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Decisione

80.2009.106

Procedura: diffida e relativa tassa, non per omissione dell'inoltro di un questionario per comunioni ereditarie e comproprietà

8 ottobre 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 e __________

sono comproprietari di alcuni immobili, siti nel Comune di __________; l’Ufficio

di tassazione di __________ concedeva ai contribuenti una proroga sino al 30

aprile 2009 per inoltrare il modulo n. __________ relativo al “Questionario

per le comunioni ereditarie e altre indivisioni,

per le comproprietà”; visto l’esito negativo della proroga, la stessa autorità

fiscale inoltrava un richiamo in data 28 maggio 2009 ed in ultimo la diffida il

10 luglio 2009.

B. Con lettera del 20

luglio 2009 (data del timbro postale), RI 1 interponeva reclamo contro la decisione

di diffida del 10 luglio 2009 all’autorità di tassazione, sostenendo che tutti

i dati riguardanti la situazione di comproprietà dei suoi immobili erano già

contenuti nella dichiarazione IC/IFD 2008 e che “non aveva nessuna intenzione

di riempire un nuovo sacco di carta per niente”.

C. Il 23 luglio 2009

l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ respingeva il reclamo con

la seguente spiegazione: “Le motivazioni presentate nella lettera di reclamo

non giustificano l’annullamento della tassa di diffida. Vi invitiamo a voler compilare

e ritornare la dichiarazione 2008 della comproprietà”.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e __________ postulano

nuovamente l’annullamento della tassa di diffida adducendo in sostanza di aver

mandato tempestivamente all’autorità fiscale le dichiarazioni in merito alla

tassazione IC/IFD 2008 e che le stesse contenevano già tutti gli elementi

relativi alla situazione degli immobili in comproprietà.

E. Con scritto del 14

agosto 2009, il Presidente di questa Camera ha invitato RI 1 a riflettere sulle

conseguenze del probabile esito negativo del ricorso e dell’opportunità di un

suo mantenimento; il ricorrente ha risposto con lettera del 21 agosto 2009 (data

del timbro postale) ribadendo la sua posizione e manifestando il proprio

convincimento nel proseguimento della procedura ricorsuale.

Diritto

1. 1.1.

Il contribuente che omette

di inviare la dichiarazione di imposta o che presenta un modulo incompleto, è

diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT, 124 cpv. 3

LIFD); per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato

(art. 198 cpv. 4 LT). L’art. 19 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre

1994, stabilisce che “per ogni diffida inviata al ricorrente che non osserva i

termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi delle imposte

trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 30.−.”

Per quanto precede, la

tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata

automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi

causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con

il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo

all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale

invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126).

La tassa di diffida non è quindi una sanzione disciplinare per violazione degli

obblighi procedurali.

1.2.

Contro la tassa di diffida

il contribuente può presentare reclamo all’autorità fiscale e ricorso alla

Camera di diritto tributario nel termine di 30 giorni (art. 198 cpv. 5 LT, in

combinazione con gli art. 206 e 227 LT).

Considerandi

2.

Va preliminarmente

rilevato che è prassi della Divisione delle Contribuzioni e dell’autorità di

tassazione designare, nel caso di comproprietari, uno fra questi come

rappresentante, e attribuirgli l’onere di compilazione del modulo n. __________

relativo al “Questionario per le comunioni

ereditarie e altre indivisioni, per le comproprietà”.

Nel presente caso veniva

attribuita a __________ la funzione di rappresentante della comproprietà.

Il reclamo contro la decisione

di diffida del 20 luglio 2009 veniva tuttavia interposto da RI 1. Seppure il

ricorso a questa Camera è stato inoltrato sia da RI 1 che da __________,

permane dubbiosa la legittimazione attiva del primo, in quanto non prescelto quale

rappresentante della comproprietà. Di fronte a tale situazione è necessario

rilevare come già in sede di reclamo l’autorità di tassazione avrebbe dovuto

dichiarare il reclamo, siccome interposto da RI 1, irricevibile.

È pur vero che, nel

caso in esame, il modulo n.__________ “Questionario

per le comunioni ereditarie e altre indivisioni,

per le comproprietà” porta la seguente intestazione: “__________ __________

e __________, A __________” ed è stato inviato al domicilio comune dei comproprietari

a __________. Orbene, a maggior ragione, se si considera il caso di due

conviventi, a cui viene spedito il modulo n. __________ recante un’intestazione

come quella sopraccitata, vi è un accresciuto rischio di creare situazioni di

confusione: sia la Divisione delle Contribuzioni che l’Ufficio di tassazione

sembrano infatti dar per acquisito che intestando il modulo n. __________ “__________

e __________, A __________ __________” risulti chiaro a chi incomba, tra i due comproprietari,

l’onere di compilare il suddetto “Questionario

per le comunioni ereditarie e altre indivisioni,

per le comproprietà”. Tuttavia lo stesso Ufficio di tassazione di __________

ha a sua volta dimostrato, non dichiarando il reclamo interposto da RI 1 irricevibile,

di non essere del tutto in chiaro sulla prassi da seguire per quanto concerne

il modulo n. __________.

Ad ogni modo, considerato

che il ricorso viene comunque esaminato nel merito, non vi è ragione di

approfondire la questione, in particolar modo chiedendo ad RI 1 se agisca quale

rappresentante della comproprietaria.

3.

Nel merito, RI 1 e __________

sono comproprietari dei mappali n. __________, n. __________, n. __________, n.

__________, n. __________ RFD di __________. Per questa ragione, come

accennato, l’autorità fiscale ha chiesto alla rappresentante designata della

comproprietà di compilare l’apposito formulario, contenente le indicazioni

relative alla consistenza della proprietà collettiva ed alle quote spettanti ai

singoli comproprietari. Non avendo l’interessata adempiuto tale obbligo,

l’Ufficio di tassazione l’ha dapprima richiamata e poi diffidata.

3.1

La costante giurisprudenza

di questa Camera ha da sempre applicato, quale base legale al prelievo della

tassa di diffida per quanto concerne gli obblighi di terzi giusta l’art. 202

LT, l’ art. 198 cpv. 3 e cpv. 4 LT e per l’ammontare della stessa, l’art. 19

del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994.

L'art. 202 LT in materia

cantonale e l’art. 128 LIFD in materia federale stabiliscono che i soci, i

comproprietari e i proprietari in comune devono, a richiesta, fornire alle

autorità fiscali informazioni sui loro rapporti di diritto, in particolare

sulle quote, sui redditi e sulla sostanza. Sulla base di tale presupposto

l'autorità fiscale ha preteso dai ricorrenti l'inoltro dell'apposito modulo n. __________,

cioè del “Questionario per le comunioni

ereditarie e altre indivisioni, per le comproprietà”.

Si tratta di verificare se

l’invio di una diffida per l’omissione di un obbligo di collaborazione fondato

sull’art. 202 LT giustifichi il prelevamento della tassa di diffida prevista

dall’art. 198 cpv. 3 LT.

3.2

Secondo la giurisprudenza,

una norma va innanzitutto interpretata secondo il suo tenore letterale (interpretazione

letterale). Se il testo legale non è assolutamente chiaro, o se più interpretazioni

si prestano, il giudice è tenuto a ricercare il vero significato della norma,

deducendolo dalle relazioni che intercorrono tra essa e altre disposizioni

legali e dal contesto legislativo in cui si inserisce (interpretazione

sistematica), dal fine che la norma persegue o dall'interesse tutelato

(interpretazione teleologica), nonché dalla volontà del legislatore

(interpretazione storica), così come essa traspare dai materiali legislativi.

Se il testo di legge è chiaro, l'autorità chiamata ad applicare il diritto può

distanziarsene soltanto se sussistono motivi fondati per ritenere che la sua

formulazione non rispecchi completamente il vero senso della norma. Simili

motivi possono risultare dai materiali legislativi, dallo scopo della norma,

come pure dalla relazione tra quest'ultima e altre disposizioni (sentenza CDT

del 22 ottobre 2008, inc. n. 80.2007.121, consid. 3.3; DTF 129 I 12 consid.

3.

; 128 II 56 consid. 4, 66 consid. 4a; 128 I 34 consid. 3b; 126 II 71 consid.

6d p. 80 s.).

3.3

Si rileva come l’art. 198

cpv. 3 LT in materia di tassa di diffida sia collocato, all’interno della legge

tributaria, al capitolo III del terzo titolo “obblighi del contribuente”: “Il

contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta

un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine”.

Se si interpreta

letteralmente l’art. 198 cpv. 3 LT, appare chiaro che l’omissione nella

compilazione della dichiarazione fiscale o la presentazione incompleta di

moduli sono relativi alla dichiarazione d’imposta, cioè ad un obbligo che

deve adempiere il contribuente. La tassa conseguente alla diffida è

percepita in relazione alla violazione di “obblighi del contribuente”.

3.4

Nella fattispecie,

l’obbligo a cui è sottomessa __________, vale a dire la compilazione del mod. __________

“Questionario per le comunioni ereditarie

e altre indivisioni, per le comproprietà” è sancito dagli art.

202.

LT e 128 LIFD, e rientra quindi in quelli che vengono definiti al capitolo

IV del terzo titolo “obblighi dei terzi”, e non negli “obblighi del

contribuente”. Gli obblighi dei terzi consistono nel rilasciare determinate

informazioni, che saranno poi utili per permettere alle autorità fiscali di

controllare e in seguito di completare più facilmente le dichiarazioni

d’imposta incomplete (Althaus-Houriet,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire

de l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 ad art. 128 LIFD). Nel capitolo

IV del terzo titolo non v’è traccia di una base legale che permetta, analogamente

all’art. 198 cpv. 4 LT, di percepire una tassa di diffida qualora il terzo non

adempia agli obblighi elencati agli 201-203 LT.

3.5

Secondo un’interpretazione

sia letterale, sia sistematica dell’art. 198 cpv. 3 e cpv. 4 LT si nota come

l’articolo in questione sia in stretta connessione con il capitolo III del

terzo titolo “obblighi del contribuente”: non è quindi possibile, prelevare una

tassa di diffida sulla base di questa norma per quanto concerne gli “obblighi

dei terzi” mancando una base legale specifica.

La tassa di diffida di 30.−

fr. non può dunque essere richiesta ai ricorrenti per i motivi sopra esposti.

4.

I ricorrenti

contestano non solo l’ammontare della tassa di diffida, ma in generale l’obbligo,

messo a loro carico, di compilare il mod. __________ “Questionario

per le comunioni ereditarie e altre indivisioni,

per le comproprietà”.

Dalle considerazioni che

precedono, fondate sulla giurisprudenza di questa Camera, risulta tuttavia che l’obbligo

di compilare il modulo trova una sufficiente base legale negli art. 202 LT e

128.

LIFD e rientra in quelli che vengono definiti “obblighi dei terzi”.

Anche se la tassa di

diffida non può essere richiesta ad RI 1 e __________, ciò non toglie che se a

seguito della diffida ricevuta, i ricorrenti persisteranno nel rifiuto di

compilare il questionario, si esporranno al rischio di vedersi infliggere una

multa per violazione di obblighi procedurali in base agli art. 257 LT e 174

LIFD.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231

LT

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è

ricevibile, il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la tassa di diffida di fr. 30.−, dovuta in base alla decisione

su reclamo del 23 luglio 2009, è annullata.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

__________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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