80.2008.66
Assoggettamento limitato: determinazione dell'aliquota globale, redditi del lavoro all'estero, deduzione imposta alla fonte, non in presenza di CDI
4 settembre 2011Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2008.66
Data decisione, Autorità:
04.09.2011, CDT
Titolo:
Assoggettamento limitato: determinazione dell'aliquota globale, redditi del lavoro all'estero, deduzione imposta alla fonte, non in presenza di CDI
ASSOGGETTAMENTO PARZIALE
art. 191 COST
art. 11 cpv. 1 LAID
art. 7 LIFD
art. 26 cpv. 1 let. C LIFD
art. 34 let. e LIFD
art. 6 cpv. 25 let. c cf. 1 LT
art. 33 let. e LT
Incarto n.
80.2008.66
Lugano
4 ottobre 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappresentati dall’ RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 10 giugno 2008 contro la decisione del 15
maggio 2008 in materia di IC e IFD 2006.
Fatti
A. I
coniugi RI 1, domiciliati a __________, svolgono l’attività, rispettivamente,
di docente di inglese presso il Liceo cantonale di __________, il marito, e di
controller finanziario presso la ditta __________ S.p.A. a __________, la
moglie.
B. Per
il periodo fiscale 2006, il signor RI 1 ha realizzato un reddito da attività lucrativa di fr. 93'321.−.RI
2 ha conseguito invece un reddito lordo di € 92'790.70, pari a fr.
145'954.−.
Con decisione del 19 marzo 2008, l’Ufficio di tassazione di __________ notificava loro la tassazione IC/IFD 2006, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 74'300.− per l’IC (quello determinante per
l’aliquota in fr. 189'000.−) e in fr. 79'600.− per l’IFD (quello determinante per l’aliquota in fr. 201'200.−).
Al
reddito imponibile del signor RI 1, l’autorità fiscale aggiungeva, ai soli fini
della determinazione dell’aliquota, il reddito conseguito all’estero dalla
moglie.
C. Contrari
tuttavia alla suddetta decisione, i contribuenti inoltravano, il 15 aprile 2008,
reclamo, sollevando un caso di doppia imposizione, generato dalla mancata deduzione
dal reddito della moglie (considerato per stabilire il reddito determinante per
l’aliquota) dell’imposta alla fonte trattenuta in __________.
D. L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo presentato dai contribuenti, con decisione
su reclamo del 15 maggio 2008, nella quale sottolineava che “la tassazione è
avvenuta in pieno rispetto delle normative di legge vigenti nonché dei dati
forniti dai contribuenti stessi”. L’autorità fiscale precisava inoltre che le
imposte sul reddito trattenute in __________ non potevano essere dedotte dal
salario (cf. art. 33 lett. e LT e art. 34 lett. e LIFD) e che lo
stipendio percepito dalla moglie in __________ era determinante per la fissazione
dell’aliquota (secondo gli art. 6 cpv. 1 LT e 7cpv. 1 LIFD), al fine di evitare
che i contribuenti traessero un “vantaggio ingiustificato in un sistema di
aliquote progressive, in contrasto con il principio dell’imposizione secondo la
capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.)”.
E.
Con tempestivo ricorso alla Camera di
diritto tributario, i coniugi RI 1 lamentano una doppia imposizione
internazionale evidenziando anche “una intollerabile disparità di trattamento,
se non addirittura un vero e proprio arbitrio”, nel caso in cui non venisse
tenuto conto del reddito netto conseguito dalla signora RI 2. Inoltre, i
ricorrenti sostengono che l’onere fiscale sia eccessivo e sproporzionato
(rispetto al reddito da essi realizzato) e chiedono quindi una riduzione
dell’imposta, al fine di garantire il rispetto del principio costituzionale
della parità di trattamento.
Diritto
1. Nel
gravame qui in esame, i ricorrenti censurano dapprima la circostanza che
l’autorità fiscale abbia considerato, per il calcolo dell’imposta dei coniugi,
e precisamente per la definizione dell’aliquota applicabile, il reddito lordo
conseguito dalla moglie in Italia e qui assoggettato all’imposta sul reddito. A
loro avviso, l’autorità fiscale avrebbe dovuto riconoscere la deduzione delle imposte trattenute alla fonte in __________, nella determinazione dell’aliquota applicabile
ai fini dell’imposizione.
1.1.
Il
diritto fiscale svizzero ha effetti che non si fermano alle frontiere della
Confederazione, ma si estendono all’estero, laddove si intrattengono relazioni economiche con la Svizzera. Gli effetti internazionali in questione possono derivare dal
fatto che la definizione della sovranità fiscale effettuata dal diritto interno
riguarda anche soggetti giuridici che non sono personalmente sottoposti alla
sovranità territoriale svizzera, ma hanno qualche relazione economica con la
Svizzera. Inoltre, gli stessi possono discendere dal fatto che soggetti
personalmente sottoposti alla sovranità territoriale svizzera hanno interessi
economici situati all’estero. Per evitare doppie imposizioni, ogni Stato
introduce nelle sue norme fiscali delle disposizioni per limitare il potere di
imposizione nei confronti dell’estero. A tali disposizioni si affiancano trattati
bilaterali o multilaterali conclusi con diversi Stati. L’insieme delle norme
giuridiche del diritto interno e del diritto dei trattati, che hanno ad oggetto
la costituzione del diritto fiscale da un punto di vista internazionale, forma il diritto fiscale internazionale (Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo
2002, p. 113 s.).
1.2.
Nelle relazioni intercantonali e internazionali si applicano i principi del diritto federale concernenti il
divieto di doppia imposizione intercantonale (art. 5 cpv. 3 prima frase LT).
Nelle relazioni internazionali devono tuttavia essere imposti almeno il reddito
conseguito nel Cantone e la sostanza ivi posta (art. 5 cpv. 4 LT).
Le persone fisiche
parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone
devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota
corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza. Nelle relazioni internazionali è tuttavia applicata almeno l’aliquota corrispondente al reddito conseguito
nel Cantone e alla sostanza ivi posta (art. 6 LT).
Principi analoghi valgono
in materia di imposta federale diretta (cfr. articoli 6 e 7 LIFD).
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie, i coniugi ricorrenti sono assoggettati illimitatamente nel Canton
Ticino, ma la moglie __________ lavora a __________ ed è pertanto assoggettata
all’imposta sul reddito dell’attività lucrativa dipendente in __________. Il
suo stipendio lordo nel 2006 ammontava a € 92'790.70,
pari a fr. 145'954.−. Da tale importo è stata
trattenuta un’imposta di €
32'830.96, pari a fr. 51’640.−.
L’Ufficio di tassazione ha stabilito il reddito imponibile dei coniugi in fr. 74'300.− per
l’IC e in fr. 79'600.−
per l’IFD. In particolare, l’autorità fiscale non ha imposto lo stipendio realizzato dalla moglie in __________, ma lo ha preso in considerazione per la fissazione dell’aliquota (secondo gli articoli 7 cpv.1 LIFD e 6 cpv. 1 LT).
I
ricorrenti ritengono per contro che da tale importo debbano essere dedotte le imposte
trattenute alla fonte in __________.
2.2
Il problema sollevato dal
ricorso è dunque il seguente.
Quando una persona
residente in Svizzera percepisce dei redditi stranieri che, in virtù di una
convenzione di doppia imposizione (oppure del diritto interno) sottostanno alla
sovranità dello Stato della fonte del reddito, la Svizzera deve esonerare questi
redditi stranieri, ma ne può tenere conto per determinare l’aliquota di imposta
afferente agli altri redditi del contribuente normalmente imponibili in
Svizzera (art. 7 cpv. 1 LIFD; art. 6 cpv. 1 LT; art. 23A cpv. 3 del modello di
convenzione dell’OCSE; per i rapporti fra Svizzera e Italia, art. 24 cpv. 3
CDI-I).
Infatti, questa regola
cerca di evitare i casi in cui i contribuenti trarrebbero dei vantaggi
ingiustificati per il semplice fatto di avere degli elementi imponibili e
quindi di essere assoggettati alle imposte in due o più Stati (cf. Paschoud, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 6 ad art. 7
LIFD, p. 124).
Si deve poi chiarire quale
ammontare del reddito straniero la Svizzera reputa determinante ai fini
dell’aliquota: l’ammontare lordo del reddito straniero o l’ammontare netto dopo
deduzione dell’imposta straniera.
2.3
Ebbene,
nella legge in vigore vi sono, a tale proposito, indicazioni contrastanti. Da
un lato, secondo l’art. 34 lett. e LIFD, come pure secondo l’art. 33
lett. e LT, di identico tenore, le imposte federali,
cantonali e comunali sul reddito, sugli utili da sostanza immobiliare e sulla
sostanza, come anche le imposte estere analoghe non
possono essere dedotte dal reddito imponibile.
Dall’altro, però, l’art. 32 cpv. 1 LIFD (per il diritto cantonale, l’art. 31
cpv. 1 LT) consente al contribuente che possiede beni
mobili privati di dedurre, oltre ai costi d’amministrazione da parte di terzi,
“le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né computate”.
Nella circolare n. 5
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) del 6 gennaio 1977, che tratta delle persone domiciliate in Svizzera e che esercitano un’attività
dipendente all’estero, sempre conservando il loro domicilio in Svizzera, si afferma
che il salario acquisito all’estero deve essere imposto in Svizzera (paese di
domicilio) nel suo ammontare netto, dopo deduzione dell’imposta percepita dallo
Stato del luogo di lavoro. Nella sua risposta all’interrogazione presentata da un deputato al Consiglio nazionale, il Consiglio Federale ha dichiarato
quanto segue: «In pratica, si ammette la deduzione, a titolo di spese
d’acquisizione del reddito, delle imposte straniere percepite alla fonte sui
redditi dei capitali e sui salari a condizione che il rimborso di queste imposte
non possa essere ottenuto» (Bollettino ufficiale dell’Assemblea federale - CN -
1977, 1375).
Ora, nel
caso in cui non vi sia alcuna convenzione per evitare la doppia imposizione (e nonostante l’entrata in vigore successiva della nuova legge federale sull’imposta
federale diretta, che prevede, come già detto, che non possano essere dedotte
le imposte dirette), la dottrina ritiene che quanto previsto dalla citata circolare
e dalla prassi vigente nel Decreto concernente l’imposta federale diretta
(DIFD) continui ad essere valido. Le imposte estere alla fonte trattenute sullo
stipendio si considerano pertanto spese professionali deducibili secondo gli
articoli 26 cpv. 1 lett. c LIFD e 25 cpv. 1 lett. c LT (cfr. Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, vol. I/2a, Basilea 2008, n. 26 ad. art. 34 LIFD, p. 571).
2.4
Tale
conclusione non si riflette però sulle modalità di calcolo dell’aliquota
globale, quando i redditi sono esentati in Svizzera sulla base di una convenzione per evitare la doppia imposizione.
In
effetti, la regola poc’anzi menzionata si riferisce al caso in cui, non
essendovi una simile convenzione, i redditi dell’attività dipendente esercitata
all’estero sono imponibili in Svizzera, così come lo sono i redditi della
sostanza mobiliare collocata all’estero (cfr. p. es. Oberson, Précis de droit
fiscal international, 3a ediz., Berna, 2009, n. 274, p. 87). La
deduzione dell’imposta già pagata all’estero su tali redditi assurge allora ad
una sorta di misura unilaterale di attenuazione della doppia imposizione, in mancanza di una convenzione.
2.5
Tornando
al caso in esame, la situazione dei contribuenti è regolata dalla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41), che prescrive quanto segue:
Se un residente in Svizzera
percepisce redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Svizzera esenta da imposta detti
redditi o detto patrimonio [...], ma può, per determinare l’imposta afferente
al rimanente reddito o al rimanente patrimonio, applicare l’aliquota
corrispondente all’intero reddito o all’intero patrimonio senza tener conto
dell’esenzione
(art. 24 cpv. 3 CDI-I).
Ne
consegue quindi che il reddito proveniente dall’attività lucrativa svolta dalla
signora __________ dev’essere preso in considerazione ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile all’imposta sul reddito federale e cantonale, al lordo
dell’imposta alla fonte trattenuta dall’autorità di tassazione __________.
A tale
proposito e contrariamente a ciò che sostengono i ricorrenti, si può dunque
affermare che il rifiuto da parte dell’autorità fiscale di considerare la deduzione dell’imposta trattenuta alla fonte in __________, nella determinazione dell’aliquota applicabile
nel caso concreto, non è arbitrario. In effetti, tale procedimento non solleva
alcun caso di doppia imposizione, dal momento che il reddito conseguito dalla
signora __________ non è imposto in Svizzera, ma è considerato unicamente per
la determinazione dell’aliquota applicabile ai fini dell’imposizione (conformemente all’art. 24 cpv. 3 CDI-I).
2.6
Se poi,
come potrebbe sembrare da alcune considerazioni contenute nel ricorso, gli
insorgenti intendessero contestare l’incompatibilità con l’art. 24 cpv. 3 CDI-I
dell’inclusione dei redditi esteri della moglie nel reddito determinante per
l’aliquota, va detto che la questione è risolta sia dal diritto interno
svizzero sia da quello convenzionale. Secondo una consolidata giurisprudenza
del Tribunale federale, al reddito imponibile di un contribuente residente in
Svizzera può essere applicata un'aliquota maggiorata che tenga in
considerazione il reddito conseguito dall'altro coniuge attivo in Italia, senza
che vi si opponga la Convenzione italo-svizzera in materia di doppia
imposizione (ASA 19 p. 22 = DTF 75 I 385; inoltre CDT n. 104 del 25 maggio 1994 in RDAT II-1994 n. 2t; cfr. anche un caso zurighese, in relazione alla Convenzione con la
Svezia, in StE 1993 B 11.3 n. 6 e 1994 B 11.3 n. 8).
Come ha più recentemente affermato lo stesso Tribunale federale, del resto,
anche se la convenzione applicabile nei rapporti bilaterali non contenesse una
esplicita riserva della progressione dell’aliquota, tale principio si
imporrebbe in ogni caso in base all’art. 7 cpv. 1 LIFD. Infatti, la regola dell’aliquota
progressiva è un aspetto che concerne il calcolo dell’imposta ed è come tale
disciplinato dal diritto interno. In considerazione del carattere negativo del
diritto delle convenzioni di doppia imposizione, quest’ultimo potrebbe tutt’al
più escludere o limitare gli effetti di una simile disposizione, non invece
prevederla (cfr. la sentenza n.2C_558/2007 del 6 marzo 2008, consid. 2.3, con riferimento a: Locher,
Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 3a ediz.,
p. 95).
A prescindere
dal fatto che, come detto, l’art. 24 CDI-I contiene una riserva espressa, che
consente alla Svizzera di “applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito”,
il contestato calcolo dell’imposta si imporrebbe dunque già per effetto
dell’art. 7 cpv. 1 LIFD e della corrispondente disposizione della legge
tributaria cantonale (art. 6 cpv. 1 LT).
3.
Resta da esaminare l’eventuale sussistenza di un’arbitraria e
sproporzionata imposizione dei coniugi rispetto ai concubini. I ricorrenti lamentano
infatti di pagare il 122,04% di imposte in più rispetto ad un’analoga coppia di
concubini. A tale proposito, invocano la giurisprudenza secondo cui, in caso di
aggravio complessivo superiore al 10% nel confronto fra coniugi e concubini,
deve essere concesso uno sgravio fino a ricondurre l’imposizione complessiva della coppia in limiti rispettosi della parità di trattamento.
3.1
La decisione della Camera di diritto tributario citata dai ricorrenti (CDT n. 19 dell’11 febbraio 1993 , in RDAT II-1993 n. 20t) fa riferimento
alla giurisprudenza del Tribunale federale inaugurata con la famosa sentenza
Hegetschweiler del 1984 (DTF 110 Ia 7 = RF 39 p. 443 = ASA 53 p. 365), nella
quale l’Alta Corte aveva affermato il principio che alle coppie coniugate ed ai
concubini dev’essere assicurata la parità di trattamento ed aveva prescritto al
legislatore cantonale di non imporre i coniugi in modo più oneroso di due
concubini che guadagnano ciascuno la metà del reddito.
La
giurisprudenza del Tribunale federale ha subito tuttavia una successiva evoluzione. Discostandosi da quanto stabilito nella decisione del 1984, ove si parlava di un margine
di tolleranza del 10%, il Tribunale federale ha successivamente negato, tra
l’altro, che si possano tracciare dei limiti precisi all'interno dei quali l'onere
fiscale tra due gruppi di contribuenti dovrebbe situarsi per poter essere
ancora giudicato costituzionale (DTF 120 Ia 337, consid. 4d). Inoltre, la
dottrina sottolinea come il Tribunale federale si sia allontanato, senza
dichiararlo esplicitamente, dai princìpi affermati nella sentenza di
dieci anni prima (Pfister, Zehn
Jahre Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Ehegatten-Besteuerung, in ASA 63
pp. 714-726; Locher, Bedauerlicher
Rückschritt bei der Ehegattenbesteuerung, in recht 1995 pp. 162-174, in particolare p. 171). Sebbene affermi di discostarsi formalmente solo dalla
sentenza del 1° marzo 1991 (nella quale il TF ha accolto un ricorso fondato
sulla sentenza Hegetschweiler, dando ragione a due coniugi, genitori di un
bambino, che si lamentavano di essere svantaggiati rispetto a due concubini nella
stessa situazione famigliare e finanziaria; a tale riguardo, cfr. ASA 60 p. 279
= RF 48 p. 86 = StE 1992 21.11 n.33), e ribadisca anzi espressamente il principio per cui i coniugi non devono essere imposti in modo più gravoso dei concubini in analoghe condizioni, l'Alta Corte perviene poi a giustificare il contrario. Ammette cioè la costituzionalità di inevitabili differenze nell'imposizione, senza precisare quale gruppo debba sopportare
le conseguenze di tali incongruenze.
Tuttavia,
occorre precisare che l'onere fiscale dovrebbe essere valutato considerando l'insieme
delle circostanze e non limitandosi al semplice esame della situazione del
ricorrente.
È completamente
scomparsa l'affermazione, presente in sentenze precedenti, secondo cui eventuali
inevitabili differenze nell'imposizione devono avvantaggiare i coniugi
piuttosto che i concubini. Non solo, ma i giudici federali sembrano attribuire
pure al legislatore fiscale il compito di compensare, favorendo i concubini,
gli svantaggi che essi patiscono in altri settori del diritto, in particolare
in quello delle assicurazioni sociali, in quello patrimoniale ed in quello
successorio (Pfister, op. cit., pp. 721-722).
3.2
La comparazione fra coniugi e concubini resta dunque una questione estremamente delicata, nella quale non
deve mai essere dimenticato il principio per cui i concubini non sono
considerati dalle leggi fiscali svizzere una categoria di contribuenti a sé stanti.
Venendo
all’esame del caso dei ricorrenti, si deve anche osservare che lo svantaggio lamentato
dai ricorrenti è poi nettamente accresciuto dal fatto che con il matrimonio essi hanno perduto un precedente vantaggio fiscale, previsto dalla legislazione federale ma considerato addirittura incostituzionale dal Tribunale federale.
L’Alta
Corte ha infatti affermato che l’art. 11 cpv. 1 LAID, che impone ai cantoni di
concedere la stessa aliquota ai coniugati ed alle persone non coniugate che
vivono in comunione domestica con figli viola il principio di capacità
contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.), non consentendo di ottenere una giusta
ripartizione dell’onere fiscale fra tutti i gruppi di contribuenti (coniugati,
soli e coppie non sposate, con o senza figli). Sebbene, infatti, una persona
sola con figli debba sopportare in generale maggiori spese di una sola senza
figli, essa ne ha comunque meno di due coniugi con figli (DTF 131 II 697). Sempre
secondo il Tribunale federale, estendendo il vantaggio dell’applicazione dell’aliquota più favorevole anche a celibi, vedovi e separati con figli, che vivono in
comunione domestica con un partner (cioè in regime di concubinato), il
legislatore federale ha accettato che i concubini fossero favoriti rispetto ai
coniugi (DTF 131 II 710). Situazione che i giudici federali hanno definito
particolarmente incomprensibile, per il fatto che due persone non coniugate,
ciascuna con figli, beneficiano dell’aliquota per famiglie e delle deduzioni per figli, senza tuttavia che i loro redditi vengano cumulati come succede nel caso dei
coniugi (DTF 131 II 710 consid. 4.3).
Nonostante
abbia quindi definito chiaramente incostituzionale l’art. 11 cpv. 1 LAID, il
Tribunale federale lo ha ritenuto vincolante per i cantoni, in base all’art.
191.
Cost.
3.3
Alla luce
di quanto precede, l’ingente sproporzione che emerge dal confronto proposto dai
ricorrenti si deve ancor più alle condizioni particolarmente vantaggiose, che il legislatore federale ha riservato ai concubini con doppi redditi e con figli, che
non al cumulo dei redditi in sé. Altrimenti detto, è certamente vero che le
modalità di imposizione dei coniugi, previste dal vigente diritto tributario svizzero, sono ancora spesso penalizzanti, ma non è meno vero che i ricorrenti hanno goduto,
prima del matrimonio, di un trattamento fiscale particolarmente vantaggioso (e addirittura incostituzionale), essendo stati imposti separatamente per i rispettivi
redditi, ma beneficiando il marito tuttavia della deduzione sociale per figli a
carico e dell’aliquota per coniugati.
Anche
ammettendo l’incostituzionalità della normativa in esame, trattandosi di
diritto federale, la stessa dovrebbe in ogni caso essere applicata, in virtù
del già citato articolo 191 Cost.
4.
Quanto
alla questione riguardante lo svolgimento di un’attività frontaliera, i
ricorrenti rivendicano una “disparità inaccettabile” rispetto alla tassazione di una coppia di frontalieri che lavorano in Svizzera (situazione inversa rispetto al caso
in esame).
Una norma è in contrasto
con il principio della parità di trattamento se stabilisce differenze
giuridiche, per le quali non è ravvisabile un motivo ragionevole nei rapporti
da regolare, oppure tralascia differenze che si imporrebbero in base ai
rapporti da disciplinare. Occorre che la differenza infondata o la parità di
trattamento infondata si riferisca ad un fatto essenziale (cfr. DTF 131 I 1
consid. 4.2 e giurisprudenza citata).
Già da questo punto di
vista, la censura dei ricorrenti appare destituita di fondamento. Non si
comprende infatti come essi possano proporre un confronto fra la loro situazione di contribuenti illimitatamente assoggettati in Svizzera in virtù del domicilio fiscale (secondo gli articoli 2 LT e 3 LIFD) e quella dei frontalieri, che sono invece limitatamente
assoggettati in Svizzera in virtù dell’appartenenza economica (secondo gli
articoli 4 cpv. 1 lett. a LT e 5 cpv. 1 lett. a LIFD).
L’unico aspetto della
situazione dei ricorrenti che presenta risvolti transfrontalieri è
rappresentato dalla circostanza che la moglie lavora all’estero. Anche se, in
senso lato, può allora essere qualificata “frontaliera”, non lo è evidentemente
secondo il diritto tributario svizzero. L’imposizione alla fonte in base agli
articoli 91 LIFD e 114 LT entrerebbe in considerazione solo nel caso in cui la
contribuente risiedesse in Italia ed esercitasse la propria attività lucrativa
in Svizzera, cioè nel caso inverso.
5.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 880.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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