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Decisione

80.2008.46

Procedura: obblighi di collaborazione, reddito dell'attività lucrativa indipendente, conti annuali o distinte

2 ottobre 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, cittadina __________,

dal 1° ottobre 2006 è domiciliata a __________, dove ha ripreso la gestione del

ristorante “__________”, divenendo così assoggettata illimitatamente nel Canton

Ticino.

Nella dichiarazione

fiscale 2006, la contribuente indicava un reddito aziendale di complessivi fr.

20'057.– e sostanza aziendale per fr. 9'915.–. Allegava alla dichiarazione un

bilancio e un conto economico, valido per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre

2006, da cui risultava un utile netto di fr. 11'966.55 e prelevamenti privati

per fr. 8'090.40.

B. Notificandole la tassazione

IC/IFD 2006, con decisione del 29 agosto 2007, l’Ufficio di tassazione di

Mendrisio commisurava il reddito imponibile in fr. 22'000.– ed il reddito

determinante per l’aliquota in fr. 88'000.–. L’autorità aveva aggiunto ai proventi

dichiarati un importo di fr. 1'743.– (fr. 22'000.– ./. fr. 20'057.–) a titolo

di partecipazione privata alle spese generali.

C. La contribuente

impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 13 settembre 2007, sostenendo principalmente

di avere avuto diverse spese per l’arredamento del ristorante.

Con scritto del 3 marzo

2008, l’autorità di tassazione si rivolgeva alla contribuente, invitandola a

comprovare gli investimenti aziendali e a produrre le schede contabili. In

risposta, RI 1 inviava un inventario dell’esercizio pubblico, nel quale

venivano elencati mobili, impianti e attrezzature per complessivi fr. 52'100.–.

Osservava poi che il bilancio e il conto economico allegati alla dichiarazione

d’imposta erano semplici proiezioni e di non possedere una propria contabilità.

D. L’autorità di

tassazione, con decisione del 16 aprile 2008, accoglieva parzialmente il

gravame. Nelle motivazioni, spiegava di avere ridotto prudenzialmente il

reddito aziendale da fr. 22'000.– a fr. 20'057.–, come da dichiarazione,

nonostante la contribuente non avesse dato seguito alle sue puntuali richieste.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 sostiene di avere assecondato

le richieste dell’autorità di tassazione, producendo una copia dell’inventario

del ristorante, un nuovo conteggio da cui emerge un utile di soli fr. 5'200.– e

una dichiarazione scritta di suo padre, residente in __________, che afferma di

averle prestato 50'000 franchi.

In risposta a questa Camera,

con scritto del 17 settembre 2009 la ricorrente ha infine richiesto di

stralciare il bilancio e conto economico allegati alla sua dichiarazione

d’imposta, trattandosi a suo dire di documentazione “spedita per errore”.

Diritto

1. Secondo gli articoli

125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, le persone fisiche con reddito da attività

lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione

i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo

fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le

distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli

apporti e dei prelevamenti privati.

L’obbligo di

allegare le “distinte” vale per i contribuenti che non

tengono una contabilità commerciale, non essendovi tenuti. Non autorizza cioè i contribuenti che, pur essendovi obbligati,

non tengono una contabilità o che rifiutano di produrla, ad adempiere i loro

obblighi procedurali allegando alla loro dichiarazione le distinte (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a

cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2. ediz., Basilea 2008, Vol.

I/2b, n. 28 ad art. 125 LIFD, p. 296).

Considerandi

2.

2.1.

Come esposto in narrativa,

la ricorrente ha allegato alla dichiarazione d’imposta un bilancio e un conto

economico, espressamente intestati al “__________”. Da questa contabilità

emerge anzitutto una cifra d’affari di fr. 48'505.85, conseguita nel periodo da

ottobre (data di passaggio della gestione del ristorante) a dicembre 2006. Dedotti

i costi complessivi di fr. 28'448.90 e i prelevamenti privati di fr. 8'090.40,

l’utile dell’esercizio ammonta conseguentemente a fr. 11'966.55.

Successivamente, in sede

di reclamo, la contribuente ha prodotto un nuovo conteggio, diminuendo

drasticamente la cifra d’affari del periodo in esame da fr. 48'505.85 a fr.

21'000.–, senza alcuna ulteriore indicazione in merito ai

prelevamenti privati, né agli attivi ed ai passivi dell’esercizio pubblico. A

fronte di costi per complessivi fr. 15'800.–, il nuovo

utile d’esercizio ammonta così a soli fr. 5'200.–.

2.2

Il nuovo

conteggio, estremamente lacunoso, è ben lungi dal soddisfare le esigenze stabilite

dalla legislazione tributaria per i

contribuenti non assoggettati all’obbligo di tenere una contabilità commerciale.

Secondo la giurisprudenza, infatti, i requisiti che le “distinte”,

previste dagli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, devono adempiere

dipendono dalla situazione del caso concreto, in particolare dal tipo di

attività commerciale e dalle sue dimensioni. Sono in ogni caso necessarie

registrazioni idonee, che garantiscano l’assoggettamento completo e attendibile

del reddito e della sostanza aziendali e consentano un’adeguata verifica da

parte dell’autorità fiscale (sentenza del Tribunale federale del 13 dicembre

2003.

n.2A.272/2003 consid. 4; Zweifel, op. cit., n. 30 s. ad

art. 125 LIFD, p. 297). In effetti, contrariamente a quanto sembra

sostenere la ricorrente, che nello scritto del 17 settembre 2009 invita sostanzialmente

l’Ufficio di tassazione a comprovare il suo reddito aziendale, la procedura

fiscale è retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196

LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano

con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per

un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è quindi imposto l’obbligo

di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta

(art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD).

2.3

A dispetto del nuovo

conteggio, il bilancio e il conto economico allegati alla dichiarazione

d’imposta permettono invece di rilevare lo stato patrimoniale dell’esercizio

pubblico, i rapporti di debito e di credito derivanti dal corso degli affari e

il risultato del singolo esercizio. In quanto tali, rispecchiano senz’altro una

contabilità conforme all’uso commerciale ed hanno pertanto una valenza

probatoria sicuramente maggiore rispetto al nuovo conteggio trasmesso solo in

sede di reclamo.

In questo contesto, di

nessun rilievo sono poi le argomentazioni riferite alle numerose spese inevitabilmente

sostenute dalla ricorrente con il passaggio di gestione dell’esercizio

pubblico. È qui appena il caso di ricordare che gli investimenti aziendali non

influenzano certo il conto economico, ma vanno semmai ad aumentare gli attivi a

bilancio. Inoltre, nel caso concreto il prezzo dell’inventario, commisurato

dalla stessa contribuente in fr. 52'100.–, è ben al di sotto del limite della

sostanza imponibile e sembrerebbe peraltro coperto da un prestito concessole da

suo padre, che ha dichiarato per iscritto di averle prestato, a titolo

gratuito, 50'000 franchi nel corso del mese di luglio.

3.

D’altra parte, non

si può non rilevare che il bilancio e il conto economico allegati alla

dichiarazione d’imposta sono espressamente intestati al “__________”. Se, come

sostenuto nello scritto del 17 settembre 2009, tale documentazione rappresenta

unicamente un esempio contabile “spedito per errore”, si dovrebbe concludere

che la sua intestazione, prima ancora della sua trasmissione all’autorità di

tassazione, è completamente priva di coerenza logica.

Non può inoltre passare

inosservato che il nuovo conteggio è privo della benché minima pezza giustificativa.

Ammettere che la ricorrente possa scostarsi dalla suddetta contabilità

limitandosi a presentare, a posteriori, una simile documentazione, significherebbe

consentire alla stessa di venire contra factum proprium, a ragion veduta,

una volta conosciuta la tassazione. Un simile comportamento è manifestamente incompatibile

con il principio della buona fede, che vincola non solo l’autorità ma anche

l’amministrato (Knapp, Grundlagen

des Verwaltungsrechts, vol. I, Basilea 1992, n. 499, p. 107; Moor, Droit administratif, vol. I, 2.

ediz., Berna 1994, p. 433).

4.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia e spese

processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

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-

;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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