Lexipedia

Decisione

80.2008.50

Deduzioni: liberalità, pubblica utilità, associazione antivivisezionista

3 febbraio 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, domiciliata a __________,

è funzionaria dell’amministrazione cantonale a __________.

Nella dichiarazione

fiscale 2006, la contribuente deduceva dal reddito diverse liberalità a enti di

pubblica utilità, per un ammontare complessivo di fr. 1'566.–.

B. Notificandole la

tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 19 dicembre 2007, l’Ufficio di

tassazione di __________ negava la postulata deduzione, argomentando che si

trattava di “versamenti a enti sconosciuti”.

C. La contribuente

impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 4 gennaio 2008. Allegava al

gravame gli estratti del suo conto postale, a comprova dei nominativi degli

enti beneficiari e degli avvenuti versamenti.

L’autorità di tassazione

accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 15 maggio 2008, concedendo

la deduzione per liberalità nella limitata misura di fr. 640.–. Non riconosceva

invece le devoluzioni versate alla __________, all’__________ e al __________, in

quanto tali enti non figuravano nell’apposita lista allestita dalla Divisione

delle contribuzioni.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede la deduzione dal proprio

reddito delle liberalità a enti di pubblica utilità nella misura indicata nella

dichiarazione d’imposta. Censura inoltre il mancato invio della lista degli

enti di pubblica utilità ai contribuenti che ne fanno richiesta.

Nelle proprie osservazioni

del 25 giugno 2008, la Divisione delle contribuzioni aderisce alla richiesta di

dedurre la liberalità di fr. 126.– versata all’associazione __________. Si

oppone invece alla deduzione delle devoluzioni di, rispettivamente, fr. 300.– e

fr. 500.– a favore della __________ e del __________.

E. Con scritto del 15

luglio 2008, così invitata dalla Divisione delle contribuzioni, la contribuente

ha trasmesso a questa Camera la decisione dell’autorità fiscale del Canton __________,

che esonera la __________ dal pagamento delle imposte.

Diritto

1. 1.1.

Per l’art. 33a LIFD, sono

dedotti dai proventi le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a

persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall’imposta in virtù

del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 56 lett. g), sempre

che tali prestazioni, durante l’anno fiscale, siano di almeno 100 franchi e non

superino complessivamente il 20 per cento dei proventi, dopo le deduzioni di

cui agli articoli 26 a 33. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri

beni alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 56

lett. a - c) sono deducibili nella medesima misura.

Una disposizione analoga è

contenuta nella legge cantonale, con una sola differenza: il limite massimo è

fissato nel 10% del reddito imponibile (art. 32 cpv. 1 lett. h LT).

1.2.

La deduzione in questione

non rientra nella categoria delle cosiddette “deduzioni organiche”, cioè di

quelle detrazioni dei costi connessi con il conseguimento del reddito, che sono

dettate dal principio di capacità contributiva. Si tratta per contro di una deduzione

fondata su considerazioni di carattere extrafiscale, in particolare di politica

sociale (Blumenstein/Locher,

System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 263).

1.3.

Come si evince dalla

lettera delle norme applicabili, occorre, in primo luogo che le persone

giuridiche che beneficiano delle liberalità della persona fisica che chiede la

deduzione godano dell’esenzione dall’imposta delle persone giuridiche e, in

secondo luogo, che l’esenzione sia data per il fatto che tale persona giuridica

persegue fini pubblici o di pubblica utilità e non per esempio fini di culto (Noël, in Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 e 7 ad

art. 33a LIFD, p. 557-558; v. anche Circolare

n. 12 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1996,

par. IV).

A tal fine, la Divisione

delle contribuzioni ha allestito un’apposita lista degli enti esenti ex

art. 65 lett. f LT. Un secondo elenco enumera gli enti con sede in altri

cantoni che hanno prodotto la decisione di esenzione del Cantone di sede ed

hanno espressamente richiesto al Canton Ticino di accettare che i contributi a

loro versati possano essere dedotti fiscalmente. Da parte sua, la Conferenza

fiscale svizzera ha invece preparato una lista, non esaustiva, delle persone

giuridiche con sede in Svizzera che beneficiano dell’esenzione dall’imposta

federale diretta per il fatto di perseguire scopi pubblici o di pubblica

utilità (Circolare n. 23/2006

della Divisione delle contribuzioni, par. III.2).

Considerandi

2.

2.1.

Come esposto in narrativa,

in merito alla postulata deduzione dell’importo di fr. 126.– versato all’associazione

__________, la Divisione delle contribuzioni ha aderito al gravame. È qui

appena il caso di ricordare che l’associazione figurava già nella lista degli

enti esenti ex art. 65 lett. f LT, seppure sotto la vecchia denominazione

di “Associazione antivivisezionista”, nel frattempo modificata.

Alla luce della nuova

documentazione prodotta dalla ricorrente, altrettanto pacifica è la

deducibilità dell’importo di fr. 300.– versato a favore della __________. Dando

seguito all’invito espresso dalla Divisione delle contribuzioni nelle proprie

osservazioni al ricorso, la contribuente ha prodotto la decisione di esenzione

fiscale delle competenti autorità del Canton __________, emessa nel mese di

giugno 1995. Conformemente alla regola generale prevista dall’art. 8 CC (cfr.,

al proposito, DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8),

la ricorrente ha così portato la prova di un fatto che concorre a ridurre il suo

debito verso l’erario, per cui nulla si oppone alla sua deduzione.

2.2

Discorso a parte richiedono

invece le elargizioni a beneficio del __________. È anzitutto pacifico che tale

centro non ha una personalità giuridica indipendente. Ciò emerge

non solo dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, ma anche dalla semplice

consultazione del sito internet dell’associazione __________: si tratta, di

fatto, di una sua delegazione, di un gruppo locale impegnato in prima linea in

ogni iniziativa da essa portata avanti.

Qualche perplessità emerge

invero dall’esame dell’incarto fiscale dell’associazione __________. Come

osservato dalla Divisione delle contribuzioni, nei conti annuali

dell’associazione non vi è traccia del conto postale n. __________, sul quale

vanno effettuate le prestazioni a favore del __________. Si tratta tuttavia di

una questione che andrà approfondita nelle opportune sedi, ma che in ogni caso non

fa venir meno il carattere di semplice gruppo locale del __________, e meglio

di delegazione dell’__________.

Di nessuna rilevanza sono infine

le Informazioni della Conferenza fiscale svizzera, gruppo esenzioni, citate

dall’autorità fiscale (cfr. n. 11 “deductibilité des dons versés à des

personnes morales poursuivant plusieurs buts; exigence en matière de ventilation

comptable par type d’activité”). Esse si riferiscono infatti alle

elargizioni a beneficio di un ente che persegue in parte scopi

pubblici o di utilità pubblica e in parte fini di culto o scopi non esenti

dall’imposta: nel caso specifico neppure l’autorità di tassazione pretende che l’associazione __________ persegua solo parzialmente uno scopo di utilità pubblica.

Così stando

le cose, a giudizio di questa Camera, tutto ben considerato, anche l’importo di

fr. 500.– versato sul conto corrente postale intestato al __________

deve pertanto essere dedotto dal reddito della ricorrente.

3.

Le

ulteriori censure sollevate dalla ricorrente, in relazione al mancato invio delle

liste degli enti che beneficiano dell’esenzione fiscale, esulano dalle

competenze di questa Camera.

Per quanto discutibile,

una simile scelta non spetta infatti alla Camera di diritto tributario ma all’autorità

amministrativa.

4.

Il ricorso è

conseguentemente accolto.

Visto l’esito del gravame,

non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 15 maggio 2008 è riformata nel senso

che la deduzione delle liberalità a enti di pubblica utilità è elevata a fr. 1'566.–.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster