80.2008.46
Procedura: obblighi di collaborazione, reddito dell'attività lucrativa indipendente, conti annuali o distinte
2 ottobre 2009Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2008.46
Data decisione, Autorità:
02.10.2009, CDT
Titolo:
Procedura: obblighi di collaborazione, reddito dell'attività lucrativa indipendente, conti annuali o distinte
OBBLIGO DI COLLABORAZIONE
art. 123 LIFD
art. 125 cpv. 2 LIFD
art. 196 LT
art. 199 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2008.46
Lugano
2 ottobre 2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 14 maggio 2008 contro la decisione del 16 aprile 2008 in materia di IC e
IFD 2006.
Fatti
A. RI 1, cittadina __________,
dal 1° ottobre 2006 è domiciliata a __________, dove ha ripreso la gestione del
ristorante “__________”, divenendo così assoggettata illimitatamente nel Canton
Ticino.
Nella dichiarazione
fiscale 2006, la contribuente indicava un reddito aziendale di complessivi fr.
20'057.– e sostanza aziendale per fr. 9'915.–. Allegava alla dichiarazione un
bilancio e un conto economico, valido per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre
2006, da cui risultava un utile netto di fr. 11'966.55 e prelevamenti privati
per fr. 8'090.40.
B. Notificandole la tassazione
IC/IFD 2006, con decisione del 29 agosto 2007, l’Ufficio di tassazione di
Mendrisio commisurava il reddito imponibile in fr. 22'000.– ed il reddito
determinante per l’aliquota in fr. 88'000.–. L’autorità aveva aggiunto ai proventi
dichiarati un importo di fr. 1'743.– (fr. 22'000.– ./. fr. 20'057.–) a titolo
di partecipazione privata alle spese generali.
C. La contribuente
impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 13 settembre 2007, sostenendo principalmente
di avere avuto diverse spese per l’arredamento del ristorante.
Con scritto del 3 marzo
2008, l’autorità di tassazione si rivolgeva alla contribuente, invitandola a
comprovare gli investimenti aziendali e a produrre le schede contabili. In
risposta, RI 1 inviava un inventario dell’esercizio pubblico, nel quale
venivano elencati mobili, impianti e attrezzature per complessivi fr. 52'100.–.
Osservava poi che il bilancio e il conto economico allegati alla dichiarazione
d’imposta erano semplici proiezioni e di non possedere una propria contabilità.
D. L’autorità di
tassazione, con decisione del 16 aprile 2008, accoglieva parzialmente il
gravame. Nelle motivazioni, spiegava di avere ridotto prudenzialmente il
reddito aziendale da fr. 22'000.– a fr. 20'057.–, come da dichiarazione,
nonostante la contribuente non avesse dato seguito alle sue puntuali richieste.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 sostiene di avere assecondato
le richieste dell’autorità di tassazione, producendo una copia dell’inventario
del ristorante, un nuovo conteggio da cui emerge un utile di soli fr. 5'200.– e
una dichiarazione scritta di suo padre, residente in __________, che afferma di
averle prestato 50'000 franchi.
In risposta a questa Camera,
con scritto del 17 settembre 2009 la ricorrente ha infine richiesto di
stralciare il bilancio e conto economico allegati alla sua dichiarazione
d’imposta, trattandosi a suo dire di documentazione “spedita per errore”.
Diritto
1. Secondo gli articoli
125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, le persone fisiche con reddito da attività
lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione
i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo
fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le
distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli
apporti e dei prelevamenti privati.
L’obbligo di
allegare le “distinte” vale per i contribuenti che non
tengono una contabilità commerciale, non essendovi tenuti. Non autorizza cioè i contribuenti che, pur essendovi obbligati,
non tengono una contabilità o che rifiutano di produrla, ad adempiere i loro
obblighi procedurali allegando alla loro dichiarazione le distinte (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a
cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2. ediz., Basilea 2008, Vol.
I/2b, n. 28 ad art. 125 LIFD, p. 296).
Considerandi
2.
2.1.
Come esposto in narrativa,
la ricorrente ha allegato alla dichiarazione d’imposta un bilancio e un conto
economico, espressamente intestati al “__________”. Da questa contabilità
emerge anzitutto una cifra d’affari di fr. 48'505.85, conseguita nel periodo da
ottobre (data di passaggio della gestione del ristorante) a dicembre 2006. Dedotti
i costi complessivi di fr. 28'448.90 e i prelevamenti privati di fr. 8'090.40,
l’utile dell’esercizio ammonta conseguentemente a fr. 11'966.55.
Successivamente, in sede
di reclamo, la contribuente ha prodotto un nuovo conteggio, diminuendo
drasticamente la cifra d’affari del periodo in esame da fr. 48'505.85 a fr.
21'000.–, senza alcuna ulteriore indicazione in merito ai
prelevamenti privati, né agli attivi ed ai passivi dell’esercizio pubblico. A
fronte di costi per complessivi fr. 15'800.–, il nuovo
utile d’esercizio ammonta così a soli fr. 5'200.–.
2.2
Il nuovo
conteggio, estremamente lacunoso, è ben lungi dal soddisfare le esigenze stabilite
dalla legislazione tributaria per i
contribuenti non assoggettati all’obbligo di tenere una contabilità commerciale.
Secondo la giurisprudenza, infatti, i requisiti che le “distinte”,
previste dagli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, devono adempiere
dipendono dalla situazione del caso concreto, in particolare dal tipo di
attività commerciale e dalle sue dimensioni. Sono in ogni caso necessarie
registrazioni idonee, che garantiscano l’assoggettamento completo e attendibile
del reddito e della sostanza aziendali e consentano un’adeguata verifica da
parte dell’autorità fiscale (sentenza del Tribunale federale del 13 dicembre
2003.
n.2A.272/2003 consid. 4; Zweifel, op. cit., n. 30 s. ad
art. 125 LIFD, p. 297). In effetti, contrariamente a quanto sembra
sostenere la ricorrente, che nello scritto del 17 settembre 2009 invita sostanzialmente
l’Ufficio di tassazione a comprovare il suo reddito aziendale, la procedura
fiscale è retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196
LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano
con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per
un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è quindi imposto l’obbligo
di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta
(art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD).
2.3
A dispetto del nuovo
conteggio, il bilancio e il conto economico allegati alla dichiarazione
d’imposta permettono invece di rilevare lo stato patrimoniale dell’esercizio
pubblico, i rapporti di debito e di credito derivanti dal corso degli affari e
il risultato del singolo esercizio. In quanto tali, rispecchiano senz’altro una
contabilità conforme all’uso commerciale ed hanno pertanto una valenza
probatoria sicuramente maggiore rispetto al nuovo conteggio trasmesso solo in
sede di reclamo.
In questo contesto, di
nessun rilievo sono poi le argomentazioni riferite alle numerose spese inevitabilmente
sostenute dalla ricorrente con il passaggio di gestione dell’esercizio
pubblico. È qui appena il caso di ricordare che gli investimenti aziendali non
influenzano certo il conto economico, ma vanno semmai ad aumentare gli attivi a
bilancio. Inoltre, nel caso concreto il prezzo dell’inventario, commisurato
dalla stessa contribuente in fr. 52'100.–, è ben al di sotto del limite della
sostanza imponibile e sembrerebbe peraltro coperto da un prestito concessole da
suo padre, che ha dichiarato per iscritto di averle prestato, a titolo
gratuito, 50'000 franchi nel corso del mese di luglio.
3.
D’altra parte, non
si può non rilevare che il bilancio e il conto economico allegati alla
dichiarazione d’imposta sono espressamente intestati al “__________”. Se, come
sostenuto nello scritto del 17 settembre 2009, tale documentazione rappresenta
unicamente un esempio contabile “spedito per errore”, si dovrebbe concludere
che la sua intestazione, prima ancora della sua trasmissione all’autorità di
tassazione, è completamente priva di coerenza logica.
Non può inoltre passare
inosservato che il nuovo conteggio è privo della benché minima pezza giustificativa.
Ammettere che la ricorrente possa scostarsi dalla suddetta contabilità
limitandosi a presentare, a posteriori, una simile documentazione, significherebbe
consentire alla stessa di venire contra factum proprium, a ragion veduta,
una volta conosciuta la tassazione. Un simile comportamento è manifestamente incompatibile
con il principio della buona fede, che vincola non solo l’autorità ma anche
l’amministrato (Knapp, Grundlagen
des Verwaltungsrechts, vol. I, Basilea 1992, n. 499, p. 107; Moor, Droit administratif, vol. I, 2.
ediz., Berna 1994, p. 433).
4.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese
processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster