80.2008.82
Deduzioni: alimenti, rimborso pensione alimentare anticipata dal Cantone, deducibile, non estinzione debito
3 febbraio 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
80.2008.82
Data decisione, Autorità:
03.02.2009, CDT
Titolo:
Deduzioni: alimenti, rimborso pensione alimentare anticipata dal Cantone, deducibile, non estinzione debito
DEDUZIONE GENERALE
art. 23 let. f LIFD
art. 33 cpv. 1 let. c LIFD
art. 34 let. c LIFD
art. 22 let. f LT
art. 32 cpv. 1 let. c LT
art. 33 let. c LT
Incarto n.
80.2008.82
Lugano
3 febbraio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 luglio 2008 contro la decisione del 18 giugno 2008 in materia di IC/IFD
2005.
Fatti
A. RI 1, divorziato, è
padre di __________, nato nel 1986. Il figlio è stato affidato alla madre, alla
quale l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento di Bellinzona, a
contare dal 1° ottobre 1988, ha anticipato le prestazioni alimentari.
Nella dichiarazione
fiscale 2005, il contribuente faceva valere, fra l’altro, la deduzione di un
importo fr. 6'000.– a titolo di alimenti per figli minorenni.
B. Notificandogli la
tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 24 maggio 2006, l’Ufficio di
tassazione di __________ negava la postulata deduzione, argomentando che difettavano
“i requisiti di legge”.
C. Il contribuente
impugnava la suddetta decisione, con tempestivo reclamo. Allegava al gravame uno
scritto dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, che attestava
l’avvenuto versamento di un importo di fr. 6'000.– a titolo di rimborso delle
prestazioni alimentari anticipate a favore del figlio __________.
L’Ufficio di tassazione
respingeva il reclamo, con decisione del 18 giugno 2008. Osservava che tale rimborso
non era deducibile poiché rappresentava “un costo per l’estinzione di un debito
del contribuente verso l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento di Bellinzona”.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione
di fr. 6'000.– a titolo di alimenti per figli minorenni, sottolineando di versare
regolarmente all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento un importo
mensile di fr. 500.– a valere quale rimborso delle prestazioni anticipate alla
ex moglie, così come stabilito dinanzi al giudice civile.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 22 lett. f
LT e l’art. 23 lett. f LIFD, sono imponibili, fra l’altro, gli alimenti
percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione legale o di fatto,
nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità
parentale. Gli articoli 32 cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c
LIFD prevedono, da parte loro, la deduzione dai redditi degli alimenti versati
al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti
versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia
le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza
fondato sul diritto di famiglia.
1.2.
Per costante
giurisprudenza, la nozione di alimenti va riferita unicamente ai versamenti
periodici con caratteristica quindi di onere permanente e non può essere invece
estesa ai versamenti effettuati a titolo di liquidazione una tantum delle
pretese per alimenti e altre (DTF 125 II 183 = ASA 68 p. 715 = StE 1999 B 27.2
n. 22). In effetti, alla possibilità di dedurre dal reddito del debitore
l’onere permanente rappresentato dagli alimenti corrisponde un pari aumento dei
fattori di reddito imponibile del beneficiario degli stessi. La liquidazione in
capitale costituisce invece per colui che è gravato da tale onere una
diminuzione della propria sostanza, la quale corrisponde ad un aumento di
quella del beneficiario della prestazione.
1.3.
Questa Camera, da parte
sua, ha avuto modo ancora recentemente di confermare che, se nella convenzione
sulle conseguenze accessorie del divorzio i coniugi hanno pattuito che il padre
si impegna a versare un contributo mensile di fr. 1'200.– alla figlia e
stabiliscono che le prime 25 mensilità siano conglobate in un solo versamento,
si giustifica la deduzione di tale importo a titolo di prestazione alimentare,
non trattandosi di prestazione alimentare capitalizzata ma di semplice
versamento anticipato delle prime due annualità (decisione CDT n. 80.2003.124
del 22 settembre 2003).
Considerandi
2.
2.1.
Nel Canton Ticino, quando
il debitore non provvede al regolare versamento della pensione alimentare
destinata ai figli minorenni, competente per il suo anticipo è l’Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento di Bellinzona (art. 1 del Regolamento concernente
l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni; RL 6.4.11.2). L’anticipo
corrisponde all’importo fissato dalla sentenza o dalla convenzione, ritenuto un
massimo mensile di fr. 700.– per ogni figlio minorenne (art. 4). La prestazione
è versata al genitore richiedente a cui è attribuita la custodia del figlio
minorenne (art. 5); a contare dal 1° gennaio 2005, essa può essere erogata per
un periodo di al massimo 60 mesi cumulativi (art. 10 cpv. 2).
2.2
Venendo al caso in esame, con
scritto del 7 novembre 2006, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha
dapprima attestato che il ricorrente, a rimborso delle prestazioni alimentari
anticipate a favore del figlio __________, versa regolarmente un importo
mensile di fr. 500.–. Con ulteriore scritto del 15 dicembre 2006, il medesimo
ufficio ha precisato che le prestazioni anticipate sono state erogate durante
il periodo dal 1° ottobre 1988 fino al 30 novembre 2004, aggiungendo poi che
nel corso del periodo fiscale qui in esame il ricorrente ha versato l’importo
complessivo di fr. 6'000.–.
2.3
Nella decisione impugnata,
l’autorità di tassazione sostiene che, per il fatto che l’importo chiesto in
deduzione dal ricorrente è stato da questi rimborsato all’Ufficio del sostegno
sociale e dell’inserimento, l’esborso in questione costituirebbe “un costo per
l’estinzione di un debito”, la cui deduzione è espressamente esclusa dagli articoli
33.
lett. c LT e 34 lett. c LIFD.
È certamente vero che RI 1,
con il pagamento in discorso, ha (parzialmente) estinto un debito nei confronti
dello Stato. Tuttavia, tale circostanza non basta a fare venir meno la natura
economica e fiscale del pagamento, che è e rimane un contributo alimentare per
il figlio __________ (cfr., al proposito, decisione CDT n. 80.2006.105 del 16
aprile 2007, in: RtiD II-2007 n. 6t). Del resto, lo stesso Regolamento cantonale
specifica che la domanda dell’anticipo implica la concessione del diritto agli
alimenti allo Stato, il quale è surrogato nel diritto ad ottenere gli alimenti
per i figli minorenni (art. 7).
2.4
Nello stesso senso si è
espresso recentemente il Tribunale federale, nel caso di un contribuente
obbligato a versare contributi alimentari ai propri figli, che vivevano con la
ex moglie. A causa di problemi finanziari emersi durante l’anno 2000, gli
alimenti erano stati parzialmente anticipati dal Comune. Il contribuente aveva
tuttavia rimborsato tale importo all’ente pubblico nel 2003 e ne aveva chiesto
la deduzione dal reddito imponibile di quest’ultimo periodo fiscale.
L’Alta Corte ha annullato
la decisione negativa del Tribunale cantonale e riconosciuto il diritto del
contribuente alla deduzione dai redditi del 2003 dell’importo rimborsato,
argomentando che i contributi di mantenimento anticipati dall’autorità comunale
devono essere fiscalmente assimilati a quelli ordinari, tanto è vero che la ex
moglie aveva a suo tempo dichiarato l’importo ricevuto. Il fatto che la deduzione
non potesse avvenire nello stesso periodo fiscale in cui gli alimenti erano
stati versati ed assoggettati all’imposta non è stato considerato un motivo
sufficiente per negarla.
Più in particolare, il
Tribunale federale ha escluso che la restituzione al Comune rappresentasse una
spesa per l’estinzione di debiti secondo l’art. 34 lett. c LIFD, rilevando
che si trattava piuttosto di contributi di mantenimento la cui deduzione era
prevista da disposizioni specifiche (sentenza del Tribunale federale n.
2A.613/2005 del 20 febbraio 2007, in: RF 2007 p. 364).
3.
3.1.
Poco importa poi che il figlio
__________ sia nel frattempo diventato maggiorenne. Come ha già avuto modo di
precisare il Tribunale federale, la data determinante per stabilire se le condizioni
poste dall’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD (ma ciò vale anche per l’art. 32
cpv. 1 lett. c LT) sono soddisfatte non è quella del rimborso degli
anticipi, bensì quella delle prestazioni erogate dalla competente autorità (RF 2007
p. 364). Ora, per stessa ammissione dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento, nel caso in esame le prestazioni anticipate sono state erogate
dal 1° ottobre 1988 al 30 novembre 2004, ovvero quando ancora il figlio __________,
nato il 28 novembre 1986, era minorenne.
3.2
Per quanto è noto a questa
Camera in base alle spiegazioni offerte dal medesimo ricorrente, quest’ultimo è
stato dapprima condannato per trascuranza degli obblighi di mantenimento (art.
217.
CP) e solo successivamente si è impegnato dinanzi al giudice civile a versare
un importo mensile regolare di fr. 500.–. Tale circostanza permette nondimeno di
concludere, a scanso di ogni equivoco, che l’importo complessivo di fr. 6'000.–
richiesto in deduzione non costituisce una prestazione alimentare capitalizzata
ma un semplice versamento retroattivo degli alimenti anticipati dall’Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento di Bellinzona. Pacificamente quindi,
nel caso in esame, la postulata deduzione va ammessa.
4.
Il ricorso è conseguentemente
accolto. Visto l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese
processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 18 giugno 2008 è riformata nel senso
che è ammessa la deduzione di fr. 6'000.– a titolo di alimenti per
figli minorenni.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
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-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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