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Decisione

80.2008.73

Reddito imponibile o esente: sussidio cantonale per mantenimento a domicilio, qualifica, deduzione stipendio versato dal beneficiario alla persona che lo assiste

8 settembre 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

vedova, beneficia di un assegno per grandi invalidi, erogato per il bisogno di assistenza

personale.

Il 13

gennaio 2006, la Sezione del sostegno a enti e attività sociali del

Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) le ha concesso un sussidio

cantonale di fr. 7'530.– quale contributo per il mantenimento a domicilio, in

base alla legge sull’assistenza e cura a domicilio e relativo regolamento di

applicazione.

B. Nella

dichiarazione fiscale 2006, la contribuente indicava di avere conseguito

redditi per complessivi fr. 46'734.–, costituiti dalla pensione (fr. 20'916.–),

dalla rendita AVS (fr. 25'800.–) e dal reddito della sostanza (fr. 18.–). Fra

le deduzioni, faceva valere gli oneri assicurativi (fr. 6'286.–), spese per

disabilità (fr. 5'000.–) e la quota esente per beneficiari AVS, sicché il

reddito netto ammontava a fr. 32'448.–.

C. Notificandole

la tassazione IC/IFD 2006, con

decisione del 5 marzo 2008,

l’Ufficio di tassazione di Mendrisio commisurava il reddito imponibile della contribuente in fr.

42'900.– per l’IC ed in fr. 42'500.– per l’IFD. In particolare, aveva aggiunto

ai redditi dichiarati il sussidio per il mantenimento a domicilio di fr. 7'530.–. Aveva inoltre stralciato la quota esente per

beneficiari AVS/AI, rilevando che non ne erano adempiuti i requisiti di legge.

D. La

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 4 aprile 2008, contestando l’aggiunta al reddito

imponibile del sussidio

ricevuto per il mantenimento al domicilio. Sosteneva infatti di avere destinato tale importo “quale mancia e

regalia a persone amiche per un po’ di compagnia e sostegno morale”, precisando

che la maggior parte era stata

versata alla figlia, __________, per l’assistenza durante i fine settimana e di

notte. Chiedeva che fosse conseguentemente concessa altresì la quota esente per

beneficiari AVS/AI.

E. L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 28 maggio

2008, così motivata:

Il sussidio ricevuto per il mantenimento a domicilio di un anziano invalido è imponibile fiscalmente ed è

considerato reddito per quelle persone che si occupano effettivamente

dell’aiuto all’anziano o all’invalido.

Il beneficiario diretto del sussidio è

considerato datore di lavoro, pertanto, deve compilare le attestazioni di salario, soggette all’AVS,

a chi è stato assunto per tale compito.

Se la persona

assunta è domiciliata all’estero, il datore di lavoro (o chi per esso) deve

trattenere le imposte alla fonte e riversarle all’ufficio

cantonale preposto, nonché compilare la distinta salari AVS da trasmettere al

competente ufficio.

Alla

scrivente autorità non risulta che gli aiuti citati siano stati formalizzati e

regolarizzati, pertanto il sussidio è interamente imponibile alla

beneficiaria.

F. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, contesta l’assoggettamento fiscale del sussidio di fr. 7'530.– percepito per il

mantenimento a domicilio, che a

suo avviso non può essere considerato reddito da attività accessoria. Argomenta

poi che l’importo in discussione

è stato impiegato interamente per il mantenimento al domicilio, segnatamente per la pigione, per l’assistenza da parte dei figli e

per l’aiuto prestato dalla __________. Sottolinea quindi che la decisione contestata comporta un aumento delle

imposte da pagare nella misura del 71%, a causa del mancato riconoscimento

della quota esente per beneficiari AVS/AI.

Diritto

1. 1.1.

L’autorità

di tassazione ha assoggettato

all’imposta sul reddito il sussidio di fr. 7'530.–, che la contribuente ha percepito quale contributo

cantonale per le spese di mantenimento a domicilio, secondo gli articoli 5 e 40 della Legge sull’assistenza e cura a

domicilio del 16 dicembre 1997

(LACD; RL 6.4.5.5). Tale provento è stato qualificato reddito dell’attività

indpendente accessoria della contribuente.

1.2.

Secondo

gli articoli 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, sottostà all’imposta sul reddito la

totalità dei proventi, periodici

e unici.

Come ha

ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo

fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”).

L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una

clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22

LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un

elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644

= RDAF 1999 II 385 consid. 4a).

Ne

consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato

all’imposta.

1.3.

È semplicemente

incomprensibile come l’autorità di tassazione abbia potuto qualificare il sussidio percepito dalla ricorrente quale reddito dell’attività lucrativa

indipendente accessoria.

Basti

rilevare che la contribuente ha chiesto ed ottenuto la prestazione in questione proprio in virtù

della sua condizione di grande

invalida ai sensi della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10). L’assegno

per grandi invalidi spetta ai beneficiari di rendite di vecchiaia che presentano

un’invalidità di grado elevato o medio. Ora, già la semplice invalidità consiste nell’incapacità al

guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8

della Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali [LPGA; RS

830.1]); nel caso della grande invalidità, si richiede che, a causa di un danno

alla salute, l’invalido abbia bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o

di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita (art. 9

LPGA).

È dunque difficile

immaginare che una persona incapace di guadagno e dipendente dall’aiuto di

terzi per compiere gli atti ordinari della vita possa percepire un reddito da

un’attività lucrativa indipendente. Addirittura assurdo è che tale qualifica

possa essere attribuita ad un sussidio che le è erogato proprio in considerazione

delle spese di mantenimento a domicilio causate dalla sua condizione di grande

invalida.

1.4.

Escluso che il sussidio in

questione sia imponibile quale reddito dell’attività lucrativa indipendente, ci

si potrebbe chiedere a quale altro titolo lo sia. In virtù della clausola

generale (art. 16 cpv. 1 LIFD; art. 15 cpv. 1 LT), come detto, un provento

soggiace all’imposta sul reddito a meno che non ne sia espressamente esentato.

Fra i

redditi esclusi dall’assoggettamento all’imposta sul reddito rientrano in

particolar modo i sussidi d’assistenza provenienti da fondi pubblici o privati

(art. 24 lett. d LIFD). Nella legge tributaria cantonale, si aggiunge

che sono compresi gli assegni integrativi e di prima infanzia, le allocazioni per grandi invalidi e le somme

percepite per conseguire un titolo di studio o professionale

(art. 23 lett. d LT). Per sussidi d’assistenza

(“Unterstützungen”) si intendono prestazioni gratuite a persone bisognose,

versate cioè nel caso in cui il beneficiario necessita di tali prestazioni per

fare fronte al proprio mantenimento minimo (Richner/Frei/Kaufmann,

Handkommentar zum DBG, Zurigo, 2003, n. 67 ad art. 24 LIFD, p. 357).

Nella motivazione della

decisione, come detto, l’autorità non si è espressa circa la sussumibilità del

sussidio in discussione entro il campo di applicazione delle disposizioni

appena citate, essendosi limitata a qualificarlo come reddito dell’attività indipendente

e come tale imponibile.

Dalle direttive

concernenti le prestazioni cantonali per il mantenimento a domicilio di persone

anziane o invalide non autosufficienti del 24 novembre 2006 (RL 6.4.5.5.3) si

evince che gli aiuti diretti alle persone non autosufficienti sono concessi in

funzione della situazione finanziaria del richiedente ed in particolar modo in

base alla tabella di calcolo allestita per la decisione della prestazione

complementare. In sostanza, al fabbisogno secondo la tabella di calcolo PC si

aggiunge lo “stipendio minimo di un aiuto domestico x percentuale rapportata al

grado di dipendenza”. Per quanto attiene alla definizione delle condizioni per

beneficiare del sussidio, risulta che l’autorità ha volutamente stabilito delle

disposizioni che presentassero “una certa elasticità… al fine di ovviare alle

rigidità che presentano in questo ambito le Prestazioni complementari (PC)”;

ciò ha comportato in particolare la rinuncia a pretendere (“contrariamente alle

PC”) la presentazione di un regolare contratto di lavoro con la persona che

presta l’assistenza (cfr. Invernizzi/Gianocca,

Quanto costa restare a casa: valutazione del contributo cantonale per il

mantenimento a domicilio di anziani e invalidi, Ufficio di statistica, Bellinzona,

1999, p. 10).

Sapendo che le prestazioni

complementari sono esenti dall’imposta sul reddito (art. 24 lett. h

LIFD; art. 23 lett. h LT), si potrebbe essere indotti a ritenere che il

contributo in discorso, che è sussidiario rispetto ai contributi riconosciuti

dalla PC per cure infermieristiche (cfr. ancora le citate direttive) sia a sua

volta esente dall’imposta, quale sussidio d’assistenza.

1.5.

Si deve

ricordare che, adita dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati

dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT e art. 135 cpv. 1 prima frase

LIFD) e la decisione deve

essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per giurisprudenza

costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada

vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid.

2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

L'art. 29

Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi

sulle allegazioni delle parti

nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente

quando l'autorità menziona,

almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto

che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109

consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre 1990 in re A.W).

Per far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su

tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali,

atti a influire sulla decisione

di merito (cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib

248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT n.

381 del 30 luglio 1981 in re

St.; Imboden/Rhinow,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a,

p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte

Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249).

La

motivazione deve dunque

consistere nell'esposizione

della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo

della decisione: solo in tal

modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre

a verifica la decisione stessa

(Känzig/Behnisch, op. cit., p.

249; inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003 in RtiD I-2004 n.19t).

1.6.

Come rilevato, la decisione

impugnata contiene una motivazione manifestamente errata. Sebbene la

contribuente avesse espressamente contestato l’assoggettamento del sussidio,

già omettendo di inserirlo nella dichiarazione fiscale, l’Ufficio di tassazione

non ha fatto altro che aggiungerlo ai redditi dichiarati, qualificandolo

reddito dell’attività indipendente accessoria. In tal modo, non ha messo la

contribuente nella condizione di potersi tutelare adeguatamente, inoltrando un

ricorso debitamente motivato.

Considerandi

2.

2.1.

A questo

punto, si pone un ulteriore

problema. La motivazione della

decisione sembra collegare

l’assoggettamento del sussidio

all’imposta sul reddito del beneficiario con la sua deduzione

nel caso in cui l’importo in questione sia versato, sotto forma di stipendio, alla persona o alle persone che assistono il beneficiario stesso. Infatti, l’Ufficio di tassazione, dopo avere affermato l’imponibilità del sussidio, spiega che “il beneficiario diretto… è considerato datore di

lavoro”, con la conseguenza che “deve compilare le attestazioni di salario, soggette all’AVS, a chi è stato assunto per tale compito”. Nel

caso della ricorrente, l’autorità afferma che gli aiuti di cui ha beneficiato

quest’ultima non risultano essere stati “formalizzati e regolarizzati” e ne

trae la conseguenza che “il sussidio è interamente imponibile alla beneficiaria”.

2.2

Anche in

questo caso, l’autorità di tassazione si limita ad affermare perentoriamente un principio – quello cioè della deducibilità della parte del sussidio che viene versata a titolo di stipendio alle persone che assistono il beneficiario dello stesso – senza spendere una sola parola per giustificare tale

affermazione. Non è infatti per

niente evidente che lo stipendio versato dal beneficiario del sussidio a chi

lo assiste a domicilio

costituisca una spesa che si deduce dal reddito imponibile. Se anche si volesse

ammettere – ma lo si è categoricamente escluso poc’anzi – che il sussidio rappresenti un reddito dell’attività

lucrativa indipendente per l’anziano o l’invalido non autosufficiente,

l’importo che egli impiega per retribuire chi lo assiste non costituisce

certamente una spesa per il conseguimento del reddito; al contrario, sarebbe una destinazione del reddito in questione.

Un’altra

ipotesi che si può formulare è che lo stipendio versato a tale titolo costituisca una spesa per disabilità del

contribuente, la cui deduzione

è ammessa dagli articoli 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD e 32 lett.

l LT. Nel caso della ricorrente, tuttavia, l’Ufficio di tassazione le ha riconosciuto, a tale titolo, la deduzione forfetaria di un importo di fr.

5'000.–.

2.3

Resta pur

sempre da capire perché mai l’Ufficio di tassazione dovrebbe

assumersi il compito di verificare la destinazione di importi di denaro che lo Stato eroga proprio in funzione dell’aiuto di cui necessitano persone non autosufficienti.

Altrimenti detto, se il Cantone stabilisce che una persona anziana o invalida

ha bisogno di un contributo che integri le prestazioni sociali ed assistenziali di cui già gode, per poter restare al

proprio domicilio nonostante la disabilità, non si vede

perché poi l’autorità di tassazione dovrebbe essere investita del compito di controllare in quale modo

il sussidio venga impiegato.

Già si è

rilevato come l’autorità competente abbia volutamente rinunciato a pretendere

la presentazione di un regolare contratto di lavoro con la persona che presta

l’assistenza. A tale riguardo, dallo stesso studio dell’Ufficio di statistica

già citato si apprende altresì che un quarto delle persone che prestano

assistenza domiciliare ad invalidi ed anziani non autosufficienti, i quali

percepiscono pertanto il sussidio, non sono retribuite; in particolare, fra i

parenti, sono oltre il 40% le persone che prestano assistenza senza retribuzione

(cfr. Invernizzi/Gianocca, op.

cit., p. 23). Le persone che prestano assistenza in base ad un regolare contratto

di lavoro sono addirittura solo un terzo del totale. A tale proposito, lo studio

in questione afferma che “uno degli ostacoli maggiori che si incontrano nel

fare intervenire le prestazioni complementari a parziale copertura delle spese

per cure infermieristiche a domicilio è proprio l’assenza di un regolare contratto

di lavoro” ed aggiunge che “a detta dei beneficiari del sussidio è la persona

stessa che presta il suo lavoro che preferisce essere pagata in modo informale,

piuttosto che sottoscrivere un contratto” (Invernizzi/Gianocca,

op. cit., p. 25).

2.4

Alla luce

dei dati che precedono, il Cantone ha deciso di erogare gli aiuti diretti in

modo tale da andare incontro a chi difficilmente potrebbe accedere alle prestazioni complementari, o perché si avvale

dell’assistenza di persone, perlopiù parenti, non retribuite, oppure perché

retribuisce persone che non hanno stipulato un regolare contratto di lavoro.

Nelle intenzioni del DSS, che

ha allestito le apposite direttive, il sussidio viene dunque versato senza pretendere alcuna prova della destinazione dell’importo ricevuto. Secondo

l’interpretazione dell’Ufficio di tassazione, un controllo indiretto sarebbe tuttavia delegato all’autorità di

tassazione, la quale dovrebbe assoggettare

all’imposta sul reddito il contributo percepito dal beneficiario, nella misura in cui quest’ultimo non

comprovi di averlo impiegato quale stipendio per le persone che lo assistono.

A questa interpretazione si oppone anzitutto il tenore delle

direttive del DSS concernenti le prestazioni cantonali per il mantenimento a domicilio di persone anziane o invalide non autosufficienti. Nella parte

intitolata “imposizione

fiscale”, le direttive in questione affermano infatti che “la prestazione per il mantenimento a domicilio è soggetta all’imposizione fiscale”, ma precisano poi subito dopo che “la stessa è infatti

considerata quale reddito per quelle persone a cui viene riversata per le prestazioni di cura e assistenza alla persona

anziana o invalida”. L’unica affermazione riguardante il trattamento fiscale, contenuta nelle direttive,

concerne dunque l’imposizione

presso la persona che presta aiuto all’anziano o all’invalido; cosa ovvia,

trattandosi di un compenso per il lavoro prestato. Nulla si dice invece in

merito ad un’eventuale imposizione presso l’anziano o invalido stesso.

A ciò si

deve aggiungere che il risultato cui si perviene seguendo l’interpretazione dell’Ufficio di tassazione non è

per niente soddisfacente. In primo luogo, come visto, finisce per delegare

all’autorità di tassazione un

controllo sull’impiego di un sussidio pubblico, che evidentemente non le competerebbe; in secondo luogo,

sottopone allo stesso trattamento fiscale sia chi riceve il sussidio e lo trattiene per sé, in quanto

beneficia di assistenza gratuita o non ne beneficia affatto, sia chi si serve

di personale che presta lavoro “nero”. In terzo luogo, non si comprende quale

sia lo scopo di un sussidio che

viene erogato in modo tanto indiscriminato: se esso vuole coprire dei costi che

il malato o l’anziano non autosufficiente subiscono a causa della loro disabilità,

non si vede perché l’autorità erogante non debba assumersi anche il compito di

verificarne l’effettivo impiego, decidendo anche come procedere nel caso in cui

constati l’esistenza di “lavoro nero”; se invece il sussidio mira unicamente ad incentivare le

persone disabili a restare al loro domicilio, invece di farsi ricoverare in un istituto, allora potrebbe anche

essere spiegabile l’assoggettamento fiscale, ma in tal modo si penalizzerebbe

chi spende effettivamente l’importo ricevuto e non è in grado di comprovare

l’esistenza di un contratto di lavoro, perché sarebbe trattato come chi

trattiene il sussidio per sé o

lo destina ad altri scopi.

2.5

Venendo

al caso della ricorrente, essa beneficia di una rendita pensionistica di fr. 20'916.–, di una rendita

AVS di fr. 25'800.– e di un assegno per grandi invalidi di fr. 6'456.–. Per

l’aiuto domiciliare ha fatto valere spese per complessivi fr. 4'774.95 (fatture

__________ di __________). Per il resto, sostiene di avere destinato il sussidio cantonale (fr. 7'530.–) al pagamento

dell’affitto e a non meglio

precisate “regalie” ai figli per assistenza diversa come pure per regali ai

nipoti.

Come si

vede, i maggiori costi legati

all’aiuto domiciliare sarebbero già coperti con l’assegno per grandi invalidi.

Anche a

questo riguardo la motivazione

della decisione non permette tuttavia

di stabilire perché alla ricorrente sia stato negato il diritto alla deduzione degli importi fatti valere. Prima

ancora, poi, deve essere risolta la questione di principio

dell’imponibilità del sussidio.

2.6

Alle

considerazioni che precedono ne

deve essere aggiunta una ulteriore.

Come

rileva la ricorrente, il meccanismo previsto dalla direttiva del DSS, che prevede

l’imponibilità in linea di principio del sussidio in

discussione e la deduzione degli importi comprovatamente

destinati a retribuire le persone che prestano l’assistenza, può addirittura

implicare la perdita del diritto alla quota esente per beneficiari AVS/AI.

L’art. 34

cpv. 2 LT prevede infatti che dal reddito, al netto delle deduzioni per figli e persone bisognose a carico

e per figli agli studi, e tenuto conto dei redditi che sottostanno ad altre

sovranità fiscali, dei contribuenti tassati per rendite AVS/AI sono deducibili:

a) per

i contribuenti assoggettati con l’aliquota per persone sole (art. 35 cpv. 1

LT): fr. 8’000.-- fino ad un reddito di 21'000.-- franchi; oltre tale reddito

la deduzione si riduce di

1000.

-- franchi per ogni 3’000.-- franchi di reddito supplementare;

b) per

i contribuenti assoggettati con l’aliquota per coniugati (art. 35 cpv. 2 LT):

fr. 8’000.-- fino ad un reddito di 27'000.-- franchi; oltre tale reddito la

deduzione si riduce di 1’000.--

franchi per ogni 3’000.-- franchi di reddito supplementare.

In caso

di rendita parziale la deduzione

non può superare la rendita stessa.

Concretamente, se non si

considera reddito imponibile il sussidio erogato dal DSS o se si ammette una

deduzione pari all’importo dello stesso, la ricorrente avrebbe un reddito

imponibile di fr. 35'448.–, che le darebbe diritto ad una quota esente

di fr. 3'000.–. Se per contro si aggiunge l’importo litigioso al suo

reddito imponibile, quest’ultimo raggiunge fr. 42'900.– e supera in tal modo il

limite al di sopra del quale (fr. 42'001.–) non è più ammessa

una deduzione sociale per

beneficiari AVS/AI.

Il

trattamento fiscale del sussidio per il mantenimento al domicilio esplica dunque effetti che vanno aldilà della semplice imposizione dell’importo stesso. Ciò rende ancor

più importante una decisione

chiara dell’autorità di tassazione sugli aspetti sollevati.

3.

La

decisione impugnata deve

conseguentemente essere annullata. Gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione motivata.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La decisione su reclamo del 28 maggio 2008 è annullata e gli atti sono

rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione motivata.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro

30 giorni (art. 146 LIFD; art.

73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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