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Decisione

80.2008.53

Procedura: tassazione d'ufficio, persona giuridica, conti inattendibili e non interamente verificabili, valore di apporto di immobile

12 novembre 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. La RI

1 di __________ è una società anonima, costituita nel 2005, il cui scopo consiste

nel possesso e nella gestione di immobili. In particolare, è proprietaria di un

palazzo di appartamenti a __________ __________ Quest’ultimo è stato apportato

dall’azionista __________ con contratto del 22 aprile 2005.

Nella

dichiarazione fiscale 2005, la società contribuente indicava di aver subito una

perdita di fr. 2'428.–.

L’RS 1 (UTPG)

si rivolgeva alla società contribuente con scritto del 24 aprile 2007, chiedendole

l’invio della contabilità dell’anno 2005 completa di tutti i giustificativi.

La

documentazione richiesta veniva parzialmente inviata il 14 maggio 2007.

In

seguito ad una nuova richiesta del 22 maggio 2007, ulteriori documenti pervenivano

all’UTPG il 4 giugno 2007.

B. Con

decisione del 5 luglio 2007, l’RS 1 notificava alla società contribuente la

tassazione IC/IFD 2005 per inizio imponibilità (assoggettamento dal 7 luglio

2005), nella quale commisurava il suo utile imponibile in fr. 44'700.– per l’IC

ed in fr. 92'600.– per l’IFD. La motivazione della decisione indicava che si trattava

di una “tassazione d’ufficio per mancata o insufficiente documentazione”.

La

società contribuente interponeva reclamo contro tale decisione, in data 30

luglio 2007, contestando in particolare di aver conseguito un utile ed

allegando un nuovo bilancio, da cui risultava una perdita di fr. 36'153.–.

Con

scritto del 22 agosto 2007, l’UTPG chiedeva alla reclamante l’inoltro di “copia

del bilancio e del conto economico per l’esercizio 2005 firmati”, come pure di

“copia del rapporto di revisione” e dell’estratto “del verbale dell’assemblea

relativo all’approvazione dei conti 2005”. La contribuente inviava la suddetta documentazione il 3 settembre 2007.

Una nuova

richiesta di collaborazione era contenuta in una lettera del 18 ottobre 2007,

nella quale l’UTPG, premesso che la contabilità risultava “ancora

inattendibile” e non conforme ai “principi contabili minimi previsti dal CO”,

invitava la reclamante a trasmettere “bilancio e conto economico relativi

all’esercizio 2005, conformi ai principi contabili previsti dal CO”. La

contribuente rispondeva con scritto del 14 novembre 2007 e relativi allegati.

Con

ulteriore lettera del 19 novembre 2007, l’UTPG ribadiva che i documenti fino

allora presentati “non si sono rivelati attendibili” e diffidava pertanto la

reclamante a trasmettere “un bilancio completo, la contabilità completa, tutti

i giustificativi a sostegno di tutte le registrazioni contabili, il rapporto di

revisione ed il verbale dell’assemblea inerente l’approvazione dei conti in

questione”, avvertendola che se la documentazione richiesta non fosse stata

prodotta il reclamo sarebbe stato respinto senza ulteriori accertamenti.

Non

essendo pervenuta alcuna risposta, con decisione del 24 aprile 2008 l’UTPG

respingeva il gravame.

C. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta la

decisione dell’autorità fiscale ed allega un nuovo bilancio, dal quale risulta

una perdita d’esercizio di fr. 30'606.70.

Il 31

luglio 2009 il giudice delegato ha trasmesso il ricorso con gli allegati

all’Ispettorato fiscale, invitandolo a procedere ad una verifica dei conti

della ricorrente.

Il 30

settembre 2010, l’Ispettorato fiscale ha inoltrato il suo rapporto dell’8

settembre 2010, che è stato poi sottoposto alla ricorrente.

Diritto

1. 1.1.

Nel

bilancio 2005 della ricorrente l’Ispettorato fiscale ha riscontrato numerose

incongruenze ed anche grossolani errori di registrazione.

Si

segnala in particolare un accantonamento per lavori di ristrutturazione, commisurato

in fr. 463'753.–. Nel contratto di apporto dell’immobile, stipulato il 22

aprile 2005, il valore dell’apporto è stato calcolato tuttavia considerando

“costi per lavori di rinnovo dello stabile, in corso” per un importo di fr.

388'846.–. Computando anche altri accantonamenti, nelle registrazioni contabili

si raggiunge l’ammontare di ben 477'050 franchi, cosa che induce l’Ispettorato

a domandarsi se sia ancora rispettato l’art. 632 CO, che esige che all’atto

della costituzione della società sia stato liberato almeno il 20% del valore

nominale di ogni azione, con un minimo di conferimenti di 50'000 franchi. In

effetti, se l’accantonamento per rinnovo dell’immobile ammonta a fr. 477'050.–,

l’apporto degli azionisti raggiunge il valore di zero franchi. Dal valore

dell’immobile apportato (fr. 2'238'075.–) sono già stati dedotti infatti debiti

per oltre 1'700'000 franchi.

L’Ispettorato

ipotizza a tale riguardo o che l’azionista abbia beneficiato di un prestito da

parte della società – nel qual caso, dovrebbero essere calcolati gli interessi

attivi – o che egli abbia beneficiato di una distribuzione anticipata di utile,

avendo ricevuto 100'000 franchi in azioni pur avendo apportato un immobile il

cui valore è interamente coperto da debiti.

1.2.

L’incongruenza

che emerge dal confronto fra il bilancio e il contratto di apporto potrebbe

essere spiegata anche in altro modo. Ci si potrebbe cioè domandare se,

piuttosto che un apporto per un valore inferiore a quello del capitale

liberato, l’azionista non abbia invece effettuato un apporto il cui valore è

addirittura superiore.

In

effetti, l’accantonamento per “lavori di rinnovo nello stabile, in corso”

solleva interrogativi di una certa consistenza, a prescindere dal suo importo.

Basti pensare al fatto che il contratto di apporto risale al mese di aprile del

2005, quando i lavori di rinnovo avrebbero dovuto essere “in corso”, ma che gli

stessi non risultano tuttora essere stati neppure iniziati. Come sottolinea lo

stesso Ispettorato nel suo rapporto (a pagina 7), l’accantonamento era già

stato creato nel 2004, quando l’immobile apparteneva ancora all’azionista, e si

riferisce a lavori “di una certa importanza, come la sostituzione delle cucine,

dei bagni”, la cui esecuzione “avrebbe come conseguenza la disdetta dei locali

locati oppure a causa dei disagi una riduzione sull’affitto pagato”. Nessun

appartamento è rimasto tuttavia vuoto né si sono verificate riduzioni delle

entrate dalla locazione. Non solo, ma dai conti dell’esercizio 2009 della ricorrente

emerge ancora un accantonamento di fr. 371'000.–, sempre per lavori di manutenzione.

Ora, alla

luce di tali circostanze, non si può fare a meno di chiedersi quale giustificazione

avesse l’inserimento, nel calcolo del valore dell’apporto, di un importo che si

riferiva a costi di manutenzione che non solo non erano “in corso” ma tuttora

non sono stati sostenuti. La conseguenza dovrebbe essere che il valore

dell’apporto è superiore, e non inferiore, a quello del capitale azionario.

1.3.

La

questione non necessita di essere risolta in questa sede, non essendo in discussione

l’imposta sul capitale.

Va

rilevato, a tale riguardo, che la ricorrente, quale società immobiliare, è già

stata imposta sul capitale proprio occulto, in base all’art. 82 cpv. 2 LT,

secondo cui il capitale proprio corrisponde almeno al 20 per cento del valore

dei loro attivi determinante per l’imposta sull’utile. Il capitale imponibile

ammonta pertanto già a fr. 470'053.–.

Considerandi

2.

2.1.

Come già

ricordato, la ricorrente ha sottoposto all’autorità fiscale diverse versioni

del bilancio e del conto economico per l’esercizio 2005. Sull’ultima versione,

allegata al ricorso, si è basato l’Ispettorato fiscale per la sua verifica.

Come il

bilancio, anche il conto economico presenta numerosi aspetti discutibili.

2.2

In primo

luogo, l’Ispettorato ha ritenuto non attendibile l’ammontare dei ricavi provenienti

dalla locazione degli appartamenti.

Dal conto

economico emerge un ammontare di fr. 49'893.–, che si riferisce alle entrate

dal 1° settembre 2005. Nel contratto di apporto, tuttavia, si afferma che “la costituenda

società potrà disporre immediatamente e liberamente del fondo apportato, non

appena la stessa sarà stata iscritta a registro di commercio”. Poiché

l’iscrizione è avvenuta il 7 luglio 2005, l’Ispettorato ha proposto di

riprendere le pigioni dal 7 luglio alla fine di agosto, per complessivi fr.

20'734.–.

La

correzione proposta è ineccepibile e porta i ricavi a fr. 70'627.–.

2.3

L’attenzione

dell’Ispettorato si è quindi spostata sui costi.

Nel conto

economico figurano diverse spese, per un ammontare complessivo di fr. 45'619.–,

che concernono acquisto di materiale, affitto di un ufficio, costi di revisione,

tasse per l’acqua e per la canalizzazione, amministrazione, elettricità, gasolio

per riscaldamento ecc. I relativi giustificativi sono rappresentati da altrettante

fatture emesse dalla __________ __________, una società con sede a __________

(GR) ma effettivamente gestita da __________.

Fra i

costi in discussione spiccano quelli per l’affitto di un ufficio, per ben 2'000

franchi al mese. Si tratta anche qui di una fattura della __________ SA, che

come rileva l’Ispettorato non è giustificata, pensando al fatto che la

ricorrente non dispone di alcun dipendente ed inoltre fa valere ulteriori costi

per l’amministrazione, sempre fatturati dalla società __________.

In alcuni

casi, poi, le copie delle fatture sottoposte all’Ispettorato sono state

alterate, p. es. cancellando il destinatario e sostituendolo con il nome della

ricorrente.

2.4

Constatato

come la contabilità sia inattendibile e non interamente verificabile,

l’Ispettorato propone di procedere ad una tassazione per apprezzamento, in base

agli elementi a disposizione.

3.

3.1.

Secondo

l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46

cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a

una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non

soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non

possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può

tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del

tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata

soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve

essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132

cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca

all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì

all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

3.2

Giurisprudenza

e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione

d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai

suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti

attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata

(decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno

2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol.

I/2b, 2a ediz. Basilea 2008, n. 29 e 31 ad

art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann,

Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra

Berger, Voraussetzungen und

Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 197).

L’autorità fiscale deve comunque agire “pflichtgemäss”,

ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili

criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti

del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità

(ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella

misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua

capacità contributiva reale (Zweifel,

op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).

3.3

Che il

conto economico della ricorrente, peraltro diverse volte modificato dopo

l’inoltro della dichiarazione fiscale, non permetta di pervenire ad una

definizione affidabile dell’utile imponibile, non può essere messo in

discussione.

Sono

allora senz’altro adempiuti i requisiti per una tassazione d’ufficio.

L’Ispettorato

propone di considerare, oltre agli interessi passivi e alle relative spese

bancarie (fr. 18'442.–), costi amministrativi nella misura ammessa dalle

tariffe dell’Associazione Svizzera dei Fiduciari Immobiliari Sezione Ticino

(fr. 3'479.–) e altri costi per ulteriori spese di manutenzione, energia ecc.

(fr. 3'531.–, pari al 5% dei ricavi).

Con tale

calcolo si arriva ad un importo che è praticamente uguale all’utile stabilito

per apprezzamento nella decisione impugnata. Quest’ultima deve allora essere confermata.

4.

Visto

l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico

della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un

totale di fr. 1’100.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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