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Decisione

80.2009.105

Assoggettamento limitato: proprietaria di immobili nel Cantone, contestazione di reddito e sostanza esteri, stimati dall'autorità fiscale, rinvio degli atti all'Ufficio di tassazione per verificare se

5 maggio 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

domiciliata in Germania, risiede ad __________.

Non

avendo la contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale per i periodi 2006 e

2007, l’CO 1 di Locarno, con due decisioni del 25 marzo 2009, le notificava le

tassazioni IC/IFD 2006 e IC 2007, allestite d’ufficio.

reddito imponibile

reddito per l’aliquota

sostanza imponibile

sostanza per l’aliquota

IC 2006

16’900

935’900

1'395’000

25'126’000

IFD 2006

25’900

935’900

IC 2007

15’200

116’700

1'275’000

25'506’000

B. La

contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 15 aprile 2009,

nel quale contestava di avere sostanza a __________ (GR), di avere ereditato immobili

in Germania e di conseguire un reddito dalla casa d’abitazione di __________.

Con

scritto del 29 maggio 2009, l’autorità fiscale si rivolgeva alla reclamante,

attribuendole un termine per presentare copia dele decisioni di tassazione

tedesche. La contribuente non dava seguito a tale richiesta.

L’Ufficio

di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, con due decisioni del 1°

luglio 2009. Rinunciava ad imporre la sostanza immobiliare di __________, spiegando

di aver verificato presso l’autorità fiscale grigionese che se ne era già

tenuto conto nella partita fiscale dei figli. Riduceva poi il valore locativo

della casa d’abitazione a fr. 18'900.–, mentre confermava la stima del reddito

e della sostanza all’estero, non avendo la reclamante dato seguito alla

richiesta di collaborazione. Gli elementi determinanti per il calcolo

dell’imposta erano i seguenti:

reddito imponibile

reddito per l’aliquota

sostanza imponibile

sostanza per l’aliquota

IC 2006

14’100

924’100

1'395’000

23'856’000

IFD 2006

15’100

925’100

IC 2007

14’100

108’800

1'275’000

24'236’000

C. Con scritto

del 22 luglio 2009 all’Ufficio di tassazione, da quest’ultimo trasmesso alla Camera

di diritto tributario quale ricorso, RI 1 contesta nuovamente la stima del

reddito e della sostanza esteri sulla cui base l’autorità fiscale ha calcolato

le imposte. Sottolinea che il suo defunto marito __________ l’avrebbe

diseredata.

In

seguito ad una lettera con cui questa Camera l’ha invitata nuovamente ad

inoltrare una dichiarazione fiscale completa, l’11 aprile 2012 la ricorrente ha

comunicato che fino al 2008 la casa in cui abita apparteneva ad una comunione

ereditaria e solo in seguito a divisione la stessa le è stata attribuita in

proprietà. Allega poi una decisione con cui nel 2001 l’Ufficio cantonale degli

stranieri le ha revocato il permesso di domicilio e due estratti di conti

bancari presso la __________ di __________

Diritto

1. 1.1.

Giusta

l’art. 3 cpv. 1 lett. c LT, le persone fisiche che non hanno domicilio o

dimora fiscali, ma sono proprietarie di fondi nel Cantone, sono

assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica.

Il

reddito imponibile è in tal caso costituito dai proventi netti tratti da questi

immobili (art. 20 cpv. 1 lett. a, 31 cpv. 2 e 32 cpv. 1 lett. a

LT) , mentre la sostanza imponibile è composta dagli stessi immobili al netto

dei debiti comprovati (art. 47 LT). Conformemente agli articoli 6 cpv. 1 LT e 7

cpv.1 LIFD, le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul

reddito e sulla sostanza devono tuttavia l’imposta sugli elementi imponibili

nel Cantone o in Svizzera all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro

redditi e della loro sostanza, sia essa posta in Svizzera o all’estero.

1.2.

Nella

procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.

L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti

fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte

le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT), senza essere in particolare

vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti

(decisione TF n.2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzung und Anfechtung der

Ermessenveranlagung, in ASA 75 p.185, p.190).

La

procedura fiscale è tuttavia retta anche dal principio di collaborazione.

Secondo

l’art. 196 LT, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le

condizioni di fatto o di diritto determinanti per l’imposizione completa ed

esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il necessario

per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT). Egli deve in

particolare esporre la sua situazione in maniera esaustiva e transparente

(decisione TF n.2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p.442). Questa

regola vale evidentemente anche per gli elementi di reddito e di sostanza

esteri, determinanti per stabilire l’aliquota, riguardo ai quali le facoltà

d’indagine d’ufficio da parte delle autorità sono per di più limitate. Se

questi fattori non vengono precisati, occore procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n.8 ad art. 7 LIFD,

p.86), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette

l’utilizzazione delle aliquote massime (decisione TF n.2C_340/2007 del 22

gennaio 2008; decisione TF n.2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in: RtiD II-2006

n. 16t).

1.2.

La

ricorrente non ha mai inoltrato una dichiarazione fiscale per i periodi fiscali

2006 e 2007 e, nonostante il ripetuto invito da parte dell’autorità fiscale,

non ha prodotto copia delle decisioni di tassazione dell’autorità fiscale

tedesca. In tal modo, l’Ufficio di tassazione si è visto obbligato a procedere

ad una valutazione del reddito e della sostanza all’estero, determinanti per

l’aliquota.

Alla luce

della (poca) documentazione agli atti, ci si domanda tuttavia se la premessa su

cui si è fondata l’autorità fiscale ticinese, per considerare la contribuente

limitatamente imponibile nel Cantone, sia fondata. L’Ufficio di tassazione

considera infatti la ricorrente domiciliata in Germania e pertanto

illimitatamente imponibile in quello Stato. L’imposizione nel Cantone è basata

pertanto solo sull’appartenenza economica, precisamente sulla proprietà

immobiliare.

L’insorgente

sembra peraltro risiedere ad __________ e non in __________ __________

Considerandi

2.

2.1.

Se la

contribuente avesse effettivamente il domicilio fiscale nel Canton Ticino, dovrebbe

esservi assoggettato illimitatamente sia per l’imposta cantonale (art. 2 LT)

sia per quella federale (art. 3 LIFD).

Il

diritto fiscale svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di

principio, che il contribuente è assoggettato all'imposta in modo illimitato in

un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l'art. 3 cpv. 1 LIFD e

l'art. 2 cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in

Svizzera.

2.2

Una

persona ha il domicilio fiscale in Svizzera, secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e

l'art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi

durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale

domicilio legale.

Secondo

la giurisprudenza, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto

con l'intenzione di rimanervi stabilmente.

Occorrono

dunque cumulativamente i due seguenti elementi:

·

l'effettiva residenza in un determinato luogo;

·

l'intenzione di rimanervi in modo duraturo.

A tal

fine, non è determinate la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua

condotta esteriore.

2.3

Nella

fattispecie, la ricorrente ha indicato in tutta la sua corrispondenza con

l’Ufficio di tassazione ed anche con la Camera di diritto tributario il suo

recapito ad __________. Qui dispone di un’abitazione importante e, secondo i

documenti trasmessi alla Camera, in un istituto di credito dello stesso paese ha

aperto due conti bancari sui quali percepisce la rendita AVS e la pensione

tedesca.

La stessa

ricorrente ha del resto ripetutamente escluso di essere proprietaria di sostanza

all’estero, in particolare in Germania, dove il defunto marito disponeva di un

ingente patrimonio.

È vero

che, secondo una decisione del 2001, trasmessa alla Camera dalla ricorrente

durante la procedura di ricorso, l’Ufficio degli stranieri le ha revocato il

permesso di domicilio, constatando che non soggiornava nel Canton Ticino.

Tuttavia, non vi sono elementi che dimostrino che in tale occasione abbia

effettivamente trasferito all’estero il suo centro degli interessi.

2.4

Alla luce

delle considerazioni che precedono si giustifica pertanto l’annullamento delle

decisioni impugnate ed il rinvio degli atti all’autorità fiscale, perché

riesamini le condizioni dell’assoggettamento all’imposta cantonale, in

collaborazione con la stessa contribuente.

In ogni

caso – cioè sia che si ammetta l’assoggettamento limitato sia che si stabilisca

quello illimitato – la contribuente è obbligata ad una dichiarazione completa della sua sostanza e del suo reddito, compresi gli elementi che non sono

imponibili in Svizzera, ma che servono per determinare le aliquote.

Alla luce

degli obblighi procedurali precedentemente ricordati, la collaborazione

dell’insorgente è evidentemente lacunosa: non ha inoltrato una dichiarazione

fiscale e non ha offerto alcuna indicazione in merito alla situazione

patrimoniale in Germania ed ai relativi redditi. Solo nella procedura di

ricorso ha accennato alle rendite percepite ed all’esistenza di relazioni

bancarie.

3.

Le

decisioni impugnate devono pertanto essere annullate e gli atti rinviati

all’Ufficio di tassazione di Locarno, perché proceda a nuovi accertamenti, dopo

avere attribuito alla contribuente un termine per presentare una dichiarazione completa e accompagnata da tutti gli allegati necessari.

L’autorità

fiscale dovrà inoltre verificare se il domicilio fiscale della contribuente sia

effettivamente nel Canton Ticino e stabilire di conseguenza se il suo assoggettamento

sia illimitato o limitato.

Se la

contribuente persistesse nel suo atteggiamento non collaborativo, l’Ufficio di tassazione potrebbe procedere ad una tassazione d’ufficio secondo gli articoli 130 cpv. 2

LIFD e 204 cpv. 2 LT.

4.

Visto

l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico della ricorrente la tassa di

giustizia e le spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Le

decisioni su reclamo del 1° luglio 2009 sono annullate e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione di Locarno, per una nuova decisione dopo gli

accertamenti indicati.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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