80.2009.112
Deduzioni: spese professionali, delimitazione fra attività lucrativa dipendente e indipendente, arbi-tro di calcio, nesso causale
7 aprile 2010Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2009.112
Data decisione, Autorità:
07.04.2010, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, delimitazione fra attività lucrativa dipendente e indipendente, arbi-tro di calcio, nesso causale
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 26 LIFD
art. 27 LIFD
art. 25 LT
art. 26 LT
Incarto n.
80.2009.112
Lugano
7 aprile 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 5 agosto 2009 contro le decisioni del 22
luglio 2009 in materia di IC/IFD 2006 e 2007.
Fatti
A. RI 1,
coniugato, di professione security manager, lavora alle dipendenze di __________.
Nel tempo libero svolge l’attività accessoria di arbitro di calcio, sia a
livello nazionale (arbitro Axpo Super League) che internazionale (arbitro FIFA).
Nelle
dichiarazioni fiscali 2006 e 2007, il contribuente indicava di avere conseguito
dall’attività sportiva accessoria un reddito netto di, rispettivamente, fr.
3'000.– (nel 2006) e fr. 5'000.– (nel 2007).
B. Notificando
ai coniugi __________ le tassazioni IC/IFD 2006 e 2007, con separate decisioni
dell’8 settembre 2008, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava in fr.
13'000.– (nel 2006), rispettivamente fr. 27'000.– (nel 2007), il reddito proveniente
dall’attività accessoria di arbitro, “in considerazione della non deducibilità
di diversi costi chiesti in deduzione alle indennità percepite nello
svolgimento della stessa”.
C. Il
contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo dell’8 novembre 2008,
nel quale chiedeva sostanzialmente di azzerare, rispettivamente ridurre a fr.
1'900.–, il reddito proveniente dall’attività sportiva, rinviando ad un suo
precedente scritto del 21 settembre 2008 ed alla documentazione ivi allegata.
L’autorità
di tassazione, con decisioni del 22 luglio 2009, accoglieva parzialmente il reclamo,
commisurando in fr. 8'600.– (nel 2006) e fr. 23'600.– (nel 2007) il reddito
percepito dal contribuente con l’attività accessoria.
c.1.
Per
quanto concerne l’anno 2006, l’attività di arbitro veniva qualificata per
intero quale attività lucrativa dipendente. Dal reddito lordo di fr. 19'375.–,
indicato dallo stesso contribuente, venivano dedotte le seguenti spese
professionali:
sussistenza
valutata fr. 1'000.–
lavanderia
partite (23 X fr. 5.–) fr. 115.–
trasferte
partite fr. 1'014.–
trasferte
allenamenti valutate fr. 1'000.–
lavanderia
allenamenti (156 X fr. 5.–) fr. 780.–
equipaggiamento
sportivo fr. 1'856.–
Bemer 3000 (¼ di fr. 3'625.–) fr. 906.–
corso __________ fr. 950.–
integratori fr. 415.–
spese
__________ fr. 1'000.–
telefono fr. 800.–
alimentazione
sportiva fr. 900.–
totale fr. 10'736.–
Il
reddito netto da attività accessoria dipendente veniva così determinato in fr.
8'600.– (arrotondati).
c.2.
Per
quanto attiene invece all’anno 2007, il reddito lordo proveniente dall’attività
accessoria veniva commisurato in complessivi fr. 39'285.–. Al totale
delle indennità dichiarate dallo stesso contribuente, pari a fr.
34'495.–, veniva aggiunto un ulteriore importo di fr. 4'790.–, pari alla differenza tra il salario netto risultante dal
certificato di salario rilasciatogli dalla Swiss Football League (fr. 28'540.–) e le indennità esposte in relazione ad incontri del campionato
svizzero di Super e Challenge League (fr. 23'750.–). Dal
reddito lordo così ottenuto venivano poi dedotte le seguenti spese:
sussistenza
valutata fr. 2'000.–
lavanderia
partite (51 X fr. 5.–) fr. 255.–
trasferte
partite fr. 1'774.–
trasferte
allenamenti valutate fr. 1'500.–
lavanderia
allenamenti (208 X fr. 5.–) fr. 1'040.–
equipaggiamento
sportivo fr. 3'715.–
corso
__________ fr. 850.–
__________ fr. 161.–
__________ fr. 80.–
corso
Yoga (½ di fr. 2'250.–) fr. 1'125.–
stampante
(½ di fr. 343.–) fr. 172.–
spese
__________ fr. 1'000.–
telefono fr. 800.–
alimentazione
sportiva fr. 1'200.–
totale fr. 15'672.–
Il
reddito netto veniva così calcolato in fr. 23'600.– (arrotondati) e
successivamente qualificato nella misura di fr. 17'145.– (72.65%) quale reddito
da attività lucrativa dipendente e di fr. 6'455.– (27.35%) quale reddito da
attività lucrativa indipendente, pari alla proporzione esistente tra il salario
netto risultante dal certificato di salario rilasciatogli dalla Swiss Football
League (fr. 28'540.–) ed il reddito complessivo lordo
(fr. 39'285.–).
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede di azzerare
(nel 2006), rispettivamente ridurre a fr. 15'100.– (nel 2007), il reddito netto conseguito con l’attività sportiva di arbitro. Il
ricorrente lamenta la mancata/insufficiente considerazione delle seguenti spese:
Sussistenza
2006
2007
Importo accettato
fr. 1'000.–
fr. 2'000.–
Importo richiesto
fr. 1'300.–
fr. 2'415.–
Diff.
fr. 300.–
fr. 415.–
Lavanderia partite
2006
2007
Importo accettato
fr. 115.–
fr. 255.–
Importo richiesto
fr. 460.–
fr. 1'040.–
Diff.
fr. 345.–
fr. 785.–
Trasferte allenamenti
2006
2007
Importo accettato
fr. 1'000.–
fr. 1'500.–
Importo richiesto
fr. 1'926.60
fr. 2'568.80
Diff.
fr. 926.60
fr. 1'068.80
Lavanderia allenamenti
2006
2007
Importo accettato
fr. 780.–
fr. 1'040.–
Importo richiesto
fr. 3'120.–
fr. 4'160.–
Diff.
fr. 2'340.–
fr. 3'120.–
Costi medici
2006
2007
Importo accettato
–
–
Importo richiesto
fr. 2'304.20
fr. 1'440.–
Diff.
fr. 2'304.20
fr. 1'440.–
Bemer 3000
2006
2007
Importo accettato
fr. 906.–
–
Importo richiesto
fr. 3'625.–
–
Diff.
fr. 2'719.–
–
Libretto ETI
2006
2007
Importo accettato
–
–
Importo richiesto
fr. 157.–
fr. 157.–
Diff.
fr. 157.–
fr. 157.–
Volumi “Sport Suisse”
2006
2007
Importo accettato
–
–
Importo richiesto
fr. 267.–
–
Diff.
fr. 267.–
–
Corso Yoga
2006
2007
Importo accettato
–
fr. 1'125.–
Importo richiesto
–
fr. 2'250.–
Diff.
–
fr. 1'125.–
Fotocamera digitale
2006
2007
Importo accettato
–
–
Importo richiesto
–
fr. 348.90
Diff.
–
fr. 348.90
Il
ricorrente non contesta invece la commisurazione del reddito lordo, né tanto
meno la sua suddivisione tra attività lucrativa accessoria dipendente ed
indipendente.
Diritto
1. 1.1.
Sia
secondo l’art. 24 LT, sia secondo l’art. 25 LIFD il reddito netto corrisponde
ai proventi lordi meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali. Rimanendo
sulla stessa linea, l’art. 9 cpv. 1 LAID dispone che dai proventi imponibili
complessivi sono detratte le spese necessarie al loro conseguimento e le
deduzioni generali.
1.2.
La
tendenza è oggi quella di prediligere una concezione causale delle spese generali,
secondo cui sono deducibili non soltanto le spese che il contribuente sostiene
per conseguire un reddito, ma tutte quelle che vengono occasionate dalla sua
realizzazione (Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la
loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 12 ad art. 25 LIFD, p. 437; Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di],
Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol I/1, Bundesgesetz über die
Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, Basilea/Ginevra/
Monaco 2002, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 163; Locher,
Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, n. 13 ss. ad art. 25 LIFD, p. 631).
Secondo la giurisprudenza,
il concetto di necessità professionale di una spesa deve essere interpretato in
senso relativamente ampio. Non occorre infatti dimostrare che il contribuente
non potrebbe assolutamente realizzare il proprio reddito senza la spesa in
questione né tanto meno è richiesto che quest’ultima sia effettuata in virtù di
un obbligo legale. La sua necessità va ammessa se, in base ad una valutazione
economica, si può ritenere che la spesa favorisce l’acquisizione del reddito e
se non è ragionevolmente esigibile che il contribuente vi rinunci (DTF 124 II
29 consid. 3a; sentenza 2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA
69 pag. 872, consid. 2b).
Da ciò
non può comunque venir concluso che tutti i costi in qualche modo in relazione
con l’acquisizione del reddito siano, dal profilo fiscale, illimitatamente
deducibili (sentenza 2P.254/2002 del 12 maggio 2003, in: StE 2003 B 22.3 n. 76,
consid. 3.2). Non possono in particolare venir dedotte le spese prese a carico
dal datore di lavoro o da terzi, le spese per il mantenimento del contribuente
e della sua famiglia nonché le spese private causate dalla posizione
professionale del contribuente, i cosiddetti costi per il tenore di vita (DTF 124
Considerandi
II 29 consid. 3d).
2.
2.1.
In caso
di attività lucrativa dipendente, le deduzioni sono esaurientemente disciplinate
dagli articoli 25 LT e 26 LIFD. Esse riguardano le spese di trasporto
necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), le spese supplementari
necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b), le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione (lett. c) nonché le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connesse con
l’esercizio dell’attività professionale (lett. d).
Dal reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente sono invece
deducibili tutte le spese aziendali e professionali giustificate (art 26 LT e
27.
LIFD). A differenza di quanto previsto per l’attività
lucrativa dipendente, le deduzioni disciplinate dagli art. 27 LT e 28 LIFD non sono
esaustive. Per spese generali giustificate dall’uso commerciale o professionale
vanno intesi i costi complessivi a carico
del contribuente nell’ambito della sua attività lucrativa (Noël, op. cit., n. 6 ad art. 27 LIFD, p.
456). Sono tali, oltre alle spese aziendali in senso proprio, anche i costi
supplementari sopportati nell’interesse della ditta o della professione per
vitto e alloggio fuori casa, per particolari abiti di lavoro, per
assicurazioni, pubblicità, viaggi ecc.. Occorre dunque, affinché entri in considerazione
una tale deduzione, che le spese siano direttamente imputabili all’attività
aziendale (Locher, op. cit.,
n. 5 ad art. 27 LIFD, p. 677).
2.2
Venendo
al caso in esame, le indennità percepite dal ricorrente con l’attività accessoria
di arbitro non sono state giudicate in modo uniforme dall’autorità di tassazione.
Nel 2006 sono state considerate per intero quale reddito da attività lucrativa dipendente, nel 2007 sono invece state
ritenute in parte quale salario derivante da un’attività dipendente ed in parte
quale provento dell’attività indipendente. L’autorità fiscale ha in particolare
delimitato le indennità versate dalla Swiss Football League da quelle proveniente
da partite del campionato di prima lega, da impegni di carattere internazionale
e da incontri amichevoli.
3.
3.1.
Dottrina e prassi parlano di
attività lucrativa indipendente (selbständige
Erwerbstätigkeit) quando essa si svolge in base ad
una organizzazione propria, liberamente scelta, che si manifesta all’esterno e
si esercita per conto ed a rischio proprio del contribuente. Per lo più si richiede
l’impiego sia di lavoro sia di capitale (cfr. Reich,
Der Begriff der selbständigen Erwerbstätigkeit im Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer, in: Knapp [a cura di], Problèmes actuels de droit fiscal –
Mélanges en l’honneur du Professeur Raoul Oberson, Basilea/Francoforte 1995, p.
121; Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht,
Berna 1986, p. 53; Reimann/Zuppinger/Schärrer,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. II, Berna 1971, p. 44). Si deve invece ammettere un’attività dipendente quando una delle parti,
rispetto all’altra, è subordinata per quanto concerne l’impiego del tempo o
l’organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di
dipendenza economica oppure dal fatto che il contribuente non sopporti il
rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa
e ne assume la responsabilità.
Questi
principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni
della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così
che è necessario lasciare alla prassi il compito di stabilire in ogni caso
particolare se ci si trovi di fronte ad un’attività dipendente oppure
indipendente.
3.2
La
casistica è invero molto più dettagliata nel campo delle assicurazioni sociali.
Può allora essere utile rinviare alle Direttive sul salario determinante
(DSD) nell’AVS/AI e nelle IPG, edite dall’Ufficio federale delle assicurazioni
sociali, e più in generale alla prassi instauratasi in questo campo.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, un indizio determinante
di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per
proprio conto, contemporaneo di diverse attività per
altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse
(RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare
dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva
di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208). Si è invece in presenza di
un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono
adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine
prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante
l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo. Costituiscono
indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di
stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle
infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176).
La
qualifica dell’assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto
puramente formale della sua affiliazione in una o nell’altra categoria. Solo la
natura di tale attività, considerata nell’ambito dei rapporti economici e di
lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Per questi motivi, un
assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro
e indipendente per un altro lavoro (Pratique
VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
3.3
Nel caso
in esame, il certificato di salario rilasciato al ricorrente dalla Swiss
Football League accerta inconfutabilmente che le indennità versate per partite
del campionato di Super e Challenge League, coppa svizzera compresa, vanno
considerate quale salario da attività dipendente. È poi altrettanto pacifico che
le retribuzioni provenienti da partite amichevoli fanno parte del reddito di
un’attività lucrativa indipendente. Costituiscono un indizio determinante in
questo senso la mancanza di qualsiasi legame con le società organizzatrici e la
chiara alternanza delle squadre dirette.
Più
problematiche risultano invece le indennità derivanti dagli incontri di prima
lega e dagli impegni di carattere internazionale. Contrariamente a quanto
sembra sostenere l’autorità di tassazione, ci si potrebbe infatti chiedere se non
costituiscano indizi determinanti per considerare l’arbitro come un lavoratore dipendente
la sua designazione da parte di una specifica commissione arbitrale (cfr., per
esempio, l’art. 6 del Regolamento di gioco del calcio dell’Associazione
Svizzera di Football) e la successiva necessità di stilare un rapporto sul
lavoro eseguito. La questione può nondimeno restare aperta in questa sede.
Come vedremo in seguito, la valutazione delle spese rivendicate dal
ricorrente non sembra divergere a seconda che si tratti di redditi da attività
indipendente o di redditi da attività dipendente. Né d’altronde se ne vede il
motivo, soprattutto se ci si pone, conformemente all’opinione oggi decisamente
prevalente, dal punto di vista di una concezione causale delle spese
d’acquisizione e non di una finalizzata.
3.4
La
differenza fondamentale fra le spese professionali di un lavoratore dipendente e
quelle di un lavoratore indipendente è rappresentata dalla misura della detrazione
ammessa fiscalmente. Mentre per i dipendenti il legislatore pone precisi
limiti, per gli indipendenti sono riconosciute tutte le spese effettive. Né
l’indipendente né il dipendente sono tuttavia dispensati dall’onere di provare
i costi di cui chiedono la deduzione. A tale riguardo, si richiede una prova quantitativa,
per accertare la misura delle spese effettivamente sostenute, ed una qualitativa,
per dimostrare che i costi effettivamente sostenuti e comprovati siano davvero
spese professionali e non invece di mantenimento (Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem
Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1989, p. 258 ss.)
4.
4.1.
Per prima
cosa, il ricorrente avanza una pretesa a titolo di sussistenza di, rispettivamente,
fr. 1'300.– (nel 2006) e fr. 2'415.– (nel 2007), che l’Ufficio
di tassazione ha ridotto a fr. 1'000.– (nel 2006) e fr. 2'000.– (nel 2007).
4.2
Trattandosi
di un’attività lucrativa dipendente, dal relativo reddito sono deducibili, tra
l’altro, le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso
di lavoro a turni (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. b LT; art. 26 cpv. 1 lett. b LIFD)
Per
l’imposta cantonale, il contribuente ha diritto, per ogni pasto principale consumato
fuori casa, ad una deduzione di fr. 14.–/15.– il giorno o fr. 3'000.–/3'200.–
l’anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4
cpv. 2 lett. a del decreto esecutivo del 20 dicembre 2005 concernente
l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2006; art. 5
cpv. 2 lett. a del decreto esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente
l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2007). La
medesima deduzione massima è consentita anche per l’imposta federale diretta
(art. 6 dell’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone
esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993 e relativa appendice).
4.3
Come
esposto in precedenza, per gli indipendenti sono invece riconosciute tutte le
spese per vitto e alloggio fuori casa. Nel rispetto del consolidato principio
secondo cui il fisco è tenuto a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano
o aumentano il carico impositivo mentre è il contribuente ad avere l’onere
della prova per quei fatti che concorrono ad escludere o ridurre il debito
verso l’erario (cfr., al proposito, DTF 121 II 257 consid. 4c/aa;
sentenza 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen
Steuerrechts, 6. ed., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii), spettava però a RI 1
documentare in modo ineccepibile i costi da lui effettivamente sostenuti, così
da permettere all’autorità di tassazione di verificarne la natura ma anche la
misura. La mancata collaborazione, nei casi in cui il contribuente è
oggettivamente tenuto alla prova, non può che condurre alla non considerazione
della deduzione.
4.4
Tornando
al caso in esame, la crocetta apposta nella piccola casella alla cifra 13.1.1
del certificato di salario 2007 rilasciato al contribuente dalla Swiss Football
League dimostra inequivocabilmente che le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute
nell’ambito degli impieghi di Super e Challenge League gli venivano già allora
rimborsate dal suo datore di lavoro, in aggiunta al salario lordo di fr.
1'000.– (per partite di Super League) oppure di fr. 500.– (per partite di Challenge
League).
Tra queste
spese rientrano in particolare le spese effettive per l’automobile, le spese di
volo, taxi e ferrovia, così come le spese per la colazione, il pranzo e la cena,
perlomeno contro presentazione del relativo giustificativo (Bosshard/Mösli, Der neue Lohnausweis,
Berna/Muri 2007, p. 101; v. anche Istruzioni
per la compilazione del certificato di salario, Modello 11, edite dalla Conferenza
fiscale svizzera e dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 56). Contrariamente
a quanto sembra sostenere il ricorrente, poco importa invece che il nuovo regolamento
delle spese allestito dall’Associazione Svizzera di Football (ASF) il 21
novembre 2008 ed approvato dall’Amministrazione fiscale del Canton Berna il 4
dicembre 2008, riconosca un’indennità globale di fr. 80.– per
spese forfetarie agli arbitri e assistenti arbitri della lega
professionale. Tale regolamento, peraltro non ancora in vigore nei periodi
fiscali qui in discussione, non fa altro che confermare che le spese di “sussistenza” sono tutt’oggi assunte dal datore di lavoro, senza
la necessità di presentare un giustificativo.
4.5
Alla luce della
documentazione esposta ed in assenza di prove contrarie, ne consegue che il contribuente
non aveva diritto ad alcuna deduzione per le partite di Super e Challenge League
arbitrate nel 2006 (15) e nel 2007 (28).
Per le ulteriori partite
rivendicate (4 nel 2006 e 7 nel 2007),
gli importi complessivi di fr. 1'000.– (2006) e fr. 2'000.– (2007) ammessi in deduzione dall’autorità di tassazione appaiono quindi
manifestamente spropositati, tali da prospettare una riforma delle decisioni su
reclamo in sfavore del ricorrente, sia per l’imposta cantonale sia per
l’imposta federale diretta (cfr, al proposito della facoltà del contribuente di
ritirare il ricorso, decisione CDT n. 80.2009.163 dell’8 febbraio 2010). Vista l’esigua entità delle prospettate correzioni, questa Camera
rinuncia tuttavia ad una loro riforma, per cui diventa superfluo chiedere una
sua presa di posizione, in ossequio al suo diritto di essere sentito.
5.
5.1.
Il
ricorrente espone poi una pretesa di fr. 3'580.– (nel 2006), rispettivamente fr. 5'200.– (nel 2007), per spese di lavanderia. Al riguardo rinvia al listino
prezzi della lavanderia __________ di __________, postulando un importo complessivo
di 20 franchi per ogni lavaggio successivo ad una partita o allenamento.
5.2
Al di là
del fatto che non è del tutto chiaro come il ricorrente calcoli gli importi
fatti valere, la richiesta è in ogni caso manifestamente infondata. Come precedentemente
ricordato, sia in caso di attività lucrativa dipendente che in caso di attività
lucrativa indipendente, le spese professionali rivendicate devono essere effettivamente
sostenute dal contribuente. Il generico rinvio ad un listino prezzi di una
lavanderia non può certo fondare una legittima rivendicazione in tal senso,
così come non può fondare alcuna valida pretesa il lavoro eseguito in proprio: presupposto
per la considerazione di eventuali prestazioni di lavanderia ad opera dello
stesso contribuente o della moglie sarebbe infatti l’assoggettamento del
relativo valore all’imposta sul reddito. Le decisioni impugnate, che in assenza
del benché minimo giustificativo quantificano comunque in 5 franchi il costo
presumibile di lavanderia (detersivo, ammorbidente, acqua, elettricità) alla
fine di ogni partita e allenamento, appaiono quindi oltremodo generose.
6.
6.1.
RI 1 domanda
poi il riconoscimento delle spese di trasferta dal domicilio di __________ al Centro
sportivo nazionale della gioventù di __________, dove il contribuente cura la
sua preparazione fisica.
6.2
Questa
Camera non nega l’oggettiva esigenza del ricorrente di utilizzare la propria
automobile privata per i suddetti spostamenti, né può essere criticato il costo
di fr. 12.35 rivendicato per ogni singolo tragitto, pari ad una deduzione di 65
cts/km per 19 chilometri (cfr., per esempio, l’apposito sito internet www.finaroute.ch).
Eccessive
appaiono invece le trasferte, quantificate dallo stesso contribuente in 156 il
primo anno e 208 il secondo anno, ciò che corrisponde ad una media di quattro allenamenti
alla settimana (ritenuto che nel corso del 2006 la sua attività sportiva è
stata parzialmente interrotta a seguito di un infortunio). L’intensità delle
sedute di allenamento è certamente plausibile per un arbitro di livello
internazionale, così come le infrastrutture del Centro sportivo nazionale di __________
sono indubbiamente ideali per una preparazione fisica ottimale. Senza nulla
togliere alla professionalità dell’attività accessoria del ricorrente, è però
altrettanto innegabile che una corretta preparazione atletica può essere svolta
anche al di fuori di un centro sportivo, specie quando si tratta di affinare la
resistenza aerobica.
Fatte
queste premesse ed in assenza di contrari elementi probatori, le decisioni impugnate,
con cui l’autorità di tassazione ha di fatto riconosciuto 80 (nel 2006) rispettivamente
121.
(nel 2007) sedute di allenamento al Centro sportivo nazionale di __________,
meritano pertanto piena conferma.
7.
7.1.
Il
ricorrente contesta altresì la mancata deduzione delle fatture emesse dalla __________
(fr. 68.– per l’acquisto di
plantari di sostegno nel 2006), dallo studio __________ (fr. 1'440.– per 18 sedute di massaggi sportivi nel
2006.
e fr. 1’440.– per ulteriori
18.
sedute nel 2007) e dalla __________ (fr. 796.20 per la consulenza e l’acquisto
di una particolare scarpa da corsa nel 2006), che qualifica globalmente quali
“costi medici”.
7.2
Contrariamente
a quanto sembra sostenere l’autorità di tassazione, le spese rivendicate dal
ricorrente non rientrano nella categoria delle spese di malattia e infortunio
disciplinate dagli art. 32 cpv. 1 lett. i LT e 33 cpv. 1 lett. h
LIFD, trattandosi da un lato di massaggi sportivi non prescritti da un medico,
e dall’altro di speciali scarpe e supporti ortopedici atti unicamente a
migliorare le prestazioni sportive, non invece di mezzi ausiliari o di apparecchiature
sanitarie di cui il contribuente deve dotarsi su prescrizione medica.
Le
suddette fatture non sono tuttavia nemmeno deducibili come spese per il conseguimento
del reddito. È infatti difficilmente immaginabile che RI 1 non possa ragionevolmente
rinunciare a regolari sedute di massaggi sportivi così come all’acquisto di
particolari scarpe da corsa e plantari per assolvere all’attività sportiva di
arbitro. Comunque sia, il ricorrente non dimostra il contrario, per cui le
fatture in discussione costituiscono di tutta evidenza delle spese di
mantenimento ordinario non deducibili (art. 33 lett. a LT; art. 34 lett. a LIFD).
8.
8.1.
Il contribuente
chiede pure la deduzione dell’abbonamento al Libretto ETI, estensione mondo, spiegando
di necessitare di un’adeguata assicurazione durante i suoi impegni all’estero per
conto dell’Unione Europea delle Federazioni Calcistiche (UEFA).
8.2
Al di là
del fatto che la copertura dell’assicurazione in esame non si limita all’ambito
professionale ma si estende a qualsiasi tipo di viaggio, la sua diffusione nelle
economie domestiche è tale da considerare i relativi costi, al pari di
qualsiasi altro premio pagato per un’assicurazione tradizionale, come spese
ordinarie di mantenimento.
Alla
stessa stregua di un’assicurazione sulla vita oppure contro la perdita di una licenza
di volo (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 48 ad art. 26 LIFD, p. 460; Locher, op. cit., n. 54 ad art. 26 LIFD,
p. 662), i premi pagati per un’assicurazione viaggi,
cancellazione e assistenza come quella in discussione non possono essere
dedotti dal reddito di un’attività lucrativa dipendente. Lo stesso principio
vale anche in caso di attività lucrativa indipendente, a meno che il contribuente
non dimostri di correre notevoli rischi nello svolgimento della sua professione,
tali da necessitare la stipula di una determinata assicurazione per prevenire
le conseguenze economiche dell’evento pregiudizievole. Ciò non è evidentemente
il caso del ricorrente, ove si pensi appena che i suoi impegni internazionali implicano
al massimo una decina di trasferte all’anno. Nemmeno il mancato riconoscimento
di spese professionali a questo titolo presta pertanto il fianco a critiche.
9.
9.1.
Il ricorrente
rivendica ancora la deduzione dell’intero prezzo pagato per un dispositivo Bemer
3000, acquistato per ovviare a problemi di circolazione alle gambe e in
particolar modo ai piedi, così come l’intero prezzo pagato per iscriversi ad un
corso di Yoga, che reputa un ottimo complemento alla preparazione puramente fisica
e mentale.
9.2
La
magnetoterapia è un genere di terapia alternativa, basata sull’utilizzo di
campi magnetici. Secondo i suoi promotori, questa forma di trattamento complementare
permette all’organismo di ottenere un miglioramento nella fornitura di ossigeno
ed energia e di conseguenza un sensibile sviluppo delle funzioni corporee. Il dispositivo
acquistato dal contribuente viene in particolare consigliato per rafforzare
l’autoregolazione, per attivare le funzioni di autoguarigione e per ottimizzare
le prestazioni sportive (cfr., al proposito, www.bemer3000.com).
Lo Yoga è invece una disciplina millenaria, nata in India ma assai diffusa nel
mondo occidentale contemporaneo. Come sottolineato dallo stesso ricorrente, la
sua pratica permette di migliorare il funzionamento degli organi interni, rinforza
la muscolatura, aumenta il senso di equilibrio, insegna a mantenere le corrette
posture corporee, così come ad esplorare il proprio animo.
In queste
circostanze, le spese fatte valere non possono certo essere considerate in
misura integrale come costi professionali. I potenziali benefici della magnetoterapia
e della pratica dello Yoga travalicano infatti la figura dell’arbitro di
calcio, estendendosi alla vita di tutti i giorni. Ciò posto, va osservato che
la fissazione della quota privata di una determinata spesa è una questione
essenzialmente di apprezzamento (sentenza TF n.2A.60/1998 del 27 maggio 1999,
in: ASA 69 p. 872, consid. 4). Viste le considerazioni esposte ed in assenza di
indicazioni più precise, a giudizio di questa Camera non v’è pertanto motivo di
ritoccare le proporzioni decise dall’autorità di tassazione, la quale ha
ritenuto comunque equo ammettere in deduzione un quarto del prezzo di acquisto
del dispositivo Bemer 3000 e la metà dei costi di partecipazione al corso di
Yoga.
10.
10.1.
Il
contribuente espone poi una somma di fr. 267.– per l’acquisto di diversi volumi pubblicati dall’Aiuto allo Sport
Svizzero, dal titolo “Germany World Cup”, che a suo dire gli permetterebbero di
accedere ad una moltitudine di dati, statistiche ed informazioni utili ad
un’adeguata preparazione teorica.
10.2
L’acquisto
di letteratura specializzata è di principio deducibile, sia nell’ambito di
un’attività dipendente che indipendente. Non basta comunque che le opere
rientrino più o meno direttamente nel settore di competenza professionale del
contribuente. Per quanto concerne lo specifico campo dell’attività lucrativa
dipendente, occorre piuttosto che si tratti di mezzi ausiliari indispensabili
per l’esercizio della professione e non solo di libri acquistati essenzialmente
per passione o passatempo (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
op. cit., n. 33 ad art. 26 LIFD, p. 457).
Nel caso
in esame, il ricorrente si è limitato a produrre un bollettino di pagamento, intestato
alla “Sport Schweiz Verlags- und Vertriebs AG”, senza dimostrare il numero né
tanto meno l’asserito contenuto dei volumi acquistati. Dal solo titolo della raccolta,
“Germany World Cup 2006”, un’effettiva relazione di questi ultimi con l’attività
sportiva di arbitro risulta comunque improbabile. A questa Camera non resta pertanto
che confermare integralmente la decisione impugnata, senza la necessità di ulteriori
approfondimenti.
11.
11.1.
RI 1 chiede
infine di poter dedurre il prezzo d’acquisto di una fotocamera digitale, pari a
fr. 348.90.
11.2
Come
sostenuto dal ricorrente, nel corso di un’ispezione preliminare del terreno da
gioco, soprattutto in caso di intemperie, può essere senz’altro utile scattare alcune
fotografie, da assumere eventualmente quali mezzi di prova. Resta però il fatto
che questo uso può oggettivamente essere soltanto sporadico e l’acquisto di una
fotocamera digitale da parte di un arbitro di calcio non può realisticamente
apparire dettato dal possibile utilizzo a fini professionali, bensì da motivi
ordinari di intrattenimento e di interesse personale per cui un simile apparecchio
digitale è presente nella maggior parte delle economie domestiche. D’altronde, proprio
in ragione della sua larga diffusione, è altrettanto possibile che l’arbitro possa
usufruire, in caso di bisogno, di un mezzo tecnico equivalente fornito direttamente
dalla società che ospita la partita. È pertanto a giusto titolo che l’autorità
di tassazione non ha ammesso in deduzione nemmeno una parte del prezzo d’acquisto
della fotocamera digitale.
12.
Alla
luce di tutte le considerazioni sopra esposte, il ricorso deve conseguentemente
essere respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 880.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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