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Decisione

80.2008.93

Procedura: reclamo, violazione del diritto di essere sentito, annullamento decisione su reclamo

8 settembre 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. L’ing.

RI 1 è proprietario di immobili

in due comuni del Canton Ticino:

- i

mapp. n. __________, __________ e __________ RFD __________, acquistati nel

2000 per fr. 42'967.–;

- il

mapp. n. __________ RFD di __________, acquistato nel 1998 per fr. 65'000.–.

B. Nella

dichiarazione fiscale 2005, il

contribuente non indicava alcun reddito della sostanza immobiliare. Faceva per

contro valere costi di manutenzione degli immobili per complessivi fr. 13'635.–, così suddivisi:

- per

gli immobili __________: fr. 2'872.–;

- per

l’immobile __________: fr. 10'763.–.

Chiedeva

inoltre la deduzione di

interessi passivi per complessivi fr. 4'144.70, in gran parte riconducibili a

due mutui bancari garantiti dall’immobile __________.

C. L’Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 27 giugno 2007. Il reddito

imponibile era stabilito in fr. 78'100.– per l’IC ed in fr. 81'100.– per l’IFD.

Ai proventi dichiarati era stato aggiunto in particolare il valore locativo

della proprietà immobiliare __________, pari a fr. 600.–. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili erano per contro ammesse in deduzione solo nella misura di fr. 402.–, cioè limitatamente ai premi d’assicurazione.

D. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 24 luglio 2007, chiedendo all’autorità di tassazione di essere convocato.

Nel corso

di un’udienza tenutasi il 21 novembre 2007, il contribuente spiegava di

contestare il mancato riconoscimento delle deduzioni fatte valere in merito all’immobile di __________, trattandosi a

suo avviso di spese di manutenzione o perlomeno di investimenti finalizzati al risparmio energetico. Osservava che l’immobile era

stato oggetto di importanti lavori di riattazione, destinati a protrarsi anche negli anni futuri. Spiegava che esso

si compone di una stalla al piano terra, di un piccolo locale abitabile e di un

fienile al primo piano e di un sottotetto non abitabile e che lo scopo

dell’intervento era di trasformare l’edificio in abitazione di

vacanza, grazie ai lavori da lui stesso effettuati.

E. L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 5 dicembre 2007. Nella motivazione argomentava che, in base alle informazioni fornite dallo stesso contribuente in udienza, gli interventi

sulla casa di __________ si presentavano come vera e propria ricostruzione. L’autorità aggiungeva che restava

aperta la questione della deduzione degli interessi passivi maturati sui debiti

assunti per il finanziamento dell’operazione immobiliare in questione, ma decideva di lasciarla insoluta.

F. Con sentenza

del 31 gennaio 2008 (n.

80.2007.185), questa Camera ha annullato la decisione su reclamo del 5 dicembre 2007, rinviando gli atti all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, dopo ulteriori

accertamenti, sui seguenti aspetti:

·

valore locativo del rustico di __________:

l’Ufficio è stato invitato a

chiarire la sua abitabilità, eventualmente rivolgendosi all’Ufficio tecnico comunale, attribuendogli poi

eventualmente un valore locativo;

·

spese di manutenzione dello stesso rustico: alla luce dei precedenti accertamenti,

l’autorità di tassazione è

stata invitata a determinarsi anche su tale aspetto, ritenuto che in mancanza

di un valore locativo non poteva entrare in considerazione la deduzione di

spese di manutenzione;

·

deduzione degli interessi passivi: l’Ufficio di tassazione avrebbe

dovuto pronunciarsi su tale questione, determinando, in base al momento della conclusione dei lavori di ristrutturazione del rustico, se gli importi versati

all’istituto di credito finanziatore nel 2004 dovessero ancora qualificarsi

interessi di costruzione

(quindi non deducibili).

G. In

data 16 luglio 2008, l’Ufficio di tassazione ha notificato al contribuente una nuova decisione su reclamo, uguale alla precedente,

con la seguente motivazione:

In merito ai

costi di manutenzione per gli immobili di __________ di cui il

contribuente signor __________ rivendica la deduzione,

si giudica, sulla scorta delle indicazioni e delle informazioni da egli stesso fornite in sede di audizione del 21 novembre 2007, che le posizioni precedentemente assunte dall’autorità di tassazione nella primitiva decisione

di tassazione debbano quantomeno essere condivise.

Nel caso

concreto, appurata la natura degli interventi effettuati negli anni negli

immobili di __________ si può certo affermare che la nozione fiscale di manutenzione

e di risparmio energetico sia almeno superata. Gli

interventi assumono nella fattispecie una connotazione

di vera e propria ricostruzione degli edifici. Le tesi formulate dal

contribuente non possono in simili condizioni

trovare accoglienza.

Le posizioni così come assunte nella primitiva decisione di tassazione, e confermate in

successiva sede di reclamo vengono qui senz’altro mantenute. Le informazioni assunte direttamente presso il Comune di __________

confermano le tesi alla base delle decisioni

già emesse.

H. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce che a suo avviso gli interventi da lui effettuati

nel rustico di __________ assumono il carattere di spese di manutenzione o sono finalizzate al risparmio energetico. Per quanto attiene alla

decisione impugnata, sottolinea

di non essere a conoscenza delle informazioni che l’Ufficio di

tassazione avrebbe raccolto,

come confermatogli anche telefonicamente dal funzionario incaricato

della decisione su reclamo,

presso l’Ufficio tecnico del

Comune di __________.

Diritto

1. Come

ricordato in narrativa, con la sentenza del 31 gennaio 2008 questa Camera ha annullato la prima decisione su reclamo, rinviando gli atti

all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, dopo ulteriori accertamenti, per i quali era auspicato anche il coinvolgimento

dell’Ufficio tecnico del comune

di situazione dell’immobile.

Tanto nella motivazione quanto

nel dispositivo della decisione

giudiziaria si indicavano gli accertamenti da compiere e soprattutto il loro

scopo.

Ora,

dagli atti trasmessi alla Camera dall’Ufficio di tassazione

emerge che il 20 febbraio 2008

quest’ultimo si è rivolto all’Ufficio tecnico del Comune di __________, chiedendogli le seguenti informazioni in merito al mapp. n. __________:

·

stato d’agibilità e d’abitabilità degli edifici

ed ogni modifica degli stessi;

·

indicazioni in merito alle condizioni primitive ed alla destinazione dei vani prima che il contribuente acquistasse la proprietà;

·

copia delle domande di costruzione;

·

indicazioni dettagliate riguardanti gli interventi fatti dal contribuente;

·

copia della planimetria degli edifici con

indicazione delle modifiche.

La

risposta è giunta il 19 maggio

2008.

Non

risulta che la stessa sia stata inviata in copia al contribuente, che del resto

nel ricorso afferma di non essere a conoscenza delle informazioni fornite dall’Ufficio tecnico, cui fa riferimento la decisione su reclamo impugnata, e di non poterne

valutare l’esattezza.

2. 2.1.

Ai sensi

dell'art. 29 cpv. 2 Cost le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante

giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere

dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una

decisione sfavorevole nei suoi

confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul

provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prendere conoscenza e

di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124

Considerandi

II 132 consid. 2b e rinvii).

Il

diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di

regola l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito

(DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).

Ai sensi

della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito - nella

misura in cui essa non sia di particolare momento - è da ritenersi sanata

qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di

ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione

di un eventuale vizio deve

comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).

L'art. 29

cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata di tale diritto è

determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF 126 I 15

consid. 2a, 125 I 257 consid. 3a).

2.2

Alla luce

delle disposizioni che

precedono, è evidente che il diritto di essere sentito del contribuente è stato

violato nella procedura

svoltasi dinanzi all’autorità di tassazione.

La decisione impugnata si fonda infatti

essenzialmente sulle risultanze degli accertamenti intrapresi con l’invio della lettera all’Ufficio tecnico del Comune di __________, cosa

che era del resto stata auspicata da questa Camera nella sentenza del 31 gennaio 2008, proprio in considerazione

del fatto che gli atti precedentemente a disposizione non permettevano di rispondere a diverse domande determinanti ai

fini della verifica della legittimità della decisione dell’Ufficio di

tassazione.

È vero

che la decisione impugnata dice

di basarsi soprattutto sulle informazioni fornite dallo stesso contribuente “in sede di audizione del 21 novembre 2007”, ma le stesse

non potevano certamente essere determinanti, essendo già note al momento della

precedente decisione di questa

Camera, che come detto ha ritenuto di non potersi pronunciare senza ulteriori accertamenti.

In simili

circostanze, tenuto conto dell’importanza degli accertamenti svolti dall’Ufficio di tassazione presso l’Ufficio

tecnico del comune di situazione

dell’immobile, era evidentemente necessario che lo scritto dell’autorità comunale ed i suoi allegati fossero

sottoposti al contribuente, per una presa di posizione e per la richiesta di eventuali ulteriori chiarimenti.

2.3

Inoltre,

l’autorità di tassazione si è

limitata a confermare la propria decisione di negare la deduzione delle spese di manutenzione del rustico di __________, senza confrontarsi con le altre questioni sollevate dalla sentenza di rinvio e direttamente legate a quella delle

spese in questione. La Camera

aveva infatti chiesto all’Ufficio di tassazione di

accertare l’abitabilità del rustico, in funzione dell’imposizione

del relativo valore locativo e della deduzione degli interessi passivi pagati alla banca finanziatrice.

Su tali

aspetti, la decisione è del

tutto silente.

3.

La

(nuova) decisione su reclamo

del 18 giugno 2008 deve dunque (nuovamente) essere annullata. Gli atti sono

rinviati all’Ufficio di tassazione, perché, dopo avere sottoposto la risposta

dell’Ufficio tecnico comunale

al contribuente e dopo avergli consentito di prendere posizione in merito, adotti una nuova decisione, pronunciandosi su tutti gli aspetti

indicati nella sentenza del 31 gennaio 2008.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La decisione su reclamo del 18 giugno 2008 è

annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione,

perché adotti una nuova decisione,

dopo aver garantito il diritto di essere sentito del contribuente.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro

30 giorni (art. 146 LIFD; art.

73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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