Lexipedia

Decisione

80.2008.42

Doppia imposizione internazionale: redditi provenienti da “libera professione”, docenti di un master residenti in Italia, attività lucrativa dipendente secondo il diritto svizzero, ritenuta d’imposta

7 luglio 2009Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con scritto del 20

febbraio 2006, il __________ si rivolgeva all’allora capo dell’Ufficio delle

imposte alla fonte (UIF). Dopo avere ringraziato il destinatario per l’incontro

concesso a una sua rappresentanza ed alle informazioni telefoniche successive, traeva

delle conclusioni in merito all’assoggettamento di diversi relatori residenti

all’estero, che avevano tenuto conferenze nell’ambito del Master di diritto

tributario. In particolare, rilevava che l’imposta alla fonte avrebbe dovuto

essere trattenuta solo dalla retribuzione di quei docenti che “pur non avendo

una base fissa, esercitano in modo continuativo il loro ruolo di conferenziere

o di insegnante, in modo tale da poter essere assimilati a lavoratori

dipendenti”. Più concretamente, il Centro di competenze tributarie sosteneva di

aver appreso che costituisce attività indipendente quella del relatore che

tiene una conferenza di 4 ore, che tratta un determinato argomento durante due

giorni successivi, per 12 ore in totale, oppure ancora che tiene 3 conferenze

di 12 ore ciascuna nel corso dell’anno, “su temi fiscali molto diversi l’uno

dall’altro”. Nel caso in cui poi la collaborazione si ripetesse per diversi

anni e si inserisse “nel contesto di un programma scolastico con orari fissi”,

sarebbe giustificato il prelevamento dell’imposta anche per il primo anno.

Sulla base di tali

premesse, il Centro concludeva che tutti i docenti interessati dovevano essere

esentati dalla ritenuta dell’imposta alla fonte. La maggior parte di essi,

infatti, aveva insegnato nel 2005 per poche ore; due di essi (__________e __________),

invece, pur avendo insegnato per 40 ore l’uno e 42 l’altro, avevano trattato

temi diversi, compresi in due anni distinti del master, dedicati

rispettivamente al diritto tributario italiano ed a quello internazionale. In applicazione

dell’art. 14 della Convenzione tra la Svizzera e la Repubblica Italiana per

evitare le doppie imposizioni, tutti i docenti in questione dovevano pertanto

essere esentati dall’imposta alla fonte.

B. Sollecitato dalla __________,

il 2 ottobre 2006 l’UIF notificava alla richiedente una decisione di assoggettamento all’imposta alla fonte. Ricordati i criteri che, nel diritto tributario svizzero, permettono di distinguere l’attività dipendente da quella indipendente, affermava

che “l’attività di docente-relatore presso una scuola, in giorni e orari determinati dalla scuola stessa, secondo un preciso programma di formazione prestabilita dalla scuola, davanti a un numero limitato e chiuso di allievi, è da

considerare quale attività dipendente e non quale attività indipendente”. Pertanto,

richiamato l’art. 15 della Convenzione italo-svizzera, stabiliva che il reddito

di tutti i docenti interessati fosse assoggettato alla ritenuta d’imposta alla

fonte.

C. La debitrice

d’imposta impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 26 ottobre 2006.

Rilevato che il diritto internazionale, in casu la convenzione per evitare le doppie imposizioni, prevale sul diritto interno, riteneva applicabile la

disposizione che concerne i redditi dei liberi professionisti e non quella sui

redditi dell’attività dipendente. Richiamava inoltre le direttive inviate dalla

direzione della SUPSI ai singoli dipartimenti, in merito al prelievo

dell’imposta alla fonte, rilevando che erano state approvate dall’allora capo

dell’UIF. Secondo tali direttive, il “collaboratore dipendente esterno con

rimunerazione a titolo personale e attività di lavoro marginale e irregolare

(conferenziere)” non sarebbe stato assoggettato alla ritenuta alla fonte.

Il 5 settembre 2007 si

teneva dinanzi all’UIF un’audizione, al termine della quale l’autorità redigeva

un breve verbale, sottoscritto solo dal rappresentante dell’autorità fiscale.

D. Con decisione del 20 marzo 2008, l’UIF respingeva il reclamo. Dopo aver contestato che la convenzione italo-svizzera propone una definizione del lavoro autonomo e di quello subordinato, sottolineava

che secondo la convenzione stessa alle espressioni non diversamente definite si

deve attribuire il significato che ad esse dà la legislazione dello Stato

contraente che la applica. Secondo il diritto svizzero era quindi determinante

“la misura dell’indipendenza personale ed economica dell’interessato nel

compimento delle proprie mansioni”. Ribadiva quindi che l’attività di

docente-relatore presso una scuola costituisce un’attività dipendente. Negava

poi che i colloqui intercorsi con la reclamante e le direttive da essa emanate

nel 2001 potessero vincolare l’autorità di tassazione, dal punto di vista del

principio della buona fede.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 chiede nuovamente di essere

esentata dall’obbligo di trattenere l’imposta alla fonte sulle prestazioni versate ai conferenzieri ed ai visiting professor residenti in Italia. Sottolinea

che, nella definizione del campo di applicazione dell’art. 14 della convenzione italo-svizzera, si afferma che le attività di carattere educativo e pedagogico rientrano nel

campo della libera professione. Proprio in virtù della chiarezza dell’art. 14

dell’accordo, esclude che sia giustificato il ricorso al diritto interno, come

sostenuto dall’autorità fiscale.

La ricorrente ritiene poi

che non sia applicabile nella fattispecie una sentenza della Camera, che si

riferiva a tre insegnanti che tenevano corsi in Svizzera in base ad un permesso

di lavoro rilasciato loro dall’Ufficio degli stranieri. Le condizioni contrattuali pattuite con i collaboratori della __________ non sono equiparabili a quelle

di insegnanti dipendenti.

A suo avviso, inoltre, la

soluzione contenuta nella decisione impugnata crea una grande incertezza

giuridica, poiché impone di decidere sull’assoggettamento alla ritenuta

d’imposta solo dopo un lungo lasso di tempo.

Per quanto attiene alle

direttive della __________ del 2001, contesta che non siano vincolanti, essendo

state approvate dall’allora capo dell’UIF, ma ritiene che non sia determinante

il solo numero delle ore di lezione svolte.

F. Nelle sue osservazioni del 30 maggio 2008, l’UIF propone di respingere il ricorso.

All’udienza del 6 aprile

2009, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. Delle loro

argomentazioni si dirà in seguito, in quanto necessario.

Diritto

1. 1.1.

La competenza di questa

Camera e la tempestività del ricorso sono date dall’art. 227 cpv. 1 LT.

1.2.

La __________ è un ente

autonomo di diritto pubblico con personalità propria (art. 1 cpv. 1 della legge

sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale

della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995; RL

5.3.1.1). Quale presunta debitrice della prestazione imponibile la __________ è

senz’altro legittimata ad impugnare la risoluzione con la quale l’UIF ha

respinto il reclamo proposto contro la decisione di assoggettamento del 2

ottobre 2006 (art. 227 cpv. 1 LT per il rinvio dato dall’art. 212 LT). Assai

dubbia si avvera per contro la capacità di rappresentanza di coloro (__________,

direttrice del dipartimento scienze aziendali e sociali; __________, capo dei

servizi finanziari) che hanno sottoscritto il ricorso per conto della __________.

Organi della __________ sono infatti soltanto il Consiglio dell’istituto e i

Consigli di Dipartimento, oltre a quelli previsti dallo statuto (cfr. art. 6

cpv. 2 e 3 legge sulla SUPSI) che per quanto qui interessa nulla di specifico

aggiunge a quanto contemplato dalla legge. Sulla questione non occorre tuttavia

soffermarsi ulteriormente, poiché il gravame va comunque respinto nel merito

per le ragioni che saranno esposte nei considerandi che seguono.

Considerandi

2.

2.1.

Sono

soggetti ad una trattenuta d’imposta alla fonte per il loro reddito da attività

lucrativa dipendente:

a. i

lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri,

hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo, per

l’imposta federale diretta, l’art. 83 LIFD);

b. i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera,

esercitano un’attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l’imposta federale diretta,

l’art. 91 LIFD).

L’imposta è

prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD).

2.2

Secondo gli articoli 121

cpv. 1 LT e 100 cpv. 1 LIFD, il debitore della prestazione imponibile ha, tra

l’altro, l’obbligo di trattenere l’imposta dovuta alla scadenza delle

prestazioni pecuniarie (lett. a) e di fornire al contribuente una

distinta o un’attestazione relativa alla trattenuta d’imposta (lett. b).

In caso di contestazione, il debitore della prestazione imponibile può esigere

dall’autorità di tassazione, sino alla fine del mese di marzo dell’anno che segue

la scadenza della prestazione, una decisione in merito all’esistenza e

all’estensione dell’assoggettamento (art. 210 cpv. 1 LT; art. 137 cpv. 1 LIFD).

2.3

Si tratta di una cosiddetta

decisione d’accertamento, ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 lett. b

della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), prevista da

tutte le procedure di tassazione spontanea, in cui è lo stesso debitore

d’imposta che si sostituisce all’autorità fiscale, senza tuttavia possedere le

medesime cognizioni in materia (Pedroli,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea 2008, n. 3 ad art. 137 LIFD, p. 1294).

Contro questa decisione è

data facoltà di reclamo all’Ufficio delle imposte alla fonte entro il termine

di 30 giorni. Contro la decisione su reclamo è poi data facoltà di ricorso, sempre

nel termine di 30 giorni, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

(cfr. Direttiva n. 01/2005,

Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio,

dicembre 2004, valida dal 1° gennaio 2005, pag. 12; art. 212 LT e 140 cpv. 1

LIFD).

3.

3.1.

Come esposto in narrativa,

con scritto del 20 febbraio 2006, il Centro di competenze tributarie della __________

si rivolgeva all’allora capo dell’UIF, traendo le sue conclusioni in merito

all’assoggettamento di diversi relatori residenti all’estero, che avevano

tenuto conferenze nell’ambito del “__________”, organizzato dalla medesima

scuola. Si trattava, in fondo, di una semplice presa di posizione, che faceva

seguito ad un incontro ed alle successive conversazioni telefoniche

intrattenute con l’autorità fiscale. A mente sua, tutti i docenti interessati (elencati

in un documento allegato) andavano esentati dalla ritenuta dell’imposta alla

fonte, conformemente a quanto disposto dall’art. 14 della Convenzione tra la

Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni (CDI-I; RS

0.672.945

).

Successivamente, in data

26.

settembre 2006, il Centro di competenze tributarie si rivolgeva nuovamente all’autorità

di tassazione, sollecitando, questa volta espressamente, una formale decisione

di assoggettamento. Decisione che veniva notificata alla __________ la

settimana seguente, il 2 ottobre 2006, con il titolo “Insegnanti corso

postdiploma 2004/2005: decisione di assoggettamento all’imposta alla fonte”.

3.2

Riallacciandosi a quanto

dispone l’art. 5 PA, dottrina e giurisprudenza definiscono la decisione come un

atto d’imperio, di carattere individuale e concreto, che si rivolge di

principio ad una persona soltanto o a un numero di persone determinato e che

regola in modo vincolante e coercibile un rapporto giuridico retto dal diritto

pubblico (Borghi/Corti, Compendio

di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1 LPamm; v.

inoltre Scolari, Diritto

amministrativo, Vol. I, Bellinzona 1988, n. 203, p. 137).

Perlomeno a prima vista, la

decisione d’accertamento dell’UIF potrebbe apparire lacunosa. In

effetti, come evidenziato dalla stessa ricorrente in occasione di un’udienza

tenutasi dinanzi a questa Camera il 6 aprile 2009, l’autorità di tassazione si

limita a concludere che “il reddito da attività dipendente di tutti gli insegnanti

__________ qui oggetto di disamina, dovrà essere assoggettato alla trattenuta

d’imposta alla fonte nel nostro Cantone”, senza tuttavia indicare chiaramente

di quali docenti residenti all’estero si tratti. In realtà, a un esame più attento,

gli aspetti formali della decisione in disamina non possono esaurirsi in questi

soli termini. Dal suo titolo e dall’elenco allegato allo scritto del 20

febbraio 2006, emerge chiaramente che la decisione d’accertamento riguarda un

caso ben definito (corso postdiploma 2004/2005) e si rivolge ad un gruppo di

persone facilmente individuabili.

In simili circostanze, semplici

ragioni di economia processuale, già suggeriscono a questa Camera

di pronunciarsi nel merito, evitando di

retrocedere gli atti all’UIF per l’emanazione di una nuova decisione. Si

aggiunga inoltre che la facoltà del destinatario di invocare vizi formali trova

in ogni caso il suo limite nel principio della buona fede (DTF 107 Ia 72

consid. 4a p. 76; RDAT 1989 n. 28 p. 87 consid. 5). Il destinatario di un’omessa

o irregolare notificazione di una decisione ha sì il diritto di impugnarla

anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può certo differire

la sua azione a piacimento; al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri

diritti, non appena a conoscenza dell’esistenza di una decisione che lo riguarda (ZBl 95/1994 p. 529 consid. 2b; DTF 112 Ib 417 consid. 2d p. 422, 107 Ia 72

consid. 4a p. 76, 102 Ib 93 consid. 3; STF del 13 giugno 1996 in re E.M., inedita,

consid. 5a; inoltre Knapp,

Grundlagen des Verwaltungsrechts, 4a ediz., Vol. II,

Basilea 1993, n. 1920). Se un contribuente acconsente ad una procedura

di tassazione, il principio di buona fede esclude quindi che nel successivo

procedimento di reclamo o addirittura di ricorso possa pretendere

l’annullamento della tassazione e l’avvio di un nuovo procedimento per verificare

una questione formale, come quella sollevata dalla ricorrente in occasione

dell’udienza del 6 aprile 2009.

4.

4.1.

Nel merito, la ricorrente ritiene

sostanzialmente che un’attività lucrativa va qualificata “indipendente” oppure

“dipendente” in base alle chiare disposizioni degli art. 14 e 15 CDI-I. Chiede

pertanto di essere esentata dall’obbligo di trattenere l’imposta alla fonte

sulle prestazioni versate ai conferenzieri ed ai visiting professor

residenti in Italia, trattandosi di un’attività di carattere “educativo e

pedagogico” ai sensi dell’art. 14 cifra 2 CDI-I. Di parere avverso l’UIF,

secondo cui la soluzione al caso va ricercata nel diritto interno.

4.2

In una sentenza del 27

ottobre 1995, questa Camera ha già avuto modo di stabilire che non svolgono

attività indipendente, e non possono pertanto invocare l’art. 14 CDI-I, dei

docenti residenti in Italia, che tengono lezioni in una scuola ticinese, anche

se essi risultano formalmente retribuiti da una società con sede in Italia, la

quale emette delle fatture alla scuola svizzera (CDT n. 80.95.149 del 27 ottobre

1995, in: RDAT I-1996 n. 18t). Come osservato dalla ricorrente, è ben vero che

il suo caso differisce da quello al centro della citata sentenza per il fatto

che i docenti avevano dovuto richiedere e ottenere, proprio perché considerati

salariati, il rilascio dell’allora indispensabile permesso di lavoro. Come aggiunto

all’udienza dalla stessa ricorrente, è inoltre innegabile che nella suddetta sentenza

ci si è limitati a citare l’art. 14 CDI-I, senza soffermarsi sulla sua portata

e, più in generale, su quella dei trattati bilaterali o multilaterali fra i

diversi Stati (cfr., al proposito, Blumenstein/Locher,

System des Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 113). Per le

ragioni esposte qui di seguito, resta però il fatto che un’attività lucrativa

va qualificata di “dipendente” oppure “indipendente” in base all’ordinamento

interno.

4.3

Secondo

l’art. 14 cifra 1 CDI-I, tuttora in vigore, i redditi che un residente di uno

Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre

attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto

Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell’altro Stato

contraente di una base fissa per l’esercizio della sua attività. Ove disponga

di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato ma limitatamente

alla parte attribuibile a detta base fissa. Secondo l’art. 14 cifra 2 della

Convenzione, l’espressione “libera professione” comprende in particolare le

attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico,

educativo e pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati,

ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

L’art. 14 CDI-I non

definisce invece l’attività lucrativa indipendente, così come l’art. 15 CDI-I

non specifica la nozione di attività lucrativa dipendente (Locher, Einführung in das

internationale Steuerrecht der Schweiz, 2a

ediz., Berna 2000, p. 426). Soffermandosi sulle nozioni di

“salario, stipendio e remunerazione analoga” contenute nell’art. 15 del Modello

OCSE, la dottrina dichiara espressamente che i criteri determinanti per

stabilire se una remunerazione è legata ad un’attività dipendente oppure indipendente

sono quelli di diritto interno (Oberson,

Précis de droit fiscal international, 3a ediz.,

Berna 2009, p. 174).

4.4

Del resto,

le Convenzioni di doppia imposizione (CDI), per definizione, limitano o

escludono un’imposizione stabilita dal diritto interno, ma non possono in

nessun caso istituire una sorta d’imposizione non prevista dal diritto svizzero

(decisione TF n.2C.625/2008 del 30 gennaio 2009; RDAF 2001 II 269; DTF 117 Ib

366). La dottrina parla a tal proposito di effetto negativo delle CDI,

nel senso che esse si limitano a prevenire una doppia imposizione dovuta alla

collisione di norme di diritto interno, senza sancire positivamente il diritto

di imporre, che deve rimanere fondato sul diritto interno (Oberson, op. cit., p. 43).

È quindi

immediatamente evidente che una fattispecie a carattere internazionale va

giudicata, dapprima, alla luce del diritto fiscale interno. Solo in un secondo

momento, le regole contenute nelle CDI permetteranno, se necessario, di delimitare

la portata di una norma di diritto interno.

4.5

Le attività

elencate alla cifra 2 dell’art. 14 CDI-I possono così essere esercitate, in

linea di principio, sia a titolo indipendente sia a titolo dipendente,

sia a titolo principale sia a titolo accessorio. Come accennato dall’autorità

di tassazione nelle osservazioni al ricorso, un’attività a carattere “educativo

e pedagogico” può essere qualificata di dipendente, se svolta per esempio alle

dipendenze di un istituto, oppure di indipendente, se si tratta per esempio di

una semplice partecipazione ad una conferenza.

Gli art. 14 e 15 CDI-I

tornano invece utili in caso di doppia imposizione, allo scopo di delimitare la

portata delle norme di diritto interno. Si noti, a tal proposito, che nelle CDI

non sono state previste speciali norme di conflitto relative alle remunerazioni

ricevute da relatori universitari e, più in generale, professori in visita

(Modello di Convenzione fiscale

sui redditi e sul capitale, traduzione a cura di Guglielmo Maisto, Milano 2004,

n. 11 ad art. 15, p. 228). Da parte sua, l’art. 17 CDI-I si riferisce

unicamente ai redditi di artisti e sportivi. A differenza dell’art. 92 LIFD, le

CDI non vi associano anche i conferenzieri, ai quali tornano pertanto applicabili

le disposizioni generali: l’art. 14 CDI-I se si tratta di un’attività lucrativa

indipendente, l’art. 15 CDI-I se si tratta invece di un’attività lucrativa

dipendente (Pedroli, op. cit., n.

30.

ad art. 92 LIFD, p. 1055).

5.

5.1.

A livello

interno, dottrina e prassi parlano di “attività lucrativa indipendente” (selbständige Erwerbstätigkeit) quando essa si

svolge in base ad una organizzazione propria, liberamente scelta, che si

manifesta all’esterno e si esercita per conto ed a rischio proprio del contribuente. Per lo più si richiede l’impiego sia di lavoro sia di capitale (cfr. Reich, Der Begriff der selbständigen

Erwerbstätigkeit im Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, in: Knapp [a

cura di], Problèmes actuels de droit fiscal – Mélanges en l’honneur du

Professeur Raoul Oberson, Basilea/Francoforte 1995, p. 121; Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht,

Berna 1986, p. 53; Reimann/Zuppinger/Schärrer,

Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. II, Berna 1971, p. 44). L’attività

indipendente si distingue pertanto da quella dipendente sotto diversi punti di

vista. In primo luogo, al lavoratore dipendente manca l’elemento dell’indipendenza

economica; egli è vincolato dal suo rapporto di lavoro e presta la sua attività

in condizione di dipendenza personale, sotto la direzione altrui, con il

compito di tutelare interessi altrui. Inoltre, il lavoratore dipendente non

opera a proprio rischio, mancando l’elemento del rischio d’impresa; certo, può

essere chiamato a rispondere se non esegue bene i compiti che gli sono

affidati, ma il rischio è comunque sopportato dal datore di lavoro. Infine,

diversamente dal lavoratore indipendente, quello dipendente non ha bisogno di alcun

capitale per conseguire il suo reddito: quest’ultimo è la semplice

controprestazione per il suo lavoro.

Nella già ricordata

sentenza del 27 ottobre 1995, questa Camera ha concluso che l’attività dei

docenti presso una scuola cantonale, in giorni ed orari determinati dalla

scuola stessa, secondo un preciso programma di formazione prestabilito dalla

scuola, davanti ad un numero limitato e chiuso di allievi che hanno regolarmente

pagato la quota di iscrizione al corso, è da considerare quale attività dipendente

e non quale attività indipendente (RDAT I-1996 n. 18t).

5.2

La casistica è invero

molto più dettagliata nel campo delle assicurazioni sociali, ove, analogamente

a quanto previsto per l’imposizione alla fonte, i contributi da dedurre dal

reddito del lavoratore dipendente devono essere versati periodicamente dal

datore di lavoro alle casse di compensazione (per esempio, art. 14 cpv. 1

LAVS). Può allora essere utile rinviare alle Direttive sul

salario determinante (DSD) nell’AVS/AI e nelle IPG, edite dall’Ufficio federale

delle assicurazioni sociali, e più in generale alla prassi instauratasi in

questo campo. Per quanto qui di interesse, al punto 4, intitolato “Liberi

docenti e insegnanti retribuiti in modo analogo”, le DSD specificano che “di

regola, non rientrano nel salario determinante retribuzioni per corsi che sono

tenuti solo occasionalmente”. In una sentenza del 6 aprile 2001, il Tribunale

federale delle assicurazioni ha inoltre affermato che (solo) l’organizzazione

occasionale di conferenze tenute da un relatore che non appartiene al corpo di

insegnanti deve essere considerata come un’attività indipendente (Pratique VSI

4/2001 p. 178).

Ciò porta

inevitabilmente a concludere, e contrario, che i corsi tenuti dai docenti-relatori

menzionati nella lista allegata allo scritto del 20 febbraio 2006, tutti

legati alla __________ da un accordo di collaborazione, vanno

considerati quale attività dipendente, a prescindere dal numero di ore

effettuate.

5.3

Del tutto irrilevante, al

riguardo, è l’apparente contraddizione, ventilata all’udienza, con la prassi

adottata dalle competenti autorità fiscali italiane, che qualificherebbero una

simile attività di docente-relatore universitario quale “indipendente”. Si

tratta infatti di un problema inerente al diritto interno italiano, che per di

più esula dall’oggetto del presente ricorso e dalle competenze di questa

Camera.

Certo, per i relatori

universitari con residenza in Italia, non può essere negato un potenziale

rischio di doppia imposizione, ma anche in questa ipotesi, essi vanno

rassicurati. Infatti, secondo l’art. 26 cifra 1 CDI-I, quando un

residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da

entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una

imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli

può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di

detti Stati, sottoporre il caso all’autorità competente dello Stato contraente

di cui è residente (…). Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che

seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non

conforme alla Convenzione. Secondo le cifre 2 a 4 della citata norma,

l’autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado

di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il

caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro

Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla

Convenzione (cifra 2). Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno

del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà

o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione.

Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione

nei casi non previsti dalla Convenzione (cifra 3). Una commissione mista,

formata di rappresentanti designati dalle stesse autorità competenti, avrà

competenza per regolare amichevolmente i casi controversi risultanti

dall’applicazione e dalla interpretazione della Convenzione (cifra 4).

5.4

Irrilevante risulta pure

l’argomentazione secondo cui la soluzione contenuta nella decisione impugnata creerebbe una grande incertezza giuridica. Come precedentemente esposto, in caso

di dubbio, il debitore della prestazione imponibile può esigere dall’autorità

di tassazione, sino alla fine del mese di marzo dell’anno che segue la scadenza

della prestazione, una decisione in merito all’esistenza e all’estensione

dell’assoggettamento (art. 210 cpv. 1 LT; art. 137 cpv. 1 LIFD), senza

dimenticare inoltre che le ore di lavoro effettuate dai singoli

docenti-relatori sono ininfluenti ai fini della qualifica della loro attività, sicché

non si impone di decidere sull’assoggettamento alla ritenuta d’imposta solo

dopo un lungo lasso di tempo.

6.

6.1.

Da ultimo,

la ricorrente rinvia alle direttive interne della __________, apparentemente approvate

dall’allora capo dell’UIF, in base alle quali “il collaboratore dipendente

esterno con rimunerazione a titolo personale e attività di lavoro marginale e

irregolare (conferenziere)” non sarebbe stato assoggettato alla ritenuta alla

fonte.

6.2

Il principio della buona

fede (Treu und Glauben), direttamente deducibile dall’art. 9 Cost. fed.,

vieta alle autorità un comportamento contraddittorio e garantisce ai cittadini

la protezione della giustificata fiducia. Deriva tra l’altro da questo principio

che le informazioni ed assicurazioni inesatte o contrarie al diritto date da un

organo dell’amministrazione, vincolano, sotto determinate condizioni, l’autorità.

La realizzazione di questo effetto dipende specialmente dalla questione di sapere

se il cittadino, osservando la diligenza richiesta dalle circostanze, avrebbe potuto

riconoscere l’inesattezza dell’informazione nonché l’incompetenza dell’autorità

(ASA 60 p. 56, 55 p. 391; DTF 117 Ia p. 297.). Secondo la dottrina e la

giurisprudenza, di regola un’informazione erronea rilasciata dall’autorità amministrativa

è vincolante, se:

a) l’informazione

è stata data senza riserve per un determinato caso unico, in base ad una

completa ed esatta esposizione della fattispecie;

b) l’autorità

in questione era competente a rilasciarla o si poteva comunque ritenere in

buona fede che lo fosse;

c) il

cittadino che vi ha fatto affidamento non poteva riconoscerne immediatamente l’inesattezza;

d) il

cittadino ha preso, confidando nell’esattezza dell’informazione, delle disposizioni

che non possono più essere revocate senza pregiudizio;

e) l’ordinamento

legale non è mutato nel frattempo

(DTF 131 II 627 consid. 6.1;

121.

II 473 consid. 2c; 119 Ib 229 consid. 4c; 117 Ia 285 consid. 2b; Baur, Auskünfte und

Zusagen der Steuerbehörden an Private im schweizerischen Steuerrecht, tesi,

Zurigo 1979, p. 216 ss.; Imboden/Rhinow,

Verwaltungsrechtssprechung, I, num. 75 B III 3; Soldini,

Il principio della buona fede nel diritto delle assicurazioni sociali, in:

Evoluzione del diritto delle assicurazioni sociali - Miscellanea per il 75°

anniversario del Tribunale federale delle assicurazioni, Berna 1992, p. 103,

nota 4; Blumenstein/Locher, op.

cit., p. 28).

6.3

Nel caso in discussione

difetta già la prima condizione, ove si pensi appena che le direttive interne,

intitolate “Regole generali per il trattamento dell’imposta alla fonte per

conferenzieri, dipendenti, o indipendenti senza domicilio o dimora fiscale in

Svizzera”, non si riferiscono ad un caso unico, ma per loro stessa natura hanno

carattere generale e astratto. Non si vede poi quali potrebbero

essere le “disposizioni” che l’insorgente avrebbe preso in base alla

promessa ricevuta e che “non possono più essere revocate senza pregiudizio”.

7.

In quanto

ricevibile, il ricorso deve essere conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia e spese

processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. In quanto ricevibile, il ricorso

è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1'000.–

b. nelle spese di cancelleria

di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 1'080.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

vicepresidente: Il segretario: