Lexipedia

Decisione

80.2008.94

Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, poliziotto che frequenta scuola per maestri conducenti, non riqualificazione ma formazione

8 settembre 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

è sergente della Polizia cantonale.

Nel periodo fiscale 2007, ha conseguito uno

stipendio lordo di fr.

95'104.–.

Nella

dichiarazione fiscale 2007, il

contribuente faceva valere le seguenti spese professionali:

spese di

trasporto fr. 3'146.–

doppia

economia domestica (pasto fuori casa) fr. 3'200.–

altre

spese professionali (forfait) fr. 2'400.–

spese di

perfezionamento fr. 850.–

spese di

riqualificazione fr. 16'860.–

totale fr. 26'456.–

Per

quanto attiene alle spese di riqualificazione, esse erano costituite dalla tassa d’iscrizione Scuola Professionale per Maestri Conducenti, organizzata __________ (fr. 11'500.–),

oltre ai costi per le trasferte ed i pasti in concomitanza con le lezioni in questione.

B. Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2007, con

decisione dell’11 giugno 2008,

l’RS 1 commisurava il reddito imponibile del contribuente in fr. 55'700.– per

l’IC ed in fr. 59'200.– per l’IFD.

In relazione alle spese professionali, riconosceva i costi di trasporto,

per doppia economia domestica ed il forfait per le altre spese, negando invece

la deduzione delle spese di

perfezionamento e di

riqualificazione. Quanto alle

spese di perfezionamento,

l’autorità di tassazione

spiegava di non averle ammesse in deduzione in quanto non giustificate; per le spese di riqualificazione, precisava che non sono concesse in

deduzione “spese per nuova

formazione professionale”.

C. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 16 giugno 2008, riproponendo la richiesta di

deduzione delle spese per la

formazione di maestro

conducente. Argomentava di avere cercato a lungo di essere valorizzato

all’interno del corpo di polizia, partecipando a diversi concorsi; la sua

situazione di insoddisfazione ha anche avuto ripercussioni sulla sua salute, provocando

prolungate assenze dal lavoro. Nel 2007 aveva allora deciso di intraprendere la

formazione di maestro

conducente, assumendosene tutti i costi, a causa del rifiuto dello Stato di contribuire.

L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 16 luglio

2008, nella quale negava che i costi fatti valere costituissero spese di

riqualificazione professionale, perché altrimenti avrebbero dovuto

essere provocati da “un movente esterno di natura personale (malattia,

invalidità) o di natura professionale (ristrutturazioni

aziendali, saturazione del

mercato del lavoro, sparizione

della professione appresa)”.

Nel suo caso, invece, egli era attivo nella Polizia cantonale e per l’esercizio delle sue mansioni non gli era richiesta la formazione di maestro conducente.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione dell’autorità di tassazione di negare la deduzione delle spese per divenire maestro conducente. A suo avviso, il

fatto che lo Stato abbia partecipato al finanziamento del corso frequentato da

due suoi colleghi dimostrerebbe che “una formazione del genere può sicuramente trovare uno sbocco all’interno del

Corpo”. Egli avrebbe intrapreso la formazione in discussione,

pensando che ciò possa consentirgli di essere impiegato “nell’ambito della

formazione di base e continua degli

agenti”. Il ricorrente esprime inoltre considerazioni critiche, ed anche decisamente polemiche, in merito ai criteri

con cui i suoi superiori

favoriscono la carriera dei loro subalterni.

Diritto

1. 1.1.

Sia

secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. d LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. d

LIFD, dal reddito da un'attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese

professionali, le spese

inerenti al perfezionamento e

alla riqualificazione connessi

con l'esercizio dell'attività

professionale.

Gli altri

costi e spese non possono essere dedotti; tra questi le altre le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

1.2.

Le spese

per il perfezionamento e la

riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l'esercizio dell'attuale attività professionale e nella misura in cui sono

giustificate e documentate (art. 9 cpv. 1 del decreto esecutivo del 12 dicembre

2006 concernente l'imposizione

delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2007). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese

già considerate nella deduzione

prevista dall'art. 8 (art. 9 cpv. 2 DE; art. 33 lett. b LT).

Anche per

l'IFD le spese per il perfezionamento

e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con

l'esercizio dell'attuale

attività professionale e nella

misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza; art.

34 lett. b LIFD).

1.2.1.

Non sono

quindi deducibili le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per acquisire capacità e

conoscenze per l'esercizio di

una professione, per es. il

tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori, ecc. (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34

LIFD; Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.1).

Sono

invece spese di perfezionamento

quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa, risp. di soddisfare le nuove e crescenti esigenze. In

questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per es. corsi di ripetizione o perfezionamento propri del settore, seminari, congressi, ecc.), come anche

le spese per corsi di lingue e per esami che possono far parte di questa categoria.

Sono inoltre deducibili le spese inerenti al perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come nel caso dell'impiegato di

commercio che diventa perito

contabile o del pittore che dà gli esami di maestria (Circolare dell' Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.2).

1.2.2.

Sono altresì

deducibili le spese di riqualificazione sopportate dal contribuente, in seguito al cambiamento

dell'attività finora esercitata. Non sono tuttavia deducibili le spese

sostenute in vista di esercitare in futuro un'attività professionale principale: esse non sono

considerate spese di riqualificazione (Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.2).

La giurisprudenza più recente ha avuto modo di approfondire la nozione di riqualificazione professionale e di considerare costi di riqualificazione legati all'esercizio dell'attività professionale quelli che vengono affrontati a seguito di rilevanti ragioni obiettive inerenti lo svolgimento

della professione come tale o a

seguito di circostanze personali avverse; non invece quelli che vengono

affrontati per soddisfare una scelta di vita o per corrispondere una personale

preferenza (ZStP 3/1996 p. 208 ss., con ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza).

In altre

parole, la riqualificazione

deve trarre la propria origine da un movente esterno di natura personale (ad

es. malattia, invalidità, ecc.) o professionale (ad es. ristrutturazioni aziendali, saturazione del mercato del lavoro, ecc.) e deve comportare una conversione professionale o un cambiamento di attività (ZStP 3/1996 p. 213; CDT n.

80.98.00173 del 17 settembre 1998 in re S.N.)

1.3.

Il

Tribunale federale, in alcune recenti sentenze, ha ribadito che sono

deducibili tutte le spese di perfezionamento che risultano oggettivamente

correlate con l’attività esercitata dal contribuente al momento in cui le

effettua e che egli ritiene indicate per il mantenimento delle sue opportunità

di lavoro; non occorre che le stesse appaiano assolutamente indispensabili per

non perdere la posizione professionale acquisita (sentenza del Tribunale federale

del 28 aprile 2006 n.2A.424/2005, in RtiD II-2006 n.18t; DTF 124 II 29 consid.

3a-d; 113 Ib 114 consid. 2c-e; sentenza 2A.623/2004 del 6 luglio 2005, in: StE

2006 B 22.3 n. 86, consid. 2.1; sentenza 2A.277/2003 del 18 dicembre 2003, in:

StE 2004 B 22.3 n. 77, consid. 2.1; cfr. anche sentenza 2A.182/2005 del 17

ottobre 2005, in: RF 61/2006 p. 41, consid. 2.3.1).

Quali spese di perfezionamento

professionale sono deducibili solo i costi assunti in relazione alla professione

già appresa, rispettivamente esercitata. Non lo sono per contro le «spese di

formazione professionale» giusta l’art. 34 lett. b LIFD, ossia gli oneri

legati al primo inserimento nel mondo del lavoro oppure all’apprendimento di

una professione nuova o supplementare. Non è comunque necessario che il conseguimento

del reddito dipenda in maniera imprescindibile dalla spesa in questione, in

quanto è sufficiente che i costi sopportati siano utili a tale scopo e si

situino entro limiti ordinari in un’ottica commerciale. Adempiono questi

presupposti non solo gli impegni presi per mantenere il livello delle

competenze già acquisite, ma anche quelli per migliorare le conoscenze nell’esercizio della stessa professione.

Per contro i costi di una formazione ulteriore, che consente di accedere ad una posizione

professionale superiore chiaramente distinta dall’attività svolta in precedenza

o addirittura di cambiare professione, non rappresentano spese di perfezionamento

ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD. Detti oneri non concernono

infatti un semplice approfondimento nell’ambito della professione già appresa,

rispettivamente praticata, quanto piuttosto una nuova formazione tout court

(DTF 124 II 29 consid. 3a e 3d; 113 Ib 114 consid. 2 e 3; sentenza 2A.623/2004 del

6 luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86, consid. 2.2; sentenza 2A.277/2003 del

18 dicembre 2003, in: StE 2004 B 22.3 n. 77, consid. 2.2; v. anche RtiD II-2006

pp. 574-575).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso

in esame, il ricorrente, la cui precedente formazione professionale non

è nota, svolge fin dal 1987 la propria attività in seno alla Polizia cantonale,

con il grado di sergente. Come risulta dagli atti e come egli stesso spiega nel

ricorso, da anni prova una profonda insoddisfazione, e verosimilmente anche un disagio psichico, per la sua situazione professionale.

Pur avendo partecipato a numerosi concorsi, in vista di una carriera all’in-terno

del corpo di polizia, le sue ambizioni sono sempre state deluse.

Nel periodo fiscale in questione il contribuente ha allora deciso di

frequentare la scuola per maestri conducenti, che si è conclusa nel maggio del 2008 con il conseguimento del

relativo attestato.

In base

alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale e di questa Camera, la

decisione dell’Ufficio di tassazione, nella misura in cui ha qualificato come formazione i corsi frequentati dal ricorrente,

deve essere condivisa.

2.2

Che la

frequenza della scuola per maestri conducenti non rientri nell’ambito del perfezionamento professionale è semplicemente evidente e neppure il ricorrente lo pretende.

La scuola intrapresa, e frattanto conclusa, ha infatti permesso al contribuente

di acquisire una vera e propria formazione professionale,

che non è assolutamente legata alla sua attuale attività presso la Polizia

cantonale.

Basti

considerare il fatto che, superati gli esami finali, egli ha ottenuto

l’attestato professionale

federale di maestro conducente, che gli permette di formare allievi conducenti

come pure di formare impiegati di una azienda, se le lezioni di guida costituiscono l’attività

esclusiva o preponderante nell’azienda (art. 3 cpv. 1 Ordinanza del 28

settembre 2007 che disciplina l’esercizio della professione

di maestro conducente [OMaeC; RS 741.522]).

2.3

Ma la frequenza dei corsi

in discussione ed il successivo superamento degli esami finali non

costituiscono, nel caso del ricorrente, neppure una riqualificazione professionale.

È vero

che le spese per riqualificazione

professionale non si riferiscono

all'esercizio della professione attuale, rispettivamente esercitata

finora, ma alla preparazione di

una nuova professione. Come già

anticipato e come confermato ripetutamente anche dal Tribunale federale, tali

spese possono tuttavia essere dedotte solo se esiste la necessità obiettiva di

una riqualificazione.

Il nesso

dei costi di riqualificazione

con la (attuale) professione,

che giustifica la deduzione, è

dato dal fatto che la causa per la nuova formazione è da ricercare in tale professione. La nozione di

riqualificazione deve però

essere interpretata in modo restrittivo, per consentire di delimitarla da

quella di nuova formazione (cfr.

ASA 72 p. 473 consid. 4.1.3; StE 2006 B 22.3 n. 85 consid.

2.

, 2.4.2 e 2.4.3 con rinvii).

Come

ha correttamente rilevato l’autorità di tassazione, nella decisione impugnata, nessuna

ragione professionale o personale ha imposto al ricorrente di apprendere una

nuova professione, per sostituire quella attuale. È vero che il contribuente

risulta vivere con un certo disagio la propria situazione all’interno del corpo

della Polizia cantonale, ma ciò non basta ancora a fare assurgere la frequenza

del corso di maestro conducente a riqualificazione professionale. Tanto è vero

che neppure lo stesso contribuente sostiene di voler lasciare la Polizia, per

intraprendere la professione di maestro conducente in proprio, cosa che

potrebbe fare ora che è in possesso dell’attestato professionale necessario. Al

contrario, ancora nel ricorso egli afferma di auspicare l’attribuzione di nuove

funzioni all’interno del corpo. In questa situazione, la sua posizione non è

molto diversa da quella di chi, all’interno di un’impresa o di una pubblica

amministrazione, intraprende una nuova formazione allo scopo di aumentare le proprie

opportunità di carriera e, di riflesso, la retribuzione.

3.

Il

ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a

carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 480.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro

30 giorni (art. 146 LIFD; art.

73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster