80.2008.73
Reddito imponibile o esente: sussidio cantonale per mantenimento a domicilio, qualifica, deduzione stipendio versato dal beneficiario alla persona che lo assiste
8 settembre 2008Italiano19 min
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AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2008.73
Data decisione, Autorità:
08.09.2008, CDT
Titolo:
Reddito imponibile o esente: sussidio cantonale per mantenimento a domicilio, qualifica, deduzione stipendio versato dal beneficiario alla persona che lo assiste
REDDITO ESENTE
art. 16 cpv. 1 LIFD
art. 24 let. d LIFD
art. 24 let. h LIFD
art. 15 cpv. 1 LT
art. 23 let. d LT
art. 23 let. h LT
Incarto n.
80.2008.73
Lugano
8 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 27 giugno 2008 contro la decisione del 28 maggio
2008 in materia di IC e IFD 2006.
Fatti
A. RI 1,
vedova, beneficia di un assegno per grandi invalidi, erogato per il bisogno di assistenza
personale.
Il 13
gennaio 2006, la Sezione del sostegno a enti e attività sociali del
Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) le ha concesso un sussidio
cantonale di fr. 7'530.– quale contributo per il mantenimento a domicilio, in
base alla legge sull’assistenza e cura a domicilio e relativo regolamento di
applicazione.
B. Nella
dichiarazione fiscale 2006, la contribuente indicava di avere conseguito
redditi per complessivi fr. 46'734.–, costituiti dalla pensione (fr. 20'916.–),
dalla rendita AVS (fr. 25'800.–) e dal reddito della sostanza (fr. 18.–). Fra
le deduzioni, faceva valere gli oneri assicurativi (fr. 6'286.–), spese per
disabilità (fr. 5'000.–) e la quota esente per beneficiari AVS, sicché il
reddito netto ammontava a fr. 32'448.–.
C. Notificandole
la tassazione IC/IFD 2006, con
decisione del 5 marzo 2008,
l’Ufficio di tassazione di Mendrisio commisurava il reddito imponibile della contribuente in fr.
42'900.– per l’IC ed in fr. 42'500.– per l’IFD. In particolare, aveva aggiunto
ai redditi dichiarati il sussidio per il mantenimento a domicilio di fr. 7'530.–. Aveva inoltre stralciato la quota esente per
beneficiari AVS/AI, rilevando che non ne erano adempiuti i requisiti di legge.
D. La
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 4 aprile 2008, contestando l’aggiunta al reddito
imponibile del sussidio
ricevuto per il mantenimento al domicilio. Sosteneva infatti di avere destinato tale importo “quale mancia e
regalia a persone amiche per un po’ di compagnia e sostegno morale”, precisando
che la maggior parte era stata
versata alla figlia, __________, per l’assistenza durante i fine settimana e di
notte. Chiedeva che fosse conseguentemente concessa altresì la quota esente per
beneficiari AVS/AI.
E. L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 28 maggio
2008, così motivata:
Il sussidio ricevuto per il mantenimento a domicilio di un anziano invalido è imponibile fiscalmente ed è
considerato reddito per quelle persone che si occupano effettivamente
dell’aiuto all’anziano o all’invalido.
Il beneficiario diretto del sussidio è
considerato datore di lavoro, pertanto, deve compilare le attestazioni di salario, soggette all’AVS,
a chi è stato assunto per tale compito.
Se la persona
assunta è domiciliata all’estero, il datore di lavoro (o chi per esso) deve
trattenere le imposte alla fonte e riversarle all’ufficio
cantonale preposto, nonché compilare la distinta salari AVS da trasmettere al
competente ufficio.
Alla
scrivente autorità non risulta che gli aiuti citati siano stati formalizzati e
regolarizzati, pertanto il sussidio è interamente imponibile alla
beneficiaria.
F. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, contesta l’assoggettamento fiscale del sussidio di fr. 7'530.– percepito per il
mantenimento a domicilio, che a
suo avviso non può essere considerato reddito da attività accessoria. Argomenta
poi che l’importo in discussione
è stato impiegato interamente per il mantenimento al domicilio, segnatamente per la pigione, per l’assistenza da parte dei figli e
per l’aiuto prestato dalla __________. Sottolinea quindi che la decisione contestata comporta un aumento delle
imposte da pagare nella misura del 71%, a causa del mancato riconoscimento
della quota esente per beneficiari AVS/AI.
Diritto
1. 1.1.
L’autorità
di tassazione ha assoggettato
all’imposta sul reddito il sussidio di fr. 7'530.–, che la contribuente ha percepito quale contributo
cantonale per le spese di mantenimento a domicilio, secondo gli articoli 5 e 40 della Legge sull’assistenza e cura a
domicilio del 16 dicembre 1997
(LACD; RL 6.4.5.5). Tale provento è stato qualificato reddito dell’attività
indpendente accessoria della contribuente.
1.2.
Secondo
gli articoli 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, sottostà all’imposta sul reddito la
totalità dei proventi, periodici
e unici.
Come ha
ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo
fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”).
L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una
clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22
LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un
elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644
= RDAF 1999 II 385 consid. 4a).
Ne
consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato
all’imposta.
1.3.
È semplicemente
incomprensibile come l’autorità di tassazione abbia potuto qualificare il sussidio percepito dalla ricorrente quale reddito dell’attività lucrativa
indipendente accessoria.
Basti
rilevare che la contribuente ha chiesto ed ottenuto la prestazione in questione proprio in virtù
della sua condizione di grande
invalida ai sensi della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10). L’assegno
per grandi invalidi spetta ai beneficiari di rendite di vecchiaia che presentano
un’invalidità di grado elevato o medio. Ora, già la semplice invalidità consiste nell’incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8
della Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali [LPGA; RS
830.1]); nel caso della grande invalidità, si richiede che, a causa di un danno
alla salute, l’invalido abbia bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o
di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita (art. 9
LPGA).
È dunque difficile
immaginare che una persona incapace di guadagno e dipendente dall’aiuto di
terzi per compiere gli atti ordinari della vita possa percepire un reddito da
un’attività lucrativa indipendente. Addirittura assurdo è che tale qualifica
possa essere attribuita ad un sussidio che le è erogato proprio in considerazione
delle spese di mantenimento a domicilio causate dalla sua condizione di grande
invalida.
1.4.
Escluso che il sussidio in
questione sia imponibile quale reddito dell’attività lucrativa indipendente, ci
si potrebbe chiedere a quale altro titolo lo sia. In virtù della clausola
generale (art. 16 cpv. 1 LIFD; art. 15 cpv. 1 LT), come detto, un provento
soggiace all’imposta sul reddito a meno che non ne sia espressamente esentato.
Fra i
redditi esclusi dall’assoggettamento all’imposta sul reddito rientrano in
particolar modo i sussidi d’assistenza provenienti da fondi pubblici o privati
(art. 24 lett. d LIFD). Nella legge tributaria cantonale, si aggiunge
che sono compresi gli assegni integrativi e di prima infanzia, le allocazioni per grandi invalidi e le somme
percepite per conseguire un titolo di studio o professionale
(art. 23 lett. d LT). Per sussidi d’assistenza
(“Unterstützungen”) si intendono prestazioni gratuite a persone bisognose,
versate cioè nel caso in cui il beneficiario necessita di tali prestazioni per
fare fronte al proprio mantenimento minimo (Richner/Frei/Kaufmann,
Handkommentar zum DBG, Zurigo, 2003, n. 67 ad art. 24 LIFD, p. 357).
Nella motivazione della
decisione, come detto, l’autorità non si è espressa circa la sussumibilità del
sussidio in discussione entro il campo di applicazione delle disposizioni
appena citate, essendosi limitata a qualificarlo come reddito dell’attività indipendente
e come tale imponibile.
Dalle direttive
concernenti le prestazioni cantonali per il mantenimento a domicilio di persone
anziane o invalide non autosufficienti del 24 novembre 2006 (RL 6.4.5.5.3) si
evince che gli aiuti diretti alle persone non autosufficienti sono concessi in
funzione della situazione finanziaria del richiedente ed in particolar modo in
base alla tabella di calcolo allestita per la decisione della prestazione
complementare. In sostanza, al fabbisogno secondo la tabella di calcolo PC si
aggiunge lo “stipendio minimo di un aiuto domestico x percentuale rapportata al
grado di dipendenza”. Per quanto attiene alla definizione delle condizioni per
beneficiare del sussidio, risulta che l’autorità ha volutamente stabilito delle
disposizioni che presentassero “una certa elasticità… al fine di ovviare alle
rigidità che presentano in questo ambito le Prestazioni complementari (PC)”;
ciò ha comportato in particolare la rinuncia a pretendere (“contrariamente alle
PC”) la presentazione di un regolare contratto di lavoro con la persona che
presta l’assistenza (cfr. Invernizzi/Gianocca,
Quanto costa restare a casa: valutazione del contributo cantonale per il
mantenimento a domicilio di anziani e invalidi, Ufficio di statistica, Bellinzona,
1999, p. 10).
Sapendo che le prestazioni
complementari sono esenti dall’imposta sul reddito (art. 24 lett. h
LIFD; art. 23 lett. h LT), si potrebbe essere indotti a ritenere che il
contributo in discorso, che è sussidiario rispetto ai contributi riconosciuti
dalla PC per cure infermieristiche (cfr. ancora le citate direttive) sia a sua
volta esente dall’imposta, quale sussidio d’assistenza.
1.5.
Si deve
ricordare che, adita dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati
dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT e art. 135 cpv. 1 prima frase
LIFD) e la decisione deve
essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per giurisprudenza
costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada
vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid.
2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).
L'art. 29
Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi
sulle allegazioni delle parti
nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente
quando l'autorità menziona,
almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto
che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109
consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre 1990 in re A.W).
Per far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su
tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali,
atti a influire sulla decisione
di merito (cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib
248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT n.
381 del 30 luglio 1981 in re
St.; Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a,
p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte
Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249).
La
motivazione deve dunque
consistere nell'esposizione
della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo
della decisione: solo in tal
modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre
a verifica la decisione stessa
(Känzig/Behnisch, op. cit., p.
249; inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003 in RtiD I-2004 n.19t).
1.6.
Come rilevato, la decisione
impugnata contiene una motivazione manifestamente errata. Sebbene la
contribuente avesse espressamente contestato l’assoggettamento del sussidio,
già omettendo di inserirlo nella dichiarazione fiscale, l’Ufficio di tassazione
non ha fatto altro che aggiungerlo ai redditi dichiarati, qualificandolo
reddito dell’attività indipendente accessoria. In tal modo, non ha messo la
contribuente nella condizione di potersi tutelare adeguatamente, inoltrando un
ricorso debitamente motivato.
Considerandi
2.
2.1.
A questo
punto, si pone un ulteriore
problema. La motivazione della
decisione sembra collegare
l’assoggettamento del sussidio
all’imposta sul reddito del beneficiario con la sua deduzione
nel caso in cui l’importo in questione sia versato, sotto forma di stipendio, alla persona o alle persone che assistono il beneficiario stesso. Infatti, l’Ufficio di tassazione, dopo avere affermato l’imponibilità del sussidio, spiega che “il beneficiario diretto… è considerato datore di
lavoro”, con la conseguenza che “deve compilare le attestazioni di salario, soggette all’AVS, a chi è stato assunto per tale compito”. Nel
caso della ricorrente, l’autorità afferma che gli aiuti di cui ha beneficiato
quest’ultima non risultano essere stati “formalizzati e regolarizzati” e ne
trae la conseguenza che “il sussidio è interamente imponibile alla beneficiaria”.
2.2
Anche in
questo caso, l’autorità di tassazione si limita ad affermare perentoriamente un principio – quello cioè della deducibilità della parte del sussidio che viene versata a titolo di stipendio alle persone che assistono il beneficiario dello stesso – senza spendere una sola parola per giustificare tale
affermazione. Non è infatti per
niente evidente che lo stipendio versato dal beneficiario del sussidio a chi
lo assiste a domicilio
costituisca una spesa che si deduce dal reddito imponibile. Se anche si volesse
ammettere – ma lo si è categoricamente escluso poc’anzi – che il sussidio rappresenti un reddito dell’attività
lucrativa indipendente per l’anziano o l’invalido non autosufficiente,
l’importo che egli impiega per retribuire chi lo assiste non costituisce
certamente una spesa per il conseguimento del reddito; al contrario, sarebbe una destinazione del reddito in questione.
Un’altra
ipotesi che si può formulare è che lo stipendio versato a tale titolo costituisca una spesa per disabilità del
contribuente, la cui deduzione
è ammessa dagli articoli 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD e 32 lett.
l LT. Nel caso della ricorrente, tuttavia, l’Ufficio di tassazione le ha riconosciuto, a tale titolo, la deduzione forfetaria di un importo di fr.
5'000.–.
2.3
Resta pur
sempre da capire perché mai l’Ufficio di tassazione dovrebbe
assumersi il compito di verificare la destinazione di importi di denaro che lo Stato eroga proprio in funzione dell’aiuto di cui necessitano persone non autosufficienti.
Altrimenti detto, se il Cantone stabilisce che una persona anziana o invalida
ha bisogno di un contributo che integri le prestazioni sociali ed assistenziali di cui già gode, per poter restare al
proprio domicilio nonostante la disabilità, non si vede
perché poi l’autorità di tassazione dovrebbe essere investita del compito di controllare in quale modo
il sussidio venga impiegato.
Già si è
rilevato come l’autorità competente abbia volutamente rinunciato a pretendere
la presentazione di un regolare contratto di lavoro con la persona che presta
l’assistenza. A tale riguardo, dallo stesso studio dell’Ufficio di statistica
già citato si apprende altresì che un quarto delle persone che prestano
assistenza domiciliare ad invalidi ed anziani non autosufficienti, i quali
percepiscono pertanto il sussidio, non sono retribuite; in particolare, fra i
parenti, sono oltre il 40% le persone che prestano assistenza senza retribuzione
(cfr. Invernizzi/Gianocca, op.
cit., p. 23). Le persone che prestano assistenza in base ad un regolare contratto
di lavoro sono addirittura solo un terzo del totale. A tale proposito, lo studio
in questione afferma che “uno degli ostacoli maggiori che si incontrano nel
fare intervenire le prestazioni complementari a parziale copertura delle spese
per cure infermieristiche a domicilio è proprio l’assenza di un regolare contratto
di lavoro” ed aggiunge che “a detta dei beneficiari del sussidio è la persona
stessa che presta il suo lavoro che preferisce essere pagata in modo informale,
piuttosto che sottoscrivere un contratto” (Invernizzi/Gianocca,
op. cit., p. 25).
2.4
Alla luce
dei dati che precedono, il Cantone ha deciso di erogare gli aiuti diretti in
modo tale da andare incontro a chi difficilmente potrebbe accedere alle prestazioni complementari, o perché si avvale
dell’assistenza di persone, perlopiù parenti, non retribuite, oppure perché
retribuisce persone che non hanno stipulato un regolare contratto di lavoro.
Nelle intenzioni del DSS, che
ha allestito le apposite direttive, il sussidio viene dunque versato senza pretendere alcuna prova della destinazione dell’importo ricevuto. Secondo
l’interpretazione dell’Ufficio di tassazione, un controllo indiretto sarebbe tuttavia delegato all’autorità di
tassazione, la quale dovrebbe assoggettare
all’imposta sul reddito il contributo percepito dal beneficiario, nella misura in cui quest’ultimo non
comprovi di averlo impiegato quale stipendio per le persone che lo assistono.
A questa interpretazione si oppone anzitutto il tenore delle
direttive del DSS concernenti le prestazioni cantonali per il mantenimento a domicilio di persone anziane o invalide non autosufficienti. Nella parte
intitolata “imposizione
fiscale”, le direttive in questione affermano infatti che “la prestazione per il mantenimento a domicilio è soggetta all’imposizione fiscale”, ma precisano poi subito dopo che “la stessa è infatti
considerata quale reddito per quelle persone a cui viene riversata per le prestazioni di cura e assistenza alla persona
anziana o invalida”. L’unica affermazione riguardante il trattamento fiscale, contenuta nelle direttive,
concerne dunque l’imposizione
presso la persona che presta aiuto all’anziano o all’invalido; cosa ovvia,
trattandosi di un compenso per il lavoro prestato. Nulla si dice invece in
merito ad un’eventuale imposizione presso l’anziano o invalido stesso.
A ciò si
deve aggiungere che il risultato cui si perviene seguendo l’interpretazione dell’Ufficio di tassazione non è
per niente soddisfacente. In primo luogo, come visto, finisce per delegare
all’autorità di tassazione un
controllo sull’impiego di un sussidio pubblico, che evidentemente non le competerebbe; in secondo luogo,
sottopone allo stesso trattamento fiscale sia chi riceve il sussidio e lo trattiene per sé, in quanto
beneficia di assistenza gratuita o non ne beneficia affatto, sia chi si serve
di personale che presta lavoro “nero”. In terzo luogo, non si comprende quale
sia lo scopo di un sussidio che
viene erogato in modo tanto indiscriminato: se esso vuole coprire dei costi che
il malato o l’anziano non autosufficiente subiscono a causa della loro disabilità,
non si vede perché l’autorità erogante non debba assumersi anche il compito di
verificarne l’effettivo impiego, decidendo anche come procedere nel caso in cui
constati l’esistenza di “lavoro nero”; se invece il sussidio mira unicamente ad incentivare le
persone disabili a restare al loro domicilio, invece di farsi ricoverare in un istituto, allora potrebbe anche
essere spiegabile l’assoggettamento fiscale, ma in tal modo si penalizzerebbe
chi spende effettivamente l’importo ricevuto e non è in grado di comprovare
l’esistenza di un contratto di lavoro, perché sarebbe trattato come chi
trattiene il sussidio per sé o
lo destina ad altri scopi.
2.5
Venendo
al caso della ricorrente, essa beneficia di una rendita pensionistica di fr. 20'916.–, di una rendita
AVS di fr. 25'800.– e di un assegno per grandi invalidi di fr. 6'456.–. Per
l’aiuto domiciliare ha fatto valere spese per complessivi fr. 4'774.95 (fatture
__________ di __________). Per il resto, sostiene di avere destinato il sussidio cantonale (fr. 7'530.–) al pagamento
dell’affitto e a non meglio
precisate “regalie” ai figli per assistenza diversa come pure per regali ai
nipoti.
Come si
vede, i maggiori costi legati
all’aiuto domiciliare sarebbero già coperti con l’assegno per grandi invalidi.
Anche a
questo riguardo la motivazione
della decisione non permette tuttavia
di stabilire perché alla ricorrente sia stato negato il diritto alla deduzione degli importi fatti valere. Prima
ancora, poi, deve essere risolta la questione di principio
dell’imponibilità del sussidio.
2.6
Alle
considerazioni che precedono ne
deve essere aggiunta una ulteriore.
Come
rileva la ricorrente, il meccanismo previsto dalla direttiva del DSS, che prevede
l’imponibilità in linea di principio del sussidio in
discussione e la deduzione degli importi comprovatamente
destinati a retribuire le persone che prestano l’assistenza, può addirittura
implicare la perdita del diritto alla quota esente per beneficiari AVS/AI.
L’art. 34
cpv. 2 LT prevede infatti che dal reddito, al netto delle deduzioni per figli e persone bisognose a carico
e per figli agli studi, e tenuto conto dei redditi che sottostanno ad altre
sovranità fiscali, dei contribuenti tassati per rendite AVS/AI sono deducibili:
a) per
i contribuenti assoggettati con l’aliquota per persone sole (art. 35 cpv. 1
LT): fr. 8’000.-- fino ad un reddito di 21'000.-- franchi; oltre tale reddito
la deduzione si riduce di
1000.
-- franchi per ogni 3’000.-- franchi di reddito supplementare;
b) per
i contribuenti assoggettati con l’aliquota per coniugati (art. 35 cpv. 2 LT):
fr. 8’000.-- fino ad un reddito di 27'000.-- franchi; oltre tale reddito la
deduzione si riduce di 1’000.--
franchi per ogni 3’000.-- franchi di reddito supplementare.
In caso
di rendita parziale la deduzione
non può superare la rendita stessa.
Concretamente, se non si
considera reddito imponibile il sussidio erogato dal DSS o se si ammette una
deduzione pari all’importo dello stesso, la ricorrente avrebbe un reddito
imponibile di fr. 35'448.–, che le darebbe diritto ad una quota esente
di fr. 3'000.–. Se per contro si aggiunge l’importo litigioso al suo
reddito imponibile, quest’ultimo raggiunge fr. 42'900.– e supera in tal modo il
limite al di sopra del quale (fr. 42'001.–) non è più ammessa
una deduzione sociale per
beneficiari AVS/AI.
Il
trattamento fiscale del sussidio per il mantenimento al domicilio esplica dunque effetti che vanno aldilà della semplice imposizione dell’importo stesso. Ciò rende ancor
più importante una decisione
chiara dell’autorità di tassazione sugli aspetti sollevati.
3.
La
decisione impugnata deve
conseguentemente essere annullata. Gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione motivata.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La decisione su reclamo del 28 maggio 2008 è annullata e gli atti sono
rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione motivata.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro
30 giorni (art. 146 LIFD; art.
73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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