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Decisione

80.2008.158

Deduzioni: figli agli studi, condizioni, assegno o borsa di studio, momento determinante

3 febbraio 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 sono genitori di

cinque figli. La maggiore, __________, si è iscritta nell’anno accademico

2006/2007 al primo anno della facoltà di diritto dell’Università di __________.

Nel corso dell’anno ha lasciato tale facoltà e, nel successivo anno accademico

2007/2008, si è iscritta al primo anno della facoltà di lettere e storia

dell’arte dell’Università di __________.

Per il primo anno del

corso di laurea in diritto, l’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi le

aveva riconosciuto un assegno di studio di fr. 13'000.–, suddiviso in tre rate

di fr. 4'333.– ciascuna. In seguito alla rinuncia, tuttavia, la terza rata non

è stata versata.

Per il primo anno del

corso di laurea in lettere, l’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi le ha

versato un assegno di fr. 4'330.–, corrispondente alla terza rata non versata

nell’anno accademico precedente (cfr. decisione del 9 gennaio 2008).

B. Nella dichiarazione

fiscale 2007, i coniugi RI 1 facevano valere le deduzioni di fr. 54'000.– per

figli a carico e di fr. 16'600.– per figli agli studi.

Notificando loro la tassazione

IC/IFD 2007, con decisione del 29 ottobre 2008, l’Ufficio di tassazione di

Bellinzona commisurava il reddito imponibile dei contribuenti in fr. 42'500.–

per l’IC ed in fr. 68'700.– per l’IFD. Negava in particolare la deduzione

per figli agli studi, argomentando che essa poteva essere concessa solo se il

figlio frequenta scuole a tempo pieno, della durata di almeno due semestri, senza

retribuzione né indennità di studente e che rilascia un titolo riconosciuto.

C. I contribuenti

impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 13 novembre 2008, nel quale

chiedevano che la deduzione per figli agli studi fosse loro riconosciuta, in

considerazione del fatto che la figlia __________ non aveva beneficiato di

alcun assegno di studio per l’anno accademico 2007/2008 ma aveva solo ottenuto

“il versamento di quanto rimaneva della decisione dell’anno prima”. A loro

avviso, ritenevano ingiusto che la deduzione gli fosse negata quando la figlia

aveva beneficiato di una sola borsa di studio per due anni accademici.

L’Ufficio di tassazione

respingeva il reclamo, con decisione del 17 dicembre 2008, ritenendo vincolanti

le indicazioni fornite dall’Ufficio borse di studi e sussidi, “che, nel caso

specifico, attestano un versamento di fr. 4'330.– per l’anno scolastico 2007/08

(valido per la tassazione 2007)”.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la decisione

con cui l’autorità fiscale gli ha negato la deduzione per figli agli studi. Ribadisce

che sua figlia durante il 2007 non ha ricevuto alcun assegno di studio, ma ha

semplicemente beneficiato di un versamento differito dell’ultima rata

dell’assegno per il 2006. Il ricorrente fa notare pure che, in conseguenza

della mancata concessione della deduzione, il reddito imponibile suo e di sua moglie

aumenta in misura tale da compromettere il diritto ai sussidi di studio e per

l’assicurazione malattia.

Diritto

1. 1.1.

Secondo l'art. 34

cpv. 1 lett. c LT sono dedotti dal reddito netto del contribuente, per

ogni figlio fino al 25esimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente

provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una

scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di Fr.

12'800.- secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto

conto dei costi supplementari sopportati.

1.2.

Il Decreto esecutivo

emanato dal Consiglio di Stato il 12 dicembre 2006 concernente l'imposizione

delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2007, all'art. 11 cpv. 1 specifica

quali sono le deduzioni riconosciute fissandole, a dipendenza dell'ubicazione

della scuola e del domicilio dello studente, da Fr. 1'200.- (punto 1) se il

figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento professionale

e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo

di formazione, a Fr. 13'000.- (punto 5) se il figlio frequenta studi accademici

senza rientrare giornalmente al domicilio.

Il capoverso 2 del citato

art. 10 precisa inoltre che, in tutte le ipotesi formulate, deve trattarsi di

scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due

semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un

titolo o preparano ad un esame riconosciuto.

Infine, gli assegni o

borse di studio fino a Fr. 1'000.- l'anno danno diritto all'intera deduzione

del capoverso 1. Per importi superiori, le deduzioni sono computate parzialmente,

ma solo fino a concorrenza del risparmio d'imposta ottenibile in caso di concessione

dell'intera deduzione (art. 10 cpv. 3 DE del 2006).

1.3.

Le deduzioni sociali sono

stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50 LT) o

dell'assoggettamento (art. 34 cpv. 3 LT). In caso di assoggettamento parziale (art. 6 LT), le deduzioni sociali sono accordate proporzionalmente

ai redditi netti. Per la determinazione delle aliquote

esse sono prese interamente in considerazione (art. 34 cpv. 5 LT).

Considerandi

2.

2.1.

La questione verte sulla

deducibilità, dal reddito netto del ricorrente e della moglie, dell'importo di

fr. 13'000.- per figli agli studi previsto dall'art. 34 cpv. 1 lett. c

LT e dall'art. 10 cpv. 1 punto 5 DE. Mentre l’autorità di tassazione ritiene

che la figlia del ricorrente abbia beneficato di un assegno di studio per la

frequenza dell’anno accademico 2007/2008, il contribuente contesta questa

affermazione e sostiene che sua figlia ha solo percepito un versamento

differito del sussidio concessole per l’anno accademico precedente.

2.2

Determinante

è l’anno scolastico per il quale l’assegno viene riconosciuto, indipendentemente

dalla data effettiva di versamento del contributo (sentenza CDT n. 106 del

6.4.1988

in RTT 4/1988, p. 122).

Non è dunque determinante,

per stabilire se il contribuente abbia diritto alla deduzione per figli agli

studi, il momento in cui l’assegno è stato effettivamente versato, bensì per

quale anno accademico è stato concesso. Nel caso in esame, la semplice

circostanza che la borsa di studio di cui si discute sia stata versata solo nel

2008.

non basta dunque ad escludere che alla fine del periodo fiscale 2007 la

figlia del contribuente frequentasse un corso per il quale beneficiava di un

sussidio.

2.3

Che __________ abbia

ottenuto dall’autorità cantonale un assegno di studio per la frequenza dell’anno

accademico 2007/2008 è una circostanza inconfutabile, che emerge dalla documentazione

agli atti. È soprattutto la lettera del 19 maggio 2008, che fa riferimento alla

decisione del 9 gennaio 2008, a chiarire la situazione, spiegando che, in linea

di principio la giovane non avrebbe avuto diritto ad alcun assegno di studio

per l’anno in discussione, trattandosi della ripetizione del primo anno di studio

per il quale aveva già ottenuto un sussidio. Solo in considerazione del fatto

che aveva interrotto gli studi prima della fine del precedente anno accademico

e l’ultima rata del sussidio che le era stato riconosciuto per quel corso non

le era più stato versato, l’Ufficio delle borse di studio ha ritenuto di

poterle “riconoscere per il corrente anno scolastico un assegno corrispondente

alla terza rata non versata”.

Non trova quindi alcun

riscontro l’affermazione del ricorrente, secondo cui la figlia avrebbe

semplicemente ottenuto un versamento differito della terza rata del sussidio

per l’anno accademico precedente. L’importo dell’assegno concessole per l’anno

2007/2008 corrisponde sì alla terza rata della borsa di studio erogatale per

l’anno accademico 2006/2007; ma ciò non significa affatto che si tratti di un

versamento differito.

D’altronde, non vi sarebbe

stata alcuna ragione di “differire” il pagamento di una terza rata che

l’autorità aveva ritenuto di non più dover versare proprio in considerazione

del fatto che la giovane studentessa di diritto aveva interrotto la frequenza

del corso di laurea prima della sua conclusione. Altrimenti detto, se la figlia

del ricorrente non avesse intrapreso un nuovo studio nell’anno accademico

successivo, l’Ufficio delle borse di studio non le avrebbe certamente versato

un ulteriore sussidio, che si riferisce pertanto in modo incontrovertibile alla

frequenza del primo anno del corso di laurea in lingue e letteratura

all’Universi-tà di __________.

2.4

Né si può sostenere che il

contribuente sia penalizzato per il fatto di avere perso il diritto alla deduzione

sociale a causa del versamento del sussidio in questione.

È vero che l’importo

riconosciuto alla figlia per il nuovo corso di laurea intrapreso è nettamente

inferiore, per le ragioni già ricordate, rispetto a quello erogato per l’anno

accademico precedente. Ma si tratta comunque di una somma che supera ampiamente

il risparmio d’imposta che il contribuente e la moglie avrebbero avuto se fosse

stata loro riconosciuta la deduzione sociale controversa.

A tale proposito, si è già

ricordato che, secondo il capoverso 3 dell'art. 10 del citato Decreto esecutivo,

in relazione ai figli

agli studi che beneficiano di un assegno o di una borsa di studio superiore a 1'000 franchi, la deduzione fiscale è computata proporzionalmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di

concessione dell’intera

deduzione.

Nel caso concreto, con la

decisione su reclamo l’Ufficio di tassazione ha fissato in fr. 42’500.- il

reddito imponibile della famiglia del contribuente, importo che comporta il pagamento

di fr. 1'988 di imposte (fr. 1'030.05 per l'IC e Fr. 957.95 per l'imposta comunale).

Se, per contro, si

ammettesse l'intera deduzione forfetaria dal reddito, si otterrebbe un reddito

di fr. 29’500.- che comporterebbe delle imposte cantonali e comunali pari,

rispettivamente, a fr. 424.85 e fr. 395.10, per un totale di fr. 819.95.

La differenza fra le

imposte che il ricorrente dovrebbe pagare con o senza la deduzione legale

massima dà un ammontare di fr. 1'168.05. Siccome, in queste circostanze, la

somma ottenuta con l'assegno di studio (fr. 4'330.–) è superiore al risparmio

di imposta che il contribuente otterrebbe se deducesse l'intero importo concesso

dalla legge (Fr. 13’000.–), risulta evidentemente più vantaggioso l'aver

ricevuto l'assegno di studio piuttosto che procedere con la deduzione della

predetta somma forfetaria.

Il ricorrente non ha

quindi più diritto di dedurre alcunché per la figlia agli studi.

2.5

Si comprende lo sconforto

del ricorrente che, per effetto del mancato riconoscimento della deduzione

sociale e della conseguente crescita del reddito imponibile, teme ripercussioni

nella concessione degli assegni di studio e dei sussidi per i premi della cassa

malati nei periodi fiscali successivi. Si tratta tuttavia di una conseguenza

inevitabile del sistema, che fa dipendere l’erogazione dei sussidi dal reddito

imponibile accertato dall’autorità fiscale. Del resto, la riduzione del sussidio

nel periodo in discussione è riconducibile esclusivamente alle scelte della

figlia ed ai riflessi sul suo percorso universitario.

3.

Il ricorso è dunque

respinto. In considerazione della particolarità della situazione e della natura

delle contestazioni del ricorrente, la tassa di giustizia e le spese processuali

sono poste a carico dell'insorgente, soccombente, in misura contenuta.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 150.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 230.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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