Lexipedia

Decisione

80.2008.18

Procedura: tassazione per apprezzamento, mancato riconoscimento di debiti nei confronti di società con sede nel Liechtenstein, successiva cessione credito a società svizzera, reddito presunto

25 giugno 2012Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 2 è titolare della

ditta __________, con scopo la mediazione nel campo del piccolo credito e nel

ramo immobiliare. Il marito RI 1, che si qualificava allora quale collaboratore,

possiede una procura individuale.

B. Nell’elenco dei

debiti allegato alla loro dichiarazione fiscale 1997/1998, i coniugi __________

indicavano l’esistenza di un debito privato di fr. 220'000.– verso una società

finanziaria del Principato del Liechtenstein, la __________, contro garanzia di

tre cartelle ipotecarie di fr. 100'000.– cadauna (4°, 5° e 6° rango) gravanti

il fondo part. __________ RFD di __________, di proprietà della moglie.

I contribuenti indicavano poi

un ulteriore debito aziendale di fr. 320'000.– (valuta al 31 dicembre

1996) verso la medesima società finanziaria, garantito questa volta da due cartelle

ipotecarie (7° e 8° rango) gravanti il fondo part. __________ RFD di __________,

di proprietà della ditta __________ di __________.

C. Con scritto del 5

settembre 2001, l’autorità di tassazione si rivolgeva ai contribuenti

invitandoli, tra l’altro, a comprovare i debiti contratti con la __________. Al

proposito, veniva precisato che il finanziamento, inizialmente di fr. 200'000.–,

era stato aumentato a fr. 500'000.– nella primavera del 1996 e successivamente

diminuito a fr. 320'000.–, in concomitanza con l’aumento del debito ipotecario con

l’allora __________ di ulteriori fr. 200'000.–.

I contribuenti osservavano

ancora che nel successivo biennio 1999/2000, alla __________ di __________ era

subentrata la __________ AG di __________, che avrebbe ripreso sia il debito

privato sia quello aziendale, dopo avere preso atto della decisione di questa

Camera del 20 febbraio 1997 (inc. CDT n. 80.96.80) e della successiva decisione

del Tribunale federale del 4 giugno 1998 (inc. TF n.2A.129/1997 e

2P.177/1997). Da notare che presidente della società grigionese era l’avv. __________

__________, nel frattempo deceduto, che in precedenza aveva sempre agito a nome

e per conto della __________ di __________.

D. Notificando loro la

tassazione IC/IFD 1997/1998, con decisione del 28 gennaio 2002, l’Ufficio di

tassazione di __________ commisurava il reddito aziendale in fr. 140'000.– di

media annua (a fronte di una perdita dichiarata di fr. 18'548.–) e aggiungeva ai

proventi dichiarati un reddito d’altra fonte di fr. 110'000.– di media annua.

Nella motivazione allegata

alla decisione, l’autorità spiegava, per quanto qui di interesse, che i

contribuenti non avevano comprovato l’esistenza degli asseriti mutui concessi

loro dalla __________ di __________: l’importo di fr. 140'000.– veniva determinato

riprendendo il prestito e gli interessi __________, l’importo di fr. 110'000.– corrispondeva

invece al debito privato che i coniugi __________ sostenevano di avere contratto.

Il medesimo giorno

l’Ufficio di tassazione di __________ notificava ai contribuenti la tassazione

IC/IFD 1999/2000, in cui veniva loro esposto un reddito aziendale di fr.

60'000.– di media annua (a fronte di una perdita dichiarata di fr. 51'087.–). Per

gli stessi motivi esposti in relazione al biennio precedente, l’autorità non

ammetteva in deduzione gli interessi passivi maturati sui mutui __________.

Alla sostanza dichiarata veniva aggiunto il controvalore del debito privato

contratto con la __________ AG, asserendo che non era stata provata la

destinazione data ai relativi capitali. Di conseguenza, ai proventi dichiarati veniva

aggiunto anche il presunto reddito di detti capitali, pari agli interessi

passivi pagati alla società.

E. I contribuenti

impugnavano le suddette decisioni, con separati reclami del 25 febbraio 2002, nei

quali spiegavano di avere contratto i debiti con la __________ di __________ in

quanto nessuna banca era disposta a trattare, e di averli successivamente

trapassati alla __________ AG di __________ in seguito alle note decisioni di

questa Camera e del Tribunale federale. Aggiungevano infine di avere reperito

alcuni documenti atti a comprovare quanto asserito, dichiarandosi disposti a

produrli in sede di audizione.

Nel corso di un’udienza tenutasi

il 2 febbraio 2006, il contribuente RI 1 ribadiva l’effettiva esistenza del

mutuo concesso dalla __________ di __________, garantito da cartelle ipotecarie

per fr. 700'000.–, alla quale è poi subentrata la __________ AG, e consegnava

alcuni documenti a riprova del rimborso, nel 1996, di fr. 200'000.– alla società

finanziaria del principato del Liechtenstein. Da parte sua, l’autorità di

tassazione ricordava le rigorose esigenze probatorie inerenti i prestiti provenienti

dall’estero.

F. L’autorità di

tassazione respingeva i reclami, con decisioni del 10 gennaio 2008, in difetto segnatamente della “documentazione relativa al movimento dell’importante somma di

denaro fra la creditrice estera ed i debitori e cioè la girata bancaria

attestante il passaggio di denaro dal conto bancario della creditrice a quello

dei debitori o, in caso di versamento in contanti, la prova del prelevamento

dal conto bancario della creditrice ed il successivo riversamento sul conto

bancario dei debitori”. Il mancato riconoscimento dei debiti verso la __________

aveva comportato, di riflesso, anche il mancato riconoscimento dei prestiti

concessi nel biennio successivo dalla __________ AG, che a dire dei contribuenti

sarebbero per l’appunto serviti a rilevare i primi.

G. Con tempestivi

ricorsi alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________, rappresentati

dall’avv. RA 1, contestano le decisioni su reclamo.

In merito alla tassazione

IC/IFD 1997/1998 postulano lo stralcio del reddito privato d’altra fonte e della

ripresa a titolo di aggiunta al reddito aziendale, nonché il loro riconoscimento

a titolo di debiti privati/aziendali e la conseguente deducibilità dei relativi

interessi passivi. In via sussidiaria, contestano in ogni caso di avere

conseguito redditi in misura che eccede quanto dichiarato.

In relazione alla

tassazione IC/IFD 1999/2000 chiedono che vengano riconosciuti i crediti

ipotecari a titolo di debito aziendale, nonché la deducibilità degli interessi

passivi. In via sussidiaria, contestano in ogni caso l’aggiunta di un reddito

ipotetico, pari agli interessi pagati al creditore.

H. In occasione

dell’udienza del 12 giugno 2008, le parti si sono riconfermate nelle loro

rispettive posizioni. I ricorrenti hanno in particolare ribadito che i debiti contratti

con la __________ sono ben documentati, sottolineando come la giurisprudenza

del Tribunale federale non abbia mai preteso che per la prova della loro esistenza

occorra un versamento bancario.

I. Con successivo decreto

del 4 settembre 2008, constatato che i coniugi RI 1 sono in mora con il

pagamento di imposte cantonali e federali e diverse procedure d’incasso si sono

risolte con il rilascio di attestati di carenza beni agli enti pubblici

creditori, questa Camera ha richiesto ai ricorrenti il versamento di un importo

di fr. 8'000.– a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di

procedura.

L’avv. RA 1, con scritto del

12 settembre 2008, si è opposto al suddetto decreto, chiedendo contestualmente

che i suoi clienti fossero posti al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio.

Diritto

1. 1.1.

Nella procedura fiscale

vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità

di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente

rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini

necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF n.2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger,

Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p.

190).

La procedura fiscale è

inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT

sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con

il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per

un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare

tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200

LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in

maniera esaustiva e trasparente (decisione TF n.2A.502/2005 del 2 febbraio

2006, in: StR 61 p. 442).

1.2.

Di

principio, in applicazione analogica della regola generale prevista

dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel

senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che

fondano o aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la

prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso

l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

L’onere di dimostrare l’esattezza

di quanto dichiarato spetta al contribuente. In questo senso, colui che

pretende di dedurre dal proprio reddito lordo gli interessi passivi maturati su

di un debito è tenuto a fornire al fisco tutte le informazioni necessarie a

stabilire l’esistenza e l’ammontare del debito stesso. Poco importa a tale

proposito che il ricorrente sia responsabile o meno delle circostanze in

ragione delle quali il debito non può essere stabilito con esattezza, che egli

rifiuti oppure non sia in grado di fornire il nominativo del creditore (DTF 133 II 153 consid.

4.3; 121 II 257 consid.

4c/aa).

1.3.

Di regola quando il

creditore è domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare il suo nome ed il

suo indirizzo perché sulla base di questi dati l’autorità può agevolmente

effettuare delle verifiche. In presenza di contribuenti che pretendono di

dedurre dal loro reddito interessi passivi versati a persone fisiche o

giuridiche con domicilio o sede all’estero occorrono per contro informazioni

più precise e più complete ed un maggiore rigore d’indagine, al fine di

garantire la generalità dell’imposta e la parità di trattamento tra gli

amministrati. Ciò vale in particolare quando i creditori sono entità giuridiche

con sede in Stati che consentono domiciliazioni fittizie (decisione TF n.2P.173/2002

del 7 febbraio 2002, in: RDAT II-2003 n. 15t, consid. 3.2; decisione TF n.2A.129/1997

del 4 giugno 1998, in: RDAT II-1998 n. 22t, consid. 3a/bb; decisione TF n. A.36/1984

del 21 marzo 1985, in: ASA 55 pag. 137, consid. 3a e 3b).

Considerandi

2.

2.1.

Come esposto in narrativa,

nella dichiarazione fiscale 1997/1998 i coniugi RI 1 hanno indicato l’esistenza

di un debito privato di fr. 220'000.–, garantito da tre cartelle ipotecarie di

fr. 100'000.– cadauna gravanti il fondo part. __________ RFD di __________, e

di un debito aziendale di fr. 320'000.– (valuta al 31 dicembre 1996), garantito

da due cartelle ipotecarie gravanti il fondo part. __________ RFD di __________.

Seppure contratti nei

confronti della medesima società finanziaria che nel corso del precedente

periodo fiscale 1991/1992 aveva già concesso ai contribuenti un mutuo di fr.

220'000.–, che questa Camera (inc. CDT n. 80.96.80) e il Tribunale federale

(inc. TF n.2A.129/1997 e 2P.177/1997) avevano considerato come fiscalmente

inesistente, riprendendo l’intero ammontare a titolo di reddito, entrambi i

debiti in discussione sono nuovamente attestati dalle sole conferme della società

stessa, alle quali ha fatto seguito, in un secondo momento, la dichiarazione

resa dal suo amministratore unico, tale avv. __________, nella quale afferma

che i ricorrenti non avrebbero alcun interesse nella __________ di __________.

2.2

Come già ampiamente

spiegato nelle citate decisioni di questa Camera e del Tribunale federale, che

i ricorrenti avevano certamente già ricevuto (la dichiarazione fiscale

1997/1998 qui in esame è stata inoltrata il 4 dicembre 1998), trattandosi di

un’entità giuridica con sede in uno Stato che notoriamente consente domiciliazioni

fittizie, simili dichiarazioni sfuggono a qualsiasi possibilità di verifica e

come tali non rivestono alcuna rilevanza probatoria.

Poco importa stabilire se

effettivamente nessuna banca era disposta a trattare con i contribuenti, così

come sostenuto nel reclamo del 25 febbraio 2002. Tali documenti non sono in

ogni caso sufficienti per sostanziare la reale esistenza degli asseriti debiti,

ritenuto che di fronte ad un creditore residente all’estero, l’autorità fiscale

ha il dovere di esigere dal contribuente informazioni più precise e più

complete, dando prova di un maggiore rigore d’indagine. Eloquenti indizi

portano piuttosto a ritenere che, dal profilo della realtà economica, la

società finanziatrice sia semplicemente servita quale tassello del costrutto

giuridico costruito ad arte dall’avv. __________, che per stessa ammissione dei

contribuenti si è occupato di tutte le operazioni qui in discussione (cfr.

verbale di udienza del 12 giugno 2008). Contrariamente a quanto sembrano

sostenere i ricorrenti, lascia anzitutto perplessi la circostanza che i relativi

importi siano stati consegnati in contanti e non tramite movimenti bancari, come

è usuale quando sono in gioco somme di denaro di una certa importanza. Colpisce

poi il fatto che le conferme di credito e gli attestati in capitali e interessi

della __________ siano tutte sottoscritte dall’avv. __________ e non dal suo

amministratore, l’unico a disporre formalmente di un diritto di firma

individuale. Non può infine passare inosservato che l’avvocato luganese

rappresentava pure altre società utilizzate dai contribuenti, prima fra tutte la

__________ AG di __________, di cui era presidente, ma anche la __________ SA,

con sede sempre a __________.

2.3

L’ulteriore

documentazione prodotta in sede di ricorso non apporta nulla di nuovo, specie in

considerazione delle elevate esigenze probatorie inerenti i prestiti

provenienti dall’estero.

L’estratto

conto dell’allora __________ – l’unico documento bancario agli atti di causa – comprova,

se ancora ce ne fosse bisogno, la stretta relazione esistente tra la __________

di __________ e la __________ AG. L’accredito di un importo di fr.

200'000.– a favore di un conto intestato alla società grigionese,

a parziale rimborso dell’asserito finanziamento concesso dalla società del

principato del Liechtenstein, può solo spiegarsi con il fatto che entrambe le

società erano sotto il controllo dell’avv. __________. Per contro, tale

documento non permette di comprovare l’effettiva esistenza di un rapporto di

debito-credito tra i ricorrenti e la __________ e non fornisce nemmeno alcuna

spiegazione circa l’origine dei suddetti importi.

Di nessuna

rilevanza probatoria sono poi le ulteriori prove prodotte dai ricorrenti. In

particolare, le tre ricevute attestanti l’avvenuta

consegna – direttamente nello studio dell’avv. __________ – delle somme di

denaro in questione (doc. 5, 10 e 25), e le cinque quietanze di pagamento degli

interessi passivi, versati direttamente nelle mani dell’avvocato luganese (doc.

8, 15, 21, 26 e 30), non appaiono sufficienti a dimostrare inequivocabilmente l’esistenza

dei citati debiti, anche se considerate nel loro complesso. Certo, così come

sostenuto dai ricorrenti, la prova dell’esistenza di un debito non deve

necessariamente avvenire tramite la presentazione di un bonifico bancario, che

attesti il passaggio di denaro dal conto bancario della creditrice a quello dei

debitori, oppure, in caso di versamento in contanti, la prova del prelevamento

dal conto bancario della creditrice ed il successivo riversamento sul conto

bancario dei debitori. Nel caso in esame, i contribuenti non sono in ogni caso stati

in grado di produrre nessun elemento atto a dimostrare in maniera ineccepibile

l’avvenuto trasferimento delle citate somme di denaro, così come non sono stati

in grado di provare in maniera inconfutabile il versamento dei relativi

interessi. A tale proposito, le attestazioni sottoscritte dall’avv. __________

vanno invece considerate con la necessaria prudenza, già per il semplice fatto

che lo stesso era all’origine dell’intero costrutto giuridico.

2.4

Così stando le cose, si

deve dunque convenire con l’autorità di tassazione sul fatto che gli elementi

agli atti di causa non permettono di riconoscere, perlomeno dal profilo

fiscale, l’esistenza dei debiti indicati dai coniugi RI 1 nella dichiarazione fiscale

1997/1998.

Per logica conseguenza, se

ne deve pertanto dedurre che anche i debiti elencati nella successiva

dichiarazione fiscale 1999/2000 non possono essere fiscalmente riconosciuti. La

sola circostanza che la __________ AG di __________ sia nel frattempo subentrata

alla __________ di __________ nella posizione di creditore non può d’altronde portare

ad altra conclusione. Certo, le esigenze probatorie sono più rigorose nei

confronti di entità giuridiche estere, mentre quando il creditore è domiciliato

in Svizzera è di regola sufficiente indicarne il nome e indirizzo. Nel caso in esame,

tuttavia, il mancato riconoscimento dei debiti contratti verso la società

finanziaria del Principato del Liechtenstein comporta, di riflesso, anche il

mancato riconoscimento dei prestiti concessi nel biennio successivo dalla __________

AG, che a dire dei contribuenti sarebbero per l’appunto serviti a rilevare i

primi.

2.5

I ricorrenti pretendono di

provare il trasferimento dei citati debiti dalla __________ alla __________ AG fornendo,

da un lato, due semplici dichiarazioni della stessa società grigionese (doc. 18

e 28) e, dall’altro, due loro autorizzazioni a versare gli importi dovuti alla

società finanziaria del principato del Liechtenstein (doc. 19 e 29). Ancora una

volta, non sussiste tuttavia nessun documento in grado di fornire la benché

minima prova di un movimento bancario, mentre le dichiarazioni agli atti non

possono in nessun caso essere ritenute sufficienti per sostanziare il reale

consumo di capitali. Come osservato anche dall’autorità di tassazione, ammettere,

sulla base di sole affermazioni di parte non altrimenti suffragate, un ingente

consumo di capitale significherebbe infatti aprire la porta a ogni tipo di

abuso, con tutto quanto ne consegue non soltanto sul piano fiscale, ma anche e

forse soprattutto su altri piani, segnatamente su quello di sussidi, prestazioni

e aiuti cui un nullatenente potrebbe ambire.

3.

3.1.

Il fatto poi che,

contestualmente al mancato riconoscimento dei debiti, l’Ufficio di tassazione

abbia deciso di riprendere gli importi che erano stati indicati a tale titolo,

esponendoli nella tassazione 1997/1998 alla stregua di un elemento di reddito

imponibile, costituisce unicamente un’ulteriore logica conseguenza dell’inadempimento

da parte dei contribuenti dei loro oneri probatori e del fatto che, secondo

dottrina e giurisprudenza, il reddito soggetto all’imposta comprende la

totalità dei proventi che provengono al contribuente durante un determinato

periodo e di cui questi può disporre per le sue necessità senza dover diminuire

il patrimonio che aveva all’inizio del medesimo periodo (StE 1997 B 72.11 n. 5;

v. anche decisione TF n.2P.173/2002 del 7 febbraio 2003).

Ora, nel caso concreto sono

gli stessi ricorrenti ad ammettere di avere potuto materialmente disporre della

somma di denaro litigiosa nel corso del periodo di computo in questione. All’udienza

del 12 giugno 2008, il loro rappresentante ha infatti ricordato che gli

asseriti debiti contratti con la __________ di __________ sono serviti, da un

lato, per operazioni immobiliari e, dall’altro, per il risanamento della loro

casa d’abitazione (cfr. verbale di udienza del 12 giugno 2008). Esclusa

l’esistenza del dichiarato debito privato di fr. 220'000.– e di quello

aziendale di fr. 320'000.–, in assenza di indicazioni contrarie l’autorità di

tassazione non poteva semplicemente considerare come inesistenti tali importi,

ma era tenuta a riprendere i medesimi e ad imporli quali reddito. Indipendentemente

dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio, la massima ufficiale e il

principio inquisitorio trovano infatti i loro limiti nel dovere di

collaborazione del contribuente (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b,

2ª ediz. Basilea

2008, n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet,

in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art.

123.

LIFD, p. 1196). Bene ha quindi fatto l’autorità

di tassazione ad imporre un reddito d’altra fonte di fr. 110'000.– di media

annua e ad aggiungere al reddito aziendale un importo di fr. 160'0000.– di

media annua.

3.2

Medesimo discorso vale anche

per la successiva tassazione IC/IFD 1999/2000. Escluso l’asserito consumo di

capitali ed in assenza di indicazioni contrastanti, l’autorità di tassazione non

poteva fare altro che aggiungere alla sostanza dichiarata dai contribuenti il

controvalore del debito privato contratto con la __________ AG ed ai proventi dichiarati

il presunto reddito di detti capitali, pari agli interessi passivi pagati alla

società grigionese.

4.

4.1.

Con istanza del 12

settembre 2008, i coniugi RI 1 hanno infine chiesto di essere posti al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, sottolineando in particolare

di trovarsi in uno stato di bisogno, così come accertato pochi mesi prima dal

presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni (decisione TCA n.

38.2006.53

del 29 maggio 2008) e dal Tribunale federale (decisione TF n.

8C_140/2007 del 21 aprile 2008).

4.2

L’assistenza giudiziaria è

concessa se la persona richiedente comprova di essere indigente e se la

procedura presenta possibilità di esito favorevole per l’istante (art. 2 e 3

cpv. 3 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del

15.

marzo 2011 [LAG; RL 3.1.1.7]).

Quest’ultima precisazione

conferma quanto già contemplato nell’art. 14 cpv. 1 della previgente legge e oggi

ancorato nell’art. 117 lett. b del nuovo Codice di diritto processuale

civile svizzero. La giurisprudenza del Tribunale federale ha avuto modo di precisare

che il cosiddetto “fumus boni iuris” difetta quando le probabilità di

successo sono significativamente più ridotte rispetto ai rischi di una sconfitta,

tanto da non potersi definire serie. Per contro, una causa non è priva di

speranza quando le possibilità di vittoria e di sconfitta sono equivalenti

oppure le prime sono soltanto un poco minori delle seconde. Determinante è il

quesito a sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari si

determinerebbe ad intraprendere quel processo in base ad una valutazione di

ragionevolezza (Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/

Bernasconi [a cura di], Commentario al Codice di diritto processuale civile

svizzero, Lugano 2011, p. 466).

Nel caso di specie, poco

importa stabilire se i contribuenti si trovano effettivamente nel bisogno. Alla

luce delle convincenti argomentazioni contenute nelle precedenti decisioni di

questa Camera (inc. CDT n. 80.96.80 del 20 febbraio 1997) e del Tribunale

federale (inc. TF n.2A.129/1997 e 2P.177/1997 del 4 giugno 1998), che già avevano

per oggetto il riconoscimento, dal profilo fiscale, di un primo mutuo concesso

ai contribuenti dalla __________ di __________, la presente vertenza non poteva

che apparire destinata all’insuccesso sin dal momento dell’inoltro dell’istanza

qui in esame.

Si aggiunga inoltre che il

beneficio dell’assistenza giudiziaria non ha effetto retroattivo e può

riferirsi soltanto agli atti compiuti a partire dalla sua presentazione, fatta

eccezione per i necessari accertamenti preliminari (art. 13 LAG, che rinvia al principio

della non retroattività del gratuito patrocinio disciplinato dall’art. 119 cpv.

4.

CPC-CH; v. anche Messaggio n.

6407.

concernente la Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio

d’ufficio del 10 ottobre 2010). La presente istanza, inoltrata unicamente il 12

settembre 2008, in risposta all’invito di questa Camera di versare un adeguato importo

a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura, è chiaramente

successiva non soltanto all’atto ricorsuale, ma anche all’udienza tenutasi il

12.

giugno 2008, su espressa richiesta degli stessi ricorrenti. Atteso che sin

dall’inizio non era dato il requisito del “fumus boni iuris”, si tratta di un ulteriore

motivo per respingere l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria.

5.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia e spese

processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 8'000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 8'100.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il segretario: