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Decisione

80.2008.40

Reddito dell'attività lucrativa indipendente: valutazione, confronto fra entrate e uscite

30 luglio 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. L’RI 1 beneficia di

una rendita AI dal 1992 e di una pensione. Inoltre svolge attività di

consulenza per la __________, società che ha sede presso il suo domicilio

privato. Sua moglie __________ è amministratrice della stessa società e della __________.

B. Nella dichiarazione

fiscale 2003, i coniugi __________ indicavano di avere conseguito i seguenti

redditi:

reddito dell’attività

lucrativa indipendente del marito fr. 1'500.–

reddito dell’attività

accessoria della moglie fr. 3'000.–

rendite AVS/AI fr. 43'404.–

indennità giornaliere per

malattia fr. 12'216.–

totale fr. 60’120.–

C. Notificando loro la

tassazione IC/IFD 2003, con decisione dell’11 agosto 2005, l’Ufficio di tassazione

di Lugano Campagna commisurava i redditi come segue:

reddito dell’attività

lucrativa indipendente del marito fr. 30’000.–

reddito dell’attività

accessoria della moglie fr. 3'000.–

rendite AVS/AI fr. 43'404.–

indennità giornaliere per

malattia fr. 12'216.–

altri redditi della

sostanza mobiliare fr. 8'000.–

totale fr. 96’620.–

D. I contribuenti

impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 3 settembre 2005. Negavano

di avere conseguito redditi dell’attività indipendente in misura superiore

rispetto a quanto dichiarato come pure di godere di vantaggi dalla società

citata. Contestavano inoltre la misura di alcune deduzioni.

L’autorità di

tassazione respingeva il reclamo dei contribuenti con decisione del 21 dicembre

2005.

E. Con ricorso alla

Camera di diritto tributario, l’ing. RI 1 ha contestato nuovamente la tassazione

2003.

Nell’ambito dell’istruzione

del ricorso, il 5 luglio 2006 gli atti sono stati trasmessi all’Ispettorato

fiscale per ulteriori accertamenti.

La Camera ha riformato la

decisione su reclamo, con sentenza del 31 gennaio 2008, come segue:

·

ha aumentato il reddito della sostanza mobiliare da fr. 8'000.--

a fr. 26'848.--;

·

ha concesso una deduzione di fr. 1'236.-- per contributi AVS/AI;

·

ha ridotto la deduzione degli interessi passivi da fr. 21'042.--

a fr. 10'845.--.

Essa ha poi rinviato gli

atti all'Ufficio di tassazione affinché commisurasse il reddito dell'attività

lucrativa indipendente alle risultanze delle verifiche dell'Ispettorato

fiscale.

Per quanto attiene alla

sostanza imponibile, la Camera non è invece entrata nel merito delle relative

censure, in considerazione del fatto che i contribuenti sarebbero comunque

stati esenti dall'imposta, la loro sostanza non raggiungendo in ogni caso il

minimo imponibile.

F. Contro la sentenza

cantonale, i contribuenti hanno interposto ricorso di diritto pubblico al

Tribunale federale, in data 6 marzo 2008. L’Alta Corte ha dichiarato inammissibile

il ricorso, con sentenza del 17 marzo 2008.

Per quanto concerne

l’imposta sulla sostanza, ha ritenuto che il ricorso “manifestamente”

non fosse motivato in modo sufficiente.

Quanto

invece all’imposta sul reddito, la sentenza cantonale è stata considerata una

decisione incidentale, che è impugnabile solo se può causare un pregiudizio

irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una

decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa. Nessuna delle due condizioni essendo adempiuta nella fattispecie,

il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso.

G. Il 12 marzo 2008,

l’Ufficio di tassazione ha notificato ai contribuenti una nuova decisione su

reclamo, nella quale ha stabilito il reddito dell’attività indipendente del marito

in fr. 50'000.–, con la seguente motivazione:

…tenuto conto del rapporto

allestito dall’Ispettorato fiscale nel quale viene indicato che alla luce delle

verifiche effettuate risulta una maggior lacuna nel dispendio del contribuente,

in accordo con l’Ispettorato fiscale si procede ad aumentare da fr. 30'000. a

fr. 50'000.– il reddito da attività indipendente.

H. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario,RI 1 contesta nuovamente la tassazione

IC/IFD 2003. Per quanto riguarda il calcolo del dispendio su cui si è basata la

ricostruzione del reddito dell’attività lucrativa indipendente intrapreso

dall’autorità fiscale, sostiene che esso è viziato da diversi errori e ne

propone uno alternativo, da cui risulta una disponibilità annua di fr.

12'781.–. Il ricorrente ripropone poi una serie di censure già esaminate dalla

Camera di diritto tributario nella precedente sentenza, ed in particolar modo

le seguenti: partecipazione azionaria nelle società anonime, pretesi vantaggi

provenienti da tali società, affitto dei locali per uffici della società, deduzione

degli interessi passivi.

Diritto

1. Sostanza imponibile

In primo luogo,

deve essere precisato che la tassazione dell’im-posta cantonale sulla sostanza

è ormai passata in giudicato, dopo che il Tribunale federale, con la sentenza

del 17 marzo 2008 ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia di diritto

pubblico interposto dal contribuente.

L’Alta Corte ha infatti

rilevato che la prima parte della sentenza cantonale del 31 gennaio 2008

costituiva una decisione finale, “essendo stata posta fine al procedimento per

quanto concerne questa questione”, cioè la determinazione della sostanza imponibile.

A tale riguardo, secondo il Tribunale federale, il ricorso presentato non era

adeguatamente motivato, non dimostrando “per quali ragioni la Corte cantonale

avrebbe ritenuto a torto, violando in tal modo il diritto, una loro mancanza d'interesse”.

Nella misura in cui, i

ricorrenti tornano a contestare la determinazione della sostanza imponibile, il

loro ricorso è pertanto irricevibile.

Considerandi

2.

Reddito dell’attività

indipendente

2.1

Nella sentenza del 31

gennaio 2008, questa Camera aveva annullato la decisione su reclamo dell’Ufficio

circondariale di tassazione di Lugano Campagna ed aveva rinviato a quest’ultimo

gli atti, perché determinasse nuovamente l’importo della rivalutazione del

reddito aziendale, alla luce dei nuovi accertamenti emersi con la verifica intrapresa

dall’Ispettorato fiscale nell’ambito della procedura di ricorso.

Mentre, infatti, il

calcolo del dispendio effettuato dall’Ufficio di tassazione aveva concluso con

una disponibilità positiva di fr. 8'784.–, l’Ispettorato aveva potuto stabilire

che nel corso del 2003 il contribuente aveva pagato una fattura di fr. 23'584.–

della __________.

In tal modo, secondo la

Camera, l’ammanco importante che era così emerso faceva apparire l’aggiunta di

fr. 28'500.– all’utile dichiarato (fr. 1'500.–) decisamente insufficiente.

Come si è già ricordato,

con la sua nuova decisione su reclamo del 12 marzo 2008, l’Ufficio di tassazione

ha commisurato il reddito dell’attività lucrativa indipendente del ricorrente

in fr. 50'000.–, aggiungendo cioè a quanto dichiarato l’importo di fr.

48'500.–.

2.2

Come ripetutamente

rilevato, la ricostruzione del reddito dell’attività lucrativa indipendente del

ricorrente è stata possibile solo mediante il calcolo della disponibilità

finanziaria della sua famiglia.

Con la decisione su

reclamo del 21 dicembre 2005, il calcolo dell’Ufficio di tassazione era il

seguente:

Entrate

uscite

Sostanza:

Variazione debiti

2’500

Redditi:

Reddito attività marito

1’500

Reddito attività moglie

3’000

Pensione e rendita AVS/AI

43’404

Prestazione complementare

4’908

Indennità malattia e

infortunio

12’216

Prestazione complementare

4’908

Deduzioni:

Affitto

16’800

Interessi passivi

21’042

Contributi AVS

3’709

Premi assicurazione malattia

3’188

Spese mediche

2’872

Totale entrate/uscite

69’936

50’111

Disponibilità annua

19’825

Stimando il minimo per il

sostentamento annuo della famiglia del ricorrente (quattro persone) in fr.

42'000.–, l’autorità fiscale aveva valutato l’ammanco in fr. 22'175.–. Come

detto, aveva poi stabilito l’importo da aggiungere al reddito aziendale dichiarato

in fr. 28'500.–.

2.3

In seguito al ricorso ed

alla verifica dell’Ispettorato, alle uscite indicate è stato aggiunto l’importo

di fr. 23'584.–, corrispondente ad una fattura pagata dal contribuente alla __________.

Il ricorrente ha poi sostenuto di aver pagato contributi personali AVS/AI per

fr. 1'236.40.

Alla luce di tali

accertamenti, l’autorità di tassazione ha aggiunto all’importo della rivalutazione

del reddito dell’attività indipendente altri 20'000 franchi.

Con il suo nuovo ricorso

alla Camera di diritto tributario, il contribuente propone un suo calcolo della

disponibilità finanziaria sostanzialmente diverso da quello dell’Ufficio di

tassazione, giungendo ad una disponibilità di fr. 22'104.–.

Rispetto al calcolo

dell’Ufficio di tassazione, queste sono le differenze:

·

contestata la variazione debiti: sarebbe semplicemente frutto di

un “errore di trascrizione”;

·

riduzione prestazione complementare a fr. 4'908.–: l’importo è

stato erroneamente computato due volte;

·

aggiunta alle entrate dell’importo di fr. 15'600.– per affitti incassati

da __________;

·

riduzione contributi AVS da fr. 3'709.– a fr. 1'236.–;

·

rettifica uscita per premi assicurazione malattia da fr. 3'188.–

a fr. 3'187.–;

·

riduzione interessi passivi a fr. 10'845.– “in quanto non riconosciuti

come importi versati”;

·

rettifica dell’uscita per affitti da fr. 16'800.– a fr. 32'400.–:

“intero canone di locazione… senza tener conto della parte versata in

subaffitto per gli uffici della __________”;

·

riduzione della fattura __________ da fr. 23'584.– a fr. 7'984.–,

per considerare la compensazione con l’affitto pagato da quest’ultima.

2.4

Per quanto concerne le

censure appena indicate, si impongono le seguenti considerazioni.

·

La “variazione debiti” risulta semplicemente dalla dichiarazione

del ricorrente: nell’elenco debiti allegato alla dichiarazione fiscale 2003A

aveva indicato un importo del debito al 1° gennaio 2003 di fr. 558'172.–,

mentre in quello allegato alla dichiarazione fiscale 2003B ha indicato un

importo del debito al 31 dicembre 2003 di fr. 555'672.–. Ne consegue che i

debiti privati si sono ridotti nel corso del 2003 nella misura di fr. 2'500.–, importo

che dal punto di vista finanziario costituisce un’uscita del periodo fiscale in

discussione.

·

È per contro condivisibile la censura relativa al doppio computo

delle prestazioni complementari AI. Si tratta tuttavia di una modifica che

riduce la disponibilità finanziaria del ricorrente.

·

Per quanto attiene agli affitti incassati da __________, si può

anche procedere alla rettifica proposta dal ricorrente, come già si era

indicato nella sentenza precedente (cfr. sentenza del 31 gennaio 2008, consid.

2.6

). La stessa è compensata dall’aumento dell’uscita corrispondente.

·

Può anche essere accolta la richiesta di considerare i contributi

AVS/AI pagati nel 2003 per fr. 1'236.–, come peraltro già deciso nella

precedente sentenza (cfr. consid. 2.7. e 5.).

·

Ininfluente la rettifica dei premi dell’assicurazione contro le

malattie, nella misura di fr. 1.–.

·

Non può certamente entrare in considerazione la richiesta di

ridurre gli interessi passivi a fr. 10'845.–. Contrariamente a quanto sostiene

il ricorrente, infatti, la differenza rispetto ai fr. 21'042.– dichiarati non

si spiega con il fatto che non sarebbero stati riconosciuti come “importi

versati”, bensì dipende dalla loro qualifica quali costi d’investimento (cfr.

sentenza del 31 gennaio 2008, consid. 4). Si tratta quindi in ogni caso di

un’uscita finanziaria.

·

Della rettifica dell’uscita per affitti si è già detto.

·

Non può evidentemente essere seguito infine il ragionamento del

ricorrente intorno alla compensazione della fattura alla __________ SA con il

canone di locazione da essa pagato. Anche su questo aspetto si era già

pronunciata la sentenza precedente. Proprio per seguire il ragionamento del

contribuente, si è acconsentito ad indicare in uscita l’importo complessivo di

fr. 32'400.– pagato per la locazione dell’intero immobile, inserendo poi fra le

entrate la somma versata dalla __________ per la locazione della parte

dell’immobile messa a sua disposizione. Non si comprende come si possa ancora

parlare di una compensazione fra il canone di locazione e la fattura della __________.

Riassumendo, il nuovo

calcolo della disponibilità finanziaria che ne risulta è il seguente:

Entrate

uscite

Sostanza:

Variazione debiti

2’500

Redditi:

Reddito attività marito

1’500

Reddito attività moglie

3’000

Pensione e rendita AVS/AI

43’404

Prestazione complementare

4’908

Indennità malattia e

infortunio

12’216

Pigione __________ SA

15’600

Deduzioni:

Affitto

32’400

Interessi passivi

21’042

Contributi AVS

1’236

Premi assicurazione

malattia

3’187

Spese mediche

2’872

Fattura __________ SA

23’584

Totale entrate/uscite

80’628

86’821

Disponibilità annua

- 6’193

Ne consegue che, ancor

prima di considerare il minimo per il sostentamento della famiglia, la

disponibilità risulta già negativa.

2.5

Stimando, come aveva fatto

l’Ufficio di tassazione nella decisione precedente la prima sentenza di questa

Camera (v. supra, consid. 2.2.), il minimo per il sostentamento annuo

della famiglia del ricorrente (quattro persone) in fr. 42'000.–, il reddito

aziendale dichiarato dovrebbe essere aumentato almeno nella misura di fr.

48'000.–.

La commisurazione del

reddito dell’attività lucrativa indipendente in fr. 50'000.– (cioè fr. 48'500.–

in più rispetto a quanto dichiarato) appare pertanto assolutamente ineccepibile

e deve essere confermata, alla luce delle considerazioni che precedono.

3.

Reddito della sostanza

mobiliare, interessi passivi

Per quanto concerne le

censure relative al reddito della sostanza mobiliare (ed in particolar modo ai

vantaggi per l’uso di vetture della società) ed alla deduzione degli interessi

passivi, si tratta di questioni già esaminate nella sentenza precedente

(consid. 3. e 4.), con la quale è stato respinto il ricorso del contribuente. Come

ha rilevato il Tribunale federale, nella sua sentenza del 17 marzo 2008, con

cui ha dichiarato irricevibile il ricorso in materia di diritto pubblico, insieme

con la nuova decisione, sarà impugnabile anche la decisione incidentale resa

dalla Camera di diritto tributario che ne forma la base.

4.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico del

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2'000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 2’100.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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