Lexipedia

Decisione

80.2008.95

Deduzioni: attività lucrativa coniugi, reddito determinante, deduzione spese professionali

24 settembre 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel

corso dei periodi fiscali 2004

e 2005, RI 1, moglie dell’avv. RI 1, ha svolto l’attività di casalinga. A

titolo accessorio, ha inoltre

prestato la propria collaborazione nello studio

legale del marito, conseguendo uno stipendio lordo di fr. 9'000.– in entrambi gli anni.

Nelle

dichiarazioni fiscali 2004 e

2005, i contribuenti facevano valere le seguenti spese professionali per la moglie: fr. 2'028.– per 120

trasferte di andata e ritorno da __________ a __________ con il veicolo

privato, fr. 1'150 nel 2004 e fr. 1'200.– nel 2005 per altre spese professionali (forfait) e fr. 800.– per spese per

attività accessoria dipendente (forfait).

B. Notificando

ai contribuenti la tassazione

IC/IFD 2004, con decisione del

21 febbraio 2007, l’Ufficio di tassazione di Locarno ammetteva in deduzione, a titolo di spese professionali, solo l’importo di fr. 800.– (forfait per attività accessoria

della moglie). Concedeva poi la deduzione di fr. 7'200.– dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi.

Nella

tassazione IC/IFD 2005, notificata

lo stesso giorno, l’Ufficio di tassazione ammetteva in deduzione solo l’importo (fr. 2'028.–) corrispondente alle spese di trasporto

con il veicolo privato. Nella motivazione spiegava che, in caso di attività accessoria, non possono essere

cumulate le spese a forfait e quelle effettive e che pertanto erano state dedotte

solo quelle dell’automobile.

L’autorità

di tassazione riduceva inoltre

la deduzione dal reddito

dell’attività lucrativa dei coniugi da fr. 7'200.– a fr. 6'324.–.

C. I

contribuenti impugnavano le suddette decisioni, limitatamente all’imposta cantonale, con due distinti reclami

del 20 marzo 2007, chiedendo che la deduzione dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi fosse ammessa

“senza restrizioni” anche nella

tassazione 2005, come era stato

fatto nel periodo fiscale 2004.

Postulavano inoltre la concessione della deduzione

per “altre spese professionali”,

nella misura della metà del forfait (fr. 1'200.–), in aggiunta alle

spese di trasporto.

L’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo per il periodo fiscale 2004, con decisione del 7 agosto 2008, ammettendo la deduzione delle spese di trasporto (fr.

2'028.–); dall’altra parte riduceva la deduzione dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi a fr. 6'336.–.

Respingeva

per contro il reclamo relativo alla tassazione 2005. Nella motivazione delle decisioni,

per quanto concerne la deduzione

dal reddito dei coniugi, osservava che essa deve essere limitata al reddito

netto inferiore. Quanto alle

altre spese professionali,

spiegava che, in caso di attività accessoria, poteva essere dedotto l’importo

forfetario di fr. 800.– oppure

le spese effettive; nella fattispecie, erano state ammesse le spese effettive

per il trasporto.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 ripropongono dapprima la richiesta di poter dedurre

l’importo di fr. 7'200.– dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi.

Sottolineano infatti che il reddito lordo della moglie è di fr. 9'000.– e

quello netto di fr. 8'364.25, entrambi superiori al limite della deduzione in questione.

Postulano poi il riconoscimento della deduzione forfetaria di fr. 1'150.– per il periodo fiscale 2004 e di fr. 1’200.– per il 2005 a titolo di “altre

spese professionali”; inoltre,

chiedono che sia ammessa anche la deduzione forfetaria di fr. 800.– per attività accessoria, che sarebbe a

loro avviso cumulabile con la precedente.

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 32 cpv. 2 LT, se i coniugi vivono in comunione

domestica, è concessa una deduzione di fr. 7'200.– dal reddito lavorativo che

uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o

dall'impresa dell'altro.

La deduzione in questione

è stata introdotta per compensare almeno in parte le conseguenze

dell'impossibilità di dedurre il maggiore costo di mantenimento della famiglia

causato dalla circostanza che entrambi i coniugi esercitano un'attività lucrativa

(Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a

ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 676).

1.2.

L’Amministrazione federale

delle contribuzioni (AFC) ha indirizzato agli uffici di tassazione delle istruzioni

per la concessione dell’analoga deduzione prevista dagli articoli 33 cpv. 2 e

212 cpv. 2 LIFD (Circolare n. 13 del 28 luglio 1994). Esse prevedono, in

particolare, quanto segue:

·

se i coniugi svolgono un'attività indipendente l'una dall'altra

la deduzione è operata dal minore dei due redditi del lavoro o, in caso di

collaborazione, dal reddito lavorativo comune dei coniugi;

·

se il minore dei redditi del lavoro è inferiore all'ammontare

della deduzione legale, è possibile dedurre solo questo importo inferiore;

·

se l'attività lucrativa comporta una perdita, non è data alcuna

deduzione;

·

non è possibile ridurre la deduzione per il solo fatto che il

coniuge che consegue il reddito minore lavora solo durante una parte dell'anno

o a tempo parziale

(cfr. anche CDT n.

80.96.00068 dell'11 ottobre 1996, in RDAT I-1997 n. 13t; cfr. inoltre, la

sentenza del Tribunale federale del 1° settembre 2005 n.2P.35/2005

e 2A.48/2005, in RF 2006 p. 310, consid. 4.1).

1.3.

Per

quanto attiene alla definizione

del reddito del lavoro, da cui si intraprende la deduzione, secondo la già citata circolare si deve intendere la totalità

del reddito del contribuente derivante da un'attività lucrativa dipendente e

indipendente, principale e accessoria, conformemente alla dichiarazione d'imposta. Se si tratta del reddito di

un'attività lucrativa dipendente, esso corrisponde al salario lordo, dopo deduzione delle spese per il conseguimento del

reddito, dei contributi all'AVS/AI/IPG/AD, dei contributi alla previdenza

professionale (2° pilastro) e

dei premi per l'AINP (cfr. Circolare n. 13 dell’AFC, par. 1). Secondo il

Tribunale federale, considerato il fatto che quella in discussione costituisce una deduzione analoga ad una deduzione sociale, il reddito dell’attività

lucrativa dipendente deve essere al netto anche dei contributi versati alla

previdenza professionale

vincolata (3° Pilastro A; cfr. RF 2006 p. 310 consid. 4.3).

1.4.

Appare

allora ineccepibile la decisione dell’autorità di tassazione, che ha stabilito

la deduzione dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi a partire dallo

stipendio della moglie, al netto non solo dei contributi AVS/AI/IPG/AD ma anche

delle spese professionali.

È vero che la circolare

dell’AFC e la giurisprudenza del Tribunale federale, citate in precedenza, si

riferiscono all’art. 33 cpv. 2 LIFD. Tuttavia, si deve ricordare che la deduzione

in discussione è imposta ai cantoni dall’art. 9 cpv. 2 lett. k della

legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

del 14 dicembre 1990 (LAID; RS 642.14), disposizione che ricalca quasi

letteralmente il tenore della corrispondente disposizione della LIFD. Una

diversa interpretazione della nozione di reddito lavorativo sarebbe dunque in

contrasto con l’armonizzazione fiscale verticale (cfr. p. es. ASA 75 p. 488 consid.

3.3).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo

l’art. 25 cpv. 1 LT le spese professionali deducibili sono:

a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al

luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

c) le

altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento

e alla riqualificazione

connessi con l’esercizio dell’attività

professionale.

Tra gli

altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le

spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT).

Per le

spese professionali secondo il

cpv. 1 lettere a-c dell’art. 25 LT sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal

Consiglio di Stato.

2.2

Sono considerate altre

spese professionali quelle necessarie all'esercizio della professione che sono

sopportate dal contribuente per l'acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro

(compresi hard- e software), di riviste e libri specializzati, per l'uso di una

camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l'usura particolare

delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 del decreto

esecutivo del 23 dicembre 2003 concernente l'imposizione delle persone fisiche

valido per il periodo fiscale 2004; identico il tenore dell’art. 7 cpv. 1 del

decreto esecutivo del14 dicembre 2004 valido per il periodo fiscale 2005).

La relativa deduzione è

ammessa nella misura complessiva di fr. 2'300.– per il periodo fiscale 2004 e

di fr. 2'400.– per il periodo fiscale 2005 oppure delle spese effettive. In

quest'ultimo caso dovranno essere giustificate la totalità delle spese e la

loro necessità professionale (art. 7 cpv. 2 DE del 23 dicembre 2003 e del 14 dicembre

2004).

La deduzione complessiva è

ridotta proporzionalmente se l'attività lucrativa dipendente è esercitata per

meno di sei mesi all'anno o con un grado di occupazione al 50% (art. 7 cpv. 3

DE del 23 dicembre 1994). Per il periodo fiscale 2005, la deduzione complessiva

è dimezzata se l’attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di sei

mesi all’anno o con un grado di occupazione inferiore al 50% (art. 7 cpv. 3 DE

del 14 dicembre 2004).

2.3

Secondo

l’art. 9 DE, per l’esercizio di

un’attività accessoria occasionale

dipendente e in sostituzione

delle spese professionali

ammesse dagli articoli precedenti è ammessa una deduzione complessiva di fr. 800.— l’anno. Per contro, se il contribuente

fa valere spese più elevate, la totalità delle spese effettive e la loro

necessità professionale devono

essere giustificate.

L’importo

forfettario comprende tutte le

spese professionali, ivi

comprese le spese di trasporto (cfr., al proposito, Richner/Frei/ Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003,

n. 119 ad art. 26 LIFD, p. 394; cfr. anche CDT n. 80.2006.172 del 16 aprile

2007.

consid. 4.2.).

3.

3.1.

Nella

fattispecie, in relazione

all’attività lucrativa dipendente della moglie, l’Ufficio di tassazione ha

ammesso una deduzione di fr.

2'028.–, corrispondente al costo della trasferta con il veicolo privato dal

domicilio al luogo di lavoro

per 120 giorni all’anno.

In tal

modo, l’autorità, considerando quella esercitata dalla contribuente un’attività

accessoria, ha applicato l’articolo 9 dei decreti esecutivi concernenti

l’imposizione delle persone

fisiche. Precisamente, ha ammesso in deduzione le spese effettive di trasporto, in quanto superiori all’importo forfetario di fr. 800.–.

Secondo i

ricorrenti, invece, oltre alle spese di trasporto effettive, l’autorità avrebbe

dovuto ammettere in deduzione

anche gli importi forfetari di fr. 1'150.– per il 2004 e di fr. 1'200.– per il

2005, per “altre spese professionali”, ed ancora l’importo di fr. 800.– per attività accessoria.

3.2

In primo

luogo, è escluso che la deduzione

prevista dal reddito dell’attività accessoria occasionale sia cumulabile con le altre deduzioni per spese professionali.

Lo

afferma espressamente l’art. 9 del decreto esecutivo, quando precisa che detta

deduzione forfetaria è ammessa

“in sostituzione delle spese

professionali ammesse dagli

articoli precedenti”.

Nello

stesso senso, del resto, si pronuncia la circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), che commenta le disposizioni dell’ordinanza del Dipartimento federale

delle finanze, analoghe a quelle del decreto cantonale.

In

particolare, anche l’art. 10 dell’ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti

un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta del 10

febbraio 1993 (RS 642.118.1) prevede

una deduzione forfetaria per le

“spese professionali connesse

con l’esercizio di un’attività

lucrativa accessoria”, fatta salva la giustificazione di spese più elevate.

Ora, la

circolare n. 26 del 22 settembre 1995 dell’AFC concernente la deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti

un’attività lucrativa dipendente precisa, a tale riguardo, che la deduzione forfetaria in questione non è concessa per i redditi

provenienti da un’attività lucrativa esercitata regolarmente a titolo di professione accessoria (ad es. un posto al 40%),

nel qual caso si applicano le normali deduzioni per le spese di trasporto e le spese supplementari per pasti,

congiuntamente alla deduzione

forfetaria per altre spese professionali adeguatamente ridotta.

Ne

consegue chiaramente che la deduzione forfetaria prevista dall’art. 9 dei decreti esecutivi del

23.

dicembre 2003 e del 14 dicembre 2004 non è cumulabile con

le altre spese professionali

(trasporto, doppia economia domestica, ecc.).

3.3

Nel caso

in esame, l’Ufficio di tassazione ha già dato prova di estrema generosità,

ammettendo in deduzione le

spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro della contribuente per ben 120 giorni all’anno.

Non va

infatti dimenticato che gli stessi ricorrenti, sul modulo 4 allegato alla

dichiarazione fiscale (“spese

professionali della moglie

attiva professionalmente)

quantificano nel 25% il suo grado d’occupazione, ciò che dovrebbe corrispondere a poco più di cinquanta giorni lavorativi. Anche ammettendo che la

contribuente svolga la propria attività in mezze giornate, si dovrebbe arrivare solo a 110 giorni di lavoro.

Ci si

potrebbe inoltre chiedere se sia giustificato concedere la deduzione delle spese di trasporto per la moglie

che svolge la propria attività nello stesso luogo in cui lavora il marito.

La questione non merita tuttavia di essere ulteriormente approfondita. Infatti,

un’eventuale riduzione, come

pure un aumento della deduzione

delle spese professionali non

avrebbe alcun riflesso sulla definizione del reddito imponibile dei ricorrenti. Come rilevato in

precedenza, la deduzione dal

reddito dell’attività dei coniugi si opera infatti sul reddito netto inferiore: nella misura in cui si riducessero le

spese professionali,

crescerebbe la deduzione dal

reddito dell’attività dei coniugi e viceversa.

3.4

Per la

stessa ragione, può anche

essere lasciata aperta la questione se quella esercitata dalla contribuente costituisca effettivamente

un’attività “accessoria occasionale”,

come ha deciso l’Ufficio di

tassazione, basandosi peraltro

sulle indicazioni contenute

nella dichiarazione fiscale

(sulla prima pagina, in particolare, la professione della moglie è definita “casalinga” e l’attività accessoria

collaboratrice nell’azienda del marito), oppure sia una comune attività a tempo

parziale.

Se si

ammettesse quest’ultima ipotesi, infatti, i ricorrenti avrebbero diritto sì

alla deduzione di fr. 1'150.–

per il periodo fiscale 2004 e

fr. 1'200.– per il periodo

fiscale 2005, a titolo di “altre spese professionali”, al posto degli 800 franchi per attività accessoria

dipendente. Ma l’aumento delle spese professionali, nella misura di fr. 350.– un anno e fr. 400.– l’altro, sarebbe

compensato dalla diminuzione

corrispondente della deduzione

dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi.

4.

Il ricorso è conseguentemente

respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti,

soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 600.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 680.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro

30 giorni (art. 73 LAID; art.

82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

- Arcigno;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster