80.2009.104
Imposta sull'utile delle persone giuridiche: prestazione valutabile in denaro, finanziamento sen-za interessi a società madre
2 giugno 2010Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2009.104
Data decisione, Autorità:
02.06.2010, CDT
Titolo:
Imposta sull'utile delle persone giuridiche: prestazione valutabile in denaro, finanziamento sen-za interessi a società madre
OGGETTO DELL'IMPOSTA
art. 58 cpv. 1 let. b LIFD
art. 67 cpv. 1 let. b LT
Incarto n.
80.2009.104
Lugano
2 giugno 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 27 luglio 2009 contro la decisione del 9
luglio 2009 in materia di IC e IFD 2007.
Fatti
A. La RI
1 di __________ è una società attiva nella gestione di mandati fiduciari. Il 1°
gennaio 2003, la società è stata acquistata integralmente dalla RA 1 di __________.
Nel corso del 2008, gli attivi e i passivi della RI 1 sono stati ripresi dalla RA
1 e, per effetto della fusione, la società è stata radiata dal registro di commercio.
B. Nella
dichiarazione fiscale per il periodo 2007, la RI 1 indicava di aver conseguito
un utile di fr. 9'943.–.
Notificandole
la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 22 maggio 2009, l’CO 1 (UTPG)
commisurava l’utile imponibile in fr. 18'200.–. Nella motivazione della decisione,
indicava di aver imposto delle prestazioni valutabili in denaro ad azionisti o
persone vicine. Aveva cioè aggiunto all’utile dichiarato un importo di fr.
8'322.– a titolo di “adeguamento interessi attivi”.
C. La
società contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo dell’8 giugno
2009, contestando la ripresa degli interessi attivi, rilevando in particolar
modo che gli stessi non erano stati considerati nella tassazione della RA 1.
L’autorità
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 9 luglio 2009, così
motivata:
La RI 1 ha elargito un finanziamento alla casa madre RA 1 senza richiedere in contropartita interessi. Si
tratta pertanto di una prestazione figlia-madre. La ripresa (interessi al tasso
minimo AFC) è stata effettuata sulla RI 1, mentre la stessa non è motivo di
revisione della tassazione della società beneficiaria (RA 1) già cresciuta in
giudicato, in quanto non siamo in presenza di un fatto nuovo (v. La fiscalità
dell’azienda Bernardoni-Duchini pag. 416 e seguenti).
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 postula lo
stralcio della ripresa di fr. 8'322.– per prestazioni valutabili in denaro alla
società madre. A suo avviso, dopo che la RA 1 aveva acquistato il suo intero
pacchetto azionario, non vi era più ragione di registrare tutte le prestazioni
interne, per non complicare la contabilità delle due società e per il fatto che
in pratica queste prestazioni si compensavano. In ogni caso, l’impatto non
sarebbe stato diverso neppure in caso di mancata compensazione, data l’identità
di domicilio e di azionariato delle due società. La ricorrente lamenta inoltre
che, avendo l’UTPG proceduto dapprima alla tassazione della società madre, avrebbe
impedito a quest’ultima di far valere in deduzione il relativo costo e quindi
diminuire il proprio utile in misura corrispondente. Infine, chiede che,
“adottando lo stesso principio praticato dalle autorità fiscali”, siano dedotte
“le prestazioni fatte dalla madre alla figlia”, cioè “la tenuta della
contabilità e l’allestimento dei conti annuali”, da stimare in un importo che
compenserebbe quanto ripreso dall’autorità fiscale.
Diritto
1. 1.1.
Gli articoli 58 cpv. 1
lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT prevedono, con riferimento
all’imposta sull’utile delle persone giuridiche, che le distribuzioni palesi o
dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall’uso
commerciale concorrono a determinare l’utile netto imponibile.
Secondo la giurisprudenza,
vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente
le quattro condizioni seguenti:
1)
la società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;
2)
tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;
3)
tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse
condizioni;
4)
la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che
gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che
concedevano
(DTF 131
Considerandi
II 593 consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).
1.2
Quali prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili (DTF 131 II
593.
consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati proventi in favore
dell’azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme;
cfr. Bernardoni/Duchini, La
fiscalità dell’azienda, Agno 1998, pag. 385). Essa sussiste per l’appunto
quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza,
che vengono così incassati direttamente dall’azionista, rispettivamente quando
quest’ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un
terzo (sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid.
6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 p. 660, consid. 2.2;
sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).
1.3
Il fatto che la ricorrente
e la sua azionista di maggioranza siano due persone giuridiche appartenenti ad
uno stesso gruppo (rispettivamente, figlia e madre) non implica una diversa
valutazione dei contratti fra le stesse. Infatti, il diritto tributario svizzero non conosce, con la sola eccezione di alcune disposizioni, un vero e proprio diritto dei gruppi societari ma considera ogni società come un ente giuridicamente indipendente
con propri organi e soprattutto con un consiglio d’amministrazione, il cui compito è di occuparsi degli affari nell’interesse della società stessa e non in
quello del gruppo o di altre società del gruppo. In particolare, anche negozi
giuridici fra le società del gruppo hanno natura di contratto e si tratta
pertanto di rapporti fra terzi. Per il diritto tributario non vi è a tale
riguardo una disciplina particolare. Negozi giuridici fra società appartenenti
ad un gruppo devono pertanto svolgersi alle stesse condizioni di negozi con
terzi (principio del dealing at arm’s length). In particolare, la direzione del gruppo non può suddividere liberamente fra le diverse società gli utili conseguiti da
queste ultime (ASA 65 p. 51 consid. 3b con riferimenti; Reich, Verdeckte Vorteilszuwendungen
zwischen verbundenen Unternehmen, in ASA 54 p. 617; Locher, Kommentar zum DBG, vol. II, Therwil/Basilea,
2004, n. 30-31 ad art. 49 ss. LIFD, pp. 22-23; cfr. anche la sentenza CDT n.
80.2008.106
del 25 marzo 2008, in RtiD II-2008 n. 8t).
2.
2.1.
Nel caso in esame, l’autorità di tassazione ha ravvisato una prestazione
valutabile in denaro della ricorrente a favore della società madre RA 1 nel
fatto che la società figlia ha concesso a quest’ultima un finanziamento senza
interessi.
2.2
Secondo
la giurisprudenza, vi è effettivamente una distribuzione dissimulata
di utili (precisamente, una distribuzione anticipata di utile, per il fatto che
gli utili attribuiti all’azionista non sono ancora entrati a far parte del
patrimonio netto della società), quando la società rinuncia totalmente o in
parte ad un adeguato interesse sul prestito da essa concesso all’azionista. Si
giustifica, allora, di aggiungere all’ utile della società le prestazioni che
vengono a mancarle a causa degli interessi insufficienti (cfr. la sentenza CDT
n. 80.95.180 del 27 ottobre 1995, in RDAT I-1996 n. 13t e dottrina citata;
inoltre Locher, op. cit., n. 135
ad art. 58 LIFD, p. 311).
A tal
fine, trova applicazione la Lettera-circolare del 30 gennaio 2007
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), concernente i tassi
d’interesse 2007 per il calcolo delle prestazioni valutabili in denaro, che
stabilisce i tassi minimi nel caso di prestiti ad azionisti o soci.
2.3
Nel
bilancio al 31 dicembre 2007, la ricorrente ha indicato di avere un “credito
verso azionisti” di fr. 323'423.80, che ammontava a fr. 281'813.25 all’inizio dell’anno. Questo credito non è stato remunerato dall’azionista, sicché l’autorità fiscale ha
proceduto ad aggiungere all’utile gli interessi calcolati applicando un tasso
del 2¾% all’ammontare medio del credito in questione.
Considerate
le disposizioni concernenti il calcolo dell’imposta sull’utile delle persone
giuridiche, tale decisione appare ineccepibile.
2.4
Gli
argomenti opposti dalla ricorrente non tengono conto del fatto che, come già accennato
(v. supra, consid. 1.3), per il diritto tributario svizzero negozi
giuridici fra società appartenenti ad un gruppo devono svolgersi alle stesse
condizioni di negozi con terzi. Ne consegue che le circostanze che gli azionisti siano gli stessi e che le società abbiano lo stesso domicilio sono del tutto
irrilevanti.
Circa il fatto che
l’autorità fiscale abbia proceduto alla controversa ripresa solo dopo che la
tassazione della società madre RA 1 era ormai divenuta definitiva, impedendole
di far valere in deduzione il relativo costo, diminuendo il suo utile imponibile
nella stessa misura, si tratta con ogni evidenza di una contestazione che non compete alla ricorrente. Infatti, spetterà tutt’al più alla RA 1
inoltrare un’istanza di revisione della tassazione del periodo fiscale 2007, già passata in giudicato.
2.5
2.5.1
L’insorgente
chiede infine che le sia concesso a sua volta di “far valere le prestazioni fatte dalla madre alla figlia”. La contribuente non avrebbe infatti potuto tenere la
contabilità ed allestire i conti annuali, come richiesto dalla legge, se non vi
avesse provveduto la RA 1, che aveva ripreso tutto il suo personale. Per tali
prestazioni, si potrebbe quantificare la rimunerazione in fr. 8'322.–,
compensando in tal modo le rispettive pretese. La ricorrente allega a tal fine
un “bilancio rettificato al 31 dicembre 2007” ed un nuovo conto economico, nel quale, da un lato, aggiunge ai ricavi gli interessi attivi sul credito e,
dall’altro, aggiunge ai costi spese amministrative per lo stesso importo.
2.5.2
A tale
pretesa deve essere anzitutto opposta la considerazione che la modifica
di un bilancio già inoltrato all’autorità fiscale costituisce un ingiustificato
venire contra factum proprium: pertanto non è ammessa, neppure prima che
la tassazione sia passata in giudicato, perché deve essere osservato il divieto
di comportamento contradditorio (Locher,
op. cit., art. 58 LIFD, n. 23, p. 252, con riferimento a: NStP 54, 46; ASA 55
p. 624; ASA 50 p. 387).
L’impresa contribuente
attesta con l’inoltro del rendiconto annuale in base al diritto commerciale la
propria volontà di essere tassata su tale base. Devono in particolar modo
essere rifiutate modifiche del bilancio fondate esclusivamente su considerazioni fiscali (Locher, loc. cit. e giurisprudenza
citata).
Solo se un contribuente ha
violato palesemente delle prescrizioni del diritto commerciale, nella contabilità
allegata alla dichiarazione fiscale, una correzione è ammessa anche dopo
l’inoltro della dichiarazione, ma prima che la tassazione diventi definitiva.
Diverso il caso della vera
e propria modifica del bilancio, mediante la quale si vuole sostituire una
valutazione conforme al diritto commerciale con una diversa valutazione a sua volta conforme: essa è ammessa solo fino al momento dell’inoltro della dichiarazione; a partire da tale momento subentra un divieto di modifica (Tribunale federale, n.2A.315/2004
del 22 febbraio 2005; n.2A.399/2002 del 31 marzo 2003; n.2A.122/1997 del 3
aprile 1998).
2.5.3
A ciò si
aggiunga che, come ha sottolineato l’autorità fiscale nelle osservazioni al ricorso, la società madre aveva già fatturato alla ricorrente prestazioni per ben fr. 231'329.85. È dunque difficile sostenere che le spese per la tenuta dei conti
non rientrino in tale importo.
3.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di Lugano
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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