichiarazione fiscale 2005, neppure dopo un richiamo ed una diffida

raccomandata, entro il termine prorogato al 30 settembre 2006, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona infliggeva ai coniugi RI 1, allora domiciliati a __________,

una multa disciplinare di fr. 100.–, con decisione del 16 novembre 2006.

Con

un’ulteriore decisione del 26 luglio 2007, l’autorità fiscale infliggeva agli stessi contribuenti una

multa disciplinare di fr. 200.– per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale 2006.

B. Con

due decisioni del 28 marzo

2008, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava ai

contribuenti altrettante tassazioni d’ufficio, nelle

quali commisurava il reddito imponibile, per il periodo fiscale 2005, in fr. 82'000 per l’imposta cantonale ed in fr.

85'900 per l’imposta federale diretta e, per il periodo fiscale 2006, in fr. 71'500 per l’imposta cantonale ed in fr.

78'300 per l’imposta federale diretta.

C. I

contribuenti impugnavano le suddette decisioni, con reclamo del 25 aprile 2008 (con l’erronea indicazione della data del 25 marzo 2008),

definendo “abbondantemente fuori misura” il calcolo dell’imponibile. Spiegavano

che il marito era stato a lungo disoccupato e che aveva poi trovato lavoro nel

luglio del 2006, mentre la moglie

era in gravidanza fino al 16 luglio 2006, data di nascita del loro figlio. Adducevano poi che la documentazione per la tassazione

dei periodi fiscali 2005 e 2006

era “nelle mani di un fiduciario il quale in un primo momento si è gravemente ammalato ed

infortunato ed in seguito non siamo più riusciti a rintracciarlo”.

D. Con

scritto del 9 settembre 2008, l’autorità di tassazione si rivolgeva ai reclamanti, informandoli che il loro gravame non

era conforme ai requisiti stabiliti dalla legge ed invitandoli di conseguenza

ad inoltrare le dichiarazioni

fiscali 2005 e 2006 debitamente compilata e corredata degli allegati necessari

entro il 10 ottobre 2008. La lettera in questione si concludeva con l’avvertimento che, scaduto infruttuoso il

termine loro attribuito, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

Il

predetto invio raccomandato

ritornava all’Ufficio di tassazione, per non essere stato ritirato dopo

essere rimasto in giacenza presso l’ufficio postale fino al 18 settembre 2008.

Non

essendo pervenuta la dichiarazione con la documentazione richiesta, con decisioni del 5 novembre 2008 l’Ufficio di tassazione

dichiarava irricevibile il reclamo dei contribuenti.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 ribadiscono che i calcoli contenuti nelle tassazioni d’ufficio intraprese dall’autorità fiscale non tengono conto dei loro redditi

effettivi dei periodi fiscali

in qustione. Contestano poi di

avere ricevuto corrispondenza dall’Ufficio di tassazione,

“durante i mesi seguenti” l’inoltro del loro reclamo.

Diritto

1. La

Camera di diritto tributario,

autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in

ordine.

Essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che

abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.

Se

l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione

di merito. Caso contrario la

Camera confermerà la decisione

di irricevibilità.

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso

in esame, l’autorità di tassazione non è entrata nel merito del reclamo dei contribuenti, per il

fatto che essi non hanno dato seguito all’invito, loro indirizzato in seguito

al generico reclamo del 25 aprile 2008, di motivare il gravame e dimostrare la

manifesta inesattezza delle tassazioni d’ufficio.

Infatti, la lettera dell’Ufficio di tassazione, che

chiedeva di motivare il reclamo ed inviare una dichiarazione fiscale completa, conteneva anche

l’avvertenza che in caso di inadempienza il reclamo sarebbe stato dichiarato

irricevibile.

2.2

Gli

articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se,

nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali

oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per

mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione

patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

2.3

Contro la

decisione di tassazione il contribuente può reclamare per

scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni

dalla notificazione (art. 206

cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la

tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è

manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali

mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

Le norme

appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta

inesattezza” della tassazione

d’ufficio e richiede

espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova.

Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per

la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza

dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del

Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo

il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,

sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid.

3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

2.4

Come

detto, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona, ricevuto il generico

reclamo dei contribuenti, si è rivolto a questi ultimi con una lettera

raccomandata, attirando la loro attenzione sui requisiti formali previsti dalle leggi tributarie per i

reclami contro la tassazione

d’ufficio. Alla lettera in

questione erano addirittura

allegatii formulari per la dichiarazione fiscale dei periodi

2005.

e 2006.

A tale

riguardo, il Tribunale federale ha precisato che, siccome la necessità di motivare

il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro

tassazioni ordinarie,

l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione per

apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD (e per il diritto

cantonale dall’art. 206 cpv. 3 LT) e le conseguenze in caso di inottemperanza.

Vi è infatti il rischio che il

contribuente non cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente

l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità. In mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del

reclamo da parte del contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il

gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la

comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid.

4f).

La lettera inviata ai contribuenti dall’autorità di tassazione il 9 settembre 2008 soddisfa i

requisiti citati, precisando chiaramente quale forma di collaborazione era richiesta ai reclamanti per poter

entrare nel merito del gravame ed indicando altresì le conseguenze

dell’eventuale inosservanza del termine.

2.5

I

ricorrenti affermano tuttavia di non aver ricevuto la lettera in questione né alcuna corrispondenza inviata

dall’Ufficio di tassazione nei mesi successivi all’inoltro del

reclamo.

L’onere

della prova dell’invio della

lettera in discorso è a carico dell’autorità di tassazione, che ha effettivamente proceduto all’invio per raccomandata. Dagli atti risulta che la lettera, consegnata

alla Posta il 10 settembre 2008, è rimasta in giacenza presso l’ufficio postale di __________ fino al 22

settembre 2008, in seguito al deposito dell’avviso al domicilio dei destinatari avvenuto l’11 settembre

2008.

In seguito, è stato rinviato al destinatario.

Secondo

la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per lettera

raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei

sette giorni durante i quali

rimane depositato presso l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica

nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità,

di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica

ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid.

1.2

).

Avendo gli stessi

contribuenti dato avvio alla procedura di reclamo, con l’inoltro del loro

gravame (inviato, per posta semplice, il 25 aprile 2008), dovevano attendersi

delle comunicazioni da parte dell’Ufficio di tassazione. Sebbene non abbiano

ritirato l’invio raccomandato del 10 settembre 2008, lo stesso si presume loro

notificato il settimo giorno di deposito presso l’ufficio postale, cioè il 18

settembre 2008. Il termine loro attribuito per motivare il reclamo ed inoltrare

le dichiarazioni fiscali, che scadeva il 10 ottobre 2008, era senz’altro sufficiente,

potendo peraltro anche essere prorogato su richiesta dei reclamanti.

Se anche si volesse

ritenere che i contribuenti non avessero potuto ritirare l’invio in questione

nei giorni di deposito presso l’ufficio postale, va rilevato che l’Ufficio di tassazione

ha atteso ancora quasi un mese prima di dichiarare irricevibile il reclamo. In

questo lasso di tempo, trovando l’avviso della Posta, avrebbero perlomeno

potuto rivolgersi all’autorità fiscale per conoscere il contenuto dell’invio in

discorso.

Non può neppure essere

ignorata, in tale contesto, la circostanza che i contribuenti avevano già

manifestato una chiara tendenza a non ritirare le raccomandate loro indirizzate

dallo stesso Ufficio di tassazione. Basti pensare alle decisioni con cui sono state

loro inflitte le multe disciplinari per il mancato inoltro delle dichiarazioni,

regolarmente ritornate al destinatario dopo la scadenza del termine di

deposito.

3.

Nelle

descritte circostanze, la decisione dell’Ufficio di

tassazione, che ha dichiarato

irricevibile il reclamo dei contribuenti, deve essere confermata.

Visto

l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico

dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro

30 giorni (art. 146 LIFD; art.

73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

- ;

- ;

- ;

- .

Copia per

conoscenza:

- municipio di .

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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