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Decisione

80.2008.98

Procedura: ricorso, legittimazione, comune

31 ottobre 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

decisione del 19 marzo 2008,

l’Ufficio di tassazione di Bellinzona ha notificato ai coniugi

__________ la tassazione IC/IFD

2006, nella quale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 113'000.– per

l’IC ed in fr. 108'900.– per l’IFD.

In

seguito ad un reclamo, con il quale i contribuenti hanno contestato l’aumento

del valore locativo del loro rustico di __________, l’autorità di tassazione ha ridotto tale valore, con decisione del 10 settembre 2008 da fr. 4'806.– a

fr. 3'600.–.

B. Con

ricorso del 4 settembre 2008, il RI 1 dichiara di non essere d’accordo con la

riduzione del reddito dell’immobile

dei contribuenti e chiede che il valore locativo sia riportato all’importo di

fr. 4'806.–.

C. Prendendo

posizione sul ricorso, con

scritti rispettivamente del 10 e del 12 settembre 2008, tanto l’Ufficio di tassazione quanto i contribuenti chiedono che sia dicharato irricevibile per

carenza di legittimazione

attiva del Comune.

Diritto

1. 1.1.

Conformemente

all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24

novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide

nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni

di principio e non è di rilevante importanza;

1.2

Per

l’art. 227 cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso

scritto la decisione su reclamo

dell’autorità di tassazione,

entro trenta giorni dalla

notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.

Un’analoga

disposizione è contenuta nella

legge federale sull’imposta diretta, che consente al contribuente di impugnare

con ricorso scritto la decisione

su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni

dalla notificazione, davanti a

una commissione di ricorso

indipendente dall’autorità fiscale (art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD).

Considerandi

2.

Come

ha già avuto occasione di

rilevare questa Camera, in una sentenza fondata ancora sulla legge tributaria

del 1976, contrariamente al Cantone, titolare della sovranità fiscale

originaria, il Comune possiede soltanto un potere d'imposizione derivato, conferitogli dalla legge o

dalla costituzione (cfr. Bottoli, Lineamenti di diritto tributario, 1977, p. 187). La legge non conferisce

al Comune poteri di tassazione originari,

segnatamente competenze fiscali proprie in materia di accertamento del reddito

(utile) e della sostanza (capitale) imponibili dei contribuenti (cfr.

Bottoli, op. cit., p. 188).

L'imposta comunale - così ha voluto il Legislatore - è commisurata agli stessi

fattori imponibili determinati per il prelievo dell'imposta cantonale (cfr.

Messaggio del Consiglio di Stato n. 2000 dell' 11 settembre

1974, p. 34). Al Comune non è quindi nemmeno data facoltà di presentare reclamo

o ricorso contro le tassazioni

notificate dagli Uffici di tassazione ai singoli contribuenti (sentenza CDT 200 del 3 settembre 1990 in

re Comune di V.).

3.

È

vero che il Comune è legittimato a reclamare ed a ricorrere contro il riparto

intercomunale (cfr. art. 286 e art. 287 LT). Anche in questo caso il rimedio giuridico è limitato alla contestazione della quota percentuale di riparto e non

consente di rimettere in discussione la tassazione in

quanto tale. Nell'ambito dell'organizzazione tributaria cantonale al Comune spettano, in materia di tassazione, unicamente compiti consultivi, che

vengono espletati mediante la Delegazione tributaria (cfr. ancora CDT 200 del 3 settembre 1990 in re Comune

di V.).

4.

Visto

quanto precede, questa Camera non può far altro che

dichiarare irricevibile il ricorso del Comune.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 180.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro

30 giorni (art. 146 LIFD; art.

73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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