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Decisione

80.2009.101

Condono: presupposti, situazione di bisogno, contribuente a carico dell'assistenza, situazione determinata da insuccesso commerciale, rinuncia degli altri creditori

25 novembre 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, nato nel 1962, divorziato,

di professione elettromeccanico, è attualmente a carico della pubblica

assistenza.

Il 4 marzo 2009, tramite

formulario ufficiale, il contribuente si rivolgeva all’Ufficio esazione e

condoni, postulando il condono delle imposte comunali, cantonali e federali

2006/2007, così come il condono delle imposte annue intere su una prestazione in

capitale versatagli dalla previdenza professionale nel 2007.

B. L’autorità fiscale,

con separate decisioni del 20 aprile 2009, respingeva le domande. Nelle

motivazioni, spiegava di avere già concesso il condono delle imposte 2005,

senza che il contribuente fosse riuscito nel frattempo a trovare un accordo con

i terzi creditori. In simili circostanze, le condizioni per la concessione del

condono delle imposte ancora scoperte non risultavano più adempiute.

C. Il contribuente

impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 19 maggio 2009, nel quale osservava

che qualsiasi proposta di liquidazione del debito ancora scoperto, pari a fr.

92'210.40, era stata rifiutata dalla banca creditrice e che il capitale versatogli

dalla previdenza professionale era stato utilizzato per finanziare una nuova attività

indipendente, chiusa pochi mesi più tardi.

L’Ufficio esazione e

condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 25 giugno 2009. Pur

ammettendo l’esiguità delle sue entrate, l’autorità rilevava che la situazione

finanziaria del contribuente era ormai compromessa.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 osserva anzitutto di avere fatto

fronte a tutti i suoi impegni, versando ai creditori oltre 200'000 franchi, fatta

eccezione per il debito contratto nei confronti di __________. Aggiunge poi di essere

al beneficio di prestazioni di sostegno sociale a contare dal mese di aprile

2009, in mancanza di qualsiasi introito. Rileva infine che una prima domanda di

condono è stata accolta per le imposte comunali, cantonali e federali 2005.

Diritto

1. L’autorità

competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali

(art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte

federali dirette (per somme inferiori a fr. 5'000.–; cfr. art. 4 dell’Ordinanza

federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale

diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge

federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e

condoni. Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via

giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono impugnabili

dinanzi a questa Camera (cfr., al proposito, decisione CDT n. 80.2009.61 del 24

agosto 2009).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 246 LT, di

uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il

quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione

tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o

parzialmente condonati.

Il condono è la definitiva

rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente. Le

ragioni di una tale rinuncia vanno ricercate nella “persona” del debitore,

segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui

non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi

ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura

umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene

concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba

essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11

marzo 2009).

2.2

Al fine di garantire la

parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., il condono deve comunque

rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di precise condizioni

(Beusch, in: Zweifel/Athanas [a

cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2. ediz.,

Basilea 2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/Mondada,

Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce

dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al

testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulative:

·

l’esistenza di una situazione di bisogno e;

·

conseguenze oltremodo gravose contestuali al pagamento del debito

fiscale.

Tali concetti sono

precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22 cpv. 2 del

Regolamento della Legge tributaria ticinese.

3.

3.1.

Giusta l’art. 9

dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando l’intero

importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del contribuente. Per

le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando il debito fiscale,

nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza (art. 3 cpv. 2

dell’Ordinanza federale), non può essere estinto completamente entro un termine

ragionevole, ovvero quando il pagamento dell’imposta non sia possibile senza restrizioni

eccessive (Curchod, in:

Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral

direct, Basilea 2008, n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438). Una situazione di bisogno

è sempre data quando un contribuente non dispone né di reddito né di sostanza,

oppure quando i poteri pubblici devono assumere il suo mantenimento e quello

della sua famiglia (art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).

3.2

Quando, nonostante la

riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può

essere completamente estinto entro un certo termine, adempiuta non è solo la

condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167

LIFD, p. 608; Richner/Frei/Kaufmann,

Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 16 ad art. 167 LIFD, p. 1179).

Se ciò sia

il caso, dev’essere valutato alla luce dell’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale,

ovvero tenendo conto dell’insieme della situazione economica del contribuente

al momento della decisione, dell’evoluzione intervenuta dopo la tassazione e

delle prospettive future, ma anche dell’eventuale volontà di quest’ultimo di

privarsi di fonti di reddito o elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza

federale). Sebbene non fornisca indicazioni temporali altrettanto precise, tale

disposizione si basa sugli stessi principi che reggono l’art. 286 della legge

federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1), norma che prevede la

possibilità di revocare tutte le donazioni e disposizioni a titolo gratuito

fatte da un debitore nell’anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di

fallimento (cosiddetta azione revocatoria o pauliana).

3.3

Malgrado il tenore dell’art.

2.

cpv. 1 dell’Ordinanza federale e l’opinione di una parte della dottrina, ancora

di recente il Tribunale federale ha escluso che – sulla base dell’art. 167 cpv.

1.

LIFD – il contribuente possa prevalersi di un diritto giuridicamente protetto

al condono dell’imposta federale diretta (decisione TF n.2D_138/2007 del 21

febbraio 2008). Rinviando alla sua giurisprudenza in materia di imposte cantonali,

esso ha ritenuto che il legislatore federale abbia rinunciato a determinare in

modo vincolante la fattispecie, limitandosi a stabilire il principio secondo

cui – in presenza delle condizioni previste – le imposte possano essere

condonate. All’autorità di condono è così attribuito un ampio potere di

apprezzamento, di cui quest’ultima è chiamata a fare uso considerando tutti i

fatti essenziali (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009; Filippini/Mondada, op. cit., p. 470; Häberli, in:

Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n.

218.

ad art. 83 LTF).

4.

4.1.

Come esposto in narrativa,

a contare dal 1° aprile 2009, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento

ha assegnato a RI 1 una prestazione mensile di fr. 2'184.–, computante le spese

per il suo sostentamento privato, per la pigione e per i premi ordinari

dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie.

4.2

L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las; RL 6.4.11.1).

L’art. 1 Las stabilisce

che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,

all’attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale

o cantonale e, in particolare, all’assistenza di quanti stanno per cadere o

siano caduti nel bisogno (cpv. 1). Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire

l’inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2). L’art. 2 Las fissa

il principio della sussidiarietà dell’assistenza e prevede al cpv. 1 che le

prestazioni assistenziali sono complementari o suppletorie a quelle della

previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione

previste da altre leggi cantonali. La priorità di intervento spetta alla partecipazione

dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria

per tutti i residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento

e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione

durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per

i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono

invece l’ultimo intervento sociale (Messaggio

n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, punto 8). L’art.

2.

cpv. 2 Las precisa che le prestazioni assistenziali propriamente dette di

tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni

sociali previste dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps; RL 6.4.1.2).

4.3

In deroga alla soglia di

intervento stabilita dalla Laps (art. 10 Laps), che fa riferimento ai limiti

minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, la

soglia Las è definita annualmente dal Dipartimento della sanità e della

socialità, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui il Cantone Ticino si adegua da

molti anni. Tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con

il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla

Costituzione cantonale (Rapporto

del 5 novembre 2002 della Commissione di gestione sul messaggio n. 5250 dell’8

maggio 2002, p. 3). Attualmente corrisponde a:

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica

ai sensi del sostegno sociale)

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato

dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni

minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1.

persona

960.

--

100.

--

1060.

--

2.

persone

1469.

--

100.

--

1569.

--

3.

persone

1786.

--

100.

--

1886.

--

4.

persone

2054.

--

100.

--

2154.

--

5.

persone

2323.

--

100.

--

2423.

--

6.

persone

2592.

--

100.

--

2692.

--

7.

persone

2861.

--

100.

--

2961.

--

Per ogni

persona supplementare

+269.--

-

+269.--

(cfr.

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2008;

BU 3/2008 del 25 gennaio 2008, p. 31).

4.4

Tornando al caso in esame,

è quindi immediatamente evidente che il ricorrente, a carico della pubblica

assistenza a contare dal 1° aprile 2009, si trova in una situazione di bisogno

ai sensi degli art. 246 LT e 167 LIFD, che al momento non gli permette di sopperire

al suo minimo esistenziale (cfr. art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).

Così come le prestazioni

assistenziali non possono essere ridotte o rifiutate ad una persona indigente, a

prescindere da una sua eventuale responsabilità in relazione a questo suo stato

(decisione TF n.8C_92/2007 del 14 dicembre 2007), anche in materia di condono delle

imposte i motivi che conducono un contribuente all’indigenza sono di principio irrilevanti.

Ciò nondimeno, l’art. 10 cpv. 2 dell’Ordinanza federale ne elenca espressamente

alcuni che – se fatti valere – possono essere tenuti in considerazione solo a

determinate condizioni. Così è, quando la situazione di bisogno in cui versa

una persona fisica è da ricondurre a insuccessi commerciali, fideiussioni,

elevati debiti ipotecari e debiti del piccolo credito come conseguenza di un

tenore di vita eccessivo. In queste fattispecie, lo Stato non può infatti

rinunciare alle proprie legittime pretese a vantaggio di terzi. Conseguentemente,

un condono viene accordato solo nella misura in cui gli altri creditori del

contribuente rinunciano anch’essi ai loro crediti nella stessa proporzione; in caso

contrario, le condizioni per la sua concessione non sono invece adempiute (Curchod, op. cit., n. 7 ad art. 167

LIFD, p. 1438).

4.5

Nei vari scritti

indirizzati all’Ufficio esazione e condoni, è lo stesso ricorrente ad ammettere

che i suoi impegni finanziari derivano prevalentemente dal fallimento di due

società, la __________ e la __________, di cui era dipendente e amministratore,

aggiungendo poi che il capitale versatogli nel corso del 2007 dalla previdenza

professionale è stato utilizzato per finanziare una nuova attività

indipendente, chiusa pochi mesi più tardi.

In simili circostanze, a fronte

della chiara posizione della sua creditrice principale, che non ha mai rinunciato

alle sue pretese, tanto è vero che ad oggi il debito scoperto nei confronti di __________

ammonta a fr. 91'559.95 (cfr. estratto dell’Ufficio esecuzione di __________), non

vi è lo spazio per la concessione del condono delle imposte.

5.

Così come sottolineato

dall’autorità fiscale, nella fattispecie non sembrerebbe nemmeno adempiuta la

seconda condizione del grave rigore contestuale al pagamento del debito

fiscale. È ben vero che il ricorrente ha fatto fronte a quasi tutti suoi impegni,

realizzando le sue proprietà e versando ai creditori oltre 200'000 franchi. Non

può però passare inosservata la manifesta sproporzione esistente fra i debiti di

carattere pubblico e quelli privati. In effetti, i debiti contratti verso l’ente

pubblico ammontano a soli fr. 4'448.80 mentre quelli contratti verso creditori privati

a ben fr. 92'210.50, per cui è facilmente prevedibile che un eventuale condono

dei primi non contribuirebbe al risanamento stabile e duraturo della situazione

economica del contribuente, ma gioverebbe unicamente ai secondi, ed in

particolare a __________ (art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).

Per le ragioni esposte in

precedenza, la questione può nondimeno restare aperta, fermo restando che l’Ufficio

esazione e condoni dispone di un ampio margine di apprezzamento nel decidere se

sono o meno adempiute le condizioni legali per accordare il condono (totale o

parziale) e che questa Camera può intervenire soltanto se vi è un abuso o un

eccesso del medesimo (Filippini/Mondada,

op. cit., p. 481).

6.

Va infine rilevato

che il ricorrente non può trarre vantaggio dalla circostanza che una prima

domanda di condono è stata accolta per le imposte comunali, cantonali e federali

2005.

Il principio

della buona fede non vieta infatti alle autorità fiscali di giudicare

diversamente, nell’ambito di un periodo

fiscale ulteriore, una questione di diritto controversa che era stata anteriormente risolta in favore del contribuente (RDAF

56/2000 p. 217 = StE 2000 A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793).

7.

7.1.

Il ricorso è conseguentemente

respinto.

Vista la sua

particolarità, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.

7.2

Contro le decisioni di

condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente

rimane aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art.

113.

LTF; Curchod, op. cit., n. 31

ad art. 167 LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato

ancora recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando

l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n.2D_21/2009

del 19 giugno 2009).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione a:

-

;

-

;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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