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Decisione

80.2008.4

Revisione: imposta annua intera, prestazione in capitale della cassa pensione, elusione fiscale, riscatto contributi poco prima del pensionamento

26 febbraio 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. I

coniugi RI 1 sono illimitatamente imponibili nel Canton Ticino dal periodo fiscale 2004, durante il quale hanno

trasferito il domicilio da __________

(BE) a __________.

A partire dal 1° luglio 2004, RI 1 è stato pensionato anticipatamente e la Fondazione di previdenza per il personale __________ gli ha versato una

prestazione in capitale del 2°

Pilastro di fr. 714'936.70.

La

suddetta prestazione è stata

assoggettata all’imposta annua intera su prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (secondo gli articoli 38

LT e 38 LIFD), con due decisioni

del 27 agosto 2004 dell’Ufficio

di tassazione di Biasca, l’una

per l’imposta cantonale e l’altra per l’imposta federale diretta.

Non

essendo state impugnate, tali decisioni sono passate in giudicato.

B. Nella

dichiarazione fiscale 2004, i

contribuenti hanno chiesto fra l’altro la deduzione dal reddito imponibile di un importo di fr. 20'000.–,

corrispondente a contributi pagati per il riscatto di anni di assicurazione nell’ambito del 2° Pilastro.

Notificando

loro la tassazione IC/IFD 2004,

con decisione del 5 ottobre

2005, l’Ufficio di tassazione di Biasca ha negato la deduzione in questione, con la motivazione

che i contributi al 2° Pilastro sono “dedotti nei limiti ammessi”.

Un

reclamo dei contribuenti è stato respinto con decisione del 7 dicembre 2005, nella quale l’autorità di tassazione ha argomentato che “il riscatto

volontario di anni assicurativi

ed il percepimento nello stesso anno delle prestazioni di vecchiaia sotto la forma di capitale viene considerato

sussistere un’evasione fiscale”;

precisamente, secondo la prassi in vigore nel Canton Ticino, vi è elusione fiscale per i riscatti che si

verificano nei tre anni precedenti il versamento del capitale.

Un

ricorso contro la suddetta decisione è stato interposto alla Camera di diritto tributario il 15 aprile 2006 e ritirato il

successivo 22 maggio.

C. Con

scritto del 24 maggio 2006, i

contribuenti si sono rivolti all’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni,

chiedendo la revisione della

tassazione dell’imposta annua

intera sulla prestazione in

capitale percepita nel 2004. Hanno sostenuto che la prestazione effettiva ammontava non a fr.

716'716.30 bensì solo a fr. 696'716.30, per il fatto che il versamento di fr.

20'000.–da loro effettuato alla cassa pensione era stato incluso nell’importo della prestazione di vecchiaia.

L’Ufficio di tassazione di Biasca, cui l’Ufficio giuridico ha trasmesso l’istanza di revisione per ragioni di

competenza, l’ha respinta con decisione del 31 maggio

2007, nella quale ha argomentato che non si è verificato nessuno dei motivi che

giustificano la revisione.

Un

reclamo contro la suddetta decisione è stato respinto dall’Ufficio di tassazione con

decisione dell’11 dicembre

2007.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 postulano nuovamente la revisione della tassazione dell’imposta annua intera 2004. Allegano in particolar modo una

nuova versione della notifica

di prestazioni in capitale,

allestita il 26 giugno 2007, nella quale l’importo di fr. 20'000.– viene indicato

separatamente dalla prestazione

in capitale vera e propria.

Diritto

1. 1.1.

Sia in materia di imposta

federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di

revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta

in giudicato:

a) la

scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la

mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o

di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione

di princìpi essenziali della procedura;

c)

il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o

sulla sentenza.

(art. 232

cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD).

1.2.

Entrambe le legislazioni

in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza

che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già

nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232

cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).

L’istituto della revisione

non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella

procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere

automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura,

significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il

rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione

imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi

ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3;

98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5

e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,

Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen

zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III,

Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991,

p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch,

Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).

Di

conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione,

cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è

omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici

ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente

avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,

controllando la tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

Considerandi

2.

2.1.

I

ricorrenti non invocano un motivo di revisione in particolare. Implicitamente, sostengono tuttavia l’esistenza

di un fatto nuovo: affermano infatti di avere reclamato contro la tassazione (ordinaria) dell’imposta sul reddito

per il periodo fiscale 2004,

perché “contrariamente alle [loro] aspettative” non era stata ammessa la deduzione dell’importo versato alla cassa pensione per il riscatto di anni contributivi.

Sostengono quindi che, solo dopo che il servizio giuridico della cassa pensione ha spiegato loro la situazione di fatto, la stessa è divenuta chiara e hanno “accettato” la decisione dell’autorità di tassazione. Ciò renderebbe tuttavia “scorretta”

la tassazione della prestazione in capitale, poiché include anche il

versamento non riconosciuto.

2.2

Deve

essere dapprima ricordato che il riscatto di anni di contributi nella cassa pensione poco prima del pensionamento con pagamento di una prestazione in capitale solleva il problema

dell’elusione fiscale. La

giurisprudenza del Tribunale federale ha già riconosciuto ripetutamente che un

simile modo di procedere è insolito e che ha il solo scopo di conseguire un

ingiustificato risparmio

d’imposta (cfr. Züger, Steuerliche

Missbräuche nach Inkrafttreten del 1. BVG-Revision, in ASA 75 p. 542 e giurisprudenza citata).

A partire

dal 2006, è stata introdotta nella legge federale sulla previdenza professionale un’apposita base legale, secondo cui

le prestazioni risultanti dal

riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di

previdenza prima della scadenza di un termine di tre anni (art. 79b cpv. 3

prima frase LPP).

Ritenendo

adempiuti i presupposti di un’elusione fiscale, l’autorità di tassazione ha negato la deduzione del versamento di fr. 20'000.–, effettuato dal ricorrente il 12

marzo 2004, cioè nell’imminenza

del pensionamento anticipato,

avvenuto come detto alla fine di giugno dello stesso anno.

2.3

In linea

di principio, fatti rilevanti

che giustificano una revisione

si considerano solo quelli che vengono scoperti dopo ma non anche quelli che si

verificano dopo. In dottrina si parla pertanto, a tale riguardo, di fatti

"nuovi vecchi" (Vallender,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a

ediz., Basilea/Francoforte 2002, vol. I, tomo 1, art. 51 LAID, n. 11, p. 819).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, se i fatti nuovi importanti

sono posteriori alla decisione di cui si chiede la revisione, essa è ammessa solo se retroagiscono

al giorno della decisione e fanno apparire errata la valutazione dei fatti allora intrapresa (Tribunale

federale, 14 ottobre 1998, in RF 1999 p. 196 = RDAF 55/1999 p. 233).

2.4

Come ha

già avuto occasione di

sottolineare l’autorità fiscale del Canton Svitto, in un caso simile a quello

dei ricorrenti, il fatto nuovo su cui si fonda l’istanza di revisione è rappresentato non dalla mancata

deduzione fiscale del

versamento fatto alla fondazione

di previdenza, bensì dalla circostanza che tale versamento è stato effettuato

nell’imminenza della riscossione

di una prestazione in capitale.

Proprio perché il contribuente

che si fa versare la prestazione

previdenziale in capitale sa quando ha fatto l’ultimo versamento alla cassa

pensione, egli è senz’altro in

condizione di far valere questa

circostanza al momento della tassazione della prestazione

in capitale, chiedendo che ne sia escluso l’importo poco prima versato.

Altrimenti si dovrebbe accettare che un contribuente lasci passare in giudicato

l’imposta sulla prestazione in

capitale (con l’aliquota agevolata), nella speranza che l’autorità di tassazione conceda per una svista la deduzione del versamento dal reddito soggetto

all’imposta ordinaria, per poi inoltrare un’istanza di revisione della tassazione dell’imposta annua intera, nel caso in cui la deduzione non gli sia stata riconosciuta. Altrimenti

detto, la revisione non deve

permettere al contribuente di avvantaggiarsi speculando su un errore nella tassazione (RF 2004 p. 62).

Del

resto, nella nuova notifica di prestazioni in capitale, allestita dalla fondazione di previdenza su richiesta dei ricorrenti ai fini dell’inoltro

del ricorso, viene precisato (non è chiaro se per mano del funzionario che ha redatto il documento o da parte dello stesso contribuente)

che i ventimila franchi versati il 12 marzo 2004 sono stati rimborsati in

quanto non era possibile un ulteriore riscatto nella cassa pensione. Si deve ritenere che, prima di procedere al versamento in

discussione, l’assicurato si

fosse informato sulla possibilità di procedere ad ulteriori riscatti, avendo già maturato la decisione di andare in pensione.

2.5

Ma la

soluzione non sarebbe diversa

anche si volesse ammettere che i ricorrenti non sapessero di non avere diritto

alla deduzione dell’importo

versato poco prima di farsi pagare la prestazione in capitale dalla cassa pensione e che non fossero quindi in grado di far valere l’esistenza

dell’importo litigioso

nell’ammontare della prestazione

in capitale assoggettata all’imposta annua intera.

Deve infatti

essere ricordato che, secondo la giurisprudenza, la revisione è esclusa

quando il ricorrente fa valere un errore di diritto o la sua ignoranza

giuridica nell'ambito della procedura di tassazione (DTF 111 Ib 210 consid. 1 e

riferimenti, 105 Ib 251 in fine e s.) o, ancora, quando pretende che l'autorità

fiscale ha adottato un punto di vista giuridico errato (DTF 111 Ib 211 consid.

1.

e relativi riferimenti; sul tema in genere cfr. Steinmann, Die Revision im Wehrsteuerrecht, in: RF 34/1979,

p. 195 e ss.).

3.

Il

ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali

sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 480.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro

30 giorni (art. 146 LIFD; art.

73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio di.

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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