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Decisione

80.2008.86

Deduzioni: spese professionali, trasporto, impiegato all'80%, attività eccedente, deduzione per 220 giorni

8 settembre 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel

corso del 2007, RI 1 lavorava alle dipendenze della __________ di __________.

Nella

dichiarazione fiscale 2007, il

contribuente chiedeva la deduzione delle spese professionali seguenti:

spese di

trasporto con veicolo privato fr. 11'440.–

doppia

economia domestica (pasto fuori casa) fr. 3'200.–

altre

spese (forfait) fr.

2'400.–

totale fr. 17'040.–

B. Notificando

al contribuente la tassazione

IC/IFD 2007, con decisione del

28 maggio 2008, l’RS 1

commisurava il reddito imponibile in fr. 44'500.– per l’IC ed in fr.

46'900.– per l’IFD. Con riferimento alle spese professionali, aveva accettato quelle per trasporto limitatamente a fr.

2'000.–, spiegando che non era ammessa la deduzione delle spese per il veicolo privato e che era stato concesso il

costo annuale dell’abbonamento del mezzo pubblico.

C. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 28 maggio 2008, nel quale chiedeva nuovamente la deduzione dell’importo di fr. 11'440.–, corrispondente

ad una trasferta quotidiana da Minusio a Lugano per l’andata ed una per il ritorno.

L’autorità

di tassazione si rivolgeva al

reclamante, con scritto del 9 giugno 2008, invitandolo a produrre un’attestazione del datore di lavoro “comprovante

l’impossibilità di utilizzare i mezzi pubblici per recarsi al lavoro a causa di

orari irregolari”.

Il 26

giugno 2008, il contribuente trasmetteva all’autorità di tassazione un’attestazione della__________, dalla quale risultava la necessità di utilizzare

l’automobile privata “in quanto il lavoro si svolge a giorni e orari variati con modifiche anche all’ultimo momento”. Aggiungeva

poi che “gli orari di inizio e

fine servizio non coincidono

con quelli dei mezzi di trasporto pubblici e per determinati servizi non esiste

alcuna possibilità di utilizzare un mezzo di trasporto pubblico (orari

notturni, diurni e irregolari)”. Precisava infine che “il suo impiego si svolge

prevalentemente a __________”.

L’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo del contribuente, con decisione del 16 luglio 2008, con la quale ammetteva la deduzione delle spese per l’uso del veicolo privato, limitandola tuttavia

all’importo di fr. 9'152.–, pari all’uso dell’automobile per 176 giorni. La ragione era che “sul certificato di salario figura che svolge l’attività professionale nella misura dell’80%”.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione dell’importo corrispondente alla trasferta da __________ a __________

e ritorno per 220 giorni.

Allega una dichiarazione del

datore di lavoro, da cui risulta che lavora “con un impiego all’80%”, ma che

“svolge regolarmente dell’attività in eccedenza all’80% del CCL che viene

retribuita in base agli importi previsti dal regolamento dei salari”. Nel 2007,

ha pertanto “raggiunto una mole di lavoro a tempo pieno”, corrispondente a 225

turni di lavoro.

E. Il

giudice delegato si è rivolto al ricorrente, con scritto del 6 agosto 2008,

chiedendogli di produrre un’attestazione del datore di lavoro, da cui risulti quanti giorni di lavoro sono previsti dal suo

contratto e qual è il relativo stipendio, quanti giorni ha lavorato

in eccedenza e quale retribuzione

ha conseguito, qual è la sua sede di servizio e a quanto ammontano le indennità di trasferta versategli nel 2007.

Gli chiedeva inoltre di inviare alla Camera una copia del contratto di lavoro.

Il

contribuente ha dato seguito alla richiesta, con scritto del 18 agosto 2008 e

relativi allegati.

Diritto

1. 1.1.

Secondo gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili

a titolo di spese professionali

le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari

necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese di

trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT delega

al Consiglio di Stato il

compito di stabilire delle deduzioni complessive.

1.2.

Sono

considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi

dal luogo di domicilio a quello

in cui lavora.

In base

al decreto esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il

periodo fiscale 2007, le relative

deduzioni sono stabilite come

segue:

a) per

l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) per

l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera (cilindrata fino

a 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr. 700.-- l’anno;

c) per

l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico

disponibile (art. 4 cpv. 1 DE).

Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a

disposizione o se il

contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più

vicina fermata, orario

sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50

cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per le

automobili (art. 4 cpv. 2 DE).

Anche per

l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal

luogo di domicilio a quello di

lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del

10 febbraio 1993). Lo stesso

vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10

febbraio 1993), a meno che non sia

disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne

faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo

l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata

(per il periodo 2007: fr. 700.–

all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la

motocicletta e fr. 0,65 al km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori

casa (art. 5 cpv. 3 2a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).

1.3.

La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per

l’uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una

decisione di comodo ma

risultare la soluzione più adatta

e ragionevole, quella basata

sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei

mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a

eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a

ediz., Vol. I, p. 682/83).

Considerandi

2.

2.1.

Come

detto, nella fattispecie l’autorità di tassazione ha ammesso che il ricorrente necessiti, in linea di principio, del veicolo privato per coprire la

trasferta dal domicilio (__________)

al luogo di lavoro (__________).

L’unica

controversia concerne la misura della deduzione. L’Ufficio di

tassazione l’ha infatti

limitata a 176 giorni,

basandosi su quanto indicato sul certificato di salario, che parla di un impiego all’80%.

Secondo

il ricorrente, egli sarebbe sì stato assunto con un contratto all’80% ma lavorerebbe

effettivamente a tempo pieno, prestando attività al di fuori del contratto.

Tale circostanza è confermata da una dichiarazione prodotta unitamente al ricorso.

2.2

Dall’attestazione rilasciata al contribuente dalla __________

l’11 agosto 2008, su richiesta della Camera di diritto tributario, è risultato quanto segue:

·

il contratto di lavoro all’80% per il 2007

prevedeva 1784 ore annuali per uno stipendio mensile di fr. 3'731.– per tredici mensilità;

·

l’attività svolta in eccedenza all’80%

contrattuale corrisponde a 568 ore per uno stipendio complessivo di fr. 14'231.70;

·

la sede di servizio è Lugano;

·

il contribuente ha beneficiato nel 2007 di

indennità per trasferte e vitto per complessivi fr. 1'887.–, riferite a servizi

fuori dalle regioni di lavoro.

Alla luce

delle precisazioni che precedono,

nulla si oppone all’accoglimento del ricorso del contribuente ed al riconoscimento

della deduzione delle spese di

trasporto dal domicilio al

luogo di lavoro per 220 giorni.

Pertanto,

ritenuto che la distanza fra __________ e __________, secondo l’Indicatore

delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno verso il Ticino

(pubblicato dalla Sezione delle

risorse umane del Dipartimento delle finanze e dell’economia, edizione 2005) ammonta a 36 chilometri, il ricorrente

ha diritto alla deduzione

dell’importo di fr. 10’296.– (72 km x 220 giorni x fr. 0.65).

3.

Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia

né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, la deduzione delle

spese di trasporto con il veicolo privato è elevata a fr. 10'296.–.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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