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Decisione

80.2008.44

Deduzioni: spese professionali, doppia economia domestica, rapporto con rimborso spese forfetario

29 dicembre 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, di formazione impiegato

di commercio, ha lavorato per la ditta __________, attiva nel settore della

lavorazione della pietra, fino al 31 marzo 2006. Dal 1° aprile 2006 lavora alle

dipendenze della vicina __________, impegnata nel medesimo settore.

Secondo i certificati di

salario rilasciatigli dalle due ditte, nel corso del 2006 il contribuente ha conseguito

uno stipendio netto di complessivi fr. 73'931.70 (fr. 18'747.– + fr. 55'184.70)

ed un rimborso spese forfettario di complessivi fr. 5'100.– (fr. 600.– + fr.

4'500.–).

B. Notificandogli la

tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 5 marzo 2008, l’Ufficio di tassazione

di __________ negava la deduzione delle spese per il pasto di mezzogiorno,

argomentando che il contribuente già beneficiava della rifusione di spese

globali da parte del datore di lavoro.

C. Il contribuente

impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 23 aprile 2008, nel quale

sosteneva che l’orario di lavoro era tale da non consentirgli il rientro al

domicilio per il pranzo.

L’autorità di tassazione

respingeva il reclamo, con decisione del 16 aprile 2008. Ribadito che il

contribuente già beneficiava di un rimborso spese forfettario, reputava che il

costo dei pasti di mezzogiorno non era a suo carico.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione

delle spese per doppia economia domestica. Osserva anzitutto che il rimborso

forfettario indicato sui certificati di salario concerne unicamente le spese per

l’utilizzo dell’automobile privata durante le ore di lavoro ed i costi di

rappresentanza verso la clientela aziendale. Aggiunge poi di avere solo un’ora

di pausa sul mezzogiorno, ciò che non gli consente di rincasare per il pranzo. A

sostegno delle sue argomentazioni allega una dichiarazione scritta della __________.

Il 24 novembre 2008, così

richiesto da questa Camera, il ricorrente ha prodotto una seconda dichiarazione

scritta, rilasciatagli dalla __________, fotocopia della prima.

Diritto

1. 1.1.

Sia secondo l’art. 25 cpv.

1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:

a) le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a

turni;

c) le

altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio

dell’attività professionale.

Per le spese professionali

secondo il capoverso 1 lettere a - c sono stabilite deduzioni

complessive.

1.2.

Per l’imposta cantonale, sono

considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al

contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio.

La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da

quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività

professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di

rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 del decreto esecutivo del 20 dicembre 2005

concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale

2006).

Se il contribuente rientra

ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa ha

diritto ad una deduzione di fr. 14.– il giorno o fr. 3'000.– l’anno se i pasti

a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett. a

DE).

Se i pasti sono in parte o

totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo

versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni sono ammesse solo nella

misura della metà (fr. 7.– il giorno o fr. 1’500.– l’anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha

palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione

per quel pasto (art. 4 cpv. 3 DE).

1.3.

Per l’IFD le spese supplementari

per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può

prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e

quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa del pasto è

troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a dell’Ordinanza sulla deduzione delle

spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del

10 febbraio 1993).

Per il periodo fiscale 2006

la deduzione massima è di fr. 3'000.– all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza

del 10 febbraio 1993).

Se per ridurre il prezzo

il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono contributi in contanti

(distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una mensa, in un ristorante

del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà

della deduzione (art. 6 cpv. 2 Ordinanza

del 10 febbraio 1993). Nessuna deduzione è ammessa, data la mancanza di

spese supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata

dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall’autorità fiscale o

quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote (art. 6 cpv. 3 Ordinanza del 10 febbraio 1993).

Considerandi

2.

2.1.

Nella decisione impugnata,

l’Ufficio di tassazione di __________ non ha negato l’oggettiva esigenza del

ricorrente di consumare regolarmente un pasto fuori casa, ma si è limitato a

compensare, per così dire, tale deduzione con il rimborso spese forfettario concessogli

dai datori di lavoro (dalla __________ prima e dalla __________ poi). Per

questa ragione, l’autorità di tassazione conclude che il costo dei pasti di

mezzogiorno “non è a suo carico”.

2.2

Le indicazioni che si

riferiscono alla messa a disposizione, da parte del datore di lavoro, di buoni pasto

o di una mensa figurano tuttavia in una parte specifica del certificato di

salario, e precisamente alla casella G. A tale riguardo, così si esprimono le Istruzioni

per la compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione delle

rendite (Modulo 11) della Conferenza fiscale svizzera e dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni:

Pasti nella

mensa I Buoni pasto / Pagamento dei pasti

La casella è da crociare se il

dipendente riceve dei buoni pasto (cfr. n.m. 18) oppure se a un dipendente del

servizio esterno, rispettivamente ad un collaboratore con compiti simili a

quelli del servizio esterno è versata un’indennità per i costi (o i costi

supplementari) di un pasto principale fuori casa per un periodo

equivalente almeno alla metà dei giorni lavorativi. Occorre fornire un’indicazione anche

quando il datore di lavoro offre al dipendente la possibilità di consumare il

pranzo o la cena a prezzo ridotto in un ristorante del personale. Questa regola

vale anche quando non è noto in quale misura il dipendente sfrutta questa

possibilità. Eventuali chiarimenti possono essere ottenuti presso l’Amministrazione

fiscale del cantone sede del datore di lavoro

(cfr. Istruzioni citate,

n. 10).

2.3

Nella fattispecie, i

certificati di salario agli atti dell’incarto fiscale non contengono alcuna

indicazione che induca a ritenere che egli abbia effettivamente beneficiato di

simili agevolazioni. In particolare, nulla permette di concludere che le

rifusioni globali indicate nella rubrica 13.2.3 “Altre spese forfettarie”, di

rispettivamente fr. 600.– e fr. 4'500.–, siano state versate (anche) per coprire

o ridurre le spese dei pasti del contribuente. Così richieste, la __________ prima

e la __________ poi, hanno espressamente dichiarato trattarsi di rimborsi per le

spese di trasferta con il veicolo privato durante le ore di lavoro e di

rappresentanza verso la clientela aziendale. Dagli atti dell’incarto fiscale

della __________, richiamato da questa Camera, non emergono altre indicazioni

utili. Nel conto economico, la società si è limitata a registrare globalmente i

costi del personale, senza distinguere tra retribuzioni, oneri sociali e singole

indennità. L’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, da parte sua, non

ha reputato necessario richiedere le schede personali di ogni dipendente.

In simili circostanze, la decisione

impugnata non può essere seguita. L’autorità fiscale avrebbe dovuto chiarire l’entità

della rifusione spese in esame e decidere, di conseguenza, se assoggettarla

(almeno in parte) all’imposta quale integrazione di salario, senza che tale

questione dovesse essere confusa con quella, ben diversa, della deduzione delle

spese di doppia economia domestica.

3.

3.1.

Per gli articoli 16 cpv. 1

LT e 17 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi di un’attività

dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori,

quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di anzianità,

gratificazioni, mance, tantièmes e altre prestazioni valutabili in denaro.

Sotto tale nozione

di reddito possono anche venir assunti i pagamenti effettuati dal datore di

lavoro per il rimborso di spese sostenute dal dipendente nell’esercizio dei

propri compiti. In verità la deduzione di tali esborsi è da ammettere quando

questi ultimi possono essere esattamente documentati; quando però ciò non è il

caso, trattandosi di rifusione di spese eseguite forfettariamente, nulla si

oppone a che gli importi ricevuti vengano computati al reddito in quanto essi

potrebbero costituire un’integrazione di salario e dare luogo a numerosi abusi

(cfr. CDT n. 122 del 23 giugno 1994 in RDAT I-1995 n. 5t, con riferimento a: CDT n. 314/79 e 201/83; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz.,

Vol. I, Basilea 1982, p. 277; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher

Steuergesetz, Vol. I, Berna 1969, p. 25 seg.; AA.VV., Kommentar zum Aargauer

Steuergesetz, Berna 1991, p. 170).

Le rifusioni

di spese e gli altri rimborsi per il personale dirigente e del servizio esterno come pure le spese forfettarie devono

essere indicati sul certificato di salario, affinché se ne possa verificare la giustificazione commerciale, per il fatto che se superano i costi effettivi del

dipendente costituiscono per l’appunto integrazione di salario (Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I,

Basilea/Therwil 2001, n. 25 ad art. 17 LIFD, p. 321).

3.2

Premesso che le asserite spese

forfettarie di rappresentanza e di trasporto andavano indicate nelle rubriche

13.2.1

e 13.2.2 dei rispettivi certificati di salario, a tale riguardo le

Istruzioni contengono le seguenti spiegazioni:

Nella relativa colonna è da

indicare l’importo forfetario (non entrano in questo contesto i singoli forfait

secondo la cifra n.m. 52) versato al personale dirigente o al personale del servizio esterno per

coprire le piccole spese (di regola, singole spese inferiori a 50 CHF)

e per le spese di rappresentanza (p.es. per inviti privati al proprio domicilio). Le spese

forfetarie devono corrispondere all’incirca all’importo delle spese effettive.

L’importo in franchi è da indicare anche quando esiste un regolamento delle

spese approvato.

(cfr. Istruzioni citate,

n. 58).

Nella relativa colonna è da

indicare l’importo forfetario versato ad un dipendente che deve utilizzare spesso

la propria automobile privata a scopi professionali (di regola, diverse

migliaia di chilometri all’anno). Le spese forfetarie devono corrispondere all’incirca

all’importo delle spese effettive.

(cfr. Istruzioni citate,

n. 59).

3.3

Per quanto

concerne in particolare le spese di rappresentanza, si tratta di quelle spese

che sostengono dipendenti di solito dirigenti nell’esercizio della loro attività lavorativa, in considerazione della loro posizione

particolare, nei rapporti con clienti o collaboratori, e per le quali la

presentazione di giustificativi

sarebbe possibile tutt’al più con un dispendio sproporzionato. Il trattamento fiscale delle spese di rappresentanza

dà frequentemente luogo a controversie fra fisco e contribuenti, in particolar

modo per il fatto che il rimborso forfettario copre spese che non sono univocamente

attribuibili alla sfera privata o professionale e si pone quindi il problema se debbano essere suddivise in parte

professionale e parte privata; di

conseguenza, la qualificazione

fiscale è spesso difficoltosa nel singolo caso ed una stima è quasi inevitabile.

Nella prassi delle autorità di tassazione si tende perciò ad ammettere il rimborso delle spese di

rappresentanza nella forma di un importo forfettario, la cui misura dipende dal

settore professionale, dalla

regolamentazione effettiva delle

spese e dalla portata dell’attività di rappresentanza del contribuente (Bosshard, Die steuerliche Behandlung

von Spesenvergütungen im Lohnausweis und im Veranlagungsverfahren, in RF 1996,

pp. 563-565; cfr. anche CDT n. 80.2006.87 del 4 dicembre 2007, consid. 2.2.).

Il

trattamento fiscale delle spese di trasferta non pone invece alcun problema. Vi

rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a destinazione di

luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di lavoro distinti dallo

stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro, senza

che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder,

Der Arbeitsvertrag, in Berner Kommentar, Berna 1985, p. 397; inoltre CDT n. 122

del 23 giugno 1994, in: RDAT I-1995 n. 5t).

4.

4.1.

Nel

corso del 2006, come visto, il contribuente ha percepito un rimborso spese forfettario

di complessivi fr. 5'100.–: fr. 600.– dalla __________ e fr. 4'500.– dalla __________.

Ciò che desta perplessità non è tanto l’asserita natura di tali

rimborsi, quanto piuttosto la loro misura, ed in particolare la loro

esponenziale crescita in concomitanza con la diminuzione dello stipendio del

ricorrente.

4.2

Nei primi tre mesi

dell’anno, RI 1 ha percepito un salario lordo di fr. 21'724.50, pari ad un

importo mensile di fr. 7'241.50, ed una rifusione spese di fr. 600.–. Con

il passaggio dalla __________ alla __________, nei successivi nove mesi dell’anno

il ricorrente ha invece conseguito uno stipendio lordo di fr. 62'736.–, corrispondente

ad un importo mensile di soli fr. 6'970.50, a cui si è però aggiunto un

rimborso spese di ben fr. 4'500.–. Percentualmente, le indennità per spese sono

così passate dal 3% ad oltre il 7% dello stipendio lordo del contribuente, senza

che quest’ultimo abbia apparentemente cambiato lavoro.

A tale riguardo, non può infatti

passare inosservata la vicinanza delle due società, attive nel medesimo settore,

ubicate l’una accanto all’altra e facenti capo alla stessa persona: __________ è

amministratore unico della __________ nonché socio e gerente della __________. Dall’esame

dei conti annuali risulta anzi che la __________ fattura le prestazioni tecniche

alla società anonima e carica alla medesima i costi del personale, ciò che

potrebbe anche far sorgere il dubbio che tale costruzione sia stata ideata per

diminuire gli oneri assicurativi dei dipendenti. Si osservi infine che il

ricorrente, seppure formalmente passato alla __________, a contare dal 3

gennaio 2008 è membro del consiglio di amministrazione della __________, con

procura collettiva a due.

4.3

Gli atti dell’incarto non

consentono tuttavia a questa Camera di pronunciarsi in modo definitivo sulla

giustificazione commerciale di tali rimborsi. Al di là del fatto che i certificati

di salario nemmeno distinguono tra spese di rappresentanza e spese di trasporto

con l’automobile privata, nulla si sa sulle rispettive modalità di calcolo (ammontare

massimo delle piccole spese, indennità chilometrica per l’automobile, ecc.).

Appaiono inoltre indispensabili

ulteriori accertamenti sul tipo di lavoro svolto dal ricorrente, di formazione

impiegato di commercio, e sulle ragioni che hanno determinato il suo passaggio

dalla __________ alla vicina __________, per un salario lordo inferiore. A tale

proposito, l’autorità di tassazione dovrà richiedere al contribuente,

conformemente a quanto disposto dagli articoli 201 LT e 127 LIFD, un’attestazione

di __________ sulle sue prestazioni lavorative e sulle sue nuove condizioni

salariali. In questa sede ci si limita ad osservare che tra i costi del personale

registrati nel conto economico della società e la dichiarazione salariale AVS per

l’anno 2006 esiste una notevole discrepanza, che andrà necessariamente approfondita.

4.4

Nell’istruzione del presente

ricorso, richiesto di comprovare gli effettivi esborsi, il ricorrente

vi ha rinunciato, senza addurre nessuna giustificazione. Qualora dovesse persistere

in questo atteggiamento, all’autorità di tassazione non resterà che concludere

che i fatti addotti dal contribuente, ma non documentati, non possono essere

presi in considerazione: prescindere da questa esigenza significherebbe infatti

non già correggere una presunta inesattezza ma sostituire l’obbligo posto a

carico del contribuente di documentare e provare determinati fatti con l’apprezzamento

dell’autorità (sentenza del Tribunale federale n.2A.344/89 del 3 dicembre 1990, in RDAT II-1991; DTF 107 Ib 218).

5.

La decisione

impugnata è pertanto annullata e gli atti del procedimento vanno retrocessi

all’autorità di tassazione per nuova decisione dopo ulteriori ed esaurienti accertamenti,

non fosse altro che per garantire al contribuente il doppio grado di giudizio.

Visto l’esito del gravame,

non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

16 aprile 2008 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione

di __________ per una nuova decisione, dopo gli accertamenti indicati.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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