80.2008.4
Revisione: imposta annua intera, prestazione in capitale della cassa pensione, elusione fiscale, riscatto contributi poco prima del pensionamento
26 febbraio 2008Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2008.4
Data decisione, Autorità:
26.02.2008, CDT
Titolo:
Revisione: imposta annua intera, prestazione in capitale della cassa pensione, elusione fiscale, riscatto contributi poco prima del pensionamento
REVISIONE
art. 147 LIFD
art. 232 LT
Incarto n.
80.2008.4
Lugano
26 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 3 gennaio
2008 contro la decisione dell’11 dicembre 2007 in materia di revisione imposta annua intera IC e IFD 2004.
Fatti
A. I
coniugi RI 1 sono illimitatamente imponibili nel Canton Ticino dal periodo fiscale 2004, durante il quale hanno
trasferito il domicilio da __________
(BE) a __________.
A partire dal 1° luglio 2004, RI 1 è stato pensionato anticipatamente e la Fondazione di previdenza per il personale __________ gli ha versato una
prestazione in capitale del 2°
Pilastro di fr. 714'936.70.
La
suddetta prestazione è stata
assoggettata all’imposta annua intera su prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (secondo gli articoli 38
LT e 38 LIFD), con due decisioni
del 27 agosto 2004 dell’Ufficio
di tassazione di Biasca, l’una
per l’imposta cantonale e l’altra per l’imposta federale diretta.
Non
essendo state impugnate, tali decisioni sono passate in giudicato.
B. Nella
dichiarazione fiscale 2004, i
contribuenti hanno chiesto fra l’altro la deduzione dal reddito imponibile di un importo di fr. 20'000.–,
corrispondente a contributi pagati per il riscatto di anni di assicurazione nell’ambito del 2° Pilastro.
Notificando
loro la tassazione IC/IFD 2004,
con decisione del 5 ottobre
2005, l’Ufficio di tassazione di Biasca ha negato la deduzione in questione, con la motivazione
che i contributi al 2° Pilastro sono “dedotti nei limiti ammessi”.
Un
reclamo dei contribuenti è stato respinto con decisione del 7 dicembre 2005, nella quale l’autorità di tassazione ha argomentato che “il riscatto
volontario di anni assicurativi
ed il percepimento nello stesso anno delle prestazioni di vecchiaia sotto la forma di capitale viene considerato
sussistere un’evasione fiscale”;
precisamente, secondo la prassi in vigore nel Canton Ticino, vi è elusione fiscale per i riscatti che si
verificano nei tre anni precedenti il versamento del capitale.
Un
ricorso contro la suddetta decisione è stato interposto alla Camera di diritto tributario il 15 aprile 2006 e ritirato il
successivo 22 maggio.
C. Con
scritto del 24 maggio 2006, i
contribuenti si sono rivolti all’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni,
chiedendo la revisione della
tassazione dell’imposta annua
intera sulla prestazione in
capitale percepita nel 2004. Hanno sostenuto che la prestazione effettiva ammontava non a fr.
716'716.30 bensì solo a fr. 696'716.30, per il fatto che il versamento di fr.
20'000.–da loro effettuato alla cassa pensione era stato incluso nell’importo della prestazione di vecchiaia.
L’Ufficio di tassazione di Biasca, cui l’Ufficio giuridico ha trasmesso l’istanza di revisione per ragioni di
competenza, l’ha respinta con decisione del 31 maggio
2007, nella quale ha argomentato che non si è verificato nessuno dei motivi che
giustificano la revisione.
Un
reclamo contro la suddetta decisione è stato respinto dall’Ufficio di tassazione con
decisione dell’11 dicembre
2007.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 postulano nuovamente la revisione della tassazione dell’imposta annua intera 2004. Allegano in particolar modo una
nuova versione della notifica
di prestazioni in capitale,
allestita il 26 giugno 2007, nella quale l’importo di fr. 20'000.– viene indicato
separatamente dalla prestazione
in capitale vera e propria.
Diritto
1. 1.1.
Sia in materia di imposta
federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di
revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta
in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione
di princìpi essenziali della procedura;
c)
il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o
sulla sentenza.
(art. 232
cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD).
1.2.
Entrambe le legislazioni
in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza
che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già
nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232
cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione
non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere
automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura,
significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il
rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione
imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi
ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3;
98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5
e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,
Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen
zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III,
Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991,
p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch,
Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione,
cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente
avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
Considerandi
2.
2.1.
I
ricorrenti non invocano un motivo di revisione in particolare. Implicitamente, sostengono tuttavia l’esistenza
di un fatto nuovo: affermano infatti di avere reclamato contro la tassazione (ordinaria) dell’imposta sul reddito
per il periodo fiscale 2004,
perché “contrariamente alle [loro] aspettative” non era stata ammessa la deduzione dell’importo versato alla cassa pensione per il riscatto di anni contributivi.
Sostengono quindi che, solo dopo che il servizio giuridico della cassa pensione ha spiegato loro la situazione di fatto, la stessa è divenuta chiara e hanno “accettato” la decisione dell’autorità di tassazione. Ciò renderebbe tuttavia “scorretta”
la tassazione della prestazione in capitale, poiché include anche il
versamento non riconosciuto.
2.2
Deve
essere dapprima ricordato che il riscatto di anni di contributi nella cassa pensione poco prima del pensionamento con pagamento di una prestazione in capitale solleva il problema
dell’elusione fiscale. La
giurisprudenza del Tribunale federale ha già riconosciuto ripetutamente che un
simile modo di procedere è insolito e che ha il solo scopo di conseguire un
ingiustificato risparmio
d’imposta (cfr. Züger, Steuerliche
Missbräuche nach Inkrafttreten del 1. BVG-Revision, in ASA 75 p. 542 e giurisprudenza citata).
A partire
dal 2006, è stata introdotta nella legge federale sulla previdenza professionale un’apposita base legale, secondo cui
le prestazioni risultanti dal
riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di
previdenza prima della scadenza di un termine di tre anni (art. 79b cpv. 3
prima frase LPP).
Ritenendo
adempiuti i presupposti di un’elusione fiscale, l’autorità di tassazione ha negato la deduzione del versamento di fr. 20'000.–, effettuato dal ricorrente il 12
marzo 2004, cioè nell’imminenza
del pensionamento anticipato,
avvenuto come detto alla fine di giugno dello stesso anno.
2.3
In linea
di principio, fatti rilevanti
che giustificano una revisione
si considerano solo quelli che vengono scoperti dopo ma non anche quelli che si
verificano dopo. In dottrina si parla pertanto, a tale riguardo, di fatti
"nuovi vecchi" (Vallender,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a
ediz., Basilea/Francoforte 2002, vol. I, tomo 1, art. 51 LAID, n. 11, p. 819).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, se i fatti nuovi importanti
sono posteriori alla decisione di cui si chiede la revisione, essa è ammessa solo se retroagiscono
al giorno della decisione e fanno apparire errata la valutazione dei fatti allora intrapresa (Tribunale
federale, 14 ottobre 1998, in RF 1999 p. 196 = RDAF 55/1999 p. 233).
2.4
Come ha
già avuto occasione di
sottolineare l’autorità fiscale del Canton Svitto, in un caso simile a quello
dei ricorrenti, il fatto nuovo su cui si fonda l’istanza di revisione è rappresentato non dalla mancata
deduzione fiscale del
versamento fatto alla fondazione
di previdenza, bensì dalla circostanza che tale versamento è stato effettuato
nell’imminenza della riscossione
di una prestazione in capitale.
Proprio perché il contribuente
che si fa versare la prestazione
previdenziale in capitale sa quando ha fatto l’ultimo versamento alla cassa
pensione, egli è senz’altro in
condizione di far valere questa
circostanza al momento della tassazione della prestazione
in capitale, chiedendo che ne sia escluso l’importo poco prima versato.
Altrimenti si dovrebbe accettare che un contribuente lasci passare in giudicato
l’imposta sulla prestazione in
capitale (con l’aliquota agevolata), nella speranza che l’autorità di tassazione conceda per una svista la deduzione del versamento dal reddito soggetto
all’imposta ordinaria, per poi inoltrare un’istanza di revisione della tassazione dell’imposta annua intera, nel caso in cui la deduzione non gli sia stata riconosciuta. Altrimenti
detto, la revisione non deve
permettere al contribuente di avvantaggiarsi speculando su un errore nella tassazione (RF 2004 p. 62).
Del
resto, nella nuova notifica di prestazioni in capitale, allestita dalla fondazione di previdenza su richiesta dei ricorrenti ai fini dell’inoltro
del ricorso, viene precisato (non è chiaro se per mano del funzionario che ha redatto il documento o da parte dello stesso contribuente)
che i ventimila franchi versati il 12 marzo 2004 sono stati rimborsati in
quanto non era possibile un ulteriore riscatto nella cassa pensione. Si deve ritenere che, prima di procedere al versamento in
discussione, l’assicurato si
fosse informato sulla possibilità di procedere ad ulteriori riscatti, avendo già maturato la decisione di andare in pensione.
2.5
Ma la
soluzione non sarebbe diversa
anche si volesse ammettere che i ricorrenti non sapessero di non avere diritto
alla deduzione dell’importo
versato poco prima di farsi pagare la prestazione in capitale dalla cassa pensione e che non fossero quindi in grado di far valere l’esistenza
dell’importo litigioso
nell’ammontare della prestazione
in capitale assoggettata all’imposta annua intera.
Deve infatti
essere ricordato che, secondo la giurisprudenza, la revisione è esclusa
quando il ricorrente fa valere un errore di diritto o la sua ignoranza
giuridica nell'ambito della procedura di tassazione (DTF 111 Ib 210 consid. 1 e
riferimenti, 105 Ib 251 in fine e s.) o, ancora, quando pretende che l'autorità
fiscale ha adottato un punto di vista giuridico errato (DTF 111 Ib 211 consid.
1.
e relativi riferimenti; sul tema in genere cfr. Steinmann, Die Revision im Wehrsteuerrecht, in: RF 34/1979,
p. 195 e ss.).
3.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro
30 giorni (art. 146 LIFD; art.
73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio di.
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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