80.2008.50
Deduzioni: liberalità, pubblica utilità, associazione antivivisezionista
3 febbraio 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
80.2008.50
Data decisione, Autorità:
03.02.2009, CDT
Titolo:
Deduzioni: liberalità, pubblica utilità, associazione antivivisezionista
DEDUZIONE GENERALE
art. 33a LIFD
art. 32 let. h LT
Incarto n.
80.2008.50
Lugano
3 febbraio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 20 maggio 2008 contro la decisione del 15 maggio 2008 in materia di IC e
IFD 2006.
Fatti
A. RI 1, domiciliata a __________,
è funzionaria dell’amministrazione cantonale a __________.
Nella dichiarazione
fiscale 2006, la contribuente deduceva dal reddito diverse liberalità a enti di
pubblica utilità, per un ammontare complessivo di fr. 1'566.–.
B. Notificandole la
tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 19 dicembre 2007, l’Ufficio di
tassazione di __________ negava la postulata deduzione, argomentando che si
trattava di “versamenti a enti sconosciuti”.
C. La contribuente
impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 4 gennaio 2008. Allegava al
gravame gli estratti del suo conto postale, a comprova dei nominativi degli
enti beneficiari e degli avvenuti versamenti.
L’autorità di tassazione
accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 15 maggio 2008, concedendo
la deduzione per liberalità nella limitata misura di fr. 640.–. Non riconosceva
invece le devoluzioni versate alla __________, all’__________ e al __________, in
quanto tali enti non figuravano nell’apposita lista allestita dalla Divisione
delle contribuzioni.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede la deduzione dal proprio
reddito delle liberalità a enti di pubblica utilità nella misura indicata nella
dichiarazione d’imposta. Censura inoltre il mancato invio della lista degli
enti di pubblica utilità ai contribuenti che ne fanno richiesta.
Nelle proprie osservazioni
del 25 giugno 2008, la Divisione delle contribuzioni aderisce alla richiesta di
dedurre la liberalità di fr. 126.– versata all’associazione __________. Si
oppone invece alla deduzione delle devoluzioni di, rispettivamente, fr. 300.– e
fr. 500.– a favore della __________ e del __________.
E. Con scritto del 15
luglio 2008, così invitata dalla Divisione delle contribuzioni, la contribuente
ha trasmesso a questa Camera la decisione dell’autorità fiscale del Canton __________,
che esonera la __________ dal pagamento delle imposte.
Diritto
1. 1.1.
Per l’art. 33a LIFD, sono
dedotti dai proventi le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a
persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall’imposta in virtù
del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 56 lett. g), sempre
che tali prestazioni, durante l’anno fiscale, siano di almeno 100 franchi e non
superino complessivamente il 20 per cento dei proventi, dopo le deduzioni di
cui agli articoli 26 a 33. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri
beni alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 56
lett. a - c) sono deducibili nella medesima misura.
Una disposizione analoga è
contenuta nella legge cantonale, con una sola differenza: il limite massimo è
fissato nel 10% del reddito imponibile (art. 32 cpv. 1 lett. h LT).
1.2.
La deduzione in questione
non rientra nella categoria delle cosiddette “deduzioni organiche”, cioè di
quelle detrazioni dei costi connessi con il conseguimento del reddito, che sono
dettate dal principio di capacità contributiva. Si tratta per contro di una deduzione
fondata su considerazioni di carattere extrafiscale, in particolare di politica
sociale (Blumenstein/Locher,
System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 263).
1.3.
Come si evince dalla
lettera delle norme applicabili, occorre, in primo luogo che le persone
giuridiche che beneficiano delle liberalità della persona fisica che chiede la
deduzione godano dell’esenzione dall’imposta delle persone giuridiche e, in
secondo luogo, che l’esenzione sia data per il fatto che tale persona giuridica
persegue fini pubblici o di pubblica utilità e non per esempio fini di culto (Noël, in Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 e 7 ad
art. 33a LIFD, p. 557-558; v. anche Circolare
n. 12 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1996,
par. IV).
A tal fine, la Divisione
delle contribuzioni ha allestito un’apposita lista degli enti esenti ex
art. 65 lett. f LT. Un secondo elenco enumera gli enti con sede in altri
cantoni che hanno prodotto la decisione di esenzione del Cantone di sede ed
hanno espressamente richiesto al Canton Ticino di accettare che i contributi a
loro versati possano essere dedotti fiscalmente. Da parte sua, la Conferenza
fiscale svizzera ha invece preparato una lista, non esaustiva, delle persone
giuridiche con sede in Svizzera che beneficiano dell’esenzione dall’imposta
federale diretta per il fatto di perseguire scopi pubblici o di pubblica
utilità (Circolare n. 23/2006
della Divisione delle contribuzioni, par. III.2).
Considerandi
2.
2.1.
Come esposto in narrativa,
in merito alla postulata deduzione dell’importo di fr. 126.– versato all’associazione
__________, la Divisione delle contribuzioni ha aderito al gravame. È qui
appena il caso di ricordare che l’associazione figurava già nella lista degli
enti esenti ex art. 65 lett. f LT, seppure sotto la vecchia denominazione
di “Associazione antivivisezionista”, nel frattempo modificata.
Alla luce della nuova
documentazione prodotta dalla ricorrente, altrettanto pacifica è la
deducibilità dell’importo di fr. 300.– versato a favore della __________. Dando
seguito all’invito espresso dalla Divisione delle contribuzioni nelle proprie
osservazioni al ricorso, la contribuente ha prodotto la decisione di esenzione
fiscale delle competenti autorità del Canton __________, emessa nel mese di
giugno 1995. Conformemente alla regola generale prevista dall’art. 8 CC (cfr.,
al proposito, DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8),
la ricorrente ha così portato la prova di un fatto che concorre a ridurre il suo
debito verso l’erario, per cui nulla si oppone alla sua deduzione.
2.2
Discorso a parte richiedono
invece le elargizioni a beneficio del __________. È anzitutto pacifico che tale
centro non ha una personalità giuridica indipendente. Ciò emerge
non solo dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, ma anche dalla semplice
consultazione del sito internet dell’associazione __________: si tratta, di
fatto, di una sua delegazione, di un gruppo locale impegnato in prima linea in
ogni iniziativa da essa portata avanti.
Qualche perplessità emerge
invero dall’esame dell’incarto fiscale dell’associazione __________. Come
osservato dalla Divisione delle contribuzioni, nei conti annuali
dell’associazione non vi è traccia del conto postale n. __________, sul quale
vanno effettuate le prestazioni a favore del __________. Si tratta tuttavia di
una questione che andrà approfondita nelle opportune sedi, ma che in ogni caso non
fa venir meno il carattere di semplice gruppo locale del __________, e meglio
di delegazione dell’__________.
Di nessuna rilevanza sono infine
le Informazioni della Conferenza fiscale svizzera, gruppo esenzioni, citate
dall’autorità fiscale (cfr. n. 11 “deductibilité des dons versés à des
personnes morales poursuivant plusieurs buts; exigence en matière de ventilation
comptable par type d’activité”). Esse si riferiscono infatti alle
elargizioni a beneficio di un ente che persegue in parte scopi
pubblici o di utilità pubblica e in parte fini di culto o scopi non esenti
dall’imposta: nel caso specifico neppure l’autorità di tassazione pretende che l’associazione __________ persegua solo parzialmente uno scopo di utilità pubblica.
Così stando
le cose, a giudizio di questa Camera, tutto ben considerato, anche l’importo di
fr. 500.– versato sul conto corrente postale intestato al __________
deve pertanto essere dedotto dal reddito della ricorrente.
3.
Le
ulteriori censure sollevate dalla ricorrente, in relazione al mancato invio delle
liste degli enti che beneficiano dell’esenzione fiscale, esulano dalle
competenze di questa Camera.
Per quanto discutibile,
una simile scelta non spetta infatti alla Camera di diritto tributario ma all’autorità
amministrativa.
4.
Il ricorso è
conseguentemente accolto.
Visto l’esito del gravame,
non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 15 maggio 2008 è riformata nel senso
che la deduzione delle liberalità a enti di pubblica utilità è elevata a fr. 1'566.–.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
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-
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-
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-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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