80.2008.95
Deduzioni: attività lucrativa coniugi, reddito determinante, deduzione spese professionali
24 settembre 2008Italiano13 min
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Numero d'incarto:
80.2008.95
Data decisione, Autorità:
24.09.2008, CDT
Titolo:
Deduzioni: attività lucrativa coniugi, reddito determinante, deduzione spese professionali
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
DEDUZIONE GENERALE
art. 25 cpv. 1 LT
art. 32 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2008.95
Lugano
24 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 26 agosto 2008 contro le decisioni del 7 agosto 2008 in materia di IC 2004 e 2005.
Fatti
A. Nel
corso dei periodi fiscali 2004
e 2005, RI 1, moglie dell’avv. RI 1, ha svolto l’attività di casalinga. A
titolo accessorio, ha inoltre
prestato la propria collaborazione nello studio
legale del marito, conseguendo uno stipendio lordo di fr. 9'000.– in entrambi gli anni.
Nelle
dichiarazioni fiscali 2004 e
2005, i contribuenti facevano valere le seguenti spese professionali per la moglie: fr. 2'028.– per 120
trasferte di andata e ritorno da __________ a __________ con il veicolo
privato, fr. 1'150 nel 2004 e fr. 1'200.– nel 2005 per altre spese professionali (forfait) e fr. 800.– per spese per
attività accessoria dipendente (forfait).
B. Notificando
ai contribuenti la tassazione
IC/IFD 2004, con decisione del
21 febbraio 2007, l’Ufficio di tassazione di Locarno ammetteva in deduzione, a titolo di spese professionali, solo l’importo di fr. 800.– (forfait per attività accessoria
della moglie). Concedeva poi la deduzione di fr. 7'200.– dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi.
Nella
tassazione IC/IFD 2005, notificata
lo stesso giorno, l’Ufficio di tassazione ammetteva in deduzione solo l’importo (fr. 2'028.–) corrispondente alle spese di trasporto
con il veicolo privato. Nella motivazione spiegava che, in caso di attività accessoria, non possono essere
cumulate le spese a forfait e quelle effettive e che pertanto erano state dedotte
solo quelle dell’automobile.
L’autorità
di tassazione riduceva inoltre
la deduzione dal reddito
dell’attività lucrativa dei coniugi da fr. 7'200.– a fr. 6'324.–.
C. I
contribuenti impugnavano le suddette decisioni, limitatamente all’imposta cantonale, con due distinti reclami
del 20 marzo 2007, chiedendo che la deduzione dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi fosse ammessa
“senza restrizioni” anche nella
tassazione 2005, come era stato
fatto nel periodo fiscale 2004.
Postulavano inoltre la concessione della deduzione
per “altre spese professionali”,
nella misura della metà del forfait (fr. 1'200.–), in aggiunta alle
spese di trasporto.
L’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo per il periodo fiscale 2004, con decisione del 7 agosto 2008, ammettendo la deduzione delle spese di trasporto (fr.
2'028.–); dall’altra parte riduceva la deduzione dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi a fr. 6'336.–.
Respingeva
per contro il reclamo relativo alla tassazione 2005. Nella motivazione delle decisioni,
per quanto concerne la deduzione
dal reddito dei coniugi, osservava che essa deve essere limitata al reddito
netto inferiore. Quanto alle
altre spese professionali,
spiegava che, in caso di attività accessoria, poteva essere dedotto l’importo
forfetario di fr. 800.– oppure
le spese effettive; nella fattispecie, erano state ammesse le spese effettive
per il trasporto.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 ripropongono dapprima la richiesta di poter dedurre
l’importo di fr. 7'200.– dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi.
Sottolineano infatti che il reddito lordo della moglie è di fr. 9'000.– e
quello netto di fr. 8'364.25, entrambi superiori al limite della deduzione in questione.
Postulano poi il riconoscimento della deduzione forfetaria di fr. 1'150.– per il periodo fiscale 2004 e di fr. 1’200.– per il 2005 a titolo di “altre
spese professionali”; inoltre,
chiedono che sia ammessa anche la deduzione forfetaria di fr. 800.– per attività accessoria, che sarebbe a
loro avviso cumulabile con la precedente.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 32 cpv. 2 LT, se i coniugi vivono in comunione
domestica, è concessa una deduzione di fr. 7'200.– dal reddito lavorativo che
uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o
dall'impresa dell'altro.
La deduzione in questione
è stata introdotta per compensare almeno in parte le conseguenze
dell'impossibilità di dedurre il maggiore costo di mantenimento della famiglia
causato dalla circostanza che entrambi i coniugi esercitano un'attività lucrativa
(Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a
ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 676).
1.2.
L’Amministrazione federale
delle contribuzioni (AFC) ha indirizzato agli uffici di tassazione delle istruzioni
per la concessione dell’analoga deduzione prevista dagli articoli 33 cpv. 2 e
212 cpv. 2 LIFD (Circolare n. 13 del 28 luglio 1994). Esse prevedono, in
particolare, quanto segue:
·
se i coniugi svolgono un'attività indipendente l'una dall'altra
la deduzione è operata dal minore dei due redditi del lavoro o, in caso di
collaborazione, dal reddito lavorativo comune dei coniugi;
·
se il minore dei redditi del lavoro è inferiore all'ammontare
della deduzione legale, è possibile dedurre solo questo importo inferiore;
·
se l'attività lucrativa comporta una perdita, non è data alcuna
deduzione;
·
non è possibile ridurre la deduzione per il solo fatto che il
coniuge che consegue il reddito minore lavora solo durante una parte dell'anno
o a tempo parziale
(cfr. anche CDT n.
80.96.00068 dell'11 ottobre 1996, in RDAT I-1997 n. 13t; cfr. inoltre, la
sentenza del Tribunale federale del 1° settembre 2005 n.2P.35/2005
e 2A.48/2005, in RF 2006 p. 310, consid. 4.1).
1.3.
Per
quanto attiene alla definizione
del reddito del lavoro, da cui si intraprende la deduzione, secondo la già citata circolare si deve intendere la totalità
del reddito del contribuente derivante da un'attività lucrativa dipendente e
indipendente, principale e accessoria, conformemente alla dichiarazione d'imposta. Se si tratta del reddito di
un'attività lucrativa dipendente, esso corrisponde al salario lordo, dopo deduzione delle spese per il conseguimento del
reddito, dei contributi all'AVS/AI/IPG/AD, dei contributi alla previdenza
professionale (2° pilastro) e
dei premi per l'AINP (cfr. Circolare n. 13 dell’AFC, par. 1). Secondo il
Tribunale federale, considerato il fatto che quella in discussione costituisce una deduzione analoga ad una deduzione sociale, il reddito dell’attività
lucrativa dipendente deve essere al netto anche dei contributi versati alla
previdenza professionale
vincolata (3° Pilastro A; cfr. RF 2006 p. 310 consid. 4.3).
1.4.
Appare
allora ineccepibile la decisione dell’autorità di tassazione, che ha stabilito
la deduzione dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi a partire dallo
stipendio della moglie, al netto non solo dei contributi AVS/AI/IPG/AD ma anche
delle spese professionali.
È vero che la circolare
dell’AFC e la giurisprudenza del Tribunale federale, citate in precedenza, si
riferiscono all’art. 33 cpv. 2 LIFD. Tuttavia, si deve ricordare che la deduzione
in discussione è imposta ai cantoni dall’art. 9 cpv. 2 lett. k della
legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
del 14 dicembre 1990 (LAID; RS 642.14), disposizione che ricalca quasi
letteralmente il tenore della corrispondente disposizione della LIFD. Una
diversa interpretazione della nozione di reddito lavorativo sarebbe dunque in
contrasto con l’armonizzazione fiscale verticale (cfr. p. es. ASA 75 p. 488 consid.
3.3).
Considerandi
2.
2.1.
Secondo
l’art. 25 cpv. 1 LT le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al
luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento
e alla riqualificazione
connessi con l’esercizio dell’attività
professionale.
Tra gli
altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le
spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT).
Per le
spese professionali secondo il
cpv. 1 lettere a-c dell’art. 25 LT sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal
Consiglio di Stato.
2.2
Sono considerate altre
spese professionali quelle necessarie all'esercizio della professione che sono
sopportate dal contribuente per l'acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro
(compresi hard- e software), di riviste e libri specializzati, per l'uso di una
camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l'usura particolare
delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 del decreto
esecutivo del 23 dicembre 2003 concernente l'imposizione delle persone fisiche
valido per il periodo fiscale 2004; identico il tenore dell’art. 7 cpv. 1 del
decreto esecutivo del14 dicembre 2004 valido per il periodo fiscale 2005).
La relativa deduzione è
ammessa nella misura complessiva di fr. 2'300.– per il periodo fiscale 2004 e
di fr. 2'400.– per il periodo fiscale 2005 oppure delle spese effettive. In
quest'ultimo caso dovranno essere giustificate la totalità delle spese e la
loro necessità professionale (art. 7 cpv. 2 DE del 23 dicembre 2003 e del 14 dicembre
2004).
La deduzione complessiva è
ridotta proporzionalmente se l'attività lucrativa dipendente è esercitata per
meno di sei mesi all'anno o con un grado di occupazione al 50% (art. 7 cpv. 3
DE del 23 dicembre 1994). Per il periodo fiscale 2005, la deduzione complessiva
è dimezzata se l’attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di sei
mesi all’anno o con un grado di occupazione inferiore al 50% (art. 7 cpv. 3 DE
del 14 dicembre 2004).
2.3
Secondo
l’art. 9 DE, per l’esercizio di
un’attività accessoria occasionale
dipendente e in sostituzione
delle spese professionali
ammesse dagli articoli precedenti è ammessa una deduzione complessiva di fr. 800.— l’anno. Per contro, se il contribuente
fa valere spese più elevate, la totalità delle spese effettive e la loro
necessità professionale devono
essere giustificate.
L’importo
forfettario comprende tutte le
spese professionali, ivi
comprese le spese di trasporto (cfr., al proposito, Richner/Frei/ Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003,
n. 119 ad art. 26 LIFD, p. 394; cfr. anche CDT n. 80.2006.172 del 16 aprile
2007.
consid. 4.2.).
3.
3.1.
Nella
fattispecie, in relazione
all’attività lucrativa dipendente della moglie, l’Ufficio di tassazione ha
ammesso una deduzione di fr.
2'028.–, corrispondente al costo della trasferta con il veicolo privato dal
domicilio al luogo di lavoro
per 120 giorni all’anno.
In tal
modo, l’autorità, considerando quella esercitata dalla contribuente un’attività
accessoria, ha applicato l’articolo 9 dei decreti esecutivi concernenti
l’imposizione delle persone
fisiche. Precisamente, ha ammesso in deduzione le spese effettive di trasporto, in quanto superiori all’importo forfetario di fr. 800.–.
Secondo i
ricorrenti, invece, oltre alle spese di trasporto effettive, l’autorità avrebbe
dovuto ammettere in deduzione
anche gli importi forfetari di fr. 1'150.– per il 2004 e di fr. 1'200.– per il
2005, per “altre spese professionali”, ed ancora l’importo di fr. 800.– per attività accessoria.
3.2
In primo
luogo, è escluso che la deduzione
prevista dal reddito dell’attività accessoria occasionale sia cumulabile con le altre deduzioni per spese professionali.
Lo
afferma espressamente l’art. 9 del decreto esecutivo, quando precisa che detta
deduzione forfetaria è ammessa
“in sostituzione delle spese
professionali ammesse dagli
articoli precedenti”.
Nello
stesso senso, del resto, si pronuncia la circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), che commenta le disposizioni dell’ordinanza del Dipartimento federale
delle finanze, analoghe a quelle del decreto cantonale.
In
particolare, anche l’art. 10 dell’ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti
un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta del 10
febbraio 1993 (RS 642.118.1) prevede
una deduzione forfetaria per le
“spese professionali connesse
con l’esercizio di un’attività
lucrativa accessoria”, fatta salva la giustificazione di spese più elevate.
Ora, la
circolare n. 26 del 22 settembre 1995 dell’AFC concernente la deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti
un’attività lucrativa dipendente precisa, a tale riguardo, che la deduzione forfetaria in questione non è concessa per i redditi
provenienti da un’attività lucrativa esercitata regolarmente a titolo di professione accessoria (ad es. un posto al 40%),
nel qual caso si applicano le normali deduzioni per le spese di trasporto e le spese supplementari per pasti,
congiuntamente alla deduzione
forfetaria per altre spese professionali adeguatamente ridotta.
Ne
consegue chiaramente che la deduzione forfetaria prevista dall’art. 9 dei decreti esecutivi del
23.
dicembre 2003 e del 14 dicembre 2004 non è cumulabile con
le altre spese professionali
(trasporto, doppia economia domestica, ecc.).
3.3
Nel caso
in esame, l’Ufficio di tassazione ha già dato prova di estrema generosità,
ammettendo in deduzione le
spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro della contribuente per ben 120 giorni all’anno.
Non va
infatti dimenticato che gli stessi ricorrenti, sul modulo 4 allegato alla
dichiarazione fiscale (“spese
professionali della moglie
attiva professionalmente)
quantificano nel 25% il suo grado d’occupazione, ciò che dovrebbe corrispondere a poco più di cinquanta giorni lavorativi. Anche ammettendo che la
contribuente svolga la propria attività in mezze giornate, si dovrebbe arrivare solo a 110 giorni di lavoro.
Ci si
potrebbe inoltre chiedere se sia giustificato concedere la deduzione delle spese di trasporto per la moglie
che svolge la propria attività nello stesso luogo in cui lavora il marito.
La questione non merita tuttavia di essere ulteriormente approfondita. Infatti,
un’eventuale riduzione, come
pure un aumento della deduzione
delle spese professionali non
avrebbe alcun riflesso sulla definizione del reddito imponibile dei ricorrenti. Come rilevato in
precedenza, la deduzione dal
reddito dell’attività dei coniugi si opera infatti sul reddito netto inferiore: nella misura in cui si riducessero le
spese professionali,
crescerebbe la deduzione dal
reddito dell’attività dei coniugi e viceversa.
3.4
Per la
stessa ragione, può anche
essere lasciata aperta la questione se quella esercitata dalla contribuente costituisca effettivamente
un’attività “accessoria occasionale”,
come ha deciso l’Ufficio di
tassazione, basandosi peraltro
sulle indicazioni contenute
nella dichiarazione fiscale
(sulla prima pagina, in particolare, la professione della moglie è definita “casalinga” e l’attività accessoria
collaboratrice nell’azienda del marito), oppure sia una comune attività a tempo
parziale.
Se si
ammettesse quest’ultima ipotesi, infatti, i ricorrenti avrebbero diritto sì
alla deduzione di fr. 1'150.–
per il periodo fiscale 2004 e
fr. 1'200.– per il periodo
fiscale 2005, a titolo di “altre spese professionali”, al posto degli 800 franchi per attività accessoria
dipendente. Ma l’aumento delle spese professionali, nella misura di fr. 350.– un anno e fr. 400.– l’altro, sarebbe
compensato dalla diminuzione
corrispondente della deduzione
dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi.
4.
Il ricorso è conseguentemente
respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti,
soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 680.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro
30 giorni (art. 73 LAID; art.
82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
- Arcigno;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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