80.2009.101
Condono: presupposti, situazione di bisogno, contribuente a carico dell'assistenza, situazione determinata da insuccesso commerciale, rinuncia degli altri creditori
25 novembre 2009Italiano14 min
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Numero d'incarto:
80.2009.101
Data decisione, Autorità:
25.11.2009, CDT
Titolo:
Condono: presupposti, situazione di bisogno, contribuente a carico dell'assistenza, situazione determinata da insuccesso commerciale, rinuncia degli altri creditori
CONDONO DELL'IMPOSTA
art. 167 LIFD
art. 246 LT
Incarto n.
80.2009.101
Lugano
25 novembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 20 luglio 2009 contro le decisioni del 25 giugno 2009 in materia di condono
ICom/IC/IFD 2006-2007.
Fatti
A. RI 1, nato nel 1962, divorziato,
di professione elettromeccanico, è attualmente a carico della pubblica
assistenza.
Il 4 marzo 2009, tramite
formulario ufficiale, il contribuente si rivolgeva all’Ufficio esazione e
condoni, postulando il condono delle imposte comunali, cantonali e federali
2006/2007, così come il condono delle imposte annue intere su una prestazione in
capitale versatagli dalla previdenza professionale nel 2007.
B. L’autorità fiscale,
con separate decisioni del 20 aprile 2009, respingeva le domande. Nelle
motivazioni, spiegava di avere già concesso il condono delle imposte 2005,
senza che il contribuente fosse riuscito nel frattempo a trovare un accordo con
i terzi creditori. In simili circostanze, le condizioni per la concessione del
condono delle imposte ancora scoperte non risultavano più adempiute.
C. Il contribuente
impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 19 maggio 2009, nel quale osservava
che qualsiasi proposta di liquidazione del debito ancora scoperto, pari a fr.
92'210.40, era stata rifiutata dalla banca creditrice e che il capitale versatogli
dalla previdenza professionale era stato utilizzato per finanziare una nuova attività
indipendente, chiusa pochi mesi più tardi.
L’Ufficio esazione e
condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 25 giugno 2009. Pur
ammettendo l’esiguità delle sue entrate, l’autorità rilevava che la situazione
finanziaria del contribuente era ormai compromessa.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 osserva anzitutto di avere fatto
fronte a tutti i suoi impegni, versando ai creditori oltre 200'000 franchi, fatta
eccezione per il debito contratto nei confronti di __________. Aggiunge poi di essere
al beneficio di prestazioni di sostegno sociale a contare dal mese di aprile
2009, in mancanza di qualsiasi introito. Rileva infine che una prima domanda di
condono è stata accolta per le imposte comunali, cantonali e federali 2005.
Diritto
1. L’autorità
competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali
(art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte
federali dirette (per somme inferiori a fr. 5'000.–; cfr. art. 4 dell’Ordinanza
federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale
diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge
federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e
condoni. Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via
giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono impugnabili
dinanzi a questa Camera (cfr., al proposito, decisione CDT n. 80.2009.61 del 24
agosto 2009).
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 246 LT, di
uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il
quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione
tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o
parzialmente condonati.
Il condono è la definitiva
rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente. Le
ragioni di una tale rinuncia vanno ricercate nella “persona” del debitore,
segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui
non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi
ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura
umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene
concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba
essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11
marzo 2009).
2.2
Al fine di garantire la
parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., il condono deve comunque
rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di precise condizioni
(Beusch, in: Zweifel/Athanas [a
cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2. ediz.,
Basilea 2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/Mondada,
Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce
dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al
testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulative:
·
l’esistenza di una situazione di bisogno e;
·
conseguenze oltremodo gravose contestuali al pagamento del debito
fiscale.
Tali concetti sono
precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22 cpv. 2 del
Regolamento della Legge tributaria ticinese.
3.
3.1.
Giusta l’art. 9
dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando l’intero
importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del contribuente. Per
le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando il debito fiscale,
nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza (art. 3 cpv. 2
dell’Ordinanza federale), non può essere estinto completamente entro un termine
ragionevole, ovvero quando il pagamento dell’imposta non sia possibile senza restrizioni
eccessive (Curchod, in:
Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral
direct, Basilea 2008, n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438). Una situazione di bisogno
è sempre data quando un contribuente non dispone né di reddito né di sostanza,
oppure quando i poteri pubblici devono assumere il suo mantenimento e quello
della sua famiglia (art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).
3.2
Quando, nonostante la
riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può
essere completamente estinto entro un certo termine, adempiuta non è solo la
condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167
LIFD, p. 608; Richner/Frei/Kaufmann,
Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 16 ad art. 167 LIFD, p. 1179).
Se ciò sia
il caso, dev’essere valutato alla luce dell’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale,
ovvero tenendo conto dell’insieme della situazione economica del contribuente
al momento della decisione, dell’evoluzione intervenuta dopo la tassazione e
delle prospettive future, ma anche dell’eventuale volontà di quest’ultimo di
privarsi di fonti di reddito o elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza
federale). Sebbene non fornisca indicazioni temporali altrettanto precise, tale
disposizione si basa sugli stessi principi che reggono l’art. 286 della legge
federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1), norma che prevede la
possibilità di revocare tutte le donazioni e disposizioni a titolo gratuito
fatte da un debitore nell’anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di
fallimento (cosiddetta azione revocatoria o pauliana).
3.3
Malgrado il tenore dell’art.
2.
cpv. 1 dell’Ordinanza federale e l’opinione di una parte della dottrina, ancora
di recente il Tribunale federale ha escluso che – sulla base dell’art. 167 cpv.
1.
LIFD – il contribuente possa prevalersi di un diritto giuridicamente protetto
al condono dell’imposta federale diretta (decisione TF n.2D_138/2007 del 21
febbraio 2008). Rinviando alla sua giurisprudenza in materia di imposte cantonali,
esso ha ritenuto che il legislatore federale abbia rinunciato a determinare in
modo vincolante la fattispecie, limitandosi a stabilire il principio secondo
cui – in presenza delle condizioni previste – le imposte possano essere
condonate. All’autorità di condono è così attribuito un ampio potere di
apprezzamento, di cui quest’ultima è chiamata a fare uso considerando tutti i
fatti essenziali (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009; Filippini/Mondada, op. cit., p. 470; Häberli, in:
Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n.
218.
ad art. 83 LTF).
4.
4.1.
Come esposto in narrativa,
a contare dal 1° aprile 2009, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento
ha assegnato a RI 1 una prestazione mensile di fr. 2'184.–, computante le spese
per il suo sostentamento privato, per la pigione e per i premi ordinari
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie.
4.2
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las; RL 6.4.11.1).
L’art. 1 Las stabilisce
che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all’attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale
o cantonale e, in particolare, all’assistenza di quanti stanno per cadere o
siano caduti nel bisogno (cpv. 1). Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire
l’inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2). L’art. 2 Las fissa
il principio della sussidiarietà dell’assistenza e prevede al cpv. 1 che le
prestazioni assistenziali sono complementari o suppletorie a quelle della
previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione
previste da altre leggi cantonali. La priorità di intervento spetta alla partecipazione
dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria
per tutti i residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento
e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione
durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per
i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono
invece l’ultimo intervento sociale (Messaggio
n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, punto 8). L’art.
2.
cpv. 2 Las precisa che le prestazioni assistenziali propriamente dette di
tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni
sociali previste dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps; RL 6.4.1.2).
4.3
In deroga alla soglia di
intervento stabilita dalla Laps (art. 10 Laps), che fa riferimento ai limiti
minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, la
soglia Las è definita annualmente dal Dipartimento della sanità e della
socialità, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui il Cantone Ticino si adegua da
molti anni. Tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con
il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla
Costituzione cantonale (Rapporto
del 5 novembre 2002 della Commissione di gestione sul messaggio n. 5250 dell’8
maggio 2002, p. 3). Attualmente corrisponde a:
Persona dell'unità di riferimento (economia domestica
ai sensi del sostegno sociale)
Forfait globale per il mantenimento (raccomandato
dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni
minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1.
persona
960.
--
100.
--
1060.
--
2.
persone
1469.
--
100.
--
1569.
--
3.
persone
1786.
--
100.
--
1886.
--
4.
persone
2054.
--
100.
--
2154.
--
5.
persone
2323.
--
100.
--
2423.
--
6.
persone
2592.
--
100.
--
2692.
--
7.
persone
2861.
--
100.
--
2961.
--
Per ogni
persona supplementare
+269.--
-
+269.--
(cfr.
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2008;
BU 3/2008 del 25 gennaio 2008, p. 31).
4.4
Tornando al caso in esame,
è quindi immediatamente evidente che il ricorrente, a carico della pubblica
assistenza a contare dal 1° aprile 2009, si trova in una situazione di bisogno
ai sensi degli art. 246 LT e 167 LIFD, che al momento non gli permette di sopperire
al suo minimo esistenziale (cfr. art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).
Così come le prestazioni
assistenziali non possono essere ridotte o rifiutate ad una persona indigente, a
prescindere da una sua eventuale responsabilità in relazione a questo suo stato
(decisione TF n.8C_92/2007 del 14 dicembre 2007), anche in materia di condono delle
imposte i motivi che conducono un contribuente all’indigenza sono di principio irrilevanti.
Ciò nondimeno, l’art. 10 cpv. 2 dell’Ordinanza federale ne elenca espressamente
alcuni che – se fatti valere – possono essere tenuti in considerazione solo a
determinate condizioni. Così è, quando la situazione di bisogno in cui versa
una persona fisica è da ricondurre a insuccessi commerciali, fideiussioni,
elevati debiti ipotecari e debiti del piccolo credito come conseguenza di un
tenore di vita eccessivo. In queste fattispecie, lo Stato non può infatti
rinunciare alle proprie legittime pretese a vantaggio di terzi. Conseguentemente,
un condono viene accordato solo nella misura in cui gli altri creditori del
contribuente rinunciano anch’essi ai loro crediti nella stessa proporzione; in caso
contrario, le condizioni per la sua concessione non sono invece adempiute (Curchod, op. cit., n. 7 ad art. 167
LIFD, p. 1438).
4.5
Nei vari scritti
indirizzati all’Ufficio esazione e condoni, è lo stesso ricorrente ad ammettere
che i suoi impegni finanziari derivano prevalentemente dal fallimento di due
società, la __________ e la __________, di cui era dipendente e amministratore,
aggiungendo poi che il capitale versatogli nel corso del 2007 dalla previdenza
professionale è stato utilizzato per finanziare una nuova attività
indipendente, chiusa pochi mesi più tardi.
In simili circostanze, a fronte
della chiara posizione della sua creditrice principale, che non ha mai rinunciato
alle sue pretese, tanto è vero che ad oggi il debito scoperto nei confronti di __________
ammonta a fr. 91'559.95 (cfr. estratto dell’Ufficio esecuzione di __________), non
vi è lo spazio per la concessione del condono delle imposte.
5.
Così come sottolineato
dall’autorità fiscale, nella fattispecie non sembrerebbe nemmeno adempiuta la
seconda condizione del grave rigore contestuale al pagamento del debito
fiscale. È ben vero che il ricorrente ha fatto fronte a quasi tutti suoi impegni,
realizzando le sue proprietà e versando ai creditori oltre 200'000 franchi. Non
può però passare inosservata la manifesta sproporzione esistente fra i debiti di
carattere pubblico e quelli privati. In effetti, i debiti contratti verso l’ente
pubblico ammontano a soli fr. 4'448.80 mentre quelli contratti verso creditori privati
a ben fr. 92'210.50, per cui è facilmente prevedibile che un eventuale condono
dei primi non contribuirebbe al risanamento stabile e duraturo della situazione
economica del contribuente, ma gioverebbe unicamente ai secondi, ed in
particolare a __________ (art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).
Per le ragioni esposte in
precedenza, la questione può nondimeno restare aperta, fermo restando che l’Ufficio
esazione e condoni dispone di un ampio margine di apprezzamento nel decidere se
sono o meno adempiute le condizioni legali per accordare il condono (totale o
parziale) e che questa Camera può intervenire soltanto se vi è un abuso o un
eccesso del medesimo (Filippini/Mondada,
op. cit., p. 481).
6.
Va infine rilevato
che il ricorrente non può trarre vantaggio dalla circostanza che una prima
domanda di condono è stata accolta per le imposte comunali, cantonali e federali
2005.
Il principio
della buona fede non vieta infatti alle autorità fiscali di giudicare
diversamente, nell’ambito di un periodo
fiscale ulteriore, una questione di diritto controversa che era stata anteriormente risolta in favore del contribuente (RDAF
56/2000 p. 217 = StE 2000 A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793).
7.
7.1.
Il ricorso è conseguentemente
respinto.
Vista la sua
particolarità, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.
7.2
Contro le decisioni di
condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente
rimane aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art.
113.
LTF; Curchod, op. cit., n. 31
ad art. 167 LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato
ancora recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando
l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n.2D_21/2009
del 19 giugno 2009).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione a:
-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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