Lexipedia

Decisione

80.2009.104

Imposta sull'utile delle persone giuridiche: prestazione valutabile in denaro, finanziamento sen-za interessi a società madre

2 giugno 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. La RI

1 di __________ è una società attiva nella gestione di mandati fiduciari. Il 1°

gennaio 2003, la società è stata acquistata integralmente dalla RA 1 di __________.

Nel corso del 2008, gli attivi e i passivi della RI 1 sono stati ripresi dalla RA

1 e, per effetto della fusione, la società è stata radiata dal registro di commercio.

B. Nella

dichiarazione fiscale per il periodo 2007, la RI 1 indicava di aver conseguito

un utile di fr. 9'943.–.

Notificandole

la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 22 maggio 2009, l’CO 1 (UTPG)

commisurava l’utile imponibile in fr. 18'200.–. Nella motivazione della decisione,

indicava di aver imposto delle prestazioni valutabili in denaro ad azionisti o

persone vicine. Aveva cioè aggiunto all’utile dichiarato un importo di fr.

8'322.– a titolo di “adeguamento interessi attivi”.

C. La

società contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo dell’8 giugno

2009, contestando la ripresa degli interessi attivi, rilevando in particolar

modo che gli stessi non erano stati considerati nella tassazione della RA 1.

L’autorità

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 9 luglio 2009, così

motivata:

La RI 1 ha elargito un finanziamento alla casa madre RA 1 senza richiedere in contropartita interessi. Si

tratta pertanto di una prestazione figlia-madre. La ripresa (interessi al tasso

minimo AFC) è stata effettuata sulla RI 1, mentre la stessa non è motivo di

revisione della tassazione della società beneficiaria (RA 1) già cresciuta in

giudicato, in quanto non siamo in presenza di un fatto nuovo (v. La fiscalità

dell’azienda Bernardoni-Duchini pag. 416 e seguenti).

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 postula lo

stralcio della ripresa di fr. 8'322.– per prestazioni valutabili in denaro alla

società madre. A suo avviso, dopo che la RA 1 aveva acquistato il suo intero

pacchetto azionario, non vi era più ragione di registrare tutte le prestazioni

interne, per non complicare la contabilità delle due società e per il fatto che

in pratica queste prestazioni si compensavano. In ogni caso, l’impatto non

sarebbe stato diverso neppure in caso di mancata compensazione, data l’identità

di domicilio e di azionariato delle due società. La ricorrente lamenta inoltre

che, avendo l’UTPG proceduto dapprima alla tassazione della società madre, avrebbe

impedito a quest’ultima di far valere in deduzione il relativo costo e quindi

diminuire il proprio utile in misura corrispondente. Infine, chiede che,

“adottando lo stesso principio praticato dalle autorità fiscali”, siano dedotte

“le prestazioni fatte dalla madre alla figlia”, cioè “la tenuta della

contabilità e l’allestimento dei conti annuali”, da stimare in un importo che

compenserebbe quanto ripreso dall’autorità fiscale.

Diritto

1. 1.1.

Gli articoli 58 cpv. 1

lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT prevedono, con riferimento

all’imposta sull’utile delle persone giuridiche, che le distribuzioni palesi o

dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall’uso

commerciale concorrono a determinare l’utile netto imponibile.

Secondo la giurisprudenza,

vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente

le quattro condizioni seguenti:

1)

la società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;

2)

tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;

3)

tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse

condizioni;

4)

la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che

gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che

concedevano

(DTF 131

Considerandi

II 593 consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).

1.2

Quali prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili (DTF 131 II

593.

consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati proventi in favore

dell’azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme;

cfr. Bernardoni/Duchini, La

fiscalità dell’azienda, Agno 1998, pag. 385). Essa sussiste per l’appunto

quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza,

che vengono così incassati direttamente dall’azionista, rispettivamente quando

quest’ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un

terzo (sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid.

6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 p. 660, consid. 2.2;

sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).

1.3

Il fatto che la ricorrente

e la sua azionista di maggioranza siano due persone giuridiche appartenenti ad

uno stesso gruppo (rispettivamente, figlia e madre) non implica una diversa

valutazione dei contratti fra le stesse. Infatti, il diritto tributario svizzero non conosce, con la sola eccezione di alcune disposizioni, un vero e proprio diritto dei gruppi societari ma considera ogni società come un ente giuridicamente indipendente

con propri organi e soprattutto con un consiglio d’amministrazione, il cui compito è di occuparsi degli affari nell’interesse della società stessa e non in

quello del gruppo o di altre società del gruppo. In particolare, anche negozi

giuridici fra le società del gruppo hanno natura di contratto e si tratta

pertanto di rapporti fra terzi. Per il diritto tributario non vi è a tale

riguardo una disciplina particolare. Negozi giuridici fra società appartenenti

ad un gruppo devono pertanto svolgersi alle stesse condizioni di negozi con

terzi (principio del dealing at arm’s length). In particolare, la direzione del gruppo non può suddividere liberamente fra le diverse società gli utili conseguiti da

queste ultime (ASA 65 p. 51 consid. 3b con riferimenti; Reich, Verdeckte Vorteilszuwendungen

zwischen verbundenen Unternehmen, in ASA 54 p. 617; Locher, Kommentar zum DBG, vol. II, Therwil/Basilea,

2004, n. 30-31 ad art. 49 ss. LIFD, pp. 22-23; cfr. anche la sentenza CDT n.

80.2008.106

del 25 marzo 2008, in RtiD II-2008 n. 8t).

2.

2.1.

Nel caso in esame, l’autorità di tassazione ha ravvisato una prestazione

valutabile in denaro della ricorrente a favore della società madre RA 1 nel

fatto che la società figlia ha concesso a quest’ultima un finanziamento senza

interessi.

2.2

Secondo

la giurisprudenza, vi è effettivamente una distribuzione dissimulata

di utili (precisamente, una distribuzione anticipata di utile, per il fatto che

gli utili attribuiti all’azionista non sono ancora entrati a far parte del

patrimonio netto della società), quando la società rinuncia totalmente o in

parte ad un adeguato interesse sul prestito da essa concesso all’azionista. Si

giustifica, allora, di aggiungere all’ utile della società le prestazioni che

vengono a mancarle a causa degli interessi insufficienti (cfr. la sentenza CDT

n. 80.95.180 del 27 ottobre 1995, in RDAT I-1996 n. 13t e dottrina citata;

inoltre Locher, op. cit., n. 135

ad art. 58 LIFD, p. 311).

A tal

fine, trova applicazione la Lettera-circolare del 30 gennaio 2007

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), concernente i tassi

d’interesse 2007 per il calcolo delle prestazioni valutabili in denaro, che

stabilisce i tassi minimi nel caso di prestiti ad azionisti o soci.

2.3

Nel

bilancio al 31 dicembre 2007, la ricorrente ha indicato di avere un “credito

verso azionisti” di fr. 323'423.80, che ammontava a fr. 281'813.25 all’inizio dell’anno. Questo credito non è stato remunerato dall’azionista, sicché l’autorità fiscale ha

proceduto ad aggiungere all’utile gli interessi calcolati applicando un tasso

del 2¾% all’ammontare medio del credito in questione.

Considerate

le disposizioni concernenti il calcolo dell’imposta sull’utile delle persone

giuridiche, tale decisione appare ineccepibile.

2.4

Gli

argomenti opposti dalla ricorrente non tengono conto del fatto che, come già accennato

(v. supra, consid. 1.3), per il diritto tributario svizzero negozi

giuridici fra società appartenenti ad un gruppo devono svolgersi alle stesse

condizioni di negozi con terzi. Ne consegue che le circostanze che gli azionisti siano gli stessi e che le società abbiano lo stesso domicilio sono del tutto

irrilevanti.

Circa il fatto che

l’autorità fiscale abbia proceduto alla controversa ripresa solo dopo che la

tassazione della società madre RA 1 era ormai divenuta definitiva, impedendole

di far valere in deduzione il relativo costo, diminuendo il suo utile imponibile

nella stessa misura, si tratta con ogni evidenza di una contestazione che non compete alla ricorrente. Infatti, spetterà tutt’al più alla RA 1

inoltrare un’istanza di revisione della tassazione del periodo fiscale 2007, già passata in giudicato.

2.5

2.5.1

L’insorgente

chiede infine che le sia concesso a sua volta di “far valere le prestazioni fatte dalla madre alla figlia”. La contribuente non avrebbe infatti potuto tenere la

contabilità ed allestire i conti annuali, come richiesto dalla legge, se non vi

avesse provveduto la RA 1, che aveva ripreso tutto il suo personale. Per tali

prestazioni, si potrebbe quantificare la rimunerazione in fr. 8'322.–,

compensando in tal modo le rispettive pretese. La ricorrente allega a tal fine

un “bilancio rettificato al 31 dicembre 2007” ed un nuovo conto economico, nel quale, da un lato, aggiunge ai ricavi gli interessi attivi sul credito e,

dall’altro, aggiunge ai costi spese amministrative per lo stesso importo.

2.5.2

A tale

pretesa deve essere anzitutto opposta la considerazione che la modifica

di un bilancio già inoltrato all’autorità fiscale costituisce un ingiustificato

venire contra factum proprium: pertanto non è ammessa, neppure prima che

la tassazione sia passata in giudicato, perché deve essere osservato il divieto

di comportamento contradditorio (Locher,

op. cit., art. 58 LIFD, n. 23, p. 252, con riferimento a: NStP 54, 46; ASA 55

p. 624; ASA 50 p. 387).

L’impresa contribuente

attesta con l’inoltro del rendiconto annuale in base al diritto commerciale la

propria volontà di essere tassata su tale base. Devono in particolar modo

essere rifiutate modifiche del bilancio fondate esclusivamente su considerazioni fiscali (Locher, loc. cit. e giurisprudenza

citata).

Solo se un contribuente ha

violato palesemente delle prescrizioni del diritto commerciale, nella contabilità

allegata alla dichiarazione fiscale, una correzione è ammessa anche dopo

l’inoltro della dichiarazione, ma prima che la tassazione diventi definitiva.

Diverso il caso della vera

e propria modifica del bilancio, mediante la quale si vuole sostituire una

valutazione conforme al diritto commerciale con una diversa valutazione a sua volta conforme: essa è ammessa solo fino al momento dell’inoltro della dichiarazione; a partire da tale momento subentra un divieto di modifica (Tribunale federale, n.2A.315/2004

del 22 febbraio 2005; n.2A.399/2002 del 31 marzo 2003; n.2A.122/1997 del 3

aprile 1998).

2.5.3

A ciò si

aggiunga che, come ha sottolineato l’autorità fiscale nelle osservazioni al ricorso, la società madre aveva già fatturato alla ricorrente prestazioni per ben fr. 231'329.85. È dunque difficile sostenere che le spese per la tenuta dei conti

non rientrino in tale importo.

3.

Il

ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali

sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 380.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di Lugano

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster