80.2008.163
Imposta sugli utili immobiliari: differimento dell'imposizione, reinvestimento nell'abitazione primaria, acquisto in comproprietà con la moglie, inderogabilità del criterio dell'identità soggettiva
7 aprile 2010Italiano19 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2008.163
Data decisione, Autorità:
07.04.2010, CDT
Titolo:
Imposta sugli utili immobiliari: differimento dell'imposizione, reinvestimento nell'abitazione primaria, acquisto in comproprietà con la moglie, inderogabilità del criterio dell'identità soggettiva
DIFFERIMENTO DELL'IMPOSIZIONE
art. 12 cpv. 3 let. e LAID
art. 12 agg. 3 let. a LAID
art. 125 let. g LT
Incarto n.
80.2008.163
Lugano
7 aprile 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 24 dicembre 2008 contro la decisione del
26 novembre 2008 in materia di imposta sugli utili immobiliari.
Fatti
A. Con atto
pubblico del 2 agosto 1969RI 1 aveva acquistato il mapp. n. __________ RFD __________,
al prezzo di fr. 265'000.−. Il __________ e __________ __________ al prezzo di fr. 1'680'000.−.
Con
istromento del 20 giugno 2007 i coniugi __________ e __________ acquistavano da
__________, in ragione di ½ ciascuno, la part. __________ RFD __________, al
prezzo di fr. 1'650'000.−.
B. Con
decisione di tassazione sugli utili immobiliari del 26 febbraio 2008, l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ stabiliva in 718'381.− l’utile
imponibile totale ed in fr. 21'551,45 l’imposta corrispondente.
Dal valore
di alienazione di fr. 1'680'000.− aveva dedotto un valore di investimento
così composto: fr. 273'550.− quale valore di acquisto, fr. 622’758.−
a titolo di costi di costruzione e di miglioria, fr. 5'311.− quali costi
di acquisto e di vendita, fr. 60'000.− in ragione delle provvigioni versate.
L’autorità
fiscale motivava la decisione con i seguenti argomenti:
1) Il rifacimento della pavimentazione (__________) ed il risanamento del tetto (__________) sono considerati interventi di
manutenzione. […]. Per quanto concerne la richiesta di differimento, si ribadisce
quanto già anticipato verbalmente sia al rappresentante del venditore, sia al
signor __________ medesimo. La richiesta di differimento va esaminata
unicamente per quanto concerne la quotaparte del nuovo fondo acquistato dal
signor __________ e non per la parte acquistata dalla moglie. Infatti non vi è
identità di persone tra l’unico venditore (signor __________) e gli acquirenti
(entrambi i coniugi). Ne deriva che la parte reinvestita dal signor __________
non è sufficiente per ottenere anche solo un reinvestimento parziale.
C. Il
26 marzo 2008, RI 1 interponeva reclamo avverso la decisione di tassazione sugli utili immobiliari del 26 febbraio 2008. Il reclamante dissentiva su due punti in
particolare: il computo dell’imposta e il differimento dell’imposta sugli utili
immobiliari non concesso.
Per
quanto riguarda la prima doglianza del reclamante, contestava la mancata deduzione di costi di pavimentazione e risanamento del tetto.
In relazione al secondo punto della contestazione, il reclamante sosteneva quanto segue:
Sarebbe in
contrasto con il senso e lo scopo dell’art. 12 cpv. 3 lett. e LAID,
obbligare i coniugi a spendere una somma considerevole di tasse e costi notarili
per ottenere l’iscrizione formale della comproprietà prima della vendita,
oppure in pratica precludere il coniuge – che prima non era iscritto – dal
farsi iscrivere come comproprietario dell’abitazione sostitutiva, unicamente
perché ci vuole in ogni caso la formale identità tra venditori e acquirenti.
Determinante deve essere il concreto nesso causale ai sensi della LAID tra la
vendita dell’abitazione familiare a __________ e l’acquisto della nuova abitazione sostitutiva, sempre familiare a __________ […].
Il contribuente
concludeva sostenendo che, l’utile immobiliare imponibile avrebbe dovuto ammontare
unicamente a fr. 30'000.−, importo pari alla differenza tra quanto
ricavato dalla vendita della part. __________ RFD __________ e quanto investito
nell’acquisto della part. n. __________ RFD __________.
D. Con
decisione del 26 novembre 2008, l’Ufficio di tassazione di __________ respingeva
il reclamo di RI 1 con la seguente motivazione, ripresa testualmente da un
parere dell’Ufficio giuridico della Divisione delle Contribuzioni:
Non è
possibile rimediare alla situazione attuale mediante la donazione da parte della moglie al marito della quota di ½ del fondo __________ di __________ poiché
il momento in cui è avvenuto l’acquisto della proprietà immobiliare dell’abitazione primaria sostitutiva è quello determinante per l’assoggettamento all’imposta sugli utili
immobiliari e quindi per la valutazione dell’adempimento delle condizioni di differimento. I requisiti del differimento devono essere realizzati al momento del trasferimento
imponibile, ovvero al momento dell’acquisto dell’abitazione sostitutiva e non
successivamente poiché ogni ulteriore transazione, donazione o vendita tra i
coniugi della quota parte non oggetto del reinvestimento, costituirebbe un
nuovo caso di assoggettamento all’imposta sugli utili immobiliari.
F. Con
tempestivo ricorso del 24 dicembre 2008 alla Camera di diritto tributario, il ricorrente contesta unicamente la mancata concessione del differimento dell’imposta sugli
utili immobiliari ribadendo le argomentazioni già proposte in sede di reclamo.
Diritto
1. 1.1.
Lo Stato
preleva un’imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai
guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti
di esso (art. 123 LT).
Il
tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte
sul reddito; non si tratta tuttavia di un’imposta generale sul reddito bensì di
una speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona
assoggettata. Per il fatto che l’imposta grava sull’immobile trasferito, senza
che entri in considerazione la complessiva capacità contributiva del soggetto
dell’imposta, il tributo in esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un’appendice sulle norme di procedura e transitorie,
Lugano 1996, p.59).
1.2.
L’utile
imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di investimento. Quest’ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e
dei costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).
Tuttavia,
se l’alienante è stato proprietario dell’immobile per più di venti anni, può
chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di
proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2
LT).
Considerandi
2.
2.1.
Come
esposto in narrativa, RI 1 ha venduto la casa di cui era proprietario a __________ il 14 febbraio 2007. Pochi mesi dopo, il 20 giugno 2007, ha acquistato in comproprietà con la moglie un’altra casa, a __________.
Il
ricorrente chiede di poter beneficiare del differimento di imposizione, in applicaz ione dell’art. 125 lett. g LT, avendo impiegato l’utile conseguito
dalla vendita della casa famigliare per acquistarne un’altra avente lo stesso
scopo.
Dal canto
suo l’autorità di tassazione stima che, visto che la proprietà della casa alienata
era del solo marito, mentre l’immobile sostitutivo è stato acquistato in comproprietà
con la moglie, non sarebbe adempiuto il requisito dell’identità personale fra
venditore della casa sostituita e acquirente dell’oggetto sostitutivo. Vi
sarebbe solo un’identità parziale, insufficiente tuttavia a giustificare un
differimento dell’imposizione.
2.2
Per
l’art. 125 lett. g LT, l’imposizione dell’utile immobiliare è differita
in caso di alienazione di un’abitazione (casa monofamiliare o appartamento) che
ha servito durevolmente ed esclusivamente all’uso personale del contribuente, a
condizione che il ricavo sia destinato entro un termine di due anni
all’acquisto o alla costruzione, in Svizzera, di un’abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo.
La citata
disposizione della legge tributaria riprende, nella sostanza, l’art. 12 cpv. 3
lett. a LAID, precisando i limiti temporali e territoriali entro i quali
il reinvestimento deve essere effettuato.
Il
legislatore ha introdotto tale norma, su suggerimento della commissione di esperti incaricata di redigere un progetto di imposta sugli utili immobiliari,
nell’intento di evitare casi di rigore estremo, quando, ad esempio, il contribuente è costretto a trasferire il domicilio e vendere l’abitazione per ragioni professionali. Il Consiglio Federale, nel Messaggio sull’armonizzazione, sottolineava a sua volta che al contribuente, spesso per l’elevata imposta sui guadagni
immobiliari, non è possibile acquistare nel nuovo luogo un’abitazione sostitutiva di ugual valore e che l’assenza di una tale possibilità di reinvestimento
sostitutivo può nuocere alla mobilità professionale (Soldini/Pedroli, op.
cit., p. 131).
La
dottrina è concorde nel considerare il motivo di differimento in esame come
un’eccezione propria, giacché, se anche la vendita di un immobile privato fosse
necessitata, nondimeno vi sarebbe realizzazione del relativo utile. La ratio della rinuncia ad imporre deve dunque ricercarsi non tanto nell’inesistenza di una componente
dell’utile, bensì nelle modalità di impiego di quest’ultimo (Ochsner, Die
Besteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1976, p. 105 s.; Mettler, Die
Grundstückegewinnsteuer des Kantons Schwyz, Zurigo 1990, p. 137 ss.; Rumo, Die
Liegenschatfsgewinn- und die Mehrwertsteuer des Kantons Freiburg, Friborgo
1993, p. 168). Alcuni autori ritengono pertanto che il legislatore abbia deciso
di fare un uso extra-fiscale dell’imposta sugli utili immobiliari (Mettler, op.
cit., p. 139; Rumo, op. cit., p. 170), cioè che abbia inteso promuovere, con tale
mezzo, la proprietà dell’abitazione o la mobilità della popolazione (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 132).
2.3
Le condizioni cui la legge subordina il differimento dell'imposizione, in virtù dell'art. 125 lett. g
LT, sono le seguenti:
a) l’acquisto
di un’abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo: l’oggetto alienato e
quello sostitutivo acquistato devono cioè fungere entrambi da abitazione personale;
b) l’uso
personale deve essere esclusivo e durevole: l’abitazione alienata e quella
acquistata non devono quindi essere locate a terzi o lasciate vuote, se non nei
seguenti casi eccezionali:
• l’esistenza
di motivi estrinseci (nessuna offerta di acquisto nonostante sforzi per
vendere, trasloco improvviso per ragioni professionali o di salute), ma non
invece considerazioni di carattere finanziario, quali il rinvio della vendita per conseguire un prezzo migliore o per sfruttare l’incremento di valore;
• la
locazione con un contratto a termine di durata inferiore ad un anno, in particolare
quando già al momento dell’inizio della locazione è nota la data della vendita,
sicché si tratta di una semplice situazione transitoria; in casi eccezionali è ammessa una durata che supera l’anno, purché la durata dell’uso personale abbia
comunque ecceduto quella della locazione;
c) deve
trattarsi di abitazione primaria: è dunque escluso il differimento per le abitazioni secondarie e di vacanza;
d) limite
temporale di due anni fra la vendita e l’acquisto o la costruzione dell’abitazione sostitutiva: si ammette tuttavia che il reinvestimento possa addirittura
precedere la vendita;
e) il
reinvestimento deve avvenire in Svizzera
(Soldini/Pedroli, op.
cit., pp. 132-134 e p. 137; Soldini/Pedroli,
L’imposizione degli utili immobiliari, Complemento al commentario, Lugano 2003, p. 100).
2.4
Qualora,
in seguito all’alienazione dell’abitazione primaria, solo una parte del ricavato
venga impiegata per il reinvestimento oppure non vi sia perfetta identità fra
venditore e acquirente (p. es. il solo marito vende la propria casa, ma ne
acquista una nuova insieme alla moglie), si è in presenza di un reinvestimento
parziale (Soldini/Pedroli, op.
cit., p. 134 ss).
Se dunque
solo una parte del ricavato viene impiegata per acquistare l’immobile
sostitutivo, si ha una quota di tale importo che rimane a disposizione dell’alienante; seguendo la prassi del Canton Berna, anche l’autorità ticinese impone
quest’ultima quota, quale utile lordo, senza deduzione proporzionale dei costi di investimento (CDT n. 80.2002.20 del 13 marzo 2002, in RDAT II-2002 n. 14t).
2.5
È
anzitutto pacifico che RI 1, avendo acquistato la nuova abitazione in comproprietà per un mezzo con la moglie, non può considerarsi unico acquirente e quindi
unico beneficiario del reinvestimento. La legge tributaria ha peraltro
espressamente previsto, all’art. 127 cpv. 2 LT, che il coniuge e i figli siano
imposti separatamente per gli utili immobiliari da loro conseguiti,
introducendo in tal modo una chiara deroga al principio della tassazione della famiglia, previsto dall’art. 8 LT (cfr. Soldini/Pedro-li, op. cit., p. 156). Di
conseguenza, ai fini dell’assoggettamento all’imposta sugli utili immobiliari,
sarà giustificato ammettere solo un reinvestimento parziale (RDAT II-2002 n.
14t).
È noto
che la prassi di alcuni cantoni ammette un’interpretazione più estensiva della
nozione di reinvestimento e perviene all’esito di considerare adempiuta la
condizione dell’identità dei soggetti anche nel caso in cui l’immobile ceduto
apparteneva ad uno solo dei coniugi mentre quello sostitutivo è stato
acquistato in comproprietà da entrambi. È il caso, in particolare, della
giurisprudenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo – citata anche dal
ricorrente – che esige tuttavia che il prezzo per l’acqu-isto del bene
sostitutivo provenga esclusivamente dal ricavo della vendita della casa ceduta
(RB 1995 n. 53; inoltre Richner/ Frei/Kaufmann/Meuter,
Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo
2006, n. 336 ad § 216, p. 1594). Nel Canton Argovia, pur essendo richiesta
l’identità fra venditore della casa ceduta e acquirente di quella sostitutiva,
un’eccezione è stata introdotta con un’ordinanza, che ammette il differimento
anche quando la vendita è stata conclusa da un coniuge e l’acquisto sostitutivo
dall’altro, purché tutte le rimanenti condizioni siano adempiute (§ 44
dell’ordinanza sulla legge tributaria dell’11 settembre 2000; inoltre Klöti-Weber/Baur, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber
[a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a ediz.,
Muri-Berna 2009, n. 13 ad § 98, p. 1248). Negli altri cantoni,
tuttavia, continua ad essere richiesta l’identità dei soggetti, fondata sul
carattere reale dell’imposta sugli utili immobiliari e sulla conseguente
necessità di tener conto di criteri civilistici (cfr. p. es. la sentenza della
Corte fiscale del Tribunale amministrativo del Canton Friburgo del 23 giugno
2003, in StE 2007 B 42.38 n. 29 = FRJ 2006 p. 267). Anche la prassi e la giurisprudenza
in vigore nel Canton Berna mettono l’accento sull’im-posizione individuale che è propria del sistema dell’imposta sugli utili immobiliari, che non conosce
un’imposizione della famiglia (Langenengger,
Handbuch zur bernischen Grundstückgewinnsteuer 2001, Muri-Berna 2002, n. 2 ad
art. 134, p. 95 e giurisprudenza citata). Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza del Tribunale amministrativo del Canton Zugo (sentenza del 23
ottobre 2001, in GVP ZG 2001 p. 49) e di quello del Canton San Gallo (sentenza
del 16 settembre 1999, in GVP SG 1999 n. 29 p. 87).
2.6
Un
argomento, fra quelli proposti dalla giurisprudenza che ritiene imprescindibile
l’adempimento del requisito dell’identità dei proprietari, merita di essere
sottolineato, per il fatto che mette in luce i limiti dell’interpretazione estensiva sostenuta in particolar modo dal Tribunale amministrativo del Canton Zurigo.
La giurisprudenza bernese
(in particolare BVR 1995 p. 439 consid. 3b; cfr anche StE 2007 B 42.38 n. 31
consid. 3.2) e quella sangallese (GVP SG 1999 n. 29) hanno infatti fatto notare
come in determinati casi il differimento dell’imposizione rischierebbe di
trasformarsi in una vera e propria esenzione fiscale, contro la volontà del
legislatore. È quanto si verificherebbe, in particolar modo, se la casa
d’abitazione venduta apparteneva in proprietà esclusiva ad un coniuge, mentre
l’altro coniuge, impiegando il ricavo delle vendita, acquista in proprietà
esclusiva l’abitazione sostitutiva. In una simile ipotesi, l’utile sarebbe
conseguito da un solo coniuge, il quale sarebbe unico debitore dell’imposta
sugli utili immobiliari. L’altro, che ha acquistato l’oggetto sostitutivo, non
sarebbe invece debitore dell’imposta sull’utile immobiliare relativo alla casa
alienata. Non sarebbe quindi possibile trasferire l’onere fiscale latente da un
oggetto all’altro, come richiederebbe il meccanismo del differimento
dell’imposizione, mancando una base legale che permetta di prescindere dal requisito
dell’identità dei soggetti. Al momento di vendere l’immobile sostitutivo,
infatti, il suo proprietario esclusivo potrebbe rifiutarsi di cumulare al suo
utile quello conseguito dal coniuge con la cessione del primo oggetto.
Per accedere
all’interpretazione auspicata dal ricorrente occorrerebbe dunque un’espressa
base legale, che permetta il trasferimento dell’onere fiscale latente su un
oggetto appartenente ad un altro contribuente, in contrasto con quanto dispone
la legge tributaria attualmente in vigore. Solo il diritto argoviese conosce
una disposizione – seppure non contenuta in una legge in senso formale – che
sembra ovviare a tale limite, ammettendo il differimento anche quando la
vendita è stata conclusa da un coniuge e l’acquisto sostitutivo dall’altro (v. supra,
consid. 2.5.).
2.7
Per sostenere la sua tesi,
l’insorgente cita anche due frasi contenute nel commentario basilese della
legge federale sull’armonizzazione. Esaminando i presupposti per il
differimento dell’imposizione per reinvestimento nell’abitazione primaria, in effetti, il commentatore afferma quanto segue:
Sinn macht allein die Auslegung, dass
selbstbewohntes Eigentum veräussert wird und der daraus erzielte Gewinn in
wiederum selbstbewohntes Eigentum reinvestiert wird. Es muss somit auch möglich
sein, Gewinne aus bisher selbstbewohntem Alleineigentum in neu selbstbewohntes
Mit- oder Gesamteigentum zu reinvestieren und damit den Steueraufschub zu
verlangen.
(Zwahlen, in: Zweifel/Athanas [a cura
di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/1, 2a ediz.,
Basilea 2002, n. 75 ad art. 12 LAID, p. 240).
Ora,
se si contestualizzano tali frasi entro la trattazione da cui sono state
estrapolate, si può mettere in dubbio che l’interpre-tazione che ne ha dato il
ricorrente corrisponda alle intenzioni dell’autore. In particolare,
quest’ultimo stava esaminando la portata della condizione, posta dall’art. 12
cpv. 3 lett. e LAID, secondo cui la casa venduta deve aver servito
“esclusivamente all’uso personale” quale abitazione del contribuente. Secondo
il commentatore, il fatto che in una proprietà immobiliare siano disponibili
diverse unità abitative comporta che il reinvestimento concerna solo le parti
usate personalmente. Inoltre, la possibilità di intraprendere un reinvestimento
non sarebbe pregiudicata dal fatto che nella stessa economia domestica
dell’alienante vivano altre persone, che non appartengono alla sua famiglia.
Escluso che vi possa rientrare anche il caso della locazione, l’autore si
sofferma poi sulla nozione di “casa monofamiliare” (Einfamilienhaus, maison),
per sostenere che tale precisazione non può comportare la conseguenza che sia
escluso il differimento dell’imposizione nel caso in cui la vendita concerna
una parte di una casa bifamiliare o a schiera (“der Verkauf eines Teils
eines Zwei- oder Reihenfamilienhauses”). A questo punto compaiono le due frasi citate dal ricorrente.
Quanto
auspicato nel commentario in discussione è stato già recepito dalla giurisprudenza
di questa Camera nel 2001, quando ha ammesso il differimento dell'imposizione anche nel caso in cui un contribuente abbia alienato una quota di comproprietà di un mezzo
di una casa bifamiliare all'altro comproprietario; pur non trattandosi di un
appartamento in proprietà per piani, infatti, il venditore aveva comunque l'uso
esclusivo di uno degli appartamenti siti nello stabile (sentenza CDT n.
80.2001.00106
del 14 settembre 2001, in RDAT I-2002 n. 9t).
Ammettendo il differimento dell’imposizione per reinvestimento anche nel caso
in cui l’oggetto ceduto o quello sostitutivo non consista in una “casa
unifamiliare” in senso stretto, ma in una parte di una casa in comproprietà o
in proprietà comune, ci si attiene in ogni modo al principio del trasferimento dell’onere fiscale latente da una casa all’altra dello stesso contribuente.
Cosa che non avverrebbe nel caso in cui si rinunciasse al requisito
dell’i-dentità fra venditore e compratore.
2.8
Ne
consegue che la decisione impugnata, che ha riconosciuto solo parzialmente
adempiuto il requisito dell’identità personale, deve essere condivisa.
3.
3.1.
Per
quanto attiene al calcolo dell’imposta, l’Ufficio di tassazione ha commisurato l’utile imponibile totale in fr. 718’381.− , applicando un’aliquota del 3% giusta l’art. 139 LT. L’imposta
dovuta risulta essere di fr. 21'551.45.
3.2
Come già
ricordato, se solo una parte del ricavato viene impiegata per acquistare
l’immobile sostitutivo, si ha una quota di tale importo che rimane a disposizione dell’alienante; secondo la prassi dell’autorità fiscale, essa viene imposta, quale utile lordo,
senza deduzione proporzionale dei costi di investimento (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 134).
Come ha
avuto modo di precisare il Tribunale amministrativo del Canton Berna, oggetto
dell’imposta sull’utile immobiliare non è il ricavato della vendita come tale,
bensì la differenza fra questo e i costi di investimento, ragione per cui è anche soltanto questo utile che può beneficiare del differimento dell’imposizione. Infatti, se al momento di vendere un immobile, il ricavo è pari solo ai costi di investimento,
sono stati realizzati solo questi costi e non vi è alcun utile. Il ricavo deve
dunque per forza essere scisso in due componenti: una è rappresentata dai costi
di investimento realizzati, l’altra rappresenta la quota che eccede i costi di
investimento e corrisponde all’utile lordo determinante. Nel caso di un
reinvestimento parziale bisogna ritenere che siano reinvestiti in primo luogo i
costi di investimento realizzati; nella misura in cui il reinvestimento sia
superiore ai costi di investimento, la differenza fra il ricavo della vendita e
la somma reinvestita rappresenta una quota di utile a libera disposizione, per la quale non si giustifica alcun differimento dell’imposizione (NStP 1993 p. 91 = RF
48/1993 p. 431; v. anche Soldini/Pedroli, op. cit., nota 87 a p. 135).
In altre
parole, oggetto di reinvestimento è in primo luogo il valore di investimento
dell’abitazione precedente e in secondo luogo, solo se il reinvestimento supera
il valore di investimento, l’utile conseguito con la prima vendita. Con la
conseguenza che, se l’utile stesso non viene reinvestito, esso rimane a
disposizione degli alienanti e non vi è pertanto alcuna ragione di differirne l’imposizione (CDT sentenza del 13 marzo 2002, inc. n. 80.2002.20).
3.3
Il metodo
applicato nel Canton Ticino, per accertare se in caso di reinvestimento
parziale vi sia un utile che può beneficiare del differimento dell’imposizione, che è detto anche “metodo assoluto”, è altresì imposto dalla legge federale
sull’armonizzazione (LAID), secondo quanto ha stabilito il Tribunale federale.
Fondandosi sulla ratio del differimento previsto dall’art. 12 cpv. 3
lett. e LAID, che consiste nella promozione della mobilità personale,
l’Alta Corte ha infatti affermato che, se i mezzi impiegati per l’investimento
sostitutivo non superano i costi d’investimento dell’immobile ceduto, allora
l’intera imposizione dell’utile immobiliare non ostacola l’acquisto
dell’oggetto sostitutivo né di conseguenza la mobilità. Il contribuente, oltre
all’oggetto sostitutivo, ha ancora a disposizione l’intero utile conseguito
(DTF 130 II 202 = RF 2004 p. 467; inoltre RtiD II-2004 pp. 437-451).
3.4
Nella
fattispecie, l’investimento per l’acquisto della nuova casa (1'650’000 : 2 = 825'000.−) risulta inferiore al valore di
investimento della prima abitazione (fr. 896’308.−).
Di conseguenza l’utile conseguito con la prima vendita è integralmente imponibile,
non essendo stato reinvestito in nessuna misura.
4.
Per
le ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente respinto e viene pertanto
confermata la decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione. Tassa di
giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un
totale di fr. 1’100.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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