80.2008.40
Reddito dell'attività lucrativa indipendente: valutazione, confronto fra entrate e uscite
30 luglio 2009Italiano12 min
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Numero d'incarto:
80.2008.40
Data decisione, Autorità:
30.07.2009, CDT
Titolo:
Reddito dell'attività lucrativa indipendente: valutazione, confronto fra entrate e uscite
REDDITO DA ATTIVITÀ INDIPENDENTE
art. 18 LIFD
art. 17 LT
Incarto n.
80.2008.40
Lugano
30 luglio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 12 aprile 2008 contro la decisione del 12 marzo 2008 in materia di IC e
IFD 2003.
Fatti
A. L’RI 1 beneficia di
una rendita AI dal 1992 e di una pensione. Inoltre svolge attività di
consulenza per la __________, società che ha sede presso il suo domicilio
privato. Sua moglie __________ è amministratrice della stessa società e della __________.
B. Nella dichiarazione
fiscale 2003, i coniugi __________ indicavano di avere conseguito i seguenti
redditi:
reddito dell’attività
lucrativa indipendente del marito fr. 1'500.–
reddito dell’attività
accessoria della moglie fr. 3'000.–
rendite AVS/AI fr. 43'404.–
indennità giornaliere per
malattia fr. 12'216.–
totale fr. 60’120.–
C. Notificando loro la
tassazione IC/IFD 2003, con decisione dell’11 agosto 2005, l’Ufficio di tassazione
di Lugano Campagna commisurava i redditi come segue:
reddito dell’attività
lucrativa indipendente del marito fr. 30’000.–
reddito dell’attività
accessoria della moglie fr. 3'000.–
rendite AVS/AI fr. 43'404.–
indennità giornaliere per
malattia fr. 12'216.–
altri redditi della
sostanza mobiliare fr. 8'000.–
totale fr. 96’620.–
D. I contribuenti
impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 3 settembre 2005. Negavano
di avere conseguito redditi dell’attività indipendente in misura superiore
rispetto a quanto dichiarato come pure di godere di vantaggi dalla società
citata. Contestavano inoltre la misura di alcune deduzioni.
L’autorità di
tassazione respingeva il reclamo dei contribuenti con decisione del 21 dicembre
2005.
E. Con ricorso alla
Camera di diritto tributario, l’ing. RI 1 ha contestato nuovamente la tassazione
2003.
Nell’ambito dell’istruzione
del ricorso, il 5 luglio 2006 gli atti sono stati trasmessi all’Ispettorato
fiscale per ulteriori accertamenti.
La Camera ha riformato la
decisione su reclamo, con sentenza del 31 gennaio 2008, come segue:
·
ha aumentato il reddito della sostanza mobiliare da fr. 8'000.--
a fr. 26'848.--;
·
ha concesso una deduzione di fr. 1'236.-- per contributi AVS/AI;
·
ha ridotto la deduzione degli interessi passivi da fr. 21'042.--
a fr. 10'845.--.
Essa ha poi rinviato gli
atti all'Ufficio di tassazione affinché commisurasse il reddito dell'attività
lucrativa indipendente alle risultanze delle verifiche dell'Ispettorato
fiscale.
Per quanto attiene alla
sostanza imponibile, la Camera non è invece entrata nel merito delle relative
censure, in considerazione del fatto che i contribuenti sarebbero comunque
stati esenti dall'imposta, la loro sostanza non raggiungendo in ogni caso il
minimo imponibile.
F. Contro la sentenza
cantonale, i contribuenti hanno interposto ricorso di diritto pubblico al
Tribunale federale, in data 6 marzo 2008. L’Alta Corte ha dichiarato inammissibile
il ricorso, con sentenza del 17 marzo 2008.
Per quanto concerne
l’imposta sulla sostanza, ha ritenuto che il ricorso “manifestamente”
non fosse motivato in modo sufficiente.
Quanto
invece all’imposta sul reddito, la sentenza cantonale è stata considerata una
decisione incidentale, che è impugnabile solo se può causare un pregiudizio
irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa. Nessuna delle due condizioni essendo adempiuta nella fattispecie,
il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso.
G. Il 12 marzo 2008,
l’Ufficio di tassazione ha notificato ai contribuenti una nuova decisione su
reclamo, nella quale ha stabilito il reddito dell’attività indipendente del marito
in fr. 50'000.–, con la seguente motivazione:
…tenuto conto del rapporto
allestito dall’Ispettorato fiscale nel quale viene indicato che alla luce delle
verifiche effettuate risulta una maggior lacuna nel dispendio del contribuente,
in accordo con l’Ispettorato fiscale si procede ad aumentare da fr. 30'000. a
fr. 50'000.– il reddito da attività indipendente.
H. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario,RI 1 contesta nuovamente la tassazione
IC/IFD 2003. Per quanto riguarda il calcolo del dispendio su cui si è basata la
ricostruzione del reddito dell’attività lucrativa indipendente intrapreso
dall’autorità fiscale, sostiene che esso è viziato da diversi errori e ne
propone uno alternativo, da cui risulta una disponibilità annua di fr.
12'781.–. Il ricorrente ripropone poi una serie di censure già esaminate dalla
Camera di diritto tributario nella precedente sentenza, ed in particolar modo
le seguenti: partecipazione azionaria nelle società anonime, pretesi vantaggi
provenienti da tali società, affitto dei locali per uffici della società, deduzione
degli interessi passivi.
Diritto
1. Sostanza imponibile
In primo luogo,
deve essere precisato che la tassazione dell’im-posta cantonale sulla sostanza
è ormai passata in giudicato, dopo che il Tribunale federale, con la sentenza
del 17 marzo 2008 ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia di diritto
pubblico interposto dal contribuente.
L’Alta Corte ha infatti
rilevato che la prima parte della sentenza cantonale del 31 gennaio 2008
costituiva una decisione finale, “essendo stata posta fine al procedimento per
quanto concerne questa questione”, cioè la determinazione della sostanza imponibile.
A tale riguardo, secondo il Tribunale federale, il ricorso presentato non era
adeguatamente motivato, non dimostrando “per quali ragioni la Corte cantonale
avrebbe ritenuto a torto, violando in tal modo il diritto, una loro mancanza d'interesse”.
Nella misura in cui, i
ricorrenti tornano a contestare la determinazione della sostanza imponibile, il
loro ricorso è pertanto irricevibile.
Considerandi
2.
Reddito dell’attività
indipendente
2.1
Nella sentenza del 31
gennaio 2008, questa Camera aveva annullato la decisione su reclamo dell’Ufficio
circondariale di tassazione di Lugano Campagna ed aveva rinviato a quest’ultimo
gli atti, perché determinasse nuovamente l’importo della rivalutazione del
reddito aziendale, alla luce dei nuovi accertamenti emersi con la verifica intrapresa
dall’Ispettorato fiscale nell’ambito della procedura di ricorso.
Mentre, infatti, il
calcolo del dispendio effettuato dall’Ufficio di tassazione aveva concluso con
una disponibilità positiva di fr. 8'784.–, l’Ispettorato aveva potuto stabilire
che nel corso del 2003 il contribuente aveva pagato una fattura di fr. 23'584.–
della __________.
In tal modo, secondo la
Camera, l’ammanco importante che era così emerso faceva apparire l’aggiunta di
fr. 28'500.– all’utile dichiarato (fr. 1'500.–) decisamente insufficiente.
Come si è già ricordato,
con la sua nuova decisione su reclamo del 12 marzo 2008, l’Ufficio di tassazione
ha commisurato il reddito dell’attività lucrativa indipendente del ricorrente
in fr. 50'000.–, aggiungendo cioè a quanto dichiarato l’importo di fr.
48'500.–.
2.2
Come ripetutamente
rilevato, la ricostruzione del reddito dell’attività lucrativa indipendente del
ricorrente è stata possibile solo mediante il calcolo della disponibilità
finanziaria della sua famiglia.
Con la decisione su
reclamo del 21 dicembre 2005, il calcolo dell’Ufficio di tassazione era il
seguente:
Entrate
uscite
Sostanza:
Variazione debiti
2’500
Redditi:
Reddito attività marito
1’500
Reddito attività moglie
3’000
Pensione e rendita AVS/AI
43’404
Prestazione complementare
4’908
Indennità malattia e
infortunio
12’216
Prestazione complementare
4’908
Deduzioni:
Affitto
16’800
Interessi passivi
21’042
Contributi AVS
3’709
Premi assicurazione malattia
3’188
Spese mediche
2’872
Totale entrate/uscite
69’936
50’111
Disponibilità annua
19’825
Stimando il minimo per il
sostentamento annuo della famiglia del ricorrente (quattro persone) in fr.
42'000.–, l’autorità fiscale aveva valutato l’ammanco in fr. 22'175.–. Come
detto, aveva poi stabilito l’importo da aggiungere al reddito aziendale dichiarato
in fr. 28'500.–.
2.3
In seguito al ricorso ed
alla verifica dell’Ispettorato, alle uscite indicate è stato aggiunto l’importo
di fr. 23'584.–, corrispondente ad una fattura pagata dal contribuente alla __________.
Il ricorrente ha poi sostenuto di aver pagato contributi personali AVS/AI per
fr. 1'236.40.
Alla luce di tali
accertamenti, l’autorità di tassazione ha aggiunto all’importo della rivalutazione
del reddito dell’attività indipendente altri 20'000 franchi.
Con il suo nuovo ricorso
alla Camera di diritto tributario, il contribuente propone un suo calcolo della
disponibilità finanziaria sostanzialmente diverso da quello dell’Ufficio di
tassazione, giungendo ad una disponibilità di fr. 22'104.–.
Rispetto al calcolo
dell’Ufficio di tassazione, queste sono le differenze:
·
contestata la variazione debiti: sarebbe semplicemente frutto di
un “errore di trascrizione”;
·
riduzione prestazione complementare a fr. 4'908.–: l’importo è
stato erroneamente computato due volte;
·
aggiunta alle entrate dell’importo di fr. 15'600.– per affitti incassati
da __________;
·
riduzione contributi AVS da fr. 3'709.– a fr. 1'236.–;
·
rettifica uscita per premi assicurazione malattia da fr. 3'188.–
a fr. 3'187.–;
·
riduzione interessi passivi a fr. 10'845.– “in quanto non riconosciuti
come importi versati”;
·
rettifica dell’uscita per affitti da fr. 16'800.– a fr. 32'400.–:
“intero canone di locazione… senza tener conto della parte versata in
subaffitto per gli uffici della __________”;
·
riduzione della fattura __________ da fr. 23'584.– a fr. 7'984.–,
per considerare la compensazione con l’affitto pagato da quest’ultima.
2.4
Per quanto concerne le
censure appena indicate, si impongono le seguenti considerazioni.
·
La “variazione debiti” risulta semplicemente dalla dichiarazione
del ricorrente: nell’elenco debiti allegato alla dichiarazione fiscale 2003A
aveva indicato un importo del debito al 1° gennaio 2003 di fr. 558'172.–,
mentre in quello allegato alla dichiarazione fiscale 2003B ha indicato un
importo del debito al 31 dicembre 2003 di fr. 555'672.–. Ne consegue che i
debiti privati si sono ridotti nel corso del 2003 nella misura di fr. 2'500.–, importo
che dal punto di vista finanziario costituisce un’uscita del periodo fiscale in
discussione.
·
È per contro condivisibile la censura relativa al doppio computo
delle prestazioni complementari AI. Si tratta tuttavia di una modifica che
riduce la disponibilità finanziaria del ricorrente.
·
Per quanto attiene agli affitti incassati da __________, si può
anche procedere alla rettifica proposta dal ricorrente, come già si era
indicato nella sentenza precedente (cfr. sentenza del 31 gennaio 2008, consid.
2.6
). La stessa è compensata dall’aumento dell’uscita corrispondente.
·
Può anche essere accolta la richiesta di considerare i contributi
AVS/AI pagati nel 2003 per fr. 1'236.–, come peraltro già deciso nella
precedente sentenza (cfr. consid. 2.7. e 5.).
·
Ininfluente la rettifica dei premi dell’assicurazione contro le
malattie, nella misura di fr. 1.–.
·
Non può certamente entrare in considerazione la richiesta di
ridurre gli interessi passivi a fr. 10'845.–. Contrariamente a quanto sostiene
il ricorrente, infatti, la differenza rispetto ai fr. 21'042.– dichiarati non
si spiega con il fatto che non sarebbero stati riconosciuti come “importi
versati”, bensì dipende dalla loro qualifica quali costi d’investimento (cfr.
sentenza del 31 gennaio 2008, consid. 4). Si tratta quindi in ogni caso di
un’uscita finanziaria.
·
Della rettifica dell’uscita per affitti si è già detto.
·
Non può evidentemente essere seguito infine il ragionamento del
ricorrente intorno alla compensazione della fattura alla __________ SA con il
canone di locazione da essa pagato. Anche su questo aspetto si era già
pronunciata la sentenza precedente. Proprio per seguire il ragionamento del
contribuente, si è acconsentito ad indicare in uscita l’importo complessivo di
fr. 32'400.– pagato per la locazione dell’intero immobile, inserendo poi fra le
entrate la somma versata dalla __________ per la locazione della parte
dell’immobile messa a sua disposizione. Non si comprende come si possa ancora
parlare di una compensazione fra il canone di locazione e la fattura della __________.
Riassumendo, il nuovo
calcolo della disponibilità finanziaria che ne risulta è il seguente:
Entrate
uscite
Sostanza:
Variazione debiti
2’500
Redditi:
Reddito attività marito
1’500
Reddito attività moglie
3’000
Pensione e rendita AVS/AI
43’404
Prestazione complementare
4’908
Indennità malattia e
infortunio
12’216
Pigione __________ SA
15’600
Deduzioni:
Affitto
32’400
Interessi passivi
21’042
Contributi AVS
1’236
Premi assicurazione
malattia
3’187
Spese mediche
2’872
Fattura __________ SA
23’584
Totale entrate/uscite
80’628
86’821
Disponibilità annua
- 6’193
Ne consegue che, ancor
prima di considerare il minimo per il sostentamento della famiglia, la
disponibilità risulta già negativa.
2.5
Stimando, come aveva fatto
l’Ufficio di tassazione nella decisione precedente la prima sentenza di questa
Camera (v. supra, consid. 2.2.), il minimo per il sostentamento annuo
della famiglia del ricorrente (quattro persone) in fr. 42'000.–, il reddito
aziendale dichiarato dovrebbe essere aumentato almeno nella misura di fr.
48'000.–.
La commisurazione del
reddito dell’attività lucrativa indipendente in fr. 50'000.– (cioè fr. 48'500.–
in più rispetto a quanto dichiarato) appare pertanto assolutamente ineccepibile
e deve essere confermata, alla luce delle considerazioni che precedono.
3.
Reddito della sostanza
mobiliare, interessi passivi
Per quanto concerne le
censure relative al reddito della sostanza mobiliare (ed in particolar modo ai
vantaggi per l’uso di vetture della società) ed alla deduzione degli interessi
passivi, si tratta di questioni già esaminate nella sentenza precedente
(consid. 3. e 4.), con la quale è stato respinto il ricorso del contribuente. Come
ha rilevato il Tribunale federale, nella sua sentenza del 17 marzo 2008, con
cui ha dichiarato irricevibile il ricorso in materia di diritto pubblico, insieme
con la nuova decisione, sarà impugnabile anche la decisione incidentale resa
dalla Camera di diritto tributario che ne forma la base.
4.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico del
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2'000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’100.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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