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Decisione

80.2008.43

Imposta sull'utile delle persone giuridiche: privilegio holding, condizioni, scopo principale statutario ed effettivo, escluse attività commerciali

8 giugno 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. La RI 1 ha trasferito

la propria sede da __________ (GR) a __________ (TI) il 7 novembre 2005. Nella

stessa occasione, ha pure modificato il proprio scopo sociale, così definito:

La realizzazione, la

vendita, la consulenza e la direzione di progetti informatici, ogni genere di servizio dell'ambito

informatico; lo sviluppo, la manutenzione e la vendita di prodotti software propri; l'acquisto

e la vendita di sistemi informatici, nonché compiere tutte le operazioni

commerciali e finanziarie ritenute necessarie o utili funzionalmente

connesse con l'oggetto sociale. Assumere sia direttamente che indirettamente

interessenze e partecipazioni in altre società o imprese commerciali, finanziarie

e di servizi in Svizzera o all'estero nel settore attinente allo scopo sociale

o in altri settori, come pure costituire succursali e filiali in Svizzera ed

all'estero.

B. Nella dichiarazione

fiscale 2005, la contribuente indicava di avere conseguito un utile netto

d’esercizio di fr. 340'333.–, dal quale chiedeva la deduzione del 95% a titolo

di riduzione per partecipazioni. Per l’imposta cantonale, indicava un utile

determinante di fr. 7'600.–.

Notificandole la tassazione

IC/IFD 2005, con decisione del 17 maggio 2007, l’Ufficio di tassazione delle

persone giuridiche (UTPG) commisurava l’utile imponibile in fr. 44'000.– per

l’IC ed in fr. 337'100.– per l’IFD. In particolare, dall’utile netto aveva dedotto

dapprima le perdite riportate, corrispondenti a fr. 3'165.–; poi, per l’imposta

cantonale, aveva proceduto alla ripartizione intercantonale degli elementi

imponibili.

Nella motivazione della decisione,

l’autorità di tassazione spiegava di non aver potuto concedere la riduzione per

partecipazioni sulla vendita del 15% della figlia __________ di __________, “in

quanto non sono dati i presupposti enunciati agli articoli 77 LT e 69 LIFD”;

infatti, la partecipazione era stata detenuta per meno di un anno e ne era

stato venduto il 15%.

C. La contribuente

impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 13 giugno 2007, contestando la

mancata concessione della riduzione. Con uno scritto successivo, la reclamante

chiedeva che le fosse concesso, invece della riduzione per partecipazioni, il

privilegio holding.

L’Ufficio di tassazione

respingeva il reclamo, con decisione del 28 marzo 2008. Per quanto attiene alla

riduzione per partecipazioni, sottolineava che gli utili in capitale possono

essere considerati nel calcolo della riduzione solo se la partecipazione alienata

è inferiore al 20% e se è stata detenuta almeno un anno, condizioni che non

erano adempiute nella fattispecie. In relazione al privilegio holding, negava

che ne fossero adempiuti i presupposti, alla luce della definizione dello scopo

statutario, ove la detenzione di partecipazioni era menzionata solo quale scopo

accessorio.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 postula nuovamente il

riconoscimento del privilegio holding per l’imposta cantonale. Contesta che “la

semplice enumerazione di più scopi negli statuti di una società” implichi che

la detenzione di partecipazioni sia uno scopo accessorio. Rimprovera inoltre

all’autorità di aver fondato la propria decisione solo su considerazioni di

carattere formale, senza esaminare la struttura e l’attività della società.

Sottolinea a tale proposito di non svolgere più alcuna attività commerciale da

diversi anni.

E. Nelle sue osservazioni

del 30 aprile 2008, l’UTPG propone di respingere il ricorso.

All’udienza del 10 marzo

2009, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. La ricorrente,

in particolare, ha sostenuto che, nella procedura di reclamo, l’UTPG le aveva

lasciato intendere che c’era disponibilità a concederle il privilegio holding;

circostanza negata dall’autorità fiscale. Nel merito, la contribuente ha

sottolineato come lo scopo di detenere partecipazioni sia principale, insieme

agli altri indicati nello statuto.

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 59 cpv. 1

lett. a della legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994 (LT), sono

imponibili come persone giuridiche le società di capitali (società anonime, società

in accomandita per azioni e società a garanzia limitata) come pure le società

cooperative.

Esse sottostanno

pertanto all’imposta sull’utile, che ha per oggetto l’utile netto (art. 66 LT)

ed all’imposta sul capitale, che ha per oggetto il capitale proprio (art. 80

LT).

1.2.

L’art. 91 cpv. 1 LT

prevede invece che le società di capitali e le società cooperative il cui scopo

statutario consiste essenzialmente nell’amministrazione durevole di partecipazioni

e che non esercitano alcuna attività commerciale in Svizzera, non paghino l’imposta

sull’utile netto, se a lunga scadenza le partecipazioni o il reddito delle

stesse rappresentano almeno due terzi degli attivi o ricavi complessivi.

Esse pagano un’imposta sul

capitale pari allo 0.15 per mille del capitale proprio imponibile determinato

secondo l’articolo 81 capoverso 2, ritenuto un minimo di 500.-- franchi

indipendentemente dalla durata dell’assoggettamento (art. 91 cpv. 2 LT). Sottostanno

inoltre al pagamento di imposte sugli immobili e i loro redditi, se sono

proprietarie di beni immobili nel Cantone (art. 91 cpv. 4 LT).

1.3.

Un trattamento speciale

per le società holding è imposto ai cantoni dalla legislazione federale.

Secondo l’art. 28 cpv. 2 della Legge federale del 14 dicembre 1990

sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS

642.14), infatti, le società di capitali e le società cooperative il cui scopo

statutario consiste essenzialmente nell’amministrazione durevole di

partecipazioni e che non esercitano alcuna attività commerciale in Svizzera,

non pagano l’imposta sull’utile netto, se a lunga scadenza le partecipazioni o

il reddito delle stesse rappresentano almeno due terzi degli attivi o ricavi

complessivi.

Considerandi

2.

2.1.

La ricorrente sostiene

dapprima che l’UTPG le avrebbe lasciato intendere, nel corso della procedura di

reclamo, di essere disposto a concederle il privilegio holding. Circostanza

negata dall’autorità fiscale, secondo cui da parte sua vi è stata semplice

disponibilità ad esaminare la richiesta.

Per quanto la conclusione

non sia del tutto esplicita, pare di comprendere che la contribuente ritenga

che l’autorità di tassazione abbia formulato una promessa, cui è vincolata in

virtù del principio della buona fede.

2.2

Il principio della buona

fede (Treu und Glauben), che vieta alle autorità un comportamento

contraddittorio e garantisce ai cittadini la protezione della giustificata fiducia,

è direttamente deducibile dall'art. 9 Cost. fed.. Deriva tra l'altro da questo

principio che le informazioni ed assicurazioni inesatte o contrarie al diritto

date da un organo dell'amministrazione, vincolano, sotto determinate condizioni,

l'autorità. La realizzazione di questo effetto dipende specialmente dalla questione

di sapere se il cittadino, osservando la diligenza richiesta dalle circostanze,

avrebbe potuto riconoscere l'inesattezza dell'informazione nonché

l'incompetenza dell'autorità (ASA 60 p. 56, 55 p. 391; DTF 117 Ia 297).

Secondo la dottrina e la

giurisprudenza, di regola un'informazione erronea rilasciata dall'autorità

amministrativa è vincolante, se:

a) l'informazione

è stata data senza riserve per un determinato caso unico, in base ad una

completa ed esatta esposizione della fattispecie;

b) l'autorità

in questione era competente a rilasciarla o si poteva comunque ritenere in

buona fede che lo fosse;

c) il

cittadino che vi ha fatto affidamento non poteva riconoscerne immediatamente

l'inesattezza;

d) il

cittadino ha preso, confidando nell'esattezza dell'informazione, delle disposizioni

che non possono più essere revocate senza pregiudizio;

e) l'ordinamento

legale non è mutato nel frattempo

(DTF 121 II 473 consid.

2c; 115 Ia 12 consid. 4a; 116 Ib 185 consid. 3c; 117 Ia 285 consid. 2b; 119 Ib

229.

consid. 4c; DTF 113 V 87; Baur,

Auskünfte und Zusagen der Steuerbehörden an Private im schweizerischen

Steuerrecht, tesi, Zurigo 1979, p. 216 ss.; Imboden/Rhinow,

Verwaltungsrechtssprechung, I, num. 75 B III 3; Soldini, Il principio della buona fede nel diritto delle assicurazioni sociali, in: Evoluzione

del diritto delle assicurazioni

sociali - Miscellanea per il 75° anniversario del Tribunale federale delle assicurazioni, Berna 1992, p. 103, nota 4; Blumenstein/Locher,

System des Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 28).

2.3

Agli atti non è reperibile

alcun documento che consolidi la tesi ricorsuale. La richiesta della

contribuente di concederle il privilegio holding è stata presentata del resto

per la prima volta nel corso della procedura di reclamo, quando essa ha preso

atto della mancanza delle condizioni per beneficiare della riduzione per

partecipazioni. È ovvio che, a tale momento, l’UTPG abbia manifestato la

propria disponibilità ad esaminare la nuova richiesta, verificando in tal modo

il rispetto delle condizioni per l’imposizione quale società holding. Trattandosi

di una tassazione privilegiata, la stessa viene infatti concessa non d’ufficio

dall’autorità fiscale bensì su richiesta della società contribuente, che ha

l’onere di comprovare l’adempimento delle condizioni previste dalla legge (cfr.

p. es. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a

ediz., Zurigo, 2006, n. 23 ad § 73, p. 867 e giurisprudenza citata).

Ne consegue che il principio

della buona fede non può essere invocato dalla ricorrente per ottenere il privilegio richiesto.

3.

3.1.

Nel merito, la ricorrente

sostiene di adempiere i requisiti per la tassazione privilegiata, sottolineando

il fatto che il suo scopo principale, equivalente agli altri, è di detenere

partecipazioni. Di diverso avviso l’autorità fiscale, secondo cui la legge

richiederebbe che lo scopo principale secondo lo statuto sia la detenzione di

partecipazioni.

3.2

Si è già detto che, sia

per la legge quadro federale sia per quella cantonale, la prima condizione per

la concessione della tassazione privilegiata è che lo “scopo statutario” della

società consista “essenzialmente nell’amministrazione durevole di partecipazioni”

(v. supra, consid. 1).

Storicamente, nelle

normative che per prime lo avevano introdotto, il regime fiscale agevolato era

riservato proprio alle holding il cui scopo consisteva “esclusivamente” (così

il decreto federale del 1920) o “essenzialmente” (così la legge tributaria del

Canton Zurigo del 1917) nella partecipazione in altre imprese. In tal modo,

l’imposizione agevolata veniva fatta dipendere da un elemento soggettivo, cioè

lo scopo sociale (cfr. Reimann/Zuppinger/

Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Berna, 1969, n. 2 ad § 50,

p. 207). Negli anni successivi, si è poi sviluppato un criterio più oggettivo,

come si vede per esempio nel decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940

concernente la riscossione di un’imposta federale diretta (DIFD), nel quale la

riduzione per partecipazioni è stata concessa a società che partecipano ad

altre società con almeno il 20% del capitale azionario o del capitale sociale o

che detengono partecipazioni di almeno 2 milioni di franchi. Tale disciplina

consente di estendere il privilegio anche a società che non sono holding pure.

Molti cantoni hanno poi combinato un’esenzione soggettiva della società con una

oggettiva delle partecipazioni (Reimann/Zup-pinger/Schärrer,

loc. cit.).

Quando il legislatore opta

per l’esenzione soggettiva della società il cui scopo consiste “essenzialmente”

nell’amministrazione di partecipazioni, tale scopo deve essere garantito dagli

statuti e deve essere effettivamente perseguito; inoltre, lo scopo in questione

deve figurare quale scopo principale, cui possono anche affiancarsene altri,

che devono tuttavia essere accessori (Reimann/Zuppinger/Schärrer,

op. cit., n. 5-7 ad § 50, p. 209; inoltre: Höhn,

Holding- und Domizilgesellschaften gemäss StHG, in: Höhn/Athanas [a cura di],

Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna, 1993, p. 256; Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter, op. cit., n. 5 ad § 73, p. 864; Beilstein,

Holding-, Domizil-, Hilfs- und Verwaltungsgesellschaften unter dem Steuerharmonisierungsgesetz,

in RF 1995 p. 566; Greter, Besteuerung

von Holding-, Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaften, in RF 1997 p. 165).

3.3

È ben vero che il solo

scopo statutario non basta ancora a giustificare la concessione della tassazione

privilegiata. Si richiede anche ovviamente che l’attività effettiva della

società corrisponda allo scopo descritto. Si tratta tuttavia di due condizioni

cumulative, non alternative, come viene per esempio esplicitato nella base

legale esistente in altri cantoni (cfr. p. es. il § 78 della legge tributaria

del Canton Argovia, secondo cui il privilegio è concesso alle società di

capitali e cooperative il cui scopo statutario e la cui effettiva attività [“deren

statutarischer Zweck und effektive Tätigkeit”] consistono essenzialmente

nell’amministrazione durevole di partecipazioni e che non esercitano alcuna

attività commerciale in Svizzera).

Nello stesso senso si pronuncia

anche la giurisprudenza della Commissione di ricorso fiscale del Canton Zurigo,

invocata dalla ricorrente. Nelle sentenze citate, infatti, anche la Corte

zurighese sottolinea che il riconoscimento del privilegio fiscale presuppone

che lo scopo di holding sia stabilito nello statuto e sia anche effettivamente

perseguito, non senza precisare ulteriormente che esso deve anche essere lo

scopo principale della società (cfr. sentenze del 21 dicembre 2001, n. 1

ST.2001.491, e del 30 agosto 2002, n. 1 ST.2001.89).

3.4

Venendo all’esame della

fattispecie, è immediatamente evidente dalla lettura dello scopo sociale della

ricorrente che la stessa non può essere considerata una società holding. Prima

di menzionare l’assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società,

vengono infatti indicate “la realizzazione, la vendita, la consulenza e la direzione

di progetti informatici, ogni genere di servizio nell’ambito informatico; lo sviluppo,

la manutenzione e la vendita di prodotti software propri; l'acquisto e la

vendita di sistemi informatici, nonché compiere tutte le operazioni commerciali

e finanziarie ritenute necessarie o utili funzionalmente connesse con l'oggetto

sociale”.

In tal modo, non è

assolutamente sostenibile la tesi della ricorrente, che afferma che non vi

sarebbe uno scopo principale ed uno accessorio, ma un semplice elenco di scopi,

tutti ugualmente importanti. Dalla descrizione proposta, si trae invece la chiara

indicazione di essere in presenza di una società operativa, nel settore

informatico, precisamente nella realizzazione e nella vendita di software.

L’assunzione di partecipazioni è chiaramente uno scopo accessorio rispetto a

quello che precede e comunque non è certamente principale, come richiede la

legge.

3.5

Ma, se anche si volesse

seguire il ragionamento della ricorrente e considerare scopo principale (sia

pure sullo stesso piano degli altri) quello di detenere partecipazioni di altre

società, ugualmente non sarebbero adempiute le condizioni per il riconoscimento

del privilegio invocato.

La legge ammette infatti

che possano essere perseguiti scopi accessori, ma esclude esplicitamente

l’esercizio di attività commerciali in Svizzera (cfr. art. 91 cpv. 1 LT e art.

28.

cpv. 2 LAID). Il che significa che gli scopi accessori, che possono essere affiancati

a quello principale di amministrare partecipazioni, non devono consistere in

un’attività commerciale. In altri termini, la holding non può partecipare in

Svizzera agli scambi economici producendo o vendendo beni materiali o

immateriali e servizi tramite un’attività industriale o commerciale con lo

scopo di creare un aumento di valore dei fondi propri oltre quello risultante

dal rendimento dei propri investimenti. Sono ammesse unicamente le attività in

relazione diretta con la funzione della holding, come ad esempio, oltre alla

gestione dei propri capitali, la funzione di direzione del gruppo delle società

partecipate, la funzione di centrale per l’ottenimento dei finanziamenti sui

mercati di capitali (Bernardoni/Duchini,

La fiscalità dell’azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese,

Bellinzona, 1998, p. 10).

Ciò implica che, anche

volendo considerare “accessori” gli scopi che, negli statuti della ricorrente

precedono quello relativo alle partecipazioni, gli stessi non le consentirebbero

comunque di beneficiare della tassazione privilegiata richiesta. Si tratta

infatti chiaramente di attività commerciali, precluse ad una società che gode

dello statuto di holding.

4.

Il ricorso è

pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processali sono a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 880.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

;

Copia per conoscenza:

- municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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