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Decisione

80.2009.1

Deduzione attività lucrativa dei coniugi: presupposti, non coniuge pensionato, onere della prova

3 febbraio 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, pensionato, ha

percepito nel 2007 una rendita di fr. 62'004.–, erogatagli dalla cassa pensione

della __________. La moglie __________ ha dichiarato un reddito netto

dell’attività lucrativa dipendente di fr. 12'792.–, corrispondente a provvigioni

versatele dalla __________.

Nella dichiarazione

fiscale 2007, i contribuenti chiedevano la deduzione dal reddito di spese

professionali della moglie per fr. 2'680.–, oltre alla deduzione

dell’importo di fr. 7'400.– dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi.

B. Notificando loro la

dichiarazione fiscale 2007, con decisione del 12 novembre 2008, l’Ufficio di

tassazione commisurava il reddito imponibile in fr. 58'400.– per l’IC ed in fr.

68'200.– per l’IFD. Per quanto concerne le deduzioni, ammetteva quella per spese

professionali mentre negava quella dal reddito dell’attività lucrativa dei

coniugi, argomentando che era concessa solo se entrambi i coniugi hanno un

reddito dell’attività lucrativa.

C. I contribuenti

impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 19 novembre 2008, nel quale

ribadivano la richiesta che fosse loro concessa la deduzione dal reddito

dell’attività lucrativa dei coniugi, allegando una lettera della __________, nella

quale si attestava che il marito, ex dipendente della stessa impresa, collaborava

“in modo attivo e determinante all’attività di intermediazione svolta dalla

moglie __________”.

L’Ufficio di tassazione

respingeva il reclamo, con decisione del 10 dicembre 2008, spiegando che “per

la deduzione prospettata dal reclamante, in caso di attività lucrativa

(principale o accessoria del coniuge) occorre che la collaborazione sia

prevista contrattualmente”, cosa che non si verificava nella fattispecie, essendo

il marito al beneficio della pensione.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ contestano nuovamente il

mancato riconoscimento della deduzione dell’importo di fr. 7'400.– dal reddito

dell’attività lucrativa dei coniugi.

A loro avviso la

“collaborazione determinante alla professione” della moglie da parte del marito

sarebbe comprovata dalla dichiarazione del datore di lavoro. Ritengono inoltre

che il requisito dell’esistenza di un contratto non si debba interpretare nel

senso che sia richiesto un contratto fra il marito e il datore di lavoro della

moglie, essendo sufficiente invece un accordo fra quest’ultima e l’assicurazione.

Diritto

1. 1.1.

I ricorrenti rivendicano

dunque la deduzione dal reddito dell’attività dei coniugi, argomentando che

l’attività di intermediazione, per la quale la moglie è retribuita mediante

provvigioni, sarebbe svolta con la “collaborazione determinante” del marito.

1.2.

Secondo gli art. 212 cpv.

Considerandi

2.

LIFD (nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2007, applicabile al

presente caso) e 32 cpv. 2 LT, se i coniugi vivono in comunione domestica, è

concessa una deduzione di fr. 7'600.– per l’IFD e di fr. 7'200.– per l’IC dal

reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione,

dal commercio o dall’impresa dell’altro; una deduzione analoga è concessa

quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio

o all’impresa dell’altro.

1.3

Secondo le indicazioni

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), nella sua circolare n.

13.

del 28 luglio 1994, entrambi i coniugi devono esercitare

un'attività lucrativa (circolare cit., p. 1). Il semplice fatto che percepire

una pensione non costituisce attività

lucrativa (cfr. Locher, Kommentar

zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 92 ad art. 33 LIFD, p.

844.

e giurisprudenza citata) basterebbe dunque a giustificare la decisione dell’autorità di tassazione.

2.

2.1.

I contribuenti, fondandosi

sul testo delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta,

osservano tuttavia che l’esercizio di un’attività lucrativa da parte di

entrambi i coniugi non sembra necessario, bastando in alternativa la

“collaborazione determinante alla professione, al commercio o all’impresa del

coniuge… a condizione che questa collaborazione sia prevista contrattualmente”.

2.2

A tale riguardo, sempre

secondo la circolare dell’AFC, la collaborazione nella professione o

nell’azienda del coniuge deve essere considerata determinante se è prestata

regolarmente e in misura essenziale e se per questa collaborazione un terzo

riceverebbe un salario pari almeno all’importo della deduzione legale (Circolare

cit., par. 2.). In caso di attività lucrativa dipendente (principale o

accessoria) del coniuge, occorre inoltre che la collaborazione sia prevista

contrattualmente (Circolare cit.,

par. 2. lett. c).

2.3

Come ha recentemente

ricordato questa Camera (sentenza CDT n. 80.2007.87 del 10 aprile 2008), la

deduzione in questione è stata introdotta per compensare, almeno in parte, il

maggiore costo di mantenimento della famiglia causato dalla circostanza che

entrambi i coniugi esercitano un’attività lucrativa (Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n.

148.

ad art. 33 LIFD e n. 7 ad art. 212 LIFD; Locher,

op. cit., n. 89 ad art. 33 LIFD) e, di riflesso, la diminuzione del valore del

lavoro casalingo (cfr., al proposito, DTF 132 II 128 = RDAF 2007 II 22).

Va però ricordato che,

secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere della

prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso

l’erario (decisione TF 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in RtiD I-2007 n.13t,

consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; decisione TF 2A.209/2005 del 3

novembre 2005, in RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; blumenstein/locher, System des

schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con

rinvii). Con particolare riguardo alla deduzione per collaborazione

nella professione o nell’azienda del coniuge, la giurisprudenza del Canton San

Gallo ha avuto modo di precisare che i contribuenti devono in questo caso

dimostrare accuratamente, non fosse altro che per la sua entità, che la

collaborazione è prestata regolarmente e in misura essenziale e che per la

stessa attività una terza persona riceverebbe uno stipendio pari almeno

all’importo della deduzione (decisione della Commissione di ricorso in materia

amministrativa del Canton San Gallo del 22 marzo 2001, in: StE 2002 B 27.7 n.

16).

2.4

A questo proposito, i

ricorrenti non possono certo pretendere di avere adempiuto l’onere di provare

la collaborazione regolare ed essenziale del marito all’attività della moglie,

limitandosi a produrre una dichiarazione dell’agenzia generale di __________

della __________.

Come si è detto, nel

caso della collaborazione ad un’attività di carattere dipendente, si richiede

in particolar modo che essa sia prevista contrattualmente. Un simile contratto

non è stato prodotto dai ricorrenti, i quali si sono limitati a fare

riferimento, da un lato, al contratto d’intermediazione stipulato

dall’assicurazione con la moglie e, dall’altro, allo scritto già citato

dell’agenzia generale.

Ma, anche

volendo fare astrazione da tale

aspetto, i contribuenti non hanno intrapreso alcuno sforzo per dimostrare che

il marito abbia prestato una collaborazione “essenziale”, tale da meritare un compenso pari almeno all’importo

della deduzione richiesta (cfr. a

tale riguardo anche la sentenza del Tribunale federale del 30 settembre 1992,

in RF 53/1993 p. 552).

2.5

Si aggiunga che l’autorità

fiscale ha già mostrato un’estrema generosità, concedendo ai contribuenti una

deduzione di ben fr. 2'680.– per “altre spese professionali”, quando la

regola è che per attività esercitate con un grado d’occupazione inferiore al

50% la deduzione forfetaria di fr. 2'400.– viene dimezzata, potendo al contrario

essere aumentata solo se il contribuente giustifica la totalità delle spese e

la loro necessità professionale (cfr. art. 8 decreto esecutivo concernente

l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2007, del 12

dicembre 2006). Dagli atti non risulta che i ricorrenti abbiano in alcun modo documentato

spese professionali effettive.

3.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico dei

ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico dei ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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