80.2008.98
Procedura: ricorso, legittimazione, comune
31 ottobre 2008Italiano4 min
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RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2008.98
Data decisione, Autorità:
31.10.2008, CDT
Titolo:
Procedura: ricorso, legittimazione, comune
RICORSO
art. 227 cpv. 1 LT
art. 286 LT
art. 287 LT
Incarto n.
80.2008.98
Lugano
31 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Andrea
Pedroli
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 4 settembre 2008 contro la decisione del 10 settembre 2008 in materia di imposta
comunale 2006.
Fatti
A. Con
decisione del 19 marzo 2008,
l’Ufficio di tassazione di Bellinzona ha notificato ai coniugi
__________ la tassazione IC/IFD
2006, nella quale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 113'000.– per
l’IC ed in fr. 108'900.– per l’IFD.
In
seguito ad un reclamo, con il quale i contribuenti hanno contestato l’aumento
del valore locativo del loro rustico di __________, l’autorità di tassazione ha ridotto tale valore, con decisione del 10 settembre 2008 da fr. 4'806.– a
fr. 3'600.–.
B. Con
ricorso del 4 settembre 2008, il RI 1 dichiara di non essere d’accordo con la
riduzione del reddito dell’immobile
dei contribuenti e chiede che il valore locativo sia riportato all’importo di
fr. 4'806.–.
C. Prendendo
posizione sul ricorso, con
scritti rispettivamente del 10 e del 12 settembre 2008, tanto l’Ufficio di tassazione quanto i contribuenti chiedono che sia dicharato irricevibile per
carenza di legittimazione
attiva del Comune.
Diritto
1. 1.1.
Conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza;
1.2
Per
l’art. 227 cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso
scritto la decisione su reclamo
dell’autorità di tassazione,
entro trenta giorni dalla
notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.
Un’analoga
disposizione è contenuta nella
legge federale sull’imposta diretta, che consente al contribuente di impugnare
con ricorso scritto la decisione
su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni
dalla notificazione, davanti a
una commissione di ricorso
indipendente dall’autorità fiscale (art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD).
Considerandi
2.
Come
ha già avuto occasione di
rilevare questa Camera, in una sentenza fondata ancora sulla legge tributaria
del 1976, contrariamente al Cantone, titolare della sovranità fiscale
originaria, il Comune possiede soltanto un potere d'imposizione derivato, conferitogli dalla legge o
dalla costituzione (cfr. Bottoli, Lineamenti di diritto tributario, 1977, p. 187). La legge non conferisce
al Comune poteri di tassazione originari,
segnatamente competenze fiscali proprie in materia di accertamento del reddito
(utile) e della sostanza (capitale) imponibili dei contribuenti (cfr.
Bottoli, op. cit., p. 188).
L'imposta comunale - così ha voluto il Legislatore - è commisurata agli stessi
fattori imponibili determinati per il prelievo dell'imposta cantonale (cfr.
Messaggio del Consiglio di Stato n. 2000 dell' 11 settembre
1974, p. 34). Al Comune non è quindi nemmeno data facoltà di presentare reclamo
o ricorso contro le tassazioni
notificate dagli Uffici di tassazione ai singoli contribuenti (sentenza CDT 200 del 3 settembre 1990 in
re Comune di V.).
3.
È
vero che il Comune è legittimato a reclamare ed a ricorrere contro il riparto
intercomunale (cfr. art. 286 e art. 287 LT). Anche in questo caso il rimedio giuridico è limitato alla contestazione della quota percentuale di riparto e non
consente di rimettere in discussione la tassazione in
quanto tale. Nell'ambito dell'organizzazione tributaria cantonale al Comune spettano, in materia di tassazione, unicamente compiti consultivi, che
vengono espletati mediante la Delegazione tributaria (cfr. ancora CDT 200 del 3 settembre 1990 in re Comune
di V.).
4.
Visto
quanto precede, questa Camera non può far altro che
dichiarare irricevibile il ricorso del Comune.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro
30 giorni (art. 146 LIFD; art.
73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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