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Decisione

80.2009.10

Violazione degli obblighi procedurali: multa, invio dichiarazione incompleta dopo scadenza termine, attribuzione termine per completarla

3 marzo 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con atto pubblico

iscritto a registro fondiario il 2 maggio 2008, RI 1 vendeva il mapp. n. __________

RFD di __________ ai coniugi __________.

L’Ufficio di tassazione di

Bellinzona inviava al venditore il formulario per la dichiarazione per

l’imposta sugli utili immobiliari il 16 giugno 2008, attribuendogli un termine

di 30 giorni per ritornarlo compilato.

Non avendo il contribuente

adempiuto l’obbligo entro il termine attribuitogli, l’autorità di tassazione lo

richiamava il 14 agosto 2008 e, poi, con decisione del 9 settembre 2008, lo

diffidava ad inoltrare la dichiarazione, avvertendolo che in caso di inosservanza

gli avrebbe inflitto una multa disciplinare e lo avrebbe sottoposto a tassazione

d’ufficio.

Su richiesta telefonica

del contribuente, il 15 ottobre 2008 l’Ufficio di tassazione prorogava il

termine fino al 30 novembre 2008.

B. Il 4 dicembre 2008,

ricevuta la dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari senza allegati,

l’Ufficio di tassazione ritornava il formulario al contribuente unitamente ad

uno scritto, nel quale gli faceva osservare che avrebbe dovuto allegare i

contratti di vendita e di acquisto dell’immobile, la distinta dei costi di

costruzione con relativa documentazione e la documentazione relativa a tutte le

altre deduzioni richieste. La lettera si concludeva con la seguente frase:

“Nell’attesa di quanto detto, il termine per l’inoltro della citata dichiarazione

resta invariato”.

C. Con decisione del 10

dicembre 2008, l’Ufficio di tassazione infliggeva al contribuente una multa di

fr. 100.– per mancato inoltro della dichiarazione per l’imposta sugli utili

immobiliari.

Il contribuente contestava

la suddetta decisione, con fax del 12 dicembre 2008, nel quale argomentava che

“la documentazione è stata consegnata allo sportello dello stabile nei termini

utili” e faceva osservare che il 4 dicembre gli era stato richiesto un

“complemento di documentazione”.

L’autorità fiscale

respingeva il reclamo, con decisione del 18 dicembre 2008, rilevando che, pur

essendo scaduto il 30 novembre 2008 il termine già prorogato, la dichiarazione

con gli allegati non era tuttora stata ritornata.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula l’annullamento della

multa, affermando di avere inoltrato tempestivamente la dichiarazione e di avere

poi ricevuto la lettera, con cui gli si chiedeva l’invio della documentazione

complementare, e la multa disciplinare. Argomenta quindi che la documentazione

richiesta è facilmente reperibile presso gli uffici statali.

Diritto

1. Chiunque,

nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli

incombe giusta la LT oppure una disposizione presa in applicazione di

quest’ultima, in particolare non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati, non adempie all’obbligo di fornire

attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che

gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1000.– al

massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10 000.– al massimo (art. 257

LT).

Perché

l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate

due distinte condizioni;

·

l’una soggettiva, che consiste nella colpa del

contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

·

e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che

l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare

(cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova

legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto

penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove

leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte

Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

Il Tribunale

federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura

da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo

dell’amministrazione ma presenta anche

carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie

l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli

(RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).

Considerandi

2.

2.1.

Nella fattispecie, al

ricorrente è stata inflitta una multa disciplinare di fr. 100.– per non avere

inoltrato la dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari.

2.2

Secondo l’art. 214 cpv. 1

LT, l’alienante è tenuto a presentare una dichiarazione di imposta completa e

veritiera per la tassazione degli utili immobiliari. Essa indica in particolare

il valore dell’alienazione, quello del precedente acquisto e i costi di investimento.

La dichiarazione di

imposta deve essere presentata all’autorità di tassazione entro trenta giorni

dall’iscrizione a registro fondiario, rispettivamente dalla conclusione del

negozio giuridico assoggettato all’imposta sugli utili immobiliari. In via eccezionale

e per fondati motivi il termine di trenta giorni può essere prorogato

dall’autorità di tassazione (art. 214 cpv. 3 LT).

2.3

Va ricordato ancora che,

secondo l’art. 213 LT, in mancanza di norme particolari sono applicabili per

analogia le disposizioni della procedura ordinaria di tassazione (art.

195–208).

Trovano applicazione,

pertanto, anche all’obbligo di inoltrare la dichiarazione per l’imposta sugli

utili immobiliari le regole che valgono per la dichiarazione d’imposta

disciplinata dall’art. 198 LT. In particolare, è previsto che il contribuente

debba compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente

e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il

termine stabilito (art. 198 cpv. 2 LT). Inoltre, il contribuente, che omette di

inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è

diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT).

2.4

La legge stessa prevede

dunque esplicitamente che l’autorità debba concedere un congruo termine al

contribuente che abbia presentato una dichiarazione incompleta. Se l’inoltro

del modulo in questione è avvenuto in un momento precedente la scadenza del

termine ordinario attribuito al contribuente per adempiere i suoi obblighi di

collaborazione, allora si giustifica solo un invito a rimediare alle carenze

della sua dichiarazione, al minimo entro il termine per l’inoltro della

dichiarazione stessa, con l’avvertimento che, in caso di inosservanza di tale

termine, seguirà poi una diffida formale. Se, invece, il termine per l’inoltro

della dichiarazione è già scaduto nel momento in cui l’autorità fiscale si

rivolge al contribuente per chiedergli di completare la dichiarazione, in tal

caso si giustificherà subito l’attribuzione del termine mediante diffida

formale (cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas

[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b,

2a ediz., Basilea, 2008, n. 51-52 ad art. 124 LIFD, p. 287; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a

cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n.

37.

ad art. 124 LIFD, p. 1215).

3.

3.1.

Nel caso in

esame, l’inoltro della dichiarazione

senza gli allegati richiesti è avvenuto in un momento in cui non solo era

scaduto il termine ordinario per

l’inoltro della dichiarazione ma era

ormai trascorso anche il termine attribuito al contribuente con la diffida, a

sua volta prorogato.

Ci si

domanda allora se, in questa situazione,

il contribuente avesse diritto ad una ulteriore diffida, dopo quella che gli era stata inviata per invitarlo

all’inoltro della dichiarazione, o se

l’autorità di tassazione non potesse

che procedere direttamente ad infliggergli la multa disciplinare, avendolo già

diffidato una volta.

3.2

Deve essere tenuto presente

che la diffida ha un’importanza fondamentale nella procedura di tassazione:

essa è una condizione sia perché l’autorità fiscale possa intraprendere una

tassazione d’ufficio, cioè per apprezzamento, nel caso in cui un contribuente

non soddisfi i suoi obblighi procedurali (articoli 130 cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2

LT), sia perché possa infliggergli una multa per violazione degli obblighi procedurali

(articoli 174 cpv. 1 LIFD e 257 cpv. 1 LT). Il contribuente ha dunque diritto

all’intimazione della diffida, con la conseguenza che, se l’autorità omette di

notificargliela, viola il suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.),

compromettendo la validità della tassazione d’ufficio e della multa che

seguissero (Zweifel, op. cit., n.

34.

ad art. 130 LIFD, p. 344).

La diffida, a sua volta,

presuppone un precedente invito, rivolto dall’autorità di tassazione al

contribuente, ad adempiere i suoi obblighi di collaborazione. Il contenuto

della diffida non può quindi differire da quello del precedente invito a collaborare

e deve avvertire il contribuente delle conseguenze della sua inosservanza (Zweifel, op. cit., n. 38 ad art. 130

LIFD, p. 345).

3.3

La condotta del

contribuente, nella fattispecie, non si è certo distinta per la sua disponibilità

a collaborare con l’Ufficio di tassazione nell’accertamento dell’utile immobiliare

imponibile. Si è detto che, prima di inoltrare la semplice dichiarazione, priva

di ogni allegato, il ricorrente si è fatto richiamare e diffidare ed ha poi

ancora chiesto una proroga del termine attribuitogli con la diffida. Ha infine

presentato la dichiarazione allo sportello dell’Ufficio di tassazione, quando

ormai anche l’ultimo termine prorogato (30 novembre 2008) era scaduto (4

dicembre 2008).

Si potrebbe domandarsi, in

questa situazione, se tale ritardo non giustifichi per se stesso una multa

disciplinare: la collaborazione è stata prestata solo dopo la scadenza del

termine (v. supra, consid. 1).

Non può tuttavia essere

trascurata la circostanza che, dopo la consegna della dichiarazione, l’Ufficio

gliel’ha ritornata, unitamente ad una lettera con cui lo invitava ad allegare

la documentazione già indicata sul formulario per la dichiarazione. Per adempiere

tale obbligo di collaborazione, al contribuente è stato attribuito un termine

che era però già scaduto: la lettera dell’autorità fiscale afferma infatti che

“il termine per l’inoltro della citata dichiarazione resta invariato” e, come

noto, lo stesso scadeva il 30 novembre 2008.

Ora, un simile modo di

procedere non può essere tutelato, soprattutto pensando all’importanza

attribuita dalla legge all’istituto della diffida, che si fonda sul diritto di

essere sentito del contribuente. Rinviando il formulario al contribuente, con

l’invito ad integrarlo con i documenti richiesti, l’Ufficio di tassazione ha perlomeno

implicitamente riconosciuto che la dichiarazione, per quanto incompleta, era

stata inoltrata nei termini utili perché il contribuente non fosse sanzionato e

perché non fosse intrapresa una tassazione d’ufficio. Invitandolo ad inviare i

documenti richiesti, ha così ritenuto che si giustificasse l’applicazione

dell’art. 198 cpv. 3 LT e che dunque il contribuente dovesse essere invitato a

rimediare “entro un congruo termine” all’inoltro di una dichiarazione

incompleta.

È allora chiaro che il

termine che gli ha attribuito non possa essere considerato “congruo”, proprio

perché già scaduto.

4.

La decisione

impugnata, con cui l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo contro la

multa disciplinare inflitta al contribuente, deve pertanto essere annullata.

Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese

processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 18 dicembre 2008 è riformata nel senso

che la multa disciplinare inflitta al contribuente con decisione del 10 dicembre

2008 è annullata.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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