80.2008.96
Deduzioni: sostanza immobiliare, considerazione del giardino nel calcolo del valore locativo, delimitazione spese di manutenzione in senso stretto
22 ottobre 2008Italiano15 min
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Numero d'incarto:
80.2008.96
Data decisione, Autorità:
22.10.2008, CDT
Titolo:
Deduzioni: sostanza immobiliare, considerazione del giardino nel calcolo del valore locativo, delimitazione spese di manutenzione in senso stretto
DEDUZIONE SUI PROVENTI DELLA SOSTANZA
art. 32 cpv. 2 LIFD
art. 31 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2008.96
Lugano
22 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
RI
2
entrambi rappresentati da RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 29 agosto 2008 contro la decisione del 30 luglio
2008 in materia di IC 2007.
Fatti
A. I
coniugi RI 2, domiciliati a __________ (__________), sono limitatamente imponibili
nel Canton Ticino, in quanto comproprietari dell’unità di PPP n. __________,
corrispondente a una quota di 213‰ del fondo base n. __________
RFD di __________.
Nella
dichiarazione fiscale 2007, i
contribuenti dichiaravano un reddito della sostanza immobiliare di fr.
10'800.–, corrispondente al valore locativo dell’appartamento. Facevano poi
valere deduzioni per spese di
manutenzione nella misura di
fr. 13'698.–, in base a una distinta accompagnata da numerose ricevute.
B. Notificando
loro la tassazione IC 2007, con
decisione del 18 giugno 2008,
l’RS 1 di __________ commisurava il reddito della sostanza immobiliare in fr.
10'800.–, secondo la dichiarazione, mentre ammetteva in deduzione spese di manutenzione nella misura di soli fr. 4'365.–.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 10 luglio 2008, nel quale contestavano la limitazione della deduzione
delle spese di manutenzione. Sostenevano
che tutti i lavori eseguiti nel 2007 erano “riconducibili al normale e ordinario deperimento dovuto all’utilizzo e al
tempo trascorso”.
L’autorità
di tassazione respingeva il
reclamo, con decisione del 30
luglio 2008, con la seguente
motivazione:
Come già
precisato nella decisione su reclamo 2006 le spese per il giardino
e per il rifacimento di un muro non sono deducibili fiscalmente.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 2 chiedono che le spese di manutenzione dell’immobile siano elevate a fr.
12'832.35. In primo luogo, contestano la mancata deduzione delle spese per il rifacimento di un muro di contenimento (fr.
1'704.–), trattandosi di un intervento di manutenzione. In secondo luogo, ripropongono la richiesta di deduzione delle spese per la manutenzione del giardino (fr. 6'729.85), con riferimento
alla parte del giardino condominiale su cui hanno un diritto esclusivo. Infine,
postulano la deduzione
dell’importo di fr. 32.80 pagato per l’acquisto di materiale di ferramenta
utilizzato per la manutenzione
del proprio appartamento.
Diritto
1. 1.1.
Secondo
l'art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l'art. 31 cpv. 2 LT, di identico tenore,
il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione da parte di terzi. Sono considerate
spese di manutenzione quelle
che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne
conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a
ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli,
Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re
R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio
1983 in re A.D.R.).
1.2.
Per
facilitare il lavoro sia dell'amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma effettiva delle
spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può
avvalersi di una deduzione
complessiva, stabilita dal Consiglio federale per l'IFD e dal Consiglio di Stato per l'IC (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv.
1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 Ordinanza
concernente la deduzione dei costi
di immobili del patrimonio
privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).
La deduzione complessiva ammonta:
Ø al 15% per
l'IC ed al 10% per l'IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo, se, all'inizio del periodo
fiscale, l'immobile risale al massimo a 10 anni prima;
Ø al 25% per
l'IC ed al 20% per l'IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo se, all'inizio del periodo
fiscale, l'immobile ha più di 10 anni
(cfr.
art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2
Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).
1.3.
La
suddetta agevolazione entra di
regola in considerazione solo
per gli immobili appartenenti alla sostanza privata, ma non per immobili
utilizzati da terzi principalmente a fini commerciali (v. art. 2 cpv. 3
Regolamento cit.; art. 4 Ordinanza cit.).
In
materia di IFD il contribuente può scegliere tra la deduzione dei costi effettivi e la deduzione complessiva per ogni periodo fiscale e per ognuno dei propri
immobili (art. 3 Ordinanza cit. del 24 agosto 1992), mentre che per l'IC il
contribuente che sceglie, o aveva già scelto prima del periodo fiscale 1995/96, il sistema della deduzione delle spese effettive, deve attenersi
a questo sistema per un periodo
di almeno dieci anni (art. 2 cpv. 2 Regolamento cit.): la deduzione complessiva calcolata dal Consiglio di Stato costituisce, in quanto tale,
una deduzione media che raggiunge
il proprio equilibrio durante un lasso di tempo prolungato; è
per questa ragione che si vuole
impedire al proprietario di passare
da un sistema di deduzione
all'altro, a seconda della convenienza (cfr. Känzig,
op. cit., n. 173, p. 662 s.).
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie, con la decisione
impugnata l'autorità di tassazione ha ammesso in deduzione, a titolo di spese di manutenzione un importo di fr. 4’356.70, per gli interventi seguenti:
- acquisto
ricevitore DVB-T (__________) fr. 129.––
- presa
SCART (__________) fr. 4.90
- liste
di legno (__________) fr. 7.50
- trapano
(__________) fr. 46.50
- assicurazione stabile (__________) fr. 691.10
- materiale
per sanitari (__________) fr. 72.45
- materiale
da ferramenta (__________) fr. 12.30
- soffietto
(__________) fr. 15.70
- spese
condominiali fr. 2'875.50
- punte
per martello (__________) fr. 79.50
- cavo
di comando (__________) fr. 69.90
- viti
per legno (__________) fr. 3.60
- materiale
elettrico (__________) fr. 16.40
- materiale elettrico (__________) fr. 42.35
- scala
in alluminio (__________) fr. 299.––
totale fr. 4’365.70
Le altre
spese fatte valere dai ricorrenti sono state escluse, in parte perché relative al
giardino ed in parte perché considerate costi non deducibili (p. es. tassa di
soggiorno e energia elettrica).
2.2
In
effetti le spese di gestione di
un immobile (in particolare, quelle per la pulizia, l'illuminazione ed il riscaldamento delle parti comuni
di uno stabile e quelle per l'acqua potabile e la raccolta dei rifiuti)
costituiscono spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia e
possono essere dedotte dal reddito, eccezionalmente, alla condizione che gravino un contribuente che a sua volta le trasferisce su una
o più persone per cui costituiscono costi di mantenimento effettivi, come si
verifica nel caso del proprietario che cede in locazione
un immobile e riceve quale corrispettivo la pigione oltre all'indennizzo per i costi accessori, ma non quando è il
proprietario ad abitare la
propria casa, nel quale caso i costi che verrebbero traslati sugli inquilini
non sono di solito compresi nel calcolo del valore locativo ed il contribuente
che abita la propria casa non ha pertanto il diritto alla deduzione degli stessi (cfr. p. es. la sentenza CDT
n. 80.2002.200 del 20 gennaio
2003.
in re K. e giurisprudenza e dottrina citate).
2.3
Anche la
Circolare della Divisione
cantonale delle contribuzioni
del gennaio 2006 distingue,
nell'ambito della deduzione
delle spese effettive tra immobili della sostanza privata concessa in locazione (e quindi imposti sul reddito
effettivo) e immobili abitati dal proprietario (e quindi imposti in base al valore locativo): in caso di imposizione del valore locativo, vale a dire di
immobili utilizzati dal proprietario stesso, viene ammessa, di regola unicamente la deduzione delle spese che, in caso di locazione, rimangono a carico del proprietario e non possono venire accollate all'inquilino,
vale a dire delle spese di manutenzione e di assicurazione,
ma non di quelle di gestione e
di amministrazione (cfr.
Circolare n. 7/2005, cifra 5.4).
2.4
In linea
di principio non sono quindi
deducibili le spese di gestione
(acqua, ascensore, climatizzazione, disinfezione e
disinfestazione, fognatura,
spazzatura e depurazione,
illuminazione e pulizia scale e
vani comuni, manutenzione del
giardino, riscaldamento e acqua calda, servizio di portineria e di custodia, sgombero neve) e le spese di
amministrazione (cfr. Circolare
cit., cifra 2.2.3; inoltre art. 1 dell' Ordinanza del Consiglio federale del 24 agosto 1992).
2.5
La decisione impugnata solleva diversi
interrogativi.
In primo
luogo, sono state incomprensibilmente ammesse in deduzione tutte le spese condominiali fatte valere (fr. 2'875.50), senza
che i contribuenti abbiano prodotto il dettaglio dei costi in questione, in cui rientrano certamente costi di gestione e di amministrazione, non deducibili; solo i premi per
l’assicurazione dello stabile e
le spese di manutenzione in
senso stretto possono essere considerati (cfr. p. es. sentenza CDT n.
80.2005.96
del 17 agosto 2005).
Altre
spese riconosciute rappresentano poi palesemente costi per il mantenimento del
contribuente e della sua famiglia, come tali non deducibili (art. 33 lett. a
LT). È il caso in particolar modo dell’importo pagato per acquistare il
ricevitore per la televisione
digitale e la relativa presa SCART.
Dovrebbe
poi essere verificato l’importo delle spese d’assicurazione (fr. 691.10), che si riferisce all’assicurazione dell’edificio (“Gebäude-Versicherung”); trattandosi di un condominio, di solito l’assicurazione dello stabile rientra fra le spese
condominiali.
Nulla si
sa poi dell’uso fatto di tutto il materiale elettrico, da ferramenta e per
sanitari, acquistato dai ricorrenti e ammesso in deduzione senza alcuna verifica. La deduzione dei relativi costi dipende evidentemente dal fatto che gli
oggetti acquistati siano serviti per opere di manutenzione in senso tecnico. Ma gli atti a disposizione non permettono di ottenere alcuna indicazione a tale riguardo. È comunque difficilmente comprensibile che possa
essere considerato costo di manutenzione, per esempio, il
prezzo pagato per l’acquisto di una scala in alluminio.
2.6
Già per
questo motivo, la decisione
impugnata deve essere annullata e gli atti devono essere rinviati all’Ufficio di tassazione, perché verifichi nuovamente il carattere delle spese fatte
valere dai ricorrenti e adotti una nuova decisione motivata.
3.
3.1.
Venendo
alle spese non riconosciute dall’autorità di tassazione e chieste in deduzione con il ricorso, è innegabile che la decisione impugnata sia alquanto laconica in relazione ai motivi per cui non le ha ammesse. La motivazione si limita a rinviare alla decisione su reclamo realtiva alla tassazione per il periodo precedente.
Se si
cercano spiegazioni nella decisione su reclamo del 12 settembre 2007, per
il periodo fiscale 2006, si
trova la seguente motivazione: “le
spese per il giardino, elemento non considerato nel calcolo del valore locativo,
non sono deducibili a norma di legge e giurisprudenza”.
3.2
Va
infatti precisato che le spese per il giardino non sono in linea di principio deducibili: il valore locativo, che
costituisce la base del reddito imponibile del ricorrente, viene calcolato
sulla base del solo valore di stima della casa, senza considerare cioè quello del terreno circostante; se si
concedessero in deduzione le spese
relative al giardino, si otterrebbe dunque un risultato aberrante (cfr. p. es.
CDT n. 80.2000.00055 del 6 giugno 2000 in re T.G.; CDT n. 160 del 28 luglio 1993 in re K. G.; CDT n. 132 del 21
giugno 1993 in re Le.; CDT n. 41-42 del 6 marzo 1987 in re Mo., RTT 1972, p. 59
s.);
Le spese
di manutenzione per il giardino
o per piscine, campi da gioco o
da tennis ecc. non sono dunque deducibili quando il valore del giardino o della
piscina non si riflette sul valore locativo (Richner/Frei/Kaufmann,
Kommentar zum DBG, Zurigo, 2003, n. 34 ad art. 32 LIFD, pp. 435-436; nello
stesso senso Locher, Kommentar
zum DBG, 1a parte, Basilea/Therwil, 2001, n. 28 ad art. 32 LIFD, p.
789).
Anche la
giurisprudenza di altri Cantoni va nella stessa direzione: secondo il Tribunale amministrativo di Basilea-Campagna, per
esempio, i costi di manutenzione dell'immobile devono sempre essere
correlati con un reddito imponibile, anche se la lettera della legge non lo
esprime, con la conseguenza che i costi di manutenzione del giardino sono deducibili solo se esso è stato considerato nel
calcolo del valore locativo (StE 1999 B 25.6 n. 33).
Lo stesso
Tribunale federale ha avuto modo di negare che sia arbitrario dedurre quali costi di manutenzione le spese di manutenzione del giardino solo se il giardino
stesso è stato effettivamente considerato nel calcolo del valore locativo
(Tribunale federale, 6 dicembre 1999, in StE 2001 B 25.6 n. 44).
3.3
Di
conseguenza, il rifiuto di dedurre le spese di manutenzione del giardino è pienamente giustificato, quando il valore locativo
è calcolato escludendo il giardino.
Nella
fattispecie, tuttavia, non è chiaro come sia stato calcolato il valore locativo
dell’abitazione dei ricorrenti.
Riprendendo quanto dichiarato dai contribuenti stessi, l’autorità di tassazione lo ha stabilito in fr. 10'800.–.
Prendendo in esame la tassazione
del periodo fiscale precedente,
sembrerebbe che tale importo sia stato proposto dai contribuenti, nel reclamo
con cui contestavano il reddito commisurato dall’Ufficio in fr. 12'000.–. Nel loro gravame, i reclamanti avevano suggerito
la somma di fr. 10'800.–, facendo riferimento alla pigione pagata per un appartamento uguale al loro, situato nel condominio vicino.
La
motivazione della decisione su reclamo, per la tassazione del periodo fiscale 2006, si limita ad affermare tautologicamente che “il
valore locativo viene ridotto a fr. 10'800 in relazione ai criteri relativi al suo calcolo”. Quali siano i criteri in
questione non si dice.
In simili
circostanze, è ben difficile stabilire se il giardino sia stato considerato nel
calcolo del valore locativo o meno. La giurisprudenza su cui si è fondata
l’autorità di tassazione si
riferisce infatti ai casi in cui il reddito dell’abitazione è stabilito applicando un coefficiente al valore di stima
ufficiale dell’edificio. Cosa
che manifestamente non accade nel caso in esame.
3.4
Per
potersi pronunciare in merito alla deducibilità delle spese relative al
giardino occorre dunque risolvere prima la questione delle modalità di calcolo del valore locativo.
Il che
non significa ancora, peraltro, che, se si dovesse concludere che il calcolo di
quest’ultimo abbia tenuto conto anche del giardino, tutte le spese sostenute a
tale riguardo potrebbero essere dedotte dal reddito dei contribuenti. In tal
caso, si dovranno esaminare nel dettaglio le singole spese sostenute dai ricorrenti, per verificare se si
tratti di costi assimilabili a quelli di gestione – come tali non deducibili – oppure se rientrino nella nozione di spese di manutenzione in senso tecnico.
La prassi
in vigore in altri cantoni (cfr. Merlino,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea, 2008, n. 68 ad art. 32 LIFD, p. 495 s.; inoltre StE 2004 B 25.6 n. 50)
prevede, a tale proposito, che si intraprenda la seguente distinzione:
- le
spese per la cura e la sostituzione di piante la cui durata di vita supera un anno e per la riparazione di sentieri, recinzioni e muri costituiscono spese di manutenzione in senso stretto, che il proprietario dovrebbe assumersi nel caso in cui cedesse
la casa in locazione a terzi e
che sono pertanto ammesse in deduzione secondo l’art. 31 cpv. 2 LT;
- le
spese per la prima posa di piante o alberi o la prima costruzione di muri o recinzioni costituiscono invece costi d’investi-mento
immobiliare, la cui deduzione è
esclusa dall’art. 33 lett. d LT;
- infine,
le spese annuali ricorrenti per i lavori di pulizia, di potatura e manutenzione del prato, come pure per la posa di
piante di durata inferiore
all’anno (come i fiori),
costituiscono costi per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia,
la cui deduzione è esclusa
dall’art. 33 lett. a LT.
3.5
Nel caso
in discussione, pertanto, se
dovesse essere stabilito che il valore locativo tiene conto anche del giardino,
si tratterà di intraprendere una puntuale verifica dei singoli costi fatti
valere dai ricorrenti.
La voce
di spesa più importante, che si riferisce all’intervento di un’impresa specializzata
(pagamento di fr. 3'801.70 a __________) non permette di pronunciarsi, mancando
la relativa fattura.
Quanto al
risanamento del muro di contenimento, dalla descrizione dell’intervento sembra effettivamente trattarsi di un lavoro di
manutenzione in senso tecnico.
Se il muro stesso sorge sul terreno circostante la casa dei ricorrenti, nulla
dovrebbe allora opporsi alla deduzione dei relativi costi.
3.6
Anche in
relazione alle spese relative
al giardino ed al risamento del muro, la decisione impugnata deve conseguentemente essere annullata.
4.
Visto
l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Ai ricorrenti è riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 30
luglio 2008 è annullata e gli
atti sono rinviati all’RS 1 di __________ per una nuova decisione motivata, dopo gli accertamenti
indicati.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Ai
ricorrenti è riconosciuta un’indennità di fr. 500.– per ripetibili.
3. Contro il
presente giudizio è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro
30 giorni (art. 73 LAID; art.
82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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