80.2009.106
Procedura: diffida e relativa tassa, non per omissione dell'inoltro di un questionario per comunioni ereditarie e comproprietà
8 ottobre 2009Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2009.106
Data decisione, Autorità:
08.10.2009, CDT
Titolo:
Procedura: diffida e relativa tassa, non per omissione dell'inoltro di un questionario per comunioni ereditarie e comproprietà
DICHIARAZIONE D'IMPOSTA
art. 198 LT
art. 202 LT
Incarto n.
80.2009.106
Lugano
8 ottobre 2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
__________
contro
CO
1
oggetto
ricorso
del 29 luglio 2009 contro la decisione del 23 luglio 2009 in materia di tassa
di diffida per compilazione questionario.
Fatti
A. RI 1 e __________
sono comproprietari di alcuni immobili, siti nel Comune di __________; l’Ufficio
di tassazione di __________ concedeva ai contribuenti una proroga sino al 30
aprile 2009 per inoltrare il modulo n. __________ relativo al “Questionario
per le comunioni ereditarie e altre indivisioni,
per le comproprietà”; visto l’esito negativo della proroga, la stessa autorità
fiscale inoltrava un richiamo in data 28 maggio 2009 ed in ultimo la diffida il
10 luglio 2009.
B. Con lettera del 20
luglio 2009 (data del timbro postale), RI 1 interponeva reclamo contro la decisione
di diffida del 10 luglio 2009 all’autorità di tassazione, sostenendo che tutti
i dati riguardanti la situazione di comproprietà dei suoi immobili erano già
contenuti nella dichiarazione IC/IFD 2008 e che “non aveva nessuna intenzione
di riempire un nuovo sacco di carta per niente”.
C. Il 23 luglio 2009
l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ respingeva il reclamo con
la seguente spiegazione: “Le motivazioni presentate nella lettera di reclamo
non giustificano l’annullamento della tassa di diffida. Vi invitiamo a voler compilare
e ritornare la dichiarazione 2008 della comproprietà”.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e __________ postulano
nuovamente l’annullamento della tassa di diffida adducendo in sostanza di aver
mandato tempestivamente all’autorità fiscale le dichiarazioni in merito alla
tassazione IC/IFD 2008 e che le stesse contenevano già tutti gli elementi
relativi alla situazione degli immobili in comproprietà.
E. Con scritto del 14
agosto 2009, il Presidente di questa Camera ha invitato RI 1 a riflettere sulle
conseguenze del probabile esito negativo del ricorso e dell’opportunità di un
suo mantenimento; il ricorrente ha risposto con lettera del 21 agosto 2009 (data
del timbro postale) ribadendo la sua posizione e manifestando il proprio
convincimento nel proseguimento della procedura ricorsuale.
Diritto
1. 1.1.
Il contribuente che omette
di inviare la dichiarazione di imposta o che presenta un modulo incompleto, è
diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT, 124 cpv. 3
LIFD); per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato
(art. 198 cpv. 4 LT). L’art. 19 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre
1994, stabilisce che “per ogni diffida inviata al ricorrente che non osserva i
termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi delle imposte
trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 30.−.”
Per quanto precede, la
tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata
automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi
causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con
il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo
all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale
invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126).
La tassa di diffida non è quindi una sanzione disciplinare per violazione degli
obblighi procedurali.
1.2.
Contro la tassa di diffida
il contribuente può presentare reclamo all’autorità fiscale e ricorso alla
Camera di diritto tributario nel termine di 30 giorni (art. 198 cpv. 5 LT, in
combinazione con gli art. 206 e 227 LT).
Considerandi
2.
Va preliminarmente
rilevato che è prassi della Divisione delle Contribuzioni e dell’autorità di
tassazione designare, nel caso di comproprietari, uno fra questi come
rappresentante, e attribuirgli l’onere di compilazione del modulo n. __________
relativo al “Questionario per le comunioni
ereditarie e altre indivisioni, per le comproprietà”.
Nel presente caso veniva
attribuita a __________ la funzione di rappresentante della comproprietà.
Il reclamo contro la decisione
di diffida del 20 luglio 2009 veniva tuttavia interposto da RI 1. Seppure il
ricorso a questa Camera è stato inoltrato sia da RI 1 che da __________,
permane dubbiosa la legittimazione attiva del primo, in quanto non prescelto quale
rappresentante della comproprietà. Di fronte a tale situazione è necessario
rilevare come già in sede di reclamo l’autorità di tassazione avrebbe dovuto
dichiarare il reclamo, siccome interposto da RI 1, irricevibile.
È pur vero che, nel
caso in esame, il modulo n.__________ “Questionario
per le comunioni ereditarie e altre indivisioni,
per le comproprietà” porta la seguente intestazione: “__________ __________
e __________, A __________” ed è stato inviato al domicilio comune dei comproprietari
a __________. Orbene, a maggior ragione, se si considera il caso di due
conviventi, a cui viene spedito il modulo n. __________ recante un’intestazione
come quella sopraccitata, vi è un accresciuto rischio di creare situazioni di
confusione: sia la Divisione delle Contribuzioni che l’Ufficio di tassazione
sembrano infatti dar per acquisito che intestando il modulo n. __________ “__________
e __________, A __________ __________” risulti chiaro a chi incomba, tra i due comproprietari,
l’onere di compilare il suddetto “Questionario
per le comunioni ereditarie e altre indivisioni,
per le comproprietà”. Tuttavia lo stesso Ufficio di tassazione di __________
ha a sua volta dimostrato, non dichiarando il reclamo interposto da RI 1 irricevibile,
di non essere del tutto in chiaro sulla prassi da seguire per quanto concerne
il modulo n. __________.
Ad ogni modo, considerato
che il ricorso viene comunque esaminato nel merito, non vi è ragione di
approfondire la questione, in particolar modo chiedendo ad RI 1 se agisca quale
rappresentante della comproprietaria.
3.
Nel merito, RI 1 e __________
sono comproprietari dei mappali n. __________, n. __________, n. __________, n.
__________, n. __________ RFD di __________. Per questa ragione, come
accennato, l’autorità fiscale ha chiesto alla rappresentante designata della
comproprietà di compilare l’apposito formulario, contenente le indicazioni
relative alla consistenza della proprietà collettiva ed alle quote spettanti ai
singoli comproprietari. Non avendo l’interessata adempiuto tale obbligo,
l’Ufficio di tassazione l’ha dapprima richiamata e poi diffidata.
3.1
La costante giurisprudenza
di questa Camera ha da sempre applicato, quale base legale al prelievo della
tassa di diffida per quanto concerne gli obblighi di terzi giusta l’art. 202
LT, l’ art. 198 cpv. 3 e cpv. 4 LT e per l’ammontare della stessa, l’art. 19
del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994.
L'art. 202 LT in materia
cantonale e l’art. 128 LIFD in materia federale stabiliscono che i soci, i
comproprietari e i proprietari in comune devono, a richiesta, fornire alle
autorità fiscali informazioni sui loro rapporti di diritto, in particolare
sulle quote, sui redditi e sulla sostanza. Sulla base di tale presupposto
l'autorità fiscale ha preteso dai ricorrenti l'inoltro dell'apposito modulo n. __________,
cioè del “Questionario per le comunioni
ereditarie e altre indivisioni, per le comproprietà”.
Si tratta di verificare se
l’invio di una diffida per l’omissione di un obbligo di collaborazione fondato
sull’art. 202 LT giustifichi il prelevamento della tassa di diffida prevista
dall’art. 198 cpv. 3 LT.
3.2
Secondo la giurisprudenza,
una norma va innanzitutto interpretata secondo il suo tenore letterale (interpretazione
letterale). Se il testo legale non è assolutamente chiaro, o se più interpretazioni
si prestano, il giudice è tenuto a ricercare il vero significato della norma,
deducendolo dalle relazioni che intercorrono tra essa e altre disposizioni
legali e dal contesto legislativo in cui si inserisce (interpretazione
sistematica), dal fine che la norma persegue o dall'interesse tutelato
(interpretazione teleologica), nonché dalla volontà del legislatore
(interpretazione storica), così come essa traspare dai materiali legislativi.
Se il testo di legge è chiaro, l'autorità chiamata ad applicare il diritto può
distanziarsene soltanto se sussistono motivi fondati per ritenere che la sua
formulazione non rispecchi completamente il vero senso della norma. Simili
motivi possono risultare dai materiali legislativi, dallo scopo della norma,
come pure dalla relazione tra quest'ultima e altre disposizioni (sentenza CDT
del 22 ottobre 2008, inc. n. 80.2007.121, consid. 3.3; DTF 129 I 12 consid.
3.
; 128 II 56 consid. 4, 66 consid. 4a; 128 I 34 consid. 3b; 126 II 71 consid.
6d p. 80 s.).
3.3
Si rileva come l’art. 198
cpv. 3 LT in materia di tassa di diffida sia collocato, all’interno della legge
tributaria, al capitolo III del terzo titolo “obblighi del contribuente”: “Il
contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta
un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine”.
Se si interpreta
letteralmente l’art. 198 cpv. 3 LT, appare chiaro che l’omissione nella
compilazione della dichiarazione fiscale o la presentazione incompleta di
moduli sono relativi alla dichiarazione d’imposta, cioè ad un obbligo che
deve adempiere il contribuente. La tassa conseguente alla diffida è
percepita in relazione alla violazione di “obblighi del contribuente”.
3.4
Nella fattispecie,
l’obbligo a cui è sottomessa __________, vale a dire la compilazione del mod. __________
“Questionario per le comunioni ereditarie
e altre indivisioni, per le comproprietà” è sancito dagli art.
202.
LT e 128 LIFD, e rientra quindi in quelli che vengono definiti al capitolo
IV del terzo titolo “obblighi dei terzi”, e non negli “obblighi del
contribuente”. Gli obblighi dei terzi consistono nel rilasciare determinate
informazioni, che saranno poi utili per permettere alle autorità fiscali di
controllare e in seguito di completare più facilmente le dichiarazioni
d’imposta incomplete (Althaus-Houriet,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire
de l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 ad art. 128 LIFD). Nel capitolo
IV del terzo titolo non v’è traccia di una base legale che permetta, analogamente
all’art. 198 cpv. 4 LT, di percepire una tassa di diffida qualora il terzo non
adempia agli obblighi elencati agli 201-203 LT.
3.5
Secondo un’interpretazione
sia letterale, sia sistematica dell’art. 198 cpv. 3 e cpv. 4 LT si nota come
l’articolo in questione sia in stretta connessione con il capitolo III del
terzo titolo “obblighi del contribuente”: non è quindi possibile, prelevare una
tassa di diffida sulla base di questa norma per quanto concerne gli “obblighi
dei terzi” mancando una base legale specifica.
La tassa di diffida di 30.−
fr. non può dunque essere richiesta ai ricorrenti per i motivi sopra esposti.
4.
I ricorrenti
contestano non solo l’ammontare della tassa di diffida, ma in generale l’obbligo,
messo a loro carico, di compilare il mod. __________ “Questionario
per le comunioni ereditarie e altre indivisioni,
per le comproprietà”.
Dalle considerazioni che
precedono, fondate sulla giurisprudenza di questa Camera, risulta tuttavia che l’obbligo
di compilare il modulo trova una sufficiente base legale negli art. 202 LT e
128.
LIFD e rientra in quelli che vengono definiti “obblighi dei terzi”.
Anche se la tassa di
diffida non può essere richiesta ad RI 1 e __________, ciò non toglie che se a
seguito della diffida ricevuta, i ricorrenti persisteranno nel rifiuto di
compilare il questionario, si esporranno al rischio di vedersi infliggere una
multa per violazione di obblighi procedurali in base agli art. 257 LT e 174
LIFD.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231
LT
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la tassa di diffida di fr. 30.−, dovuta in base alla decisione
su reclamo del 23 luglio 2009, è annullata.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
__________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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