80.2008.42
Doppia imposizione internazionale: redditi provenienti da “libera professione”, docenti di un master residenti in Italia, attività lucrativa dipendente secondo il diritto svizzero, ritenuta d’imposta
7 luglio 2009Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2008.42
Lugano
7 luglio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Raffaello Balerna, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Andrea Pedroli
e Mauro Mini, astenutisi)
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 18 aprile 2008 contro la decisione del 20 marzo 2008 in materia di imposta
alla fonte.
Fatti
A. Con scritto del 20
febbraio 2006, il __________ si rivolgeva all’allora capo dell’Ufficio delle
imposte alla fonte (UIF). Dopo avere ringraziato il destinatario per l’incontro
concesso a una sua rappresentanza ed alle informazioni telefoniche successive, traeva
delle conclusioni in merito all’assoggettamento di diversi relatori residenti
all’estero, che avevano tenuto conferenze nell’ambito del Master di diritto
tributario. In particolare, rilevava che l’imposta alla fonte avrebbe dovuto
essere trattenuta solo dalla retribuzione di quei docenti che “pur non avendo
una base fissa, esercitano in modo continuativo il loro ruolo di conferenziere
o di insegnante, in modo tale da poter essere assimilati a lavoratori
dipendenti”. Più concretamente, il Centro di competenze tributarie sosteneva di
aver appreso che costituisce attività indipendente quella del relatore che
tiene una conferenza di 4 ore, che tratta un determinato argomento durante due
giorni successivi, per 12 ore in totale, oppure ancora che tiene 3 conferenze
di 12 ore ciascuna nel corso dell’anno, “su temi fiscali molto diversi l’uno
dall’altro”. Nel caso in cui poi la collaborazione si ripetesse per diversi
anni e si inserisse “nel contesto di un programma scolastico con orari fissi”,
sarebbe giustificato il prelevamento dell’imposta anche per il primo anno.
Sulla base di tali
premesse, il Centro concludeva che tutti i docenti interessati dovevano essere
esentati dalla ritenuta dell’imposta alla fonte. La maggior parte di essi,
infatti, aveva insegnato nel 2005 per poche ore; due di essi (__________e __________),
invece, pur avendo insegnato per 40 ore l’uno e 42 l’altro, avevano trattato
temi diversi, compresi in due anni distinti del master, dedicati
rispettivamente al diritto tributario italiano ed a quello internazionale. In applicazione
dell’art. 14 della Convenzione tra la Svizzera e la Repubblica Italiana per
evitare le doppie imposizioni, tutti i docenti in questione dovevano pertanto
essere esentati dall’imposta alla fonte.
B. Sollecitato dalla __________,
il 2 ottobre 2006 l’UIF notificava alla richiedente una decisione di assoggettamento all’imposta alla fonte. Ricordati i criteri che, nel diritto tributario svizzero, permettono di distinguere l’attività dipendente da quella indipendente, affermava
che “l’attività di docente-relatore presso una scuola, in giorni e orari determinati dalla scuola stessa, secondo un preciso programma di formazione prestabilita dalla scuola, davanti a un numero limitato e chiuso di allievi, è da
considerare quale attività dipendente e non quale attività indipendente”. Pertanto,
richiamato l’art. 15 della Convenzione italo-svizzera, stabiliva che il reddito
di tutti i docenti interessati fosse assoggettato alla ritenuta d’imposta alla
fonte.
C. La debitrice
d’imposta impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 26 ottobre 2006.
Rilevato che il diritto internazionale, in casu la convenzione per evitare le doppie imposizioni, prevale sul diritto interno, riteneva applicabile la
disposizione che concerne i redditi dei liberi professionisti e non quella sui
redditi dell’attività dipendente. Richiamava inoltre le direttive inviate dalla
direzione della SUPSI ai singoli dipartimenti, in merito al prelievo
dell’imposta alla fonte, rilevando che erano state approvate dall’allora capo
dell’UIF. Secondo tali direttive, il “collaboratore dipendente esterno con
rimunerazione a titolo personale e attività di lavoro marginale e irregolare
(conferenziere)” non sarebbe stato assoggettato alla ritenuta alla fonte.
Il 5 settembre 2007 si
teneva dinanzi all’UIF un’audizione, al termine della quale l’autorità redigeva
un breve verbale, sottoscritto solo dal rappresentante dell’autorità fiscale.
D. Con decisione del 20 marzo 2008, l’UIF respingeva il reclamo. Dopo aver contestato che la convenzione italo-svizzera propone una definizione del lavoro autonomo e di quello subordinato, sottolineava
che secondo la convenzione stessa alle espressioni non diversamente definite si
deve attribuire il significato che ad esse dà la legislazione dello Stato
contraente che la applica. Secondo il diritto svizzero era quindi determinante
“la misura dell’indipendenza personale ed economica dell’interessato nel
compimento delle proprie mansioni”. Ribadiva quindi che l’attività di
docente-relatore presso una scuola costituisce un’attività dipendente. Negava
poi che i colloqui intercorsi con la reclamante e le direttive da essa emanate
nel 2001 potessero vincolare l’autorità di tassazione, dal punto di vista del
principio della buona fede.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 chiede nuovamente di essere
esentata dall’obbligo di trattenere l’imposta alla fonte sulle prestazioni versate ai conferenzieri ed ai visiting professor residenti in Italia. Sottolinea
che, nella definizione del campo di applicazione dell’art. 14 della convenzione italo-svizzera, si afferma che le attività di carattere educativo e pedagogico rientrano nel
campo della libera professione. Proprio in virtù della chiarezza dell’art. 14
dell’accordo, esclude che sia giustificato il ricorso al diritto interno, come
sostenuto dall’autorità fiscale.
La ricorrente ritiene poi
che non sia applicabile nella fattispecie una sentenza della Camera, che si
riferiva a tre insegnanti che tenevano corsi in Svizzera in base ad un permesso
di lavoro rilasciato loro dall’Ufficio degli stranieri. Le condizioni contrattuali pattuite con i collaboratori della __________ non sono equiparabili a quelle
di insegnanti dipendenti.
A suo avviso, inoltre, la
soluzione contenuta nella decisione impugnata crea una grande incertezza
giuridica, poiché impone di decidere sull’assoggettamento alla ritenuta
d’imposta solo dopo un lungo lasso di tempo.
Per quanto attiene alle
direttive della __________ del 2001, contesta che non siano vincolanti, essendo
state approvate dall’allora capo dell’UIF, ma ritiene che non sia determinante
il solo numero delle ore di lezione svolte.
F. Nelle sue osservazioni del 30 maggio 2008, l’UIF propone di respingere il ricorso.
All’udienza del 6 aprile
2009, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. Delle loro
argomentazioni si dirà in seguito, in quanto necessario.
Diritto
1. 1.1.
La competenza di questa
Camera e la tempestività del ricorso sono date dall’art. 227 cpv. 1 LT.
1.2.
La __________ è un ente
autonomo di diritto pubblico con personalità propria (art. 1 cpv. 1 della legge
sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995; RL
5.3.1.1). Quale presunta debitrice della prestazione imponibile la __________ è
senz’altro legittimata ad impugnare la risoluzione con la quale l’UIF ha
respinto il reclamo proposto contro la decisione di assoggettamento del 2
ottobre 2006 (art. 227 cpv. 1 LT per il rinvio dato dall’art. 212 LT). Assai
dubbia si avvera per contro la capacità di rappresentanza di coloro (__________,
direttrice del dipartimento scienze aziendali e sociali; __________, capo dei
servizi finanziari) che hanno sottoscritto il ricorso per conto della __________.
Organi della __________ sono infatti soltanto il Consiglio dell’istituto e i
Consigli di Dipartimento, oltre a quelli previsti dallo statuto (cfr. art. 6
cpv. 2 e 3 legge sulla SUPSI) che per quanto qui interessa nulla di specifico
aggiunge a quanto contemplato dalla legge. Sulla questione non occorre tuttavia
soffermarsi ulteriormente, poiché il gravame va comunque respinto nel merito
per le ragioni che saranno esposte nei considerandi che seguono.
Considerandi
2.
2.1.
Sono
soggetti ad una trattenuta d’imposta alla fonte per il loro reddito da attività
lucrativa dipendente:
a. i
lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri,
hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo, per
l’imposta federale diretta, l’art. 83 LIFD);
b. i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera,
esercitano un’attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l’imposta federale diretta,
l’art. 91 LIFD).
L’imposta è
prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD).
2.2
Secondo gli articoli 121
cpv. 1 LT e 100 cpv. 1 LIFD, il debitore della prestazione imponibile ha, tra
l’altro, l’obbligo di trattenere l’imposta dovuta alla scadenza delle
prestazioni pecuniarie (lett. a) e di fornire al contribuente una
distinta o un’attestazione relativa alla trattenuta d’imposta (lett. b).
In caso di contestazione, il debitore della prestazione imponibile può esigere
dall’autorità di tassazione, sino alla fine del mese di marzo dell’anno che segue
la scadenza della prestazione, una decisione in merito all’esistenza e
all’estensione dell’assoggettamento (art. 210 cpv. 1 LT; art. 137 cpv. 1 LIFD).
2.3
Si tratta di una cosiddetta
decisione d’accertamento, ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 lett. b
della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), prevista da
tutte le procedure di tassazione spontanea, in cui è lo stesso debitore
d’imposta che si sostituisce all’autorità fiscale, senza tuttavia possedere le
medesime cognizioni in materia (Pedroli,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. 3 ad art. 137 LIFD, p. 1294).
Contro questa decisione è
data facoltà di reclamo all’Ufficio delle imposte alla fonte entro il termine
di 30 giorni. Contro la decisione su reclamo è poi data facoltà di ricorso, sempre
nel termine di 30 giorni, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
(cfr. Direttiva n. 01/2005,
Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio,
dicembre 2004, valida dal 1° gennaio 2005, pag. 12; art. 212 LT e 140 cpv. 1
LIFD).
3.
3.1.
Come esposto in narrativa,
con scritto del 20 febbraio 2006, il Centro di competenze tributarie della __________
si rivolgeva all’allora capo dell’UIF, traendo le sue conclusioni in merito
all’assoggettamento di diversi relatori residenti all’estero, che avevano
tenuto conferenze nell’ambito del “__________”, organizzato dalla medesima
scuola. Si trattava, in fondo, di una semplice presa di posizione, che faceva
seguito ad un incontro ed alle successive conversazioni telefoniche
intrattenute con l’autorità fiscale. A mente sua, tutti i docenti interessati (elencati
in un documento allegato) andavano esentati dalla ritenuta dell’imposta alla
fonte, conformemente a quanto disposto dall’art. 14 della Convenzione tra la
Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni (CDI-I; RS
0.672.945
).
Successivamente, in data
26.
settembre 2006, il Centro di competenze tributarie si rivolgeva nuovamente all’autorità
di tassazione, sollecitando, questa volta espressamente, una formale decisione
di assoggettamento. Decisione che veniva notificata alla __________ la
settimana seguente, il 2 ottobre 2006, con il titolo “Insegnanti corso
postdiploma 2004/2005: decisione di assoggettamento all’imposta alla fonte”.
3.2
Riallacciandosi a quanto
dispone l’art. 5 PA, dottrina e giurisprudenza definiscono la decisione come un
atto d’imperio, di carattere individuale e concreto, che si rivolge di
principio ad una persona soltanto o a un numero di persone determinato e che
regola in modo vincolante e coercibile un rapporto giuridico retto dal diritto
pubblico (Borghi/Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1 LPamm; v.
inoltre Scolari, Diritto
amministrativo, Vol. I, Bellinzona 1988, n. 203, p. 137).
Perlomeno a prima vista, la
decisione d’accertamento dell’UIF potrebbe apparire lacunosa. In
effetti, come evidenziato dalla stessa ricorrente in occasione di un’udienza
tenutasi dinanzi a questa Camera il 6 aprile 2009, l’autorità di tassazione si
limita a concludere che “il reddito da attività dipendente di tutti gli insegnanti
__________ qui oggetto di disamina, dovrà essere assoggettato alla trattenuta
d’imposta alla fonte nel nostro Cantone”, senza tuttavia indicare chiaramente
di quali docenti residenti all’estero si tratti. In realtà, a un esame più attento,
gli aspetti formali della decisione in disamina non possono esaurirsi in questi
soli termini. Dal suo titolo e dall’elenco allegato allo scritto del 20
febbraio 2006, emerge chiaramente che la decisione d’accertamento riguarda un
caso ben definito (corso postdiploma 2004/2005) e si rivolge ad un gruppo di
persone facilmente individuabili.
In simili circostanze, semplici
ragioni di economia processuale, già suggeriscono a questa Camera
di pronunciarsi nel merito, evitando di
retrocedere gli atti all’UIF per l’emanazione di una nuova decisione. Si
aggiunga inoltre che la facoltà del destinatario di invocare vizi formali trova
in ogni caso il suo limite nel principio della buona fede (DTF 107 Ia 72
consid. 4a p. 76; RDAT 1989 n. 28 p. 87 consid. 5). Il destinatario di un’omessa
o irregolare notificazione di una decisione ha sì il diritto di impugnarla
anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può certo differire
la sua azione a piacimento; al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri
diritti, non appena a conoscenza dell’esistenza di una decisione che lo riguarda (ZBl 95/1994 p. 529 consid. 2b; DTF 112 Ib 417 consid. 2d p. 422, 107 Ia 72
consid. 4a p. 76, 102 Ib 93 consid. 3; STF del 13 giugno 1996 in re E.M., inedita,
consid. 5a; inoltre Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, 4a ediz., Vol. II,
Basilea 1993, n. 1920). Se un contribuente acconsente ad una procedura
di tassazione, il principio di buona fede esclude quindi che nel successivo
procedimento di reclamo o addirittura di ricorso possa pretendere
l’annullamento della tassazione e l’avvio di un nuovo procedimento per verificare
una questione formale, come quella sollevata dalla ricorrente in occasione
dell’udienza del 6 aprile 2009.
4.
4.1.
Nel merito, la ricorrente ritiene
sostanzialmente che un’attività lucrativa va qualificata “indipendente” oppure
“dipendente” in base alle chiare disposizioni degli art. 14 e 15 CDI-I. Chiede
pertanto di essere esentata dall’obbligo di trattenere l’imposta alla fonte
sulle prestazioni versate ai conferenzieri ed ai visiting professor
residenti in Italia, trattandosi di un’attività di carattere “educativo e
pedagogico” ai sensi dell’art. 14 cifra 2 CDI-I. Di parere avverso l’UIF,
secondo cui la soluzione al caso va ricercata nel diritto interno.
4.2
In una sentenza del 27
ottobre 1995, questa Camera ha già avuto modo di stabilire che non svolgono
attività indipendente, e non possono pertanto invocare l’art. 14 CDI-I, dei
docenti residenti in Italia, che tengono lezioni in una scuola ticinese, anche
se essi risultano formalmente retribuiti da una società con sede in Italia, la
quale emette delle fatture alla scuola svizzera (CDT n. 80.95.149 del 27 ottobre
1995, in: RDAT I-1996 n. 18t). Come osservato dalla ricorrente, è ben vero che
il suo caso differisce da quello al centro della citata sentenza per il fatto
che i docenti avevano dovuto richiedere e ottenere, proprio perché considerati
salariati, il rilascio dell’allora indispensabile permesso di lavoro. Come aggiunto
all’udienza dalla stessa ricorrente, è inoltre innegabile che nella suddetta sentenza
ci si è limitati a citare l’art. 14 CDI-I, senza soffermarsi sulla sua portata
e, più in generale, su quella dei trattati bilaterali o multilaterali fra i
diversi Stati (cfr., al proposito, Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 113). Per le
ragioni esposte qui di seguito, resta però il fatto che un’attività lucrativa
va qualificata di “dipendente” oppure “indipendente” in base all’ordinamento
interno.
4.3
Secondo
l’art. 14 cifra 1 CDI-I, tuttora in vigore, i redditi che un residente di uno
Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre
attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell’altro Stato
contraente di una base fissa per l’esercizio della sua attività. Ove disponga
di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato ma limitatamente
alla parte attribuibile a detta base fissa. Secondo l’art. 14 cifra 2 della
Convenzione, l’espressione “libera professione” comprende in particolare le
attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico,
educativo e pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati,
ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
L’art. 14 CDI-I non
definisce invece l’attività lucrativa indipendente, così come l’art. 15 CDI-I
non specifica la nozione di attività lucrativa dipendente (Locher, Einführung in das
internationale Steuerrecht der Schweiz, 2a
ediz., Berna 2000, p. 426). Soffermandosi sulle nozioni di
“salario, stipendio e remunerazione analoga” contenute nell’art. 15 del Modello
OCSE, la dottrina dichiara espressamente che i criteri determinanti per
stabilire se una remunerazione è legata ad un’attività dipendente oppure indipendente
sono quelli di diritto interno (Oberson,
Précis de droit fiscal international, 3a ediz.,
Berna 2009, p. 174).
4.4
Del resto,
le Convenzioni di doppia imposizione (CDI), per definizione, limitano o
escludono un’imposizione stabilita dal diritto interno, ma non possono in
nessun caso istituire una sorta d’imposizione non prevista dal diritto svizzero
(decisione TF n.2C.625/2008 del 30 gennaio 2009; RDAF 2001 II 269; DTF 117 Ib
366). La dottrina parla a tal proposito di effetto negativo delle CDI,
nel senso che esse si limitano a prevenire una doppia imposizione dovuta alla
collisione di norme di diritto interno, senza sancire positivamente il diritto
di imporre, che deve rimanere fondato sul diritto interno (Oberson, op. cit., p. 43).
È quindi
immediatamente evidente che una fattispecie a carattere internazionale va
giudicata, dapprima, alla luce del diritto fiscale interno. Solo in un secondo
momento, le regole contenute nelle CDI permetteranno, se necessario, di delimitare
la portata di una norma di diritto interno.
4.5
Le attività
elencate alla cifra 2 dell’art. 14 CDI-I possono così essere esercitate, in
linea di principio, sia a titolo indipendente sia a titolo dipendente,
sia a titolo principale sia a titolo accessorio. Come accennato dall’autorità
di tassazione nelle osservazioni al ricorso, un’attività a carattere “educativo
e pedagogico” può essere qualificata di dipendente, se svolta per esempio alle
dipendenze di un istituto, oppure di indipendente, se si tratta per esempio di
una semplice partecipazione ad una conferenza.
Gli art. 14 e 15 CDI-I
tornano invece utili in caso di doppia imposizione, allo scopo di delimitare la
portata delle norme di diritto interno. Si noti, a tal proposito, che nelle CDI
non sono state previste speciali norme di conflitto relative alle remunerazioni
ricevute da relatori universitari e, più in generale, professori in visita
(Modello di Convenzione fiscale
sui redditi e sul capitale, traduzione a cura di Guglielmo Maisto, Milano 2004,
n. 11 ad art. 15, p. 228). Da parte sua, l’art. 17 CDI-I si riferisce
unicamente ai redditi di artisti e sportivi. A differenza dell’art. 92 LIFD, le
CDI non vi associano anche i conferenzieri, ai quali tornano pertanto applicabili
le disposizioni generali: l’art. 14 CDI-I se si tratta di un’attività lucrativa
indipendente, l’art. 15 CDI-I se si tratta invece di un’attività lucrativa
dipendente (Pedroli, op. cit., n.
30.
ad art. 92 LIFD, p. 1055).
5.
5.1.
A livello
interno, dottrina e prassi parlano di “attività lucrativa indipendente” (selbständige Erwerbstätigkeit) quando essa si
svolge in base ad una organizzazione propria, liberamente scelta, che si
manifesta all’esterno e si esercita per conto ed a rischio proprio del contribuente. Per lo più si richiede l’impiego sia di lavoro sia di capitale (cfr. Reich, Der Begriff der selbständigen
Erwerbstätigkeit im Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, in: Knapp [a
cura di], Problèmes actuels de droit fiscal – Mélanges en l’honneur du
Professeur Raoul Oberson, Basilea/Francoforte 1995, p. 121; Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht,
Berna 1986, p. 53; Reimann/Zuppinger/Schärrer,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. II, Berna 1971, p. 44). L’attività
indipendente si distingue pertanto da quella dipendente sotto diversi punti di
vista. In primo luogo, al lavoratore dipendente manca l’elemento dell’indipendenza
economica; egli è vincolato dal suo rapporto di lavoro e presta la sua attività
in condizione di dipendenza personale, sotto la direzione altrui, con il
compito di tutelare interessi altrui. Inoltre, il lavoratore dipendente non
opera a proprio rischio, mancando l’elemento del rischio d’impresa; certo, può
essere chiamato a rispondere se non esegue bene i compiti che gli sono
affidati, ma il rischio è comunque sopportato dal datore di lavoro. Infine,
diversamente dal lavoratore indipendente, quello dipendente non ha bisogno di alcun
capitale per conseguire il suo reddito: quest’ultimo è la semplice
controprestazione per il suo lavoro.
Nella già ricordata
sentenza del 27 ottobre 1995, questa Camera ha concluso che l’attività dei
docenti presso una scuola cantonale, in giorni ed orari determinati dalla
scuola stessa, secondo un preciso programma di formazione prestabilito dalla
scuola, davanti ad un numero limitato e chiuso di allievi che hanno regolarmente
pagato la quota di iscrizione al corso, è da considerare quale attività dipendente
e non quale attività indipendente (RDAT I-1996 n. 18t).
5.2
La casistica è invero
molto più dettagliata nel campo delle assicurazioni sociali, ove, analogamente
a quanto previsto per l’imposizione alla fonte, i contributi da dedurre dal
reddito del lavoratore dipendente devono essere versati periodicamente dal
datore di lavoro alle casse di compensazione (per esempio, art. 14 cpv. 1
LAVS). Può allora essere utile rinviare alle Direttive sul
salario determinante (DSD) nell’AVS/AI e nelle IPG, edite dall’Ufficio federale
delle assicurazioni sociali, e più in generale alla prassi instauratasi in
questo campo. Per quanto qui di interesse, al punto 4, intitolato “Liberi
docenti e insegnanti retribuiti in modo analogo”, le DSD specificano che “di
regola, non rientrano nel salario determinante retribuzioni per corsi che sono
tenuti solo occasionalmente”. In una sentenza del 6 aprile 2001, il Tribunale
federale delle assicurazioni ha inoltre affermato che (solo) l’organizzazione
occasionale di conferenze tenute da un relatore che non appartiene al corpo di
insegnanti deve essere considerata come un’attività indipendente (Pratique VSI
4/2001 p. 178).
Ciò porta
inevitabilmente a concludere, e contrario, che i corsi tenuti dai docenti-relatori
menzionati nella lista allegata allo scritto del 20 febbraio 2006, tutti
legati alla __________ da un accordo di collaborazione, vanno
considerati quale attività dipendente, a prescindere dal numero di ore
effettuate.
5.3
Del tutto irrilevante, al
riguardo, è l’apparente contraddizione, ventilata all’udienza, con la prassi
adottata dalle competenti autorità fiscali italiane, che qualificherebbero una
simile attività di docente-relatore universitario quale “indipendente”. Si
tratta infatti di un problema inerente al diritto interno italiano, che per di
più esula dall’oggetto del presente ricorso e dalle competenze di questa
Camera.
Certo, per i relatori
universitari con residenza in Italia, non può essere negato un potenziale
rischio di doppia imposizione, ma anche in questa ipotesi, essi vanno
rassicurati. Infatti, secondo l’art. 26 cifra 1 CDI-I, quando un
residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da
entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una
imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli
può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di
detti Stati, sottoporre il caso all’autorità competente dello Stato contraente
di cui è residente (…). Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che
seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non
conforme alla Convenzione. Secondo le cifre 2 a 4 della citata norma,
l’autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado
di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il
caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro
Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla
Convenzione (cifra 2). Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno
del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà
o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione.
Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione
nei casi non previsti dalla Convenzione (cifra 3). Una commissione mista,
formata di rappresentanti designati dalle stesse autorità competenti, avrà
competenza per regolare amichevolmente i casi controversi risultanti
dall’applicazione e dalla interpretazione della Convenzione (cifra 4).
5.4
Irrilevante risulta pure
l’argomentazione secondo cui la soluzione contenuta nella decisione impugnata creerebbe una grande incertezza giuridica. Come precedentemente esposto, in caso
di dubbio, il debitore della prestazione imponibile può esigere dall’autorità
di tassazione, sino alla fine del mese di marzo dell’anno che segue la scadenza
della prestazione, una decisione in merito all’esistenza e all’estensione
dell’assoggettamento (art. 210 cpv. 1 LT; art. 137 cpv. 1 LIFD), senza
dimenticare inoltre che le ore di lavoro effettuate dai singoli
docenti-relatori sono ininfluenti ai fini della qualifica della loro attività, sicché
non si impone di decidere sull’assoggettamento alla ritenuta d’imposta solo
dopo un lungo lasso di tempo.
6.
6.1.
Da ultimo,
la ricorrente rinvia alle direttive interne della __________, apparentemente approvate
dall’allora capo dell’UIF, in base alle quali “il collaboratore dipendente
esterno con rimunerazione a titolo personale e attività di lavoro marginale e
irregolare (conferenziere)” non sarebbe stato assoggettato alla ritenuta alla
fonte.
6.2
Il principio della buona
fede (Treu und Glauben), direttamente deducibile dall’art. 9 Cost. fed.,
vieta alle autorità un comportamento contraddittorio e garantisce ai cittadini
la protezione della giustificata fiducia. Deriva tra l’altro da questo principio
che le informazioni ed assicurazioni inesatte o contrarie al diritto date da un
organo dell’amministrazione, vincolano, sotto determinate condizioni, l’autorità.
La realizzazione di questo effetto dipende specialmente dalla questione di sapere
se il cittadino, osservando la diligenza richiesta dalle circostanze, avrebbe potuto
riconoscere l’inesattezza dell’informazione nonché l’incompetenza dell’autorità
(ASA 60 p. 56, 55 p. 391; DTF 117 Ia p. 297.). Secondo la dottrina e la
giurisprudenza, di regola un’informazione erronea rilasciata dall’autorità amministrativa
è vincolante, se:
a) l’informazione
è stata data senza riserve per un determinato caso unico, in base ad una
completa ed esatta esposizione della fattispecie;
b) l’autorità
in questione era competente a rilasciarla o si poteva comunque ritenere in
buona fede che lo fosse;
c) il
cittadino che vi ha fatto affidamento non poteva riconoscerne immediatamente l’inesattezza;
d) il
cittadino ha preso, confidando nell’esattezza dell’informazione, delle disposizioni
che non possono più essere revocate senza pregiudizio;
e) l’ordinamento
legale non è mutato nel frattempo
(DTF 131 II 627 consid. 6.1;
121.
II 473 consid. 2c; 119 Ib 229 consid. 4c; 117 Ia 285 consid. 2b; Baur, Auskünfte und
Zusagen der Steuerbehörden an Private im schweizerischen Steuerrecht, tesi,
Zurigo 1979, p. 216 ss.; Imboden/Rhinow,
Verwaltungsrechtssprechung, I, num. 75 B III 3; Soldini,
Il principio della buona fede nel diritto delle assicurazioni sociali, in:
Evoluzione del diritto delle assicurazioni sociali - Miscellanea per il 75°
anniversario del Tribunale federale delle assicurazioni, Berna 1992, p. 103,
nota 4; Blumenstein/Locher, op.
cit., p. 28).
6.3
Nel caso in discussione
difetta già la prima condizione, ove si pensi appena che le direttive interne,
intitolate “Regole generali per il trattamento dell’imposta alla fonte per
conferenzieri, dipendenti, o indipendenti senza domicilio o dimora fiscale in
Svizzera”, non si riferiscono ad un caso unico, ma per loro stessa natura hanno
carattere generale e astratto. Non si vede poi quali potrebbero
essere le “disposizioni” che l’insorgente avrebbe preso in base alla
promessa ricevuta e che “non possono più essere revocate senza pregiudizio”.
7.
In quanto
ricevibile, il ricorso deve essere conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese
processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. In quanto ricevibile, il ricorso
è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1'000.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 1'080.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
vicepresidente: Il segretario: