80.2009.105
Assoggettamento limitato: proprietaria di immobili nel Cantone, contestazione di reddito e sostanza esteri, stimati dall'autorità fiscale, rinvio degli atti all'Ufficio di tassazione per verificare se
5 maggio 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
80.2009.105
Data decisione, Autorità:
05.05.2012, CDT
Titolo:
Assoggettamento limitato: proprietaria di immobili nel Cantone, contestazione di reddito e sostanza esteri, stimati dall'autorità fiscale, rinvio degli atti all'Ufficio di tassazione per verificare se non sia illimitatamente imponibile
APPARTENENZA PERSONALE
art. 2 LT
art. 3 cpv. 1 let. c LT
art. 6 cpv. 1 LT
art. 204 cpv. 1 LT
S
Incarto n.
80.2009.105
Lugano
5 maggio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 24 luglio 2009 contro la decisione del 1°
luglio 2009 in materia di IC e IFD 2006 - 2007.
Fatti
A. RI 1,
domiciliata in Germania, risiede ad __________.
Non
avendo la contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale per i periodi 2006 e
2007, l’CO 1 di Locarno, con due decisioni del 25 marzo 2009, le notificava le
tassazioni IC/IFD 2006 e IC 2007, allestite d’ufficio.
reddito imponibile
reddito per l’aliquota
sostanza imponibile
sostanza per l’aliquota
IC 2006
16’900
935’900
1'395’000
25'126’000
IFD 2006
25’900
935’900
–
–
IC 2007
15’200
116’700
1'275’000
25'506’000
B. La
contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 15 aprile 2009,
nel quale contestava di avere sostanza a __________ (GR), di avere ereditato immobili
in Germania e di conseguire un reddito dalla casa d’abitazione di __________.
Con
scritto del 29 maggio 2009, l’autorità fiscale si rivolgeva alla reclamante,
attribuendole un termine per presentare copia dele decisioni di tassazione
tedesche. La contribuente non dava seguito a tale richiesta.
L’Ufficio
di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, con due decisioni del 1°
luglio 2009. Rinunciava ad imporre la sostanza immobiliare di __________, spiegando
di aver verificato presso l’autorità fiscale grigionese che se ne era già
tenuto conto nella partita fiscale dei figli. Riduceva poi il valore locativo
della casa d’abitazione a fr. 18'900.–, mentre confermava la stima del reddito
e della sostanza all’estero, non avendo la reclamante dato seguito alla
richiesta di collaborazione. Gli elementi determinanti per il calcolo
dell’imposta erano i seguenti:
reddito imponibile
reddito per l’aliquota
sostanza imponibile
sostanza per l’aliquota
IC 2006
14’100
924’100
1'395’000
23'856’000
IFD 2006
15’100
925’100
–
–
IC 2007
14’100
108’800
1'275’000
24'236’000
C. Con scritto
del 22 luglio 2009 all’Ufficio di tassazione, da quest’ultimo trasmesso alla Camera
di diritto tributario quale ricorso, RI 1 contesta nuovamente la stima del
reddito e della sostanza esteri sulla cui base l’autorità fiscale ha calcolato
le imposte. Sottolinea che il suo defunto marito __________ l’avrebbe
diseredata.
In
seguito ad una lettera con cui questa Camera l’ha invitata nuovamente ad
inoltrare una dichiarazione fiscale completa, l’11 aprile 2012 la ricorrente ha
comunicato che fino al 2008 la casa in cui abita apparteneva ad una comunione
ereditaria e solo in seguito a divisione la stessa le è stata attribuita in
proprietà. Allega poi una decisione con cui nel 2001 l’Ufficio cantonale degli
stranieri le ha revocato il permesso di domicilio e due estratti di conti
bancari presso la __________ di __________
Diritto
1. 1.1.
Giusta
l’art. 3 cpv. 1 lett. c LT, le persone fisiche che non hanno domicilio o
dimora fiscali, ma sono proprietarie di fondi nel Cantone, sono
assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica.
Il
reddito imponibile è in tal caso costituito dai proventi netti tratti da questi
immobili (art. 20 cpv. 1 lett. a, 31 cpv. 2 e 32 cpv. 1 lett. a
LT) , mentre la sostanza imponibile è composta dagli stessi immobili al netto
dei debiti comprovati (art. 47 LT). Conformemente agli articoli 6 cpv. 1 LT e 7
cpv.1 LIFD, le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul
reddito e sulla sostanza devono tuttavia l’imposta sugli elementi imponibili
nel Cantone o in Svizzera all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro
redditi e della loro sostanza, sia essa posta in Svizzera o all’estero.
1.2.
Nella
procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.
L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti
fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte
le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT), senza essere in particolare
vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti
(decisione TF n.2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzung und Anfechtung der
Ermessenveranlagung, in ASA 75 p.185, p.190).
La
procedura fiscale è tuttavia retta anche dal principio di collaborazione.
Secondo
l’art. 196 LT, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le
condizioni di fatto o di diritto determinanti per l’imposizione completa ed
esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il necessario
per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT). Egli deve in
particolare esporre la sua situazione in maniera esaustiva e transparente
(decisione TF n.2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p.442). Questa
regola vale evidentemente anche per gli elementi di reddito e di sostanza
esteri, determinanti per stabilire l’aliquota, riguardo ai quali le facoltà
d’indagine d’ufficio da parte delle autorità sono per di più limitate. Se
questi fattori non vengono precisati, occore procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n.8 ad art. 7 LIFD,
p.86), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette
l’utilizzazione delle aliquote massime (decisione TF n.2C_340/2007 del 22
gennaio 2008; decisione TF n.2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in: RtiD II-2006
n. 16t).
1.2.
La
ricorrente non ha mai inoltrato una dichiarazione fiscale per i periodi fiscali
2006 e 2007 e, nonostante il ripetuto invito da parte dell’autorità fiscale,
non ha prodotto copia delle decisioni di tassazione dell’autorità fiscale
tedesca. In tal modo, l’Ufficio di tassazione si è visto obbligato a procedere
ad una valutazione del reddito e della sostanza all’estero, determinanti per
l’aliquota.
Alla luce
della (poca) documentazione agli atti, ci si domanda tuttavia se la premessa su
cui si è fondata l’autorità fiscale ticinese, per considerare la contribuente
limitatamente imponibile nel Cantone, sia fondata. L’Ufficio di tassazione
considera infatti la ricorrente domiciliata in Germania e pertanto
illimitatamente imponibile in quello Stato. L’imposizione nel Cantone è basata
pertanto solo sull’appartenenza economica, precisamente sulla proprietà
immobiliare.
L’insorgente
sembra peraltro risiedere ad __________ e non in __________ __________
Considerandi
2.
2.1.
Se la
contribuente avesse effettivamente il domicilio fiscale nel Canton Ticino, dovrebbe
esservi assoggettato illimitatamente sia per l’imposta cantonale (art. 2 LT)
sia per quella federale (art. 3 LIFD).
Il
diritto fiscale svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di
principio, che il contribuente è assoggettato all'imposta in modo illimitato in
un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l'art. 3 cpv. 1 LIFD e
l'art. 2 cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in
Svizzera.
2.2
Una
persona ha il domicilio fiscale in Svizzera, secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e
l'art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi
durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale
domicilio legale.
Secondo
la giurisprudenza, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto
con l'intenzione di rimanervi stabilmente.
Occorrono
dunque cumulativamente i due seguenti elementi:
·
l'effettiva residenza in un determinato luogo;
·
l'intenzione di rimanervi in modo duraturo.
A tal
fine, non è determinate la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua
condotta esteriore.
2.3
Nella
fattispecie, la ricorrente ha indicato in tutta la sua corrispondenza con
l’Ufficio di tassazione ed anche con la Camera di diritto tributario il suo
recapito ad __________. Qui dispone di un’abitazione importante e, secondo i
documenti trasmessi alla Camera, in un istituto di credito dello stesso paese ha
aperto due conti bancari sui quali percepisce la rendita AVS e la pensione
tedesca.
La stessa
ricorrente ha del resto ripetutamente escluso di essere proprietaria di sostanza
all’estero, in particolare in Germania, dove il defunto marito disponeva di un
ingente patrimonio.
È vero
che, secondo una decisione del 2001, trasmessa alla Camera dalla ricorrente
durante la procedura di ricorso, l’Ufficio degli stranieri le ha revocato il
permesso di domicilio, constatando che non soggiornava nel Canton Ticino.
Tuttavia, non vi sono elementi che dimostrino che in tale occasione abbia
effettivamente trasferito all’estero il suo centro degli interessi.
2.4
Alla luce
delle considerazioni che precedono si giustifica pertanto l’annullamento delle
decisioni impugnate ed il rinvio degli atti all’autorità fiscale, perché
riesamini le condizioni dell’assoggettamento all’imposta cantonale, in
collaborazione con la stessa contribuente.
In ogni
caso – cioè sia che si ammetta l’assoggettamento limitato sia che si stabilisca
quello illimitato – la contribuente è obbligata ad una dichiarazione completa della sua sostanza e del suo reddito, compresi gli elementi che non sono
imponibili in Svizzera, ma che servono per determinare le aliquote.
Alla luce
degli obblighi procedurali precedentemente ricordati, la collaborazione
dell’insorgente è evidentemente lacunosa: non ha inoltrato una dichiarazione
fiscale e non ha offerto alcuna indicazione in merito alla situazione
patrimoniale in Germania ed ai relativi redditi. Solo nella procedura di
ricorso ha accennato alle rendite percepite ed all’esistenza di relazioni
bancarie.
3.
Le
decisioni impugnate devono pertanto essere annullate e gli atti rinviati
all’Ufficio di tassazione di Locarno, perché proceda a nuovi accertamenti, dopo
avere attribuito alla contribuente un termine per presentare una dichiarazione completa e accompagnata da tutti gli allegati necessari.
L’autorità
fiscale dovrà inoltre verificare se il domicilio fiscale della contribuente sia
effettivamente nel Canton Ticino e stabilire di conseguenza se il suo assoggettamento
sia illimitato o limitato.
Se la
contribuente persistesse nel suo atteggiamento non collaborativo, l’Ufficio di tassazione potrebbe procedere ad una tassazione d’ufficio secondo gli articoli 130 cpv. 2
LIFD e 204 cpv. 2 LT.
4.
Visto
l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico della ricorrente la tassa di
giustizia e le spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Le
decisioni su reclamo del 1° luglio 2009 sono annullate e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione di Locarno, per una nuova decisione dopo gli
accertamenti indicati.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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