80.2009.10
Violazione degli obblighi procedurali: multa, invio dichiarazione incompleta dopo scadenza termine, attribuzione termine per completarla
3 marzo 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2009.10
Data decisione, Autorità:
03.03.2009, CDT
Titolo:
Violazione degli obblighi procedurali: multa, invio dichiarazione incompleta dopo scadenza termine, attribuzione termine per completarla
TERMINI
art. 198 LT
art. 214 LT
art. 257 LT
Incarto n.
80.2009.10
Lugano
3 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 12 gennaio 2009 contro la decisione del 10 dicembre 2008 in
materia di multa disciplinare.
Fatti
A. Con atto pubblico
iscritto a registro fondiario il 2 maggio 2008, RI 1 vendeva il mapp. n. __________
RFD di __________ ai coniugi __________.
L’Ufficio di tassazione di
Bellinzona inviava al venditore il formulario per la dichiarazione per
l’imposta sugli utili immobiliari il 16 giugno 2008, attribuendogli un termine
di 30 giorni per ritornarlo compilato.
Non avendo il contribuente
adempiuto l’obbligo entro il termine attribuitogli, l’autorità di tassazione lo
richiamava il 14 agosto 2008 e, poi, con decisione del 9 settembre 2008, lo
diffidava ad inoltrare la dichiarazione, avvertendolo che in caso di inosservanza
gli avrebbe inflitto una multa disciplinare e lo avrebbe sottoposto a tassazione
d’ufficio.
Su richiesta telefonica
del contribuente, il 15 ottobre 2008 l’Ufficio di tassazione prorogava il
termine fino al 30 novembre 2008.
B. Il 4 dicembre 2008,
ricevuta la dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari senza allegati,
l’Ufficio di tassazione ritornava il formulario al contribuente unitamente ad
uno scritto, nel quale gli faceva osservare che avrebbe dovuto allegare i
contratti di vendita e di acquisto dell’immobile, la distinta dei costi di
costruzione con relativa documentazione e la documentazione relativa a tutte le
altre deduzioni richieste. La lettera si concludeva con la seguente frase:
“Nell’attesa di quanto detto, il termine per l’inoltro della citata dichiarazione
resta invariato”.
C. Con decisione del 10
dicembre 2008, l’Ufficio di tassazione infliggeva al contribuente una multa di
fr. 100.– per mancato inoltro della dichiarazione per l’imposta sugli utili
immobiliari.
Il contribuente contestava
la suddetta decisione, con fax del 12 dicembre 2008, nel quale argomentava che
“la documentazione è stata consegnata allo sportello dello stabile nei termini
utili” e faceva osservare che il 4 dicembre gli era stato richiesto un
“complemento di documentazione”.
L’autorità fiscale
respingeva il reclamo, con decisione del 18 dicembre 2008, rilevando che, pur
essendo scaduto il 30 novembre 2008 il termine già prorogato, la dichiarazione
con gli allegati non era tuttora stata ritornata.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula l’annullamento della
multa, affermando di avere inoltrato tempestivamente la dichiarazione e di avere
poi ricevuto la lettera, con cui gli si chiedeva l’invio della documentazione
complementare, e la multa disciplinare. Argomenta quindi che la documentazione
richiesta è facilmente reperibile presso gli uffici statali.
Diritto
1. Chiunque,
nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli
incombe giusta la LT oppure una disposizione presa in applicazione di
quest’ultima, in particolare non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati, non adempie all’obbligo di fornire
attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che
gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1000.– al
massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10 000.– al massimo (art. 257
LT).
Perché
l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate
due distinte condizioni;
·
l’una soggettiva, che consiste nella colpa del
contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
·
e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che
l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare
(cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova
legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto
penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove
leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
Il Tribunale
federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura
da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo
dell’amministrazione ma presenta anche
carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie
l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli
(RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie, al
ricorrente è stata inflitta una multa disciplinare di fr. 100.– per non avere
inoltrato la dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari.
2.2
Secondo l’art. 214 cpv. 1
LT, l’alienante è tenuto a presentare una dichiarazione di imposta completa e
veritiera per la tassazione degli utili immobiliari. Essa indica in particolare
il valore dell’alienazione, quello del precedente acquisto e i costi di investimento.
La dichiarazione di
imposta deve essere presentata all’autorità di tassazione entro trenta giorni
dall’iscrizione a registro fondiario, rispettivamente dalla conclusione del
negozio giuridico assoggettato all’imposta sugli utili immobiliari. In via eccezionale
e per fondati motivi il termine di trenta giorni può essere prorogato
dall’autorità di tassazione (art. 214 cpv. 3 LT).
2.3
Va ricordato ancora che,
secondo l’art. 213 LT, in mancanza di norme particolari sono applicabili per
analogia le disposizioni della procedura ordinaria di tassazione (art.
195–208).
Trovano applicazione,
pertanto, anche all’obbligo di inoltrare la dichiarazione per l’imposta sugli
utili immobiliari le regole che valgono per la dichiarazione d’imposta
disciplinata dall’art. 198 LT. In particolare, è previsto che il contribuente
debba compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente
e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il
termine stabilito (art. 198 cpv. 2 LT). Inoltre, il contribuente, che omette di
inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è
diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT).
2.4
La legge stessa prevede
dunque esplicitamente che l’autorità debba concedere un congruo termine al
contribuente che abbia presentato una dichiarazione incompleta. Se l’inoltro
del modulo in questione è avvenuto in un momento precedente la scadenza del
termine ordinario attribuito al contribuente per adempiere i suoi obblighi di
collaborazione, allora si giustifica solo un invito a rimediare alle carenze
della sua dichiarazione, al minimo entro il termine per l’inoltro della
dichiarazione stessa, con l’avvertimento che, in caso di inosservanza di tale
termine, seguirà poi una diffida formale. Se, invece, il termine per l’inoltro
della dichiarazione è già scaduto nel momento in cui l’autorità fiscale si
rivolge al contribuente per chiedergli di completare la dichiarazione, in tal
caso si giustificherà subito l’attribuzione del termine mediante diffida
formale (cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b,
2a ediz., Basilea, 2008, n. 51-52 ad art. 124 LIFD, p. 287; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a
cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n.
37.
ad art. 124 LIFD, p. 1215).
3.
3.1.
Nel caso in
esame, l’inoltro della dichiarazione
senza gli allegati richiesti è avvenuto in un momento in cui non solo era
scaduto il termine ordinario per
l’inoltro della dichiarazione ma era
ormai trascorso anche il termine attribuito al contribuente con la diffida, a
sua volta prorogato.
Ci si
domanda allora se, in questa situazione,
il contribuente avesse diritto ad una ulteriore diffida, dopo quella che gli era stata inviata per invitarlo
all’inoltro della dichiarazione, o se
l’autorità di tassazione non potesse
che procedere direttamente ad infliggergli la multa disciplinare, avendolo già
diffidato una volta.
3.2
Deve essere tenuto presente
che la diffida ha un’importanza fondamentale nella procedura di tassazione:
essa è una condizione sia perché l’autorità fiscale possa intraprendere una
tassazione d’ufficio, cioè per apprezzamento, nel caso in cui un contribuente
non soddisfi i suoi obblighi procedurali (articoli 130 cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2
LT), sia perché possa infliggergli una multa per violazione degli obblighi procedurali
(articoli 174 cpv. 1 LIFD e 257 cpv. 1 LT). Il contribuente ha dunque diritto
all’intimazione della diffida, con la conseguenza che, se l’autorità omette di
notificargliela, viola il suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.),
compromettendo la validità della tassazione d’ufficio e della multa che
seguissero (Zweifel, op. cit., n.
34.
ad art. 130 LIFD, p. 344).
La diffida, a sua volta,
presuppone un precedente invito, rivolto dall’autorità di tassazione al
contribuente, ad adempiere i suoi obblighi di collaborazione. Il contenuto
della diffida non può quindi differire da quello del precedente invito a collaborare
e deve avvertire il contribuente delle conseguenze della sua inosservanza (Zweifel, op. cit., n. 38 ad art. 130
LIFD, p. 345).
3.3
La condotta del
contribuente, nella fattispecie, non si è certo distinta per la sua disponibilità
a collaborare con l’Ufficio di tassazione nell’accertamento dell’utile immobiliare
imponibile. Si è detto che, prima di inoltrare la semplice dichiarazione, priva
di ogni allegato, il ricorrente si è fatto richiamare e diffidare ed ha poi
ancora chiesto una proroga del termine attribuitogli con la diffida. Ha infine
presentato la dichiarazione allo sportello dell’Ufficio di tassazione, quando
ormai anche l’ultimo termine prorogato (30 novembre 2008) era scaduto (4
dicembre 2008).
Si potrebbe domandarsi, in
questa situazione, se tale ritardo non giustifichi per se stesso una multa
disciplinare: la collaborazione è stata prestata solo dopo la scadenza del
termine (v. supra, consid. 1).
Non può tuttavia essere
trascurata la circostanza che, dopo la consegna della dichiarazione, l’Ufficio
gliel’ha ritornata, unitamente ad una lettera con cui lo invitava ad allegare
la documentazione già indicata sul formulario per la dichiarazione. Per adempiere
tale obbligo di collaborazione, al contribuente è stato attribuito un termine
che era però già scaduto: la lettera dell’autorità fiscale afferma infatti che
“il termine per l’inoltro della citata dichiarazione resta invariato” e, come
noto, lo stesso scadeva il 30 novembre 2008.
Ora, un simile modo di
procedere non può essere tutelato, soprattutto pensando all’importanza
attribuita dalla legge all’istituto della diffida, che si fonda sul diritto di
essere sentito del contribuente. Rinviando il formulario al contribuente, con
l’invito ad integrarlo con i documenti richiesti, l’Ufficio di tassazione ha perlomeno
implicitamente riconosciuto che la dichiarazione, per quanto incompleta, era
stata inoltrata nei termini utili perché il contribuente non fosse sanzionato e
perché non fosse intrapresa una tassazione d’ufficio. Invitandolo ad inviare i
documenti richiesti, ha così ritenuto che si giustificasse l’applicazione
dell’art. 198 cpv. 3 LT e che dunque il contribuente dovesse essere invitato a
rimediare “entro un congruo termine” all’inoltro di una dichiarazione
incompleta.
È allora chiaro che il
termine che gli ha attribuito non possa essere considerato “congruo”, proprio
perché già scaduto.
4.
La decisione
impugnata, con cui l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo contro la
multa disciplinare inflitta al contribuente, deve pertanto essere annullata.
Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese
processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 18 dicembre 2008 è riformata nel senso
che la multa disciplinare inflitta al contribuente con decisione del 10 dicembre
2008 è annullata.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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