80.2009.107
Deduzioni: spese di malattia, forfait per dieta permanente di necessità vitale, onere della prova
3 marzo 2010Italiano16 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2009.107
Data decisione, Autorità:
03.03.2010, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese di malattia, forfait per dieta permanente di necessità vitale, onere della prova
DEDUZIONE GENERALE
art. 9 cpv. 2 let. H LAID
art. 33 cpv. 1 let. h LIFD
art. 32 cpv. 1 let. i LT
Incarto n.
80.2009.107
Lugano
3 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 31 luglio 2009 contro la decisione del 15 luglio 2009 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
A. Nella
dichiarazione fiscale 2008, i coniugi RI 2 facevano valere la deduzione di spese di malattia per fr. 5'281.–. Alle diverse spese per visite mediche e trattamenti
dentari (fr. 2'781.–), aggiungevano il forfait di fr. 2'500.– “per persone
affette da celiachia e diabetici che necessitano di un trattamento con insulina
o per persone costrette ad una dieta permanente di necessità vitale”. Dedotta
la franchigia del 5% del reddito imponibile (fr. 2'461.–), l’importo chiesto in
deduzione ammontava così a fr. 5'281.–.
B. Notificando
ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 24 giugno 2009,
l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr.
30'700.– per l’IC ed in fr. 41'500.– per l’IFD. Per quanto concerne le spese di
malattia, ammetteva una deduzione di soli fr. 145.–, pari alla differenza fra i
costi ammessi (fr. 2'781.–) e la franchigia (fr. 2'635.–). Nella motivazione della decisione, spiegava che il forfait di fr. 2'500.– non era stato considerato “in
quanto non giustificato”.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 19 giugno 2009,
contestando fra l’altro la mancata considerazione delle spese per l’alimentazione. Argomentavano di avere inviato un certificato medico l’anno precedente e di aver ritenuto
che ciò bastasse e di avere comunque altra documentazione a disposizione. Contestavano poi la misura degli oneri assicurativi ammessi in deduzione, chiedendo che
fossero elevati a fr. 9'716.55.
D. L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 15 luglio 2009.
Per
quanto concerne le spese di malattia, spiegava che “le circostanze così indicateci
non comportano la deduzione forfetaria di fr. 2'500.– prevista solo per persone
affette da celiachia, diabetici che necessitano di un trattamento con insulina
o per persone costrette ad una dieta permanente (necessità vitale)” e
concludeva che “le allergie elencate, pur non messe di certo in discussione, non permettono comunque di adempiere ai suddetti requisiti (con necessità di acquisto di
alimenti cosiddetti speciali)”.
In merito
agli oneri assicurativi, osservava che dall’importo chiesto in deduzione dai contribuenti (fr. 9'716.–) aveva dedotto i sussidi da loro percepiti (fr. 1'858.–).
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone la
richiesta di deduzione dell’importo di fr. 2'500.– per la dieta permanente,
impostale dall’intolleranza alla maggior parte di farine, grano ecc. Essendo
inoltre allergica all’acido salicilitico, sarebbe costretta a mangiare prodotti
freschi, privi di conservanti.
La
ricorrente postula altresì la deduzione degli oneri assicurativi nella misura
di fr. 9'812.85, importo da cui sarebbero già dedotti i sussidi ricevuti.
Diritto
1. 1.1.
La prima
contestazione concerne la mancata deduzione delle spese per la dieta
permanente, cui l’insorgente sarebbe obbligata a causa di allergie ed
intolleranze alimentari.
1.2.
In virtù
dell’art. 9 cpv. 2 lett. h LAID, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2005, dai proventi imponibili sono dedotte le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede,
quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano una
franchigia determinata dal diritto cantonale.
L’art. 33
cpv. 1 lett. h LIFD, per l’imposta federale diretta, affermato lo stesso
principio, stabilisce la franchigia nel 5 per cento dei proventi imponibili,
dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–33.
La stessa
disciplina è prevista, per l’imposta cantonale ticinese, dall’art. 32 cpv. 1
lett. i LT, secondo cui le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono
sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi
imponibili, dopo le deduzioni di cui agli art. da 25 a 32
1.3.
Secondo
la circolare n. 11 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, del 31 agosto 2005, rientrano nelle spese di malattia e infortunio le spese per le cure mediche,
ossia i costi delle misure per il mantenimento e il ripristino della salute corporale
o psichica, in particolare i trattamenti medici, i soggiorni in ospedale, i
medicinali, le vaccinazioni, le apparecchiature mediche, gli occhiali e le
lenti a contatto, le terapie, le misure di disintossicazione da stupefacenti
ecc. Non costituiscono spese di malattia e infortunio, bensì spese di
mantenimento ordinario non deducibili, per es. le spese che superano il costo
delle misure usuali e indispensabili, né le spese destinate alla prevenzione (ad es. abbonamento a un centro di fitness). La Circolare precisa inoltre che sia le spese
dei trattamenti ormonali, sia quelle dovute a inseminazioni artificiali o a
fecondazioni in vitro, sono riconosciute come spese di malattia deducibili.
1.4.
Per
quanto concerne le spese per diete, la circolare dell’AFC dispone quanto segue:
Le spese
supplementari che risultano dalla necessità vitale di seguire una dieta
prescritta dal medico (ad es. in caso di celiachia, diabete) possono essere
dedotte. Possono altresì essere dedotte le spese supplementari per l’osservazione di una particolare alimentazione (dieta anabolizzante o altre diete specifiche, alimenti di
complemento ecc.) prescritta dal medico.
Le persone
costrette a osservare una dieta permanente di necessità vitale possono far
valere una deduzione forfetaria di 2'500 franchi al posto della deduzione dei costi effettivi. Le persone malate di diabete possono però dedurre solo i costi
supplementari effettivi.
Il
Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che tale circolare è conforme
alla lettera e allo spirito dell’art. 33 cpv. 1 lett. h LIFD (sentenze
del 14 aprile 2008 n.2C_722/2007 e 2C_723/2007 consid. 3.1, e del 28 novembre
2006 n.2A.390/2006 consid. 5.2, in RDAF 2006 II 409).
1.5.
Pronunciandosi
sul ricorso di un contribuente che, dopo un infarto cardiaco, su indicazione del suo medico aveva iniziato una dieta mediterranea (povera di grassi e ricca di frutta e
verdura), il Tribunale federale ha ricordato che la nozione di costi di
malattia va interpretata in modo restrittivo, poiché si tratta di un’eccezione al principio per cui i costi di mantenimento personale (tipica destinazione di reddito) non possono essere dedotti dal reddito imponibile. Si tratta dunque di
delimitare i costi per un’alimentazione particolare da quelli per il
sostentamento ordinario.
Sempre
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, spetta al contribuente l’onere
di provare le spese di malattia, infortunio o invalidità, in virtù del
consolidato principio secondo cui è compito del contribuente dimostrare i fatti
che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario (cfr. sentenze n.2C.722/2007 del 14 aprile 2008, consid. 3.2; n.2A.438/2006 del 14
dicembre 2006, consid. 4; n.2A.272/2006 del 19 maggio 2006, consid. 2.1; n.2A.209/2005 del 3 novembre
2005, consid. 4.1, in: RtiD I-2006 n. 11t.; n.2A.84/2005 del 24 febbraio 2005 consid. 4; inoltre Locher, Kommentar zum
DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 82 ad art. 33 LIFD).
L’Alta
Corte si è basata anche sulla giurisprudenza sviluppata in applicazione dell'art. 9 dell'abrogata Ordinanza sul rimborso delle spese di malattia e delle spese
dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC), secondo
cui le spese supplementari debitamente comprovate, causate da un regime
dietetico d'importanza vitale prescritto da un medico a persone che non vivono
né in un istituto né in un ospedale, sono considerate spese di malattia. Ebbene,
il Tribunale federale ha per esempio escluso che un diabetico debba sopportare
maggiori costi per alimentarsi in modo corretto, a differenza del celiaco o di
chi soffre di insufficienza renale ed è obbligato alla dialisi (sentenza del 6
aprile 2006 n. P 47/05). Anche nel caso in cui un medico abbia prescritto
un’alimentazione povera di colesterolo, l’Alta Corte ha escluso che vi siano
costi maggiori (sentenza del 30 novembre 2004 n. P 16/03).
Proprio fondandosi su quest’ultima pronuncia, il Tribunale federale ha potuto escludere che sia
deducibile dal reddito imponibile il costo per la dieta mediterranea prescritta
dal medico all’ex infartuato (cfr. sentenza del 14 aprile 2008 già citata).
Secondo i giudici losannesi, infatti, anche in questo caso l’alimentazione suggerita dal medico al suo paziente era caratterizzata dalla rinuncia al colesterolo ed è
quindi difficile da distinguere dall’alimentazione seguita da gran parte della
popolazione, preoccupata della propria salute.
1.6.
Sempre in
materia di prestazioni complementari, il Tribunale federale ha anche dovuto
stabilire se costituisca un regime dietetico “d’importanza vitale” quello
prescritto ad una persona affetta da molteplici sensibilità chimiche (che
colpivano il sistema nervoso centrale e quello immunitario), che perciò deve
consumare prodotti biologici (sentenza del 4 agosto 2008 n.8C_346/2007).
Secondo i giudici federali, costituisce una dieta anche un’alimentazione caratterizzata dall’assenza di determinate sostanze, come è il caso degli alimenti biologici, che secondo l’art. 3 lett. b dell’ordinanza federale sull’agricoltura biologica non devono contenere materie ausiliarie e ingredienti chimico-sintetici (RS 910.18).
1.7.
Ora, le
intolleranze alimentari, cui si riferisce uno dei certificati medici prodotti,
potrebbero anche indurre alla conclusione che il caso dell’insorgente sia
assimilabile a quello al centro della sentenza menzionata da ultimo. In quel
caso, il Tribunale federale ha infatti ammesso che il sistematico ricorso ad
alimenti biologici, fondato sulla prescrizione medica, implica un maggior costo effettivo, che deve essere considerato nel calcolo della prestazione complementare.
Nel caso della
deduzione fiscale, tuttavia, la circolare dell’AFC distingue precisamente fra i
contribuenti che devono affrontare “spese supplementari che risultano dalla
necessità vitale di seguire una dieta prescritta dal medico”, da una parte, e
“le persone costrette a osservare una dieta permanente di necessità vitale”,
dall’altra. Mentre i primi, allo stesso modo dei diabetici che osservano una
dieta permanente, devono comprovare i costi supplementari effettivi, solo
coloro che devono osservare una dieta che sia non solo “di necessità vitale” ma
anche permanente hanno il diritto alla deduzione forfetaria.
Nel suo certificato
medico del 7 gennaio 2008, lo specialista consultato (dr. med. __________,
dermatologo) ha diagnosticato un’orticaria cronica recidivante ed una
rinocongiuntivite e bronchite con forte componente allergica. Per quanto
concerne la terapia, tuttavia, oltre a misure più orientate alla cura delle allergie
ai pollini e agli animali domestici, si limita a prescrivere una “dieta
specifica che elimini dalle abitudini alimentari, per almeno sei mesi, le
spezie, le verdure e la frutta a cui la paziente sa di essere allergica” e a
suggerire che “la paziente si sottoponga, per almeno due settimane, ad una
dieta senza additivi alimentari e salicilati per eliminare dal proprio organismo sostanze liberatrici in maniera non specifica di istamina”.
Dal certificato
medico dello specialista, dunque, non risulta la prescrizione di una dieta
“permanente di necessità vitale”, che costituisce il presupposto per aver
diritto alla deduzione forfetaria. La contribuente, d’altra parte, non porta
alcuna prova dei costi supplementari effettivamente sopportati a causa dell’alimentazione
che le sarebbe imposta dalle sue intolleranze e allergie.
1.8.
Alla stessa conclusione si deve pervenire in relazione all’imposta cantonale, nonostante le differenze
riscontrabili nella formulazione delle condizioni stabilite dalla circolare n.
9 del gennaio 2006, rispetto a quanto previsto dalla circolare dell’AFC.
Questo infatti il tenore
delle istruzioni adottate dalla Divisione delle contribuzioni del Canton
Ticino:
Spese in
relazione a diete di necessità vitale
Sono considerate tali le spese
supplementari che risultano dalla necessità vitale di seguire una dieta
prescritta dal medico (ad esempio in caso di celiachia, diabete) e quelle
supplementari per l'osservazione di una particolare alimentazione (dieta anabolizzante o altre diete specifiche, alimenti di complemento, ecc.) prescritta
dal medico.
In sostituzione delle spese effettive è deducibile un forfait di 2'500.- franchi tenuto conto della franchigia
fiscale. Il forfait, aumentato dalle eventuali altre spese di malattia o
infortunio, è pertanto riconosciuto in deduzione soltanto nella misura in cui
supera la franchigia fiscale (del 5%).
Deduzione
E' deducibile
il forfait o la spesa supplementare a carico del contribuente entro il limite
ritenuto usuale.
Giustificativo
Certificato
medico che attesta l’infermità e la necessità vitale di seguire una dieta e
l'acquisto di alimenti speciali, fatture.
(cfr.
Circolare n. 9 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni, Deduzione delle spese di malattia, infortunio e per disabilità, cap. A.IV.2.m).
Come si
vede, a differenza della circolare dell’AFC, quella cantonale non distingue fra
“necessità vitale di seguire una dieta prescritta dal medico”, da una parte, e
obbligo di “osservare una dieta permanente di necessità vitale”,
dall’altra. Neppure esclude i diabetici dal campo d’applicazione della deduzione forfetaria. Poi, però, introducendo un elemento che pare difficilmente conciliabile
con l’ampiezza con cui ammette la deduzione forfetaria, richiede in tutti i
casi che le spese siano giustificate da “fatture”.
Nella
misura in cui la circolare cantonale dovesse essere interpretata nel senso che
ammette la deduzione forfetaria di fr. 2'500.– anche per i casi in cui un
contribuente non è tenuto ad una “dieta permanente di necessità vitale”, essa
si dovrebbe considerare in contrasto con la base legale cui fa riferimento.
L’importo della deduzione forfetaria è infatti stabilito in funzione di un maggior costo per l’alimentazione durante un anno intero e non trova pertanto alcuna
giustificazione nei casi in cui un contribuente non sia tenuto all’osservanza
di una dieta di carattere “permanente”.
1.9.
Il
ricorso, su questo aspetto, deve pertanto essere respinto.
Considerandi
2.
2.1.
La
seconda contestazione concerne il calcolo della deduzione degli oneri assicurativi.
2.2
Per
l’imposta cantonale, secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. g LT, sono dedotti
dal reddito i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lett. f), contro
gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di
una somma globale
·
di 10’100.-- franchi per i coniugi che vivono in
comunione domestica e
·
di 5’100.-- franchi per gli altri contribuenti.
Per i
contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate
di 4’200.-- franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di
2’100.-- franchi per gli altri contribuenti (art. 32 cpv. 1 lett. g seconda
frase LT).
2.3
Ai fini
del calcolo dell’imposta federale diretta, dai proventi sono dedotti i versamenti,
premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro la malattia e, in
quanto non compresa sotto la lettera f dell’articolo 33 capoverso 1,
contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di
una somma globale di:
·
3’300 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica;
·
1’700 franchi per gli altri contribuenti
(art.
212.
cpv. 1 prima frase LIFD);
Queste
somme sono aumentate della metà per i contribuenti che non versano contributi
ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettere d e e (cioè al 2° e al 3° Pilastro A; cfr. art. 212 cpv. 1 seconda frase LIFD).
Tali
somme sono aumentate di 700 franchi per ogni figlio o persona bisognosa per cui
il contribuente può far valere la deduzione prevista dall’articolo 213
capoverso 1 lettere a o b (art. 212 cpv. 1 terza frase LIFD).
2.4
Nella
dichiarazione fiscale, i contribuenti avevano indicato in complessivi fr.
9'716.– il totale dei premi pagati per l’assicurazione contro le malattie. Da
tale importo, l’Ufficio di tassazione aveva dedotto i sussidi versati dal
Cantone, per fr. 1'858.– (fr. 200.– per ognuno dei coniugi e rispettivamente
fr. 486.– e fr. 972.– per le due figlie minorenni).
Dalle
polizze d’assicurazione prodotte con il ricorso si evince che effettivamente i
premi pagati per il 2008, già dedotto il sussidio cantonale, ammontano a fr.
9'276.60.
Deve
ancora essere esaminata la pretesa dei ricorrenti, avanzata per la prima volta
con il ricorso, di poter dedurre anche i premi delle assicurazioni complementari per il 2009, che ammontano a complessivi fr. 536.25, per il fatto che sono
stati pagati già nel dicembre del 2008. In sé, si tratta di una richiesta che
introduce un’incongruenza nel calcolo dell’imponibile del periodo fiscale 2008, perché si cumulano premi pagati in diversi periodi fiscali. Dal conteggio dell’assicuraz ione si evince tuttavia che i premi per il 2009 sono stati fatturati nel 2008
ed il termine di pagamento fissato al 31 dicembre 2008, per consentire agli
assicurati di godere di uno sconto sui premi. La pretesa degli insorgenti richiederebbe
una verifica della data di pagamento degli altri premi per il 2008, in
particolare quelli per la stessa assicurazione complementare: è evidente che,
se i contribuenti si erano già avvalsi della stessa facoltà di ottenere uno
sconto anticipandone il pagamento, non si giustificherebbe la loro deduzione nel periodo fiscale 2008. Per economia di giudizio, si rinuncia tuttavia a tale accertamento
e si ammette in deduzione anche l’importo di fr. 536.25, pagato nel dicembre
2008.
3.
Il ricorso è pertanto parzialmente accolto, con riferimento alla
deduzione degli oneri assicurativi e limitamente all’imposta cantonale, per il
fatto che ai fini del calcolo dell’IFD era già stato raggiunto l’importo
massimo (fr. 4'700.–).
La tassa
di giustizia e le spese processuali sono di conseguenza a carico dei ricorrenti
solo in misura parziale.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 15 luglio 2009 è riformata nel senso
che la deduzione degli oneri assicurativi, ai fini dell’imposta cantonale, è aumentata
a fr. 9'813.–.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico del ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 290.–).
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio di Bellinzona.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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