80.2008.74
Reddito dell'attività lucrativa indipendente: riprese, spese non giustificate, uso automobile e versamento a società sportiva
15 settembre 2009Italiano11 min
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Numero d'incarto:
80.2008.74
Data decisione, Autorità:
15.09.2009, CDT
Titolo:
Reddito dell'attività lucrativa indipendente: riprese, spese non giustificate, uso automobile e versamento a società sportiva
REDDITO DA ATTIVITÀ INDIPENDENTE
art. 27 cpv. 1 LIFD
art. 26 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2008.74
Lugano
9 settembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 2 luglio 2008 contro la decisione del 4 giugno 2008 in materia di IC e
IFD 2005.
Fatti
A. RI 1 svolge
l’attività di ingegnere civile in proprio; la moglie __________ è impiegata di
commercio.
Nella dichiarazione
fiscale 2005, i contribuenti indicavano redditi lordi per complessivi fr. 282'961.–.
Dai redditi da sostanza immobiliare (fr. 265'404.–) e da attività dipendente
della moglie (fr. 34'671.–) sottraevano una perdita aziendale di fr. 17'114.–,
riferita all’attività indipendente del marito.
B. Notificando loro la
tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 9 maggio 2007, l’Ufficio di
tassazione di __________ riduceva la perdita aziendale del marito a fr. 7'500.–,
per effetto “di un adeguamento per partecipazione privata alle spese generali”.
Per quanto ancora qui di interesse, l’autorità non concedeva inoltre la
postulata deduzione di fr. 7'200.– dal reddito dell’attività lucrativa dei
coniugi e aumentava da fr. 2'686'449.– a fr. 2'897'864.– il valore di stima
della sostanza immobiliare.
C. I contribuenti
impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 1° giugno 2007. In merito
alla perdita aziendale, rinviavano alla contabilità dello studio d’ingegneria, osservando
in particolare che l’automobile veniva utilizzata esclusivamente per il lavoro.
Con riferimento alla deduzione per attività lucrativa di entrambi i coniugi,
chiedevano invece che la stessa fosse ammessa anche nella tassazione 2005, come
era stato fatto nel precedente periodo fiscale 2004.
L’Ufficio di tassazione
accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 4 giugno 2008, aumentando
prudenzialmente da fr. 7'500.– a fr. 12'000.– la perdita aziendale del marito.
Nelle motivazioni, l’autorità spiegava che l’adeguamento per partecipazione
privata alle spese generali era giustificato “tenuto conto delle diverse poste
dei conti aziendali soprattutto riferiti alle spese auto, rappresentanza,
leasing, ecc”.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente di
considerare una perdita aziendale di fr. 17'114.–. Al proposito, evidenzia che
le sole spese di trasporto per recarsi al cantiere __________ di __________ superano
di gran lunga i costi allibrati a conto economico. Il ricorrente si riconferma
poi nelle argomentazioni già sollevate in sede di reclamo.
Con scritto del 7 agosto
2009, questa Camera si è rivolta al ricorrente, invitandolo a fornire
chiarimenti su determinate poste contabili. In risposta, l’ing. RI 1 ha
prodotto nuova documentazione, di cui si dirà, se necessario, in corso di motivazione.
Diritto
1. 1.1.
Giusta gli articoli 26
cpv. 1 LT e 27 cpv. 1 LIFD, in caso di attività lucrativa indipendente sono
deducibili le spese aziendali e professionali giustificate (cpv. 1), ed in
particolare gli ammortamenti e gli accantonamenti, le perdite effettive sul
patrimonio aziendale, i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del
personale nonché gli interessi su debiti commerciali (cpv. 2).
Si
tratta nondimeno di una lista esemplificativa e non esaustiva. Oltre alle spese
aziendali in senso proprio, rientrano nella nozione di spese generali anche i costi
supplementari sopportati nell’interesse della ditta o della professione per
vitto e alloggio fuori casa, per particolari abiti di lavoro, per assicurazioni,
contributi a organizzazioni professionali, pubblicità, viaggi ecc. In
definitiva, qualsiasi spesa è deducibile fiscalmente, a condizione tuttavia che
il contribuente ne giustifichi la necessità professionale o commerciale,
derivante dall’esercizio della propria attività indipendente (Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire
de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 6 e 16 ad art. 27 LIFD,
pp. 456 e 458).
1.2.
Come esposto in narrativa,
nella dichiarazione fiscale IC/IFD 2005 l’ing. RI 1 esponeva una perdita
aziendale di complessivi fr. 17'114.–, che l’autorità di tassazione riduceva
dapprima a fr. 7'500.–, per poi adeguarla a fr. 12'000.– in sede di reclamo, facendo
valere una certa partecipazione privata alle voci “spese auto, rappresentanza,
leasing, ecc”.
Invitato da questa Camera a
specificare le suddette voci contabili, con scritto del 24 agosto 2009 il
ricorrente ha anzitutto dichiarato di possedere una seconda automobile,
intestata alla moglie e utilizzata per scopi privati, di cui non vi è traccia
nella dichiarazione fiscale IC/IFD 2005. Indipendentemente dalla crassa violazione
dell’obbligo di compilare il modulo d’imposta in modo completo e veritiero (art.
198 cpv. 2 LT; art. 124 cpv. 2 LIFD), l’esistenza di una seconda autovettura
nell’economia domestica del contribuente non basta ancora a giustificare che
tutti i costi per l’uso e la manutenzione della prima vettura siano messi a carico
del conto economico dello studio d’ingegneria. Del resto, secondo un
consolidato principio, appartiene al contribuente non soltanto l’onere di
allegare i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso
l’erario, ma anche di portarne la prova concreta (decisione TF 2A.262/2006 del 6
novembre 2006, in: RDAF 2006 II 430; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa;
Blumenstein/Locher, System des
schweizerischen Steuerrechts, 6. ediz., Zurigo 2002, p. 416 con rinvii).
Ora, se si tiene conto della natura dell’attività svolta dal
ricorrente, che non richiede continuamente l’uso di un autoveicolo aziendale, a
questa Camera risulta assai difficile credere che la __________ registrata a
contabilità sia stata “usata al 99% per uso ufficio e non per altro”. La questione può nondimeno restare aperta, poiché la decisione
impugnata, con cui l’autorità di tassazione ha di fatto commisurato in fr. 5'114.– (fr. 17'114.– ./. fr. 12'000.–) la ripresa delle spese private, appare più che giustificata anche
facendo astrazione da tale ripresa, per le ragioni che seguono.
1.3.
Per stessa ammissione del
ricorrente, la voce contabile “spese di rappresentanza” include l’importo di
fr. 3'100.– versato al custode della società di calcio __________, quale
stipendio per la stagione 2004/2005. A non averne dubbi, tale costo non denota
nessun nesso con l’esercizio dell’attività di ingegnere, ma rappresenta una chiara
spesa di carattere privato, compiuta a favore di una società sportiva.
Medesimo discorso vale per
l’importo di fr. 1'500.–, contabilizzato sotto la posta “pubblicità diretta”. Premesso
che le spese di sponsoring rappresentano una forma di pubblicità consentita
dall’uso commerciale unicamente se l’ente sostenuto garantisce una particolare controprestazione
(StE 1997 B 72.14.2 n. 19; cfr. anche Noël,
op. cit., n. 24 ad art. 27 LIFD, p. 460), dalla documentazione agli atti
dell’incarto fiscale non emerge in alcun modo che la società sportiva di __________
abbia concesso al ricorrente un qualsivoglia supporto pubblicitario. Risulta invece
che il versamento, motivato come “acconto”, è stato fatto il 14 dicembre 2005, ovvero
a stagione inoltrata, per cui sussistono forti indizi che anche detta spesa
abbia carattere privato.
Contrariamente a quanto
richiestogli, il ricorrente non ha poi reputato necessario produrre le pezze
giustificative inerenti i costi per il leasing, limitandosi a giustificare
l’aumento della relativa voce contabile, passata da fr. 1'579.30 (nel 2004) a
fr. 8'263.70 (nel 2005), con l’acquisto di un nuovo computer. L’asserita compensazione
delle spese con la fattura emessa a carico della ditta __________, nel
frattempo fallita, il cui scopo sociale era l’attività di impresa generale, importazione,
compravendita, montaggio e manutenzione di prodotti edili in genere, evidentemente
non prova minimamente che gli stessi costi erano indispensabili all’esercizio
della sua attività indipendente di ingegnere.
1.4.
Così stando le cose,
l’autorità di tassazione era senz’altro legittimata a effettuare una ripresa in
via valutativa delle spese private. L’importo complessivo di fr. 5'114.–,
adeguato con decisione su reclamo del 4 giugno 2008, appare tutto ben considerato
prudenziale e non presta il fianco a critiche.
Considerandi
2.
2.1.
Nel gravame in esame, il ricorrente
rivendica poi la deduzione di fr. 7'200.– per attività lucrativa di entrambi i
coniugi, argomentando in sostanza che oltre al reddito della moglie e del
marito viene pure dichiarato un importante reddito da sostanza immobiliare.
2.2
Secondo gli art. 32 cpv. 2
LT e 212 cpv. 2 LIFD (nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2007,
applicabile al presente caso), se i coniugi vivono in comunione domestica, è
concessa una deduzione di fr. 7'200.– per l’IC e di 7'600.– per l’IFD dal
reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione,
dal commercio o dall’impresa dell’altro; una deduzione analoga è concessa
quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio
o all’impresa dell’altro.
Secondo le indicazioni
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), nella sua circolare n.
13.
del 28 luglio 1994, entrambi i coniugi devono esercitare
un’attività lucrativa (Circolare
cit., p. 1). Come ha recentemente ricordato questa Camera (decisione CDT
n. 80.2007.87 del 10 aprile 2008), la deduzione in questione è infatti stata
introdotta per compensare, almeno parzialmente, il maggior costo di
mantenimento della famiglia provocato dalla circostanza che entrambi i coniugi
esercitano un’attività lucrativa (Richner/Frei/Kaufmann,
Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 148 ad art. 33 LIFD e n. 7 ad art. 212
LIFD).
2.3
Dottrina e giurisprudenza
sono unanimi nel sostenere che la deduzione in esame non si giustifica nel caso
in cui l’attività di uno dei coniugi si chiuda con una perdita, come nella
fattispecie (Jaques, in:
Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. 13 ad art. 212 LIFD, p. 1673; Locher,
Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 92 ad
art. 33 LIFD, p. 844). D’altra parte, contrariamente a quanto sembra sostenere
l’ing. RI 1, il reddito proveniente dalla sostanza immobiliare, seppure
importante per il sostentamento della sua famiglia, non costituisce certo un
provento dell’attività lucrativa.
In simili
circostanze, non può quindi esserci alcun dubbio sulla legittimità della decisione
impugnata, con cui l’autorità di tassazione ha negato la postulata deduzione di
fr. 7'200.–. Nella fattispecie, l’unico reddito lavorativo
imponibile è infatti quello percepito dalla moglie del contribuente.
3.
3.1.
Il presente gravame deve
essere infine dichiarato irricevibile, nella misura in cui ha per oggetto la commisurazione
della sostanza immobiliare, che l’ing. RI 1 postula venga ridotta da fr.
2'897'864.– a fr. 2'686'449.–.
3.2
La legittimazione
ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un
interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della
contestazione ed attuale (Scolari,
Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.). Perché sia
data la legittimazione, devono in particolare essere adempiuti i seguenti
presupposti:
Ø l’interessato deve essere toccato e
pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi
giuridici o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno svantaggio economico,
ideale, materiale o di altra natura;
Ø il ricorrente deve dimostrare di avere
un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia
toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore
rispetto a chiunque altro (Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Vol. II, 4. ediz.,
Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489).
3.3
Secondo la decisione su
reclamo qui impugnata, l’imposta cantonale sulla sostanza dovuta per il 2005
ammonta a zero franchi, sicché è evidente che il ricorrente non ha alcun
interesse ad ottenere una decisione della Camera sulla commisurazione della
sostanza immobiliare. A fronte dei debiti dichiarati ed accertati, che
ammontano a ben fr. 3'577'286.–, la postulata riduzione della sostanza
immobiliare da fr. 2'897'864.– a fr. 2'686'449.– non avrebbe infatti alcun
riflesso sul debito d’imposta, che rimarrebbe comunque a zero franchi.
4.
Il ricorso, nella
misura in cui è ricevibile, è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese
processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in
cui è ricevibile, è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 1’080.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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