80.2009.103
Procedura: tassazione per apprezzamento, reclamo, prova dell'esistenza di capitale concesso in mutuo
17 agosto 2010Italiano15 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2009.103
Data decisione, Autorità:
17.08.2010, CDT
Ricorso:
TF,2C_761/2010, 15.10.2010
Titolo:
Procedura: tassazione per apprezzamento, reclamo, prova dell'esistenza di capitale concesso in mutuo
RECLAMO
art. 130 cpv. 2 LIFD
art. 132 cpv. 3 LIFD
art. 204 cpv. 2 LT
art. 206 cpv. 3 LT
Incarto n.
80.2009.103
Lugano
17 agosto
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 22 luglio 2009 contro la decisione del 1° luglio 2009 in materia di IC e IFD 2005.
Fatti
A. RI 1,
nato nel 1976, di professione contabile, è attualmente amministratore unico della
__________, società con scopo la gestione di bar, ristoranti e alberghi. In
passato ha ricoperto diversi ruoli in altrettante società, tutte con sede nel
Canton Ticino ma con differenti scopi sociali.
Nella
dichiarazione fiscale 2005, il contribuente indicava di aver conseguito redditi
per complessivi fr. 74'646.–, limitandosi ad indicare che si trattava di
proventi di un’attività dipendente. Da tale importo chiedeva la deduzione dei contributi di legge, delle spese professionali e degli oneri assicurativi. Quanto alla
sostanza, dichiarava di essere creditore di un importo di fr. 100'000.– nei
confronti di __________.
B. Il
13 febbraio 2009, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna invitava il contribuente
a inviargli la documentazione che segue:
·
certificato di salario;
·
conteggi d’indennità assicurative (disoccupazione, malattia, ecc.);
·
contratto e/o attestazioni relativi al prestito
personale concesso nel 2005 e comprova dell’eventuale versamento di interessi
negli anni dal 2005 al 2007;
·
provenienza del capitale utilizzato per la
concessione del credito e destinazione data all’importo in caso di rimborso.
L’autorità
fiscale avvertiva il contribuente che, in caso di inosservanza dell’invito, gli
avrebbe inflitto una multa e avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio.
Il 3
marzo 2009, il contribuente inviava all’Ufficio un certificato delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, spiegando che i documenti relativi al prestito
erano nelle mani della debitrice. Quanto alla provenienza dei fondi, sosteneva
che si trattava di “risparmio personale”, avendo egli percepito stipendi
notevoli negli anni precedenti.
C. L’Ufficio di tassazione notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 18 marzo 2009, qualificandola quale tassazione d’ufficio. L’autorità fiscale
aveva in particolar modo aggiunto ai proventi dichiarati un importo di fr.
100'000.– a titolo di “altri redditi”. Nella motivazione osservava quanto
segue:
In relazione alla richiesta del 13 febbraio 2009 con particolare riferimento alla comprova della provenienza
del capitale utilizzato per la concessione del credito alla signora __________,
non è stata presentata una documentazione sufficientemente esaustiva. Per tale
motivo, non avendo il contribuente ossequiato i suoi obblighi procedurali,
richiamando le comminatorie indicate nello stesso scritto, si procede ad una
tassazione d’ufficio sulla base degli art. 204 cpv. 2 LT e art. 130 cpv. 2
LIFD.
D. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 16 marzo 2009,
chiedendo lo stralcio dei 100'000 franchi aggiunti dall’autorità fiscale.
Argomentava di avere illustrato in modo sufficiente quale fosse la provenienza
del capitale mutuato, chiedendo di spiegargli perché i risparmi non possano
essere tenuti in casa.
L’Ufficio di tassazione lo convocava ad un’udienza, inviandogli altresì un calcolo delle entrate e
delle uscite, da cui risultava un ammanco di fr. 98'883.– per il periodo fiscale litigioso. All’udienza del 23 aprile 2009, il reclamante ribadiva quanto affermato
con il gravame, sostenendo che il disavanzo in discussione era riconducibile
solo al fatto di non avere dichiarato nel 2004 l’ammontare dei capitali
posseduti in contanti e provenienti da redditi già imposti in precedenza.
Con decisione del 1° luglio 2009, l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, affermando
che “dalle risultanze del verbale in questione risulta chiaramente che il
contribuente non ha ossequiato le disposizioni previste per l’inoltro di un reclamo
contro una tassazione d’ufficio (art. 206 cpv. 3 e art. 132 cpv. 3 LIFD)” e che
“nel caso specifico non esistono le prove di quanto asserito, ragione per cui il reclamo viene dichiarato irricevibile”.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente
l’aggiunta dell’importo di 100'000 franchi ai redditi da lui dichiarati.
Definisce non corretto che l’Ufficio di tassazione gli “addebiti un importo
solamente perché non accetta il fatto che la mia capacità di risparmio di questi ultimi anni possa giustificare l’importo contestato prestato a __________”.
All’udienza
del 10 febbraio 2010, il ricorrente ha precisato di avere conseguito, negli
anni 2000-2004, redditi netti superiori ai 150'000 franchi, regolarmente
prelevati dai conti correnti e conservati nella cassaforte di casa. Ha quindi contestato
il calcolo delle entrate e delle uscite allestito dall’autorità di tassazione. L’Ufficio
di tassazione si è invece riconfermato nella sua posizione.
Diritto
1. La
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente,
sia fondata.
In nessun
caso, in presenza di una simile decisione, la Camera può esaminare il merito
della questione: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,
gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito; in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
Considerandi
2.
2.1.
Come
esposto in narrativa, il contribuente ha regolarmente inoltrato la propria dichiarazione
fiscale 2005, indicando di aver conseguito redditi per complessivi fr. 74'646.–
e di essere creditore di un importo di fr. 100'000.– nei confronti di __________.
Invitato dall’autorità di tassazione a documentare la provenienza del capitale
utilizzato per la concessione del credito, RI 1 si è invece limitato ad affermare
che si trattava di “risparmio personale”, accumulato grazie ai notevoli
stipendi percepiti negli anni precedenti. Con decisione del 18 marzo 2009, l’Ufficio
di tassazione ha quindi notificato al contribuente una tassazione d’ufficio,
aggiungendo ai proventi dichiarati un importo di fr. 100'000.– a titolo di
“altri redditi”.
2.2
Gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se
gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza
di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente.
Giurisprudenza
e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere ad una tassazione
d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai
suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti
attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata
(decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno
2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2. ediz. Basilea 2008, n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342
ss.; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, Zurigo 2009, 2. ediz., n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1123; Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im
Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 129). In altri termini, la
tassazione è eseguita d’ufficio non solo se il contribuente non presenta o non
completa in tempo utile la sua dichiarazione, ma anche se si rifiuta di dare
puntuali informazioni oppure non ottempera ad un preciso invito di collaborare.
La giurisprudenza consente infatti di procedere d’ufficio, al termine della
procedura di accertamento, ogniqualvolta non sono chiariti o rimangono incerti
i fatti essenziali per la determinazione degli elementi imponibili e
quando i dati forniti dal contribuente sono insufficienti oppure non suffragati
– o suffragati in modo non convincente – da validi documenti (ASA 50 p. 363).
2.3
Nel caso in esame è pacifico,
e del resto nemmeno contestato, che il preteso prestito concesso a __________,
di ben fr. 100'000.–, necessitasse di maggiori approfondimenti
da parte dell’autorità di tassazione. A dire il vero, l’intera dichiarazione fiscale
presentava evidenti lacune, limitandosi ad esporre un non meglio precisato
reddito da attività lucrativa dipendente (poi rivelatosi in realtà provenire dall’assicurazione
contro la disoccupazione) e per l’appunto un patrimonio di 100'000 franchi mai
dichiarato in precedenza, senza allegare il benché minimo giustificativo. Di
fronte alle vaghe spiegazioni fornite dal contribuente in merito all’origine
del capitale mutuato ed alla scarsa propensione a collaborare
da lui mostrata anche nei periodi precedenti (tanto è vero che non ha mai
allegato prima d’ora l’elenco titoli, malgrado abbia sempre esposto un reddito
da attività lucrativa), è quindi immediatamente evidente che si imponeva
una tassazione per apprezzamento, fondata su coefficienti sperimentali quale è
senza dubbio il calcolo delle entrate e delle uscite.
In simili circostanze,
l’operato dell’autorità di tassazione non presta pertanto il fianco a critiche.
3.
3.1.
Acclarata
la legittimità della tassazione d’ufficio, occorre ora esaminare la decisione
qui impugnata, con la quale l’autorità di tassazione si è rifiutata di entrare
nel merito del reclamo, spiegando nella motivazione allegata che il
contribuente, seppure convocato ad un’udienza tenutasi il 23 aprile 2009, non
avrebbe dato seguito all’invito di documentare il preteso prestito concesso a __________
e la provenienza del relativo capitale, disattendendo così le particolari
esigenze cui sottostà l’impugnazione di una tassazione d’ufficio.
3.2
Contro la
decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità
di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;
art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta; il reclamo
dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT;
art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme
appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il
reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del
reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del
Tribunale federale del 21 novembre 1997, in: DTF 123 II 552).
Secondo
il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto
nella disposizione in esame, deve essere considerato quale presupposto di
validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98
consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
3.3
Come esposto
in precedenza, con decisione del 18 marzo 2009, l’autorità fiscale ha notificato
a RI 1 una tassazione d’ufficio, indicando nei rimedi giuridici i
particolari requisiti che un eventuale reclamo avrebbe dovuto adempiere:
Entro
30.
giorni dalla notificazione, la decisione di tassazione può essere impugnata
con reclamo all’Ufficio circondariale di tassazione. La tassazione d’ufficio può tuttavia essere impugnata con il motivo che essa è manifestamente inesatta.
Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.
Ricevuto
il generico reclamo del contribuente, che chiedeva lo stralcio dei 100'000
franchi aggiunti dall’autorità di tassazione senza produrre alcun
giustificativo a sostegno delle sue argomentazioni, quest’ultima lo ha
convocato ad un’udienza, inviandogli altresì un calcolo delle entrate e delle
uscite, da cui risultava un ammanco di fr. 98'883.– per il periodo fiscale litigioso. All’udienza del 23 aprile 2009, come detto, RI 1 si è limitato a ribadire
che il disavanzo in discussione era riconducibile al fatto di non avere
dichiarato nel 2004 l’ammontare dei capitali posseduti in contanti e
provenienti da redditi già imposti in precedenza. L’autorità di tassazione ha
quindi dichiarato conclusa la procedura di accertamento e con successiva
decisione del 1° luglio 2009 si è rifiutata di entrare nel merito del gravame, affermando
che il contribuente non aveva ossequiato alle particolari disposizioni previste
per l’inoltro di un reclamo contro una tassazione d’ufficio, omettendo di documentare
quanto sostenuto.
3.4
A tale
riguardo, il Tribunale federale ha precisato che, siccome la necessità di motivare
il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro
tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD (e per il
diritto cantonale dall’art. 206 cpv. 3 LT) e le conseguenze in caso di
inottemperanza. Vi è infatti il rischio che il contribuente non cognito di
diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone
l’inammissibilità. In mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque
rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando
quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 132
cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF
123.
II 552, consid. 4f).
Nel caso in esame, la decisione del 18 marzo 2009 precisava chiaramente quale forma
di collaborazione era richiesta al contribuente per poter entrare nel merito
del gravame. Non segnalava invece la sua inammissibilità quale conseguenza dell’eventuale
inosservanza di tali disposizioni, senza che l’autorità di tassazione abbia peraltro
posto rimedio a tale mancanza nella fase istruttoria: né la lettera di
convocazione del 24 marzo 2009 né tanto meno il verbale di audizione del 23
aprile 2009 sono accompagnati dalla comminatoria di irricevibilità del gravame.
In tal modo, il ricorrente non sembra essere stato avvertito, come richiede la
giurisprudenza del Tribunale federale, del fatto che il mancato rispetto dei
requisiti formali del reclamo avrebbe comportato non una semplice decisione negativa bensì il rifiuto di entrare nel merito, che a sua volta gli avrebbe precluso la
facoltà di impugnare in seguito la decisione dinanzi alla Camera di diritto
tributario.
3.5
Questa
esigenza è ribadita costantemente dalla giurisprudenza del Tribunale federale,
proprio in considerazione del fatto che costituisce un’eccezione alla regola per cui il reclamo non deve neppure essere motivato. Ancora in un caso recente,
l’Alta Corte si è dovuta confrontare con un caso in cui la decisione di tassazione aveva omesso di indicare i requisiti del reclamo contro la tassazione per apprezzamento. Rilevato che sarebbe stato preferibile che la decisione di tassazione contenesse le indicazioni richieste, la sentenza ha comunque riconosciuto che
i ricorrenti erano stati debitamente avvertiti delle conseguenze della loro
mancata collaborazione e dei requisiti di forma del reclamo – comprese le
conseguenze dell’eventuale inosservanza dei requisiti stessi – in una lettera,
che aveva preceduto la tassazione d’ufficio e con la quale era stata loro
richiesta della documentazione (sentenza del Tribunale federale del 19 luglio 2007 n.2C_44/2007 consid. 5.2).
Nella
fattispecie, come detto, non risulta che il ricorrente sia mai stato avvertito delle
conseguenze dell’eventuale inosservanza dei requisiti del reclamo. Tuttavia,
non può nemmeno passare inosservato che lo stesso ricorrente ha avuto più di
un’occasione per conformarsi alle particolari esigenze legali poste all’inoltro
di un reclamo contro una decisione d’ufficio, non solo davanti all’autorità di
tassazione ma anche dinanzi a questa Camera.
3.6
In simili
circostanze, può essere lasciata aperta la questione a sapere se l’autorità di
tassazione poteva dichiarare irricevibile il gravame, senza dapprima avvertire
il contribuente delle conseguenze in caso di inottemperanza dei requisiti
formali. Come anticipato, tale mancanza non gli ha infatti precluso la facoltà
di impugnare la decisione su reclamo dinanzi alla Camera di diritto tributario,
dove ha ancora avuto tutte le possibilità per adeguarsi ai requisiti imposti
dalla legge per contestare una tassazione d’ufficio.
Convocato
all’udienza del 10 febbraio 2010, il ricorrente si è tuttavia limitato a precisare
di avere conseguito, negli anni 2000-2004, redditi netti superiori ai 150'000
franchi, che avrebbe regolarmente prelevato dai conti correnti e conservato
nella cassaforte di casa, senza apportare la benché minima prova di quanto affermato.
Al di là del fatto che una simile tesi appare poco credibile, dal semplice
esame dell’incarto fiscale emerge inoltre che i proventi dichiarati dallo
stesso ricorrente negli anni in discussione erano di gran lunga inferiori: fr. 98'709.–
nel 2004, fr. 70'203.– nel 2003, fr. 41'850.– nel 2002, fr. 48'000.– nel 2001 e
fr. 28'750.– nel 2000. In mancanza di elementi contrari che possano
giustificare la provenienza del preteso denaro concesso in prestito a __________,
è quindi immediatamente pacifico che il ricorrente non è stato in grado di
apportare, né durante l’udienza né in una fase successiva dell’istruttoria, la prova
della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio, con la quale l’Ufficio
di tassazione ha aggiunto ai proventi dichiarati un importo di 100'000 franchi,
fondandosi sul calcolo delle entrate e delle uscite del 2005.
Nel
rispetto del principio della buona fede, che vincola non solo l’autorità ma
anche l’amministrato (Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, n. 499, p. 107; Moor, Droit administratif, vol. I, 2.
ediz., Berna 1994, p. 433), la decisione impugnata, con la quale
l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, non
può pertanto che essere confermata, malgrado la mancanza delle necessarie
avvertenze.
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 880.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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