80.2008.149
Reddito: esenzione, donazione, contributi versati da padre a figlio, remissione di debito
21 luglio 2010Italiano13 min
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Numero d'incarto:
80.2008.149
Data decisione, Autorità:
21.07.2010, CDT
Titolo:
Reddito: esenzione, donazione, contributi versati da padre a figlio, remissione di debito
REDDITO ESENTE
art. 7 cpv. 4 let. c LAID
art. 16 LIFD
art. 24 let. a LIFD
art. 15 LT
art. 23 let. a LT
Incarti n.
80.2008.149/150/151/152/153
Lugano
21 luglio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorsi del 10 dicembre 2008 contro le decisioni del 10 e del 12 novembre 2008 in materia di:
·
IC/IFD 2001/2002;
·
IC/IFD 2003;
·
IC/IFD 2004;
·
IC/IFD 2005;
·
IC/IFD 2006.
Fatti
A. Dal
1° giugno 2000, RI 1 era impiegato della __________ SA di __________. Fino alla
fine del 2001, era assoggettato all’imposta alla fonte sui redditi del lavoro.
Il 25
settembre 2002, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna si rivolgeva al
contribuente, invitandolo a documentare le entrate e le uscite del 2002, con
particolare riferimento all’acqu-isto ed alla successiva vendita di un immobile
a __________ (part. n. __________) ed all’acquisto di un altro immobile nello
stesso comune (part. n. __________). Il contribuente prendeva posizione nel corso di un’audizione tenutasi dinanzi all’Ufficio di tassazione il 6 novembre 2002.
B. B.a.
Con decisione dell’11 agosto 2008, l’Ufficio di tassazione notificava
al contribuente le tassazioni IC/IFD 2001/2002, con effetto a partire dal 1°
gennaio 2002. Il reddito imponibile del contribuente era commisurato in fr.
120’000.– per l’IC ed in fr. 416'000.– per l’IFD. Ai redditi dichiarati l’autorità
fiscale aveva infatti aggiunto un reddito d’altra fonte di fr. 68'300.–, con la
seguente motivazione:
Nel periodo compreso fra il 2001 e 2006 il contribuente, oltre ai modesti redditi d’attività lucrativa
e di compensazione (disoccupazione) ha potuto far fronte ai suoi impegni
finanziari e a quelli della sua famiglia grazie agli aiuti dei genitori. Tali
prestazioni non possono essere qualificate come donazioni e come prestazioni sul diritto di famiglia e quindi esenti sulla base degli art. 23 LT e 24 LIFD.
Per
la sola IFD, era poi stato imposto un reddito da commercio professionale d’immobili di fr. 296'000.–.
B.b.
Con
quattro ulteriori decisioni del 30 luglio 2008, l’Ufficio di tassazione
notificava al contribuente le tassazioni IC/IFD 2003, IC/IFD 2004, IC/IFD 2005
e IC/IFD 2006. Anche in queste ultime aveva aggiunto ai proventi dichiarati dei
redditi d’altra fonte, giustificati dagli “aiuti dei genitori”.
Questi il
reddito imponibile ed il reddito d’altra fonte delle tassazioni in questione:
periodo fiscale
reddito imponibile IC/IFD
reddito d’altra fonte
2003
120’000
79’781
2004
120’000
135’900
2005
120’000
140’902
2006
120’000
182’455
La
motivazione delle decisioni precisava che l’importo aggiunto a titolo di
“reddito d’altra fonte” teneva conto “della situazione, dell’evoluzione del
prestito (genitori)” ed era “commisurato alla capacità finanziaria dei
genitori”.
C. Il
contribuente impugnava le suddette decisioni, con diversi reclami del 26 agosto
2008. Contestava l’imposizione del reddito d’altra fonte, spiegando di aver
ottenuto un prestito del padre, garantito da una cartella ipotecaria gravante
il mapp. n. __________ di __________. Il mutuo sarebbe stato rimborsato al
momento della vendita della casa, non essendo intenzione del padre fare una
donazione al figlio.
Contestava
inoltre l’assoggettamento del reddito da commercio professionale d’immobili ai fini dell’IFD.
Nel corso
di un’udienza tenutasi il 14 ottobre 2008, l’autorità fiscale ribadiva che gli
aiuti del padre non potevano essere qualificati come prestiti ma si dovevano
considerare reddito d’altra fonte. Precisava inoltre che gli importi sarebbero stati
rettificati in funzione dell’incremento del debito nei confronti del genitore.
D. Nelle
decisioni su reclamo, intimate al reclamante il 10 e il 12 novembre 2008, l’autorità
fiscale modificava il reddito d’altra fonte ed il reddito imponibile, conformemente
a quanto anticipato nel corso dell’udienza. Questi gli elementi delle nuove
decisioni:
periodo fiscale
reddito
imponibile IC
reddito
imponibile IFD
reddito d’altra fonte
2001/2002
240’000
243’305
188'000
2003
118’100
128’200
77’980
2004
66’000
78’700
81’875
2005
3’900
7’300
66’620
2006
58’000
61’100
120’455
La
motivazione delle decisioni rinviava al verbale d’udienza.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario,RI 1 postula lo stralcio del reddito d’altra fonte. Spiega che il capitale servito per l’acquisto dell’immobile (fr.
1'700'000.–) proveniva da una compensazione di un credito concesso dal padre al
venditore della casa. Il padre avrebbe poi rinunciato al credito nei confronti
del figlio in data 25 giugno 2002. Il padre avrebbe poi prestato al figlio quanto necessario per rinnovare la casa (fr. 150'000.–) e per pagare gli interessi passivi
(fr. 34'000.–). Negli anni seguenti, il prestito sarebbe stato progressivamente
incrementato, per consentire all’insorgente di sostenere gli oneri finanziari
della casa, il pagamento degli alimenti alla ex moglie e le altre spese
personali. A tale credito il padre non avrebbe mai rinunciato, ma lo stesso
sarebbe garantito da una cartella ipotecaria, poi sequestrata dalla
magistratura penale. L’insorgente contesta poi la motivazione dell’Ufficio di tassazione, che ha giustificato l’imposizione del finanziamento del padre facendo riferimento
ad una giurisprudenza che concerne però una donazione.
F. All’udienza del 5 marzo 2010, le parti si sono riconfermate nelle
rispettive posizioni. Delle rispettive argomentazioni si dirà in seguito, in
quanto necessario.
Diritto
1. 1.1.
Sia
secondo l’art. 16 cpv. 1 LIFD sia secondo l’art. 15 cpv. 1 LT , sottostà
all’imposta sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici, ivi
compresi quelli in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e
l’alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella
propria azienda e destinati al consumo personale (art. 16 cpv. 2 LIFD; art. 15
cpv. 2 LT).
Come ha
ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo
fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale
(“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD
(e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale,
che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista
esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di
redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385
consid. 4a). Ne consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato
esente è assoggettato all’imposta.
1.2.
L’art. 24
LIFD (di uguale tenore, art. 23 LT) menziona, fra gli altri redditi non
soggetti all’imposta, l’incremento patrimoniale derivante da eredità, legato,
donazione o liquidazione del regime matrimoniale (lett. a), così come le
prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di
famiglia, eccettuati gli alimenti percepiti in caso di divorzio o separazione
legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli
sotto la sua autorità parentale (lett. e).
Considerandi
2.
2.1.
Con una
sentenza del 30 luglio 2009 (CDT n. 80.2008.57, in RtiD I-2010 n. 3t), questa
Camera ha modificato la propria giurisprudenza in merito al trattamento fiscale
dell’aiuto finanziario concesso dai genitori a figli maggiorenni.
Secondo
l’art. 239 CO, donazione è ogni liberalità tra i vivi con la quale taluno arricchisce
un altro coi propri beni senza corrispondente prestazione. Giusta il suo capoverso
3, l’adempimento di un dovere morale non costituisce invece donazione.
Riallacciandosi
a quest’ultima disposizione, la prassi cantonale ticinese si era, infatti,
delineata nel senso di considerare le prestazioni finanziarie ricorrenti, fatte
ad un parente senza obbligo legale di assistenza, come dovere morale non
rientrante nel concetto di donazione (Primi,
Le imposte di successione e di donazione ticinesi, Agno 1995, p. 162). In una
sentenza risalente al 1992, questa Camera aveva così concluso che l’aiuto
finanziario regolare garantito ad un figlio maggiorenne ancora in formazione e
con reddito incompleto, anche se sufficiente a garantire il suo minimo
esistenziale, costituisce un reddito d’altra fonte imponibile e non una
donazione (decisione CDT n. 99/92 del 29 maggio 1992, in: RDAT II-1993 n. 6t).
2.2
Riesaminando
tale prassi nella sentenza del 2009, questa Camera ha deciso che il contributo
di 24'000 franchi versato a titolo di liberalità da un genitore al proprio
figlio maggiorenne, per consentirgli di avviare un’attività indipendente, si
considera donazione ed è quindi esente dall’imposta sul reddito.
Come
accennato, la prassi precedente escludeva che le prestazioni finanziarie ricorrenti
fra parenti, al di fuori dell’obbligo legale di assistenza, rientrino nel
concetto di donazione perché effettuate in adempimento di un dovere morale.
Tale
giurisprudenza cantonale era già stata oggetto di critica in dottrina. Infatti,
è vero che i contributi per il mantenimento dei figli maggiorenni agli studi
imposti dall’art. 277 cpv. 2 CC sono esenti dall’imposta sul reddito, in quanto
rientrano nel campo di applicazione degli art. 23 lett. e LT e 24 lett. e
LIFD (decisione CDT n. 80.1997.118 del 3 settembre 1997, in: RDAT I-1998 n.
3t). Dal momento in cui la formazione possa normalmente ritenersi conclusa, le
prestazioni ancora versate vanno invece considerate a tutti gli effetti una
donazione (Locher, Kommentar zum
DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 41 ad art. 24 LIFD, p. 620). Alla stessa
stregua delle attribuzioni dettate da altruismo (Baddeley, in: Thévoz/Werro [a cura di], Code des obligations
I, Basilea 2003, n. 68 ad art. 239 CO, p. 1248), le prestazioni garantite ai
propri figli non rientrano automaticamente nei doveri morali di genitori con
sufficienti possibilità economiche.
Si
aggiunga inoltre che da un punto di vista strettamente fiscale, l’adempimento
di un dovere morale non esclude di per sé il carattere gratuito dell’aiuto
finanziario (Hindersmann/Myssen,
op. cit., p. 150). Fanno unicamente eccezione quelle prestazioni fondate su un
dovere morale talmente “forte ed unico” da essere equiparabile ad un obbligo
legale. Ciò è il caso, per esempio, delle ricompense elargite ad una persona
che ti ha salvato la vita, così come il sostentamento garantito ad un parente
lontano caduto nel bisogno oppure ancora ad un concubino (Casanova, Zur Besteuerung geldwerter
Leistungen unter Konkubinatspartnern, in: Problèmes actuels de droit fiscal,
Mélanges en l’honneur du Professeur Raoul Oberson, Basilea 1995, p. 37).
3.
3.1.
Venendo
al caso in esame, la situazione è certamente diversa rispetto a quella su cui
si è fondata la decisione appena ricordata. Qui non si tratta infatti di
donazioni del genitore al figlio maggiorenne, bensì di prestiti, serviti a
garantire il sostentamento del figlio ed il pagamento degli interessi ipotecari
relativi alla casa.
Nel corso
dell’udienza svoltasi dinanzi alla Camera di diritto tributario, l’autorità fiscale
ha sostenuto che gli importi in discussione non possono essere considerati una
donazione del padre all’insorgente, mancando l’animus donandi.
D’altra parte, ha contestato che sia provata l’esistenza di un debito, mancando
un contratto di mutuo. Infine, la Divisione delle contribuzioni ha contestato
anche che il debito possa essere estinto, in seguito al sequestro sia
dell’immobile sia della cartella ipotecaria.
Sulla
circostanza che gli importi di denaro serviti al sostentamento del contribuente
ed al pagamento degli interessi ipotecari siano provenuti dal padre non sembra
esserci discussione. In altre parole, l’autorità fiscale non ha sostenuto che
la fonte dei mezzi in questione sia altra rispetto a quanto versato al figlio dal padre.
Non si
vede pertanto quali alternative rimangono, volendo escludere tanto il mutuo
quanto la donazione. Non è certo proponibile una retribuzione per prestazioni di lavoro, non essendo tale ipotesi neppure stata accennata dall’Ufficio di tassazione.
3.2
Ora, è
dapprima indiscutibile che, se effettivamente gli importi messi a disposizione
del ricorrente dal padre costituiscono mutuo, gli stessi non possono essere
considerati reddito imponibile.
I debiti
comprovati sono infatti deducibili dalla sostanza imponibile (art. 47 cpv. 1
LT). Gli interessi maturati su debiti privati sono, da parte loro, dedotti dal
reddito imponibile, entro determinati limiti (art. 32 cpv. 1 lett. a LT;
art. 33 cpv. 1 lett. a LIFD).
3.3
Volendo seguire
il ragionamento proposto dall’autorità di tassazione nel corso dell’udienza
tenutasi dinanzi alla Camera il 5 marzo 2010, ci si potrebbe chiedere se si
possano ancora considerare debiti gli importi ricevuti dal ricorrente, alla
luce del fatto che l’immobile che funge da garanzia è stato nel frattempo posto
sotto sequestro dalla magistratura penale federale, circostanza che potrebbe
mettere seriamente in discussione le prospettive di rimborso del debito.
La
questione ha tuttavia un rilievo piuttosto limitato, nel contesto della
tassazione dell’insorgente. Infatti, anche se il debito dovesse essere
considerato di dubbia esigibilità, non è qui in discussione la sua deduzione
dalla sostanza imponibile. Il solo aspetto che qui interessa è se quanto
ricevuto dal contribuente possa essere considerato reddito imponibile.
Ebbene,
una tale ipotesi deve essere chiaramente esclusa. Infatti, la remissione di un
debito, che avviene tra parenti e senza controprestazione, diversamente da quanto
vale per esempio nel caso di una banca che rinuncia ad un credito, si considera
donazione (cfr. la giurisprudenza del Tribunale federale, in particolare RDAF
2009.
II p. 34 consid. 2 e RDAF 2009 II p. 555 consid. 2.2).
La
remissione di un debito privato costituisce pertanto una donazione, che deve essere
esentata dall’imposta sul reddito tanto per il diritto dell’imposta federale
diretta (art. 24 lett. a LIFD) quanto per il diritto dell’imposta
cantonale (art. 7 cpv. 4 lett. c della legge federale
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni [LAID]). La
dottrina non ha mancato di sottolineare come la recente giurisprudenza del
Tribunale federale appena ricordata abbia chiaramente imposto ai cantoni di conformarsi
ad un’unica nozione di donazione, ai fini dell’imposta sul reddito, con la
conseguenza che non saranno più considerate compatibili con la legge federale
sull’armonizzazione normative e prassi cantonali che, fondandosi su una diversa
nozione di donazione, assoggettano all’imposta sul reddito fattispecie che
rientrano nel concetto di donazione secondo l’art. 7 cpv. 4 lett. c LAID
(cfr. Hürlimann/Cagienard,
Vereinfachte Betrachtungsweise des Bundesgerichts beim Darlehensverzicht, in
zsis 2009 Bestcase n. 6, par. 3.3.1, con riferimento proprio alla prassi
ticinese in vigore fino al 2009).
Per quel
che interessa ai fini della presente decisione, ne discende che le prestazioni, di cui il ricorrente ha goduto nei periodi fiscali in esame, difficilmente potranno non
essere considerate donazioni del padre, quand’anche se ne volesse escludere la
qualifica di mutuo.
4.
Alla
luce delle considerazioni che precedono, le decisioni impugnate devono essere
riformate, nella misura in cui hanno assoggettato all’imposta sul reddito le
prestazioni che il ricorrente ha ricevuto dal padre a titolo di prestito.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni su reclamo del 10 e del 12 novembre 2008 sono
riformate nel senso che sono stralciati gli “altri redditi” aggiunti
dall’autorità fiscale ai proventi dichiarati.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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