80.2008.87
Deduzioni: spese professionali, doppia economia domestica, pasto fuori casa, non compreso in rimborso forfetario delle spese di rappresentanza
8 settembre 2008Italiano14 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2008.87
Data decisione, Autorità:
08.09.2008, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, doppia economia domestica, pasto fuori casa, non compreso in rimborso forfetario delle spese di rappresentanza
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 let. b LIFD
art. 25 cpv. 1 let. b LT
Incarto n.
80.2008.87
Lugano
8 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 25 luglio
2008 contro la decisione del 23 luglio
2008 in materia di IC/IFD 2008.
Fatti
A. RI 1
è direttore della __________ di __________.
Nel periodo fiscale 2007 ha percepito uno stipendio lordo di fr. 282'390.–, oltre ad
un’indennità forfetaria per spese di rappresentanza di fr. 12'000.–.
Nella
dichiarazione fiscale 2007, il
contribuente chiedeva la deduzione delle seguenti spese professionali:
spese di
trasporto (veicolo privato) fr. 11'726.–
doppia
economia domestica (pasto fuori casa) fr. 3'200.–
altre
spese professionali (forfait) fr. 2'400.–
totale fr. 17'326.–
Il
contribuente faceva inoltre valere deduzioni dal reddito della sostanza immobiliare nella misura di fr.
2'825.–, pari al 25% del valore locativo della casa d’abitazione.
B. Notificando
al contribuente ed alla moglie __________ la tassazione IC/IFD 2007, con decisione dell’11 giugno 2008, l’Ufficio di tassazione di
Locarno negava la deduzione
delle spese per il pasto di mezzogiorno, argomentando che il contribuente beneficiava di rifusioni di spese del datore di lavoro, ed
ammetteva le spese di manutenzione nella misura di soli fr. 1'500.–, giustificando tale riduzione con l’argomento che erano state
concesse solo le spese effettive, “in considerazione della scelta vincolante operata dal contribuente nei precedenti
anni”.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 24 giugno 2008. In relazione alla deduzione
per doppia economia domestica, argomentavano che la rifusione del datore di lavoro concerneva le
spese di rappresentanza e non aveva pertanto alcuna relazione con i pasti fuori casa. Quanto alle
spese di manutenzione,
osservavano che dal periodo
fiscale 2004, senza interruzione,
erano passati al metodo forfetario.
L’autorità
di tassazione respingeva il
reclamo, con decisione del 9
luglio 2008. Per quanto attiene
alla deduzione per doppia economia
domestica, ribadito che il contribuente beneficiava di una “rifusione spese globale”, riteneva che “il costo
dei pasti possa venire ritenuto compreso nell’importo rimborsato e che il contribuente
non abbia più oneri a suo carico”. Per le spese di manutenzione immobiliare, invece, sottolineava che
almeno dal periodo fiscale
1999/2000 i contribuenti beneficiavano della deduzione dei costi effettivi e non era pertanto ammesso il passaggio al metodo forfetario, sebbene nei periodi 2005 e 2006 fosse stata ammessa “per errore” la deduzione forfetaria del 25% del valore
locativo.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 ripropongono le contestazioni già rivolte contro la decisione di tassazione,
chiedendo la deduzione delle
spese per il pasto di mezzogiorno
fuori casa (fr. 3'200.–) e quella forfetaria delle spese di manutenzione immobiliare (fr. 4'655.–).
Diritto
1. 1.1.
Secondo
l'art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l'art. 31 cpv. 2 LT di identico tenore,
il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi
d'assicurazione e le altre
spese d'amministrazione da
parte di terzi.
Sono
considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare
il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono
la redditività (cfr. Agner/Jung/ Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.
32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte
Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977,
p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
1.2.
Per
facilitare il lavoro sia dell'amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma
effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il
contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio federale per l’IFD e
dal Consiglio
di Stato per l’IC (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT).
La
deduzione
complessiva ammonta:
- al 15% per
l’IC ed al 10% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo,
se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;
- al 25% per l’IC
ed al 20% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile
ha più di 10 anni
(cfr.
art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2
Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di
imposta federale diretta del 24 agosto 1992).
Questa
agevolazione
entra di regola in considerazione solo per gli immobili appartenenti alla sostanza
privata, ma non per immobili utilizzati da terzi principalmente a fini
commerciali (v. art. 2 cpv. 3 Regolamento cit.; art. 4 Ordinanza cit.).
1.3.
In
materia di IFD il contribuente può scegliere tra la deduzione dei costi effettivi
e la deduzione
complessiva per ogni periodo fiscale e per ognuno dei propri immobili (art. 3
Ordinanza cit. del 24 agosto 1992). Per l’IC invece il contribuente che
sceglie, o aveva già scelto prima del periodo fiscale 1995/96, il sistema della deduzione delle spese
effettive, deve attenersi a questo sistema per un periodo di almeno dieci anni
(art. 2 cpv. 2 Regolamento cit.).
La
deduzione
complessiva calcolata dal Consiglio di Stato costituisce, in quanto tale, una deduzione media che raggiunge
il proprio
equilibrio
durante un lasso di tempo prolungato; è per questa ragione che si vuole
impedire al proprietario di passare da un sistema di deduzione all'altro, a seconda
della convenienza (cfr. Känzig,
op. cit., n. 173, p. 662 s.).
Il
Consiglio
federale ha invece preferito riconoscere la possibilità di cambiare sistema,
nell’intento di consentire sempre al proprietario la deduzione integrale dei costi effettivi (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., n. 9 ad art. 32 LIFD, p. 122
s.); la deduzione
complessiva per l’IFD è peraltro inferiore a quella per l’IC.
1.4.
Nella
decisione impugnata, l’autorità di tassazione ha negato la deduzione forfetaria, rilevando che “almeno dalla tassazione 1999/2000 (spese sostenute 1997/98 circa fr.
58'000.–) sono state riconosciute, come richiesto, le spese effettive di manutenzione dell’immobile” e che quindi i contribuenti erano vincolati
per 10 anni.
I ricorrenti, come già
avevano fatto nel reclamo all’Ufficio di tassazione, obiettano che dal periodo
fiscale 1995/96 al 2004 hanno mantenuto il metodo delle spese effettive, per
poi passare dal 2005 a quello forfetario.
Richiesto
dalla Camera di verificare le affermazioni dei ricorrenti e di pronunciarsi sulla loro richiesta, l’Ufficio di tassazione ha confermato che dal periodo fiscale 2004 è stato correttamente ammesso il cambiamento di
metodo, per il fatto che essi avevano mantenuto la deduzione delle spese effettive per almeno dieci
anni.
Nulla si
oppone pertanto al riconoscimento della deduzione forfetaria del 25% del reddito della sostanza immobiliare, cioè di fr. 4'650.–, a titolo di spese
di manutenzione.
Considerandi
2.
2.1.
Sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le
altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento
e alla riqualificazione
connessi con l'esercizio
dell'attività professionale.
Fra gli
altri costi che non possono essere dedotti rientrano in particolare le spese di
formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34
lett. b LIFD).
Per le
spese professionali secondo il
cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal
Consiglio di Stato.
2.2
Per
l’imposta cantonale, sono considerate spese supplementari per doppia economia
domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto
principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a
notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente
di rientrare a domicilio (art.
5.
cpv. 1 del decreto esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il
periodo fiscale 2007).
Se il
contribuente rientra ogni giorno
a domicilio, per ogni pasto
principale consumato fuori casa ha diritto ad una deduzione di fr. 15.- il giorno o fr. 3’200.- l’anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (cfr.
art. 5 cpv. 2 lett. a del decreto).
Se i
pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro oppure
se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni sono ammesse solo nella misura della
metà (fr. 7.50 il giorno o fr. 1’600.-- l’anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha
palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 5
cpv. 3 del decreto).
2.3
Per l’IFD
le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può
prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole
distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a
Ordinanza del 10 febbraio
1993).
Per il
periodo fiscale 2007 la deduzione massima è di fr. 3’200.-- all’anno
(cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).
Se per
ridurre il prezzo il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono contributi in contanti
(distribuzione di buoni) o se
il pasto è preso in una mensa, in un ristorante del personale o in un
ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà della deduzione (fr.
7.50
il giorno o fr. 1’600.-- l’ anno). Nessuna deduzione è
ammessa, data la mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall’autorità
fiscale o quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote (art. 6 cpv. 3 Ord.).
2.4
La ragione per cui l’Ufficio di tassazione ha negato al ricorrente la deduzione delle spese per il pasto fuori casa è che egli beneficia di una
rifusione globale da parte del
datore di lavoro, circostanza che induce l’autorità a concludere che il costo
dei pasti “possa venire ritenuto compreso nell’importo rimborsato e che il
contribuente non abbia più oneri a suo carico”.
Le
indicazioni che si riferiscono
alla messa a disposizione, da
parte del datore di lavoro, di buoni pasto o di una mensa figurano tuttavia in
una parte specifica del certificato di salario, e precisamente alla casella G. A tale riguardo, così si esprimono
le Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell'attestazione delle rendite (Modulo 11) della
Conferenza fiscale svizzera e dell’Amministrazione federale delle contribuzioni:
Pasti nella
mensa I Buoni pasto / Pagamento dei pasti
La casella è
da crociare se il dipendente riceve dei buoni pasto (cfr. n.m. 18) oppure se a
un dipendente del servizio esterno, rispettivamente ad un collaboratore
con compiti simili a quelli del servizio esterno è versata
un'indennità per i costi (o i costi supplementari) di un pasto principale fuori
casa per un periodo equivalente almeno alla metà dei giorni lavorativi. Occorre fornire un'indicazione anche quando il datore di lavoro offre al
dipendente la possibilità di consumare il pranzo o la cena a prezzo ridotto in
un ristorante del personale. Questa regola vale anche quando non è noto in
quale misura il dipendente sfrutta questa possibilità. Eventuali chiarimenti
possono essere ottenuti presso l'Amministrazione
fiscale del cantone sede del datore di lavoro
(cfr.
Istruzioni citate, n. 10).
Il
riferimento alla nota 18 delle stesse istruzioni, in relazione ai
buoni pasto, si spiega con il fatto che al di sopra di un certo limite i
contributi per i pasti devono addirittura essere aggiunti al salario dichiarato.
Nella
fattispecie, il certificato di salario del contribuente non contiene alcuna indicazione che induca a ritenere che egli abbia beneficiato
di simili agevolazioni per i pasti.
Il rimborso forfetario indicato
sul certificato di salario (fr.
12'000.–) si riferisce espressamente a spese di rappresentanza. A tale
riguardo, le Istruzioni
contengono le seguenti spiegazioni:
Nella
relativa colonna è da indicare l'importo forfetario
(non entrano in questo contesto i singoli forfait secondo la cifra n.m. 52)
versato al personale dirigente o al personale del servizio esterno per coprire le piccole spese (di regola,
singole spese inferiori a 50 CHF) e per le spese di
rappresentanza (p.es. per inviti privati al proprio
domicilio). Le spese forfetarie devono corrispondere
all'incirca all'importo delle spese effettive. L'importo in franchi è da
indicare anche quando esiste un regolamento delle spese approvato.
(cfr.
Istruzioni citate, n. 58).
Il
certificato di salario indica
altresì che il datore di lavoro ha sottoposto all’autorità fiscale del Canton
Berna un regolamento delle spese, che è stato approvato il 13 novembre 2006.
2.5
Le
rifusioni di spese e gli altri rimborsi per il personale dirigente e del servizio
esterno come pure le spese forfetarie devono essere indicati sul certificato di
salario, affinché se ne possa verificare la giustificazione commerciale, per il
fatto che se superano i costi effettivi del dipendente costituiscono integrazione
dello stipendio (Locher, Kommentar
zum DBG, vol. I, Basilea/Therwil, 2001, n. 25 all’art. 17 LIFD, p. 321).
Per quanto concerne in
particolare le spese di rappresentanza, si tratta di quelle spese che
sostengono dipendenti di solito dirigenti nell’esercizio della loro attività
lavorativa, in considerazione della loro posizione particolare, nei rapporti
con clienti o collaboratori, e per le quali la presentazione di giustificativi
sarebbe possibile tutt’al più con un dispendio sproporzionato. Il trattamento
fiscale delle spese di rappresentanza dà frequentemente luogo a controversie
fra fisco e contribuenti, in particolar modo per il fatto che il rimborso
forfetario copre spese che non sono univocamente attribuibili alla sfera
privata o professionale e si pone quindi il problema se debbano essere
suddivise in parte professionale e parte privata; di conseguenza, la qualificazione
fiscale è spesso difficoltosa nel singolo caso ed una stima è quasi inevitabile.
Nella prassi delle autorità di tassazione si tende perciò ad ammettere il rimborso
delle spese di rappresentanza nella forma di un importo forfetario, la cui
misura dipende dal settore professionale, dalla regolamentazione effettiva
delle spese e dalla portata dell’attività di rappresentanza del contribuente (Bosshard, Die steuerliche Behandlung
von Spesenvergütungen im Lohnausweis und im Veranlagungsverfahren, in RF 1996,
pp. 563-565; cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2006.87 del 4 dicembre 2007,
consid. 2.2.).
Per il fatto che
l’autorità di tassazione del Cantone di sede del datore di lavoro ha approvato
il regolamento delle spese, si deve ritenere che abbia considerato giustificata
la misura del rimborso forfetario delle spese di rappresentanza che esso prevede.
Nell’istruzione del ricorso, questa Camera ha
provveduto a richiedere al ricorrente copia del regolamento in questione, che è del tutto conforme al modello
di regolamento spese per le imprese e per le organizzazioni senza scopo di lucro, proposto dalla Conferenza fiscale svizzera
nella sua Circolare n. 25 del 18 gennaio 2008.
Nulla
permette dunque di concludere che tale rimborso sia stato versato per coprire o
per ridurre le spese dei pasti del contribuente.
2.6
Il
ricorso è conseguentemente accolto anche su questo aspetto. Ai ricorrenti è pertanto
concessa la deduzione di fr.
3'200.– per spese di doppia economia domestica.
3.
Visto
l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese
processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su
reclamo del 9 luglio 2008 è
riformata nel senso che sono concesse le deduzioni di fr. 4'650.– per spese di manutenzione immobiliare e di fr. 3'200.–
per doppia economia domestica.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro
30 giorni (art. 146 LIFD; art.
73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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