80.2008.93
Procedura: reclamo, violazione del diritto di essere sentito, annullamento decisione su reclamo
8 settembre 2008Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2008.93
Data decisione, Autorità:
08.09.2008, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo, violazione del diritto di essere sentito, annullamento decisione su reclamo
RECLAMO
art. 29 cpv. 2 COST
Incarto n.
80.2008.93
Lugano
8 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 13 agosto 2008 contro la decisione del 16 luglio
2008 in materia di IC e IFD 2005.
Fatti
A. L’ing.
RI 1 è proprietario di immobili
in due comuni del Canton Ticino:
- i
mapp. n. __________, __________ e __________ RFD __________, acquistati nel
2000 per fr. 42'967.–;
- il
mapp. n. __________ RFD di __________, acquistato nel 1998 per fr. 65'000.–.
B. Nella
dichiarazione fiscale 2005, il
contribuente non indicava alcun reddito della sostanza immobiliare. Faceva per
contro valere costi di manutenzione degli immobili per complessivi fr. 13'635.–, così suddivisi:
- per
gli immobili __________: fr. 2'872.–;
- per
l’immobile __________: fr. 10'763.–.
Chiedeva
inoltre la deduzione di
interessi passivi per complessivi fr. 4'144.70, in gran parte riconducibili a
due mutui bancari garantiti dall’immobile __________.
C. L’Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 27 giugno 2007. Il reddito
imponibile era stabilito in fr. 78'100.– per l’IC ed in fr. 81'100.– per l’IFD.
Ai proventi dichiarati era stato aggiunto in particolare il valore locativo
della proprietà immobiliare __________, pari a fr. 600.–. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili erano per contro ammesse in deduzione solo nella misura di fr. 402.–, cioè limitatamente ai premi d’assicurazione.
D. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 24 luglio 2007, chiedendo all’autorità di tassazione di essere convocato.
Nel corso
di un’udienza tenutasi il 21 novembre 2007, il contribuente spiegava di
contestare il mancato riconoscimento delle deduzioni fatte valere in merito all’immobile di __________, trattandosi a
suo avviso di spese di manutenzione o perlomeno di investimenti finalizzati al risparmio energetico. Osservava che l’immobile era
stato oggetto di importanti lavori di riattazione, destinati a protrarsi anche negli anni futuri. Spiegava che esso
si compone di una stalla al piano terra, di un piccolo locale abitabile e di un
fienile al primo piano e di un sottotetto non abitabile e che lo scopo
dell’intervento era di trasformare l’edificio in abitazione di
vacanza, grazie ai lavori da lui stesso effettuati.
E. L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 5 dicembre 2007. Nella motivazione argomentava che, in base alle informazioni fornite dallo stesso contribuente in udienza, gli interventi
sulla casa di __________ si presentavano come vera e propria ricostruzione. L’autorità aggiungeva che restava
aperta la questione della deduzione degli interessi passivi maturati sui debiti
assunti per il finanziamento dell’operazione immobiliare in questione, ma decideva di lasciarla insoluta.
F. Con sentenza
del 31 gennaio 2008 (n.
80.2007.185), questa Camera ha annullato la decisione su reclamo del 5 dicembre 2007, rinviando gli atti all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, dopo ulteriori
accertamenti, sui seguenti aspetti:
·
valore locativo del rustico di __________:
l’Ufficio è stato invitato a
chiarire la sua abitabilità, eventualmente rivolgendosi all’Ufficio tecnico comunale, attribuendogli poi
eventualmente un valore locativo;
·
spese di manutenzione dello stesso rustico: alla luce dei precedenti accertamenti,
l’autorità di tassazione è
stata invitata a determinarsi anche su tale aspetto, ritenuto che in mancanza
di un valore locativo non poteva entrare in considerazione la deduzione di
spese di manutenzione;
·
deduzione degli interessi passivi: l’Ufficio di tassazione avrebbe
dovuto pronunciarsi su tale questione, determinando, in base al momento della conclusione dei lavori di ristrutturazione del rustico, se gli importi versati
all’istituto di credito finanziatore nel 2004 dovessero ancora qualificarsi
interessi di costruzione
(quindi non deducibili).
G. In
data 16 luglio 2008, l’Ufficio di tassazione ha notificato al contribuente una nuova decisione su reclamo, uguale alla precedente,
con la seguente motivazione:
In merito ai
costi di manutenzione per gli immobili di __________ di cui il
contribuente signor __________ rivendica la deduzione,
si giudica, sulla scorta delle indicazioni e delle informazioni da egli stesso fornite in sede di audizione del 21 novembre 2007, che le posizioni precedentemente assunte dall’autorità di tassazione nella primitiva decisione
di tassazione debbano quantomeno essere condivise.
Nel caso
concreto, appurata la natura degli interventi effettuati negli anni negli
immobili di __________ si può certo affermare che la nozione fiscale di manutenzione
e di risparmio energetico sia almeno superata. Gli
interventi assumono nella fattispecie una connotazione
di vera e propria ricostruzione degli edifici. Le tesi formulate dal
contribuente non possono in simili condizioni
trovare accoglienza.
Le posizioni così come assunte nella primitiva decisione di tassazione, e confermate in
successiva sede di reclamo vengono qui senz’altro mantenute. Le informazioni assunte direttamente presso il Comune di __________
confermano le tesi alla base delle decisioni
già emesse.
H. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce che a suo avviso gli interventi da lui effettuati
nel rustico di __________ assumono il carattere di spese di manutenzione o sono finalizzate al risparmio energetico. Per quanto attiene alla
decisione impugnata, sottolinea
di non essere a conoscenza delle informazioni che l’Ufficio di
tassazione avrebbe raccolto,
come confermatogli anche telefonicamente dal funzionario incaricato
della decisione su reclamo,
presso l’Ufficio tecnico del
Comune di __________.
Diritto
1. Come
ricordato in narrativa, con la sentenza del 31 gennaio 2008 questa Camera ha annullato la prima decisione su reclamo, rinviando gli atti
all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, dopo ulteriori accertamenti, per i quali era auspicato anche il coinvolgimento
dell’Ufficio tecnico del comune
di situazione dell’immobile.
Tanto nella motivazione quanto
nel dispositivo della decisione
giudiziaria si indicavano gli accertamenti da compiere e soprattutto il loro
scopo.
Ora,
dagli atti trasmessi alla Camera dall’Ufficio di tassazione
emerge che il 20 febbraio 2008
quest’ultimo si è rivolto all’Ufficio tecnico del Comune di __________, chiedendogli le seguenti informazioni in merito al mapp. n. __________:
·
stato d’agibilità e d’abitabilità degli edifici
ed ogni modifica degli stessi;
·
indicazioni in merito alle condizioni primitive ed alla destinazione dei vani prima che il contribuente acquistasse la proprietà;
·
copia delle domande di costruzione;
·
indicazioni dettagliate riguardanti gli interventi fatti dal contribuente;
·
copia della planimetria degli edifici con
indicazione delle modifiche.
La
risposta è giunta il 19 maggio
2008.
Non
risulta che la stessa sia stata inviata in copia al contribuente, che del resto
nel ricorso afferma di non essere a conoscenza delle informazioni fornite dall’Ufficio tecnico, cui fa riferimento la decisione su reclamo impugnata, e di non poterne
valutare l’esattezza.
2. 2.1.
Ai sensi
dell'art. 29 cpv. 2 Cost le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante
giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere
dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una
decisione sfavorevole nei suoi
confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul
provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prendere conoscenza e
di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124
Considerandi
II 132 consid. 2b e rinvii).
Il
diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di
regola l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito
(DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).
Ai sensi
della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito - nella
misura in cui essa non sia di particolare momento - è da ritenersi sanata
qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di
ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione
di un eventuale vizio deve
comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
L'art. 29
cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata di tale diritto è
determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF 126 I 15
consid. 2a, 125 I 257 consid. 3a).
2.2
Alla luce
delle disposizioni che
precedono, è evidente che il diritto di essere sentito del contribuente è stato
violato nella procedura
svoltasi dinanzi all’autorità di tassazione.
La decisione impugnata si fonda infatti
essenzialmente sulle risultanze degli accertamenti intrapresi con l’invio della lettera all’Ufficio tecnico del Comune di __________, cosa
che era del resto stata auspicata da questa Camera nella sentenza del 31 gennaio 2008, proprio in considerazione
del fatto che gli atti precedentemente a disposizione non permettevano di rispondere a diverse domande determinanti ai
fini della verifica della legittimità della decisione dell’Ufficio di
tassazione.
È vero
che la decisione impugnata dice
di basarsi soprattutto sulle informazioni fornite dallo stesso contribuente “in sede di audizione del 21 novembre 2007”, ma le stesse
non potevano certamente essere determinanti, essendo già note al momento della
precedente decisione di questa
Camera, che come detto ha ritenuto di non potersi pronunciare senza ulteriori accertamenti.
In simili
circostanze, tenuto conto dell’importanza degli accertamenti svolti dall’Ufficio di tassazione presso l’Ufficio
tecnico del comune di situazione
dell’immobile, era evidentemente necessario che lo scritto dell’autorità comunale ed i suoi allegati fossero
sottoposti al contribuente, per una presa di posizione e per la richiesta di eventuali ulteriori chiarimenti.
2.3
Inoltre,
l’autorità di tassazione si è
limitata a confermare la propria decisione di negare la deduzione delle spese di manutenzione del rustico di __________, senza confrontarsi con le altre questioni sollevate dalla sentenza di rinvio e direttamente legate a quella delle
spese in questione. La Camera
aveva infatti chiesto all’Ufficio di tassazione di
accertare l’abitabilità del rustico, in funzione dell’imposizione
del relativo valore locativo e della deduzione degli interessi passivi pagati alla banca finanziatrice.
Su tali
aspetti, la decisione è del
tutto silente.
3.
La
(nuova) decisione su reclamo
del 18 giugno 2008 deve dunque (nuovamente) essere annullata. Gli atti sono
rinviati all’Ufficio di tassazione, perché, dopo avere sottoposto la risposta
dell’Ufficio tecnico comunale
al contribuente e dopo avergli consentito di prendere posizione in merito, adotti una nuova decisione, pronunciandosi su tutti gli aspetti
indicati nella sentenza del 31 gennaio 2008.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La decisione su reclamo del 18 giugno 2008 è
annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione,
perché adotti una nuova decisione,
dopo aver garantito il diritto di essere sentito del contribuente.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro
30 giorni (art. 146 LIFD; art.
73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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