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Decisione

80.2008.51

Reddito dell'attività lucrativa dipendente: rifusione spese forfetaria, direttore azienda agricola, onere della prova

2 luglio 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

lavora alle dipendenze dell’Azienda agricola __________. Nel periodo fiscale

2003, il contribuente ha conseguito uno stipendio lordo di fr. 87'240.– ed un

rimborso spese di rappresentanza di fr. 21'000.–.

Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2003, con

decisione del 19 marzo 2008,

l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito

imponibile del contribuente e della moglie __________ in fr. 79'500.– per l’IC

ed in fr. 85’300.– per l’IFD. Ai proventi dichiarati aveva in particolare

aggiunto un importo di fr. 13'000.–, spiegando che l’importo percepito come

rimborso spese era stato in parte considerato integrazione del salario e di

conseguenza aggiunto allo stesso. Era inoltre negata la deduzione delle spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro con il mezzo privato.

Con decisioni dello stesso giorno, ai contribuenti veniva notificata anche la tassazione IC/IFD per i periodi 2004, 2005 e 2006. In tutte era

aggiunto al reddito dichiarato lo stesso importo di §A2fr. 13'000.–,

corrispondente alla ripresa del rimborso spese. Era altresì negata la deduzione delle spese di trasporto.

B. lI

contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo dell’11 aprile 2008. Ribadiva che si serviva, per

recarsi al lavoro e per l’esercizio della professione,

della sua vettura privata, sottolineando di avere anche il compito di

rappresentante, obbligato come tale a numerose trasferte nel Cantone e fuori.

L’autorità

di tassazione accoglieva

parzialmente i reclami del contribuente, ammettendo la deduzione delle spese di trasporto per il

tragitto dal domcilio al luogo

di lavoro. Quanto alla ripresa del rimborso spese, ribadiva che si trattava di

un’integrazione di salario.

C. Con

quattro ricorsi alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone la contestazione già sottoposta all’autorità di tassazione, sottolineando di essere “buona parte dell’anno in trasferta nel

Cantone ed oltre Gottardo, per visita della clientela facendo uso

dell’autoveicolo privato, non trascurando le spese che vengono effettuate per

pasti e bibite offerti alla clientela”.

D. All’udienza

del 5 giugno 2008, il ricorrente ha precisato che il rimborso spese forfetario

si riferisce prevalentemente all’attività di rappresentante, che lo porta circa

4 volte alla settimana all’interno del Cantone e un paio di volte al mese fuori

cantone. Ha inoltre sottolineato che nei periodi precedenti l’autorità di tassazione

non aveva mai fatto riprese per tale ragione ed anche per questo motivo non ha

conservato i giustificativi. L’Ufficio di tassazione ha chiesto invece la

conferma della decisione impugnata, conforme alle direttive della Divisione

delle contribuzioni.

Diritto

1. 1.1.

Per gli

articoli 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi di

un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i

proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni,

assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre

prestazioni valutabili in denaro.

Sotto tale nozione di reddito possono anche venir assunti i pagamenti

effettuati dal datore di lavoro per il rimborso di spese sostenute dal

dipendente nell’esercizio dei propri compiti. In verità la deduzione di tali

esborsi è da ammettere quando questi ultimi possono essere esattamente

documentati; quando però ciò non è il caso, trattandosi di rifusione di spese

eseguite forfettariamente, nulla si oppone a che gli importi ricevuti vengano

computati al reddito in quanto essi potrebbero costituire un’integrazione di

salario e dare luogo a numerosi abusi (cfr. CDT n. 122 del 23 giugno 1994

in RDAT I-1995 n. 5t, con riferimento

a: CDT 314/79 e 201/83; Känzig,

Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 277; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar

zum Zürcher Steuergesetz, vol. I, Berna 1969, p. 25 seg.; AA.VV., Kommentar zum

Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 170).

Le

rifusioni di spese e gli altri rimborsi per il personale dirigente e del

servizio esterno come pure le spese forfetarie devono essere indicati sul

certificato di salario, affinché se ne possa verificare la giustificazione

commerciale, per il fatto che se superano i costi effettivi del dipendente

costituiscono integrazione dello stipendio (Locher,

Kommentar zum DBG, vol. I, Basilea/Therwil, 2001, n. 25 all’art. 17 LIFD, p.

321).

1.2.

Per quanto concerne in

particolare le spese di rappresentanza, si tratta di quelle spese che

sostengono dipendenti di solito dirigenti nell’esercizio della loro attività

lavorativa, in considerazione della loro posizione particolare, nei rapporti

con clienti o collaboratori, e per le quali la presentazione di giustificativi

sarebbe possibile tutt’al più con un dispendio sproporzionato. Il trattamento

fiscale delle spese di rappresentanza dà frequentemente luogo a controversie

fra fisco e contribuenti, in particolar modo per il fatto che il rimborso

forfetario copre spese che non sono univocamente attribuibili alla sfera

privata o professionale e si pone quindi il problema se debbano essere

suddivise in parte professionale e parte privata; di conseguenza, la

qualificazione fiscale è spesso difficoltosa nel singolo caso ed una stima è

quasi inevitabile. Nella prassi delle autorità di tassazione si tende perciò ad

ammettere il rimborso delle spese di rappresentanza nella forma di un importo

forfetario, la cui misura dipende dal settore professionale, dalla

regolamentazione effettiva delle spese e dalla portata dell’attività di

rappresentanza del contribuente (Bosshard,

Die steuerliche Behandlung von Spesenvergütungen im Lohnausweis und im Veranlagungsverfahren,

in RF 1996, pp. 563-565).

1.3.

L’istituto del regolamento

delle rifusioni di spese approvato persegue il duplice scopo di tener conto

delle difficoltà del datore di lavoro di indicare correttamente sul certificato

di salario i rimborsi spese come pure di introdurre una prassi unitaria nei

rimborsi forfetari (Bosshard, op.

cit., p. 567).

Mentre in linea di

principio i regolamenti approvati hanno effetto limitatamente al cantone di

sede del datore di lavoro, negli ultimi anni si è affermata la tendenza ad

estenderne gli effetti nei rapporti intercantonali, per tener conto dei casi in

cui la sede del datore di lavoro non è nello stesso cantone in cui è

domiciliato il dipendente. Fino al 2000 erano solo i cantoni della regione del

Lago di Costanza (AG, AI, AR, GL, GR, SH, TG e ZH) ad accettare reciprocamente

i regolamenti in questione. A partire dal 2001, vi si sono aggiunti altri sei

cantoni della Svizzera nord-orientale (BE, BL, BS, LU, SG e SO), raggiungendo

un totale di ben 14 cantoni (Bosshard,

Breitere interkantonale Akzeptanz von genehmigten Pauschalspesen, in RF 2001,

p. 66).

Nella prospettiva

dell’entrata in vigore del nuovo certificato di salario unificato per tutti i

cantoni, prevista per il 1° gennaio 2007, la Conferenza fiscale svizzera ha auspicato

l’accettazione in tutti i cantoni dei regolamenti approvati dal cantone di

sede. Nel 2004 erano dunque già 19 i cantoni che si erano impegnati al riconoscimento

reciproco dei regolamenti approvati (Bosshard,

Änderungen beim Muster-Spesenreglement im Hinblick auf den neuen Lohnausweis,

p. 702).

1.4.

Fino all’entrata in vigore

del nuovo certificato di salario, cioè con il periodo fiscale 2007, il Canton

Ticino continuerà ad applicare la prassi in vigore da anni, secondo cui il riconoscimento

di spese di rappresentanza forfetarie a dirigenti e quadri è ammessa nella

misura seguente:

fino ad una retribuzione

lorda di fr. 250'000.– fr. 8'000.– annui

da fr. 250'001.– a fr.

500'000.– fr. 16'000.– annui

da fr. 500'001.– a fr.

750'000.– fr. 24'000.– annui

da fr. 750'001.– a fr.

1’000'000.– fr. 32'000.– annui

oltre fr. 1'000'000.–, da

caso a caso, ritenuto un massimo di fr. 40'000.– annui.

Si tratta di una prassi

ispirata chiaramente ad esigenze di semplificazione, per tener conto, da un

lato, delle difficoltà probatorie in cui si trova il dirigente che sostiene le

spese in questione e, dall’altro, della problematica delimitazione fra spese

private e spese giustificate dall’uso commerciale.

Essa è stata pertanto

giudicata condivisibile e conforme alla legge in vigore, in una recente

sentenza di questa Camera (CDT n. 80.2006.87 del 4 dicembre 2007).

Considerandi

2.

2.1.

Nei periodi fiscali in

discussione, il ricorrente era direttore dell’Azienda agricola __________, di

proprietà della __________ di __________. Come ha spiegato lo stesso

contribuente all’udienza dinanzi alla Camera di diritto tributario, fra le sue

mansioni rientrava anche la rappresentanza dei prodotti dell’azienda, ed in

particolare dei vini.

Dai certificati di salario

si evince che la rifusione di spese di rappresentanza aveva un ammontare

relativamente elevato rispetto allo stipendio lordo annuo: quest’ultimo si

situava in tutti e quattro i periodi fiscali fra fr. 87'240.– e fr. 89'850.–,

mentre la rifusione di spese corrispondeva a ben fr. 21'000.–.

Richiesto di comprovare

l’effettivo esborso per le spese di rappresentanza, il ricorrente ha affermato

di non disporre di alcun giustificativo, argomentando di non averne conservati

anche perché nei periodi precedenti l’autorità di tassazione non aveva mai

ripreso la rifusione delle spese.

2.2

L’autorità

di tassazione deve partire dal principio che i fatti addotti dal contribuente,

ma non documentati, non sono presi in considerazione: prescindere da questa esigenza

significherebbe infatti non già correggere una presunta inesattezza ma sostituire

l'obbligo posto a carico del contribuente di documentare e provare determinati

fatti con l'apprezzamento dell'autorità (sentenza del Tribunale federale n.2A.344/89

del 3 dicembre 1990, in RDAT II-1991; DTF 107 Ib 218).

A ciò si aggiunga

che, secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere della

prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso

l'erario (sentenza del Tribunale federale n.2A.438/2006 del 14 dicembre 2006,

in RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; sentenza del

Tribunale federale n.2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t,

consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des

schweizerischen Steuerrechts, 6a ed., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii).

2.3

Nella

fattispecie, l’autorità di tassazione, applicando le già ricordate direttive

della Divisione delle contribuzioni, ha ammesso che un importo di fr. 8'000.–

all’anno sia considerato rimborso di spese di rappresentanza, senza esigere

alcuna prova. Si tratta di un importo già elevato, che ammonta quasi al 10%

dello stipendio lordo del contribuente.

Non essendo comprovata

alcuna spesa di rappresentanza, non vi sono pertanto le condizioni per un

aumento di tale importo. Il contribuente non ha infatti portato la prova del

fatto che le spese di rappresentanza effettivamente sopportate siano state

superiori rispetto alla misura della deduzione forfetaria riconosciutagli

dall’autorità di tassazione.

Quanto all’argomento

secondo cui il ricorrente non avrebbe conservato i giustificativi delle spese

confidando nel fatto che l’autorità di tassazione avrebbe riconosciuto l’intero

importo della rifusione come nei periodi fiscali precedenti, va detto che egli

non ha neppure reso verosimile un dispendio di simili proporzioni. Anche ammettendo

cioè che egli non abbia conservato ricevute di ristoranti, bar, alberghi o

negozi dove si sarebbe recato per promuovere i prodotti dell’azienda che dirige,

il ricorrente non ha fatto alcuno sforzo per dimostrare che le trasferte e

l’offerta di consumazioni ai clienti raggiungano una somma eccedente gli 8'000

franchi riconosciuti dall’autorità di tassazione, indicando i nomi dei clienti

in questione o i luoghi in cui sarebbe solito offrire loro le consumazioni.

2.4

Deve

infine essere ricordato al ricorrente che la circostanza che in precedenti periodi

fiscali l’autorità di tassazione abbia accettato di considerare rifusione di

spese l’intero importo indicato sul certificato di salario, rinunciando alla

ripresa della parte eccedente la somma riconosciuta, non vincola l’Ufficio.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, le autorità di tassazione

possono riesaminare completamente i fondamenti giuridici e di fatto nell’ambito

di ogni nuova tassazione di un contribuente e, se necessario, giungere a

conclusioni diverse. Infatti, è solo la singola tassazione a passare in

giudicato, per il fatto che, trattandosi di un atto amministrativo limitato nel

tempo, esplica effetti giuridici solo per il periodo fiscale interessato (StE

1997.

B 93.4 n. 4 consid. 4c).

3.

Il

ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali

sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 880.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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