80.2008.94
Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, poliziotto che frequenta scuola per maestri conducenti, non riqualificazione ma formazione
8 settembre 2008Italiano12 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2008.94
Data decisione, Autorità:
08.09.2008, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, poliziotto che frequenta scuola per maestri conducenti, non riqualificazione ma formazione
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 let. d LIFD
art. 34 let. b LIFD
art. 25 cpv. 1 let. d LT
art. 33 let. b LT
Incarto n.
80.2008.94
Lugano
8 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 13 agosto 2008 contro la decisione del 16 luglio
2008 in materia di IC e IFD 2007.
Fatti
A. RI 1
è sergente della Polizia cantonale.
Nel periodo fiscale 2007, ha conseguito uno
stipendio lordo di fr.
95'104.–.
Nella
dichiarazione fiscale 2007, il
contribuente faceva valere le seguenti spese professionali:
spese di
trasporto fr. 3'146.–
doppia
economia domestica (pasto fuori casa) fr. 3'200.–
altre
spese professionali (forfait) fr. 2'400.–
spese di
perfezionamento fr. 850.–
spese di
riqualificazione fr. 16'860.–
totale fr. 26'456.–
Per
quanto attiene alle spese di riqualificazione, esse erano costituite dalla tassa d’iscrizione Scuola Professionale per Maestri Conducenti, organizzata __________ (fr. 11'500.–),
oltre ai costi per le trasferte ed i pasti in concomitanza con le lezioni in questione.
B. Notificandogli
la tassazione IC/IFD 2007, con
decisione dell’11 giugno 2008,
l’RS 1 commisurava il reddito imponibile del contribuente in fr. 55'700.– per
l’IC ed in fr. 59'200.– per l’IFD.
In relazione alle spese professionali, riconosceva i costi di trasporto,
per doppia economia domestica ed il forfait per le altre spese, negando invece
la deduzione delle spese di
perfezionamento e di
riqualificazione. Quanto alle
spese di perfezionamento,
l’autorità di tassazione
spiegava di non averle ammesse in deduzione in quanto non giustificate; per le spese di riqualificazione, precisava che non sono concesse in
deduzione “spese per nuova
formazione professionale”.
C. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 16 giugno 2008, riproponendo la richiesta di
deduzione delle spese per la
formazione di maestro
conducente. Argomentava di avere cercato a lungo di essere valorizzato
all’interno del corpo di polizia, partecipando a diversi concorsi; la sua
situazione di insoddisfazione ha anche avuto ripercussioni sulla sua salute, provocando
prolungate assenze dal lavoro. Nel 2007 aveva allora deciso di intraprendere la
formazione di maestro
conducente, assumendosene tutti i costi, a causa del rifiuto dello Stato di contribuire.
L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 16 luglio
2008, nella quale negava che i costi fatti valere costituissero spese di
riqualificazione professionale, perché altrimenti avrebbero dovuto
essere provocati da “un movente esterno di natura personale (malattia,
invalidità) o di natura professionale (ristrutturazioni
aziendali, saturazione del
mercato del lavoro, sparizione
della professione appresa)”.
Nel suo caso, invece, egli era attivo nella Polizia cantonale e per l’esercizio delle sue mansioni non gli era richiesta la formazione di maestro conducente.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione dell’autorità di tassazione di negare la deduzione delle spese per divenire maestro conducente. A suo avviso, il
fatto che lo Stato abbia partecipato al finanziamento del corso frequentato da
due suoi colleghi dimostrerebbe che “una formazione del genere può sicuramente trovare uno sbocco all’interno del
Corpo”. Egli avrebbe intrapreso la formazione in discussione,
pensando che ciò possa consentirgli di essere impiegato “nell’ambito della
formazione di base e continua degli
agenti”. Il ricorrente esprime inoltre considerazioni critiche, ed anche decisamente polemiche, in merito ai criteri
con cui i suoi superiori
favoriscono la carriera dei loro subalterni.
Diritto
1. 1.1.
Sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. d LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. d
LIFD, dal reddito da un'attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese
professionali, le spese
inerenti al perfezionamento e
alla riqualificazione connessi
con l'esercizio dell'attività
professionale.
Gli altri
costi e spese non possono essere dedotti; tra questi le altre le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
1.2.
Le spese
per il perfezionamento e la
riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l'esercizio dell'attuale attività professionale e nella misura in cui sono
giustificate e documentate (art. 9 cpv. 1 del decreto esecutivo del 12 dicembre
2006 concernente l'imposizione
delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2007). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese
già considerate nella deduzione
prevista dall'art. 8 (art. 9 cpv. 2 DE; art. 33 lett. b LT).
Anche per
l'IFD le spese per il perfezionamento
e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con
l'esercizio dell'attuale
attività professionale e nella
misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza; art.
34 lett. b LIFD).
1.2.1.
Non sono
quindi deducibili le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per acquisire capacità e
conoscenze per l'esercizio di
una professione, per es. il
tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori, ecc. (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34
LIFD; Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.1).
Sono
invece spese di perfezionamento
quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa, risp. di soddisfare le nuove e crescenti esigenze. In
questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per es. corsi di ripetizione o perfezionamento propri del settore, seminari, congressi, ecc.), come anche
le spese per corsi di lingue e per esami che possono far parte di questa categoria.
Sono inoltre deducibili le spese inerenti al perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come nel caso dell'impiegato di
commercio che diventa perito
contabile o del pittore che dà gli esami di maestria (Circolare dell' Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.2).
1.2.2.
Sono altresì
deducibili le spese di riqualificazione sopportate dal contribuente, in seguito al cambiamento
dell'attività finora esercitata. Non sono tuttavia deducibili le spese
sostenute in vista di esercitare in futuro un'attività professionale principale: esse non sono
considerate spese di riqualificazione (Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.2).
La giurisprudenza più recente ha avuto modo di approfondire la nozione di riqualificazione professionale e di considerare costi di riqualificazione legati all'esercizio dell'attività professionale quelli che vengono affrontati a seguito di rilevanti ragioni obiettive inerenti lo svolgimento
della professione come tale o a
seguito di circostanze personali avverse; non invece quelli che vengono
affrontati per soddisfare una scelta di vita o per corrispondere una personale
preferenza (ZStP 3/1996 p. 208 ss., con ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
In altre
parole, la riqualificazione
deve trarre la propria origine da un movente esterno di natura personale (ad
es. malattia, invalidità, ecc.) o professionale (ad es. ristrutturazioni aziendali, saturazione del mercato del lavoro, ecc.) e deve comportare una conversione professionale o un cambiamento di attività (ZStP 3/1996 p. 213; CDT n.
80.98.00173 del 17 settembre 1998 in re S.N.)
1.3.
Il
Tribunale federale, in alcune recenti sentenze, ha ribadito che sono
deducibili tutte le spese di perfezionamento che risultano oggettivamente
correlate con l’attività esercitata dal contribuente al momento in cui le
effettua e che egli ritiene indicate per il mantenimento delle sue opportunità
di lavoro; non occorre che le stesse appaiano assolutamente indispensabili per
non perdere la posizione professionale acquisita (sentenza del Tribunale federale
del 28 aprile 2006 n.2A.424/2005, in RtiD II-2006 n.18t; DTF 124 II 29 consid.
3a-d; 113 Ib 114 consid. 2c-e; sentenza 2A.623/2004 del 6 luglio 2005, in: StE
2006 B 22.3 n. 86, consid. 2.1; sentenza 2A.277/2003 del 18 dicembre 2003, in:
StE 2004 B 22.3 n. 77, consid. 2.1; cfr. anche sentenza 2A.182/2005 del 17
ottobre 2005, in: RF 61/2006 p. 41, consid. 2.3.1).
Quali spese di perfezionamento
professionale sono deducibili solo i costi assunti in relazione alla professione
già appresa, rispettivamente esercitata. Non lo sono per contro le «spese di
formazione professionale» giusta l’art. 34 lett. b LIFD, ossia gli oneri
legati al primo inserimento nel mondo del lavoro oppure all’apprendimento di
una professione nuova o supplementare. Non è comunque necessario che il conseguimento
del reddito dipenda in maniera imprescindibile dalla spesa in questione, in
quanto è sufficiente che i costi sopportati siano utili a tale scopo e si
situino entro limiti ordinari in un’ottica commerciale. Adempiono questi
presupposti non solo gli impegni presi per mantenere il livello delle
competenze già acquisite, ma anche quelli per migliorare le conoscenze nell’esercizio della stessa professione.
Per contro i costi di una formazione ulteriore, che consente di accedere ad una posizione
professionale superiore chiaramente distinta dall’attività svolta in precedenza
o addirittura di cambiare professione, non rappresentano spese di perfezionamento
ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD. Detti oneri non concernono
infatti un semplice approfondimento nell’ambito della professione già appresa,
rispettivamente praticata, quanto piuttosto una nuova formazione tout court
(DTF 124 II 29 consid. 3a e 3d; 113 Ib 114 consid. 2 e 3; sentenza 2A.623/2004 del
6 luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86, consid. 2.2; sentenza 2A.277/2003 del
18 dicembre 2003, in: StE 2004 B 22.3 n. 77, consid. 2.2; v. anche RtiD II-2006
pp. 574-575).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso
in esame, il ricorrente, la cui precedente formazione professionale non
è nota, svolge fin dal 1987 la propria attività in seno alla Polizia cantonale,
con il grado di sergente. Come risulta dagli atti e come egli stesso spiega nel
ricorso, da anni prova una profonda insoddisfazione, e verosimilmente anche un disagio psichico, per la sua situazione professionale.
Pur avendo partecipato a numerosi concorsi, in vista di una carriera all’in-terno
del corpo di polizia, le sue ambizioni sono sempre state deluse.
Nel periodo fiscale in questione il contribuente ha allora deciso di
frequentare la scuola per maestri conducenti, che si è conclusa nel maggio del 2008 con il conseguimento del
relativo attestato.
In base
alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale e di questa Camera, la
decisione dell’Ufficio di tassazione, nella misura in cui ha qualificato come formazione i corsi frequentati dal ricorrente,
deve essere condivisa.
2.2
Che la
frequenza della scuola per maestri conducenti non rientri nell’ambito del perfezionamento professionale è semplicemente evidente e neppure il ricorrente lo pretende.
La scuola intrapresa, e frattanto conclusa, ha infatti permesso al contribuente
di acquisire una vera e propria formazione professionale,
che non è assolutamente legata alla sua attuale attività presso la Polizia
cantonale.
Basti
considerare il fatto che, superati gli esami finali, egli ha ottenuto
l’attestato professionale
federale di maestro conducente, che gli permette di formare allievi conducenti
come pure di formare impiegati di una azienda, se le lezioni di guida costituiscono l’attività
esclusiva o preponderante nell’azienda (art. 3 cpv. 1 Ordinanza del 28
settembre 2007 che disciplina l’esercizio della professione
di maestro conducente [OMaeC; RS 741.522]).
2.3
Ma la frequenza dei corsi
in discussione ed il successivo superamento degli esami finali non
costituiscono, nel caso del ricorrente, neppure una riqualificazione professionale.
È vero
che le spese per riqualificazione
professionale non si riferiscono
all'esercizio della professione attuale, rispettivamente esercitata
finora, ma alla preparazione di
una nuova professione. Come già
anticipato e come confermato ripetutamente anche dal Tribunale federale, tali
spese possono tuttavia essere dedotte solo se esiste la necessità obiettiva di
una riqualificazione.
Il nesso
dei costi di riqualificazione
con la (attuale) professione,
che giustifica la deduzione, è
dato dal fatto che la causa per la nuova formazione è da ricercare in tale professione. La nozione di
riqualificazione deve però
essere interpretata in modo restrittivo, per consentire di delimitarla da
quella di nuova formazione (cfr.
ASA 72 p. 473 consid. 4.1.3; StE 2006 B 22.3 n. 85 consid.
2.
, 2.4.2 e 2.4.3 con rinvii).
Come
ha correttamente rilevato l’autorità di tassazione, nella decisione impugnata, nessuna
ragione professionale o personale ha imposto al ricorrente di apprendere una
nuova professione, per sostituire quella attuale. È vero che il contribuente
risulta vivere con un certo disagio la propria situazione all’interno del corpo
della Polizia cantonale, ma ciò non basta ancora a fare assurgere la frequenza
del corso di maestro conducente a riqualificazione professionale. Tanto è vero
che neppure lo stesso contribuente sostiene di voler lasciare la Polizia, per
intraprendere la professione di maestro conducente in proprio, cosa che
potrebbe fare ora che è in possesso dell’attestato professionale necessario. Al
contrario, ancora nel ricorso egli afferma di auspicare l’attribuzione di nuove
funzioni all’interno del corpo. In questa situazione, la sua posizione non è
molto diversa da quella di chi, all’interno di un’impresa o di una pubblica
amministrazione, intraprende una nuova formazione allo scopo di aumentare le proprie
opportunità di carriera e, di riflesso, la retribuzione.
3.
Il
ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a
carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro
30 giorni (art. 146 LIFD; art.
73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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