80.2008.81
Reddito attività lucrativa indipendente: deduzioni, ammortamenti, stabili di appartamenti abitativi
1 luglio 2009Italiano11 min
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Numero d'incarto:
80.2008.81
Data decisione, Autorità:
01.07.2009, CDT
Titolo:
Reddito attività lucrativa indipendente: deduzioni, ammortamenti, stabili di appartamenti abitativi
REDDITO DA ATTIVITÀ INDIPENDENTE
art. 18 cpv. 1 LIFD
art. 27 cpv. 1 LIFD
art. 28 cpv. 2 LIFD
art. 17 cpv. 1 LT
art. 26 cpv. 1 LT
art. 27 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2008.81
Lugano
1 luglio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 10 luglio 2008 contro la decisione dell’11 giugno 2008 in
materia di IC e IFD 2005.
Fatti
A. RI 1 è proprietario
di numerosi immobili, fra cui diversi stabili locativi, dai quali ricava
redditi lordi che oltrepassano il milione di franchi.
Nella dichiarazione
fiscale 2005, il contribuente e la moglie __________ indicavano un reddito
dell’attività lucrativa indipendente di fr. 22'277.–, proveniente dalla professione
di amministratore del marito, redditi della sostanza mobiliare per fr. 832.–,
redditi della sostanza immobiliare per fr. 1'200'784.– e da comunioni
ereditarie per fr. 273'507.–. Fra le deduzioni, facevano valere in particolare
spese di manutenzione degli immobili per fr. 312'048.–, interessi passivi per
fr. 313'439.– e deduzioni da comunioni ereditarie per fr. 129'275.–.
B. Notificando ai
contribuenti la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 24 ottobre 2007,
l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna commisurava il loro reddito imponibile
in fr. 744'800.– per l’IC ed in fr. 829'700.– per l’IFD. Il reddito
dell’attività indipendente era stato commisurato in fr. 48'000.–, mentre il
reddito della sostanza immobiliare era stato stabilito in fr. 1'474'136.–, comprensivo
anche dei beni in comunione. Le deduzioni delle spese di gestione e di manutenzione
degli immobili erano state ammesse nella misura di fr. 363'497.– per l’IC e di
fr. 293'728.– per l’IFD.
C. I contribuenti
impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 24 ottobre 2007, argomentando
di avere chiesto alla Cassa di compensazione AVS l’assoggettamento di RI 1
quale amministratore di immobili a titolo indipendente. A loro avviso, infatti,
erano adempiuti i presupposti perché fosse considerato “immobiliarista a titolo
professionale”. Il 15 novembre 2007 trasmettevano all’Ufficio di tassazione la
decisione con cui l’Ufficio delle assicurazioni sociali aveva affiliato il contribuente
quale indipendente a decorrere dal 1° gennaio 2005.
L’autorità di tassazione
respingeva il reclamo, con decisione dell’11 giugno 2008, nella quale negava la
deduzione degli ammortamenti, sottolineando la circostanza che il contribuente
aveva sempre vissuto con il reddito degli immobili ed aveva sempre fatto valere
le spese forfetarie. Osservava inoltre che i beni immobiliari avrebbero tutt’al
più potuto rientrare nella sostanza circolante, come per i commercianti professionali
d’immobili, con la conseguenza che gli ammortamenti non erano in ogni caso deducibili.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente il
riconoscimento della sua professione di amministratore di immobili a titolo
indipendente. Rileva di essere attivo da anni sul fronte immobiliare sia come
imprenditore sia come amministratore, di disporre di personale proprio e di
trarre da tale attività il proprio sostentamento. Contesta quindi la qualifica
degli immobili come sostanza circolante e ribadisce che ai fini del calcolo dei
contributi AVS è stato riconosciuto indipendente.
All’udienza del 5 marzo
2009, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. Delle loro
argomentazioni si dirà in seguito, in quanto necessario.
.
Diritto
1. 1.1.
Secondo gli articoli 27
cpv. 1 LIFD e 26 cpv. 1 LT, in caso di attività lucrativa indipendente sono
deducibili le spese aziendali e professionali giustificate.
Il secondo capoverso delle
disposizioni menzionate prevede poi che sono tali segnatamente gli ammortamenti
e gli accantonamenti (lett. a).
1.2.
La deduzione delle spese
aziendali è pertanto ammessa solo in presenza di un reddito da attività
lucrativa indipendente. Quest'ultima nozione non è definita dalla legge. Gli
articoli 18 cpv. 1 LIFD e 17 cpv. 1 LT si limitano ad affermare che sono imponibili
tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa commerciale, industriale, artigianale,
agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività
lucrativa indipendente.
Secondo il Tribunale
federale, il termine "attività lucrativa indipendente" è una nozione
del diritto fiscale, che nella prassi non è definita chiaramente, a causa della
molteplicità delle fattispecie che vi rientrano (DTF 125 II 113 = ZStP 1999 p.
70 = ASA 67 p. 644 = StE 1999 B 23.1 n. 41 = RDAF 55/1999 p. 385).
Generalmente, vi rientra
ogni attività mediante la quale un imprenditore partecipa alla vita economica a
proprio rischio, impegando lavoro e capitale, in base ad una organizzazione
propria, liberamente scelta, al fine di conseguire un utile. Per stabilire se
ci si trovi in presenza di un’attività lucrativa indipendente, si deve fondarsi
sull’insieme delle circostanze proprie del caso in esame; le varie
caratteristiche della nozione di attività lucrativa indipendente non devono
essere esaminate in modo isolato e possono anche presentarsi con un’intensità
diversa. D’altra parte, il Tribunale federale non richiede né che
il contribuente partecipi alla vita economica in modo riconoscibile
dall’esterno né che eserciti un’impresa commerciale, industriale o artigianale
(DTF 125 II 113 = ZStP 1999 p. 70 = ASA 67 p. 644 = StE 1999 B 23.1 n.
41 = RDAF 55/1999 p. 385 consid. 5b; DTF 122 II 446 consid. 5a).
A quest’ultimo proposito,
va sottolineato in particolare come, dall'entrata in vigore della nuova legge
sull'imposta federale diretta (1995), la possibilità di procedere alla deduzione
degli ammortamenti non dipenda più dalla presenza di una azienda gestita in
forma commerciale, bastando che si sia in presenza di un'attività lucrativa indipendente
(RDAT II-2001 n. 15t consid. 3c).
1.3.
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, non vi è attività lucrativa indipendente
quando ci si limita ad amministrare il proprio patrimonio privato ed in
particolar modo quando si cedono in locazione i propri immobili. Ciò si verifica anche nel caso in cui il patrimonio è di proporzioni rilevanti, viene amministrato in modo professionale e vengono anche tenuti i libri contabili (ASA 74 p. 737). Anche
qualora si tratti della locazione di
appartamenti arredati i proventi si considerano essenzialmente reddito della
sostanza e non dell’attività lucrativa indipendente, nonostante i lavori che il
proprietario deve intraprendere in
vista della locazione, se si tratta
di lavori che, come quelli di manutenzione, servono a rendere l’oggetto idoneo al conseguimento del reddito
(RDAT I-2000 n. 19t consid. 3c/bb e giurisprudenza citata). Su quest’ultimo
aspetto, è anche vero che la giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali considera invece la locazione di appartamenti ammobiliati come reddito
dell’attività lucrativa indipendente (RCC 1987 p. 554 consid. 3a; DTF 111 V 81
consid. 2-5), determinando in tal modo una difformità con il diritto tributario, criticata dalla dottrina (Böhi, Der unterschiedliche Einkommensbegriff
im Steuerrecht und im Sozialversicherungsrecht und seine Auswirkungen auf die
Beitragserhebung, Berna, 2001, p. 239 ss., in particolare p. 284) e deplorata
anche dallo stesso Tribunale federale in una recente sentenza, nella quale si
auspica un allineamento alla giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali, in considerazione proprio del fatto che nel
caso della locazione di appartamenti
arredati la componente di attività non puramente immobiliare è molto più
significativa rispetto al caso degli appartamenti vuoti (sentenza del 27 giugno
2008 n.2C_135/2008 consid. 3.3).
1.4.
Quando la
locazione concerne locali diversi
dalle abitazioni, la giurisprudenza è
più propensa a considerare i relativi proventi come reddito dell’attività
lucrativa indipendente. Per esempio,
in un caso ticinese esaminato nel 2001, il Tribunale federale ha avuto modo di
affermare che “la locazione e la gestione degli immobili adibiti a centri
commerciali è da considerare come attività lucrativa indipendente ai sensi
dell'art. 18 cpv. 1 LIFD” (RDAT II-2001 n. 15t consid. 3e).
Già in
precedenza, del resto, l’Alta Corte aveva considerato reddito dell’attività lucrativa
indipendente i ricavi della locazione
di un importante parco immobiliare, perché venivano versati ad un’azienda
obbligata alla tenuta dei libri contabili (ASA 61 p. 791). Alla stessa conclusione era pervenuta anche nel caso di un
contribuente che aveva acquistato un diritto di superficie su un terreno e vi
aveva costruito con mezzi presi a prestito dei magazzini ceduti in locazione a terzi (ASA 41 p. 34), come pure nel caso
della locazione di una nave (DTF 91 I
284 consid. 2). Solo nel caso della messa a disposizione di un deposito
di concimi, appositamente costruito sul terreno del contribuente, il Tribunale
federale ha escluso un legame con un’attività commerciale ed ha allora
qualificato le pigioni quali reddito della sostanza immobiliare, in applicazione
peraltro ancora del diritto in vigore fino al 1994 (RDAT I-2000 n. 19t consid.
3c/cc).
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie, il
ricorrente è proprietario di diversi stabili composti di appartamenti
abitativi, dalla cui locazione ricava un reddito considerevole. Con il periodo
fiscale litigioso, ha deciso di mettere a bilancio gli immobili in questione e
di intraprendere gli ammortamenti.
L’autorità
fiscale si oppone, sottolineando che il ricorrente ha sempre vissuto del
reddito dei suoi immobili, per i quali in passato chiedeva in deduzione le
spese di manutenzione e di gestione in forma forfetaria. Con un secondo
argomento, l’Ufficio di tassazione rileva che gli ammortamenti non sarebbero
ammessi neppure se si trattasse di immobili commerciali, per il fatto che in
tal caso essi sarebbero attivi circolanti.
2.2
Come si è
già sottolineato, la giurisprudenza posteriore all’entrata in vigore della LIFD (e quindi anche della legge tributaria
ticinese armonizzata del 1994) ammette che gli ammortamenti possano essere
intrapresi anche se non si è in presenza di un’azienda gestita in forma
commerciale, purché si tratti tuttavia di un'attività lucrativa indipendente,
la quale può anche non manifestarsi all’esterno come tale (v. supra,
consid. 1.2.). Recentemente, il Tribunale federale ha poi sempre più
chiaramente voluto distinguere fra locazione di appartamenti, da un lato, e di
locali commerciali, dall’altro, ammettendo che nella seconda eventualità si
tratti di sostanza commerciale (v. supra, consid. 1.3. e 1.4.).
Ora, nel
caso in discussione, si tratta indiscutibilmente di locazioni che hanno per
oggetto appartamenti e non stabili commerciali o industriali. A tale riguardo,
dunque, la possibilità che la locazione sia considerata attività lucrativa
indipendente è alquanto remota. Ripetutamente, il Tribunale federale ha escluso
che un immobile faccia parte degli attivi aziendali per il semplice fatto che
la sostanza da amministrare è talmente voluminosa da costringere il
proprietario a tenere una contabilità (ASA 74 p. 738; DTF 110 Ib 17 consid. 3a;
ASA 48 p. 363).
Del resto, come ha
pertinentemente rilevato l’autorità di tassazione, non si comprende perché gli
stabili del ricorrente dovrebbero essere passati dalla sua sostanza privata a
quella commerciale solo all’inizio del 2005, quando risulta che egli li abbia
posseduti ed amministrati per molti anni in precedenza, facendone la propria
fonte di sostentamento.
2.3
Deve pure essere
contestata l’affermazione del ricorrente, secondo cui lo “status” di
immobiliarista a titolo professionale gli sarebbe già stato riconosciuto dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS, che lo ha affiliato quale indipendente a
partire dal 2005.
In primo luogo, autorità
fiscali e casse di compensazioni applicano normative diverse: nel primo caso,
la legislazione tributaria e nel secondo la legislazione sull’AVS.
Inoltre, l'affiliazione di
un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione,
come tale non lo qualifica definitivamente. Al momento dell’affiliazione,
infatti, la cassa procede solo ad una valutazione dei documenti prodotti,
riservata la successiva verifica dell’attività concretamente esercitata (cfr.
p. es. Kieser, AHV-Beitragsstatut;
Feststellungsverfügung?, in AJP 2007, pp. 110-112).
Nel merito, poi, si è già
detto come la qualifica della locazione di appartamenti non arredati sia
essenzialmente uguale nei due settori.
2.4
La decisione impugnata,
con cui è stata negata la qualifica di reddito dell’attività lucrativa
indipendente ai proventi della locazione di immobili del ricorrente, è pertanto
confermata.
La conclusione che precede
rende prive di rilievo le considerazioni delle parti in merito alla natura che
avrebbero gli immobili nel caso in cui si potessero considerare sostanza
commerciale. L’autorità fiscale ha infatti escluso la deducibilità degli ammortamenti
anche nell’eventualità in cui la costruzione fosse considerata sostanza
commerciale, affermando che gli immobili appartenenti ad un commerciante di immobili
a titolo professionale rientrano fra gli attivi circolanti e non sono dunque ammessi
ammortamenti.
3.
Il ricorso è
pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 3’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 3’100.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
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-
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-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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