80.2008.28
Imposta immobiliare comunale: aggiornamento particolare valore di stima, tassazione già passata in giudicato
8 settembre 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
80.2008.28
Data decisione, Autorità:
08.09.2008, CDT
Titolo:
Imposta immobiliare comunale: aggiornamento particolare valore di stima, tassazione già passata in giudicato
IMPOSTA IMMOBILIARE
art. 52 cpv. 1 LT
art. 293 LT
Incarto n.
80.2008.28
Lugano
8 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
rappr. da: RA 1
oggetto
ricorso dell’8 marzo 2008 contro la decisione del 12
febbraio 2008 in materia di imposta immobiliare 2003.
Fatti
A. I
coniugi RI 1 sono comproprietari, in ragione di un mezzo ciascuno, del fondo
part. __________ RFD di __________, su cui sorge la loro casa monofamiliare,
edificata nel 2002.
A lavori
ultimati, nell’ambito della procedura di “aggiornamento particolare” delle
stime dei fabbricati nuovi o riattati, relativa agli anni 2002/2003/2004, l’Ufficio
cantonale di stima rivalutava il fondo part. __________ in complessivi fr. 321'027.–.
Non essendo stato interposto reclamo, la nuova stima passava in giudicato e il
Consiglio di Stato, mediante decreto esecutivo del 16 gennaio 2007, ne ordinava infine l’entrata
in vigore con effetto al 31 dicembre 2006.
B. Il
31 ottobre 2007, a fronte della nuova stima ufficiale, il Comune di __________
notificava ai proprietari un conguaglio dell’imposta immobiliare comunale 2003,
nel frattempo regolarmente passata in giudicato, pari a fr. 302.–.
I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 26 novembre
2007, lamentando un’applicazione retroattiva del nuovo valore di stima
dell’immobile. Chiedevano pertanto lo stralcio della relativa fattura.
C. Con
decisione del 12 febbraio 2008, il Comune di __________ respingeva il reclamo. L’autorità
comunale evidenziava il lungo tempo trascorso tra il rilascio del permesso di
abitabilità e la decisione dell’Ufficio cantonale di stima, rilevando che in tali
casi era prassi notificare ai proprietari una nuova tassazione dell’imposta
immobiliare, calcolata sul nuovo valore di stima, a decorrere per l’appunto dalla
data del permesso di abitabilità. Precisava quindi che, in attesa della stima
ufficiale della nuova costruzione, l’importo prelevato a titolo di imposta
immobiliare non poteva che assumere “la valenza di un mero acconto”.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 postulano
nuovamente l’annullamento del conguaglio dell’imposta. I ricorrenti ribadiscono
l’impossibilità di applicare retroattivamente il nuovo valore di stima
all’imposta immobiliare comunale 2003, aggiungendo poi che la citata prassi
comunale è priva di qualsiasi base legale e inconciliabile con i fondamentali principi
dello stato di diritto.
Nelle
proprie osservazioni del 21 marzo 2008, il Comune di __________ si è rimesso al
giudizio di questa Camera.
Diritto
1. 1.1.
Sugli
immobili di proprietà delle persone fisiche e giuridiche, i comuni prelevano
un’imposta immobiliare (art. 291 cpv. 1 LT).
Se, di
principio, la sostanza è valutata al suo valore venale (art. 41 cpv. 2 LT),
l’art. 42 cpv. 1 LT dispone espressamente che gli immobili non agricoli e i loro
accessori sono imposti per il loro valore di stima ufficiale. Nello stesso
senso, l’art. 293 LT prescrive che l’imposta immobiliare comunale è calcolata
applicando l’aliquota proporzionale dell’1 per mille al valore di stima
ufficiale, senza alcuna deduzione di debiti. Per
ragioni di coerenza con il nuovo sistema di tassazione annuale postnumerando
che, ai fini dell’imposta sulla sostanza, considera la situazione alla fine del
periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 52 cpv. 1 LT), dal 1° gennaio 2003
anche il valore di stima determinante ai fini del calcolo dell’imposta è quello
della fine dell’anno civile.
1.2.
Nel
Canton Ticino, la procedura di valutazione della sostanza immobiliare è indipendente
da quella di tassazione (cfr., al proposito, decisione TF 2P.297/89 del 26
gennaio 1990, in RDAT 1990 n. 71). Il
valore degli immobili determinante ai fini fiscali è stabilito dalla Legge
sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (art. 1
Lst, RL 10.2.9.1).
L’art. 26
Lst precisa che il Consiglio di Stato è competente a decidere la revisione
generale ed i successivi aggiornamenti delle stime dei fondi: quale autorità
preposta a tali operazioni è designato l’Ufficio cantonale di stima (art. 27
Lst). Contro ogni nuova determinazione o aggiornamento della stima è dato
diritto di reclamo (art. 34 Lst) e poi facoltà di ricorso al Tribunale
di espropriazione (art. 37 Lst).
Per
quanto qui di interesse, l’art. 6 cpv. 3 Lst indica
che la revisione generale delle stime viene ordinata
dal Consiglio di Stato trascorsi 20 anni dalla messa in vigore della stima
precedente. Sono tuttavia previsti aggiornamenti intermedi (art. 7 Lst) o particolari
(art. 8 Lst) nonché revisioni eccezionali (art. 9 Lst).
Considerandi
2.
2.1.
Come
esposto in narrativa, la casa monofamiliare dei coniugi RI 1 è stata edificata
nel 2002. Il permesso di abitabilità è stato loro
rilasciato il 26 settembre 2002.
In
seguito a tale evento, l’Ufficio cantonale di stima, nell’ambito della
procedura “aggiornamenti particolari” prevista dall’art. 8 Lst, ha rivalutato
il fondo part. __________ in complessivi fr. 321'027.–. Non essendo stato
interposto reclamo, la nuova stima è passata in giudicato ed è infine entrata
in vigore con effetto a decorrere al 31 dicembre 2006, conformemente a quanto
disposto dal Consiglio di Stato mediante decreto esecutivo del 16 gennaio 2007.
2.2
Da parte
sua, il Comune di __________ ha notificato ai ricorrenti un conguaglio dell’imposta
immobiliare comunale 2003, precedentemente passata in giudicato, pari a fr.
302.
–. In definitiva, l’autorità comunale, con decisione del 31 ottobre 2007,
peraltro priva dell’indicazione dei mezzi e del termine di impugnazione, ha
sostituito la precedente tassazione, basata sul valore del solo terreno, con
una nuova tassazione, fondata sul valore di stima aggiornato e riveduto.
Oggetto
di discussione è la validità di tale pratica, che a detta della stessa autorità
comunale costituisce una consolidata prassi. Al termine di ogni “aggiornamento
particolare” della stima immobiliare determinato da una nuova costruzione, con
effetto a decorrere dalla data del rilascio del permesso di abitabilità, le
precedenti tassazioni vengono infatti sostituite con una nuova, calcolata sul
nuovo valore di stima ufficiale, indipendentemente dalla sua formale entrata in
vigore.
3.
3.1.
In una
recente sentenza, di cui si ripropongono di seguito le considerazioni, questa Camera
ha già avuto modo di negare la legittimità di una simile pratica (CDT n. 80.2007.86
del 26 febbraio 2008).
3.2
Certo,
come evidenziato dal Comune di __________, la scelta di imporre gli immobili in
base al loro valore di stima ufficiale può apparire per certi versi
insoddisfacente, ove si pensi appena che tra il rilascio del permesso di
abitabilità, con cui “la nuova costruzione acquista valore e comincia a
produrre reddito”, ed il calcolo del valore di stima aggiornato possono
trascorrere anche diversi anni. Ciò non toglie tuttavia che tale soluzione scaturisce
da una legge in senso formale e, in quanto tale, è espressione della volontà
del legislatore cantonale.
Non vi è
poi nessuna ragione per discostarsi dalla messa in vigore
della nuova stima del fondo part. __________, fissata per il 31 dicembre 2006.
Dal decreto esecutivo del 16 gennaio 2007 non si può infatti dedurre in alcun
modo che il Consiglio di Stato intendesse adottare una soluzione diversa da
quella ivi menzionata per quanto attiene all’entrata in vigore delle stime
immobiliari dei fabbricati nuovi o riattati.
Non va infine
dimenticato che in ambito fiscale, le esigenze che derivano dal principio di
legalità sono particolarmente severe, tanto è vero che la necessità di una base
legale formale ha valore di diritto costituzionale indipendente (art. 127 cpv.
1.
Cost. fed.). Fatta questa premessa, il testo dell’art. 293 LT, così come ripreso dalla legge tributaria del 1976, appare
immediatamente chiaro e non lascia adito a diverse interpretazioni: l’imposta immobiliare
comunale è commisurata al valore di stima ufficiale alla fine dell’anno civile (Messaggio del
Consiglio di Stato dell’11 settembre 1974, in: Raccolta Verbali del Gran
Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1976, vol. 4, p. 1457). Contrariamente
a quanto sembra sostenere il Comune di __________, nella legge tributaria non è
ravvisabile una lacuna legislativa nell’assenza di norme legali che
disciplinano il lasso di tempo che trascorre tra il rilascio del permesso di
abitabilità e l’entrata in vigore della nuova stima ufficiale. Si tratta, se
del caso, di una cosiddetta lacuna impropria della norma positiva, ovvero di
una mancanza di una regola che sarebbe opportuno o persino necessario
introdurre, ma che in ogni caso l’autorità giudiziaria o amministrativa non può
colmare, poiché essa si sostituirebbe al legislatore disattendendo così il
principio della separazione dei poteri (DTF 131 II 562 = RDAF 2005 II 419).
3.3
In
conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, la consolidata prassi
comunale, che consiste nell’applicare retroattivamente il valore di stima aggiornato
e riveduto alla data del rilascio del permesso di abitabilità della nuova
costruzione, indipendentemente dalla sua formale messa in vigore, non può essere
tutelata.
Contrariamente
a quanto sembra sostenere l’autorità comunale, nemmeno l’indicazione di una nota
in calce al conguaglio, con cui il Comune si riserva il diritto di notificare
al proprietario una nuova tassazione dell’imposta immobiliare, può ritornare
utile: a prescindere dalla formale entrata in vigore della nuova stima, non si
vede infatti quale sia la base legale che consentirebbe all’autorità comunale
di riaprire una tassazione già passata in giudicato, non essendovi un motivo di
recupero d’imposta né di revisione (cfr., al proposito, decisione CDT n.
80.1999.51
del 15 marzo 1999, in RDAT II-1999 n. 8t).
4.
Il
ricorso deve pertanto essere accolto e il conguaglio dell’imposta immobiliare comunale
2003, emesso con fattura n. __________ del 31 ottobre 2007, annullato.
Visto
l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, il conguaglio dell’imposta immobiliare comunale 2003, emesso con
fattura n. __________ del 31 ottobre 2007, è annullato.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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