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Decisione

80.2008.82

Deduzioni: alimenti, rimborso pensione alimentare anticipata dal Cantone, deducibile, non estinzione debito

3 febbraio 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, divorziato, è

padre di __________, nato nel 1986. Il figlio è stato affidato alla madre, alla

quale l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento di Bellinzona, a

contare dal 1° ottobre 1988, ha anticipato le prestazioni alimentari.

Nella dichiarazione

fiscale 2005, il contribuente faceva valere, fra l’altro, la deduzione di un

importo fr. 6'000.– a titolo di alimenti per figli minorenni.

B. Notificandogli la

tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 24 maggio 2006, l’Ufficio di

tassazione di __________ negava la postulata deduzione, argomentando che difettavano

“i requisiti di legge”.

C. Il contribuente

impugnava la suddetta decisione, con tempestivo reclamo. Allegava al gravame uno

scritto dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, che attestava

l’avvenuto versamento di un importo di fr. 6'000.– a titolo di rimborso delle

prestazioni alimentari anticipate a favore del figlio __________.

L’Ufficio di tassazione

respingeva il reclamo, con decisione del 18 giugno 2008. Osservava che tale rimborso

non era deducibile poiché rappresentava “un costo per l’estinzione di un debito

del contribuente verso l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento di Bellinzona”.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione

di fr. 6'000.– a titolo di alimenti per figli minorenni, sottolineando di versare

regolarmente all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento un importo

mensile di fr. 500.– a valere quale rimborso delle prestazioni anticipate alla

ex moglie, così come stabilito dinanzi al giudice civile.

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 22 lett. f

LT e l’art. 23 lett. f LIFD, sono imponibili, fra l’altro, gli alimenti

percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione legale o di fatto,

nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità

parentale. Gli articoli 32 cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c

LIFD prevedono, da parte loro, la deduzione dai redditi degli alimenti versati

al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti

versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia

le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza

fondato sul diritto di famiglia.

1.2.

Per costante

giurisprudenza, la nozione di alimenti va riferita unicamente ai versamenti

periodici con caratteristica quindi di onere permanente e non può essere invece

estesa ai versamenti effettuati a titolo di liquidazione una tantum delle

pretese per alimenti e altre (DTF 125 II 183 = ASA 68 p. 715 = StE 1999 B 27.2

n. 22). In effetti, alla possibilità di dedurre dal reddito del debitore

l’onere permanente rappresentato dagli alimenti corrisponde un pari aumento dei

fattori di reddito imponibile del beneficiario degli stessi. La liquidazione in

capitale costituisce invece per colui che è gravato da tale onere una

diminuzione della propria sostanza, la quale corrisponde ad un aumento di

quella del beneficiario della prestazione.

1.3.

Questa Camera, da parte

sua, ha avuto modo ancora recentemente di confermare che, se nella convenzione

sulle conseguenze accessorie del divorzio i coniugi hanno pattuito che il padre

si impegna a versare un contributo mensile di fr. 1'200.– alla figlia e

stabiliscono che le prime 25 mensilità siano conglobate in un solo versamento,

si giustifica la deduzione di tale importo a titolo di prestazione alimentare,

non trattandosi di prestazione alimentare capitalizzata ma di semplice

versamento anticipato delle prime due annualità (decisione CDT n. 80.2003.124

del 22 settembre 2003).

Considerandi

2.

2.1.

Nel Canton Ticino, quando

il debitore non provvede al regolare versamento della pensione alimentare

destinata ai figli minorenni, competente per il suo anticipo è l’Ufficio del

sostegno sociale e dell’inserimento di Bellinzona (art. 1 del Regolamento concernente

l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni; RL 6.4.11.2). L’anticipo

corrisponde all’importo fissato dalla sentenza o dalla convenzione, ritenuto un

massimo mensile di fr. 700.– per ogni figlio minorenne (art. 4). La prestazione

è versata al genitore richiedente a cui è attribuita la custodia del figlio

minorenne (art. 5); a contare dal 1° gennaio 2005, essa può essere erogata per

un periodo di al massimo 60 mesi cumulativi (art. 10 cpv. 2).

2.2

Venendo al caso in esame, con

scritto del 7 novembre 2006, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha

dapprima attestato che il ricorrente, a rimborso delle prestazioni alimentari

anticipate a favore del figlio __________, versa regolarmente un importo

mensile di fr. 500.–. Con ulteriore scritto del 15 dicembre 2006, il medesimo

ufficio ha precisato che le prestazioni anticipate sono state erogate durante

il periodo dal 1° ottobre 1988 fino al 30 novembre 2004, aggiungendo poi che

nel corso del periodo fiscale qui in esame il ricorrente ha versato l’importo

complessivo di fr. 6'000.–.

2.3

Nella decisione impugnata,

l’autorità di tassazione sostiene che, per il fatto che l’importo chiesto in

deduzione dal ricorrente è stato da questi rimborsato all’Ufficio del sostegno

sociale e dell’inserimento, l’esborso in questione costituirebbe “un costo per

l’estinzione di un debito”, la cui deduzione è espressamente esclusa dagli articoli

33.

lett. c LT e 34 lett. c LIFD.

È certamente vero che RI 1,

con il pagamento in discorso, ha (parzialmente) estinto un debito nei confronti

dello Stato. Tuttavia, tale circostanza non basta a fare venir meno la natura

economica e fiscale del pagamento, che è e rimane un contributo alimentare per

il figlio __________ (cfr., al proposito, decisione CDT n. 80.2006.105 del 16

aprile 2007, in: RtiD II-2007 n. 6t). Del resto, lo stesso Regolamento cantonale

specifica che la domanda dell’anticipo implica la concessione del diritto agli

alimenti allo Stato, il quale è surrogato nel diritto ad ottenere gli alimenti

per i figli minorenni (art. 7).

2.4

Nello stesso senso si è

espresso recentemente il Tribunale federale, nel caso di un contribuente

obbligato a versare contributi alimentari ai propri figli, che vivevano con la

ex moglie. A causa di problemi finanziari emersi durante l’anno 2000, gli

alimenti erano stati parzialmente anticipati dal Comune. Il contribuente aveva

tuttavia rimborsato tale importo all’ente pubblico nel 2003 e ne aveva chiesto

la deduzione dal reddito imponibile di quest’ultimo periodo fiscale.

L’Alta Corte ha annullato

la decisione negativa del Tribunale cantonale e riconosciuto il diritto del

contribuente alla deduzione dai redditi del 2003 dell’importo rimborsato,

argomentando che i contributi di mantenimento anticipati dall’autorità comunale

devono essere fiscalmente assimilati a quelli ordinari, tanto è vero che la ex

moglie aveva a suo tempo dichiarato l’importo ricevuto. Il fatto che la deduzione

non potesse avvenire nello stesso periodo fiscale in cui gli alimenti erano

stati versati ed assoggettati all’imposta non è stato considerato un motivo

sufficiente per negarla.

Più in particolare, il

Tribunale federale ha escluso che la restituzione al Comune rappresentasse una

spesa per l’estinzione di debiti secondo l’art. 34 lett. c LIFD, rilevando

che si trattava piuttosto di contributi di mantenimento la cui deduzione era

prevista da disposizioni specifiche (sentenza del Tribunale federale n.

2A.613/2005 del 20 febbraio 2007, in: RF 2007 p. 364).

3.

3.1.

Poco importa poi che il figlio

__________ sia nel frattempo diventato maggiorenne. Come ha già avuto modo di

precisare il Tribunale federale, la data determinante per stabilire se le condizioni

poste dall’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD (ma ciò vale anche per l’art. 32

cpv. 1 lett. c LT) sono soddisfatte non è quella del rimborso degli

anticipi, bensì quella delle prestazioni erogate dalla competente autorità (RF 2007

p. 364). Ora, per stessa ammissione dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento, nel caso in esame le prestazioni anticipate sono state erogate

dal 1° ottobre 1988 al 30 novembre 2004, ovvero quando ancora il figlio __________,

nato il 28 novembre 1986, era minorenne.

3.2

Per quanto è noto a questa

Camera in base alle spiegazioni offerte dal medesimo ricorrente, quest’ultimo è

stato dapprima condannato per trascuranza degli obblighi di mantenimento (art.

217.

CP) e solo successivamente si è impegnato dinanzi al giudice civile a versare

un importo mensile regolare di fr. 500.–. Tale circostanza permette nondimeno di

concludere, a scanso di ogni equivoco, che l’importo complessivo di fr. 6'000.–

richiesto in deduzione non costituisce una prestazione alimentare capitalizzata

ma un semplice versamento retroattivo degli alimenti anticipati dall’Ufficio

del sostegno sociale e dell’inserimento di Bellinzona. Pacificamente quindi,

nel caso in esame, la postulata deduzione va ammessa.

4.

Il ricorso è conseguentemente

accolto. Visto l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese

processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 18 giugno 2008 è riformata nel senso

che è ammessa la deduzione di fr. 6'000.– a titolo di alimenti per

figli minorenni.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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