80.2009.11
Doppia imposizione intercantonale: ripartizione debiti e interessi passivi, proporzione in base alla localizzazione degli attivi, onere della prova
3 marzo 2010Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2009.11
Data decisione, Autorità:
03.03.2010, CDT
Titolo:
Doppia imposizione intercantonale: ripartizione debiti e interessi passivi, proporzione in base alla localizzazione degli attivi, onere della prova
DIVIETO COSTITUZIONALE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
art. 127 cpv. 2 COST
Incarto n.
80.2009.11
Lugano
3 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 26 gennaio 2009 contro la decisione del 5
gennaio 2009 in materia di IC 2007.
Fatti
A. I
coniugi RI 1, domiciliati a __________ (Canton __________), sono limitatamente imponibili
nel Canton Ticino, in quanto proprietari di un appartamento di vacanza a __________,
acquistato il 1° febbraio 2007 al prezzo di fr. 240'000.–.
Nella
dichiarazione fiscale 2007, i contribuenti esponevano il valore di stima
ufficiale dell’immobile, pari a fr. 94'621.–, e gli attribuivano un valore
locativo di fr. 4'470.–, calcolato su undici mesi, ovvero dal 1° febbraio al 31
dicembre 2007.
B. Notificando
loro la tassazione IC 2007, con decisione del 16 luglio 2008, l’Ufficio di
tassazione di Bellinzona confermava il valore di stima ufficiale
dell’appartamento di __________, ma elevava a fr. 6'528.– il suo valore
locativo.
Ai fini
del calcolo dell’aliquota applicabile, l’autorità di tassazione stimava in,
rispettivamente, fr. 311'000.– e fr. 99'800.– la sostanza ed i redditi complessivi.
Dalla decisione di riparto allegata, si evince che all’appartamento di vacanza era
stato affiancato l’immobile di __________, di un valore fiscale cantonale di
fr. 455'000.– e di un valore locativo di fr. 15'000.–, oltre ad un importo di
fr. 80'000.– per “altri redditi”.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 14 agosto 2008,
nel quale si limitavano a contestare il periodo d’assoggettamento,
sottolineando di essere divenuti proprietari dell’appartamento di __________
unicamente a contare dal 1° febbraio 2007.
L’autorità
di tassazione, con decisione del 5 gennaio 2009, respingeva il reclamo. Dopo
aver premesso che un periodo fiscale corrisponde sempre all’anno civile, osservava
che il valore locativo dell’appartamento di __________ era stato concretamente commisurato
su undici mesi, “tramite i previsti correttivi che tengono conto della data
d’acquisto”.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 censurano,
per la prima volta in questa sede, la decisione di riparto intercantonale
allegata, abbandonando ogni contestazione in merito al periodo di assoggettamento.
Sulla scorta del riparto redatto dalle competenti autorità fiscali del Cantone __________,
nel frattempo passato in giudicato, i ricorrenti lamentano in particolare la
mancata considerazione degli interessi passivi, che avrebbe condotto all’annullamento
del reddito imponibile nel Canton Ticino.
Diritto
1. 1.1.
Per
consolidata prassi, in materia di doppia imposizione intercantonale, la
proprietà fondiaria ed il reddito che se ne ricava sottostanno alla sovranità
fiscale del cantone di situazione dell’immobile (DTF 119 Ia 46 consid. 3; 116
Ia 127 consid. 2b; 111 Ia 120 consid. 2a). Per la riscossione dell’imposta
federale diretta, è invece competente il cantone in cui viene operata la
tassazione (art. 160 LIFD), ovvero il cantone in cui le persone giuridiche
hanno la sede o l’amministrazione effettiva alla fine del periodo fiscale o
dell’assoggettamento (art. 105 cpv. 3 LIFD), rispettivamente il cantone in cui
le persone fisiche hanno il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo
fiscale o dell’assoggettamento (art. 216 cpv. 1 LIFD).
1.2.
Nella
presente fattispecie, l’applicazione di queste regole è pacifica e del resto
nemmeno contestata. In materia di imposta cantonale, il diritto di imporre la
sostanza ed il valore locativo dell’appartamento di __________ spetta
senz’altro al Canton Ticino. La competenza per riscuotere l’imposta federale compete
invece al Canton __________.
Considerandi
2.
2.1.
Nelle
relazioni intercantonali e internazionali, sono applicabili i principi del
diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale
(art. 5 cpv. 3 LT).
Una doppia
imposizione contraria all’art. 127 cpv. 3 Cost. fed. si realizza quando un
contribuente è tassato da due o più cantoni sullo stesso oggetto per il
medesimo periodo di tempo (doppia imposizione attuale) oppure quando un cantone
eccede i limiti della propria sovranità fiscale e, violando norme che regolano i
casi di conflitto, preleva un’imposta che compete ad un altro cantone (doppia
imposizione virtuale). Inoltre un cantone non può tassare in maggior misura un
contribuente per il solo fatto che non soggiace esclusivamente alla sua
sovranità fiscale, ma è imponibile anche in un altro cantone (divieto di
discriminazione; cfr. DTF 134 I 303 consid. 2.1.; 133 I 19 consid. 2.1; 132 I
29.
consid. 2.1).
2.2
Nel caso
in esame, i ricorrenti chiedono sostanzialmente che vengano dedotti, dal
reddito immobiliare netto di fr. 4'896.– ricavato nel Canton Ticino, interessi
passivi di pari importo, lamentando di fatto una doppia imposizione attuale
(cfr. Locher, Einführung in das
interkantonale Steuerrecht, 3° ediz., Berna 2009, p. 13). In base al riparto
intercantonale allestito dall’autorità fiscale __________, risulta infatti che
tali deduzioni andavano assunte dal Canton Ticino, con conseguente annullamento
del reddito imponibile.
3.
3.1.
In materia
di ripartizione delle deduzioni fra i diversi cantoni, il Tribunale federale considera
determinante la natura delle singole deduzioni e la particolare connessione esistente
fra alcune entrate (sostanze) e uscite (DTF 104 Ia p. 256, consid. 4 p. 260 e
riferimenti).
Per
quanto qui di rilievo, gli interessi passivi vengono considerati alla stregua
di un onere specifico del reddito della sostanza, poiché la prassi considera
prevalente il rapporto tra sostanza e credito (DTF 120 Ia 349 consid. 2 p.
351,119 Ia 46 consid. 4a p. 49, 111 Ia 120 consid. 2a p. 123, 104 Ia 256 consid.
4.
b, 63 I 72). Essi vanno pertanto dedotti dal reddito della sostanza e
ripartiti proporzionalmente in base alla localizzazione degli attivi patrimoniali
(Locher, op. cit., p. 83).
3.2
La quota
parte di un cantone al reddito della sostanza non corrisponde necessariamente
alla quota parte dello stesso cantone agli attivi (si vedano, per esempio, gli attivi
con alto valore da cui risultano bassi redditi e viceversa). Può quindi
verificarsi il caso che la percentuale di interessi passivi che un cantone
dovrebbe assumere, secondo la chiave di ripartizione proporzionale, sia
superiore al reddito netto della sostanza imponibile in quel cantone. In un
simile caso, valgono i seguenti principi:
Ø
gli interessi passivi vanno ripartiti proporzionalmente
in base agli attivi di quei cantoni che – dopo la prima attribuzione – ancora
dispongono di un reddito netto della sostanza (cfr. Locher, Das interkantonale
Doppelbesteuerungsrecht, § 9, II, n. 5, 7, 16, 27, 33, 34; Höhn, Interkantonales Steuerrecht, Berna
1983, p. 248 s. e 276 ss.);
Ø quando poi
il totale degli interessi passivi oltrepassa il reddito netto della sostanza, l’eccedenza
è da attribuire al “reddito restante” (Locher,
Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, §. 9, II,
n. 7 e 8): l’eccedenza di interessi passivi è sopportata in ultima analisi dal
cantone di domicilio del soggetto fiscale ed è posta a carico degli altri
redditi (reddito da attività dipendente o indipendente, ecc.; cfr. DTF
120.
Ia 349 consid. 5 p. 356, 97 I 36 consid. 2 p. 40 s., 66 I 43, consid. 4, p. 45 s.; v. anche Paschoud,
De quelques arrêts récents du Tribunal fédéral relatifs à l’interdiction
constitutionnelle de la double imposition intercantonale (art. 46 al. 2 Cost.
féd.), in: RDAF 53/1997 p. 240).
4.
4.1.
Visto che la valutazione
degli attivi è determinante per la chiave di riparto degli interessi passivi e
dei debiti, pure ripartiti proporzionalmente in base alla localizzazione degli
attivi lordi (Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht,
§. 9, I A, n. 1), il Tribunale federale esige che la sostanza
patrimoniale venga valutata da tutti i cantoni coinvolti secondo regole
identiche (Locher, op. cit., p. 83
e riferimenti). Solamente procedendo in tal senso il
contribuente potrà così beneficiare della deduzione integrale dei debiti e
degli interessi passivi.
4.2
Per
esigenze di chiarezza, prima di approfondire la censura dei ricorrenti in
merito alla mancata considerazione degli interessi passivi, occorre pertanto
esaminare la valutazione della sostanza patrimoniale operata dall’autorità
fiscale ticinese.
4.3
Nella
decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona ha sommato il valore di stima ufficiale dell’appartamento di __________, pari a
fr. 94'621.–, al valore fiscale cantonale dell’immobile di __________, pari a
fr. 455'000.–, che ha potuto estrapolare dalla vecchia dichiarazione d’imposta
2006, direttamente richiesta alle competenti autorità del Canton __________.
Mediante i cosiddetti coefficienti di riparto stabiliti dalla Conferenza
fiscale svizzera allo scopo di raggiungere valori paragonabili fra i diversi
cantoni (Circolare n. 22 del 21
novembre 2006), l’autorità di tassazione ha poi rivalutato l’importo da fr.
94'621.– in fr. 108'814.– (fattore di rivalutazione del 115%) e corretto l’importo
di fr. 455'000.– in fr. 318'500.– (fattore di rivalutazione del 70%), concludendo
per la seguente chiave di ripartizione degli attivi lordi:
Canton Ticino
fr. 99'746.–
23.
%
Canton __________
fr. 327'567.–
76.
%
Per determinare
la sostanza imponibile nel Canton Ticino e l’aliquota applicabile, il valore
dell’appartamento di vacanza è stato successivamente riportato al suo valore di
stima ufficiale e commisurato su undici mesi, mentre il valore dell’immobile d’abitazione
di __________ è stato adeguato a quello ticinese, mediante un “correttivo di
ripartizione” di complessivi fr. 55'736.–. Dedotto ancora l’importo di fr.
60'000.– per coniugi viventi in comunione domestica, la sostanza netta è stata
definitivamente stimata in, rispettivamente, fr. 72'000.– (sostanza imponibile)
e fr. 311'000.– (sostanza totale), in perfetta sintonia con le raccomandazioni
della Conferenza fiscale svizzera sopra ricordate.
4.4
Sennonché,
dal riparto intercantonale allestito dall’autorità fiscale __________ emergono
ulteriori elementi patrimoniali, sconosciuti all’autorità fiscale ticinese, che
si è fondata soltanto sui dati ricavati dalla vecchia dichiarazione d’imposta
2006, relativi ad un periodo precedente l’acquisto dell’appartamento di
vacanza. In effetti, sebbene l’Ufficio di tassazione di Bellinzona abbia espressamente
ricordato ai contribuenti l’obbligo di allegare la nuova dichiarazione
d’imposta, nel frattempo certamente inoltrata alle competenti autorità del
Canton __________ (cfr. decisione di tassazione del 16 luglio 2008), questi
ultimi non hanno reputato necessario dare seguito a tali richieste, limitandosi
a contestare il reddito della sostanza immobiliare, ed in particolare il periodo
d’assoggettamento. Come esposto in narrativa, solo in sede di ricorso i coniugi
RI 1 hanno censurato la mancata considerazione degli interessi passivi,
producendo la decisione di riparto intercantonale redatta dalle competenti
autorità del Cantone __________.
Le
differenze tra il riparto del Canton __________ e quello, qui contestato, del
Canton Ticino sono pertanto da ricondurre alle mancanze dei contribuenti, che
non hanno fornito all’autorità fiscale ticinese le necessarie informazioni,
contravvenendo in tal modo all’obbligo di fare tutto il necessario per
consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 cpv. 1 LT; art. 126 cpv.
1.
LIFD) e di esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente
(decisione TF 2C_340/2007 del 22 gennaio 2008, consid. 3.4; TF 2A.502/2005 del
2.
febbraio 2006, in: STR 61 pag. 442, consid. 2).
4.5
In base
al riparto del cantone di domicilio, alla data determinante del 31 dicembre
2007, tra gli attivi figuravano, oltre agli immobili già descritti, titoli e
capitali per fr. 275'810.–, assicurazioni private sulla vita per fr. 335'254.–
e “altri attivi” per fr. 20'000.–. Di conseguenza, contrariamente a quanto
concluso dall’Ufficio di tassazione di Bellinzona, la proporzione esistente fra
gli attivi lordi corrisponde a:
Canton Ticino
fr. 99'746.–
9.
%
__________
fr. 958'632.–
90.
%
Partendo
da questi parametri, che questa Camera non ha motivo di non confermare, vanno
ancora decurtati (nella stessa proporzione) i debiti privati, accertati dalle
autorità __________ in fr. 540'000.–, e l’importo di fr. 60'000.– per coniugi
viventi in comunione domestica. Nel rispetto del doppio grado di giudizio, non resta
quindi che annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all’Ufficio di
tassazione, perché proceda ad una nuova commisurazione della sostanza
imponibile e dell’aliquota applicabile.
5.
5.1.
Come
esposto in narrativa, l’ufficio di tassazione di Bellinzona ha quantificato in
fr. 4'800.– il reddito imponibile, deducendo dal valore locativo attribuito all’immobile
di __________, pari a fr. 6'528.–, spese di manutenzione e gestione per fr.
1'632.–. Tali costi, direttamente correlati al conseguimento del reddito immobiliare,
andavano senz’altro attribuiti al cantone in cui è imponibile il valore
locativo (DTF 104 Ia 256, consid. 4a). Altro discorso vale invece per gli
interessi maturati sui debiti privati, che l’autorità fiscale __________ ha
accertato in complessivi 13'453.–.
5.2
Secondo
un consolidato principio, nella procedura fiscale l’autorità di tassazione è tenuta a dimostrare unicamente l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere
fiscale, mentre è il contribuente ad avere l’onere della prova per quei fatti
che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (cfr. p. es.
la sentenza del Tribunale federale n.2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in RtiD
I-2007 n. 13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid.
4c/aa; RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des
schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416 con riferimenti).
Di fronte alla mancata collaborazione dei contribuenti, di cui si è
detto in precedenza, l’agire dell’autorità di tassazione non presta pertanto il
fianco a critiche. Gli interessi maturati sui debiti privati vanno tuttavia
presi in considerazione in questa sede, dal momento che i ricorrenti hanno
prodotto il riparto intercantonale allestito dal Canton __________, chiedendo
espressamente che dal reddito immobiliare netto di fr. 4'896.–
vengano dedotti interessi passivi di pari importo.
5.3
Conformemente
al principio della ripartizione proporzionale in base alla localizzazione degli
attivi lordi (cfr. consid. 3.1.), tali costi andavano così suddivisi:
Canton Ticino
fr. 1'268.–
9.
% di fr. 13'452.–
__________
fr. 12'185.–
90.
% di fr. 13'452.–
Poiché da
tale ripartizione risulta un eccesso di interessi passivi a carico del reddito
della sostanza imposto nel canton di domicilio, trova applicazione la seconda
regola ricavata dalla giurisprudenza del Tribunale federale, nella misura in
cui il Canton Ticino dispone ancora di reddito netto della sostanza (cfr. consid.
3.2
). È quindi altamente verosimile che nella tassazione ticinese dovrà essere
ammessa una deduzione degli interessi passivi pari al reddito immobiliare netto
di fr. 4'896.–, con conseguente annullamento del reddito imponibile. Sempre nel
rispetto del doppio grado di giudizio, a questa Camera non resta quindi che
annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione,
perché proceda ad una nuova decisione.
6.
Nel
determinare le spese e la tassa di giustizia, questa Camera non può fare astrazione
dall’art. 231 cpv. 3 LT, per il quale esse sono poste totalmente o parzialmente
a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli
incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di
tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della
Camera di diritto tributario.
In
concreto, i ricorrenti hanno censurato la violazione del divieto di doppia
imposizione unicamente dinanzi a questa Camera. Così come evidenziato dallo stesso
Ufficio di tassazione di Bellinzona nella decisione del 16 luglio 2008, la semplice
produzione, sin dal principio, di una copia della dichiarazione d’imposta 2007 presentata
alle competenti autorità del Canton __________, avrebbe senz’altro consentito
di chiarire la fattispecie senza dover adire questa Camera. Si giustifica
pertanto di caricare, al di là dell’esito del ricorso, tassa di giustizia e
spese processuali ai ricorrenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 5 gennaio 2009 è annullata e gli atti sono ritornati
all’Ufficio di tassazione di Bellinzona, perché adotti una nuova decisione, sulla
base degli elementi indicati ai punti 4 e 5.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster