80.2008.158
Deduzioni: figli agli studi, condizioni, assegno o borsa di studio, momento determinante
3 febbraio 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2008.158
Data decisione, Autorità:
03.02.2009, CDT
Titolo:
Deduzioni: figli agli studi, condizioni, assegno o borsa di studio, momento determinante
DEDUZIONE SOCIALE
art. 34 cpv. 1 let. c LT
art. 34 cpv. 3 LT
Incarto n.
80.2008.158
Lugano
3 febbraio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo
Gianinazzi
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 22 dicembre 2008 contro la decisione del 17 dicembre 2008 in materia di IC 2007.
Fatti
A. RI 1 sono genitori di
cinque figli. La maggiore, __________, si è iscritta nell’anno accademico
2006/2007 al primo anno della facoltà di diritto dell’Università di __________.
Nel corso dell’anno ha lasciato tale facoltà e, nel successivo anno accademico
2007/2008, si è iscritta al primo anno della facoltà di lettere e storia
dell’arte dell’Università di __________.
Per il primo anno del
corso di laurea in diritto, l’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi le
aveva riconosciuto un assegno di studio di fr. 13'000.–, suddiviso in tre rate
di fr. 4'333.– ciascuna. In seguito alla rinuncia, tuttavia, la terza rata non
è stata versata.
Per il primo anno del
corso di laurea in lettere, l’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi le ha
versato un assegno di fr. 4'330.–, corrispondente alla terza rata non versata
nell’anno accademico precedente (cfr. decisione del 9 gennaio 2008).
B. Nella dichiarazione
fiscale 2007, i coniugi RI 1 facevano valere le deduzioni di fr. 54'000.– per
figli a carico e di fr. 16'600.– per figli agli studi.
Notificando loro la tassazione
IC/IFD 2007, con decisione del 29 ottobre 2008, l’Ufficio di tassazione di
Bellinzona commisurava il reddito imponibile dei contribuenti in fr. 42'500.–
per l’IC ed in fr. 68'700.– per l’IFD. Negava in particolare la deduzione
per figli agli studi, argomentando che essa poteva essere concessa solo se il
figlio frequenta scuole a tempo pieno, della durata di almeno due semestri, senza
retribuzione né indennità di studente e che rilascia un titolo riconosciuto.
C. I contribuenti
impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 13 novembre 2008, nel quale
chiedevano che la deduzione per figli agli studi fosse loro riconosciuta, in
considerazione del fatto che la figlia __________ non aveva beneficiato di
alcun assegno di studio per l’anno accademico 2007/2008 ma aveva solo ottenuto
“il versamento di quanto rimaneva della decisione dell’anno prima”. A loro
avviso, ritenevano ingiusto che la deduzione gli fosse negata quando la figlia
aveva beneficiato di una sola borsa di studio per due anni accademici.
L’Ufficio di tassazione
respingeva il reclamo, con decisione del 17 dicembre 2008, ritenendo vincolanti
le indicazioni fornite dall’Ufficio borse di studi e sussidi, “che, nel caso
specifico, attestano un versamento di fr. 4'330.– per l’anno scolastico 2007/08
(valido per la tassazione 2007)”.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la decisione
con cui l’autorità fiscale gli ha negato la deduzione per figli agli studi. Ribadisce
che sua figlia durante il 2007 non ha ricevuto alcun assegno di studio, ma ha
semplicemente beneficiato di un versamento differito dell’ultima rata
dell’assegno per il 2006. Il ricorrente fa notare pure che, in conseguenza
della mancata concessione della deduzione, il reddito imponibile suo e di sua moglie
aumenta in misura tale da compromettere il diritto ai sussidi di studio e per
l’assicurazione malattia.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l'art. 34
cpv. 1 lett. c LT sono dedotti dal reddito netto del contribuente, per
ogni figlio fino al 25esimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente
provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una
scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di Fr.
12'800.- secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto
conto dei costi supplementari sopportati.
1.2.
Il Decreto esecutivo
emanato dal Consiglio di Stato il 12 dicembre 2006 concernente l'imposizione
delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2007, all'art. 11 cpv. 1 specifica
quali sono le deduzioni riconosciute fissandole, a dipendenza dell'ubicazione
della scuola e del domicilio dello studente, da Fr. 1'200.- (punto 1) se il
figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento professionale
e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo
di formazione, a Fr. 13'000.- (punto 5) se il figlio frequenta studi accademici
senza rientrare giornalmente al domicilio.
Il capoverso 2 del citato
art. 10 precisa inoltre che, in tutte le ipotesi formulate, deve trattarsi di
scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due
semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un
titolo o preparano ad un esame riconosciuto.
Infine, gli assegni o
borse di studio fino a Fr. 1'000.- l'anno danno diritto all'intera deduzione
del capoverso 1. Per importi superiori, le deduzioni sono computate parzialmente,
ma solo fino a concorrenza del risparmio d'imposta ottenibile in caso di concessione
dell'intera deduzione (art. 10 cpv. 3 DE del 2006).
1.3.
Le deduzioni sociali sono
stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50 LT) o
dell'assoggettamento (art. 34 cpv. 3 LT). In caso di assoggettamento parziale (art. 6 LT), le deduzioni sociali sono accordate proporzionalmente
ai redditi netti. Per la determinazione delle aliquote
esse sono prese interamente in considerazione (art. 34 cpv. 5 LT).
Considerandi
2.
2.1.
La questione verte sulla
deducibilità, dal reddito netto del ricorrente e della moglie, dell'importo di
fr. 13'000.- per figli agli studi previsto dall'art. 34 cpv. 1 lett. c
LT e dall'art. 10 cpv. 1 punto 5 DE. Mentre l’autorità di tassazione ritiene
che la figlia del ricorrente abbia beneficato di un assegno di studio per la
frequenza dell’anno accademico 2007/2008, il contribuente contesta questa
affermazione e sostiene che sua figlia ha solo percepito un versamento
differito del sussidio concessole per l’anno accademico precedente.
2.2
Determinante
è l’anno scolastico per il quale l’assegno viene riconosciuto, indipendentemente
dalla data effettiva di versamento del contributo (sentenza CDT n. 106 del
6.4.1988
in RTT 4/1988, p. 122).
Non è dunque determinante,
per stabilire se il contribuente abbia diritto alla deduzione per figli agli
studi, il momento in cui l’assegno è stato effettivamente versato, bensì per
quale anno accademico è stato concesso. Nel caso in esame, la semplice
circostanza che la borsa di studio di cui si discute sia stata versata solo nel
2008.
non basta dunque ad escludere che alla fine del periodo fiscale 2007 la
figlia del contribuente frequentasse un corso per il quale beneficiava di un
sussidio.
2.3
Che __________ abbia
ottenuto dall’autorità cantonale un assegno di studio per la frequenza dell’anno
accademico 2007/2008 è una circostanza inconfutabile, che emerge dalla documentazione
agli atti. È soprattutto la lettera del 19 maggio 2008, che fa riferimento alla
decisione del 9 gennaio 2008, a chiarire la situazione, spiegando che, in linea
di principio la giovane non avrebbe avuto diritto ad alcun assegno di studio
per l’anno in discussione, trattandosi della ripetizione del primo anno di studio
per il quale aveva già ottenuto un sussidio. Solo in considerazione del fatto
che aveva interrotto gli studi prima della fine del precedente anno accademico
e l’ultima rata del sussidio che le era stato riconosciuto per quel corso non
le era più stato versato, l’Ufficio delle borse di studio ha ritenuto di
poterle “riconoscere per il corrente anno scolastico un assegno corrispondente
alla terza rata non versata”.
Non trova quindi alcun
riscontro l’affermazione del ricorrente, secondo cui la figlia avrebbe
semplicemente ottenuto un versamento differito della terza rata del sussidio
per l’anno accademico precedente. L’importo dell’assegno concessole per l’anno
2007/2008 corrisponde sì alla terza rata della borsa di studio erogatale per
l’anno accademico 2006/2007; ma ciò non significa affatto che si tratti di un
versamento differito.
D’altronde, non vi sarebbe
stata alcuna ragione di “differire” il pagamento di una terza rata che
l’autorità aveva ritenuto di non più dover versare proprio in considerazione
del fatto che la giovane studentessa di diritto aveva interrotto la frequenza
del corso di laurea prima della sua conclusione. Altrimenti detto, se la figlia
del ricorrente non avesse intrapreso un nuovo studio nell’anno accademico
successivo, l’Ufficio delle borse di studio non le avrebbe certamente versato
un ulteriore sussidio, che si riferisce pertanto in modo incontrovertibile alla
frequenza del primo anno del corso di laurea in lingue e letteratura
all’Universi-tà di __________.
2.4
Né si può sostenere che il
contribuente sia penalizzato per il fatto di avere perso il diritto alla deduzione
sociale a causa del versamento del sussidio in questione.
È vero che l’importo
riconosciuto alla figlia per il nuovo corso di laurea intrapreso è nettamente
inferiore, per le ragioni già ricordate, rispetto a quello erogato per l’anno
accademico precedente. Ma si tratta comunque di una somma che supera ampiamente
il risparmio d’imposta che il contribuente e la moglie avrebbero avuto se fosse
stata loro riconosciuta la deduzione sociale controversa.
A tale proposito, si è già
ricordato che, secondo il capoverso 3 dell'art. 10 del citato Decreto esecutivo,
in relazione ai figli
agli studi che beneficiano di un assegno o di una borsa di studio superiore a 1'000 franchi, la deduzione fiscale è computata proporzionalmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di
concessione dell’intera
deduzione.
Nel caso concreto, con la
decisione su reclamo l’Ufficio di tassazione ha fissato in fr. 42’500.- il
reddito imponibile della famiglia del contribuente, importo che comporta il pagamento
di fr. 1'988 di imposte (fr. 1'030.05 per l'IC e Fr. 957.95 per l'imposta comunale).
Se, per contro, si
ammettesse l'intera deduzione forfetaria dal reddito, si otterrebbe un reddito
di fr. 29’500.- che comporterebbe delle imposte cantonali e comunali pari,
rispettivamente, a fr. 424.85 e fr. 395.10, per un totale di fr. 819.95.
La differenza fra le
imposte che il ricorrente dovrebbe pagare con o senza la deduzione legale
massima dà un ammontare di fr. 1'168.05. Siccome, in queste circostanze, la
somma ottenuta con l'assegno di studio (fr. 4'330.–) è superiore al risparmio
di imposta che il contribuente otterrebbe se deducesse l'intero importo concesso
dalla legge (Fr. 13’000.–), risulta evidentemente più vantaggioso l'aver
ricevuto l'assegno di studio piuttosto che procedere con la deduzione della
predetta somma forfetaria.
Il ricorrente non ha
quindi più diritto di dedurre alcunché per la figlia agli studi.
2.5
Si comprende lo sconforto
del ricorrente che, per effetto del mancato riconoscimento della deduzione
sociale e della conseguente crescita del reddito imponibile, teme ripercussioni
nella concessione degli assegni di studio e dei sussidi per i premi della cassa
malati nei periodi fiscali successivi. Si tratta tuttavia di una conseguenza
inevitabile del sistema, che fa dipendere l’erogazione dei sussidi dal reddito
imponibile accertato dall’autorità fiscale. Del resto, la riduzione del sussidio
nel periodo in discussione è riconducibile esclusivamente alle scelte della
figlia ed ai riflessi sul suo percorso universitario.
3.
Il ricorso è dunque
respinto. In considerazione della particolarità della situazione e della natura
delle contestazioni del ricorrente, la tassa di giustizia e le spese processuali
sono poste a carico dell'insorgente, soccombente, in misura contenuta.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 150.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 230.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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