80.2008.147
Reclamo: tassazione d'ufficio, inosservanza dei requisiti di forma, invito a emendamento, notifica presunta della lettera dell'autorità fiscale
16 febbraio 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2008.147
Data decisione, Autorità:
16.02.2009, CDT
Titolo:
Reclamo: tassazione d'ufficio, inosservanza dei requisiti di forma, invito a emendamento, notifica presunta della lettera dell'autorità fiscale
RECLAMO
art. 130 cpv. 2 LIFD
art. 132 cpv. 3 LIFD
art. 204 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2008.147
Lugano
16 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 4 dicembre 2008 contro le decisioni del 5 dicembre 2008 in materia di IC e IFD 2005 e
2006.
Fatti
A. Per
non avere inoltrato la dichiarazione fiscale 2005, neppure dopo un richiamo ed una diffida
raccomandata, entro il termine prorogato al 30 settembre 2006, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona infliggeva ai coniugi RI 1, allora domiciliati a __________,
una multa disciplinare di fr. 100.–, con decisione del 16 novembre 2006.
Con
un’ulteriore decisione del 26 luglio 2007, l’autorità fiscale infliggeva agli stessi contribuenti una
multa disciplinare di fr. 200.– per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale 2006.
B. Con
due decisioni del 28 marzo
2008, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava ai
contribuenti altrettante tassazioni d’ufficio, nelle
quali commisurava il reddito imponibile, per il periodo fiscale 2005, in fr. 82'000 per l’imposta cantonale ed in fr.
85'900 per l’imposta federale diretta e, per il periodo fiscale 2006, in fr. 71'500 per l’imposta cantonale ed in fr.
78'300 per l’imposta federale diretta.
C. I
contribuenti impugnavano le suddette decisioni, con reclamo del 25 aprile 2008 (con l’erronea indicazione della data del 25 marzo 2008),
definendo “abbondantemente fuori misura” il calcolo dell’imponibile. Spiegavano
che il marito era stato a lungo disoccupato e che aveva poi trovato lavoro nel
luglio del 2006, mentre la moglie
era in gravidanza fino al 16 luglio 2006, data di nascita del loro figlio. Adducevano poi che la documentazione per la tassazione
dei periodi fiscali 2005 e 2006
era “nelle mani di un fiduciario il quale in un primo momento si è gravemente ammalato ed
infortunato ed in seguito non siamo più riusciti a rintracciarlo”.
D. Con
scritto del 9 settembre 2008, l’autorità di tassazione si rivolgeva ai reclamanti, informandoli che il loro gravame non
era conforme ai requisiti stabiliti dalla legge ed invitandoli di conseguenza
ad inoltrare le dichiarazioni
fiscali 2005 e 2006 debitamente compilata e corredata degli allegati necessari
entro il 10 ottobre 2008. La lettera in questione si concludeva con l’avvertimento che, scaduto infruttuoso il
termine loro attribuito, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Il
predetto invio raccomandato
ritornava all’Ufficio di tassazione, per non essere stato ritirato dopo
essere rimasto in giacenza presso l’ufficio postale fino al 18 settembre 2008.
Non
essendo pervenuta la dichiarazione con la documentazione richiesta, con decisioni del 5 novembre 2008 l’Ufficio di tassazione
dichiarava irricevibile il reclamo dei contribuenti.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 ribadiscono che i calcoli contenuti nelle tassazioni d’ufficio intraprese dall’autorità fiscale non tengono conto dei loro redditi
effettivi dei periodi fiscali
in qustione. Contestano poi di
avere ricevuto corrispondenza dall’Ufficio di tassazione,
“durante i mesi seguenti” l’inoltro del loro reclamo.
Diritto
1. La
Camera di diritto tributario,
autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in
ordine.
Essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che
abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.
Se
l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione
di merito. Caso contrario la
Camera confermerà la decisione
di irricevibilità.
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso
in esame, l’autorità di tassazione non è entrata nel merito del reclamo dei contribuenti, per il
fatto che essi non hanno dato seguito all’invito, loro indirizzato in seguito
al generico reclamo del 25 aprile 2008, di motivare il gravame e dimostrare la
manifesta inesattezza delle tassazioni d’ufficio.
Infatti, la lettera dell’Ufficio di tassazione, che
chiedeva di motivare il reclamo ed inviare una dichiarazione fiscale completa, conteneva anche
l’avvertenza che in caso di inadempienza il reclamo sarebbe stato dichiarato
irricevibile.
2.2
Gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se,
nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione
patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
2.3
Contro la
decisione di tassazione il contribuente può reclamare per
scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni
dalla notificazione (art. 206
cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la
tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è
manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali
mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme
appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta
inesattezza” della tassazione
d’ufficio e richiede
espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova.
Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per
la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza
dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del
Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo
il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,
sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid.
3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
2.4
Come
detto, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona, ricevuto il generico
reclamo dei contribuenti, si è rivolto a questi ultimi con una lettera
raccomandata, attirando la loro attenzione sui requisiti formali previsti dalle leggi tributarie per i
reclami contro la tassazione
d’ufficio. Alla lettera in
questione erano addirittura
allegatii formulari per la dichiarazione fiscale dei periodi
2005.
e 2006.
A tale
riguardo, il Tribunale federale ha precisato che, siccome la necessità di motivare
il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro
tassazioni ordinarie,
l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione per
apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD (e per il diritto
cantonale dall’art. 206 cpv. 3 LT) e le conseguenze in caso di inottemperanza.
Vi è infatti il rischio che il
contribuente non cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente
l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità. In mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del
reclamo da parte del contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il
gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la
comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid.
4f).
La lettera inviata ai contribuenti dall’autorità di tassazione il 9 settembre 2008 soddisfa i
requisiti citati, precisando chiaramente quale forma di collaborazione era richiesta ai reclamanti per poter
entrare nel merito del gravame ed indicando altresì le conseguenze
dell’eventuale inosservanza del termine.
2.5
I
ricorrenti affermano tuttavia di non aver ricevuto la lettera in questione né alcuna corrispondenza inviata
dall’Ufficio di tassazione nei mesi successivi all’inoltro del
reclamo.
L’onere
della prova dell’invio della
lettera in discorso è a carico dell’autorità di tassazione, che ha effettivamente proceduto all’invio per raccomandata. Dagli atti risulta che la lettera, consegnata
alla Posta il 10 settembre 2008, è rimasta in giacenza presso l’ufficio postale di __________ fino al 22
settembre 2008, in seguito al deposito dell’avviso al domicilio dei destinatari avvenuto l’11 settembre
2008.
In seguito, è stato rinviato al destinatario.
Secondo
la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per lettera
raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei
sette giorni durante i quali
rimane depositato presso l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica
nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità,
di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica
ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid.
1.2
).
Avendo gli stessi
contribuenti dato avvio alla procedura di reclamo, con l’inoltro del loro
gravame (inviato, per posta semplice, il 25 aprile 2008), dovevano attendersi
delle comunicazioni da parte dell’Ufficio di tassazione. Sebbene non abbiano
ritirato l’invio raccomandato del 10 settembre 2008, lo stesso si presume loro
notificato il settimo giorno di deposito presso l’ufficio postale, cioè il 18
settembre 2008. Il termine loro attribuito per motivare il reclamo ed inoltrare
le dichiarazioni fiscali, che scadeva il 10 ottobre 2008, era senz’altro sufficiente,
potendo peraltro anche essere prorogato su richiesta dei reclamanti.
Se anche si volesse
ritenere che i contribuenti non avessero potuto ritirare l’invio in questione
nei giorni di deposito presso l’ufficio postale, va rilevato che l’Ufficio di tassazione
ha atteso ancora quasi un mese prima di dichiarare irricevibile il reclamo. In
questo lasso di tempo, trovando l’avviso della Posta, avrebbero perlomeno
potuto rivolgersi all’autorità fiscale per conoscere il contenuto dell’invio in
discorso.
Non può neppure essere
ignorata, in tale contesto, la circostanza che i contribuenti avevano già
manifestato una chiara tendenza a non ritirare le raccomandate loro indirizzate
dallo stesso Ufficio di tassazione. Basti pensare alle decisioni con cui sono state
loro inflitte le multe disciplinari per il mancato inoltro delle dichiarazioni,
regolarmente ritornate al destinatario dopo la scadenza del termine di
deposito.
3.
Nelle
descritte circostanze, la decisione dell’Ufficio di
tassazione, che ha dichiarato
irricevibile il reclamo dei contribuenti, deve essere confermata.
Visto
l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico
dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro
30 giorni (art. 146 LIFD; art.
73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
- ;
- ;
- ;
- .
Copia per
conoscenza:
- municipio di .
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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