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Decisione

80.2008.163

Imposta sugli utili immobiliari: differimento dell'imposizione, reinvestimento nell'abitazione primaria, acquisto in comproprietà con la moglie, inderogabilità del criterio dell'identità soggettiva

7 aprile 2010Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con atto

pubblico del 2 agosto 1969RI 1 aveva acquistato il mapp. n. __________ RFD __________,

al prezzo di fr. 265'000.−. Il __________ e __________ __________ al prezzo di fr. 1'680'000.−.

Con

istromento del 20 giugno 2007 i coniugi __________ e __________ acquistavano da

__________, in ragione di ½ ciascuno, la part. __________ RFD __________, al

prezzo di fr. 1'650'000.−.

B. Con

decisione di tassazione sugli utili immobiliari del 26 febbraio 2008, l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ stabiliva in 718'381.− l’utile

imponibile totale ed in fr. 21'551,45 l’imposta corrispondente.

Dal valore

di alienazione di fr. 1'680'000.− aveva dedotto un valore di investimento

così composto: fr. 273'550.− quale valore di acquisto, fr. 622’758.−

a titolo di costi di costruzione e di miglioria, fr. 5'311.− quali costi

di acquisto e di vendita, fr. 60'000.− in ragione delle provvigioni versate.

L’autorità

fiscale motivava la decisione con i seguenti argomenti:

1) Il rifacimento della pavimentazione (__________) ed il risanamento del tetto (__________) sono considerati interventi di

manutenzione. […]. Per quanto concerne la richiesta di differimento, si ribadisce

quanto già anticipato verbalmente sia al rappresentante del venditore, sia al

signor __________ medesimo. La richiesta di differimento va esaminata

unicamente per quanto concerne la quotaparte del nuovo fondo acquistato dal

signor __________ e non per la parte acquistata dalla moglie. Infatti non vi è

identità di persone tra l’unico venditore (signor __________) e gli acquirenti

(entrambi i coniugi). Ne deriva che la parte reinvestita dal signor __________

non è sufficiente per ottenere anche solo un reinvestimento parziale.

C. Il

26 marzo 2008, RI 1 interponeva reclamo avverso la decisione di tassazione sugli utili immobiliari del 26 febbraio 2008. Il reclamante dissentiva su due punti in

particolare: il computo dell’imposta e il differimento dell’imposta sugli utili

immobiliari non concesso.

Per

quanto riguarda la prima doglianza del reclamante, contestava la mancata deduzione di costi di pavimentazione e risanamento del tetto.

In relazione al secondo punto della contestazione, il reclamante sosteneva quanto segue:

Sarebbe in

contrasto con il senso e lo scopo dell’art. 12 cpv. 3 lett. e LAID,

obbligare i coniugi a spendere una somma considerevole di tasse e costi notarili

per ottenere l’iscrizione formale della comproprietà prima della vendita,

oppure in pratica precludere il coniuge – che prima non era iscritto – dal

farsi iscrivere come comproprietario dell’abitazione sostitutiva, unicamente

perché ci vuole in ogni caso la formale identità tra venditori e acquirenti.

Determinante deve essere il concreto nesso causale ai sensi della LAID tra la

vendita dell’abitazione familiare a __________ e l’acquisto della nuova abitazione sostitutiva, sempre familiare a __________ […].

Il contribuente

concludeva sostenendo che, l’utile immobiliare imponibile avrebbe dovuto ammontare

unicamente a fr. 30'000.−, importo pari alla differenza tra quanto

ricavato dalla vendita della part. __________ RFD __________ e quanto investito

nell’acquisto della part. n. __________ RFD __________.

D. Con

decisione del 26 novembre 2008, l’Ufficio di tassazione di __________ respingeva

il reclamo di RI 1 con la seguente motivazione, ripresa testualmente da un

parere dell’Ufficio giuridico della Divisione delle Contribuzioni:

Non è

possibile rimediare alla situazione attuale mediante la donazione da parte della moglie al marito della quota di ½ del fondo __________ di __________ poiché

il momento in cui è avvenuto l’acquisto della proprietà immobiliare dell’abitazione primaria sostitutiva è quello determinante per l’assoggettamento all’imposta sugli utili

immobiliari e quindi per la valutazione dell’adempimento delle condizioni di differimento. I requisiti del differimento devono essere realizzati al momento del trasferimento

imponibile, ovvero al momento dell’acquisto dell’abitazione sostitutiva e non

successivamente poiché ogni ulteriore transazione, donazione o vendita tra i

coniugi della quota parte non oggetto del reinvestimento, costituirebbe un

nuovo caso di assoggettamento all’imposta sugli utili immobiliari.

F. Con

tempestivo ricorso del 24 dicembre 2008 alla Camera di diritto tributario, il ricorrente contesta unicamente la mancata concessione del differimento dell’imposta sugli

utili immobiliari ribadendo le argomentazioni già proposte in sede di reclamo.

Diritto

1. 1.1.

Lo Stato

preleva un’imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai

guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti

di esso (art. 123 LT).

Il

tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte

sul reddito; non si tratta tuttavia di un’imposta generale sul reddito bensì di

una speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona

assoggettata. Per il fatto che l’imposta grava sull’immobile trasferito, senza

che entri in considerazione la complessiva capacità contributiva del soggetto

dell’imposta, il tributo in esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un’appendice sulle norme di procedura e transitorie,

Lugano 1996, p.59).

1.2.

L’utile

imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di investimento. Quest’ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e

dei costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).

Tuttavia,

se l’alienante è stato proprietario dell’immobile per più di venti anni, può

chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di

proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2

LT).

Considerandi

2.

2.1.

Come

esposto in narrativa, RI 1 ha venduto la casa di cui era proprietario a __________ il 14 febbraio 2007. Pochi mesi dopo, il 20 giugno 2007, ha acquistato in comproprietà con la moglie un’altra casa, a __________.

Il

ricorrente chiede di poter beneficiare del differimento di imposizione, in applicaz ione dell’art. 125 lett. g LT, avendo impiegato l’utile conseguito

dalla vendita della casa famigliare per acquistarne un’altra avente lo stesso

scopo.

Dal canto

suo l’autorità di tassazione stima che, visto che la proprietà della casa alienata

era del solo marito, mentre l’immobile sostitutivo è stato acquistato in comproprietà

con la moglie, non sarebbe adempiuto il requisito dell’identità personale fra

venditore della casa sostituita e acquirente dell’oggetto sostitutivo. Vi

sarebbe solo un’identità parziale, insufficiente tuttavia a giustificare un

differimento dell’imposizione.

2.2

Per

l’art. 125 lett. g LT, l’imposizione dell’utile immobiliare è differita

in caso di alienazione di un’abitazione (casa monofamiliare o appartamento) che

ha servito durevolmente ed esclusivamente all’uso personale del contribuente, a

condizione che il ricavo sia destinato entro un termine di due anni

all’acquisto o alla costruzione, in Svizzera, di un’abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo.

La citata

disposizione della legge tributaria riprende, nella sostanza, l’art. 12 cpv. 3

lett. a LAID, precisando i limiti temporali e territoriali entro i quali

il reinvestimento deve essere effettuato.

Il

legislatore ha introdotto tale norma, su suggerimento della commissione di esperti incaricata di redigere un progetto di imposta sugli utili immobiliari,

nell’intento di evitare casi di rigore estremo, quando, ad esempio, il contribuente è costretto a trasferire il domicilio e vendere l’abitazione per ragioni professionali. Il Consiglio Federale, nel Messaggio sull’armonizzazione, sottolineava a sua volta che al contribuente, spesso per l’elevata imposta sui guadagni

immobiliari, non è possibile acquistare nel nuovo luogo un’abitazione sostitutiva di ugual valore e che l’assenza di una tale possibilità di reinvestimento

sostitutivo può nuocere alla mobilità professionale (Soldini/Pedroli, op.

cit., p. 131).

La

dottrina è concorde nel considerare il motivo di differimento in esame come

un’eccezione propria, giacché, se anche la vendita di un immobile privato fosse

necessitata, nondimeno vi sarebbe realizzazione del relativo utile. La ratio della rinuncia ad imporre deve dunque ricercarsi non tanto nell’inesistenza di una componente

dell’utile, bensì nelle modalità di impiego di quest’ultimo (Ochsner, Die

Besteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1976, p. 105 s.; Mettler, Die

Grundstückegewinnsteuer des Kantons Schwyz, Zurigo 1990, p. 137 ss.; Rumo, Die

Liegenschatfsgewinn- und die Mehrwertsteuer des Kantons Freiburg, Friborgo

1993, p. 168). Alcuni autori ritengono pertanto che il legislatore abbia deciso

di fare un uso extra-fiscale dell’imposta sugli utili immobiliari (Mettler, op.

cit., p. 139; Rumo, op. cit., p. 170), cioè che abbia inteso promuovere, con tale

mezzo, la proprietà dell’abitazione o la mobilità della popolazione (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 132).

2.3

Le condizioni cui la legge subordina il differimento dell'imposizione, in virtù dell'art. 125 lett. g

LT, sono le seguenti:

a) l’acquisto

di un’abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo: l’oggetto alienato e

quello sostitutivo acquistato devono cioè fungere entrambi da abitazione personale;

b) l’uso

personale deve essere esclusivo e durevole: l’abitazione alienata e quella

acquistata non devono quindi essere locate a terzi o lasciate vuote, se non nei

seguenti casi eccezionali:

• l’esistenza

di motivi estrinseci (nessuna offerta di acquisto nonostante sforzi per

vendere, trasloco improvviso per ragioni professionali o di salute), ma non

invece considerazioni di carattere finanziario, quali il rinvio della vendita per conseguire un prezzo migliore o per sfruttare l’incremento di valore;

• la

locazione con un contratto a termine di durata inferiore ad un anno, in particolare

quando già al momento dell’inizio della locazione è nota la data della vendita,

sicché si tratta di una semplice situazione transitoria; in casi eccezionali è ammessa una durata che supera l’anno, purché la durata dell’uso personale abbia

comunque ecceduto quella della locazione;

c) deve

trattarsi di abitazione primaria: è dunque escluso il differimento per le abitazioni secondarie e di vacanza;

d) limite

temporale di due anni fra la vendita e l’acquisto o la costruzione dell’abitazione sostitutiva: si ammette tuttavia che il reinvestimento possa addirittura

precedere la vendita;

e) il

reinvestimento deve avvenire in Svizzera

(Soldini/Pedroli, op.

cit., pp. 132-134 e p. 137; Soldini/Pedroli,

L’imposizione degli utili immobiliari, Complemento al commentario, Lugano 2003, p. 100).

2.4

Qualora,

in seguito all’alienazione dell’abitazione primaria, solo una parte del ricavato

venga impiegata per il reinvestimento oppure non vi sia perfetta identità fra

venditore e acquirente (p. es. il solo marito vende la propria casa, ma ne

acquista una nuova insieme alla moglie), si è in presenza di un reinvestimento

parziale (Soldini/Pedroli, op.

cit., p. 134 ss).

Se dunque

solo una parte del ricavato viene impiegata per acquistare l’immobile

sostitutivo, si ha una quota di tale importo che rimane a disposizione dell’alienante; seguendo la prassi del Canton Berna, anche l’autorità ticinese impone

quest’ultima quota, quale utile lordo, senza deduzione proporzionale dei costi di investimento (CDT n. 80.2002.20 del 13 marzo 2002, in RDAT II-2002 n. 14t).

2.5

È

anzitutto pacifico che RI 1, avendo acquistato la nuova abitazione in comproprietà per un mezzo con la moglie, non può considerarsi unico acquirente e quindi

unico beneficiario del reinvestimento. La legge tributaria ha peraltro

espressamente previsto, all’art. 127 cpv. 2 LT, che il coniuge e i figli siano

imposti separatamente per gli utili immobiliari da loro conseguiti,

introducendo in tal modo una chiara deroga al principio della tassazione della famiglia, previsto dall’art. 8 LT (cfr. Soldini/Pedro-li, op. cit., p. 156). Di

conseguenza, ai fini dell’assoggettamento all’imposta sugli utili immobiliari,

sarà giustificato ammettere solo un reinvestimento parziale (RDAT II-2002 n.

14t).

È noto

che la prassi di alcuni cantoni ammette un’interpretazione più estensiva della

nozione di reinvestimento e perviene all’esito di considerare adempiuta la

condizione dell’identità dei soggetti anche nel caso in cui l’immobile ceduto

apparteneva ad uno solo dei coniugi mentre quello sostitutivo è stato

acquistato in comproprietà da entrambi. È il caso, in particolare, della

giurisprudenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo – citata anche dal

ricorrente – che esige tuttavia che il prezzo per l’acqu-isto del bene

sostitutivo provenga esclusivamente dal ricavo della vendita della casa ceduta

(RB 1995 n. 53; inoltre Richner/ Frei/Kaufmann/Meuter,

Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo

2006, n. 336 ad § 216, p. 1594). Nel Canton Argovia, pur essendo richiesta

l’identità fra venditore della casa ceduta e acquirente di quella sostitutiva,

un’eccezione è stata introdotta con un’ordinanza, che ammette il differimento

anche quando la vendita è stata conclusa da un coniuge e l’acquisto sostitutivo

dall’altro, purché tutte le rimanenti condizioni siano adempiute (§ 44

dell’ordinanza sulla legge tributaria dell’11 settembre 2000; inoltre Klöti-Weber/Baur, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber

[a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a ediz.,

Muri-Berna 2009, n. 13 ad § 98, p. 1248). Negli altri cantoni,

tuttavia, continua ad essere richiesta l’identità dei soggetti, fondata sul

carattere reale dell’imposta sugli utili immobiliari e sulla conseguente

necessità di tener conto di criteri civilistici (cfr. p. es. la sentenza della

Corte fiscale del Tribunale amministrativo del Canton Friburgo del 23 giugno

2003, in StE 2007 B 42.38 n. 29 = FRJ 2006 p. 267). Anche la prassi e la giurisprudenza

in vigore nel Canton Berna mettono l’accento sull’im-posizione individuale che è propria del sistema dell’imposta sugli utili immobiliari, che non conosce

un’imposizione della famiglia (Langenengger,

Handbuch zur bernischen Grundstückgewinnsteuer 2001, Muri-Berna 2002, n. 2 ad

art. 134, p. 95 e giurisprudenza citata). Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza del Tribunale amministrativo del Canton Zugo (sentenza del 23

ottobre 2001, in GVP ZG 2001 p. 49) e di quello del Canton San Gallo (sentenza

del 16 settembre 1999, in GVP SG 1999 n. 29 p. 87).

2.6

Un

argomento, fra quelli proposti dalla giurisprudenza che ritiene imprescindibile

l’adempimento del requisito dell’identità dei proprietari, merita di essere

sottolineato, per il fatto che mette in luce i limiti dell’interpretazione estensiva sostenuta in particolar modo dal Tribunale amministrativo del Canton Zurigo.

La giurisprudenza bernese

(in particolare BVR 1995 p. 439 consid. 3b; cfr anche StE 2007 B 42.38 n. 31

consid. 3.2) e quella sangallese (GVP SG 1999 n. 29) hanno infatti fatto notare

come in determinati casi il differimento dell’imposizione rischierebbe di

trasformarsi in una vera e propria esenzione fiscale, contro la volontà del

legislatore. È quanto si verificherebbe, in particolar modo, se la casa

d’abitazione venduta apparteneva in proprietà esclusiva ad un coniuge, mentre

l’altro coniuge, impiegando il ricavo delle vendita, acquista in proprietà

esclusiva l’abitazione sostitutiva. In una simile ipotesi, l’utile sarebbe

conseguito da un solo coniuge, il quale sarebbe unico debitore dell’imposta

sugli utili immobiliari. L’altro, che ha acquistato l’oggetto sostitutivo, non

sarebbe invece debitore dell’imposta sull’utile immobiliare relativo alla casa

alienata. Non sarebbe quindi possibile trasferire l’onere fiscale latente da un

oggetto all’altro, come richiederebbe il meccanismo del differimento

dell’imposizione, mancando una base legale che permetta di prescindere dal requisito

dell’identità dei soggetti. Al momento di vendere l’immobile sostitutivo,

infatti, il suo proprietario esclusivo potrebbe rifiutarsi di cumulare al suo

utile quello conseguito dal coniuge con la cessione del primo oggetto.

Per accedere

all’interpretazione auspicata dal ricorrente occorrerebbe dunque un’espressa

base legale, che permetta il trasferimento dell’onere fiscale latente su un

oggetto appartenente ad un altro contribuente, in contrasto con quanto dispone

la legge tributaria attualmente in vigore. Solo il diritto argoviese conosce

una disposizione – seppure non contenuta in una legge in senso formale – che

sembra ovviare a tale limite, ammettendo il differimento anche quando la

vendita è stata conclusa da un coniuge e l’acquisto sostitutivo dall’altro (v. supra,

consid. 2.5.).

2.7

Per sostenere la sua tesi,

l’insorgente cita anche due frasi contenute nel commentario basilese della

legge federale sull’armonizzazione. Esaminando i presupposti per il

differimento dell’imposizione per reinvestimento nell’abitazione primaria, in effetti, il commentatore afferma quanto segue:

Sinn macht allein die Auslegung, dass

selbstbewohntes Eigentum veräussert wird und der daraus erzielte Gewinn in

wiederum selbstbewohntes Eigentum reinvestiert wird. Es muss somit auch möglich

sein, Gewinne aus bisher selbstbewohntem Alleineigentum in neu selbstbewohntes

Mit- oder Gesamteigentum zu reinvestieren und damit den Steueraufschub zu

verlangen.

(Zwahlen, in: Zweifel/Athanas [a cura

di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/1, 2a ediz.,

Basilea 2002, n. 75 ad art. 12 LAID, p. 240).

Ora,

se si contestualizzano tali frasi entro la trattazione da cui sono state

estrapolate, si può mettere in dubbio che l’interpre-tazione che ne ha dato il

ricorrente corrisponda alle intenzioni dell’autore. In particolare,

quest’ultimo stava esaminando la portata della condizione, posta dall’art. 12

cpv. 3 lett. e LAID, secondo cui la casa venduta deve aver servito

“esclusivamente all’uso personale” quale abitazione del contribuente. Secondo

il commentatore, il fatto che in una proprietà immobiliare siano disponibili

diverse unità abitative comporta che il reinvestimento concerna solo le parti

usate personalmente. Inoltre, la possibilità di intraprendere un reinvestimento

non sarebbe pregiudicata dal fatto che nella stessa economia domestica

dell’alienante vivano altre persone, che non appartengono alla sua famiglia.

Escluso che vi possa rientrare anche il caso della locazione, l’autore si

sofferma poi sulla nozione di “casa monofamiliare” (Einfamilienhaus, maison),

per sostenere che tale precisazione non può comportare la conseguenza che sia

escluso il differimento dell’imposizione nel caso in cui la vendita concerna

una parte di una casa bifamiliare o a schiera (“der Verkauf eines Teils

eines Zwei- oder Reihenfamilienhauses”). A questo punto compaiono le due frasi citate dal ricorrente.

Quanto

auspicato nel commentario in discussione è stato già recepito dalla giurisprudenza

di questa Camera nel 2001, quando ha ammesso il differimento dell'imposizione anche nel caso in cui un contribuente abbia alienato una quota di comproprietà di un mezzo

di una casa bifamiliare all'altro comproprietario; pur non trattandosi di un

appartamento in proprietà per piani, infatti, il venditore aveva comunque l'uso

esclusivo di uno degli appartamenti siti nello stabile (sentenza CDT n.

80.2001.00106

del 14 settembre 2001, in RDAT I-2002 n. 9t).

Ammettendo il differimento dell’imposizione per reinvestimento anche nel caso

in cui l’oggetto ceduto o quello sostitutivo non consista in una “casa

unifamiliare” in senso stretto, ma in una parte di una casa in comproprietà o

in proprietà comune, ci si attiene in ogni modo al principio del trasferimento dell’onere fiscale latente da una casa all’altra dello stesso contribuente.

Cosa che non avverrebbe nel caso in cui si rinunciasse al requisito

dell’i-dentità fra venditore e compratore.

2.8

Ne

consegue che la decisione impugnata, che ha riconosciuto solo parzialmente

adempiuto il requisito dell’identità personale, deve essere condivisa.

3.

3.1.

Per

quanto attiene al calcolo dell’imposta, l’Ufficio di tassazione ha commisurato l’utile imponibile totale in fr. 718’381.− , applicando un’aliquota del 3% giusta l’art. 139 LT. L’imposta

dovuta risulta essere di fr. 21'551.45.

3.2

Come già

ricordato, se solo una parte del ricavato viene impiegata per acquistare

l’immobile sostitutivo, si ha una quota di tale importo che rimane a disposizione dell’alienante; secondo la prassi dell’autorità fiscale, essa viene imposta, quale utile lordo,

senza deduzione proporzionale dei costi di investimento (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 134).

Come ha

avuto modo di precisare il Tribunale amministrativo del Canton Berna, oggetto

dell’imposta sull’utile immobiliare non è il ricavato della vendita come tale,

bensì la differenza fra questo e i costi di investimento, ragione per cui è anche soltanto questo utile che può beneficiare del differimento dell’imposizione. Infatti, se al momento di vendere un immobile, il ricavo è pari solo ai costi di investimento,

sono stati realizzati solo questi costi e non vi è alcun utile. Il ricavo deve

dunque per forza essere scisso in due componenti: una è rappresentata dai costi

di investimento realizzati, l’altra rappresenta la quota che eccede i costi di

investimento e corrisponde all’utile lordo determinante. Nel caso di un

reinvestimento parziale bisogna ritenere che siano reinvestiti in primo luogo i

costi di investimento realizzati; nella misura in cui il reinvestimento sia

superiore ai costi di investimento, la differenza fra il ricavo della vendita e

la somma reinvestita rappresenta una quota di utile a libera disposizione, per la quale non si giustifica alcun differimento dell’imposizione (NStP 1993 p. 91 = RF

48/1993 p. 431; v. anche Soldini/Pedroli, op. cit., nota 87 a p. 135).

In altre

parole, oggetto di reinvestimento è in primo luogo il valore di investimento

dell’abitazione precedente e in secondo luogo, solo se il reinvestimento supera

il valore di investimento, l’utile conseguito con la prima vendita. Con la

conseguenza che, se l’utile stesso non viene reinvestito, esso rimane a

disposizione degli alienanti e non vi è pertanto alcuna ragione di differirne l’imposizione (CDT sentenza del 13 marzo 2002, inc. n. 80.2002.20).

3.3

Il metodo

applicato nel Canton Ticino, per accertare se in caso di reinvestimento

parziale vi sia un utile che può beneficiare del differimento dell’imposizione, che è detto anche “metodo assoluto”, è altresì imposto dalla legge federale

sull’armonizzazione (LAID), secondo quanto ha stabilito il Tribunale federale.

Fondandosi sulla ratio del differimento previsto dall’art. 12 cpv. 3

lett. e LAID, che consiste nella promozione della mobilità personale,

l’Alta Corte ha infatti affermato che, se i mezzi impiegati per l’investimento

sostitutivo non superano i costi d’investimento dell’immobile ceduto, allora

l’intera imposizione dell’utile immobiliare non ostacola l’acquisto

dell’oggetto sostitutivo né di conseguenza la mobilità. Il contribuente, oltre

all’oggetto sostitutivo, ha ancora a disposizione l’intero utile conseguito

(DTF 130 II 202 = RF 2004 p. 467; inoltre RtiD II-2004 pp. 437-451).

3.4

Nella

fattispecie, l’investimento per l’acquisto della nuova casa (1'650’000 : 2 = 825'000.−) risulta inferiore al valore di

investimento della prima abitazione (fr. 896’308.−).

Di conseguenza l’utile conseguito con la prima vendita è integralmente imponibile,

non essendo stato reinvestito in nessuna misura.

4.

Per

le ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente respinto e viene pertanto

confermata la decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione. Tassa di

giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un

totale di fr. 1’100.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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