80.2009.1
Deduzione attività lucrativa dei coniugi: presupposti, non coniuge pensionato, onere della prova
3 febbraio 2009Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2009.1
Data decisione, Autorità:
03.02.2009, CDT
Titolo:
Deduzione attività lucrativa dei coniugi: presupposti, non coniuge pensionato, onere della prova
DEDUZIONE GENERALE
art. 212 cpv. 2 LIFD
art. 32 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2009.1
Lugano
3 febbraio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo
Gianinazzi
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 31 dicembre 2008 contro la decisione del 10 dicembre 2008 in materia di IC e IFD 2007.
Fatti
A. RI 1, pensionato, ha
percepito nel 2007 una rendita di fr. 62'004.–, erogatagli dalla cassa pensione
della __________. La moglie __________ ha dichiarato un reddito netto
dell’attività lucrativa dipendente di fr. 12'792.–, corrispondente a provvigioni
versatele dalla __________.
Nella dichiarazione
fiscale 2007, i contribuenti chiedevano la deduzione dal reddito di spese
professionali della moglie per fr. 2'680.–, oltre alla deduzione
dell’importo di fr. 7'400.– dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi.
B. Notificando loro la
dichiarazione fiscale 2007, con decisione del 12 novembre 2008, l’Ufficio di
tassazione commisurava il reddito imponibile in fr. 58'400.– per l’IC ed in fr.
68'200.– per l’IFD. Per quanto concerne le deduzioni, ammetteva quella per spese
professionali mentre negava quella dal reddito dell’attività lucrativa dei
coniugi, argomentando che era concessa solo se entrambi i coniugi hanno un
reddito dell’attività lucrativa.
C. I contribuenti
impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 19 novembre 2008, nel quale
ribadivano la richiesta che fosse loro concessa la deduzione dal reddito
dell’attività lucrativa dei coniugi, allegando una lettera della __________, nella
quale si attestava che il marito, ex dipendente della stessa impresa, collaborava
“in modo attivo e determinante all’attività di intermediazione svolta dalla
moglie __________”.
L’Ufficio di tassazione
respingeva il reclamo, con decisione del 10 dicembre 2008, spiegando che “per
la deduzione prospettata dal reclamante, in caso di attività lucrativa
(principale o accessoria del coniuge) occorre che la collaborazione sia
prevista contrattualmente”, cosa che non si verificava nella fattispecie, essendo
il marito al beneficio della pensione.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ contestano nuovamente il
mancato riconoscimento della deduzione dell’importo di fr. 7'400.– dal reddito
dell’attività lucrativa dei coniugi.
A loro avviso la
“collaborazione determinante alla professione” della moglie da parte del marito
sarebbe comprovata dalla dichiarazione del datore di lavoro. Ritengono inoltre
che il requisito dell’esistenza di un contratto non si debba interpretare nel
senso che sia richiesto un contratto fra il marito e il datore di lavoro della
moglie, essendo sufficiente invece un accordo fra quest’ultima e l’assicurazione.
Diritto
1. 1.1.
I ricorrenti rivendicano
dunque la deduzione dal reddito dell’attività dei coniugi, argomentando che
l’attività di intermediazione, per la quale la moglie è retribuita mediante
provvigioni, sarebbe svolta con la “collaborazione determinante” del marito.
1.2.
Secondo gli art. 212 cpv.
Considerandi
2.
LIFD (nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2007, applicabile al
presente caso) e 32 cpv. 2 LT, se i coniugi vivono in comunione domestica, è
concessa una deduzione di fr. 7'600.– per l’IFD e di fr. 7'200.– per l’IC dal
reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione,
dal commercio o dall’impresa dell’altro; una deduzione analoga è concessa
quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio
o all’impresa dell’altro.
1.3
Secondo le indicazioni
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), nella sua circolare n.
13.
del 28 luglio 1994, entrambi i coniugi devono esercitare
un'attività lucrativa (circolare cit., p. 1). Il semplice fatto che percepire
una pensione non costituisce attività
lucrativa (cfr. Locher, Kommentar
zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 92 ad art. 33 LIFD, p.
844.
e giurisprudenza citata) basterebbe dunque a giustificare la decisione dell’autorità di tassazione.
2.
2.1.
I contribuenti, fondandosi
sul testo delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta,
osservano tuttavia che l’esercizio di un’attività lucrativa da parte di
entrambi i coniugi non sembra necessario, bastando in alternativa la
“collaborazione determinante alla professione, al commercio o all’impresa del
coniuge… a condizione che questa collaborazione sia prevista contrattualmente”.
2.2
A tale riguardo, sempre
secondo la circolare dell’AFC, la collaborazione nella professione o
nell’azienda del coniuge deve essere considerata determinante se è prestata
regolarmente e in misura essenziale e se per questa collaborazione un terzo
riceverebbe un salario pari almeno all’importo della deduzione legale (Circolare
cit., par. 2.). In caso di attività lucrativa dipendente (principale o
accessoria) del coniuge, occorre inoltre che la collaborazione sia prevista
contrattualmente (Circolare cit.,
par. 2. lett. c).
2.3
Come ha recentemente
ricordato questa Camera (sentenza CDT n. 80.2007.87 del 10 aprile 2008), la
deduzione in questione è stata introdotta per compensare, almeno in parte, il
maggiore costo di mantenimento della famiglia causato dalla circostanza che
entrambi i coniugi esercitano un’attività lucrativa (Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n.
148.
ad art. 33 LIFD e n. 7 ad art. 212 LIFD; Locher,
op. cit., n. 89 ad art. 33 LIFD) e, di riflesso, la diminuzione del valore del
lavoro casalingo (cfr., al proposito, DTF 132 II 128 = RDAF 2007 II 22).
Va però ricordato che,
secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere della
prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso
l’erario (decisione TF 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in RtiD I-2007 n.13t,
consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; decisione TF 2A.209/2005 del 3
novembre 2005, in RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; blumenstein/locher, System des
schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con
rinvii). Con particolare riguardo alla deduzione per collaborazione
nella professione o nell’azienda del coniuge, la giurisprudenza del Canton San
Gallo ha avuto modo di precisare che i contribuenti devono in questo caso
dimostrare accuratamente, non fosse altro che per la sua entità, che la
collaborazione è prestata regolarmente e in misura essenziale e che per la
stessa attività una terza persona riceverebbe uno stipendio pari almeno
all’importo della deduzione (decisione della Commissione di ricorso in materia
amministrativa del Canton San Gallo del 22 marzo 2001, in: StE 2002 B 27.7 n.
16).
2.4
A questo proposito, i
ricorrenti non possono certo pretendere di avere adempiuto l’onere di provare
la collaborazione regolare ed essenziale del marito all’attività della moglie,
limitandosi a produrre una dichiarazione dell’agenzia generale di __________
della __________.
Come si è detto, nel
caso della collaborazione ad un’attività di carattere dipendente, si richiede
in particolar modo che essa sia prevista contrattualmente. Un simile contratto
non è stato prodotto dai ricorrenti, i quali si sono limitati a fare
riferimento, da un lato, al contratto d’intermediazione stipulato
dall’assicurazione con la moglie e, dall’altro, allo scritto già citato
dell’agenzia generale.
Ma, anche
volendo fare astrazione da tale
aspetto, i contribuenti non hanno intrapreso alcuno sforzo per dimostrare che
il marito abbia prestato una collaborazione “essenziale”, tale da meritare un compenso pari almeno all’importo
della deduzione richiesta (cfr. a
tale riguardo anche la sentenza del Tribunale federale del 30 settembre 1992,
in RF 53/1993 p. 552).
2.5
Si aggiunga che l’autorità
fiscale ha già mostrato un’estrema generosità, concedendo ai contribuenti una
deduzione di ben fr. 2'680.– per “altre spese professionali”, quando la
regola è che per attività esercitate con un grado d’occupazione inferiore al
50% la deduzione forfetaria di fr. 2'400.– viene dimezzata, potendo al contrario
essere aumentata solo se il contribuente giustifica la totalità delle spese e
la loro necessità professionale (cfr. art. 8 decreto esecutivo concernente
l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2007, del 12
dicembre 2006). Dagli atti non risulta che i ricorrenti abbiano in alcun modo documentato
spese professionali effettive.
3.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico dei
ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster