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Decisione

80.2008.27

Deduzione attività lucrativa dei coniugi: presupposti, reddito attività lucrativa, onorario membro consiglio d'amministrazione

1 luglio 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel periodo fiscale

2006, l’ing. RI 1 esercitava la sua attività lucrativa alla dipendenza della __________

di __________; sua moglie __________ faceva invece la casalinga, ma sedeva nel

consiglio d’amministrazione della __________ di __________, per la quale ha

percepito un compenso lordo di fr. 10'000.–.

Nella dichiarazione

fiscale 2006, i coniugi RI 1 indicavano di avere conseguito i seguenti redditi

netti dell’attività lucrativa:

- attività principale

marito fr. 164'088.–

- attività accessoria

marito fr. 113'599.–

- attività

quale amministratore

di persone giuridiche moglie fr. 9'495.–

I contribuenti facevano

valere inoltre una deduzione di fr. 7'200.– dal reddito dell’attività lucrativa

dei coniugi.

B. Notificando loro la

tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 19 dicembre 2007, l’Ufficio di tassazione

di Lugano Campagna commisurava il reddito imponibile in fr. 193'700.– per l’IC

ed in fr. 211'700.– per l’IFD. L’autorità fiscale aveva in particolar modo

negato la deduzione dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi ed aveva ridotto

l’importo degli interessi passivi dedotti dal reddito imponibile.

C. I contribuenti

impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 18 gennaio 2008, contestando

entrambi gli aspetti citati. Per quanto attiene in particolar modo alla deduzione

dal reddito dei coniugi, sottolineavano come le remunerazioni dei membri di

consiglio d’amministrazione siano considerate reddito dell’attività lucrativa

dipendente.

L’Ufficio di tassazione

respingeva il reclamo, con decisione del 6 febbraio 2008. Con riferimento alla

deduzione dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi, la motivazione della

decisione indicava che la Cicolare n. 13 dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni “a diverse riprese ammette tale deduzione solo in caso di reddito

del lavoro o di salario ed in presenza di un’attività lucrativa”. Nella

fattispecie, la contribuente percepiva un compenso che “non si configura con i

requisiti citati in precedenza”.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 postulano nuovamente

la deduzione dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi. Ribadiscono che i

requisiti legali per la concessione della deduzione in questione sono

adempiuti, essendo il compenso percepito dalla moglie un reddito dell’attività

lucrativa dipendente, come affermato da giurisprudenza e dottrina.

Nelle sue osservazioni del

21 aprile 2008, la Divisione delle contribuzioni propone di respingere il

ricorso. Sottolinea che, nell’ambito della tassazione secondo il dispendio, si

suole distinguere l’effettiva attività di membro attivo in un consiglio

d’amministrazione dalla mera attività onorifica di consigliere.

Diritto

1. 1.1.

Secondo gli art. 212 cpv.

Considerandi

2.

LIFD (nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2007, applicabile al

presente caso) e 32 cpv. 2 LT, se i coniugi vivono in comunione domestica, è

concessa una deduzione di fr. 7'600.– per l’IFD e di fr. 7'200.– per l’IC dal

reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione,

dal commercio o dall’impresa dell’altro; una deduzione analoga è concessa

quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio

o all’impresa dell’altro.

1.2

Secondo le indicazioni

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), nella sua circolare n.

13.

del 28 luglio 1994, entrambi i coniugi devono esercitare

un'attività lucrativa (circolare cit., p. 1).

La stessa

circolare precisa poi ulteriormente i

requisiti per la deduzione, nel caso

in cui i coniugi esercitano attività separata. Afferma dunque che per reddito

del lavoro si deve intendere la totalità del reddito del contribuente derivante

da un'attività lucrativa dipendente e indipendente, principale e accessoria

conformemente alla dichiarazione

d'imposta (circolare cit., p. 2).

2.

2.1.

Nel caso in esame, come

detto, la contribuente ha percepito nel periodo fiscale 2006 un compenso di fr.

10'000.– lordi quale membro del consiglio d’amministrazione della__________ di __________.

L’autorità fiscale ha tuttavia negato ai ricorrenti la deduzione invocata,

negando che la moglie eserciti effettivamente un’attività lucrativa. A tal

fine, si fonda su una distinzione, applicata nell’ambito della tassazione dei

contribuenti assoggettati all’imposizione sul dispendio, fra membri del consiglio

d’amministrazione che sono effettivamente attivi e altri che esercitano a

titolo puramente onorifico.

2.2

Come si è già rilevato, la

circolare dell’AFC fa dipendere il riconoscimento della deduzione dal

conseguimento di un reddito dell’attività lucrativa. Tanto è vero che le indennità per perdita di guadagno a seguito di un'interruzione temporanea dell'attività lucrativa (servizio militare o nella protezione civile; indennità giornaliere

dell'assicurazione contro la

disoccupazione, dell'assicurazione malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni) sono equiparate al

reddito del lavoro (circolare cit., p. 2; cfr. anche Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum

Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, 2a ediz., Basilea, 2008, n.

37a ad art. 33 LIFD, p. 551).

La giurisprudenza del

Tribunale federale esclude la deduzione quando uno dei due coniugi non consegue

un reddito da un’attività lucrativa, ma per esempio un reddito della sostanza

(cfr. p. es. il caso della locazione di appartamenti arredati, considerato

semplice amministrazione della sostanza privata, in ASA 63 p. 657 = RDAF 1995

p. 326).

Del resto, in occasione

della recente adozione della nuova versione dell’art. 212 cpv. 2 LIFD, il

legislatore federale ha previsto le stesse condizioni per la deduzione per

coniugi con doppio reddito, riprendendo espressamente i criteri definiti dalla

citata circolare n. 13 dell’AFC (cfr. Messaggio del Consiglio federale sulle

misure immediate nell’ambito dell’imposizione dei coniugi, n. 06.037 del 17

maggio 2006, in FF 2006 p. 4108).

2.3

Secondo gli articoli 17

cpv. 1 LIFD e 16 cpv. 1 LT, tutti i guadagni derivanti da un rapporto di lavoro

di diritto privato o di diritto pubblico, nonché tutte le entrate accessorie

sono imponibili quali proventi da attività lucrativa dipendente. Tra questi proventi

figurano anche le retribuzioni percepite in qualità di membro di un consiglio

d'amministrazione (DTF 121 I 259 consid. 3

e 4; cfr. anche: sentenza 2A.468/1999 del 27 ottobre 2000, in: ASA 71 p. 651 consid.

4; sentenza 2A.461/2002 del 2 giugno 2003, in RDAF 2003 II p. 656, consid. 3.1;

sentenza n.2C_292/2007 del 9 gennaio 2008, consid. 2.1). Nello stesso senso

l'onorario quale membro di un consiglio d'amministrazione percepito personalmente

dal titolare del mandato costituisce un elemento del salario determinante ai

sensi dell'art. 5 cpv. 2 della legge federale del 20 dicembre 1946

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10; DTF

133.

V 498 consid. 5.2.; 105 V 113 consid. 3).

Ne consegue che, come

sostenuto dai ricorrenti, il compenso percepito dalla moglie quale membro del

consiglio d’amministra-zione della __________ costituisce reddito dell’attività

lucrativa dipendente.

2.4

Per quanto concerne

l’argomentazione su cui si fonda la decisione impugnata, così come illustrata

nelle osservazioni della Divisione delle contribuzioni al ricorso, essa si

riferisce ad un’altra questione.

In effetti, secondo gli

articoli 14 cpv. 1 LIFD e 13 cpv. 1 LT, le persone fisiche che, per la prima

volta o dopo un’assenza di almeno dieci anni, acquisiscono domicilio o dimora

fiscali in Svizzera senza esercitarvi attività lucrativa, hanno il

diritto di pagare, invece dell’imposta sul reddito e sulla sostanza un’imposta

calcolata sul dispendio fino alla scadenza del periodo fiscale in corso. Per il

secondo capoverso delle stesse disposizioni, se tali persone non sono cittadini

svizzeri, il diritto di pagare l’imposta secondo il dispendio spetta loro anche

oltre tale limite.

Secondo la

Divisione delle contribuzioni, vi sarebbero alcune attività che non pregiudicano

il diritto all’imposizione secondo il

dispendio, tra cui quella di

esercitare a titolo puramente onorifico un’attività quale consigliere

d’amministrazione conseguendo un

reddito non rilevante, compreso tra 12'000 e 15'000 franchi all’anno.

A proposito

delle condizioni per beneficiare

della tassazione secondo il dispendio, la circolare n. 9 del 3 dicembre 1993

dell’AFC afferma che esercita un'attività lucrativa che esclude un'imposizione secondo il dispendio chiunque pratichi in Svizzera una qualsiasi

professione principale o accessoria

conseguendo, in Svizzera o all'estero, proventi ai sensi degli articoli 17 o 18

LIFD. Aggiunge poi che questo concerne in particolare artisti, scienziati,

inventori, sportivi e membri di consigli d'amministrazione che esercitano personalmente un'attività lucrativa in

Svizzera. In questi casi non sussiste alcun diritto all'imposizione secondo il dispendio, ma va invece versata l'imposta ordinaria sul reddito (circolare cit.,

p. 2).

È vero che in dottrina si

afferma che la prassi in vigore prima dell’entrata in vigore della LIFD era

meno rigorosa e che ammetteva in particolare un’eccezione per il contribuente

che era membro del consiglio d’amministrazione di una società con sede in

Svizzera, che dichiarava un’attività considerata esclusivamente onorifica per

la quale percepiva gettoni di presenza di valore pari o inferiore a fr.

10'000.– fino a 12'000.– all’anno. È dunque perlomeno dubbio che tale eccezione

sia ancora applicata in pratica ed ancor più che sia compatibile con la base

legale vigente. La stessa dottrina del resto segnala che l’unica sentenza del

Tribunale federale sull’argomento, che risale al 1948, aveva escluso il diritto

alla tassazione sul dispendio se il contribuente è retribuito quale membro di

un consiglio d’amministrazione di una società importante (cfr. Bernasconi, in: Yersin/Noël [a cura

di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 10 ad

art. 14 LIFD, p. 173, con riferimento a: ASA 17 p. 391 = RDAF 1949 p. 119).

Non vi sono pertanto ragioni

sufficienti per non considerare il reddito conseguito dalla contribuente un

reddito dell’attività lucrativa dipendente, che in quanto tale giustifica il

riconoscimento della deduzione controversa.

2.5

La Divisione delle

contribuzioni, nelle sue osservazioni al ricorso, fa riferimento anche alla ratio

della deduzione in questione, sottolineando che essa mira a considerare i costi

supplementari che devono sopportare due coniugi entrambi attivi fuori casa,

rispetto alla famiglie in cui vi è un coniuge casalingo.

Secondo la giurisprudenza,

una norma va innanzitutto interpretata secondo il suo tenore letterale (interpretazione letterale).

Se il testo legale non è assolutamente chiaro, o se più interpretazioni si

prestano, il giudice è tenuto a ricercare il vero significato della norma,

deducendolo dalle relazioni che intercorrono tra essa e altre disposizioni

legali e dal contesto legislativo in cui si inserisce (interpretazione

sistematica), dal fine che la norma persegue o dall'interesse tutelato

(interpretazione teleologica), nonché dalla volontà del legislatore

(interpretazione storica), così come essa traspare dai materiali legislativi.

Se il testo di legge è chiaro, l'autorità chiamata ad applicare il diritto può

distanziarsene soltanto se sussistono motivi fondati per ritenere che la sua

formulazione non rispecchi completamente il vero senso della norma. Simili

motivi possono risultare dai materiali legislativi, dallo scopo della norma,

come pure dalla relazione tra quest'ultima e altre disposizioni (DTF

129.

I 12 consid. 3.3; 128 II 56 consid. 4, 66 consid. 4a; 128 I 34 consid. 3b;

126.

II 71 consid. 6d p. 80 s.).

Nel caso in discussione,

non solo il testo legale è chiaro ma nulla induce a concludere che la formulazione

della disposizione non rispecchi completamente il vero senso della norma. Come

si è visto, è stato il legislatore a definire i requisiti per la deduzione,

facendola dipendere dal semplice conseguimento del reddito lavorativo da parte

di marito e moglie.

3.

Il ricorso è

pertanto accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Ai ricorrenti è riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 6 febbraio 2009 è riformata nel senso

che è concessa la deduzione dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

Ai ricorrenti è

riconosciuta un’indennità di fr. 500.– per ripetibili.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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