80.2009.111
Aliquota: coniugati, contribuente non coniugato, comunione domestica con figlio, non celibe con figlio all'estero
9 settembre 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
80.2009.111
Data decisione, Autorità:
09.09.2009, CDT
Titolo:
Aliquota: coniugati, contribuente non coniugato, comunione domestica con figlio, non celibe con figlio all'estero
ALIQUOTA
art. 214 cpv. 2 LIFD
art. 35 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2009.111
Lugano
9 settembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
contro
CO
1
oggetto
ricorso
del 4 agosto 2009 contro la decisione del 15 luglio 2009 in materia di IC e IFD 2007.
Fatti
A. Nella dichiarazione
fiscale 2007, RI 1, celibe, indicava di aver conseguito i seguenti redditi: una
pensione di fr. 50'720.–, una rendita AI di fr. 14'337.– ed una rendita vitalizia
di fr. 9'740.–, cui si aggiungeva ancora un reddito della sostanza mobiliare di
fr. 7.–.
Sulla prima pagina della
dichiarazione, indicava poi di provvedere al sostentamento della figlia __________,
nata nel 2001. A tale riguardo, faceva valere la deduzione di fr. 10'800.– per
figli a carico.
B. Notificando al
contribuente la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 21 gennaio 2009,
l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr.
58'700.– per l’IC ed in fr. 67'300.– per l’IFD. Aveva concesso in particolare
la deduzione per figli a carico, come richiesto, ed aveva calcolato l’imposta
applicando l’aliquota per altri contribuenti.
C. Il contribuente
impugnava la suddetta decisione, con reclamo cautelativo del 12 febbraio 2009, poi
motivato il 27 marzo 2009, contestando da un lato il reddito dei terreni
agricoli e dall’altro l’applicazione dell’aliquota per celibi. A quest’ultimo
riguardo, il reclamante sottolineava come l’autorità fiscale avesse accettato
la deduzione per figli a carico.
Richiesto di
comprovare l’obbligo di mantenimento della figlia __________ ed il pagamento di alimenti a quest’ultima,
il contribuente inviava in seguito copia dell’atto di famiglia e del passaporto,
con i visti per la __________. Quanto agli alimenti, affermava che l’autorità
tutoria non poteva rilasciare alcun attestato, per il fatto che la figlia
viveva in __________ con la madre.
Con decisione del 15 luglio
2009, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, spiegando che prassi e
giurisprudenza subordinano l’applicazione dell’aliquota per coniugi al
requisito della comunione domestica con il figlio.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone la richiesta di
applicazione dell’aliquota più favorevole, per il calcolo dell’imposta sul
reddito. A suo avviso, non sono state rispettate le disposizioni della
circolare n. 7 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) riguardante
l’imposizione della famiglia. Infatti, essa prevederebbe che, in caso di
custodia alternata del figlio, se la custodia effettiva è della stessa
importanza, è determinante per la scelta dell’aliquota il conseguimento del
reddito più elevato. Nel suo caso, la madre della figlia non consegue alcun
reddito. Sostiene quindi di trascorrere mezz’anno in __________ e di ospitare
la figlia e la madre nel Ticino per 6/7 settimane all’anno.
Diritto
1. Ai coniugi viventi
in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati giuridicamente
o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli al
cui sostentamento essi provvedono in modo essenziale, si applica un’aliquota
più favorevole (aliquota per coniugi; art. 35 cpv. 2 LT e art. 214 cpv. 2
LIFD).
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie, il
ricorrente ha potuto documentare di essere padre di __________, nata il 13
ottobre 2001 a __________. Pur non avendo portato la prova del versamento di
alimenti a favore di quest’ultima ed in particolar modo dell’esistenza di una
sentenza o di una convenzione a tale riguardo, l’autorità fiscale gli ha
riconosciuto la deduzione per figli a carico. Gli ha per contro negato
l’applicazione dell’aliquota, argomentando che egli non vive in comunione
domestica con la figlia.
2.2
Come ha
ancora recentemente ricordato il Tribunale federale (cfr. sentenza n.
2A.683/2006 del 4 settembre 2007, in RtiD I-2008 n. 16t), le persone separate o
divorziate, così come i celibi e i vedovi, sono distinte dall’ordinamento
legale in base alla presenza di figli al cui sostentamento (per l’essenziale)
essi provvedono, con cui vivono in comunione domestica o, ancora, su cui
esercitano l’autorità parentale. In effetti, se provvede al suo sostentamento,
un celibe, vedovo, divorziato o separato ha diritto alla deduzione sociale per
figlio a carico e alla deduzione supplementare per oneri assicurativi (art. 213
cpv. 1 lett. a e 212 cpv. 1 LIFD). Se, oltre a provvedere in modo
essenziale al suo sostentamento, il medesimo contribuente vive in comunione domestica
con il figlio, egli ha diritto anche alla tariffa privilegiata per coniugi
(art. 214 cpv. 2 LIFD). Inoltre, se esercita l’autorità parentale sul figlio,
il contribuente separato o divorziato è imposto sugli alimenti che percepisce
per il medesimo (art. 23 lett. f LIFD). L’altro genitore può, da parte
sua, dedurre la pensione alimentare che versa (art. 33 cpv. 1 lett. c
LIFD).
Le stesse
regole si ritrovano nella legge cantonale, applicabile ai fini dell’imposta
cantonale (cfr. art. 8 cpv. 1, 22 lett. f, 32 cpv. 1 lett. c, 34
cpv. 1 lett. a, 35 cpv. 2 e 53 LT).
Nella stessa
sentenza, l’Alta Corte ha altresì escluso che le agevolazioni menzionate
possano essere accordate ad entrambi i genitori separati. È dunque solo il
genitore che riceve la pensione alimentare e l’utilizza per i bisogni del
figlio che si considera come contribuente che provvede al sostentamento e che
ha diritto alla deduzione per figlio (cfr. RtiD I-2008 N. 16t consid. 5.2 e
5.
).
2.3
Venendo al caso del
ricorrente, è evidente che l’autorità fiscale gli è già venuta incontro
ammettendo la deduzione per figli a carico, pur non essendo stato comprovato in
modo ineccepibile il versamento di un contributo di mantenimento alla figlia.
Meno che mai tuttavia
potrebbe essere ammessa l’applicazione dell’aliquota per coniugi, che in base
al chiaro tenore della legge presuppone che il contribuente viva in comunione
domestica con il figlio al cui sostentamento provvede in modo essenziale. In
nessun modo risulta dagli atti – né peraltro lo sostiene il ricorrente – che la
ragazza fosse domiciliata, nel periodo fiscale in esame, presso il padre a __________.
Al contrario, ancora nel ricorso il contribuente ribadisce che la figlia viveva
con la madre in __________. Il fatto che egli abbia trascorso lunghi periodi in
quest’ultimo paese non implica certamente che viva per ciò stesso in comunione
domestica con la figlia.
2.4
Di nessun rilievo, in tale
contesto, è il riferimento proposto dal ricorrente alla circolare n. 7
dell’AFC.
In seguito alla revisione
del diritto di famiglia del 26 giugno 1998, che prevede la possibilità, da un
lato, di attribuire l’autorità parentale congiunta a genitori non sposati, e
d’altro lato, di mantenere l’esercizio in comune dell’autorità parentale tra
genitori divorziati (art. 133 cpv. 3 e 298a CC, in vigore dal 2000), il 20
gennaio 2000 l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha emanato la
circolare n. 7 relativa all’imposizione della famiglia, in particolare in caso
di attribuzione dell’autorità parentale congiuntamente a genitori non coniugati
o di prosecuzione dell’esercizio in comune dell’autorità parentale da parte di
genitori separati o divorziati (Circolare n. 7). Detta Circolare (al n. 3 lett.
c) prevede testualmente che «l’attribuzione dell’autorità parentale in comune
non deve permettere che la tariffa per i coniugi che vivono in comunione
domestica e i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e
celibi che vivono in comunione domestica con figli, sia applicata più volte
(art. 214 cpv. 2 LIFD, risp. art. 36 cpv. 2 LIFD). Inoltre non deve consentire
che la stessa deduzione sia accordata più volte per il medesimo figlio (art.
213.
cpv. 1 lett. a LIFD, risp. art. 35 cpv. 2 lett. a LIFD).» Il documento precisa
poi (al n. 3 II) che in caso di custodia alternata del figlio da parte dei due
genitori, se vi è versamento di un contributo finanziario, la fattispecie deve
essere trattata come se non vi fosse custodia alternata. In assenza di
versamento da un genitore all’altro di un contributo per il mantenimento del
figlio, o in caso di parità dei contributi dell’uno e dell’altro genitore, il
criterio determinante è l’importanza della custodia esercitata da ciascun genitore.
La deduzione sociale per figlio e la tariffa privilegiata sono di conseguenza
accordate al genitore che assume il ruolo più importante nella custodia o, in
caso di custodia effettiva della stessa importanza, al genitore che consegue il
reddito più elevato.
Con la già ricordata
sentenza del 4 settembre 2007 (RtiD I-2008 n. 16t), il Tribunale federale ha
ritenuto che la circolare in discussione sia conforme alla legge federale.
In nessun modo la
circolare, che presuppone espressamente l’attribuzione dell’autorità parentale
congiuntamente a genitori non coniugati o la prosecuzione dell’esercizio in
comune dell’autorità parentale da parte di genitori separati o divorziati, può
essere applicata al ricorrente. Infatti, dalla descrizione che egli stesso ha
fornito dei suoi rapporti con la figlia e con la madre di quest’ultima, è del
tutto evidente che non gli è stata attribuita l’autorità parentale sulla
ragazza, che nel periodo fiscale litigioso viveva invece in __________, presso
la madre. Semplicemente, dalle sue affermazioni si può concludere che egli
abbia trascorso periodi prolungati in visita da queste ultime.
3.
Il ricorso,
destituito di ogni fondamento, è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
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-
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Copia per conoscenza:
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municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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