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Decisione

80.2008.149

Reddito: esenzione, donazione, contributi versati da padre a figlio, remissione di debito

21 luglio 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dal

1° giugno 2000, RI 1 era impiegato della __________ SA di __________. Fino alla

fine del 2001, era assoggettato all’imposta alla fonte sui redditi del lavoro.

Il 25

settembre 2002, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna si rivolgeva al

contribuente, invitandolo a documentare le entrate e le uscite del 2002, con

particolare riferimento all’acqu-isto ed alla successiva vendita di un immobile

a __________ (part. n. __________) ed all’acquisto di un altro immobile nello

stesso comune (part. n. __________). Il contribuente prendeva posizione nel corso di un’audizione tenutasi dinanzi all’Ufficio di tassazione il 6 novembre 2002.

B. B.a.

Con decisione dell’11 agosto 2008, l’Ufficio di tassazione notificava

al contribuente le tassazioni IC/IFD 2001/2002, con effetto a partire dal 1°

gennaio 2002. Il reddito imponibile del contribuente era commisurato in fr.

120’000.– per l’IC ed in fr. 416'000.– per l’IFD. Ai redditi dichiarati l’autorità

fiscale aveva infatti aggiunto un reddito d’altra fonte di fr. 68'300.–, con la

seguente motivazione:

Nel periodo compreso fra il 2001 e 2006 il contribuente, oltre ai modesti redditi d’attività lucrativa

e di compensazione (disoccupazione) ha potuto far fronte ai suoi impegni

finanziari e a quelli della sua famiglia grazie agli aiuti dei genitori. Tali

prestazioni non possono essere qualificate come donazioni e come prestazioni sul diritto di famiglia e quindi esenti sulla base degli art. 23 LT e 24 LIFD.

Per

la sola IFD, era poi stato imposto un reddito da commercio professionale d’immobili di fr. 296'000.–.

B.b.

Con

quattro ulteriori decisioni del 30 luglio 2008, l’Ufficio di tassazione

notificava al contribuente le tassazioni IC/IFD 2003, IC/IFD 2004, IC/IFD 2005

e IC/IFD 2006. Anche in queste ultime aveva aggiunto ai proventi dichiarati dei

redditi d’altra fonte, giustificati dagli “aiuti dei genitori”.

Questi il

reddito imponibile ed il reddito d’altra fonte delle tassazioni in questione:

periodo fiscale

reddito imponibile IC/IFD

reddito d’altra fonte

2003

120’000

79’781

2004

120’000

135’900

2005

120’000

140’902

2006

120’000

182’455

La

motivazione delle decisioni precisava che l’importo aggiunto a titolo di

“reddito d’altra fonte” teneva conto “della situazione, dell’evoluzione del

prestito (genitori)” ed era “commisurato alla capacità finanziaria dei

genitori”.

C. Il

contribuente impugnava le suddette decisioni, con diversi reclami del 26 agosto

2008. Contestava l’imposizione del reddito d’altra fonte, spiegando di aver

ottenuto un prestito del padre, garantito da una cartella ipotecaria gravante

il mapp. n. __________ di __________. Il mutuo sarebbe stato rimborsato al

momento della vendita della casa, non essendo intenzione del padre fare una

donazione al figlio.

Contestava

inoltre l’assoggettamento del reddito da commercio professionale d’immobili ai fini dell’IFD.

Nel corso

di un’udienza tenutasi il 14 ottobre 2008, l’autorità fiscale ribadiva che gli

aiuti del padre non potevano essere qualificati come prestiti ma si dovevano

considerare reddito d’altra fonte. Precisava inoltre che gli importi sarebbero stati

rettificati in funzione dell’incremento del debito nei confronti del genitore.

D. Nelle

decisioni su reclamo, intimate al reclamante il 10 e il 12 novembre 2008, l’autorità

fiscale modificava il reddito d’altra fonte ed il reddito imponibile, conformemente

a quanto anticipato nel corso dell’udienza. Questi gli elementi delle nuove

decisioni:

periodo fiscale

reddito

imponibile IC

reddito

imponibile IFD

reddito d’altra fonte

2001/2002

240’000

243’305

188'000

2003

118’100

128’200

77’980

2004

66’000

78’700

81’875

2005

3’900

7’300

66’620

2006

58’000

61’100

120’455

La

motivazione delle decisioni rinviava al verbale d’udienza.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario,RI 1 postula lo stralcio del reddito d’altra fonte. Spiega che il capitale servito per l’acquisto dell’immobile (fr.

1'700'000.–) proveniva da una compensazione di un credito concesso dal padre al

venditore della casa. Il padre avrebbe poi rinunciato al credito nei confronti

del figlio in data 25 giugno 2002. Il padre avrebbe poi prestato al figlio quanto necessario per rinnovare la casa (fr. 150'000.–) e per pagare gli interessi passivi

(fr. 34'000.–). Negli anni seguenti, il prestito sarebbe stato progressivamente

incrementato, per consentire all’insorgente di sostenere gli oneri finanziari

della casa, il pagamento degli alimenti alla ex moglie e le altre spese

personali. A tale credito il padre non avrebbe mai rinunciato, ma lo stesso

sarebbe garantito da una cartella ipotecaria, poi sequestrata dalla

magistratura penale. L’insorgente contesta poi la motivazione dell’Ufficio di tassazione, che ha giustificato l’imposizione del finanziamento del padre facendo riferimento

ad una giurisprudenza che concerne però una donazione.

F. All’udienza del 5 marzo 2010, le parti si sono riconfermate nelle

rispettive posizioni. Delle rispettive argomentazioni si dirà in seguito, in

quanto necessario.

Diritto

1. 1.1.

Sia

secondo l’art. 16 cpv. 1 LIFD sia secondo l’art. 15 cpv. 1 LT , sottostà

all’imposta sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici, ivi

compresi quelli in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e

l’alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella

propria azienda e destinati al consumo personale (art. 16 cpv. 2 LIFD; art. 15

cpv. 2 LT).

Come ha

ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo

fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale

(“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD

(e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale,

che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista

esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di

redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385

consid. 4a). Ne consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato

esente è assoggettato all’imposta.

1.2.

L’art. 24

LIFD (di uguale tenore, art. 23 LT) menziona, fra gli altri redditi non

soggetti all’imposta, l’incremento patrimoniale derivante da eredità, legato,

donazione o liquidazione del regime matrimoniale (lett. a), così come le

prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di

famiglia, eccettuati gli alimenti percepiti in caso di divorzio o separazione

legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli

sotto la sua autorità parentale (lett. e).

Considerandi

2.

2.1.

Con una

sentenza del 30 luglio 2009 (CDT n. 80.2008.57, in RtiD I-2010 n. 3t), questa

Camera ha modificato la propria giurisprudenza in merito al trattamento fiscale

dell’aiuto finanziario concesso dai genitori a figli maggiorenni.

Secondo

l’art. 239 CO, donazione è ogni liberalità tra i vivi con la quale taluno arricchisce

un altro coi propri beni senza corrispondente prestazione. Giusta il suo capoverso

3, l’adempimento di un dovere morale non costituisce invece donazione.

Riallacciandosi

a quest’ultima disposizione, la prassi cantonale ticinese si era, infatti,

delineata nel senso di considerare le prestazioni finanziarie ricorrenti, fatte

ad un parente senza obbligo legale di assistenza, come dovere morale non

rientrante nel concetto di donazione (Primi,

Le imposte di successione e di donazione ticinesi, Agno 1995, p. 162). In una

sentenza risalente al 1992, questa Camera aveva così concluso che l’aiuto

finanziario regolare garantito ad un figlio maggiorenne ancora in formazione e

con reddito incompleto, anche se sufficiente a garantire il suo minimo

esistenziale, costituisce un reddito d’altra fonte imponibile e non una

donazione (decisione CDT n. 99/92 del 29 maggio 1992, in: RDAT II-1993 n. 6t).

2.2

Riesaminando

tale prassi nella sentenza del 2009, questa Camera ha deciso che il contributo

di 24'000 franchi versato a titolo di liberalità da un genitore al proprio

figlio maggiorenne, per consentirgli di avviare un’attività indipendente, si

considera donazione ed è quindi esente dall’imposta sul reddito.

Come

accennato, la prassi precedente escludeva che le prestazioni finanziarie ricorrenti

fra parenti, al di fuori dell’obbligo legale di assistenza, rientrino nel

concetto di donazione perché effettuate in adempimento di un dovere morale.

Tale

giurisprudenza cantonale era già stata oggetto di critica in dottrina. Infatti,

è vero che i contributi per il mantenimento dei figli maggiorenni agli studi

imposti dall’art. 277 cpv. 2 CC sono esenti dall’imposta sul reddito, in quanto

rientrano nel campo di applicazione degli art. 23 lett. e LT e 24 lett. e

LIFD (decisione CDT n. 80.1997.118 del 3 settembre 1997, in: RDAT I-1998 n.

3t). Dal momento in cui la formazione possa normalmente ritenersi conclusa, le

prestazioni ancora versate vanno invece considerate a tutti gli effetti una

donazione (Locher, Kommentar zum

DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 41 ad art. 24 LIFD, p. 620). Alla stessa

stregua delle attribuzioni dettate da altruismo (Baddeley, in: Thévoz/Werro [a cura di], Code des obligations

I, Basilea 2003, n. 68 ad art. 239 CO, p. 1248), le prestazioni garantite ai

propri figli non rientrano automaticamente nei doveri morali di genitori con

sufficienti possibilità economiche.

Si

aggiunga inoltre che da un punto di vista strettamente fiscale, l’adempimento

di un dovere morale non esclude di per sé il carattere gratuito dell’aiuto

finanziario (Hindersmann/Myssen,

op. cit., p. 150). Fanno unicamente eccezione quelle prestazioni fondate su un

dovere morale talmente “forte ed unico” da essere equiparabile ad un obbligo

legale. Ciò è il caso, per esempio, delle ricompense elargite ad una persona

che ti ha salvato la vita, così come il sostentamento garantito ad un parente

lontano caduto nel bisogno oppure ancora ad un concubino (Casanova, Zur Besteuerung geldwerter

Leistungen unter Konkubinatspartnern, in: Problèmes actuels de droit fiscal,

Mélanges en l’honneur du Professeur Raoul Oberson, Basilea 1995, p. 37).

3.

3.1.

Venendo

al caso in esame, la situazione è certamente diversa rispetto a quella su cui

si è fondata la decisione appena ricordata. Qui non si tratta infatti di

donazioni del genitore al figlio maggiorenne, bensì di prestiti, serviti a

garantire il sostentamento del figlio ed il pagamento degli interessi ipotecari

relativi alla casa.

Nel corso

dell’udienza svoltasi dinanzi alla Camera di diritto tributario, l’autorità fiscale

ha sostenuto che gli importi in discussione non possono essere considerati una

donazione del padre all’insorgente, mancando l’animus donandi.

D’altra parte, ha contestato che sia provata l’esistenza di un debito, mancando

un contratto di mutuo. Infine, la Divisione delle contribuzioni ha contestato

anche che il debito possa essere estinto, in seguito al sequestro sia

dell’immobile sia della cartella ipotecaria.

Sulla

circostanza che gli importi di denaro serviti al sostentamento del contribuente

ed al pagamento degli interessi ipotecari siano provenuti dal padre non sembra

esserci discussione. In altre parole, l’autorità fiscale non ha sostenuto che

la fonte dei mezzi in questione sia altra rispetto a quanto versato al figlio dal padre.

Non si

vede pertanto quali alternative rimangono, volendo escludere tanto il mutuo

quanto la donazione. Non è certo proponibile una retribuzione per prestazioni di lavoro, non essendo tale ipotesi neppure stata accennata dall’Ufficio di tassazione.

3.2

Ora, è

dapprima indiscutibile che, se effettivamente gli importi messi a disposizione

del ricorrente dal padre costituiscono mutuo, gli stessi non possono essere

considerati reddito imponibile.

I debiti

comprovati sono infatti deducibili dalla sostanza imponibile (art. 47 cpv. 1

LT). Gli interessi maturati su debiti privati sono, da parte loro, dedotti dal

reddito imponibile, entro determinati limiti (art. 32 cpv. 1 lett. a LT;

art. 33 cpv. 1 lett. a LIFD).

3.3

Volendo seguire

il ragionamento proposto dall’autorità di tassazione nel corso dell’udienza

tenutasi dinanzi alla Camera il 5 marzo 2010, ci si potrebbe chiedere se si

possano ancora considerare debiti gli importi ricevuti dal ricorrente, alla

luce del fatto che l’immobile che funge da garanzia è stato nel frattempo posto

sotto sequestro dalla magistratura penale federale, circostanza che potrebbe

mettere seriamente in discussione le prospettive di rimborso del debito.

La

questione ha tuttavia un rilievo piuttosto limitato, nel contesto della

tassazione dell’insorgente. Infatti, anche se il debito dovesse essere

considerato di dubbia esigibilità, non è qui in discussione la sua deduzione

dalla sostanza imponibile. Il solo aspetto che qui interessa è se quanto

ricevuto dal contribuente possa essere considerato reddito imponibile.

Ebbene,

una tale ipotesi deve essere chiaramente esclusa. Infatti, la remissione di un

debito, che avviene tra parenti e senza controprestazione, diversamente da quanto

vale per esempio nel caso di una banca che rinuncia ad un credito, si considera

donazione (cfr. la giurisprudenza del Tribunale federale, in particolare RDAF

2009.

II p. 34 consid. 2 e RDAF 2009 II p. 555 consid. 2.2).

La

remissione di un debito privato costituisce pertanto una donazione, che deve essere

esentata dall’imposta sul reddito tanto per il diritto dell’imposta federale

diretta (art. 24 lett. a LIFD) quanto per il diritto dell’imposta

cantonale (art. 7 cpv. 4 lett. c della legge federale

sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni [LAID]). La

dottrina non ha mancato di sottolineare come la recente giurisprudenza del

Tribunale federale appena ricordata abbia chiaramente imposto ai cantoni di conformarsi

ad un’unica nozione di donazione, ai fini dell’imposta sul reddito, con la

conseguenza che non saranno più considerate compatibili con la legge federale

sull’armonizzazione normative e prassi cantonali che, fondandosi su una diversa

nozione di donazione, assoggettano all’imposta sul reddito fattispecie che

rientrano nel concetto di donazione secondo l’art. 7 cpv. 4 lett. c LAID

(cfr. Hürlimann/Cagienard,

Vereinfachte Betrachtungsweise des Bundesgerichts beim Darlehensverzicht, in

zsis 2009 Bestcase n. 6, par. 3.3.1, con riferimento proprio alla prassi

ticinese in vigore fino al 2009).

Per quel

che interessa ai fini della presente decisione, ne discende che le prestazioni, di cui il ricorrente ha goduto nei periodi fiscali in esame, difficilmente potranno non

essere considerate donazioni del padre, quand’anche se ne volesse escludere la

qualifica di mutuo.

4.

Alla

luce delle considerazioni che precedono, le decisioni impugnate devono essere

riformate, nella misura in cui hanno assoggettato all’imposta sul reddito le

prestazioni che il ricorrente ha ricevuto dal padre a titolo di prestito.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, le decisioni su reclamo del 10 e del 12 novembre 2008 sono

riformate nel senso che sono stralciati gli “altri redditi” aggiunti

dall’autorità fiscale ai proventi dichiarati.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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