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Decisione

80.2009.111

Aliquota: coniugati, contribuente non coniugato, comunione domestica con figlio, non celibe con figlio all'estero

9 settembre 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella dichiarazione

fiscale 2007, RI 1, celibe, indicava di aver conseguito i seguenti redditi: una

pensione di fr. 50'720.–, una rendita AI di fr. 14'337.– ed una rendita vitalizia

di fr. 9'740.–, cui si aggiungeva ancora un reddito della sostanza mobiliare di

fr. 7.–.

Sulla prima pagina della

dichiarazione, indicava poi di provvedere al sostentamento della figlia __________,

nata nel 2001. A tale riguardo, faceva valere la deduzione di fr. 10'800.– per

figli a carico.

B. Notificando al

contribuente la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 21 gennaio 2009,

l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr.

58'700.– per l’IC ed in fr. 67'300.– per l’IFD. Aveva concesso in particolare

la deduzione per figli a carico, come richiesto, ed aveva calcolato l’imposta

applicando l’aliquota per altri contribuenti.

C. Il contribuente

impugnava la suddetta decisione, con reclamo cautelativo del 12 febbraio 2009, poi

motivato il 27 marzo 2009, contestando da un lato il reddito dei terreni

agricoli e dall’altro l’applicazione dell’aliquota per celibi. A quest’ultimo

riguardo, il reclamante sottolineava come l’autorità fiscale avesse accettato

la deduzione per figli a carico.

Richiesto di

comprovare l’obbligo di mantenimento della figlia __________ ed il pagamento di alimenti a quest’ultima,

il contribuente inviava in seguito copia dell’atto di famiglia e del passaporto,

con i visti per la __________. Quanto agli alimenti, affermava che l’autorità

tutoria non poteva rilasciare alcun attestato, per il fatto che la figlia

viveva in __________ con la madre.

Con decisione del 15 luglio

2009, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, spiegando che prassi e

giurisprudenza subordinano l’applicazione dell’aliquota per coniugi al

requisito della comunione domestica con il figlio.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone la richiesta di

applicazione dell’aliquota più favorevole, per il calcolo dell’imposta sul

reddito. A suo avviso, non sono state rispettate le disposizioni della

circolare n. 7 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) riguardante

l’imposizione della famiglia. Infatti, essa prevederebbe che, in caso di

custodia alternata del figlio, se la custodia effettiva è della stessa

importanza, è determinante per la scelta dell’aliquota il conseguimento del

reddito più elevato. Nel suo caso, la madre della figlia non consegue alcun

reddito. Sostiene quindi di trascorrere mezz’anno in __________ e di ospitare

la figlia e la madre nel Ticino per 6/7 settimane all’anno.

Diritto

1. Ai coniugi viventi

in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati giuridicamente

o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli al

cui sostentamento essi provvedono in modo essenziale, si applica un’aliquota

più favorevole (aliquota per coniugi; art. 35 cpv. 2 LT e art. 214 cpv. 2

LIFD).

Considerandi

2.

2.1.

Nella fattispecie, il

ricorrente ha potuto documentare di essere padre di __________, nata il 13

ottobre 2001 a __________. Pur non avendo portato la prova del versamento di

alimenti a favore di quest’ultima ed in particolar modo dell’esistenza di una

sentenza o di una convenzione a tale riguardo, l’autorità fiscale gli ha

riconosciuto la deduzione per figli a carico. Gli ha per contro negato

l’applicazione dell’aliquota, argomentando che egli non vive in comunione

domestica con la figlia.

2.2

Come ha

ancora recentemente ricordato il Tribunale federale (cfr. sentenza n.

2A.683/2006 del 4 settembre 2007, in RtiD I-2008 n. 16t), le persone separate o

divorziate, così come i celibi e i vedovi, sono distinte dall’ordinamento

legale in base alla presenza di figli al cui sostentamento (per l’essenziale)

essi provvedono, con cui vivono in comunione domestica o, ancora, su cui

esercitano l’autorità parentale. In effetti, se provvede al suo sostentamento,

un celibe, vedovo, divorziato o separato ha diritto alla deduzione sociale per

figlio a carico e alla deduzione supplementare per oneri assicurativi (art. 213

cpv. 1 lett. a e 212 cpv. 1 LIFD). Se, oltre a provvedere in modo

essenziale al suo sostentamento, il medesimo contribuente vive in comunione domestica

con il figlio, egli ha diritto anche alla tariffa privilegiata per coniugi

(art. 214 cpv. 2 LIFD). Inoltre, se esercita l’autorità parentale sul figlio,

il contribuente separato o divorziato è imposto sugli alimenti che percepisce

per il medesimo (art. 23 lett. f LIFD). L’altro genitore può, da parte

sua, dedurre la pensione alimentare che versa (art. 33 cpv. 1 lett. c

LIFD).

Le stesse

regole si ritrovano nella legge cantonale, applicabile ai fini dell’imposta

cantonale (cfr. art. 8 cpv. 1, 22 lett. f, 32 cpv. 1 lett. c, 34

cpv. 1 lett. a, 35 cpv. 2 e 53 LT).

Nella stessa

sentenza, l’Alta Corte ha altresì escluso che le agevolazioni menzionate

possano essere accordate ad entrambi i genitori separati. È dunque solo il

genitore che riceve la pensione alimentare e l’utilizza per i bisogni del

figlio che si considera come contribuente che provvede al sostentamento e che

ha diritto alla deduzione per figlio (cfr. RtiD I-2008 N. 16t consid. 5.2 e

5.

).

2.3

Venendo al caso del

ricorrente, è evidente che l’autorità fiscale gli è già venuta incontro

ammettendo la deduzione per figli a carico, pur non essendo stato comprovato in

modo ineccepibile il versamento di un contributo di mantenimento alla figlia.

Meno che mai tuttavia

potrebbe essere ammessa l’applicazione dell’aliquota per coniugi, che in base

al chiaro tenore della legge presuppone che il contribuente viva in comunione

domestica con il figlio al cui sostentamento provvede in modo essenziale. In

nessun modo risulta dagli atti – né peraltro lo sostiene il ricorrente – che la

ragazza fosse domiciliata, nel periodo fiscale in esame, presso il padre a __________.

Al contrario, ancora nel ricorso il contribuente ribadisce che la figlia viveva

con la madre in __________. Il fatto che egli abbia trascorso lunghi periodi in

quest’ultimo paese non implica certamente che viva per ciò stesso in comunione

domestica con la figlia.

2.4

Di nessun rilievo, in tale

contesto, è il riferimento proposto dal ricorrente alla circolare n. 7

dell’AFC.

In seguito alla revisione

del diritto di famiglia del 26 giugno 1998, che prevede la possibilità, da un

lato, di attribuire l’auto­rità parentale congiunta a genitori non sposati, e

d’altro lato, di mantenere l’esercizio in comune dell’autorità parentale tra

genitori divorziati (art. 133 cpv. 3 e 298a CC, in vigore dal 2000), il 20

gennaio 2000 l’Amministra­zione federale delle contribuzioni ha emanato la

circolare n. 7 relativa all’im­posizione della famiglia, in particolare in caso

di attribuzione dell’autorità parentale congiuntamente a genitori non coniugati

o di prosecuzione dell’esercizio in comune dell’autorità parentale da parte di

genitori separati o divorziati (Circolare n. 7). Detta Circolare (al n. 3 lett.

c) prevede testualmente che «l’attribu­zione dell’autorità parentale in comune

non deve permettere che la tariffa per i coniugi che vivono in comunione

domestica e i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e

celibi che vivono in comunione domestica con figli, sia applicata più volte

(art. 214 cpv. 2 LIFD, risp. art. 36 cpv. 2 LIFD). Inoltre non deve consentire

che la stessa deduzione sia accordata più volte per il medesimo figlio (art.

213.

cpv. 1 lett. a LIFD, risp. art. 35 cpv. 2 lett. a LIFD).» Il documento precisa

poi (al n. 3 II) che in caso di custodia alternata del figlio da parte dei due

genitori, se vi è versamento di un contributo finanziario, la fattispecie deve

essere trattata come se non vi fosse custodia alternata. In assenza di

versamento da un genitore all’altro di un contributo per il mantenimento del

figlio, o in caso di parità dei contributi dell’uno e dell’altro genitore, il

criterio determinante è l’importanza della custodia esercitata da ciascun genitore.

La deduzione sociale per figlio e la tariffa privilegiata sono di conseguenza

accordate al genitore che assume il ruolo più importante nella custodia o, in

caso di custodia effettiva della stessa importanza, al genitore che consegue il

reddito più elevato.

Con la già ricordata

sentenza del 4 settembre 2007 (RtiD I-2008 n. 16t), il Tribunale federale ha

ritenuto che la circolare in discussione sia conforme alla legge federale.

In nessun modo la

circolare, che presuppone espressamente l’attribuzione dell’autorità parentale

congiuntamente a genitori non coniugati o la prosecuzione dell’esercizio in

comune dell’autorità parentale da parte di genitori separati o divorziati, può

essere applicata al ricorrente. Infatti, dalla descrizione che egli stesso ha

fornito dei suoi rapporti con la figlia e con la madre di quest’ultima, è del

tutto evidente che non gli è stata attribuita l’autorità parentale sulla

ragazza, che nel periodo fiscale litigioso viveva invece in __________, presso

la madre. Semplicemente, dalle sue affermazioni si può concludere che egli

abbia trascorso periodi prolungati in visita da queste ultime.

3.

Il ricorso,

destituito di ogni fondamento, è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali

sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

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-

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-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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