80.2008.71
Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, 90 chilometri di distanza, riduzione deduzione chilometrica
15 settembre 2009Italiano13 min
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Numero d'incarto:
80.2008.71
Data decisione, Autorità:
15.09.2009, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, 90 chilometri di distanza, riduzione deduzione chilometrica
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 let. a LIFD
art. 25 cpv. 1 let. a LT
Incarto n.
80.2008.71
Lugano
15 settembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 giugno 2008 contro la decisione dell’11 giugno 2008 in materia di IC
e IFD 2007.
Fatti
A. RI 1, nata nel 1974, nubile,
di professione disegnatrice, è domiciliata a __________ ma svolge la sua
attività ad __________, alle dipendenze della __________
Nella dichiarazione
fiscale 2007, la contribuente faceva valere le seguenti spese professionali:
- trasporto (mezzo
privato) fr. 25'740.–
- pasto principale fuori
casa fr. 1'600.–
- altre spese
professionali (forfait) fr. 2'400.–
- totale fr. 29'740.–
B. Notificandole la
tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 15 maggio 2008, l’Ufficio di
tassazione di __________ ammetteva in deduzione le seguenti spese professionali:
- trasporto (mezzo
pubblico) fr. 2'000.–
- alloggio fr. 7'200.–
- vitto fr. 6'400.–
- altre spese
professionali (forfait) fr. 2'400.–
- totale fr. 18'000.–
Per l’imposta federale
diretta, la deduzione complessiva ammontava a fr. 17'500.–, in considerazione
del fatto che l’importo ammesso a titolo forfetario per le altre spese
professionali era di fr. 1'900.–.
La motivazione allegata
alla decisione spiegava che era stata ammessa in deduzione la situazione più
economica per la contribuente, ovvero “il soggiorno presso il luogo di lavoro”.
C. La contribuente
impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 20 maggio 2008, nel quale
contestava la mancata deduzione delle postulate spese di trasporto, sostenendo
di essere stata “costretta” ad accettare il posto di lavoro ad __________, essendo
all’epoca iscritta all’Ufficio del lavoro come disoccupata.
L’autorità di tassazione
respingeva il reclamo, con decisione dell’11 giugno 2008, argomentando che
risultava “più economico prendere in locazione una camera al luogo di lavoro o
nelle vicinanze e soggiornarvi durante la settimana, evitando la trasferta
giornaliera”.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente il pieno
riconoscimento delle spese di trasferta con il mezzo privato.
Diritto
1. 1.1.
Sia secondo l’art. 25 cpv.
1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio
dell’attività professionale.
Per
le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a - c sono
stabilite deduzioni complessive.
1.2.
Secondo l’art. 4 cpv. 1
del decreto esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente l’imposizione delle
persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2007, sono considerate spese di trasporto quelle causate al
contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a
quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa
effettiva;
b)
[…]
c) per l’uso di una motocicletta o di un’automobile
privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente,
se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.
infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario
sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il
km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo
bianco) e fino a 65 cts. il km per le automobili (art. 4 cpv. 2 decreto
esecutivo citato).
Anche per l’imposta
federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il
trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza
sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un
veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non
sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere
che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente
aggiornata. La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a
mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa
(art. 5 cpv. 3 Ordinanza del 10 febbraio 1993).
1.3.
La questione di sapere se
accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi
pubblici va risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo
non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta
e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il
contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione
fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi
cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., Vol. I, p. 682-683).
Considerandi
2.
2.1.
Nella decisione impugnata,
l’Ufficio di tassazione non ha negato l’oggettiva esigenza del mezzo privato
per spostarsi quotidianamente da __________ a __________ e viceversa.
L’autorità ha tuttavia ritenuto più “economico” ammettere in deduzione i costi
per una camera al luogo di lavoro (fr. 7'200.–), le spese supplementari per vitto
(fr. 6'400.–) ed il costo dell’abbonamento del mezzo pubblico per il rientro settimanale
(fr. 2'000.–).
2.2
Di principio, il
contribuente che abita durante la settimana nel luogo in cui lavora e trascorre
il fine settimana e le vacanze regolarmente nel domicilio della sua famiglia
(il cosiddetto Wochenaufenthalter) ha diritto di dedurre i costi che è
costretto a sopportare (segnatamente le spese supplementari di alloggio: art. 6
del decreto esecutivo cantonale, art. 9 cpv. 3 dell’Ordinanza del 10 febbraio
1993), unicamente se non gli è possibile il quotidiano rientro al domicilio (Känzig, p. 688; Aa.Vv., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p.
328; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten
nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo
1991, p. 106; CDT n. 300 del 31 dicembre 1993, in RDAT I-1994 n. 4t p. 318; CDT
n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996 in re A. P.; CDT n. 80.95.00217 del 21
marzo 1996 in re I. L.R.). Né il decreto esecutivo cantonale né l’ordinanza
federale citati definiscono tuttavia i presupposti in presenza dei quali
occorre ammettere la deduzione di tali spese.
2.3
Il Tribunale federale ha
per esempio deciso che si può richiedere al contribuente di spostarsi ogni giorno
fino al suo luogo di lavoro, quando il luogo di domicilio e quello di lavoro
sono distanti solo circa dieci chilometri l’uno dall’altro ed il tragitto può essere
effettuato per mezzo dei trasporti pubblici (Tribunale federale, 12 marzo 1997,
in ASA 66 p. 632 = RDAF 1999 II p. 123).
In un altro caso, ha
invece ritenuto che non è razionale che un contribuente percorra due volte al
giorno 185 chilometri per spostarsi dal Vallese a Ginevra; pertanto, ritenendo
irragionevole la deduzione delle spese di viaggio invocata dal ricorrente, ha
confermato la decisione delle autorità di tassazione cantonali, che avevano
considerato il contribuente come un pendolare settimanale e gli avevano
riconosciuto di conseguenza la deduzione delle spese per una camera a Ginevra,
in sostituzione di quelle superiori per lo spostamento quotidiano (Tribunale
federale, sentenza n.2A.479/1995 del 14 maggio 1996, consid. 2c).
Ad un contribuente
domiciliato a Ginevra, che svolgeva la sua attività a Zollikofen ed al quale
l’autorità fiscale cantonale aveva riconosciuto la deduzione della spesa per
una camera e per l’abbonamento generale delle FFS, l’Alta Corte ha poi negato
la deduzione delle spese per la trasferta con il veicolo privato, che egli
invocava argomentando che desiderava trascorrere alcune sere alla settimana con
la famiglia (Tribunale federale, sentenza n.2P.64/2004 del 19
luglio 2004, in RDAF 2004 II p. 251). In una recente sentenza, il Tribunale
federale ha infine ritenuto illogico che un contribuente percorra più di una
volta alla settimana un tragitto di andata e di ritorno di 160 chilometri
ciascuno; l’Alta Corte ha così confermato la decisione delle autorità
cantonali, riconoscendo unicamente la deduzione del costo di una camera,
delle spese supplementari per il vitto e della trasferta settimanale con il
mezzo pubblico (decisione TF n.2C_445/2008 del 26 novembre 2008).
2.4
Da parte sua, questa
Camera ha già avuto modo di giudicare irragionevole pretendere la deduzione
delle spese per il rientro quotidiano al proprio domicilio se il posto di
lavoro dista 125 chilometri, sottolineando inoltre la particolare situazione
che contraddistingue l’autostrada A2 e la galleria del San Gottardo (CDT n.
80.2006.76
del 14 giugno 2006). In una recente decisione, questa Camera ha
invece giudicato ancora ragionevole un tragitto di andata e di
ritorno quotidiano di 68 chilometri ciascuno, specie se il contribuente vive
ancora con i propri genitori ed è in formazione (CDT n. 80.2008.127 del 3 marzo
2009).
3.
3.1.
Tornando al caso in esame,
il tragitto percorso quotidianamente dalla ricorrente non è paragonabile con
quelli giudicati dal Tribunale federale. Il luogo di domicilio
(__________) e quello di lavoro (__________) distano circa 90 chilometri l’uno
dall’altro; la strada non presenta poi particolari “disagi” e può essere percorsa
in poco più di un’ora (cfr., per esempio, l’apposito sito internet www.finaroute.ch).
In simili circostanze, la
trasferta quotidiana non appare ancora irragionevole. D’altra parte,
contrariamente alla fattispecie giudicata di recente da questa Camera, la ricorrente
non dichiara di vivere ancora con i genitori e soprattutto non è più in formazione,
per cui non è da attendersi un radicale cambiamento della sua vita professionale
nei prossimi anni. Se raffrontate alla situazione di un pendolare, le postulate
spese di trasporto con il mezzo privato, di ben fr. 25'740.–, destano pertanto
più di una perplessità. È qui appena il caso di ricordare che la contribuente
percepisce un salario annuo netto di fr. 61'298.–, ciò che sta a significare che
oltre il 40% del suo reddito sarebbe destinato alle sole trasferte quotidiane,
alle quali vanno ancora aggiunti gli ulteriori necessari costi professionali (costi
per doppia economia domestica e le ulteriori spese professionali).
3.2
Come esposto in
precedenza, il decreto esecutivo cantonale e l’ordinanza federale si limitano a
definire un limite massimo, ammettendo una deduzione fino a 65 cts. il chilometro per le automobili. In
effetti, le spese di trasporto non si compongono unicamente di costi variabili, proporzionali all’uso del
veicolo (diminuzione del valore di mercato, costo del carburante, consumo
pneumatici, servizi e riparazioni), ma anche di costi fissi, che diminuiscono
al crescere della distanza percorsa in un anno, poiché ripartiti su un tratto
più ampio (ammortamenti, interessi sul capitale, tasse di circolazione,
assicurazioni responsabilità civile, casco parziale, ecc.).
In
linea con la dottrina e la giurisprudenza delineatasi in altri cantoni, nel
caso in esame si impone pertanto un adattamento della tariffa unitaria, essendo
confrontati con una percorrenza annuale di ben 39'600 chilometri, che si situa certamente
al di sopra della media (Weidmann/Grossmann/Zigerlig,
Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, 6. ediz., Berna 1999, p. 42). Se,
infatti, non è di principio illegittimo procedere a delle semplificazioni, che comportano
fatalmente un leggero svantaggio per un contribuente ed un lieve vantaggio
per un altro (la medesima tariffa, per esempio, è concessa sia al contribuente
che fa uso di un’automobile economica sia a quello che invece si serve di un
veicolo di lusso), di fronte ad una ragguardevole percorrenza annua, è
necessario adeguare il costo unitario per chilometro, non fosse altro che per
garantire la parità di trattamento con quei contribuenti che sono costretti a
soggiornare al luogo di lavoro durante tutta la settimana e per non creare un
vantaggio fiscale eccessivo.
3.3
Nel
Canton San Gallo, per esempio, la prassi ha stabilito una precisa serie di costi
unitari, a dipendenza della distanza percorsa in un anno. A contare dal periodo
fiscale 2009, la tabella è la seguente (St.
Galler Steuerbuch, L’imposta sul reddito, StB 39 Nr. 3):
Percorrenza
Deduzione
Min.
Max.
7'500 km
70.
cts.
Fr. 5'250.–
12'500 km
62.
cts.
Fr. 5'250.–
Fr. 7'750.–
17'500 km
56.
cts.
Fr. 7'750.–
Fr. 9'800.–
22'500 km
50.
cts.
Fr. 9'800.–
Fr. 11'250.–
27'500 km
45.
cts.
Fr. 11'250.–
Fr. 12'375.–
32'500 km
41.
cts.
Fr. 12'375.–
Fr. 13'325.–
oltre 32'500 km
38.
cts.
Fr. 13'325.–
Anche
nel Canton Lucerna, la prassi ha delimitato il costo unitario a dipendenza del
tragitto annuale percorso dal contribuente. A contare dal 1° gennaio 2009, è così
ammessa una deduzione di 70 cts. fino ad una percorrenza annua totale di 10'000
chilometri, di 60 cts. sino a 20'000 chilometri annui e di 50 cts. oltre tale
distanza (Luzerner Steuerbuch,
Vol. 1, L’imposta sul reddito, § 33 Nr. 1).
3.4
Alla luce di tutte le considerazioni
sopra esposte, la decisione impugnata, con la quale l’autorità di tassazione ha
ammesso in deduzione la situazione più economica per la contribuente, ovvero
“il soggiorno presso il luogo di lavoro”, deve conseguentemente essere
annullata. D’altra parte, la deduzione massima di 65 cts. il chilometro dovrà essere adeguata al
tragitto percorso dalla contribuente, che nel periodo fiscale qui in esame ha
raggiunto ben 39'600 chilometri. Tenendo conto anche del carico ambientale e
per non sfavorire eccessivamente chi utilizza i mezzi pubblici, è auspicabile
un adeguamento delle tariffe decrescenti in misura maggiore rispetto agli
esempi indicati al punto 3.3.
4.
Nel
rispetto del doppio grado di giudizio, a questa Camera non resta che rinviare
gli atti alla stessa autorità fiscale, perché emani una nuova decisione, basata
su una tariffa unitaria al chilometro rispettosa del principio di parità
di trattamento dei contribuenti. Per inverso, andranno stralciate le spese di
alloggio (fr. 7'200.–), il costo annuale dell’abbonamento generale del mezzo
pubblico per il rientro settimanale (fr. 2'000.–) così come le spese
supplementari di vitto (fr. 6'400.–). Al posto di queste ultime andranno
riconosciute le postulate spese per doppia economia domestica, pari a fr.
1'600.–.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo
dell’11 giugno 2008 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione
per una nuova decisione.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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