80.2008.77
Deduzioni: spese professionali, perfezionamento o formazione, specializzazione in medicina interna Reddito dell'attività lucrativa indipendente: spese professionali giustificate, tasse sociali e profe
9 settembre 2009Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2008.77
Data decisione, Autorità:
09.09.2009, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, perfezionamento o formazione, specializzazione in medicina interna
Reddito dell'attività lucrativa indipendente: spese professionali giustificate, tasse sociali e professionali, medico
REDDITO DA ATTIVITÀ INDIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 let. d LIFD
art. 27 cpv. 1 LIFD
art. 34 let. b LIFD
art. 25 cpv. 1 let. d LT
art. 26 cpv. 1 LT
art. 33 let. b LT
Incarto n.
80.2008.77
Lugano
9 settembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 7 luglio 2008 contro la decisione del 25 giugno 2008 in materia di IC e
IFD 2005.
Fatti
A. Dal 1° gennaio 2005
al 31 maggio 2005, __________, medico, ha svolto la propria attività presso la __________
(__________). Dal 1° giugno 2005, ha invece lavorato presso la __________ (__________).
Nella dichiarazione
fiscale 2005, la contribuente indicava di aver conseguito un reddito da
attività dipendente di fr. 92'669.−, oltre ad un reddito di fr. 1'864.−
proveniente dall’attività indipendente accessoria, facendo inoltre valere le
seguenti spese professionali:
veicolo privato
contribuente fr. 9'502.–
spese per pasto principale
fuori casa contribuente fr. 3'000.–
spese supplementari per
alloggio contribuente fr. 4'500.–
spese professionali
forfait contribuente fr. 2'400.–
spese di perfezionamento fr. 14'500.–
totale fr. 33'092.–
B. Notificandole la
tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 30 aprile 2008, l’Ufficio di
tassazione di __________ commisurava il reddito imponibile della contribuente
in fr. 64'700.– per l’IC ed in fr. 67'100.– per l’IFD.
Per quanto attiene in
particolar modo alle spese professionali, le aveva ammesse nella misura
seguente:
veicolo privato
contribuente fr. 9'502.–
spese per pasto principale
fuori casa contribuente fr. 1'500.–
spese supplementari per
alloggio contribuente fr. 4'500.–
spese professionali
forfait contribuente fr. 2'400.–
spese di perfezionamento fr. 9'190.–
totale fr. 27'092.–
Per l'imposta federale
diretta, la deduzione complessiva ammontava a fr. 27'473.–, considerando che
l'importo ammesso a titolo forfetario per le altre spese professionali era di
fr. 2'781.–.
Nella motivazione allegata
alla decisione, l’autorità fiscale spiegava che le spese per pasto principale
fuori casa dovevano essere ridotte, poiché presso la __________ e la __________
vi era sicuramente la possibilità di consumare i pasti in una mensa o, in ogni
caso, di beneficiare di prezzi favorevoli. Per quanto concerne le spese di
perfezionamento, l’autorità di tassazione si limitava invece ad affermare che
non erano deducibili.
C. La
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 26 maggio 2008, chiedendo
la deduzione delle spese per pasto principale fuori casa, pari a fr. 3'000.−,
il riconoscimento delle spese di perfezionamento, per un importo di fr. 4'000.−
ed infine la deduzione a titolo di spese legate all’attività indipendente
accessoria, di fr. 835.−.
L’Ufficio di tassazione
respingeva invece il reclamo, con decisione del 25 giugno 2008, così motivata:
[…] la deduzione per pasti presi fuori casa viene confermata in Fr.
1'500.− poiché quanto pagato dal datore di lavoro è fatturato
al prezzo di costo. Come evidenziato sul certificato di salario presso la
clinica di Sonvico si può fare capo alla mensa oppure il datore di lavoro
contribuisce al costo dei pasti. A norma di legge e giurisprudenza sono
deducibili i costi di perfezionamento per essere in grado di svolgere la professione
imparata. Le spese rivendicate in deduzione sono legate alla formazione vera e
propria, come rilevato dalla contribuente stessa, e non sono deducibili
fiscalmente. […]
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente il mancato
riconoscimento dei costi sostenuti per i pasti presi fuori casa, le spese di
perfezionamento e le spese legate all’esercizio dell’attività indipendente
accessoria, riproponendo le argomentazioni già sottoposte all’Ufficio di
tassazione.
Nelle proprie osservazioni
dell’11 luglio 2008, l’Ufficio di tassazione dichiara che la deduzione di fr.
835.−, richiesta dalla ricorrente a titolo di spese per attività
indipendente accessoria è giustificata. Per contro, l’autorità fiscale non
presenta alcuna osservazione particolare in merito agli altri punti del
ricorso.
Diritto
1. Secondo l’art. 25
cpv. 1 LT, come pure secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, di identico tenore, le spese
professionali deducibili sono:
a) le spese di
trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese
supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie
per l’esercizio della professione;
d) le spese
inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio
dell’attività professionale.
Tra gli altri costi e spese
che non possono essere dedotti rientrano in particolare le spese di formazione
professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
Per le spese professionali
secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT sono stabilite deduzioni
complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
1.1.
Per l’imposta cantonale, sono considerate
spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al
contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio.
La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da
quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività
professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di
rientrare a domicilio (cfr. art. 4 cpv. 1 del Decreto esecutivo del 14 dicembre
2004 concernente l’imposizione delle persone fisiche valevole per il periodo
fiscale 2005).
In particolare, il cpv. 2
lett. a del citato art. 4 precisa che se il contribuente rientra ogni
giorno a domicilio, può dedurre fr. 14.− al giorno o fr. 3'000.− all’anno
se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa.
Il cpv. 3 enuncia invece
ciò che segue: se i pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del
datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il
prezzo, le deduzioni previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura
della metà (fr. 7.− il giorno o fr. 1’500.− l’anno, rispettivamente
fr. 21.− il giorno o fr. 4’500.− l’anno). Se la riduzione di prezzo
è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare,
non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto.
1.2.
Anche per quanto attiene
all’IFD sono deducibili le spese supplementari per pasti, quando il
contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il
luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché
la pausa per il pasto è troppo breve, oppure in caso di lavoro a turni o
notturno a orario continuo (art. 6 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese
professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai
fini dell’imposta federale diretta del 10 febbraio 1993; RS 642.118.1). Se per
ridurre il prezzo il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono
contributi in contanti (distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una
mensa, in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è
concessa soltanto la metà della deduzione (art. 6 cpv. 2 Ordinanza cit.).
Nessuna deduzione è per contro ammessa, data la mancanza di spese
supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal datore
di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall’autorità fiscale o quando il
contribuente può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote (art. 6 cpv.
3 Ordinanza cit.).
Considerandi
2.
Nel
proprio gravame, la signora RI 1 chiede che le vengano riconosciute le spese
per doppia economia domestica, pari a fr. 3'000.−. In particolare, la
ricorrente ha evidenziato che dal 1° gennaio 2005 al 31 maggio 2005, come
risulta tra l’altro dal certificato di salario, non vi era la possibilità di
prendere i pasti in una mensa, presso la __________ di __________. Aggiunge poi
che, dal 1° giugno 2005 al 31 dicembre 2005, presso la __________ di __________,
si poteva usufruire della mensa, ma “l’orario del pranzo (verso le 11.00) non
era compatibile con gli impegni professionali”.
Dal canto suo, l’Ufficio
di tassazione di __________ sottolinea che “presso la clinica di __________ si
può fare capo alla mensa oppure il datore di lavoro contribuisce al costo dei
pasti”.
2.1
A tale proposito, occorre
precisare che le indicazioni relative alla messa a disposizione, da parte del
datore di lavoro, di buoni pasto o di una mensa figurano in una parte specifica
del certificato di salario, e precisamente alle caselle Y e X. A tale
proposito, così si esprimono le spiegazioni per la compilazione del certificato
di salario:
- Contributi alle spese dei pasti: si tratta qui dei contributi
in contanti o dietro consegna di buoni per pasti. Sono presi in considerazione
solamente i contributi per i pasti consumati al luogo fisso di lavoro e non
quelli per i pasti consumati in altri luoghi nei casi di trasferta, p. es.
nell’edilizia.
-
Possibilità di prendere i pasti alla mensa: se, in linea di massima, il
personale ha la possibilità di prendere i pasti alla mensa, si dovrà apporre
una X a questa rubrica, anche se non si sa in quale misura il dipendente ne
abbia approfittato. Se la mensa può ospitare soltanto una parte del personale,
si indicherà una P (= parzialmente) invece di una X.
2.2
Nella fattispecie, il
certificato di salario rilasciato alla ricorrente dalla __________,
nell’apposita casella “Prestazioni speciali”, non contiene alcuna indicazione,
per quanto riguarda la possibilità di prendere i pasti alla mensa o l’esistenza
di un contributo alle spese per pasti presi al luogo di lavoro. Nel certificato
di salario rilasciato dalla __________ si prevede invece la possibilità di
prendere i pasti alla mensa.
In simili circostanze, la
decisione impugnata non può quindi essere integralmente seguita. L’autorità
fiscale avrebbe infatti dovuto considerare, nella determinazione delle spese supplementari
di doppia economia domestica, che la ricorrente non beneficiava, durante i
primi cinque mesi dell’anno, né della possibilità di prendere i pasti alla
mensa (casella Y del certificato di salario), né tanto meno di alcun contributo
alle spese per pasti presi al luogo di lavoro (casella X del certificato di
salario).
Ne consegue che la
deduzione delle spese per pasti presi al luogo di lavoro ammonta a fr. 2'125.−,
ovvero:
·
fr. 1'250.−, dal 1° gennaio 2005 al 31 maggio 2005 (cfr.
art. 4 cpv. 2 lett. a del Decreto esecutivo del 14 dicembre 2004
concernente l’imposizione delle persone fisiche valevole per il periodo fiscale
2005);
·
fr. 875.−, dal 1° giugno 2005 al 31 dicembre 2005 (cfr.
cpv. 3 del citato art. 4).
3.
Pure litigiosa è la
deduzione per spese di perfezionamento. La ricorrente ha infatti qualificato i
costi sostenuti per il rilascio del titolo FMH di specialista in medicina
interna come spese di perfezionamento. Per contro, l’autorità di tassazione ha
negato la deduzione di tali costi, considerando gli stessi spese di formazione
professionale (cfr. art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
3.1
Per l'art. 25 cpv. 1 lett.
d LT e per l'art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD, dal reddito di
un'attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese professionali, le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con
l'esercizio dell'attività professionale.
Gli altri costi e spese
non possono essere dedotti; tra questi, vi sono le spese di formazione professionale
(art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
3.2
Come già detto, le spese
per il perfezionamento e la riqualificazione professionale sono deducibili se
connesse con l'esercizio dell'attuale attività professionale e nella misura in
cui sono giustificate e documentate (art. 8 cpv. 1 Decreto cit.). Non è invece
ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria (art. 33 lett. b
LT) e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall'art. 7
(art. 8 cpv. 2 del decreto sopraccitato).
Anche per quanto concerne
l'IFD, le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionale sono
deducibili se connesse con l'esercizio dell'attuale attività professionale e
nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 Ordinanza del DFF
sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta del 10 febbraio
1993). La deduzione non è ammessa, ancora una volta, se le spese riguardano la
formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza cit.; art. 34 lett. b LIFD).
3.3
Non sono quindi deducibili
le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per
acquisire capacità e conoscenze per l'esercizio di una professione, per es. il
tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori, ecc. (STF
del 6 luglio 2005,2A.623/2004/sza; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34 LIFD; Circolare
dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,
n. 3.1).
Sono invece spese di
perfezionamento quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato
nella professione appresa, rispettivamente di soddisfare le nuove e crescenti
esigenze. In questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare
nozioni già acquisite (per es. corsi di ripetizione o di perfezionamento propri
del settore, seminari, congressi, ecc.), come anche le spese per corsi di
lingue e per esami che possono rientrare in questa categoria. Sono inoltre
deducibili le spese inerenti al perfezionamento di una professione già appresa
ed esercitata, come nel caso dell'impiegato di commercio che diventa perito contabile
o del pittore che dà gli esami di maestria (Circolare
dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,
n. 3.2; STF del 6 luglio 2005,2A.623/2004/sza).
3.4
Nella sentenza del 18
dicembre 2003 (Inc.2A.277/2003, consid. 2-2.1/2.2 = RF 2004 p. 451) il Tribunale
federale ha nuovamente affrontato il tema della delimitazione tra spese di
perfezionamento e riqualificazione connesse con l'esercizio di un'attività
professionale, da un lato, e spese di formazione vera e propria, dall'altro. La
stessa autorità ha confermato che sono deducibili unicamente i costi di
perfezionamento e riqualificazione che sono in relazione con l'attività
esercitata e che appaiono indicati per mantenere il posto di lavoro, precisando
nondimeno che un nesso causale diretto tra costi di formazione e attività
esercitata sussiste solo se il perfezionamento si riferisce a conoscenze che
vengono utilizzate nello svolgimento del lavoro. Esulano dal perfezionamento i
costi di formazione veri e propri, come pure i costi di una formazione ulteriore,
più avanzata, che consentono un avanzamento professionale rispetto all'attività
svolta.
L'Alta Corte federale ha
anche precisato che spese per una formazione continua, il cui scopo è di
ottenere una promozione o una posizione più elevata, chiaramente differenziata
dalla posizione precedente, oppure un cambiamento di professione, non sono
spese di perfezionamento secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD.
3.5
In un’altra sentenza (Inc.
2A.182/2005 del 17 ottobre 2005, in particolare consid. 3.1.1-3.1.2 = RF 61/2006 p. 41
ss = RDAF 2006 II p. 133
ss), il Tribunale federale ha osservato che gli oneri finanziari legati alla
formazione postdiploma, che permette alla contribuente di esercitare la professione
di “medico specialista” in psichiatria e psicoterapia, costituisce una vera e
propria formazione professionale. Infatti, questa formazione supplementare
conferisce alla contribuente un titolo che le permette di migliorare la propria
posizione professionale. La specializzazione in medicina non solo consiste in
un approfondimento e in un consolidamento delle conoscenze già esistenti, ma
comporta un’acquisizione di conoscenze specialistiche sostanziali e l’ottenimento
di un titolo supplementare, che permette anche di esercitare la professione di
medico in modo indipendente. Il Tribunale federale ha inoltre precisato che la durata
della formazione supplementare è di sei anni. Questo aspetto mette quindi
ancora di più l’accento sul fatto che il percorso seguito dalla contribuente
non è semplicemente un corso di approfondimento e di aggiornamento delle
conoscenze già esistenti.
Inoltre, l’Alta Corte ha
poi ritenuto, nella stessa sentenza, che è particolarmente importante, per
quanto attiene all’ammissibilità delle deduzioni dei costi della formazione
supplementare, procedere a un confronto tra la formazione di base già esistente
e le nuove conoscenze apprese, senza però dimenticare di considerare anche la
professione esercitata e gli effetti della formazione ulteriore su tale lavoro
e sull’attività futura (cfr. consid. 3.2).
3.6
In tale prospettiva, il
caso della ricorrente, pur riconoscendo il differente titolo conferitole
(specialista in medicina interna), può esser assimilato a quello poc’anzi ricordato,
in cui il Tribunale federale ha negato il carattere di costo di perfezionamento
alle spese sostenute da una contribuente che aveva ottenuto il diploma federale
di medico e che aveva conseguito in seguito una specializzazione in psichiatria
e in psicoterapia. Anche nel caso in esame, come tra l’altro è stato
sottolineato dalla stessa ricorrente, è necessario, al fine di ottenere la
specializzazione in medicina interna, svolgere “un’attività lavorativa in
diversi nosocomi prestabiliti dalla FMH durante un periodo di cinque anni, che
si completa con l’esame FMH in medicina interna”.
Da quanto precede e così
come osservato dall’Ufficio di tassazione, a questa Camera non resta quindi che
concludere che i costi sostenuti dalla ricorrente per il rilascio del titolo
FMH di specialista in medicina interna costituiscono spese di formazione e non
di perfezionamento, in quanto tali non deducibili dal reddito imponibile (art.
33.
lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
4.
Un altro problema
sollevato dal ricorso inoltrato alla Camera di diritto tributario dalla
ricorrente è la deduzione delle spese aziendali e professionali giustificate.
In effetti, la contribuente chiede che le venga dedotto dal reddito dell’attività
indipendente accessoria l’importo di fr. 835.-. In particolare:
-
fr. 500.-: tassa per autorizzazione di libero esercizio nel
Cantone Ticino quale medico;
-
fr. 335.-: tassa sociale OMCT 2005.
4.1
Ebbene, gli articoli 26
cpv. 1 LT e 27 cpv. 1 LIFD precisano che, in caso di attività lucrativa
indipendente, sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate.
Tuttavia, gli articoli poc’anzi
citati non menzionano in modo esplicito quali sono le spese generali deducibili.
A tale riguardo, occorre quindi evidenziare che gli stessi articoli contengono
unicamente una lista esemplificativa e non esaustiva dei costi deducibili
fiscalmente. Di conseguenza, qualsiasi spesa sostenuta dal contribuente è
deducibile fiscalmente a condizione che lo stesso ne giustichi la necessità
professionale o commerciale, derivante dall’esercizio dell’attività
indipendente (cf. Y.Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire
de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 6 e n. 16 ad art. 27
LIFD, pp. 456 e 458).
4.2
Nella fattispecie, si può
affermare che le spese sostenute dalla ricorrente sono una conseguenza
dell’esercizio della sua attività indipendente accessoria. Inoltre, tali spese
sono state documentate dai necessari giustificativi.
Le postulate deduzioni
devono quindi essere ammesse, a titolo di spese aziendali e professionali
giustificate, per un importo pari a fr. 835.-.
A
tale proposito, va rilevato che anche l’Ufficio di tassazione ha ritenuto
giustificata, nelle proprie osservazioni dell’11 luglio 2008, la deduzione di fr.
835.
− a titolo di spese aziendali e professionali
giustificate.
5.
Si deve infine
precisare che, contrariamente a ciò che sostiene la ricorrente, in via
sussidiaria, l’importo di fr. 4'000.− (riguardante i costi sostenuti per
il rilascio del titolo FMH di specialista in medicina interna) non può
rientrare nella categoria delle “altre spese professionali”, in sostituzione
del forfait di fr. 2'400.−. Per quanto concerne invece l’importo di fr.
835.
−, occorre sottolineare che la Camera di diritto tributario si è già
pronunciata sulle spese riguardanti le diverse tasse sociali pagate dalla
ricorrente, affermando che rientrano già nella categoria delle spese aziendali
e professionali giustificate commercialmente o professionalmente (cfr. in
particolare consid. 4.2.).
5.1
Le altre spese
professionali, secondo l’art. 7 cpv. 1 del Decreto esecutivo concernente
l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2005, sono
quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal
contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e
software), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a
scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe
e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc. Il cpv. 2 del citato art. 7
precisa che la deduzione di tali spese è ammessa nella misura complessiva di
fr. 2'400.− l’anno oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso
devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità
professionale.
Anche per
l’IFD, analoghe deduzioni sono previste dall’Ordinanza sulla deduzione
delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa
dipendente del 10 febbraio 1993 (cfr. art. 7; RS 642.118.1). Fatta
salva la giustificazione di spese più elevate (art. 4), la deduzione è pari al
3% del salario netto, ritenuto un minimo di fr. 1'900.– l’anno
e un massimo di fr. 3'800.– (cfr. appendice dell’Ordinanza
del 10 febbraio 1993, aggiornata di periodo in periodo).
5.2
Ora, al riguardo, la
Camera di diritto tributario ha già avuto modo di escludere, dal calcolo del
reddito imponibile, i costi relativi al rilascio del titolo FMH di specialista
in medicina interna (fr. 4'000.-), trattandosi di costi di formazione e non di
perfezionamento, in quanto tali non deducibili fiscalmente (cfr. in particolar
modo consid. 3.6.). Ne consegue quindi che tali costi non possono nemmeno essere
ammessi a titolo di “altre spese professionali”, come invece richiesto dalla
ricorrente.
In definitiva e alla luce
di tutte le considerazioni sopra esposte, dev’essere quindi confermata la
deduzione forfetaria di fr. 2’400.– annui concessa dall’Ufficio di tassazione.
6.
Così stando le
cose, discende la conclusione che il ricorso è
parzialmente
accolto per quanto concerne la deduzione relativa alle spese supplementari per
doppia economia domestica. Il ricorso è invece respinto, nella misura in cui si
riferisce alla deduzione delle spese di perfezionamento, mentre è accolto, per
quanto attiene alla deduzione per spese legate all’attività indipendente
accessoria.
Visto l’esito del ricorso,
la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste solo parzialmente a
carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 25 giugno 2008 è riformata nel senso
che la deduzione per doppia economia domestica è elevata a fr. 2'125.− ed
è concessa la deduzione di fr. 835.− per spese aziendali e professionali.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico della
ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 340.−).
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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