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Decisione

80.2008.87

Deduzioni: spese professionali, doppia economia domestica, pasto fuori casa, non compreso in rimborso forfetario delle spese di rappresentanza

8 settembre 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

è direttore della __________ di __________.

Nel periodo fiscale 2007 ha percepito uno stipendio lordo di fr. 282'390.–, oltre ad

un’indennità forfetaria per spese di rappresentanza di fr. 12'000.–.

Nella

dichiarazione fiscale 2007, il

contribuente chiedeva la deduzione delle seguenti spese professionali:

spese di

trasporto (veicolo privato) fr. 11'726.–

doppia

economia domestica (pasto fuori casa) fr. 3'200.–

altre

spese professionali (forfait) fr. 2'400.–

totale fr. 17'326.–

Il

contribuente faceva inoltre valere deduzioni dal reddito della sostanza immobiliare nella misura di fr.

2'825.–, pari al 25% del valore locativo della casa d’abitazione.

B. Notificando

al contribuente ed alla moglie __________ la tassazione IC/IFD 2007, con decisione dell’11 giugno 2008, l’Ufficio di tassazione di

Locarno negava la deduzione

delle spese per il pasto di mezzogiorno, argomentando che il contribuente beneficiava di rifusioni di spese del datore di lavoro, ed

ammetteva le spese di manutenzione nella misura di soli fr. 1'500.–, giustificando tale riduzione con l’argomento che erano state

concesse solo le spese effettive, “in considerazione della scelta vincolante operata dal contribuente nei precedenti

anni”.

C. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 24 giugno 2008. In relazione alla deduzione

per doppia economia domestica, argomentavano che la rifusione del datore di lavoro concerneva le

spese di rappresentanza e non aveva pertanto alcuna relazione con i pasti fuori casa. Quanto alle

spese di manutenzione,

osservavano che dal periodo

fiscale 2004, senza interruzione,

erano passati al metodo forfetario.

L’autorità

di tassazione respingeva il

reclamo, con decisione del 9

luglio 2008. Per quanto attiene

alla deduzione per doppia economia

domestica, ribadito che il contribuente beneficiava di una “rifusione spese globale”, riteneva che “il costo

dei pasti possa venire ritenuto compreso nell’importo rimborsato e che il contribuente

non abbia più oneri a suo carico”. Per le spese di manutenzione immobiliare, invece, sottolineava che

almeno dal periodo fiscale

1999/2000 i contribuenti beneficiavano della deduzione dei costi effettivi e non era pertanto ammesso il passaggio al metodo forfetario, sebbene nei periodi 2005 e 2006 fosse stata ammessa “per errore” la deduzione forfetaria del 25% del valore

locativo.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 ripropongono le contestazioni già rivolte contro la decisione di tassazione,

chiedendo la deduzione delle

spese per il pasto di mezzogiorno

fuori casa (fr. 3'200.–) e quella forfetaria delle spese di manutenzione immobiliare (fr. 4'655.–).

Diritto

1. 1.1.

Secondo

l'art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l'art. 31 cpv. 2 LT di identico tenore,

il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi

d'assicurazione e le altre

spese d'amministrazione da

parte di terzi.

Sono

considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare

il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono

la redditività (cfr. Agner/Jung/ Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.

32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte

Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977,

p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).

1.2.

Per

facilitare il lavoro sia dell'amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma

effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il

contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio federale per l’IFD e

dal Consiglio

di Stato per l’IC (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT).

La

deduzione

complessiva ammonta:

- al 15% per

l’IC ed al 10% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo,

se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;

- al 25% per l’IC

ed al 20% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile

ha più di 10 anni

(cfr.

art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2

Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di

imposta federale diretta del 24 agosto 1992).

Questa

agevolazione

entra di regola in considerazione solo per gli immobili appartenenti alla sostanza

privata, ma non per immobili utilizzati da terzi principalmente a fini

commerciali (v. art. 2 cpv. 3 Regolamento cit.; art. 4 Ordinanza cit.).

1.3.

In

materia di IFD il contribuente può scegliere tra la deduzione dei costi effettivi

e la deduzione

complessiva per ogni periodo fiscale e per ognuno dei propri immobili (art. 3

Ordinanza cit. del 24 agosto 1992). Per l’IC invece il contribuente che

sceglie, o aveva già scelto prima del periodo fiscale 1995/96, il sistema della deduzione delle spese

effettive, deve attenersi a questo sistema per un periodo di almeno dieci anni

(art. 2 cpv. 2 Regolamento cit.).

La

deduzione

complessiva calcolata dal Consiglio di Stato costituisce, in quanto tale, una deduzione media che raggiunge

il proprio

equilibrio

durante un lasso di tempo prolungato; è per questa ragione che si vuole

impedire al proprietario di passare da un sistema di deduzione all'altro, a seconda

della convenienza (cfr. Känzig,

op. cit., n. 173, p. 662 s.).

Il

Consiglio

federale ha invece preferito riconoscere la possibilità di cambiare sistema,

nell’intento di consentire sempre al proprietario la deduzione integrale dei costi effettivi (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., n. 9 ad art. 32 LIFD, p. 122

s.); la deduzione

complessiva per l’IFD è peraltro inferiore a quella per l’IC.

1.4.

Nella

decisione impugnata, l’autorità di tassazione ha negato la deduzione forfetaria, rilevando che “almeno dalla tassazione 1999/2000 (spese sostenute 1997/98 circa fr.

58'000.–) sono state riconosciute, come richiesto, le spese effettive di manutenzione dell’immobile” e che quindi i contribuenti erano vincolati

per 10 anni.

I ricorrenti, come già

avevano fatto nel reclamo all’Ufficio di tassazione, obiettano che dal periodo

fiscale 1995/96 al 2004 hanno mantenuto il metodo delle spese effettive, per

poi passare dal 2005 a quello forfetario.

Richiesto

dalla Camera di verificare le affermazioni dei ricorrenti e di pronunciarsi sulla loro richiesta, l’Ufficio di tassazione ha confermato che dal periodo fiscale 2004 è stato correttamente ammesso il cambiamento di

metodo, per il fatto che essi avevano mantenuto la deduzione delle spese effettive per almeno dieci

anni.

Nulla si

oppone pertanto al riconoscimento della deduzione forfetaria del 25% del reddito della sostanza immobiliare, cioè di fr. 4'650.–, a titolo di spese

di manutenzione.

Considerandi

2.

2.1.

Sia

secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:

a) le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

c) le

altre spese necessarie per l'esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento

e alla riqualificazione

connessi con l'esercizio

dell'attività professionale.

Fra gli

altri costi che non possono essere dedotti rientrano in particolare le spese di

formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34

lett. b LIFD).

Per le

spese professionali secondo il

cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal

Consiglio di Stato.

2.2

Per

l’imposta cantonale, sono considerate spese supplementari per doppia economia

domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto

principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a

notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente

di rientrare a domicilio (art.

5.

cpv. 1 del decreto esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il

periodo fiscale 2007).

Se il

contribuente rientra ogni giorno

a domicilio, per ogni pasto

principale consumato fuori casa ha diritto ad una deduzione di fr. 15.- il giorno o fr. 3’200.- l’anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (cfr.

art. 5 cpv. 2 lett. a del decreto).

Se i

pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro oppure

se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni sono ammesse solo nella misura della

metà (fr. 7.50 il giorno o fr. 1’600.-- l’anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha

palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 5

cpv. 3 del decreto).

2.3

Per l’IFD

le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può

prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole

distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a

Ordinanza del 10 febbraio

1993).

Per il

periodo fiscale 2007 la deduzione massima è di fr. 3’200.-- all’anno

(cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).

Se per

ridurre il prezzo il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono contributi in contanti

(distribuzione di buoni) o se

il pasto è preso in una mensa, in un ristorante del personale o in un

ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà della deduzione (fr.

7.50

il giorno o fr. 1’600.-- l’ anno). Nessuna deduzione è

ammessa, data la mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall’autorità

fiscale o quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote (art. 6 cpv. 3 Ord.).

2.4

La ragione per cui l’Ufficio di tassazione ha negato al ricorrente la deduzione delle spese per il pasto fuori casa è che egli beneficia di una

rifusione globale da parte del

datore di lavoro, circostanza che induce l’autorità a concludere che il costo

dei pasti “possa venire ritenuto compreso nell’importo rimborsato e che il

contribuente non abbia più oneri a suo carico”.

Le

indicazioni che si riferiscono

alla messa a disposizione, da

parte del datore di lavoro, di buoni pasto o di una mensa figurano tuttavia in

una parte specifica del certificato di salario, e precisamente alla casella G. A tale riguardo, così si esprimono

le Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell'attestazione delle rendite (Modulo 11) della

Conferenza fiscale svizzera e dell’Amministrazione federale delle contribuzioni:

Pasti nella

mensa I Buoni pasto / Pagamento dei pasti

La casella è

da crociare se il dipendente riceve dei buoni pasto (cfr. n.m. 18) oppure se a

un dipendente del servizio esterno, rispettivamente ad un collaboratore

con compiti simili a quelli del servizio esterno è versata

un'indennità per i costi (o i costi supplementari) di un pasto principale fuori

casa per un periodo equivalente almeno alla metà dei giorni lavorativi. Occorre fornire un'indicazione anche quando il datore di lavoro offre al

dipendente la possibilità di consumare il pranzo o la cena a prezzo ridotto in

un ristorante del personale. Questa regola vale anche quando non è noto in

quale misura il dipendente sfrutta questa possibilità. Eventuali chiarimenti

possono essere ottenuti presso l'Amministrazione

fiscale del cantone sede del datore di lavoro

(cfr.

Istruzioni citate, n. 10).

Il

riferimento alla nota 18 delle stesse istruzioni, in relazione ai

buoni pasto, si spiega con il fatto che al di sopra di un certo limite i

contributi per i pasti devono addirittura essere aggiunti al salario dichiarato.

Nella

fattispecie, il certificato di salario del contribuente non contiene alcuna indicazione che induca a ritenere che egli abbia beneficiato

di simili agevolazioni per i pasti.

Il rimborso forfetario indicato

sul certificato di salario (fr.

12'000.–) si riferisce espressamente a spese di rappresentanza. A tale

riguardo, le Istruzioni

contengono le seguenti spiegazioni:

Nella

relativa colonna è da indicare l'importo forfetario

(non entrano in questo contesto i singoli forfait secondo la cifra n.m. 52)

versato al personale dirigente o al personale del servizio esterno per coprire le piccole spese (di regola,

singole spese inferiori a 50 CHF) e per le spese di

rappresentanza (p.es. per inviti privati al proprio

domicilio). Le spese forfetarie devono corrispondere

all'incirca all'importo delle spese effettive. L'importo in franchi è da

indicare anche quando esiste un regolamento delle spese approvato.

(cfr.

Istruzioni citate, n. 58).

Il

certificato di salario indica

altresì che il datore di lavoro ha sottoposto all’autorità fiscale del Canton

Berna un regolamento delle spese, che è stato approvato il 13 novembre 2006.

2.5

Le

rifusioni di spese e gli altri rimborsi per il personale dirigente e del servizio

esterno come pure le spese forfetarie devono essere indicati sul certificato di

salario, affinché se ne possa verificare la giustificazione commerciale, per il

fatto che se superano i costi effettivi del dipendente costituiscono integrazione

dello stipendio (Locher, Kommentar

zum DBG, vol. I, Basilea/Therwil, 2001, n. 25 all’art. 17 LIFD, p. 321).

Per quanto concerne in

particolare le spese di rappresentanza, si tratta di quelle spese che

sostengono dipendenti di solito dirigenti nell’esercizio della loro attività

lavorativa, in considerazione della loro posizione particolare, nei rapporti

con clienti o collaboratori, e per le quali la presentazione di giustificativi

sarebbe possibile tutt’al più con un dispendio sproporzionato. Il trattamento

fiscale delle spese di rappresentanza dà frequentemente luogo a controversie

fra fisco e contribuenti, in particolar modo per il fatto che il rimborso

forfetario copre spese che non sono univocamente attribuibili alla sfera

privata o professionale e si pone quindi il problema se debbano essere

suddivise in parte professionale e parte privata; di conseguenza, la qualificazione

fiscale è spesso difficoltosa nel singolo caso ed una stima è quasi inevitabile.

Nella prassi delle autorità di tassazione si tende perciò ad ammettere il rimborso

delle spese di rappresentanza nella forma di un importo forfetario, la cui

misura dipende dal settore professionale, dalla regolamentazione effettiva

delle spese e dalla portata dell’attività di rappresentanza del contribuente (Bosshard, Die steuerliche Behandlung

von Spesenvergütungen im Lohnausweis und im Veranlagungsverfahren, in RF 1996,

pp. 563-565; cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2006.87 del 4 dicembre 2007,

consid. 2.2.).

Per il fatto che

l’autorità di tassazione del Cantone di sede del datore di lavoro ha approvato

il regolamento delle spese, si deve ritenere che abbia considerato giustificata

la misura del rimborso forfetario delle spese di rappresentanza che esso prevede.

Nell’istruzione del ricorso, questa Camera ha

provveduto a richiedere al ricorrente copia del regolamento in questione, che è del tutto conforme al modello

di regolamento spese per le imprese e per le organizzazioni senza scopo di lucro, proposto dalla Conferenza fiscale svizzera

nella sua Circolare n. 25 del 18 gennaio 2008.

Nulla

permette dunque di concludere che tale rimborso sia stato versato per coprire o

per ridurre le spese dei pasti del contribuente.

2.6

Il

ricorso è conseguentemente accolto anche su questo aspetto. Ai ricorrenti è pertanto

concessa la deduzione di fr.

3'200.– per spese di doppia economia domestica.

3.

Visto

l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese

processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su

reclamo del 9 luglio 2008 è

riformata nel senso che sono concesse le deduzioni di fr. 4'650.– per spese di manutenzione immobiliare e di fr. 3'200.–

per doppia economia domestica.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro

30 giorni (art. 146 LIFD; art.

73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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