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Decisione

80.2008.28

Imposta immobiliare comunale: aggiornamento particolare valore di stima, tassazione già passata in giudicato

8 settembre 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. I

coniugi RI 1 sono comproprietari, in ragione di un mezzo ciascuno, del fondo

part. __________ RFD di __________, su cui sorge la loro casa monofamiliare,

edificata nel 2002.

A lavori

ultimati, nell’ambito della procedura di “aggiornamento particolare” delle

stime dei fabbricati nuovi o riattati, relativa agli anni 2002/2003/2004, l’Ufficio

cantonale di stima rivalutava il fondo part. __________ in complessivi fr. 321'027.–.

Non essendo stato interposto reclamo, la nuova stima passava in giudicato e il

Consiglio di Stato, mediante decreto esecutivo del 16 gennaio 2007, ne ordinava infine l’entrata

in vigore con effetto al 31 dicembre 2006.

B. Il

31 ottobre 2007, a fronte della nuova stima ufficiale, il Comune di __________

notificava ai proprietari un conguaglio dell’imposta immobiliare comunale 2003,

nel frattempo regolarmente passata in giudicato, pari a fr. 302.–.

I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 26 novembre

2007, lamentando un’applicazione retroattiva del nuovo valore di stima

dell’immobile. Chiedevano pertanto lo stralcio della relativa fattura.

C. Con

decisione del 12 febbraio 2008, il Comune di __________ respingeva il reclamo. L’autorità

comunale evidenziava il lungo tempo trascorso tra il rilascio del permesso di

abitabilità e la decisione dell’Ufficio cantonale di stima, rilevando che in tali

casi era prassi notificare ai proprietari una nuova tassazione dell’imposta

immobiliare, calcolata sul nuovo valore di stima, a decorrere per l’appunto dalla

data del permesso di abitabilità. Precisava quindi che, in attesa della stima

ufficiale della nuova costruzione, l’importo prelevato a titolo di imposta

immobiliare non poteva che assumere “la valenza di un mero acconto”.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 postulano

nuovamente l’annullamento del conguaglio dell’imposta. I ricorrenti ribadiscono

l’impossibilità di applicare retroattivamente il nuovo valore di stima

all’imposta immobiliare comunale 2003, aggiungendo poi che la citata prassi

comunale è priva di qualsiasi base legale e inconciliabile con i fondamentali principi

dello stato di diritto.

Nelle

proprie osservazioni del 21 marzo 2008, il Comune di __________ si è rimesso al

giudizio di questa Camera.

Diritto

1. 1.1.

Sugli

immobili di proprietà delle persone fisiche e giuridiche, i comuni prelevano

un’imposta immobiliare (art. 291 cpv. 1 LT).

Se, di

principio, la sostanza è valutata al suo valore venale (art. 41 cpv. 2 LT),

l’art. 42 cpv. 1 LT dispone espressamente che gli immobili non agricoli e i loro

accessori sono imposti per il loro valore di stima ufficiale. Nello stesso

senso, l’art. 293 LT prescrive che l’imposta immobiliare comunale è calcolata

applicando l’aliquota proporzionale dell’1 per mille al valore di stima

ufficiale, senza alcuna deduzione di debiti. Per

ragioni di coerenza con il nuovo sistema di tassazione annuale postnumerando

che, ai fini dell’imposta sulla sostanza, considera la situazione alla fine del

periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 52 cpv. 1 LT), dal 1° gennaio 2003

anche il valore di stima determinante ai fini del calcolo dell’imposta è quello

della fine dell’anno civile.

1.2.

Nel

Canton Ticino, la procedura di valutazione della sostanza immobiliare è indipendente

da quella di tassazione (cfr., al proposito, decisione TF 2P.297/89 del 26

gennaio 1990, in RDAT 1990 n. 71). Il

valore degli immobili determinante ai fini fiscali è stabilito dalla Legge

sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (art. 1

Lst, RL 10.2.9.1).

L’art. 26

Lst precisa che il Consiglio di Stato è competente a decidere la revisione

generale ed i successivi aggiornamenti delle stime dei fondi: quale autorità

preposta a tali operazioni è designato l’Ufficio cantonale di stima (art. 27

Lst). Contro ogni nuova determinazione o aggiornamento della stima è dato

diritto di reclamo (art. 34 Lst) e poi facoltà di ricorso al Tribunale

di espropriazione (art. 37 Lst).

Per

quanto qui di interesse, l’art. 6 cpv. 3 Lst indica

che la revisione generale delle stime viene ordinata

dal Consiglio di Stato trascorsi 20 anni dalla messa in vigore della stima

precedente. Sono tuttavia previsti aggiornamenti intermedi (art. 7 Lst) o particolari

(art. 8 Lst) nonché revisioni eccezionali (art. 9 Lst).

Considerandi

2.

2.1.

Come

esposto in narrativa, la casa monofamiliare dei coniugi RI 1 è stata edificata

nel 2002. Il permesso di abitabilità è stato loro

rilasciato il 26 settembre 2002.

In

seguito a tale evento, l’Ufficio cantonale di stima, nell’ambito della

procedura “aggiornamenti particolari” prevista dall’art. 8 Lst, ha rivalutato

il fondo part. __________ in complessivi fr. 321'027.–. Non essendo stato

interposto reclamo, la nuova stima è passata in giudicato ed è infine entrata

in vigore con effetto a decorrere al 31 dicembre 2006, conformemente a quanto

disposto dal Consiglio di Stato mediante decreto esecutivo del 16 gennaio 2007.

2.2

Da parte

sua, il Comune di __________ ha notificato ai ricorrenti un conguaglio dell’imposta

immobiliare comunale 2003, precedentemente passata in giudicato, pari a fr.

302.

–. In definitiva, l’autorità comunale, con decisione del 31 ottobre 2007,

peraltro priva dell’indicazione dei mezzi e del termine di impugnazione, ha

sostituito la precedente tassazione, basata sul valore del solo terreno, con

una nuova tassazione, fondata sul valore di stima aggiornato e riveduto.

Oggetto

di discussione è la validità di tale pratica, che a detta della stessa autorità

comunale costituisce una consolidata prassi. Al termine di ogni “aggiornamento

particolare” della stima immobiliare determinato da una nuova costruzione, con

effetto a decorrere dalla data del rilascio del permesso di abitabilità, le

precedenti tassazioni vengono infatti sostituite con una nuova, calcolata sul

nuovo valore di stima ufficiale, indipendentemente dalla sua formale entrata in

vigore.

3.

3.1.

In una

recente sentenza, di cui si ripropongono di seguito le considerazioni, questa Camera

ha già avuto modo di negare la legittimità di una simile pratica (CDT n. 80.2007.86

del 26 febbraio 2008).

3.2

Certo,

come evidenziato dal Comune di __________, la scelta di imporre gli immobili in

base al loro valore di stima ufficiale può apparire per certi versi

insoddisfacente, ove si pensi appena che tra il rilascio del permesso di

abitabilità, con cui “la nuova costruzione acquista valore e comincia a

produrre reddito”, ed il calcolo del valore di stima aggiornato possono

trascorrere anche diversi anni. Ciò non toglie tuttavia che tale soluzione scaturisce

da una legge in senso formale e, in quanto tale, è espressione della volontà

del legislatore cantonale.

Non vi è

poi nessuna ragione per discostarsi dalla messa in vigore

della nuova stima del fondo part. __________, fissata per il 31 dicembre 2006.

Dal decreto esecutivo del 16 gennaio 2007 non si può infatti dedurre in alcun

modo che il Consiglio di Stato intendesse adottare una soluzione diversa da

quella ivi menzionata per quanto attiene all’entrata in vigore delle stime

immobiliari dei fabbricati nuovi o riattati.

Non va infine

dimenticato che in ambito fiscale, le esigenze che derivano dal principio di

legalità sono particolarmente severe, tanto è vero che la necessità di una base

legale formale ha valore di diritto costituzionale indipendente (art. 127 cpv.

1.

Cost. fed.). Fatta questa premessa, il testo dell’art. 293 LT, così come ripreso dalla legge tributaria del 1976, appare

immediatamente chiaro e non lascia adito a diverse interpretazioni: l’imposta immobiliare

comunale è commisurata al valore di stima ufficiale alla fine dell’anno civile (Messaggio del

Consiglio di Stato dell’11 settembre 1974, in: Raccolta Verbali del Gran

Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1976, vol. 4, p. 1457). Contrariamente

a quanto sembra sostenere il Comune di __________, nella legge tributaria non è

ravvisabile una lacuna legislativa nell’assenza di norme legali che

disciplinano il lasso di tempo che trascorre tra il rilascio del permesso di

abitabilità e l’entrata in vigore della nuova stima ufficiale. Si tratta, se

del caso, di una cosiddetta lacuna impropria della norma positiva, ovvero di

una mancanza di una regola che sarebbe opportuno o persino necessario

introdurre, ma che in ogni caso l’autorità giudiziaria o amministrativa non può

colmare, poiché essa si sostituirebbe al legislatore disattendendo così il

principio della separazione dei poteri (DTF 131 II 562 = RDAF 2005 II 419).

3.3

In

conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, la consolidata prassi

comunale, che consiste nell’applicare retroattivamente il valore di stima aggiornato

e riveduto alla data del rilascio del permesso di abitabilità della nuova

costruzione, indipendentemente dalla sua formale messa in vigore, non può essere

tutelata.

Contrariamente

a quanto sembra sostenere l’autorità comunale, nemmeno l’indicazione di una nota

in calce al conguaglio, con cui il Comune si riserva il diritto di notificare

al proprietario una nuova tassazione dell’imposta immobiliare, può ritornare

utile: a prescindere dalla formale entrata in vigore della nuova stima, non si

vede infatti quale sia la base legale che consentirebbe all’autorità comunale

di riaprire una tassazione già passata in giudicato, non essendovi un motivo di

recupero d’imposta né di revisione (cfr., al proposito, decisione CDT n.

80.1999.51

del 15 marzo 1999, in RDAT II-1999 n. 8t).

4.

Il

ricorso deve pertanto essere accolto e il conguaglio dell’imposta immobiliare comunale

2003, emesso con fattura n. __________ del 31 ottobre 2007, annullato.

Visto

l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, il conguaglio dell’imposta immobiliare comunale 2003, emesso con

fattura n. __________ del 31 ottobre 2007, è annullato.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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