80.2008.18
Procedura: tassazione per apprezzamento, mancato riconoscimento di debiti nei confronti di società con sede nel Liechtenstein, successiva cessione credito a società svizzera, reddito presunto
25 giugno 2012Italiano20 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2008.18
80.2008.19
Lugano
25 giugno 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorsi
dell’11 febbraio 2008 contro le decisioni del 10 gennaio 2008 in materia di IC/IFD 97/98 e 99/00.
Fatti
A. RI 2 è titolare della
ditta __________, con scopo la mediazione nel campo del piccolo credito e nel
ramo immobiliare. Il marito RI 1, che si qualificava allora quale collaboratore,
possiede una procura individuale.
B. Nell’elenco dei
debiti allegato alla loro dichiarazione fiscale 1997/1998, i coniugi __________
indicavano l’esistenza di un debito privato di fr. 220'000.– verso una società
finanziaria del Principato del Liechtenstein, la __________, contro garanzia di
tre cartelle ipotecarie di fr. 100'000.– cadauna (4°, 5° e 6° rango) gravanti
il fondo part. __________ RFD di __________, di proprietà della moglie.
I contribuenti indicavano poi
un ulteriore debito aziendale di fr. 320'000.– (valuta al 31 dicembre
1996) verso la medesima società finanziaria, garantito questa volta da due cartelle
ipotecarie (7° e 8° rango) gravanti il fondo part. __________ RFD di __________,
di proprietà della ditta __________ di __________.
C. Con scritto del 5
settembre 2001, l’autorità di tassazione si rivolgeva ai contribuenti
invitandoli, tra l’altro, a comprovare i debiti contratti con la __________. Al
proposito, veniva precisato che il finanziamento, inizialmente di fr. 200'000.–,
era stato aumentato a fr. 500'000.– nella primavera del 1996 e successivamente
diminuito a fr. 320'000.–, in concomitanza con l’aumento del debito ipotecario con
l’allora __________ di ulteriori fr. 200'000.–.
I contribuenti osservavano
ancora che nel successivo biennio 1999/2000, alla __________ di __________ era
subentrata la __________ AG di __________, che avrebbe ripreso sia il debito
privato sia quello aziendale, dopo avere preso atto della decisione di questa
Camera del 20 febbraio 1997 (inc. CDT n. 80.96.80) e della successiva decisione
del Tribunale federale del 4 giugno 1998 (inc. TF n.2A.129/1997 e
2P.177/1997). Da notare che presidente della società grigionese era l’avv. __________
__________, nel frattempo deceduto, che in precedenza aveva sempre agito a nome
e per conto della __________ di __________.
D. Notificando loro la
tassazione IC/IFD 1997/1998, con decisione del 28 gennaio 2002, l’Ufficio di
tassazione di __________ commisurava il reddito aziendale in fr. 140'000.– di
media annua (a fronte di una perdita dichiarata di fr. 18'548.–) e aggiungeva ai
proventi dichiarati un reddito d’altra fonte di fr. 110'000.– di media annua.
Nella motivazione allegata
alla decisione, l’autorità spiegava, per quanto qui di interesse, che i
contribuenti non avevano comprovato l’esistenza degli asseriti mutui concessi
loro dalla __________ di __________: l’importo di fr. 140'000.– veniva determinato
riprendendo il prestito e gli interessi __________, l’importo di fr. 110'000.– corrispondeva
invece al debito privato che i coniugi __________ sostenevano di avere contratto.
Il medesimo giorno
l’Ufficio di tassazione di __________ notificava ai contribuenti la tassazione
IC/IFD 1999/2000, in cui veniva loro esposto un reddito aziendale di fr.
60'000.– di media annua (a fronte di una perdita dichiarata di fr. 51'087.–). Per
gli stessi motivi esposti in relazione al biennio precedente, l’autorità non
ammetteva in deduzione gli interessi passivi maturati sui mutui __________.
Alla sostanza dichiarata veniva aggiunto il controvalore del debito privato
contratto con la __________ AG, asserendo che non era stata provata la
destinazione data ai relativi capitali. Di conseguenza, ai proventi dichiarati veniva
aggiunto anche il presunto reddito di detti capitali, pari agli interessi
passivi pagati alla società.
E. I contribuenti
impugnavano le suddette decisioni, con separati reclami del 25 febbraio 2002, nei
quali spiegavano di avere contratto i debiti con la __________ di __________ in
quanto nessuna banca era disposta a trattare, e di averli successivamente
trapassati alla __________ AG di __________ in seguito alle note decisioni di
questa Camera e del Tribunale federale. Aggiungevano infine di avere reperito
alcuni documenti atti a comprovare quanto asserito, dichiarandosi disposti a
produrli in sede di audizione.
Nel corso di un’udienza tenutasi
il 2 febbraio 2006, il contribuente RI 1 ribadiva l’effettiva esistenza del
mutuo concesso dalla __________ di __________, garantito da cartelle ipotecarie
per fr. 700'000.–, alla quale è poi subentrata la __________ AG, e consegnava
alcuni documenti a riprova del rimborso, nel 1996, di fr. 200'000.– alla società
finanziaria del principato del Liechtenstein. Da parte sua, l’autorità di
tassazione ricordava le rigorose esigenze probatorie inerenti i prestiti provenienti
dall’estero.
F. L’autorità di
tassazione respingeva i reclami, con decisioni del 10 gennaio 2008, in difetto segnatamente della “documentazione relativa al movimento dell’importante somma di
denaro fra la creditrice estera ed i debitori e cioè la girata bancaria
attestante il passaggio di denaro dal conto bancario della creditrice a quello
dei debitori o, in caso di versamento in contanti, la prova del prelevamento
dal conto bancario della creditrice ed il successivo riversamento sul conto
bancario dei debitori”. Il mancato riconoscimento dei debiti verso la __________
aveva comportato, di riflesso, anche il mancato riconoscimento dei prestiti
concessi nel biennio successivo dalla __________ AG, che a dire dei contribuenti
sarebbero per l’appunto serviti a rilevare i primi.
G. Con tempestivi
ricorsi alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________, rappresentati
dall’avv. RA 1, contestano le decisioni su reclamo.
In merito alla tassazione
IC/IFD 1997/1998 postulano lo stralcio del reddito privato d’altra fonte e della
ripresa a titolo di aggiunta al reddito aziendale, nonché il loro riconoscimento
a titolo di debiti privati/aziendali e la conseguente deducibilità dei relativi
interessi passivi. In via sussidiaria, contestano in ogni caso di avere
conseguito redditi in misura che eccede quanto dichiarato.
In relazione alla
tassazione IC/IFD 1999/2000 chiedono che vengano riconosciuti i crediti
ipotecari a titolo di debito aziendale, nonché la deducibilità degli interessi
passivi. In via sussidiaria, contestano in ogni caso l’aggiunta di un reddito
ipotetico, pari agli interessi pagati al creditore.
H. In occasione
dell’udienza del 12 giugno 2008, le parti si sono riconfermate nelle loro
rispettive posizioni. I ricorrenti hanno in particolare ribadito che i debiti contratti
con la __________ sono ben documentati, sottolineando come la giurisprudenza
del Tribunale federale non abbia mai preteso che per la prova della loro esistenza
occorra un versamento bancario.
I. Con successivo decreto
del 4 settembre 2008, constatato che i coniugi RI 1 sono in mora con il
pagamento di imposte cantonali e federali e diverse procedure d’incasso si sono
risolte con il rilascio di attestati di carenza beni agli enti pubblici
creditori, questa Camera ha richiesto ai ricorrenti il versamento di un importo
di fr. 8'000.– a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di
procedura.
L’avv. RA 1, con scritto del
12 settembre 2008, si è opposto al suddetto decreto, chiedendo contestualmente
che i suoi clienti fossero posti al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio.
Diritto
1. 1.1.
Nella procedura fiscale
vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità
di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente
rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini
necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in
particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (decisione TF n.2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger,
Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p.
190).
La procedura fiscale è
inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT
sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con
il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per
un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare
tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200
LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in
maniera esaustiva e trasparente (decisione TF n.2A.502/2005 del 2 febbraio
2006, in: StR 61 p. 442).
1.2.
Di
principio, in applicazione analogica della regola generale prevista
dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel
senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che
fondano o aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la
prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso
l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
L’onere di dimostrare l’esattezza
di quanto dichiarato spetta al contribuente. In questo senso, colui che
pretende di dedurre dal proprio reddito lordo gli interessi passivi maturati su
di un debito è tenuto a fornire al fisco tutte le informazioni necessarie a
stabilire l’esistenza e l’ammontare del debito stesso. Poco importa a tale
proposito che il ricorrente sia responsabile o meno delle circostanze in
ragione delle quali il debito non può essere stabilito con esattezza, che egli
rifiuti oppure non sia in grado di fornire il nominativo del creditore (DTF 133 II 153 consid.
4.3; 121 II 257 consid.
4c/aa).
1.3.
Di regola quando il
creditore è domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare il suo nome ed il
suo indirizzo perché sulla base di questi dati l’autorità può agevolmente
effettuare delle verifiche. In presenza di contribuenti che pretendono di
dedurre dal loro reddito interessi passivi versati a persone fisiche o
giuridiche con domicilio o sede all’estero occorrono per contro informazioni
più precise e più complete ed un maggiore rigore d’indagine, al fine di
garantire la generalità dell’imposta e la parità di trattamento tra gli
amministrati. Ciò vale in particolare quando i creditori sono entità giuridiche
con sede in Stati che consentono domiciliazioni fittizie (decisione TF n.2P.173/2002
del 7 febbraio 2002, in: RDAT II-2003 n. 15t, consid. 3.2; decisione TF n.2A.129/1997
del 4 giugno 1998, in: RDAT II-1998 n. 22t, consid. 3a/bb; decisione TF n. A.36/1984
del 21 marzo 1985, in: ASA 55 pag. 137, consid. 3a e 3b).
Considerandi
2.
2.1.
Come esposto in narrativa,
nella dichiarazione fiscale 1997/1998 i coniugi RI 1 hanno indicato l’esistenza
di un debito privato di fr. 220'000.–, garantito da tre cartelle ipotecarie di
fr. 100'000.– cadauna gravanti il fondo part. __________ RFD di __________, e
di un debito aziendale di fr. 320'000.– (valuta al 31 dicembre 1996), garantito
da due cartelle ipotecarie gravanti il fondo part. __________ RFD di __________.
Seppure contratti nei
confronti della medesima società finanziaria che nel corso del precedente
periodo fiscale 1991/1992 aveva già concesso ai contribuenti un mutuo di fr.
220'000.–, che questa Camera (inc. CDT n. 80.96.80) e il Tribunale federale
(inc. TF n.2A.129/1997 e 2P.177/1997) avevano considerato come fiscalmente
inesistente, riprendendo l’intero ammontare a titolo di reddito, entrambi i
debiti in discussione sono nuovamente attestati dalle sole conferme della società
stessa, alle quali ha fatto seguito, in un secondo momento, la dichiarazione
resa dal suo amministratore unico, tale avv. __________, nella quale afferma
che i ricorrenti non avrebbero alcun interesse nella __________ di __________.
2.2
Come già ampiamente
spiegato nelle citate decisioni di questa Camera e del Tribunale federale, che
i ricorrenti avevano certamente già ricevuto (la dichiarazione fiscale
1997/1998 qui in esame è stata inoltrata il 4 dicembre 1998), trattandosi di
un’entità giuridica con sede in uno Stato che notoriamente consente domiciliazioni
fittizie, simili dichiarazioni sfuggono a qualsiasi possibilità di verifica e
come tali non rivestono alcuna rilevanza probatoria.
Poco importa stabilire se
effettivamente nessuna banca era disposta a trattare con i contribuenti, così
come sostenuto nel reclamo del 25 febbraio 2002. Tali documenti non sono in
ogni caso sufficienti per sostanziare la reale esistenza degli asseriti debiti,
ritenuto che di fronte ad un creditore residente all’estero, l’autorità fiscale
ha il dovere di esigere dal contribuente informazioni più precise e più
complete, dando prova di un maggiore rigore d’indagine. Eloquenti indizi
portano piuttosto a ritenere che, dal profilo della realtà economica, la
società finanziatrice sia semplicemente servita quale tassello del costrutto
giuridico costruito ad arte dall’avv. __________, che per stessa ammissione dei
contribuenti si è occupato di tutte le operazioni qui in discussione (cfr.
verbale di udienza del 12 giugno 2008). Contrariamente a quanto sembrano
sostenere i ricorrenti, lascia anzitutto perplessi la circostanza che i relativi
importi siano stati consegnati in contanti e non tramite movimenti bancari, come
è usuale quando sono in gioco somme di denaro di una certa importanza. Colpisce
poi il fatto che le conferme di credito e gli attestati in capitali e interessi
della __________ siano tutte sottoscritte dall’avv. __________ e non dal suo
amministratore, l’unico a disporre formalmente di un diritto di firma
individuale. Non può infine passare inosservato che l’avvocato luganese
rappresentava pure altre società utilizzate dai contribuenti, prima fra tutte la
__________ AG di __________, di cui era presidente, ma anche la __________ SA,
con sede sempre a __________.
2.3
L’ulteriore
documentazione prodotta in sede di ricorso non apporta nulla di nuovo, specie in
considerazione delle elevate esigenze probatorie inerenti i prestiti
provenienti dall’estero.
L’estratto
conto dell’allora __________ – l’unico documento bancario agli atti di causa – comprova,
se ancora ce ne fosse bisogno, la stretta relazione esistente tra la __________
di __________ e la __________ AG. L’accredito di un importo di fr.
200'000.– a favore di un conto intestato alla società grigionese,
a parziale rimborso dell’asserito finanziamento concesso dalla società del
principato del Liechtenstein, può solo spiegarsi con il fatto che entrambe le
società erano sotto il controllo dell’avv. __________. Per contro, tale
documento non permette di comprovare l’effettiva esistenza di un rapporto di
debito-credito tra i ricorrenti e la __________ e non fornisce nemmeno alcuna
spiegazione circa l’origine dei suddetti importi.
Di nessuna
rilevanza probatoria sono poi le ulteriori prove prodotte dai ricorrenti. In
particolare, le tre ricevute attestanti l’avvenuta
consegna – direttamente nello studio dell’avv. __________ – delle somme di
denaro in questione (doc. 5, 10 e 25), e le cinque quietanze di pagamento degli
interessi passivi, versati direttamente nelle mani dell’avvocato luganese (doc.
8, 15, 21, 26 e 30), non appaiono sufficienti a dimostrare inequivocabilmente l’esistenza
dei citati debiti, anche se considerate nel loro complesso. Certo, così come
sostenuto dai ricorrenti, la prova dell’esistenza di un debito non deve
necessariamente avvenire tramite la presentazione di un bonifico bancario, che
attesti il passaggio di denaro dal conto bancario della creditrice a quello dei
debitori, oppure, in caso di versamento in contanti, la prova del prelevamento
dal conto bancario della creditrice ed il successivo riversamento sul conto
bancario dei debitori. Nel caso in esame, i contribuenti non sono in ogni caso stati
in grado di produrre nessun elemento atto a dimostrare in maniera ineccepibile
l’avvenuto trasferimento delle citate somme di denaro, così come non sono stati
in grado di provare in maniera inconfutabile il versamento dei relativi
interessi. A tale proposito, le attestazioni sottoscritte dall’avv. __________
vanno invece considerate con la necessaria prudenza, già per il semplice fatto
che lo stesso era all’origine dell’intero costrutto giuridico.
2.4
Così stando le cose, si
deve dunque convenire con l’autorità di tassazione sul fatto che gli elementi
agli atti di causa non permettono di riconoscere, perlomeno dal profilo
fiscale, l’esistenza dei debiti indicati dai coniugi RI 1 nella dichiarazione fiscale
1997/1998.
Per logica conseguenza, se
ne deve pertanto dedurre che anche i debiti elencati nella successiva
dichiarazione fiscale 1999/2000 non possono essere fiscalmente riconosciuti. La
sola circostanza che la __________ AG di __________ sia nel frattempo subentrata
alla __________ di __________ nella posizione di creditore non può d’altronde portare
ad altra conclusione. Certo, le esigenze probatorie sono più rigorose nei
confronti di entità giuridiche estere, mentre quando il creditore è domiciliato
in Svizzera è di regola sufficiente indicarne il nome e indirizzo. Nel caso in esame,
tuttavia, il mancato riconoscimento dei debiti contratti verso la società
finanziaria del Principato del Liechtenstein comporta, di riflesso, anche il
mancato riconoscimento dei prestiti concessi nel biennio successivo dalla __________
AG, che a dire dei contribuenti sarebbero per l’appunto serviti a rilevare i
primi.
2.5
I ricorrenti pretendono di
provare il trasferimento dei citati debiti dalla __________ alla __________ AG fornendo,
da un lato, due semplici dichiarazioni della stessa società grigionese (doc. 18
e 28) e, dall’altro, due loro autorizzazioni a versare gli importi dovuti alla
società finanziaria del principato del Liechtenstein (doc. 19 e 29). Ancora una
volta, non sussiste tuttavia nessun documento in grado di fornire la benché
minima prova di un movimento bancario, mentre le dichiarazioni agli atti non
possono in nessun caso essere ritenute sufficienti per sostanziare il reale
consumo di capitali. Come osservato anche dall’autorità di tassazione, ammettere,
sulla base di sole affermazioni di parte non altrimenti suffragate, un ingente
consumo di capitale significherebbe infatti aprire la porta a ogni tipo di
abuso, con tutto quanto ne consegue non soltanto sul piano fiscale, ma anche e
forse soprattutto su altri piani, segnatamente su quello di sussidi, prestazioni
e aiuti cui un nullatenente potrebbe ambire.
3.
3.1.
Il fatto poi che,
contestualmente al mancato riconoscimento dei debiti, l’Ufficio di tassazione
abbia deciso di riprendere gli importi che erano stati indicati a tale titolo,
esponendoli nella tassazione 1997/1998 alla stregua di un elemento di reddito
imponibile, costituisce unicamente un’ulteriore logica conseguenza dell’inadempimento
da parte dei contribuenti dei loro oneri probatori e del fatto che, secondo
dottrina e giurisprudenza, il reddito soggetto all’imposta comprende la
totalità dei proventi che provengono al contribuente durante un determinato
periodo e di cui questi può disporre per le sue necessità senza dover diminuire
il patrimonio che aveva all’inizio del medesimo periodo (StE 1997 B 72.11 n. 5;
v. anche decisione TF n.2P.173/2002 del 7 febbraio 2003).
Ora, nel caso concreto sono
gli stessi ricorrenti ad ammettere di avere potuto materialmente disporre della
somma di denaro litigiosa nel corso del periodo di computo in questione. All’udienza
del 12 giugno 2008, il loro rappresentante ha infatti ricordato che gli
asseriti debiti contratti con la __________ di __________ sono serviti, da un
lato, per operazioni immobiliari e, dall’altro, per il risanamento della loro
casa d’abitazione (cfr. verbale di udienza del 12 giugno 2008). Esclusa
l’esistenza del dichiarato debito privato di fr. 220'000.– e di quello
aziendale di fr. 320'000.–, in assenza di indicazioni contrarie l’autorità di
tassazione non poteva semplicemente considerare come inesistenti tali importi,
ma era tenuta a riprendere i medesimi e ad imporli quali reddito. Indipendentemente
dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio, la massima ufficiale e il
principio inquisitorio trovano infatti i loro limiti nel dovere di
collaborazione del contribuente (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b,
2ª ediz. Basilea
2008, n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet,
in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art.
123.
LIFD, p. 1196). Bene ha quindi fatto l’autorità
di tassazione ad imporre un reddito d’altra fonte di fr. 110'000.– di media
annua e ad aggiungere al reddito aziendale un importo di fr. 160'0000.– di
media annua.
3.2
Medesimo discorso vale anche
per la successiva tassazione IC/IFD 1999/2000. Escluso l’asserito consumo di
capitali ed in assenza di indicazioni contrastanti, l’autorità di tassazione non
poteva fare altro che aggiungere alla sostanza dichiarata dai contribuenti il
controvalore del debito privato contratto con la __________ AG ed ai proventi dichiarati
il presunto reddito di detti capitali, pari agli interessi passivi pagati alla
società grigionese.
4.
4.1.
Con istanza del 12
settembre 2008, i coniugi RI 1 hanno infine chiesto di essere posti al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, sottolineando in particolare
di trovarsi in uno stato di bisogno, così come accertato pochi mesi prima dal
presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni (decisione TCA n.
38.2006.53
del 29 maggio 2008) e dal Tribunale federale (decisione TF n.
8C_140/2007 del 21 aprile 2008).
4.2
L’assistenza giudiziaria è
concessa se la persona richiedente comprova di essere indigente e se la
procedura presenta possibilità di esito favorevole per l’istante (art. 2 e 3
cpv. 3 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del
15.
marzo 2011 [LAG; RL 3.1.1.7]).
Quest’ultima precisazione
conferma quanto già contemplato nell’art. 14 cpv. 1 della previgente legge e oggi
ancorato nell’art. 117 lett. b del nuovo Codice di diritto processuale
civile svizzero. La giurisprudenza del Tribunale federale ha avuto modo di precisare
che il cosiddetto “fumus boni iuris” difetta quando le probabilità di
successo sono significativamente più ridotte rispetto ai rischi di una sconfitta,
tanto da non potersi definire serie. Per contro, una causa non è priva di
speranza quando le possibilità di vittoria e di sconfitta sono equivalenti
oppure le prime sono soltanto un poco minori delle seconde. Determinante è il
quesito a sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari si
determinerebbe ad intraprendere quel processo in base ad una valutazione di
ragionevolezza (Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/
Bernasconi [a cura di], Commentario al Codice di diritto processuale civile
svizzero, Lugano 2011, p. 466).
Nel caso di specie, poco
importa stabilire se i contribuenti si trovano effettivamente nel bisogno. Alla
luce delle convincenti argomentazioni contenute nelle precedenti decisioni di
questa Camera (inc. CDT n. 80.96.80 del 20 febbraio 1997) e del Tribunale
federale (inc. TF n.2A.129/1997 e 2P.177/1997 del 4 giugno 1998), che già avevano
per oggetto il riconoscimento, dal profilo fiscale, di un primo mutuo concesso
ai contribuenti dalla __________ di __________, la presente vertenza non poteva
che apparire destinata all’insuccesso sin dal momento dell’inoltro dell’istanza
qui in esame.
Si aggiunga inoltre che il
beneficio dell’assistenza giudiziaria non ha effetto retroattivo e può
riferirsi soltanto agli atti compiuti a partire dalla sua presentazione, fatta
eccezione per i necessari accertamenti preliminari (art. 13 LAG, che rinvia al principio
della non retroattività del gratuito patrocinio disciplinato dall’art. 119 cpv.
4.
CPC-CH; v. anche Messaggio n.
6407.
concernente la Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio
d’ufficio del 10 ottobre 2010). La presente istanza, inoltrata unicamente il 12
settembre 2008, in risposta all’invito di questa Camera di versare un adeguato importo
a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura, è chiaramente
successiva non soltanto all’atto ricorsuale, ma anche all’udienza tenutasi il
12.
giugno 2008, su espressa richiesta degli stessi ricorrenti. Atteso che sin
dall’inizio non era dato il requisito del “fumus boni iuris”, si tratta di un ulteriore
motivo per respingere l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria.
5.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese
processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 8'000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 8'100.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il segretario: